Art. 7.
Entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge, il Governo del Re provvedera' alla formazione del Regolamento e ad introdurre nello Statuto della fondazione, che nell'intervallo continuera' ad avere il suo effetto, quelle modificazioni che saranno necessarie per l'esecuzione della legge medesima.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 luglio 1901.
VITTORIO EMANUELE.
Giolitti.
Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.
Entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge, il Governo del Re provvedera' alla formazione del Regolamento e ad introdurre nello Statuto della fondazione, che nell'intervallo continuera' ad avere il suo effetto, quelle modificazioni che saranno necessarie per l'esecuzione della legge medesima.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 luglio 1901.
VITTORIO EMANUELE.
Giolitti.
Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.