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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 05/06/2025, n. 1307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1307 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, all'esito dell'udienza del 6.5.2025, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma
10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3237 - 2024 R.G.L. e vertente
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
,
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10
, ,
[...] Parte_11 Parte_12 Parte_13
, ,
[...] Parte_14 Parte_15 Parte_16
, , , Parte_17 Parte_18 Parte_19 Parte_20
,
[...] Parte_21 Parte_22 Parte_23
,
[...] Parte_24 Parte_25 Parte_26
, Parte_27 Parte_28 Parte_29
, Parte_30 Parte_31 Parte_32 [...]
Pt_33 Parte_34 Parte_35 rappresentati e difesi dall'Avv. Tommaso de Grandis per procura speciale alle liti in atti
RICORRENTI
E
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c dal dott. Vito Alfonso
RESISTENTE
OGGETTO: Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (art. 1, comma 121, legge
13.7.2015 n. 107)
pagina 1 di 15 CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29.3.2024, i ricorrenti in epigrafe indicati - premesso di aver prestato servizio in forza di plurimi contratti di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche e precisamente: per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024; per gli anni Parte_1 Parte_2 scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 2018/2019; per l'anno Parte_3 scolastico 2023/2024; per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e Parte_4
2019/2020; per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; Parte_5 Parte_6 per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024; per gli anni scolastici
[...] Parte_7
2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e Parte_8
2023/2024; per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Parte_9 [...] per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Parte_10
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024; Parte_11
per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024; per gli anni Parte_12 Parte_13 scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
e 2023/2024; per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_14
2021/2022 e 2022/2023; per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_15
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e Parte_16
2023/2024; per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e Parte_17
2020/2021; per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024; per gli Parte_18 Parte_19 anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; per l'anno scolastico 2023/2024; Parte_20 per l'anno scolastico 2021/2022; per gli anni scolastici Parte_21 Parte_22
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, Parte_23
2021/2022; per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Parte_24 Parte_25 per l'anno scolastico 2023/2024; per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024; Parte_26
per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; Parte_27 Parte_28
per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; per gli anni scolastici
[...] Parte_29
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; Parte_30 per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
[...]
2022/2023 e 2023/2024; per l'anno scolastico 2023/2024; per gli anni Parte_31 Parte_32 scolastici 2015/2016, 2016/2017/2018, 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; per l'anno Parte_33 Parte_34 scolastico 2023/2024; per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; Vaira Parte_35 pagina 2 di 15 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 - Parte_6 senza ricevere il beneficio della c.d. Carta Docente, pari a 500,00 euro annui per l'acquisito di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 2015 - adivano l'intestato Tribunale del lavoro, al fine di sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: “ in via principale, previo accertamento e declaratoria, ai sensi dell'art. 288 TFUE e dell'art. 4, par. 3 del TUE;
degli artt. 14,20,21 e 47 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea, della sentenza della causa C-450/21 e quindi della Clausola 4 e 6 dell'Accordo quadro alla Direttiva
199/70/Ce, degli artt. 11 e 117 Cost. nonchè dell' artt. 36 del CCNL del 18.01.2024, e previa disapplicazione della nota
n. 15219 del 15.10.2015, nella parte in cui ha specificato che “la Carta del docente (e il relativo importo nominale CP_3 di 500 euro/anno) sono assegnati ai soli docenti di ruolo” delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari […]”; del D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 e del successivo D.P.C.M. del 28.11.2016, nella parte in cui hanno regolamentato che:“La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. […]” nonchè di tutti gli atti premessi, connessi e/o conseguenziali, anche allo stato non conosciuti, accertare e dichiarare il beneficio dell'incentivo di €. 500/00 annui a parte ricorrente, nei termini di prescrizione quinquennale, come statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza nr. 29961/23, nelle modalità di erogazione previste dalla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, di cui ai commi da 121 a 124 della
L.107/2015;.”. Vinte le spese di lite.
Il , ritualmente costituitosi, eccepiva la prescrizione delle somme Controparte_1 vantate e resisteva al ricorso, invocandone il rigetto.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 6.5.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto, nei limiti di seguito precisati.
2.1. Appare utile ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
L'art. 35 della Costituzione prevede che “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro”, attribuendo, quindi, rilevanza costituzionale alla formazione dei lavoratori.
In questa prospettiva, il C.C.N.L. Comparto Scuola del 29.11.2007 conferisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato “Formazione in Servizio”, che “
1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse
e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono
l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad pagina 3 di 15 integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge
o da norme comunitarie (…)”.
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, stabilisce, a sua volta, che “
1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.7.2015 (c.d. “Buona Scuola”) sancisce, invece, quanto segue:
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_4
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post
[...] lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso
a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
La disposizione innanzi richiamata riconosce, dunque, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, avente un importo nominale annuo di euro 500,00, ai soli docenti di ruolo.
In attuazione di quanto stabilito dalla disciplina normativa di rango primario, è stato adottato il D.P.C.M. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal D.P.C.M. del 28 novembre 2016, che, nell'identificare i “beneficiari della carta”, ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente, chiarendo – all'art. 3 – che la relativa platea è composta dai “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
2.2. Ciò posto, le parti ricorrenti sostengono che, nel riconoscere tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, il Legislatore abbia ingenerato una disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione, considerata pagina 4 di 15 l'omogeneità della prestazione lavorativa svolta e l'identità della finalità formativa del personale docente, a prescindere dalle relative modalità di assunzione.
La ricostruzione del quadro normativo, come prospettata dalle parti ricorrenti, ha trovato riscontro in significative pronunce, emesse in ambito sia interno, che Eurounitario.
2.3. Più in dettaglio, con la sentenza n. 1842/2022 del 16.3.2022, il Consiglio di Stato – in riforma della sentenza n. 7799/2016 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio- Roma, Sezione Terza Bis (con la quale era stato respinto il ricorso proposto per l'annullamento del D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre
2015 e della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui escludevano i docenti non di CP_3 ruolo dall'erogazione della cd. “Carta Docenti”) – ha affermato che un sistema di formazione “a doppia trazione” (quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico) collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., “sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo
(resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.”, evidenziando che “la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”.
In questa direzione – soggiunge il Consiglio di Stato – “il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”.
Del resto, “la Carta del docente è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati": di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale”. pagina 5 di 15 Accedendo, quindi, ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 - 124, L. n.
107/2015 e valorizzando le disposizioni del C.C.N.L. di categoria (in specie, quelle degli artt. 63 e 64 del
C.C.N.L. del 29 novembre 2007), da leggersi in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1 L. n. 107 cit., si è concluso nel senso che tra gli strumenti volti a garantire la formazione in servizio (si veda il comma 1 dell'art. 63 cit.) “possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”.
2.4. Sulla conformità della disciplina di rango primario rispetto a quella Eurounitaria è successivamente intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (ordinanza del 18.5.2022, resa nella causa C-450/21),
a seguito del rinvio pregiudiziale con cui la stessa è stata investita della questione attinente al dedotto contrasto tra la disciplina interna e la clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 2.6.1999.
La Corte di Giustizia ha, innanzitutto, affermato che il beneficio della “Carta Docenti” rientra tra le
“condizioni di impiego”, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro innanzi citato.
La suddetta clausola recita: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto
o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; in particolare, al punto 4 della clausola in discorso si dispone che “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Orbene, secondo quanto puntualizzato dalla C.G.U.E., “36 Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il e di CP_1 valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa CP_1 stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti. […] “38 La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego»”.
La Corte ha, quindi, rimarcato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa pagina 6 di 15 all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al Controparte_1 personale docente a tempo determinato di tale il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La Corte di Giustizia ha cristallizzato l'applicabilità del principio di non discriminazione di cui alla clausola
4, punto 1, dell'Accordo quadro con riferimento alle sole “situazioni comparabili”, ribadendo, ancora una volta, che la mera “temporaneità” dei rapporti lavorativi con contratti a termine non costituisce, di per sé, un elemento di “non comparabilità delle situazioni”: “40- A tale riguardo, il principio di non discriminazione è stato attuato
e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili …. 45- Secondo una giurisprudenza costante della
Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine… 46- Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.
Ed anche la Suprema Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla spettanza del beneficio in discorso anche ai dipendenti scolastici a tempo indeterminato appartenenti al profilo professionale del personale educativo, nella sentenza n. 32104 del 31/10/2022 ha ritenuto che “… svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente”.
pagina 7 di 15 Alla luce di quanto precede, è stato riconosciuto il beneficio della Carta elettronica anche agli educatori, sebbene privi delle funzioni didattiche vere e proprie tipiche dei docenti.
2.5. Da ultimo, con la recentissima sentenza n. 29961 del 27.10.2023, la Suprema Corte di Cassazione – pronunciando sulle questioni sollevate dal Tribunale di Taranto con ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. – ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per
i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
2.6. Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che: a) per quanto riguarda la durata delle supplenze: quanto a (per l'anno scolastico 2019/2020), Parte_3 Parte_4
(per gli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024), Parte_6 Parte_8 Parte_9
(per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022),
[...] Parte_10 Pt_11
, , ,
[...] Parte_12 Parte_16 Parte_18 Parte_19 Parte_22 pagina 8 di 15 , , Parte_24 Parte_25 Parte_26 Parte_27 Parte_28
, e si tratta di incarichi di supplenza con durata fino al Parte_31 Parte_33 Parte_34 termine delle attività didattiche;
quanto a Parte_1 Parte_5 Parte_13
(per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024), Parte_14
(per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023), (per gli
[...] Parte_15 anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024) (per gli anni Parte_17 scolastici 2019/2020 e 2020/2021), (per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022), Parte_23
(per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024), Parte_29
(per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024), Parte_30
(per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024), e Parte_32 Parte_35
(per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024), si Parte_35 tratti di incarichi con durata fino al 31 agosto o fino al termine delle attività didattiche, ai sensi dell'art. 4, commi primo e secondo, della L. n. 124 del 1999, per i quali, secondo la Corte di Cassazione, va riconosciuto il diritto alla “Carta Docente”; per i docenti (per l'anno scolastico Parte_23
2019/2020) e (per l'anno scolastico 2021/2022 ossia l'unica annualità azionata) il Parte_21 servizio prestato nelle predette annualità non raggiunge i 180 giorni, e, quindi, non può assimilarsi a quello minimo proprio della figura dei contratti fino al termine delle attività didattiche e pertanto non si giustifica il riconoscimento della Carta Docenti. Ha, invece, prestato servizio per un arco temporale superiore a 180 giorni la docente per l'anno scolastico 2020/2021, Ad ogni buon conto, nel singolo caso di Parte_27 specie, deve evidenziarsi la preminente esigenza formativa anche in relazione alle supplenze della docente, che hanno investito la quasi totalità del periodo delle lezioni, nella predetta misura minima di 180 giorni – nei termini di seguito precisati - per garantire la continuità didattica e la connessa esigenza formativa.
Al riguardo, può richiamarsi, ai sensi dell'art.118 disp. att. cpc, la recente sentenza della Corte di Appello di
Bari n. 176 del 28.03.2025, in forza della quale “una corretta opzione ermeneutica può allora condurre alla conclusione secondo la quale può integrare una minima prospettiva “annuale” della didattica, l'incarico temporaneo che sia conferito entro il 31 dicembre e fino al 30 giugno di ciascun anno, ossia fino al termine delle attività didattiche, requisito quest'ultimo a parere di questa Corte ineludibile, e che abbia una durata, ancorchè frazionata purchè continuativa sulla stessa cattedra di insegnamento presso lo stesso istituto, di almeno 180 giorni con la precisazione che il termine di 180 giorni non rileva qui quale residuato analogico proveniente da altre norme (p.e. sulla ricostruzione di carriera), bensì quale misura minima idonea ad assicurare la soglia di rilevanza della supplenza. Entro tali coordinate una tale didattica può ritenersi “annuale” - nel senso precisato dalla Suprema Corte - ed in tal guisa equiparabile a quelle derivanti dalle supplenze di cui all'art. 4 commi 1
e 2 l. 124/1999”. Devono, quindi, ritenersi, allo stato, comprese le supplenze iniziate entro il 31 dicembre e protratte fino al termine delle lezioni del mese di giugno, presso lo stesso Istituto scolastico e stessa pagina 9 di 15 cattedra di insegnamento, dovendosi ritenere così garantita l'esigenza formativa connessa alla continuità didattica, come avvenuto – si ripete – per la docente Pt_27
b) per quanto riguarda la condizione della parte ricorrente di “interna” o “esterna” al sistema delle docenze scolastiche - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla Carta
(adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) - quanto ai docenti Parte_2 Parte_4 Parte_7 Parte_10
, , Parte_12 Parte_15 Parte_17 Parte_23 Parte_24 [...]
e sono in atti i contratti di lavoro a tempo indeterminato dal Pt_29 Parte_33 Parte_35 quale risulta l'immissione in ruolo, comprovanti la perdurante attualità del servizio al momento della presente pronuncia;
quanto a Parte_1 Parte_3 Parte_5 Pt_8
[...] Parte_13 Parte_14 Parte_16 Parte_18
, Parte_19 Parte_22 Parte_26 Parte_27 Parte_31
, e , sono in atti i contratti di lavoro a tempo determinato Parte_32 Parte_34 Parte_35 per l'anno scolastico corrente con durata fino al 30.6.2025 e comprovanti la perdurante attualità del servizio al momento della presente pronuncia;
quanto a sono in atti i Parte_25 Parte_30 contratti di lavoro a tempo determinato per l'anno scolastico corrente con durata fino al 31.8.2025 e comprovanti la perdurante attualità del servizio al momento della presente pronuncia;
quanto alla docente l'attualità di servizio è dimostrata dall'inserimento all'interno delle graduatorie provinciali di Parte_11 supplenza valevoli per il biennio scolastico 2024/2025 e 2025/2026.
Nulla può essere riconosciuto nei confronti del docente Parte_16
Cont Da una parte, infatti, non è stato depositato, da parte del , lo stato matricolare, dall'altra, l'unico contratto depositato dalla difesa del ricorrente (compulsata con ordinanza del 17.12.2024 al deposito dell'intera documentazione a supporto del servizio espletato) è soltanto quello relativo al servizio espletato nel corrente anno scolastico (utile soltanto per dimostrare l'attualità del servizio), mentre alcuna valida prova del servizio prestato negli anni scolastici azionati in ricorso (2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024) è stata fornita. In particolare, con note del 5.5.2025 la difesa di parte ricorrente ha rappresentato che “il prof.
allo stato, non ha dato alcun riscontro ai diversi solleciti di invio dei pregressi contratti”. Parte_16
La sola autocertificazione sui servizi espletati non vale, del resto, a ritenere fondata la domanda per gli anni non ritualmente documentati.
In quest'ottica, possono richiamarsi i seguenti arresti: “rileva il Collegio che il principio dell'inidoneità probatoria, anche come semplici indizi, delle cd. “autocertificazioni” in sede giudiziale è un principio ormai pacifico in giurisprudenza;
sul punto, v. Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 5708 del 09/03/2018 che ha confermato “il principio secondo cui la prova delle circostanze rilevanti ai fini del possesso dei requisiti previsti per l'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali non può pagina 10 di 15 essere fornita in giudizio mediante dichiarazione dell'avente diritto, anche se rilasciata con formalità previste dalla legge per le autocertificazioni, trattandosi di atto che può assumere rilievo solo nei rapporti amministrativi ed è invece privo di efficacia probatoria in sede giurisdizionale” Corte d'Appello di Bari, Sentenza n. 2624/2019 pubbl. il 07/01/2020 RG n.
438/2018 (Cons. Rel. Dott.ssa E. Saracino); cfr. tra le tante Cass. n. 25800 del 2010; più recentemente v. nello stesso senso Cass. nn. 19833 del 2013, 547 del 2015: “la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non ha, in difetto di diversa, specifica previsione di legge, alcun valore probatorio, neanche indiziario, nel giudizio civile, atteso che la parte non può far derivare elementi di prova favorevoli, ai fini del soddisfacimento dell'onere della prova, da proprie dichiarazioni” e 18720 del 2016. Gli stessi principi valgono, mutatis mutandis, anche nel caso di specie, ove già con ordinanza del 17.12.2024 il Tribunale aveva evidenziato alcune criticità rilevate nelle autocertificazioni depositate dalla difesa dei ricorrenti, con particolare riguardo alle posizioni di , la cui ultima Parte_35 sede di lavoro era stata autocertificata in Castelfidardo e di , Parte_2 Parte_4 Parte_7
,
[...] Parte_9 Parte_16 Parte_23 Parte_24 Pt_25
e , le cui autocertificazioni depositate in atti
[...] Parte_29 Parte_30 Parte_33 non indicavano l'ultima sede di servizio utile anche al fine di verificare la competenza territoriale di questo
Tribunale.
Ulteriori discrepanze, vi sono circa la posizione di relativamente all'anno scolastico Parte_27
2021/2022 per il quale non risulta depositato il contratto relativo al servizio svolto né lo stato matricolare da cui poter dedurre lo svolgimento dell'attività di docenza nel predetto anno scolastico. Cont c) Deve a questo punto esaminarsi l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dal ed evidenziarsi che l'unico atto idoneo ad interromperla deve quindi ritenersi, ad avviso del Tribunale, il ricorso, notificato in data 9.5.2024, con conseguente salvezza degli anni scolastici dal 2019/2020 a seguire
(poiché per tutti i ricorrenti non sono stati depositati atti di costituzione in mora e, d'altro canto, la stessa difesa di quest'ultimi ha limitato la domanda, in ricorso, “nei termini di prescrizione quinquennale”).
Deve pertanto ritenersi prescritto il diritto ad ottenere la carta elettronica per (quanto alle Parte_2 annualità 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, ossia tutte le annualità azionate); per Pt_4
(quanto agli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019); per
[...] Parte_7
(per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, ossia tutte le annualità azionate); per
[...] [...]
(per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019); per Parte_10
(quanto agli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019); Parte_13 per (quanto all'anno scolastico 2018/2019); per (quanto all'anno Parte_14 Parte_15 scolastico 2018/2019); per (quanto agli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e Parte_17
2018/2019); per (quanto agli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019); per Parte_29 Parte_30
(quanto agli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019); per (quanto agli
[...] Parte_32
pagina 11 di 15 anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019); ed infine, per (quanto Parte_35 all'anno scolastico 2018/2019).
Deve inoltre evidenziarsi che, quanto ai docenti e le predetta hanno Parte_8 Parte_20 azionato, rispettivamente, gli anni scolastici 2020/2021 e 2023/2024. Deve tuttavia osservarsi che, per la docente l'a.s. 2020/2021 è indicato nell'autocertificazione ma lo stato matricolare Parte_8
Cont depositato dal non riporta detta annualità; per la ricorrente per l'a.s. 2023/2024 - Parte_20 unica annualità azionata - dallo stato matricolare prodotto dal risulta esservi stato un annullamento CP_5 giuridico con conseguente risoluzione economica ed esclusione dalle g.p.s., ragion per cui, in assenza di specifiche eccezioni sul punto, da parte della difesa della predetta, detta annualità non può essere riconosciuta come utile ai fini della carta docente, poiché il relativo servizio non è stato utilmente dimostrato.
Per tutte le considerazioni suesposte, deve dichiararsi il diritto delle parti ricorrenti Parte_1
Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_9
, ,
[...] Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13 [...]
, , Parte_14 Parte_15 Parte_17 Parte_18 Parte_19 [...]
Parte_22 Parte_23 Parte_24 Parte_25 Parte_26 Pt_27
, , , ,
[...] Parte_28 Parte_29 Parte_31 Parte_32 Parte_33
e ad ottenere il beneficio economico in questa sede Parte_34 Parte_35 Parte_36 rivendicato, secondo il seguente prospetto:
: a.s. 2022/2023 e 2023/2024, due annualità, pari ad € 1.000,00; Parte_1
: a.s. 2023/2024, una annualità pari ad € 500,00; Parte_3
: a.s. 2019/2020, una annualità, pari ad € 500,00; Parte_4
: a.s. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, tre annualità pari ad € 1.500,00; Parte_5
: a.s. 2022/2023 e 2023/2024, due annualità pari ad € 1.000,00; Parte_6
: a.s. 2021/2022 e 2023/2024, due annualità pari ad € 1.000,00; Parte_8
: a.s. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, tre annualità pari ad € Parte_9
1.500,00;
: a.s. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quattro annualità Parte_10 pari ad € 2.000,00;
: a.s. 2022/2023 e 2023/2024, due annualità pari ad € 1.000,00; Parte_11
: a.s. 2022/2023 e 2023/2024, due annualità pari ad € 1.000,00; Parte_12
: a.s. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Parte_13
2023/2024, cinque annualità pari ad € 2.500,00;
pagina 12 di 15 : a.s. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quattro Parte_14 annualità pari ad € 2.000,00;
: a.s. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2024, cinque annualità Parte_15 pari ad € 2.500,00;
: a.s. 2019/2020 e 2020/2021, due annualità pari ad € 1.000,00 Parte_17
: a.s. 2022/2023 e 2023/2024, due annualità pari ad € 1.000,00; Parte_18
: a.s. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, tre annualità pari ad € 1.500,00 Parte_19
: a.s. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, tre annualità pari ad € Parte_22
1.500,00;
: a.s. 2020/2021 e 2021/2022, due annualità pari ad € 1.000,00; Parte_23
: a.s. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, tre annualità pari ad € 1.500,00 Parte_24
a.s. 2023/2024, una annualità pari ad € 500,00: Parte_25
: a.s. 2022/2023 e 2023/2024, due annualità pari ad € 1.000,00; Parte_26
: a.s. 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024, tre annualità pari ad € 1.500,00; Parte_27
: a.s. 2020/2021, una annualità pari ad € 500,00; Parte_28
: a.s. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, cinque annualità Parte_29 pari ad € 2.500,00;
: a.s. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, cinque Parte_30 annualità pari ad € 2.500,00;
: a.s. 2023/2024, una annualità pari ad € 500,00; Parte_31
: a.s. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, quattro annualità pari ad € Parte_32
2.000,00;
: a.s. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, tre annualità pari ad € 1.500,00; Parte_33
: a.s. 2023/2024, una annualità pari ad € 500,00; Parte_34
: a.s. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, tre annualità pari ad € 1.500,00; Parte_35
: a.s. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, cinque Parte_35 annualità pari ad € 2.500,00. Cont
3. Le spese processuali seguono la (prevalente) soccombenza del e si liquidano ai sensi del D.M. n.
147/2022, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento, sulla base della marcata serialità del presente contenzioso (cause di lavoro, fino ad euro 5.200,00, tenuto conto del valore massimo delle annualità riconosciute, trovando applicazione nella fattispecie il principio secondo cui “In caso di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda dal valore pagina 13 di 15 più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso standard (sul quale applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2 e 4, d.m. n. 55 del 2014) va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato” (Cass. civ. Sez. III n. 10367/2024), con distrazione in favore del procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c. e, con riguardo alla posizione del , in relazione ai docenti CP_1 soccombenti, tenuto conto della sua costituzione tramite funzionario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 3237/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara il diritto di Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
Parte_6 Parte_8 Parte_9 Parte_10 Pt_11
, , ,
[...] Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15 Parte_17
,
[...] Parte_18 Parte_19 Parte_22 Parte_23 [...]
, , , Parte_24 Parte_25 Parte_26 Parte_27 Parte_28 [...]
, , Pt_29 Parte_30 Parte_31 Parte_32 Parte_33 Parte_34
e ad ottenere il beneficio economico della cd. “Carta del docente” per Parte_35 Parte_36
l'anno/per gli anni scolastico/i indicato in motivazione;
b) rigetta integralmente la domanda quanto ai ricorrenti , Parte_2 Parte_7 [...]
e Pt_16 Parte_20 Parte_21
c) condanna il , in persona del pro tempore, al pagamento delle Controparte_1 CP_2 spese processuali in favore delle parti ricorrenti e, per esse, all'Avv. Tommaso de Grandis, dichiaratosi antistatario, che liquida in complessivi € 8.541,00 per compensi professionali [€ 1.314,00 per il primo soggetto (cause di lavoro, scaglione “infra € 5.200,00”; € 394,20 per le posizioni dalla seconda alla undicesima - secondo l'aumento del 30% ex art. 4, 2°comma D.M. n.55/2014 così come modificato dal
D.M. n. 147/2022 fino ad un massimo di dieci soggetti = € 3.940,20; € 131,40 per le posizioni dalla dodicesima alla trentaseiesima (25 posizioni) - secondo l'aumento del 10% ex art. 4, 2°comma D.M.
n.55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/2022, per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino ad un massimo di trenta = € 3.285,00 ], oltre IVA, CAP, spese generali ed € 259,00 a titolo di spese per contributo unificato.
e) condanna e Parte_2 Parte_7 Parte_16 Parte_20 [...]
in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore dell'Amministrazione resistente, Pt_21 liquidate in € 5.361,12 (seguendo i criteri per l'aumento come da punto precedente e riduzione del 20%, ai pagina 14 di 15 sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., atteso che la resistente è stata difesa da un funzionario delegato) per compenso professionale, oltre accessori se dovuti.
Foggia, all'esito dell'udienza del 6.5.2024
Il Giudice
Lilia M. Ricucci
pagina 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, all'esito dell'udienza del 6.5.2025, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma
10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3237 - 2024 R.G.L. e vertente
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
,
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10
, ,
[...] Parte_11 Parte_12 Parte_13
, ,
[...] Parte_14 Parte_15 Parte_16
, , , Parte_17 Parte_18 Parte_19 Parte_20
,
[...] Parte_21 Parte_22 Parte_23
,
[...] Parte_24 Parte_25 Parte_26
, Parte_27 Parte_28 Parte_29
, Parte_30 Parte_31 Parte_32 [...]
Pt_33 Parte_34 Parte_35 rappresentati e difesi dall'Avv. Tommaso de Grandis per procura speciale alle liti in atti
RICORRENTI
E
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c dal dott. Vito Alfonso
RESISTENTE
OGGETTO: Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (art. 1, comma 121, legge
13.7.2015 n. 107)
pagina 1 di 15 CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29.3.2024, i ricorrenti in epigrafe indicati - premesso di aver prestato servizio in forza di plurimi contratti di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche e precisamente: per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024; per gli anni Parte_1 Parte_2 scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 2018/2019; per l'anno Parte_3 scolastico 2023/2024; per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e Parte_4
2019/2020; per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; Parte_5 Parte_6 per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024; per gli anni scolastici
[...] Parte_7
2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e Parte_8
2023/2024; per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Parte_9 [...] per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Parte_10
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024; Parte_11
per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024; per gli anni Parte_12 Parte_13 scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
e 2023/2024; per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_14
2021/2022 e 2022/2023; per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_15
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e Parte_16
2023/2024; per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e Parte_17
2020/2021; per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024; per gli Parte_18 Parte_19 anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; per l'anno scolastico 2023/2024; Parte_20 per l'anno scolastico 2021/2022; per gli anni scolastici Parte_21 Parte_22
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, Parte_23
2021/2022; per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Parte_24 Parte_25 per l'anno scolastico 2023/2024; per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024; Parte_26
per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; Parte_27 Parte_28
per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; per gli anni scolastici
[...] Parte_29
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; Parte_30 per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
[...]
2022/2023 e 2023/2024; per l'anno scolastico 2023/2024; per gli anni Parte_31 Parte_32 scolastici 2015/2016, 2016/2017/2018, 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; per l'anno Parte_33 Parte_34 scolastico 2023/2024; per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; Vaira Parte_35 pagina 2 di 15 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 - Parte_6 senza ricevere il beneficio della c.d. Carta Docente, pari a 500,00 euro annui per l'acquisito di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 2015 - adivano l'intestato Tribunale del lavoro, al fine di sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: “ in via principale, previo accertamento e declaratoria, ai sensi dell'art. 288 TFUE e dell'art. 4, par. 3 del TUE;
degli artt. 14,20,21 e 47 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea, della sentenza della causa C-450/21 e quindi della Clausola 4 e 6 dell'Accordo quadro alla Direttiva
199/70/Ce, degli artt. 11 e 117 Cost. nonchè dell' artt. 36 del CCNL del 18.01.2024, e previa disapplicazione della nota
n. 15219 del 15.10.2015, nella parte in cui ha specificato che “la Carta del docente (e il relativo importo nominale CP_3 di 500 euro/anno) sono assegnati ai soli docenti di ruolo” delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari […]”; del D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 e del successivo D.P.C.M. del 28.11.2016, nella parte in cui hanno regolamentato che:“La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. […]” nonchè di tutti gli atti premessi, connessi e/o conseguenziali, anche allo stato non conosciuti, accertare e dichiarare il beneficio dell'incentivo di €. 500/00 annui a parte ricorrente, nei termini di prescrizione quinquennale, come statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza nr. 29961/23, nelle modalità di erogazione previste dalla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, di cui ai commi da 121 a 124 della
L.107/2015;.”. Vinte le spese di lite.
Il , ritualmente costituitosi, eccepiva la prescrizione delle somme Controparte_1 vantate e resisteva al ricorso, invocandone il rigetto.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 6.5.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto, nei limiti di seguito precisati.
2.1. Appare utile ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
L'art. 35 della Costituzione prevede che “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro”, attribuendo, quindi, rilevanza costituzionale alla formazione dei lavoratori.
In questa prospettiva, il C.C.N.L. Comparto Scuola del 29.11.2007 conferisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato “Formazione in Servizio”, che “
1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse
e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono
l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad pagina 3 di 15 integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge
o da norme comunitarie (…)”.
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, stabilisce, a sua volta, che “
1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.7.2015 (c.d. “Buona Scuola”) sancisce, invece, quanto segue:
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_4
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post
[...] lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso
a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
La disposizione innanzi richiamata riconosce, dunque, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, avente un importo nominale annuo di euro 500,00, ai soli docenti di ruolo.
In attuazione di quanto stabilito dalla disciplina normativa di rango primario, è stato adottato il D.P.C.M. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal D.P.C.M. del 28 novembre 2016, che, nell'identificare i “beneficiari della carta”, ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente, chiarendo – all'art. 3 – che la relativa platea è composta dai “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
2.2. Ciò posto, le parti ricorrenti sostengono che, nel riconoscere tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, il Legislatore abbia ingenerato una disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione, considerata pagina 4 di 15 l'omogeneità della prestazione lavorativa svolta e l'identità della finalità formativa del personale docente, a prescindere dalle relative modalità di assunzione.
La ricostruzione del quadro normativo, come prospettata dalle parti ricorrenti, ha trovato riscontro in significative pronunce, emesse in ambito sia interno, che Eurounitario.
2.3. Più in dettaglio, con la sentenza n. 1842/2022 del 16.3.2022, il Consiglio di Stato – in riforma della sentenza n. 7799/2016 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio- Roma, Sezione Terza Bis (con la quale era stato respinto il ricorso proposto per l'annullamento del D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre
2015 e della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui escludevano i docenti non di CP_3 ruolo dall'erogazione della cd. “Carta Docenti”) – ha affermato che un sistema di formazione “a doppia trazione” (quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico) collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., “sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo
(resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.”, evidenziando che “la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”.
In questa direzione – soggiunge il Consiglio di Stato – “il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”.
Del resto, “la Carta del docente è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati": di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale”. pagina 5 di 15 Accedendo, quindi, ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 - 124, L. n.
107/2015 e valorizzando le disposizioni del C.C.N.L. di categoria (in specie, quelle degli artt. 63 e 64 del
C.C.N.L. del 29 novembre 2007), da leggersi in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1 L. n. 107 cit., si è concluso nel senso che tra gli strumenti volti a garantire la formazione in servizio (si veda il comma 1 dell'art. 63 cit.) “possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”.
2.4. Sulla conformità della disciplina di rango primario rispetto a quella Eurounitaria è successivamente intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (ordinanza del 18.5.2022, resa nella causa C-450/21),
a seguito del rinvio pregiudiziale con cui la stessa è stata investita della questione attinente al dedotto contrasto tra la disciplina interna e la clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 2.6.1999.
La Corte di Giustizia ha, innanzitutto, affermato che il beneficio della “Carta Docenti” rientra tra le
“condizioni di impiego”, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro innanzi citato.
La suddetta clausola recita: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto
o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; in particolare, al punto 4 della clausola in discorso si dispone che “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Orbene, secondo quanto puntualizzato dalla C.G.U.E., “36 Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il e di CP_1 valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa CP_1 stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti. […] “38 La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego»”.
La Corte ha, quindi, rimarcato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa pagina 6 di 15 all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al Controparte_1 personale docente a tempo determinato di tale il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La Corte di Giustizia ha cristallizzato l'applicabilità del principio di non discriminazione di cui alla clausola
4, punto 1, dell'Accordo quadro con riferimento alle sole “situazioni comparabili”, ribadendo, ancora una volta, che la mera “temporaneità” dei rapporti lavorativi con contratti a termine non costituisce, di per sé, un elemento di “non comparabilità delle situazioni”: “40- A tale riguardo, il principio di non discriminazione è stato attuato
e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili …. 45- Secondo una giurisprudenza costante della
Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine… 46- Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.
Ed anche la Suprema Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla spettanza del beneficio in discorso anche ai dipendenti scolastici a tempo indeterminato appartenenti al profilo professionale del personale educativo, nella sentenza n. 32104 del 31/10/2022 ha ritenuto che “… svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente”.
pagina 7 di 15 Alla luce di quanto precede, è stato riconosciuto il beneficio della Carta elettronica anche agli educatori, sebbene privi delle funzioni didattiche vere e proprie tipiche dei docenti.
2.5. Da ultimo, con la recentissima sentenza n. 29961 del 27.10.2023, la Suprema Corte di Cassazione – pronunciando sulle questioni sollevate dal Tribunale di Taranto con ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. – ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per
i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
2.6. Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che: a) per quanto riguarda la durata delle supplenze: quanto a (per l'anno scolastico 2019/2020), Parte_3 Parte_4
(per gli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024), Parte_6 Parte_8 Parte_9
(per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022),
[...] Parte_10 Pt_11
, , ,
[...] Parte_12 Parte_16 Parte_18 Parte_19 Parte_22 pagina 8 di 15 , , Parte_24 Parte_25 Parte_26 Parte_27 Parte_28
, e si tratta di incarichi di supplenza con durata fino al Parte_31 Parte_33 Parte_34 termine delle attività didattiche;
quanto a Parte_1 Parte_5 Parte_13
(per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024), Parte_14
(per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023), (per gli
[...] Parte_15 anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024) (per gli anni Parte_17 scolastici 2019/2020 e 2020/2021), (per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022), Parte_23
(per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024), Parte_29
(per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024), Parte_30
(per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024), e Parte_32 Parte_35
(per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024), si Parte_35 tratti di incarichi con durata fino al 31 agosto o fino al termine delle attività didattiche, ai sensi dell'art. 4, commi primo e secondo, della L. n. 124 del 1999, per i quali, secondo la Corte di Cassazione, va riconosciuto il diritto alla “Carta Docente”; per i docenti (per l'anno scolastico Parte_23
2019/2020) e (per l'anno scolastico 2021/2022 ossia l'unica annualità azionata) il Parte_21 servizio prestato nelle predette annualità non raggiunge i 180 giorni, e, quindi, non può assimilarsi a quello minimo proprio della figura dei contratti fino al termine delle attività didattiche e pertanto non si giustifica il riconoscimento della Carta Docenti. Ha, invece, prestato servizio per un arco temporale superiore a 180 giorni la docente per l'anno scolastico 2020/2021, Ad ogni buon conto, nel singolo caso di Parte_27 specie, deve evidenziarsi la preminente esigenza formativa anche in relazione alle supplenze della docente, che hanno investito la quasi totalità del periodo delle lezioni, nella predetta misura minima di 180 giorni – nei termini di seguito precisati - per garantire la continuità didattica e la connessa esigenza formativa.
Al riguardo, può richiamarsi, ai sensi dell'art.118 disp. att. cpc, la recente sentenza della Corte di Appello di
Bari n. 176 del 28.03.2025, in forza della quale “una corretta opzione ermeneutica può allora condurre alla conclusione secondo la quale può integrare una minima prospettiva “annuale” della didattica, l'incarico temporaneo che sia conferito entro il 31 dicembre e fino al 30 giugno di ciascun anno, ossia fino al termine delle attività didattiche, requisito quest'ultimo a parere di questa Corte ineludibile, e che abbia una durata, ancorchè frazionata purchè continuativa sulla stessa cattedra di insegnamento presso lo stesso istituto, di almeno 180 giorni con la precisazione che il termine di 180 giorni non rileva qui quale residuato analogico proveniente da altre norme (p.e. sulla ricostruzione di carriera), bensì quale misura minima idonea ad assicurare la soglia di rilevanza della supplenza. Entro tali coordinate una tale didattica può ritenersi “annuale” - nel senso precisato dalla Suprema Corte - ed in tal guisa equiparabile a quelle derivanti dalle supplenze di cui all'art. 4 commi 1
e 2 l. 124/1999”. Devono, quindi, ritenersi, allo stato, comprese le supplenze iniziate entro il 31 dicembre e protratte fino al termine delle lezioni del mese di giugno, presso lo stesso Istituto scolastico e stessa pagina 9 di 15 cattedra di insegnamento, dovendosi ritenere così garantita l'esigenza formativa connessa alla continuità didattica, come avvenuto – si ripete – per la docente Pt_27
b) per quanto riguarda la condizione della parte ricorrente di “interna” o “esterna” al sistema delle docenze scolastiche - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla Carta
(adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) - quanto ai docenti Parte_2 Parte_4 Parte_7 Parte_10
, , Parte_12 Parte_15 Parte_17 Parte_23 Parte_24 [...]
e sono in atti i contratti di lavoro a tempo indeterminato dal Pt_29 Parte_33 Parte_35 quale risulta l'immissione in ruolo, comprovanti la perdurante attualità del servizio al momento della presente pronuncia;
quanto a Parte_1 Parte_3 Parte_5 Pt_8
[...] Parte_13 Parte_14 Parte_16 Parte_18
, Parte_19 Parte_22 Parte_26 Parte_27 Parte_31
, e , sono in atti i contratti di lavoro a tempo determinato Parte_32 Parte_34 Parte_35 per l'anno scolastico corrente con durata fino al 30.6.2025 e comprovanti la perdurante attualità del servizio al momento della presente pronuncia;
quanto a sono in atti i Parte_25 Parte_30 contratti di lavoro a tempo determinato per l'anno scolastico corrente con durata fino al 31.8.2025 e comprovanti la perdurante attualità del servizio al momento della presente pronuncia;
quanto alla docente l'attualità di servizio è dimostrata dall'inserimento all'interno delle graduatorie provinciali di Parte_11 supplenza valevoli per il biennio scolastico 2024/2025 e 2025/2026.
Nulla può essere riconosciuto nei confronti del docente Parte_16
Cont Da una parte, infatti, non è stato depositato, da parte del , lo stato matricolare, dall'altra, l'unico contratto depositato dalla difesa del ricorrente (compulsata con ordinanza del 17.12.2024 al deposito dell'intera documentazione a supporto del servizio espletato) è soltanto quello relativo al servizio espletato nel corrente anno scolastico (utile soltanto per dimostrare l'attualità del servizio), mentre alcuna valida prova del servizio prestato negli anni scolastici azionati in ricorso (2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024) è stata fornita. In particolare, con note del 5.5.2025 la difesa di parte ricorrente ha rappresentato che “il prof.
allo stato, non ha dato alcun riscontro ai diversi solleciti di invio dei pregressi contratti”. Parte_16
La sola autocertificazione sui servizi espletati non vale, del resto, a ritenere fondata la domanda per gli anni non ritualmente documentati.
In quest'ottica, possono richiamarsi i seguenti arresti: “rileva il Collegio che il principio dell'inidoneità probatoria, anche come semplici indizi, delle cd. “autocertificazioni” in sede giudiziale è un principio ormai pacifico in giurisprudenza;
sul punto, v. Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 5708 del 09/03/2018 che ha confermato “il principio secondo cui la prova delle circostanze rilevanti ai fini del possesso dei requisiti previsti per l'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali non può pagina 10 di 15 essere fornita in giudizio mediante dichiarazione dell'avente diritto, anche se rilasciata con formalità previste dalla legge per le autocertificazioni, trattandosi di atto che può assumere rilievo solo nei rapporti amministrativi ed è invece privo di efficacia probatoria in sede giurisdizionale” Corte d'Appello di Bari, Sentenza n. 2624/2019 pubbl. il 07/01/2020 RG n.
438/2018 (Cons. Rel. Dott.ssa E. Saracino); cfr. tra le tante Cass. n. 25800 del 2010; più recentemente v. nello stesso senso Cass. nn. 19833 del 2013, 547 del 2015: “la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non ha, in difetto di diversa, specifica previsione di legge, alcun valore probatorio, neanche indiziario, nel giudizio civile, atteso che la parte non può far derivare elementi di prova favorevoli, ai fini del soddisfacimento dell'onere della prova, da proprie dichiarazioni” e 18720 del 2016. Gli stessi principi valgono, mutatis mutandis, anche nel caso di specie, ove già con ordinanza del 17.12.2024 il Tribunale aveva evidenziato alcune criticità rilevate nelle autocertificazioni depositate dalla difesa dei ricorrenti, con particolare riguardo alle posizioni di , la cui ultima Parte_35 sede di lavoro era stata autocertificata in Castelfidardo e di , Parte_2 Parte_4 Parte_7
,
[...] Parte_9 Parte_16 Parte_23 Parte_24 Pt_25
e , le cui autocertificazioni depositate in atti
[...] Parte_29 Parte_30 Parte_33 non indicavano l'ultima sede di servizio utile anche al fine di verificare la competenza territoriale di questo
Tribunale.
Ulteriori discrepanze, vi sono circa la posizione di relativamente all'anno scolastico Parte_27
2021/2022 per il quale non risulta depositato il contratto relativo al servizio svolto né lo stato matricolare da cui poter dedurre lo svolgimento dell'attività di docenza nel predetto anno scolastico. Cont c) Deve a questo punto esaminarsi l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dal ed evidenziarsi che l'unico atto idoneo ad interromperla deve quindi ritenersi, ad avviso del Tribunale, il ricorso, notificato in data 9.5.2024, con conseguente salvezza degli anni scolastici dal 2019/2020 a seguire
(poiché per tutti i ricorrenti non sono stati depositati atti di costituzione in mora e, d'altro canto, la stessa difesa di quest'ultimi ha limitato la domanda, in ricorso, “nei termini di prescrizione quinquennale”).
Deve pertanto ritenersi prescritto il diritto ad ottenere la carta elettronica per (quanto alle Parte_2 annualità 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, ossia tutte le annualità azionate); per Pt_4
(quanto agli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019); per
[...] Parte_7
(per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, ossia tutte le annualità azionate); per
[...] [...]
(per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019); per Parte_10
(quanto agli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019); Parte_13 per (quanto all'anno scolastico 2018/2019); per (quanto all'anno Parte_14 Parte_15 scolastico 2018/2019); per (quanto agli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e Parte_17
2018/2019); per (quanto agli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019); per Parte_29 Parte_30
(quanto agli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019); per (quanto agli
[...] Parte_32
pagina 11 di 15 anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019); ed infine, per (quanto Parte_35 all'anno scolastico 2018/2019).
Deve inoltre evidenziarsi che, quanto ai docenti e le predetta hanno Parte_8 Parte_20 azionato, rispettivamente, gli anni scolastici 2020/2021 e 2023/2024. Deve tuttavia osservarsi che, per la docente l'a.s. 2020/2021 è indicato nell'autocertificazione ma lo stato matricolare Parte_8
Cont depositato dal non riporta detta annualità; per la ricorrente per l'a.s. 2023/2024 - Parte_20 unica annualità azionata - dallo stato matricolare prodotto dal risulta esservi stato un annullamento CP_5 giuridico con conseguente risoluzione economica ed esclusione dalle g.p.s., ragion per cui, in assenza di specifiche eccezioni sul punto, da parte della difesa della predetta, detta annualità non può essere riconosciuta come utile ai fini della carta docente, poiché il relativo servizio non è stato utilmente dimostrato.
Per tutte le considerazioni suesposte, deve dichiararsi il diritto delle parti ricorrenti Parte_1
Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_9
, ,
[...] Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13 [...]
, , Parte_14 Parte_15 Parte_17 Parte_18 Parte_19 [...]
Parte_22 Parte_23 Parte_24 Parte_25 Parte_26 Pt_27
, , , ,
[...] Parte_28 Parte_29 Parte_31 Parte_32 Parte_33
e ad ottenere il beneficio economico in questa sede Parte_34 Parte_35 Parte_36 rivendicato, secondo il seguente prospetto:
: a.s. 2022/2023 e 2023/2024, due annualità, pari ad € 1.000,00; Parte_1
: a.s. 2023/2024, una annualità pari ad € 500,00; Parte_3
: a.s. 2019/2020, una annualità, pari ad € 500,00; Parte_4
: a.s. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, tre annualità pari ad € 1.500,00; Parte_5
: a.s. 2022/2023 e 2023/2024, due annualità pari ad € 1.000,00; Parte_6
: a.s. 2021/2022 e 2023/2024, due annualità pari ad € 1.000,00; Parte_8
: a.s. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, tre annualità pari ad € Parte_9
1.500,00;
: a.s. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quattro annualità Parte_10 pari ad € 2.000,00;
: a.s. 2022/2023 e 2023/2024, due annualità pari ad € 1.000,00; Parte_11
: a.s. 2022/2023 e 2023/2024, due annualità pari ad € 1.000,00; Parte_12
: a.s. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Parte_13
2023/2024, cinque annualità pari ad € 2.500,00;
pagina 12 di 15 : a.s. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quattro Parte_14 annualità pari ad € 2.000,00;
: a.s. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2024, cinque annualità Parte_15 pari ad € 2.500,00;
: a.s. 2019/2020 e 2020/2021, due annualità pari ad € 1.000,00 Parte_17
: a.s. 2022/2023 e 2023/2024, due annualità pari ad € 1.000,00; Parte_18
: a.s. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, tre annualità pari ad € 1.500,00 Parte_19
: a.s. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, tre annualità pari ad € Parte_22
1.500,00;
: a.s. 2020/2021 e 2021/2022, due annualità pari ad € 1.000,00; Parte_23
: a.s. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, tre annualità pari ad € 1.500,00 Parte_24
a.s. 2023/2024, una annualità pari ad € 500,00: Parte_25
: a.s. 2022/2023 e 2023/2024, due annualità pari ad € 1.000,00; Parte_26
: a.s. 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024, tre annualità pari ad € 1.500,00; Parte_27
: a.s. 2020/2021, una annualità pari ad € 500,00; Parte_28
: a.s. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, cinque annualità Parte_29 pari ad € 2.500,00;
: a.s. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, cinque Parte_30 annualità pari ad € 2.500,00;
: a.s. 2023/2024, una annualità pari ad € 500,00; Parte_31
: a.s. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, quattro annualità pari ad € Parte_32
2.000,00;
: a.s. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, tre annualità pari ad € 1.500,00; Parte_33
: a.s. 2023/2024, una annualità pari ad € 500,00; Parte_34
: a.s. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, tre annualità pari ad € 1.500,00; Parte_35
: a.s. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, cinque Parte_35 annualità pari ad € 2.500,00. Cont
3. Le spese processuali seguono la (prevalente) soccombenza del e si liquidano ai sensi del D.M. n.
147/2022, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento, sulla base della marcata serialità del presente contenzioso (cause di lavoro, fino ad euro 5.200,00, tenuto conto del valore massimo delle annualità riconosciute, trovando applicazione nella fattispecie il principio secondo cui “In caso di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda dal valore pagina 13 di 15 più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso standard (sul quale applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2 e 4, d.m. n. 55 del 2014) va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato” (Cass. civ. Sez. III n. 10367/2024), con distrazione in favore del procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c. e, con riguardo alla posizione del , in relazione ai docenti CP_1 soccombenti, tenuto conto della sua costituzione tramite funzionario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 3237/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara il diritto di Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
Parte_6 Parte_8 Parte_9 Parte_10 Pt_11
, , ,
[...] Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15 Parte_17
,
[...] Parte_18 Parte_19 Parte_22 Parte_23 [...]
, , , Parte_24 Parte_25 Parte_26 Parte_27 Parte_28 [...]
, , Pt_29 Parte_30 Parte_31 Parte_32 Parte_33 Parte_34
e ad ottenere il beneficio economico della cd. “Carta del docente” per Parte_35 Parte_36
l'anno/per gli anni scolastico/i indicato in motivazione;
b) rigetta integralmente la domanda quanto ai ricorrenti , Parte_2 Parte_7 [...]
e Pt_16 Parte_20 Parte_21
c) condanna il , in persona del pro tempore, al pagamento delle Controparte_1 CP_2 spese processuali in favore delle parti ricorrenti e, per esse, all'Avv. Tommaso de Grandis, dichiaratosi antistatario, che liquida in complessivi € 8.541,00 per compensi professionali [€ 1.314,00 per il primo soggetto (cause di lavoro, scaglione “infra € 5.200,00”; € 394,20 per le posizioni dalla seconda alla undicesima - secondo l'aumento del 30% ex art. 4, 2°comma D.M. n.55/2014 così come modificato dal
D.M. n. 147/2022 fino ad un massimo di dieci soggetti = € 3.940,20; € 131,40 per le posizioni dalla dodicesima alla trentaseiesima (25 posizioni) - secondo l'aumento del 10% ex art. 4, 2°comma D.M.
n.55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/2022, per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino ad un massimo di trenta = € 3.285,00 ], oltre IVA, CAP, spese generali ed € 259,00 a titolo di spese per contributo unificato.
e) condanna e Parte_2 Parte_7 Parte_16 Parte_20 [...]
in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore dell'Amministrazione resistente, Pt_21 liquidate in € 5.361,12 (seguendo i criteri per l'aumento come da punto precedente e riduzione del 20%, ai pagina 14 di 15 sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., atteso che la resistente è stata difesa da un funzionario delegato) per compenso professionale, oltre accessori se dovuti.
Foggia, all'esito dell'udienza del 6.5.2024
Il Giudice
Lilia M. Ricucci
pagina 15 di 15