Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/02/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al N° 1732/2024 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del giorno 10/09/2024, vertente TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 dall'Avv. MECCARIELLO TERESA, presso la quale elettivamente domicilia;
- RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_1 in atti, dall'Avv. FONICIELLO MICHELE, presso il quale elettivamente domicilia;
- RESISTENTE E
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Divorzio - Cessazione degli effetti civili.
CONCLUSIONI: Per le parti, come riportato nel verbale di udienza del 10/09/2024;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza viene redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n. 69).
Con ricorso, ritualmente depositato e notificato, parte ricorrente ha chiesto pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con parte resistente in data 01/05/2004 in San Nicola la strada – dal quale sono nati due figli ( nato il [...]; Per_1
, nato il [...]) – e altri provvedimenti. Per_2
Parte resistente, costituitasi in giudizio, non si è opposta alla domanda di divorzio e chiesto diversi provvedimenti
Infine, all'udienza del 10/09/24, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto il seguente accordo:
1. pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
il 01/05/2004 in San Nicola La TR (Ce), ordinando all'Ufficiale dello CP_1 stato civile competente di procedere alla relativa annotazione;
2. l'affido condiviso del minore con collocamento prevalente dei figli presso Per_2 la madre . I genitori eserciteranno di comune accordo la potestà genitoriale Parte_1 prendendo insieme le decisioni di maggior interesse per la prole che riguardano lo sviluppo psico-fisico, la formazione cultura e professionale nonché la salute degli stessi;
3. salvo diverse esigenze del minore, diritto di visita del padre nei giorni di martedì alle ore 17:00 alle 20:00 e pernotto presso il padre a settimane alterne con prelievo il
4. assegno mensile di euro 500,00, oltre rivalutazione ISTAT, a carico di a CP_1 titolo di mantenimento della prole, anche di quella maggiorenne in quanto non ancora economicamente autosufficiente, al quale si aggiunge, ad integrazione, l'assegno unico familiare al 100%;
5. spese straordinarie al 50% come per legge;
6. invariato assegno unico familiare al 100% in favore di ad integrazione Parte_1 dell'assegno di mantenimento per i figli, con espressa previsione che, nel caso in cui il revocasse la detta autorizzazione o l'assegno fosse revocato, il CP_1 contributo al mantenimento dei figli sarà dallo stesso sopportato nella misura globale ossia pure per l'incrementato del medesimo importo dell'assegno unico familiare non più percepito dalla;
Parte_1
7. Il riprenderà il proprio cane, lasciato presso la sino ad ora, e CP_1 Parte_1 di cui se ne farà carico;
8. Le parti dichiarano di aver tra loro definito ogni altra questione economica.
I difensori hanno concluso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed il recepimento, quanto alla determinazione delle statuizioni accessorie, di quanto concordato.
La causa è stata rimessa al collegio per la decisione. La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
E' infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, ossia la separazione personale pronunciata dal Tribunale di S. Maria C.V. con sentenza del 06.06.2023.
E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione (anzi, esplicitamente confermata) dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87.
Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 5 citato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi. Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative ed appaiono conformi agli interessi delle prole, ritiene il Tribunale di poterli porre alla base della presente decisione.
Le spese processuali vanno compensate integralmente in considerazione del raggiungimento degli accordi.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 1732/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in San Nicola la strada (CE) il 01/05/2004 da , nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...] ( atto n. 13, parte II, serie A, Anno 2004);
[...]
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN NICOLA LA STRADA secondo quanto previsto dall'art. 10 L. 1/12/1970 n. 898 per le annotazioni previste dall'ordinamento dello stato civile (D.P.R.
3.11.2000 n. 396);
c) adotta le statuizioni accessorie indicate in parte motiva;
d) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 17/12/24
Il Presidente Dott.ssa Giovanna Caso