Art. 1.
Le disposizioni recanti benefici in favore dei combattenti, per le assunzioni, la carriera ed il trattamento economico negli impieghi dello Stato e degli Enti pubblici e parastatali, si intendono estese anche ai cittadini gia' deputati o interinati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza.
Le disposizioni recanti benefici in favore dei combattenti, per le assunzioni, la carriera ed il trattamento economico negli impieghi dello Stato e degli Enti pubblici e parastatali, si intendono estese anche ai cittadini gia' deputati o interinati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza.