Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 929.
(Acquisto di proprieta' della cosa ritrovata).
Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata.
Cosi' il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse.
(Acquisto di proprieta' della cosa ritrovata).
Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata.
Cosi' il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse.
Commentari • 13
- 1. Se trovo un portafoglio per strada cosa devo fare?Mariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 8 febbraio 2026 · 179.80206
[…] Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo – se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, ad esempio perché si trattava di un bene deteriorabile col tempo – appartiene a chi l'ha trovata (art. 929 cod. civ.). […]
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Giurisprudenza • 61
- 1. Trib. Vasto, sentenza 17/10/2024, n. 282Provvedimento: […] € 10.000,00 ai sensi dell'art. 929 c.c.; ha domandato, inoltre, condannarsi la […]Leggi di più...
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