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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 12674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12674 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III - LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 22504 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, discussa e decisa all'udienza del giorno 9.12.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in San Cipriano d'Aversa, via Torino n. 32, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Domenico Zippo, che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp. pro tempore, domiciliato ex Controparte_1 lege in Roma Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, rappresentato e difeso dai funzionari Pasqualoni Luca e Elisabetta Pisanò, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.6.2025 la ricorrente, premettendo di avere maturato una lunga carriera nella Pubblica Amministrazione, ricoprendo funzioni di elevata responsabilità, coordinamento, studio, elaborazione di testi ufficiali, partecipazione a tavoli tecnico-scientifici, supporto legislativo e rappresentanza istituzionale anche a livello europeo, lamentava di avere svolto per lunghi periodi incarichi di coordinamento e di responsabilità, anche in eccedenza rispetto al proprio orario di lavoro e senza compenso, che avevano determinato il suo diritto al superiore inquadramento, nonché al pagamento delle differenze retributive e al risarcimento del danno da progressiva lesione della professionalità, dignità e salute per la mancata valorizzazione e per il diniego del superiore inquadramento. Concludeva chiedendo di: “1. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla ricostruzione della carriera con attribuzione della qualifica superiore corrispondente alle mansioni effettivamente svolte;
1 2. Condannare il al pagamento delle differenze retributive maturate, Controparte_1 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
3. Accertare e dichiarare il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, da liquidarsi in via equitativa e/o, ove necessario, previa CTU medico-legale e/o psicologica, riservandosi di produrre ulteriore documentazione medica e specialistica;
4. Disporre la nomina di CTU per la ricostruzione della carriera, il calcolo delle differenze retributive, e, ove occorra, per il danno non patrimoniale;
5. Ordinare l'esibizione di tutta la documentazione utile (contratti, ordini di servizio, provvedimenti organizzativi, buste paga, turni di servizio, ecc.);
6. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”. Si costituiva tempestivamente in giudizio l'amministrazione resistente contestando la nullità del ricorso per indeterminatezza del petitum e della causa petendi, la sua fondatezza nel merito e chiedendone il rigetto. Deduceva che la ricorrente, dapprima funzionario della Regione Abruzzo, diveniva dipendente del resistente dal 1.12.2007 e che il rapporto di lavoro si era concluso essendole stato CP_1 irrogato in data 30.1.2019 il licenziamento con preavviso per violazione delle disposizioni contrattuali per assenza ingiustificata dal servizio per 15 giorni anche non continuativi;
che già in precedenza con provvedimento del 3.7.2018 era stata destinataria di un provvedimento disciplinare di sospensione;
che in data 17.6.2019 le era stato irrogato ulteriore licenziamento con preavviso per assenza ingiustificata dal servizio e nelle fasce di reperibilità per malattia;
che tutti i provvedimenti disciplinari erano stati giudizialmente confermati;
che ella aveva sempre svolto mansioni confacenti con l'inquadramento professionale;
che era comunque maturata la prescrizione con riguardo alle rivendicazioni svolte. All'udienza del 9.12.2025, udite le parti, la causa era decisa con la pubblica lettura della sentenza.
Il ricorso non può essere accolto per i motivi di seguito illustrati. La ricorrente svolge le seguenti domande:
1) chiede di accertare e dichiarare il proprio diritto alla ricostruzione della carriera e alla attribuzione della qualifica superiore, corrispondente alle mansioni effettivamente svolte;
2) la condanna del resistente al pagamento delle differenze retributive conseguenti CP_1 al superiore inquadramento, oltre gli accessori di legge;
3) l'accertamento del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa, conseguentemente al mancato riconoscimento del superiore inquadramento. Il petitum pertanto esiste ed è chiaro. Tale petitum si fonda sulla causa petendi indicata nel ricorso e precisata alla prima udienza, cioè l'avere la ricorrente, quale dipendente del Ministero della Giustizia, svolto mansioni superiori dal 2010 al 2019. Nel ricorso sono richiamate le norme di legge (art. 2103 c.c. e art. 2095 c.c.) su cui è fondata la domanda, pronunce della Cassazione relative al riconoscimento di qualifiche superiori e sono anche indicate alcune delle attività svolte dalla ricorrente, che in base alla tesi difensiva della parte, varrebbero il riconoscimento della qualifica di dirigente di seconda fascia, Area delle Funzioni Centrali del anche prima dell'inquadramento formale nel Parte_2 livello di Direttore Amministrativo di Area III F4 avvenuto nel 2018. Pertanto anche la causa petendi esiste ed è chiara. Non vi è quindi nullità del ricorso, fattispecie che ricorre – a mente dell'art. 164 c.p.c. norma riferita alla citazione ma applicabile analogicamente – nell'ipotesi in cui è “omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel n. 3) dell'art. 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al n. 4) dello stesso articolo”, poiché qui sia il petitum che la causa petendi sussistono e sono chiari.
2 Per questo motivo non si è fatto dunque luogo all'applicazione dell'art. 164 comma quinto c.p.c. che prevede che, rilevata la nullità della citazione, il giudice conceda un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda. La domanda è nel merito infondata. Preliminarmente, trattandosi di rapporto di pubblico impiego, trova qui applicazione l'art. 52 d.lgs. 165/2001 che espressamente stabilisce, al primo comma, che “L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione”: pertanto non avrebbe potuto trovare accoglimento in alcun caso la domanda con la quale la ricorrente chiede
“l'attribuzione della qualifica superiore” in quanto contraria alla norma di legge. Quanto alla domanda con cui, previo accertamento dell'effettivo svolgimento di mansioni superiori, la ricorrente domanda la condanna al pagamento delle differenze retributive, essa è astrattamente ammissibile, ma concretamente infondata. La ricorrente, infatti, non svolge le necessarie allegazioni e non offre sul punto alcuna prova, né documentale né orale, in merito all'inquadramento concretamente posseduto nel periodo controverso, alle caratteristiche proprie di questo, alle caratteristiche proprie del livello rivendicato, alla riconducibilità al livello invocato delle mansioni effettivamente svolte, in termini di esclusività o di prevalenza qualitativa, quantitativa o temporale. Le allegazioni sono del tutto carenti e le prove orali articolate sono inconcludenti ai fini della decisione. Parimenti va rigettata la domanda di condanna al risarcimento del danno, in assenza di allegazione e prova dei presupposti fondanti la stessa. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- respinge il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte resistente che liquida in complessivi euro 2.500,00 oltre accessori di legge.
Roma, 9.12.2025 Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
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Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 22504 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, discussa e decisa all'udienza del giorno 9.12.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in San Cipriano d'Aversa, via Torino n. 32, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Domenico Zippo, che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp. pro tempore, domiciliato ex Controparte_1 lege in Roma Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, rappresentato e difeso dai funzionari Pasqualoni Luca e Elisabetta Pisanò, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.6.2025 la ricorrente, premettendo di avere maturato una lunga carriera nella Pubblica Amministrazione, ricoprendo funzioni di elevata responsabilità, coordinamento, studio, elaborazione di testi ufficiali, partecipazione a tavoli tecnico-scientifici, supporto legislativo e rappresentanza istituzionale anche a livello europeo, lamentava di avere svolto per lunghi periodi incarichi di coordinamento e di responsabilità, anche in eccedenza rispetto al proprio orario di lavoro e senza compenso, che avevano determinato il suo diritto al superiore inquadramento, nonché al pagamento delle differenze retributive e al risarcimento del danno da progressiva lesione della professionalità, dignità e salute per la mancata valorizzazione e per il diniego del superiore inquadramento. Concludeva chiedendo di: “1. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla ricostruzione della carriera con attribuzione della qualifica superiore corrispondente alle mansioni effettivamente svolte;
1 2. Condannare il al pagamento delle differenze retributive maturate, Controparte_1 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
3. Accertare e dichiarare il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, da liquidarsi in via equitativa e/o, ove necessario, previa CTU medico-legale e/o psicologica, riservandosi di produrre ulteriore documentazione medica e specialistica;
4. Disporre la nomina di CTU per la ricostruzione della carriera, il calcolo delle differenze retributive, e, ove occorra, per il danno non patrimoniale;
5. Ordinare l'esibizione di tutta la documentazione utile (contratti, ordini di servizio, provvedimenti organizzativi, buste paga, turni di servizio, ecc.);
6. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”. Si costituiva tempestivamente in giudizio l'amministrazione resistente contestando la nullità del ricorso per indeterminatezza del petitum e della causa petendi, la sua fondatezza nel merito e chiedendone il rigetto. Deduceva che la ricorrente, dapprima funzionario della Regione Abruzzo, diveniva dipendente del resistente dal 1.12.2007 e che il rapporto di lavoro si era concluso essendole stato CP_1 irrogato in data 30.1.2019 il licenziamento con preavviso per violazione delle disposizioni contrattuali per assenza ingiustificata dal servizio per 15 giorni anche non continuativi;
che già in precedenza con provvedimento del 3.7.2018 era stata destinataria di un provvedimento disciplinare di sospensione;
che in data 17.6.2019 le era stato irrogato ulteriore licenziamento con preavviso per assenza ingiustificata dal servizio e nelle fasce di reperibilità per malattia;
che tutti i provvedimenti disciplinari erano stati giudizialmente confermati;
che ella aveva sempre svolto mansioni confacenti con l'inquadramento professionale;
che era comunque maturata la prescrizione con riguardo alle rivendicazioni svolte. All'udienza del 9.12.2025, udite le parti, la causa era decisa con la pubblica lettura della sentenza.
Il ricorso non può essere accolto per i motivi di seguito illustrati. La ricorrente svolge le seguenti domande:
1) chiede di accertare e dichiarare il proprio diritto alla ricostruzione della carriera e alla attribuzione della qualifica superiore, corrispondente alle mansioni effettivamente svolte;
2) la condanna del resistente al pagamento delle differenze retributive conseguenti CP_1 al superiore inquadramento, oltre gli accessori di legge;
3) l'accertamento del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa, conseguentemente al mancato riconoscimento del superiore inquadramento. Il petitum pertanto esiste ed è chiaro. Tale petitum si fonda sulla causa petendi indicata nel ricorso e precisata alla prima udienza, cioè l'avere la ricorrente, quale dipendente del Ministero della Giustizia, svolto mansioni superiori dal 2010 al 2019. Nel ricorso sono richiamate le norme di legge (art. 2103 c.c. e art. 2095 c.c.) su cui è fondata la domanda, pronunce della Cassazione relative al riconoscimento di qualifiche superiori e sono anche indicate alcune delle attività svolte dalla ricorrente, che in base alla tesi difensiva della parte, varrebbero il riconoscimento della qualifica di dirigente di seconda fascia, Area delle Funzioni Centrali del anche prima dell'inquadramento formale nel Parte_2 livello di Direttore Amministrativo di Area III F4 avvenuto nel 2018. Pertanto anche la causa petendi esiste ed è chiara. Non vi è quindi nullità del ricorso, fattispecie che ricorre – a mente dell'art. 164 c.p.c. norma riferita alla citazione ma applicabile analogicamente – nell'ipotesi in cui è “omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel n. 3) dell'art. 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al n. 4) dello stesso articolo”, poiché qui sia il petitum che la causa petendi sussistono e sono chiari.
2 Per questo motivo non si è fatto dunque luogo all'applicazione dell'art. 164 comma quinto c.p.c. che prevede che, rilevata la nullità della citazione, il giudice conceda un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda. La domanda è nel merito infondata. Preliminarmente, trattandosi di rapporto di pubblico impiego, trova qui applicazione l'art. 52 d.lgs. 165/2001 che espressamente stabilisce, al primo comma, che “L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione”: pertanto non avrebbe potuto trovare accoglimento in alcun caso la domanda con la quale la ricorrente chiede
“l'attribuzione della qualifica superiore” in quanto contraria alla norma di legge. Quanto alla domanda con cui, previo accertamento dell'effettivo svolgimento di mansioni superiori, la ricorrente domanda la condanna al pagamento delle differenze retributive, essa è astrattamente ammissibile, ma concretamente infondata. La ricorrente, infatti, non svolge le necessarie allegazioni e non offre sul punto alcuna prova, né documentale né orale, in merito all'inquadramento concretamente posseduto nel periodo controverso, alle caratteristiche proprie di questo, alle caratteristiche proprie del livello rivendicato, alla riconducibilità al livello invocato delle mansioni effettivamente svolte, in termini di esclusività o di prevalenza qualitativa, quantitativa o temporale. Le allegazioni sono del tutto carenti e le prove orali articolate sono inconcludenti ai fini della decisione. Parimenti va rigettata la domanda di condanna al risarcimento del danno, in assenza di allegazione e prova dei presupposti fondanti la stessa. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- respinge il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte resistente che liquida in complessivi euro 2.500,00 oltre accessori di legge.
Roma, 9.12.2025 Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
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