Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/11/2024, n. 28337
CASS
Sentenza 4 novembre 2024

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Il provvedimento analizzato è stato emesso dalla Corte di Cassazione, Sezione Tributaria. La contribuente ha impugnato un avviso di accertamento per il recupero a tassazione di un reddito presunto, contestando la violazione di norme procedurali e sostanziali, nonché la carenza di motivazione dell'atto impositivo. In particolare, ha sostenuto che l'accertamento fosse basato su una doppia presunzione e che l'ufficio non avesse fornito adeguata prova della distribuzione degli utili. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, affermando che l'avviso di accertamento era congruamente motivato e che la contribuente, in quanto socia, aveva accesso alla documentazione societaria. Inoltre, ha confermato la legittimità della presunzione di distribuzione degli utili in caso di società con ristretta base partecipativa, stabilendo che spettava alla contribuente fornire prova contraria. La Corte ha sottolineato che la valutazione delle prove e delle presunzioni è riservata al giudice di merito, il quale ha operato nel rispetto dei principi giuridici applicabili.

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Massime2

In tema di accertamento delle imposte sui redditi nel caso di società di capitali che presenti una ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione semplice di attribuzione ai soci partecipanti alla società degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà per il contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati oggetto di distribuzione, ma siano stati, invece, accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti, non essendo comunque a tal fine sufficiente la mera deduzione che l'esercizio sociale ufficiale si sia concluso con perdite contabili. Ciò vale anche nelle ipotesi di assenza di rapporti di parentela, in quanto la ristrettezza della base sociale implica di per sé un elevato grado di compartecipazione dei soci, e dunque la conoscenza degli affari sociali e la consapevolezza dell'esistenza di utile extrabilancio, consentendo di riconoscere sussistenti, ai fini della prova presuntiva, i requisiti richiesti dall'art. 2729 codice civile. Tale meccanismo probatorio non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, con la conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire la prova contraria.

In materia di accertamento tributario di un maggior reddito nei confronti di una società di capitali, organizzata nella forma della società a responsabilità limitata ed avente ristretta base partecipativa, e di accertamento conseguenziale nei confronti dei soci, l'obbligo di motivazione degli atti impositivi notificati ai soci è soddisfatto anche mediante rinvio per relationem alla motivazione dell'avviso di accertamento riguardante i maggiori redditi percepiti dalla società, ancorché solo a quest'ultima notificato, giacché il socio, ex art. 2476 codice civile, ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell'accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi.

Commentario1

  • 1Omissione Di Ricavi In Contabilità Aziendale: Come Difendersi
    Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 4 settembre 2025

    Hai ricevuto un accertamento dall'Agenzia delle Entrate per omissione di ricavi nella contabilità aziendale? Si tratta di una delle contestazioni più frequenti nei confronti delle imprese: il Fisco presume che non tutti i corrispettivi siano stati registrati e dichiara occultati parte dei ricavi. Questo può comportare un debito fiscale molto elevato, con sanzioni e interessi. Tuttavia, non sempre le presunzioni utilizzate dall'amministrazione sono fondate, e ci sono strategie per difendersi. Quando scattano le contestazioni per omissione di ricavi – Se i corrispettivi dichiarati sono considerati troppo bassi rispetto ai dati di settore o agli indici ISA – Se emergono incassi non …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/11/2024, n. 28337
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28337
Data del deposito : 4 novembre 2024
Fonte ufficiale :

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