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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 9746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9746 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente -
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. – ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5970 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
TRA
(C.F.: rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. MONTUORO MICHELINA presso il quale elettivamente domicilia in Trecase alla via Casa Cirillo n.55,
RICORRENTE
E (C.F.: ) rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. ZUCCALA' MICHELE presso cui elettivamente domicilia in indirizzo telematico,
RESISTENTE il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/03/2025, , premesso: Parte_1
di aver contratto matrimonio il 07/04/1990 con la sig.ra CP_1
[...]
che dal matrimonio erano nate due figlie: il 26.01.1991 e Per_1 Per_2
l'11.08.1995; che il Tribunale di Napoli con sentenza 9316/2022 del 23/09/2022 aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che in virtù della sentenza di divorzio era stato previsto:
“determina in euro 300,00 a carico del ricorrente il contributo per il mantenimento della figlia , disponendo che l'assegno venga versato presso il domicilio della resistente o Per_2
tramite Postepay o su CC bancario/postale entro il giorno 10 di ciascun mese, oltre adeguamento annuale secondo indici Istat, oltre per i figli minori il 50% delle spese straordinarie come da protocollo stipulato in data 7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del
Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine.” che la figlia era divenuta economicamente autosufficiente;
Per_2
chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio, ed in particolare, la revoca del contributo al mantenimento per la figlia, in quanto maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Si costituiva la resistente, la quale aderiva alla richiesta del ricorrente di revoca dell'assegno per il mantenimento della figlia . Per_2
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss c.p.c.
All'udienza del 01/10/2025 innanzi al Giudice relatore le parti dichiaravano di aver aggiunto un accordo.
Pertanto, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
“Revocare l'assegno per il mantenimento della figlia , maggiorenne ed economicamente Per_2
autosufficiente”.
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti.
Trattandosi di procedura giudiziale in cui le parti hanno di fatto trovato un accordo, le spese vanno compensate.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, così provvede:
- recepisce le condizioni di cui all'accordo raggiunto tra le parti a modifica della disciplina del divorzio n.9316/2022 del 23.09.2022;
- spese compensate.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 10/10/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino