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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 11/12/2024, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice
3) dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 895 del 2024 RGVG per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra
- CF – nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata, agli effetti del presente atto, presso lo Studio Legale dell'Avv. MANCUSO
ANTONELLO - CF - che la rappresenta e difende in giudizio, giusta procura rilasciata in C.F._2 calce al ricorso e sig. - CF – nato a [...] ed Controparte_1 C.F._3 in data 31/08/1957, a sua volta rappresentato e difeso dall'avv. FAZIO ANGELA - CF - C.F._4 elettivamente domiciliato presso il di lei Studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, separatamente depositate in cancelleria in data 26 novembre 2024
e 4 dicembre 2024”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 18 novembre 2024 - che i ricorrenti, in ER MA (CZ) ed in data 3 aprile 1982, contraevano matrimonio secondo il rito concordatario, regolarmente trascritto nei Registri di Stato civile del relativo Comune (atto n. 4, Parte II, Serie A, anno 1982; vedi allegato in atti);
- che dalla loro unione nascevano le figlie , in data 24 gennaio 1983 e Persona_1 Persona_2 il 13 dicembre 1987, entrambe già maggiorenni e ciascuna economicamente autosufficiente;
2
- che i coniugi ottenevano l'omologa della separazione consensuale con provvedimento del Tribunale Ordinario di Lamezia Terme in data 17 aprile 2008, a seguito del verbale di separazione consensuale sottoscritto dalle parti in data 20 febbraio 2008;
- che dal giorno dell'udienza presidenziale, tenutasi in data 20 febbraio 2008, i coniugi vivevano separati, senza che tra gli stessi fosse mai – nelle more - intervenuta riconciliazione, nemmeno temporanea, né spirituale né materiale;
- che i ricorrenti davano atto di aver regolato i loro rapporti nascenti in conseguenza della separazione, con piena soddisfazione di entrambi e senza che alcuno dei due avesse diritto ad ulteriori pretese nelle ore maturate, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
- che sussistevano – allora - i requisiti di fatto e di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n.2 lett. b) della legge n. 898/70 come successivamente novellato dall'art. 5 della legge n. 74/87;
- che i coniugi si concedevano reciproco assenso all'espatrio ed al rilascio del passaporto e - in rito - dichiaravano anticipatamente di non volersi riconciliare e di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ex art 473-bis 51 c.p.c.;
Tutto ciò premesso e considerato, i coniugi - come sopra generalizzati, rappresentati e difesi - chiedevano congiuntamente, all'intestato Tribunale:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti in data 3 aprile 1982, regolarmente trascritto nei Registri di Stato civile del Comune di ER MA (CZ), Atto n. 4, Parte II,
Serie A Vol. 1 anno 1982, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ER MA, a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2. Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
3. Compensare le spese.
Ciò posto, le parti venivano pertanto rimesse dinanzi al Giudice Relatore della causa in oggetto, da identificarsi nello stesso Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, per l'udienza del 10 dicembre 2024, il quale, con provvedimento interlocutorio emesso in data 19 novembre 2024 ex art. 473-bis.51 c.p.c., disponeva che la controversia, per la tipologia della materia e per come consentito dalla disciplina di cui al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., si svolgesse in forma cartolare, con termine per il deposito di note scritte autorizzate;
onere ed incombente cui le stesse parti espressamente e tempestivamente aderivano, depositando in cancelleria – rispettivamente in data 26 novembre 2024 e 4 dicembre 2024 - le relative note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, con presa d'atto delle pregresse condizioni e della volontà di non comparire in udienza – con esplicita rinuncia - e di non essere intenzionati a conciliarsi.
All'udienza in oggetto lo stesso Giudice Istruttore rimetteva la causa in decisione al Collegio, il quale a sua volta - una volta preso atto della comparizione figurata delle parti e del deposito tempestivo delle note di trattazione scritta – tratteneva la causa in decisione, preso altresì atto del fatto che il PM aveva espresso parere favorevole sulle condizioni in oggetto con provvedimento tempestivamente reso in data 22 novembre
2024, dunque entro il termine di giorni tre antecedenti la fissazione dell'udienza dinanzi al Collegio ex art. 473 bis.51, comma 3°, c.p.c.
3
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione.
Dall'estratto dell'atto di matrimonio allegato in atti, risulta che le parti avevano contratto matrimonio concordatario in ER MA (CZ) ed in data 3 aprile 1982, il cui atto risulta trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del relativo Comune, come risulta dall'estratto dell'atto di matrimonio già in allegato.
Gli atti relativi al procedimento di separazione documentano - altresì - che i coniugi si erano presentati dinanzi al Presidente del Tribunale di Lamezia Terme in data 20 febbraio 2008 nella relativa procedura di separazione iscritta al n. 2570/07 RG e che, in data 17 aprile 2008, il Tribunale di Lamezia Terme – in composizione collegiale - aveva emesso decreto di omologa delle condizioni della separazione consensuale e che da allora la convivenza non era più ripresa.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dalla lettera b), n. 2, dell'art. 3 della legge 1.12.70 n. 898 e concorre l'ulteriore condizione dell'ininterrotta protrazione della separazione dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, nella procedura di separazione personale, per il tempo previsto dalla normativa in vigore (nella specie mesi SEI;
data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione: 20 febbraio 2008; data di deposito del presente ricorso: 18 novembre 2024) e tenuto conto del fatto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di specifica e dettagliata eccezione sul punto, deve presumersi ininterrotta.
Le parti costituite comparivano dinanzi al Tribunale Collegiale all'udienza camerale del 10 dicembre 2024 e, in quella sede, ribadivano concordemente la domanda di divorzio, alle condizioni ivi indicate, non prima che il tentativo di conciliazione obbligatoriamente avanzato desse esito negativo;
il Tribunale – dunque - trasmessi gli atti al PM, sentiti i coniugi ed esperito con esito infruttuoso il tentativo di conciliazione (dato che i coniugi medesimi confermavano la espressamente la volontà di divorziare), tratteneva la causa in decisione.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione le condizioni formalizzate nel corso della procedura di divorzio congiunto, peraltro del tutto identiche o comunque assai simili a quelle di cui al decreto di omologa delle condizioni della separazione consensuale, in quanto non contrarie a norme imperative ed alle stesse esigenze dei figli – comunque oggi, a distanza di tempo dalla pronuncia concernente la separazione, entrambi già maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
L'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione – infine - comprova definitivamente che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non può più essere ricostituita.
Il PM – avuti gli atti – in data 22 novembre 2024, esprimeva – infatti - parere favorevole al divorzio.
A siffatto accertamento consegue, a norma dell'art. 2 in relazione all'art. 3 n. 2, lett. b), della citata legge, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, come peraltro chiesto espressamente e congiuntamente dalle parti sin dal deposito del ricorso introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 895 del 2024 RGVG, avente ad oggetto Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra - CF – nata a [...] Parte_1 C.F._1
(CZ) in data 17/10/1963, elettivamente domiciliata, agli effetti del presente atto, presso lo Studio Legale 4
dell'Avv. MANCUSO ANTONELLO - CF – chela rappresenta e difende in giudizio, giusta C.F._2 procura rilasciata in calce al ricorso e sig. - CF - nato a [...] Controparte_1 C.F._3
NE (CZ) ed in data 31/08/1957, a sua volta rappresentato e difeso dall'avv. FAZIO ANGELA - CF
- elettivamente domiciliato presso il di lei Studio professionale, giusta procura rilasciata C.F._4 in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede -
-Interventore ex lege -
Così provvede:
A) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi sopra generalizzati in ER MA (CZ) ed in data 3 aprile 1982, alle seguenti e concordate condizioni:
- i coniugi continueranno a vivere separati, portandosi reciproco rispetto;
B) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune competente, ed ivi trascritto nei relativo registri dello stato civile – atto n. 4, parte II, serie A, anno 1982 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2024.
Il Presidente Estensore
(Dott. Giovanni GAROFALO)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice
3) dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 895 del 2024 RGVG per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra
- CF – nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata, agli effetti del presente atto, presso lo Studio Legale dell'Avv. MANCUSO
ANTONELLO - CF - che la rappresenta e difende in giudizio, giusta procura rilasciata in C.F._2 calce al ricorso e sig. - CF – nato a [...] ed Controparte_1 C.F._3 in data 31/08/1957, a sua volta rappresentato e difeso dall'avv. FAZIO ANGELA - CF - C.F._4 elettivamente domiciliato presso il di lei Studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, separatamente depositate in cancelleria in data 26 novembre 2024
e 4 dicembre 2024”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 18 novembre 2024 - che i ricorrenti, in ER MA (CZ) ed in data 3 aprile 1982, contraevano matrimonio secondo il rito concordatario, regolarmente trascritto nei Registri di Stato civile del relativo Comune (atto n. 4, Parte II, Serie A, anno 1982; vedi allegato in atti);
- che dalla loro unione nascevano le figlie , in data 24 gennaio 1983 e Persona_1 Persona_2 il 13 dicembre 1987, entrambe già maggiorenni e ciascuna economicamente autosufficiente;
2
- che i coniugi ottenevano l'omologa della separazione consensuale con provvedimento del Tribunale Ordinario di Lamezia Terme in data 17 aprile 2008, a seguito del verbale di separazione consensuale sottoscritto dalle parti in data 20 febbraio 2008;
- che dal giorno dell'udienza presidenziale, tenutasi in data 20 febbraio 2008, i coniugi vivevano separati, senza che tra gli stessi fosse mai – nelle more - intervenuta riconciliazione, nemmeno temporanea, né spirituale né materiale;
- che i ricorrenti davano atto di aver regolato i loro rapporti nascenti in conseguenza della separazione, con piena soddisfazione di entrambi e senza che alcuno dei due avesse diritto ad ulteriori pretese nelle ore maturate, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
- che sussistevano – allora - i requisiti di fatto e di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n.2 lett. b) della legge n. 898/70 come successivamente novellato dall'art. 5 della legge n. 74/87;
- che i coniugi si concedevano reciproco assenso all'espatrio ed al rilascio del passaporto e - in rito - dichiaravano anticipatamente di non volersi riconciliare e di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ex art 473-bis 51 c.p.c.;
Tutto ciò premesso e considerato, i coniugi - come sopra generalizzati, rappresentati e difesi - chiedevano congiuntamente, all'intestato Tribunale:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti in data 3 aprile 1982, regolarmente trascritto nei Registri di Stato civile del Comune di ER MA (CZ), Atto n. 4, Parte II,
Serie A Vol. 1 anno 1982, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ER MA, a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2. Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
3. Compensare le spese.
Ciò posto, le parti venivano pertanto rimesse dinanzi al Giudice Relatore della causa in oggetto, da identificarsi nello stesso Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, per l'udienza del 10 dicembre 2024, il quale, con provvedimento interlocutorio emesso in data 19 novembre 2024 ex art. 473-bis.51 c.p.c., disponeva che la controversia, per la tipologia della materia e per come consentito dalla disciplina di cui al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., si svolgesse in forma cartolare, con termine per il deposito di note scritte autorizzate;
onere ed incombente cui le stesse parti espressamente e tempestivamente aderivano, depositando in cancelleria – rispettivamente in data 26 novembre 2024 e 4 dicembre 2024 - le relative note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, con presa d'atto delle pregresse condizioni e della volontà di non comparire in udienza – con esplicita rinuncia - e di non essere intenzionati a conciliarsi.
All'udienza in oggetto lo stesso Giudice Istruttore rimetteva la causa in decisione al Collegio, il quale a sua volta - una volta preso atto della comparizione figurata delle parti e del deposito tempestivo delle note di trattazione scritta – tratteneva la causa in decisione, preso altresì atto del fatto che il PM aveva espresso parere favorevole sulle condizioni in oggetto con provvedimento tempestivamente reso in data 22 novembre
2024, dunque entro il termine di giorni tre antecedenti la fissazione dell'udienza dinanzi al Collegio ex art. 473 bis.51, comma 3°, c.p.c.
3
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione.
Dall'estratto dell'atto di matrimonio allegato in atti, risulta che le parti avevano contratto matrimonio concordatario in ER MA (CZ) ed in data 3 aprile 1982, il cui atto risulta trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del relativo Comune, come risulta dall'estratto dell'atto di matrimonio già in allegato.
Gli atti relativi al procedimento di separazione documentano - altresì - che i coniugi si erano presentati dinanzi al Presidente del Tribunale di Lamezia Terme in data 20 febbraio 2008 nella relativa procedura di separazione iscritta al n. 2570/07 RG e che, in data 17 aprile 2008, il Tribunale di Lamezia Terme – in composizione collegiale - aveva emesso decreto di omologa delle condizioni della separazione consensuale e che da allora la convivenza non era più ripresa.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dalla lettera b), n. 2, dell'art. 3 della legge 1.12.70 n. 898 e concorre l'ulteriore condizione dell'ininterrotta protrazione della separazione dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, nella procedura di separazione personale, per il tempo previsto dalla normativa in vigore (nella specie mesi SEI;
data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione: 20 febbraio 2008; data di deposito del presente ricorso: 18 novembre 2024) e tenuto conto del fatto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di specifica e dettagliata eccezione sul punto, deve presumersi ininterrotta.
Le parti costituite comparivano dinanzi al Tribunale Collegiale all'udienza camerale del 10 dicembre 2024 e, in quella sede, ribadivano concordemente la domanda di divorzio, alle condizioni ivi indicate, non prima che il tentativo di conciliazione obbligatoriamente avanzato desse esito negativo;
il Tribunale – dunque - trasmessi gli atti al PM, sentiti i coniugi ed esperito con esito infruttuoso il tentativo di conciliazione (dato che i coniugi medesimi confermavano la espressamente la volontà di divorziare), tratteneva la causa in decisione.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione le condizioni formalizzate nel corso della procedura di divorzio congiunto, peraltro del tutto identiche o comunque assai simili a quelle di cui al decreto di omologa delle condizioni della separazione consensuale, in quanto non contrarie a norme imperative ed alle stesse esigenze dei figli – comunque oggi, a distanza di tempo dalla pronuncia concernente la separazione, entrambi già maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
L'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione – infine - comprova definitivamente che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non può più essere ricostituita.
Il PM – avuti gli atti – in data 22 novembre 2024, esprimeva – infatti - parere favorevole al divorzio.
A siffatto accertamento consegue, a norma dell'art. 2 in relazione all'art. 3 n. 2, lett. b), della citata legge, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, come peraltro chiesto espressamente e congiuntamente dalle parti sin dal deposito del ricorso introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 895 del 2024 RGVG, avente ad oggetto Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra - CF – nata a [...] Parte_1 C.F._1
(CZ) in data 17/10/1963, elettivamente domiciliata, agli effetti del presente atto, presso lo Studio Legale 4
dell'Avv. MANCUSO ANTONELLO - CF – chela rappresenta e difende in giudizio, giusta C.F._2 procura rilasciata in calce al ricorso e sig. - CF - nato a [...] Controparte_1 C.F._3
NE (CZ) ed in data 31/08/1957, a sua volta rappresentato e difeso dall'avv. FAZIO ANGELA - CF
- elettivamente domiciliato presso il di lei Studio professionale, giusta procura rilasciata C.F._4 in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede -
-Interventore ex lege -
Così provvede:
A) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi sopra generalizzati in ER MA (CZ) ed in data 3 aprile 1982, alle seguenti e concordate condizioni:
- i coniugi continueranno a vivere separati, portandosi reciproco rispetto;
B) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune competente, ed ivi trascritto nei relativo registri dello stato civile – atto n. 4, parte II, serie A, anno 1982 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2024.
Il Presidente Estensore
(Dott. Giovanni GAROFALO)