Articolo 929 del Codice civile
Articolo 928Articolo 930
Versione
19 aprile 1942
Art. 929.

(Acquisto di proprieta' della cosa ritrovata).

Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata.

Cosi' il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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