Articolo 1 della Legge 6 dicembre 1960, n. 1575
Articolo 2
Versione
1 gennaio 1961
Art. 1.
Con effetto dal periodo di paga in corso alla data del 1 ottobre 1958, le misure degli assegni familiari e dei relativi contributi per il settore della lavorazione della foglia di tabacco della Cassa unica per gli assegni familiari, previste dalla tabella H) di cui al testo unico 30 maggio 1955, n. 797 , delle norme sugli assegni familiari, modificate con la legge 23 dicembre 1957, n. 1348 , sono sostituite da quelle stabilite dalla tabella allegata alla presente legge.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1961