Articolo 1 della Legge 14 marzo 1961, n. 130
Articolo 2
Versione
8 aprile 1961
Art. 1.
Le disposizioni recanti benefici in favore dei combattenti, per le assunzioni, la carriera ed il trattamento economico negli impieghi dello Stato e degli Enti pubblici e parastatali, si intendono estese anche ai cittadini gia' deputati o interinati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza.
Entrata in vigore il 8 aprile 1961
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