TRIB
Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 14/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
N.R.G. 2234/2021
In persona del Giudice deIGnato, Dr. Valentina Prudente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento N.R.G. 2234/2021
TRA
Parte_1
Avv. MANESCHI GINETTA
- Parte attrice –
CONTRO
Controparte_1
Avv. CECCARELLI CORRADO
- Parte convenuta -
Sulle seguenti conclusioni:
CONCLUSIONI PARTE ATTRICE Parte_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis: in tesi, accertato e dichiarato che la scrittura privata, stipulata inter partes in data 11.11.19, costituisce un contratto definitivo traslativo, senza corrispettivo in denaro, valido, sottoposto a condizione sospensiva;
accertato e dato atto dell'avveramento della condizione sospensiva apposta alla detta scrittura, accertare e dichiarare l'autenticità delle sottoscrizioni apposte alla scrittura privata de qua dalla IG.ra e dalla IG.ra , dichiarare Controparte_1 Parte_1 quindi la IG.ra proprietaria, in forza di detto contratto, dei diritti Parte_1
P a g . 1 | 5 di proprietà pari ad ½ sul piccolo terreno in Massa Via Fossa Grande distinto al Catasto terreni al fg. 62 particella 74; con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di Massa di procedere alla trascrizione della scrittura privata de qua;
in ipotesi, qualora l'Ill.mo Tribunale di Massa interpretasse la scrittura privata in data 11.11.19 come contratto preliminare di trasferimento, senza corrispettivo in denaro, voglia ritenere e dichiarare che con la detta scrittura privata la IG.ra Controparte_1 ha promesso di trasferire, senza corrispettivo in denaro, alla sorella Parte_1
, che ha promesso di accettare, i suoi diritti di proprietà pari ad una metà sul
[...] terreno in Massa Via Fossa Grande in catasto terreni al fg. 62 mappale 74, sotto condizione sospensiva;
ritenere e dichiarare che la IG.ra , nonostante Controparte_1
l'avveramento della condizione sospensiva, non ha adempiuto all'obbligazione di trasferire, senza corrispettivo in denaro, alla sorella i diritti di Parte_1 proprietà sopra detti;
conseguentemente emettere contro la IG.ra ed in Controparte_1 favore della IG.ra sentenza che, ai sensi dell'art. 2932 c.c., produca Parte_1 gli effetti del contratto definitivo non concluso e trasferisca, senza corrispettivo in denaro, i diritti di proprietà sopra detti;
ordinare al Conservatore dei Registri immobiliari di Massa di trascrivere l'emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità; in ogni caso condannare la IG.ra a rilasciare il terreno Controparte_1 in Massa Via Fossa Grande distinto al catasto terreni al fg. 62 mappale 74 nella piena ed esclusiva disponibilità della IG.ra già proprietaria dell'altra Parte_1 metà; in ogni caso con vittoria di spese e compensi”.
CONCLUSIONI PARTE CONVENUTA IL ER:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reiette, accertare e dichiarare che la scrittura privata stipulata tra le parti in data 11.11.2019 non costituisce un contratto traslativo valido né atto idoneo al trasferimento della quota di proprietà della Sig.ra a favore della parte attrice Sig.ra Controparte_1 Parte_1
in relazione al terreno in Massa, Via Fossa Grande, identificato e distinto al
[...]
Catasto terreni al fg. 62 particella 74, con ogni consequenziale effetto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE conveniva in giudizio per sentire accogliere le Parte_1 Controparte_1 conclusioni come sopra precisate.
Si costituiva la convenuta, resistendo nel merito.
La causa era istruita documentalmente.
Il fascicolo era riassegnato alla scrivente in conseguenza di provvedimento di variazione tabellare del 18.10.2022. Inutilmente tentata la conciliazione, le parti precisavano le rispettive conclusioni all'udienza del 27.09.2024, all'esito della quale erano assegnati i termini di giorni 60 per le comparse conclusionali e 20 per le repliche e la causa era trattenuta in decisione.
***
P a g . 2 | 5 L'11.11.2019 e stipulavano scrittura privata con cui Parte_1 Controparte_1
rinunciava, in favore della sorella al diritto di proprietà – Controparte_1 Parte_1 con conseguente cessione a titolo gratuito - sulla sua quota ereditaria di terreno agricolo sito a Massa, via Fossa Grande (identificato al NCEU di Massa, fg. 62, mapp. 74 di mq. 470 rd. euro 2,79 ra euro 2,55 – doc. 9 parte attrice), nella cui contitolarità le sorelle erano subentrate in qualità di coeredi di deceduta ab intestato in data Persona_1
26.8.2012 (cfr. dichiarazione di successione – doc. 3 parte attrice).
Le parti subordinavano l'efficacia traslativa della suddetta cessione alla sottoscrizione, da parte di entrambe, di preliminare di compravendita dell'immobile confinante – anche questo facente parte della comunione ereditaria - (identificato al fg. 62, part. 135, sub.1, cat. A4, classe 3, con annesso terreno fg. 62, part. 76 – cfr. dichiarazione di successione pag. 4 doc. 3 parte attrice) a favore di tale , contratto poi effettivamente Persona_2 stipulato in pari data (11.11.19) ( doc. 5 parte attrice).
Lamenta che, nonostante l'avveramento della condizione Parte_1 sospensiva, la sorella non avrebbe adempiuto, rifiutandosi di perfezionare la cessione, nonostante invito con lettera raccomandata del 17.2.21 (doc. 4 parte attrice).
***
La domanda è infondata e non merita accoglimento.
La scrittura privata costituisce, infatti, donazione diretta. Depongono in tal senso, in primo luogo, la mancanza di corrispettivo per la cessione, con conseguente arricchimento di e depauperamento di , ciò che può Parte_1 Controparte_1 essere integrato anche dalla rinuncia, a titolo gratuito, a un proprio diritto, nonché lo stretto rapporto familiare che lega le parti, che costituisce indizio valorizzabile al fine di ritenere integrato l'animus donandi. In particolare, “l'animus donandi, che partecipa della causa del contratto come qualificazione in senso soggettivo della gratuità, consiste nella consapevolezza, in capo al donante, di attribuire ad altri un vantaggio patrimoniale nullo jure cogente, ossia in assenza di un obbligo giuridico, extragiuridico o morale (Cass., Sez. 1, 11/3/1996, n. 2001; Cass., Sez. 1, 5/12/1998, n. 12325; Cass., Sez. 2, 21/5/2012, n. 8018), e, dunque, di agire a titolo di mera spontanea elargizione fine a sé stessa (Cass., Sez. 2, 18/2/1977, n. 737; Cass., Sez. 2, 28/8/2008, n. 21781), senza che debba necessariamente essere caratterizzato dall'intento benefico
o altruistico e senza necessità di una diversa manifestazione specifica, identificandosi con l'obiettiva gratuità dell'attribuzione considerata ex parte donantis (Cass., Sez. 2, 24/7/1965, n. 1728; Cass., Sez. 3, 26/1/1980, n. 651). Ciò IGnifica che la spontaneità dell'attribuzione patrimoniale, una volta accertata, non può essere esclusa da spinte motivazionali del donante, le quali, quando non integranti ipotesi di cogenza giuridica
o costrizione morale, mantengono valenza neutra rispetto a quella causale dell'atto di liberalità. E neppure può dirsi che, in caso di diritto reale immobiliare attribuito senza corrispettivo e senza costituire adempimento di un'obbligazione, l'assenza del requisito dell'animus donandi possa essere tratta da documenti esterni rispetto all'atto pubblico che, sotto pena di nullità, lo contiene ai sensi dell'art. 782 cod. civ., dovendo detto requisito emergere, in tali casi, proprio dall'atto (Cass., Sez. 2, 28/2/2018, n. 4682 in motivazione), e dovendosi presumersi sussistente quando l'attribuzione avvenga senza corrispettivo e senza costituire adempimento di un'obbligazione, neppure morale o
P a g . 3 | 5 etica (Cass., Sez. 2, 19/3/1998, n. 2912). (in materia di donazione, il requisito dello spirito di liberalità (cd. animus donandi) deve presumersi sussistente ove l'attribuzione avvenga senza corrispettivo e senza costituire adempimento di un'obbligazione, neanche morale o etica, e non può essere escluso sulla base di atti esterni al contratto” (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 10/01/2024, n. 982).
La donazione, infine, non è esclusa dalla previsione di una condizione sospensiva, inidonea a snaturare l'essenza dell'attribuzione liberale, e attinente solo alle modalità della sua esecuzione (che, comunque, in primo luogo per il tenore letterale delle espressioni impiegate dalle parti, è, nel caso in esame, del tutto svincolata dal concetto di corrispettivo della rinuncia).
Giova, altresì, evidenziare che, anche a voler escludere che la scrittura privata costituisca una donazione, il contratto sarebbe comunque nullo per difetto di causa. I contratti gratuiti non sono per ciò solo privi di giustificazione causale, purché sia dato riscontrare per colui che esegue la prestazione in assenza di corrispettivo un qualsivoglia vantaggio, anche indiretto. L'identificazione di una siffatta utilità consente di spiegare, sotto il profilo causale, l'attribuzione patrimoniale effettuata. Di contro, in assenza di essa, il contratto è nullo per mancanza di causa, salvo qualificarlo come donazione, laddove si riscontri lo spirito di liberalità in capo a colui che esegue la prestazione senza controprestazione. Tuttavia, in tale ipotesi, il contratto richiede la forma dell'atto pubblico ai sensi dell'art. 782 c.c., a pena di nullità.
Nel caso in esame, non è dato ravvisare per quale ragione, se non per mera liberalità,
abbia ceduto il proprio diritto. Non si comprende, infatti, quale Controparte_1 vantaggio possa derivarle dalla cessione a titolo gratuito in favore della sorella. Se è pur vero che le parti hanno subordinato l'efficacia traslativa della cessione alla stipula di un contratto preliminare di compravendita di altro immobile confinante, nondimeno, tale contratto non può essere qualificato come utilità indiretta della cessione (sia sotto il profilo della struttura giuridica, in quanto contemplato quale condizione sospensiva e, quindi, in un elemento esterno al contratto, sia sotto il profilo contenutistico- cronologico, in quanto nella scrittura privata si dà atto che le sorelle avevano già CP_1 in precedenza promesso entrambe l'immobile in questione al terzo con cui poi è stato stipulato il preliminare di compravendita, nonché, successivamente, il definitivo).
Infine, va escluso che le parti abbiano voluto concludere un preliminare, tenuto conto del nomen iuris utilizzato e del tenore letterale delle pattuizioni ivi contenute, rispetto alle quali non si evince alcuna finalità programmatoria, propria, invece, del preliminare. Peraltro, il preliminare in questione sarebbe nullo per mancanza di causa, in quanto “la coazione all'adempimento, cui il promittente sarebbe soggetto, contrasta con il requisito della spontaneità della donazione, il quale deve sussistere al momento del contratto” (Cass. n. 6080/20) o, comunque, stante l'assenza di corrispettivo per il trasferimento.
In definitiva, la scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 11.11.19 deve essere qualificata come contratto di donazione, nullo per difetto di forma.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da successivo prospetto, tenuto conto di natura, valore, complessità della causa, fasi svolte e dei parametri medi di cui
P a g . 4 | 5 al D.M. 55/14 e ss. mm., nonché di ogni altro indicatore di cui all'art. 4 del citato decreto:
Valore della controversia: da € 1.101 a € 5.200
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio € 425,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio € 425,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio € 851,00
Fase decisionale, valore medio € 851,00
Compenso tabellare (valori medi) € 2.552,00
Oltre al predetto importo a titolo di onorario, spettano le spese generali nella misura del 15%, IVA se dovuta, CPA come per legge.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA,
SEZIONE CIVILE, definitivamente pronunciando nel giudizio civile in epigrafe, sulla domanda proposta da nei confronti di , disattesa ogni Parte_1 Controparte_1 ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. RIGETTA la domanda proposta da;
Parte_1
2. CONDANNA alla refusione nei confronti di Parte_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi € Controparte_1
2.552,00 a titolo di onorario, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA se dovuta, CPA come per legge.
Così deciso in Massa, li 13/01/2025
IL GIUDICE
Dr. Valentina Prudente
P a g . 5 | 5