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Sentenza 23 maggio 2024
Sentenza 23 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 23/05/2024, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI PATTI
Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 23 maggio 2024, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, in funzione di giudice civile in composizione monocratica, nella causa civile iscritta al n. 928/2020 R.G.A.C., di appello avverso la sentenza n. 92 del Giudice di Pace di Sant'Angelo di Brolo depositata in data 29 ottobre 2019, promossa da
(C.F.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Stella Coccia ed elettivamente domiciliata in Messina, via Piemonte n. 30, presso lo studio dell'avv. Anna Laura Muscolino, attrice in appello, contro
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Brolo, via L. Da Vinci, n. 5, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Ribaudo, che la rappresenta e difende, convenuto in appello, avente ad oggetto: polizza vita;
sono presenti sono presenti l'avv. Annalaura Muscolino in sostituzione dell'avv. COCCIA MARIASTELLA e l'avv. RIBAUDO FABRIZIO. I procuratori precisano le conclusioni e, su invito del giudice, discutono la causa riportandosi alle rispettive domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa nonché alle note conclusive. All'esito della discussione, il Giudice pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 24 giugno 2020, Parte_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 92 del Giudice di
[...]
Pace di Sant'Angelo di Brolo depositata in data 29 ottobre 2019, con la quale era stata condannata al pagamento, in favore di
[...]
, della somma di euro 3.000,00, oltre interessi, in Controparte_1 quanto beneficiario della polizza vita n. 50002229893 sottoscritta da in data 29 aprile 2004. Parte_2
Ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di prime cure aveva ritenuto non prescritto il diritto di
[...]
, deducendo che la conoscenza da parte del Controparte_1 beneficiario del proprio diritto è giuridicamente irrilevante e che, di conseguenza, il dies a quo del decorso del termine prescrizionale coincide con la nascita del diritto stesso, ovverosia, con il decesso del sottoscrittore della polizza. Tanto premesso, ha chiesto di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto alla prestazione assicurativa azionato dal e, per l'effetto, rigettare l'originaria domanda dallo stesso CP_1 formulata;
in subordine, in caso di condanna, ha chiesto di dichiarare che il pagamento delle somme non era dovuto nei confronti del Fondo istituito presso il e, per l'effetto, autorizzare Parte_1
a rivalersi sul Fondo stesso;
sempre in subordine, accertare e
[...] dichiarare che nulla è dovuto da a titolo di interessi e Parte_1 rivalutazione monetaria. Da ultimo, ha chiesto la condanna di
[...]
alla restituzione, in favore di Controparte_1 Parte_1 dell'importo corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
Con comparsa di risposta depositata in data 11 dicembre 2020, si
è costituito in giudizio deducendo, Controparte_1 preliminarmente, il riconoscimento del debito da parte del
[...]
, il quale aveva riaperto i termini per la Organizzazione_1 presentazione, da parte degli aventi diritto, delle richieste di rimborso delle polizze vita cc.dd. dormienti, come quella oggetto di causa. In particolare, il convenuto ha evidenziato che tale riapertura gli era stata comunicata dal legale della e che, pertanto, andava Org_2 dichiarata la cessata materia del contendere, assumendo tale dichiarazione valore di una confessione stragiudiziale, dal momento che proveniva dalla parte che, pur non essendo parte del presente giudizio, concretamente avrebbe dovuto provvedere alla liquidazione delle somme.
Tanto premesso, ha chiesto di dichiarare la cessata materia del contendere, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio;
in subordine, ha chiesto di rigettare l'appello, con conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
Con provvedimento del 19 settembre 2023, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. All'udienza odierna, la causa viene decisa. Preliminarmente, va precisato che appare priva di fondamento la deduzione del secondo la quale la pec inviata da un legale CP_1 della al difensore del debba essere considerata alla Org_2 CP_1 stregua di una confessione stragiudiziale. Ai sensi dell'art. 2930 c.c., infatti, la confessione è la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte. Nella specie, la dichiarazione resa da un soggetto che non è parte del giudizio – proveniente da parte, peraltro, di un soggetto che non risulta nemmeno autorizzato a rappresentare la volontà del soggetto terzo – non può assumere alcun valore probatorio nel presente giudizio, men che meno può assumere valore di confessione stragiudiziale, atteso che non proviene dal soggetto che è parte della controversia.
Inoltre, la riapertura dei termini, comunicata da un soggetto estraneo al giudizio, indicata dal , non comporta l'automatico CP_1 riconoscimento del diritto conteso attesa, sul punto, la ferma contestazione dell'appellante. Va, pertanto, rigettata la domanda di dichiarazione della cessata materia del contendere formulata da . Controparte_1
Tanto premesso, nel merito l'appello è infondato. Con l'unico motivo d'appello, ha impugnato la Parte_1 sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice aveva riconosciuto e ritenuto non prescritto il diritto azionato in primo grado da , beneficiario della polizza n. Controparte_1
50002229893 sottoscritta da in data 29 aprile Parte_2
2004.
Il contratto di assicurazione sulla vita propria è un contratto a favore del terzo, in relazione al quale il termine di prescrizione comincia a decorrere, alternativamente, dalla data della morte della stipulante ovvero da quella della scadenza, ma questa seconda ipotesi sussiste solo se il decesso dell'assicurato non si sia verificato prima della scadenza stessa, com'è, invece, accaduto nel caso di specie (in tal senso, ex pluribus, Cass. civ., n. 31144/2022). Originariamente, cioè nel 2004, l'art. 2952, comma 2, c.c. prevedeva un termine di prescrizione di un anno per i diritti nascenti dal contratto di assicurazione e di due anni per quelli nascenti dal contratto di riassicurazione.
Sul punto, la Suprema Corte ha più volte ribadito che il regime di prescrizione applicabile al caso concreto va determinato con riguardo al momento in cui si è verificato l'evento. Pertanto, nella specie, il termine di prescrizione operante, in ipotesi, era quello annuale, posto che l'introduzione del termine biennale conseguente alla modifica dell'art. 2952, comma 2, c.c., avvenuta con il d.l. 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modifiche, in l. 27 ottobre 2008, n. 166, si è verificata quando
[...]
. Parte_2
Tali rilievi vanno rivisti alla luce dello ius supervenies rappresentato da Corte Cost. (7 febbraio) 29 febbraio 2024, n. 32. Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2952, secondo comma, del codice civile, nel testo introdotto dall'art. 3, comma 2- ter, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134 (Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi), convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2008, n. 166, antecedente a quello sostituito con l'art. 22, comma 14, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 – promosso dalla Corte d'Appello di Firenze, sez. II. in una controversia relativa proprio a – il Parte_1
Giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2952, comma 2, c.c. “nella parte in cui non prevede l'esclusione, dal termine di prescrizione biennale, dei diritti che derivano dai contratti di assicurazione sulla vita, per i quali opera la prescrizione decennale”. Posto che le statuizioni della pronuncia non possono essere discusse (né, invero, se ne rinverrebbe ragione alcuna), occorre semmai verificare se il principio si applichi alla fattispecie giacché il contratto è stato stipulato prima dell'innalzamento del termine prescrizionale da uno a due anni, mentre la disciplina dichiarata costituzionalmente illegittima si riferisce alle modifiche di cui all'art. 3, comma 2-ter, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134. In altre parole, è necessario comprendere se, anche nell'ambito della polizza oggetto di lite, il termine, originariamente annuale, si può ritenere prorogato a quello biennale per pendenza del diritto di riscuote il premio.
Ora, è pacifico che non vi è alcuna disciplina transitoria della modifica in melius e che “[l]a legge che modifica il termine di prescrizione di un diritto, in assenza di apposita disciplina transitoria, è applicabile anche ai diritti già sorti al momento della sua entrata in vigore (e non ancora estinti) ove preveda un termine più lungo del precedente e non anche se ne introduca uno più breve, tenuto conto che il principio di irretroattività non osta all'applicazione della legge sopravvenuta ai rapporti sorti anteriormente che non abbiano ancora esaurito i loro effetti, ma soltanto all'elisione degli effetti già verificatisi o in corso di verificazione” (Cass., n. 27015/2022). E ciò perché, alla stregua dell'art. 11 preleggi, la nuova legge non
è applicabile ai rapporti giuridici sorti prima della propria entrata in vigore ma ancora in atto solo qualora ciò comporti l'elisione di effetti già verificatisi o già in corso di verificazione (sul punto oltre al precedente appena indicato v. anche Cass., n. 3202/1976, alla cui stregua “[i]n tema di irretroattività della legge, la legge sopravvenuta deve comunque essere applicata quando il rapporto giuridico disciplinato, sebbene sorto anteriormente, non abbia ancora esaurito i suoi effetti, e purché la norma innovatrice non sia diretta a regolare il fatto o l'atto generatore del rapporto, ma gli effetti di esso”). Ora, nella specie, la polizza è stata stipulata nel 2004 e la morte di si è verificata il 5 aprile 2008; la disciplina Parte_2 della prescrizione relativa ai rapporti oggetto di lite era quella, originariamente annuale, ma il diritto a riscuotere il premio, seppure già sorto, in assenza di disciplina transitoria, si doveva intendere prorogato al termine biennale introdotto dall'art. 3, comma 2-ter, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, in quanto il termine più lungo va ad applicarsi anche ai diritti (di riscuotere il premio), sorti, ma non ancora estinti, atteso che al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa era ancora pendente il termine più breve annuale, prorogabile a quello biennale, e, successivamente, all'intervento della Corte Costituzionale del 2024, prorogabile, infine, a quello decennale.
Infatti, il termine biennale, a fronte della sopravvenuta dichiarazione di illegittimità, non può più trovare applicazione a vantaggio del più lungo termine decennale.
Pertanto, avendo inoltrato la richiesta di Controparte_1 pagamento il 14 maggio 2011 (circa 3 anni dopo dal momento in cui era iniziato a decorrere il termine di prescrizione), al tempo di introduzione della lite (2019), il termine di prescrizione decennale non era ancora decorso e la pronuncia del Giudice di Pace si rivela, seppure in base a un percorso motivazionale differente, in sostanza corretta senza che, alla luce dello ius superveniens, possa imputarsi alcun comportamento colposo a carico del beneficiario. L'appello va dunque respinto. La domanda subordinata dell'appellante di accertare e dichiarare la non dovutezza delle somme liquidate in favore del Fondo istituito presso il appare inammissibile.
La domanda è stata, infatti, proposta per la prima volta in appello e, comunque, va esclusa la legittimazione passiva dell'appellato sulla questione.
La domanda di esclusione degli interessi e rivalutazione formulata solo nelle conclusioni dell'atto di citazione in appello appare parimenti inammissibile per carenza di specifico motivo di appello sulla questione decisa dalla sentenza impugnata e non contestata con apposito e specifico motivo di gravame.
Nondimeno la sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale, nella pendenza del presente procedimento di secondo grado, che, come visto, ha mutato l'epilogo decisorio impone la compensazione integrale delle spese di questo grado del giudizio, essendo il profilo relativo al loro riparto esplicitamente censurato dall'appellante con un puntuale motivo di gravame.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 928/2020
R.G.A.C., di appello avverso la sentenza n. 92 depositata in data 29 ottobre 2019 dal Giudice di Pace di Sant'Angelo di Brolo,
così provvede:
- rigetta l'istanza di cessata materia del contendere;
- rigetta l'appello; dichiara inammissibili le domande subordinate proposte dall'appellante;
- compensa le spese del presente grado del giudizio. Si dà atto che sussistono i presupposti per applicare l'art. 13, comma 1 quater TUSG.
Patti, 23 maggio 2024
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)
TRIBUNALE DI PATTI
Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 23 maggio 2024, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, in funzione di giudice civile in composizione monocratica, nella causa civile iscritta al n. 928/2020 R.G.A.C., di appello avverso la sentenza n. 92 del Giudice di Pace di Sant'Angelo di Brolo depositata in data 29 ottobre 2019, promossa da
(C.F.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Stella Coccia ed elettivamente domiciliata in Messina, via Piemonte n. 30, presso lo studio dell'avv. Anna Laura Muscolino, attrice in appello, contro
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Brolo, via L. Da Vinci, n. 5, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Ribaudo, che la rappresenta e difende, convenuto in appello, avente ad oggetto: polizza vita;
sono presenti sono presenti l'avv. Annalaura Muscolino in sostituzione dell'avv. COCCIA MARIASTELLA e l'avv. RIBAUDO FABRIZIO. I procuratori precisano le conclusioni e, su invito del giudice, discutono la causa riportandosi alle rispettive domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa nonché alle note conclusive. All'esito della discussione, il Giudice pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 24 giugno 2020, Parte_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 92 del Giudice di
[...]
Pace di Sant'Angelo di Brolo depositata in data 29 ottobre 2019, con la quale era stata condannata al pagamento, in favore di
[...]
, della somma di euro 3.000,00, oltre interessi, in Controparte_1 quanto beneficiario della polizza vita n. 50002229893 sottoscritta da in data 29 aprile 2004. Parte_2
Ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di prime cure aveva ritenuto non prescritto il diritto di
[...]
, deducendo che la conoscenza da parte del Controparte_1 beneficiario del proprio diritto è giuridicamente irrilevante e che, di conseguenza, il dies a quo del decorso del termine prescrizionale coincide con la nascita del diritto stesso, ovverosia, con il decesso del sottoscrittore della polizza. Tanto premesso, ha chiesto di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto alla prestazione assicurativa azionato dal e, per l'effetto, rigettare l'originaria domanda dallo stesso CP_1 formulata;
in subordine, in caso di condanna, ha chiesto di dichiarare che il pagamento delle somme non era dovuto nei confronti del Fondo istituito presso il e, per l'effetto, autorizzare Parte_1
a rivalersi sul Fondo stesso;
sempre in subordine, accertare e
[...] dichiarare che nulla è dovuto da a titolo di interessi e Parte_1 rivalutazione monetaria. Da ultimo, ha chiesto la condanna di
[...]
alla restituzione, in favore di Controparte_1 Parte_1 dell'importo corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
Con comparsa di risposta depositata in data 11 dicembre 2020, si
è costituito in giudizio deducendo, Controparte_1 preliminarmente, il riconoscimento del debito da parte del
[...]
, il quale aveva riaperto i termini per la Organizzazione_1 presentazione, da parte degli aventi diritto, delle richieste di rimborso delle polizze vita cc.dd. dormienti, come quella oggetto di causa. In particolare, il convenuto ha evidenziato che tale riapertura gli era stata comunicata dal legale della e che, pertanto, andava Org_2 dichiarata la cessata materia del contendere, assumendo tale dichiarazione valore di una confessione stragiudiziale, dal momento che proveniva dalla parte che, pur non essendo parte del presente giudizio, concretamente avrebbe dovuto provvedere alla liquidazione delle somme.
Tanto premesso, ha chiesto di dichiarare la cessata materia del contendere, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio;
in subordine, ha chiesto di rigettare l'appello, con conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
Con provvedimento del 19 settembre 2023, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. All'udienza odierna, la causa viene decisa. Preliminarmente, va precisato che appare priva di fondamento la deduzione del secondo la quale la pec inviata da un legale CP_1 della al difensore del debba essere considerata alla Org_2 CP_1 stregua di una confessione stragiudiziale. Ai sensi dell'art. 2930 c.c., infatti, la confessione è la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte. Nella specie, la dichiarazione resa da un soggetto che non è parte del giudizio – proveniente da parte, peraltro, di un soggetto che non risulta nemmeno autorizzato a rappresentare la volontà del soggetto terzo – non può assumere alcun valore probatorio nel presente giudizio, men che meno può assumere valore di confessione stragiudiziale, atteso che non proviene dal soggetto che è parte della controversia.
Inoltre, la riapertura dei termini, comunicata da un soggetto estraneo al giudizio, indicata dal , non comporta l'automatico CP_1 riconoscimento del diritto conteso attesa, sul punto, la ferma contestazione dell'appellante. Va, pertanto, rigettata la domanda di dichiarazione della cessata materia del contendere formulata da . Controparte_1
Tanto premesso, nel merito l'appello è infondato. Con l'unico motivo d'appello, ha impugnato la Parte_1 sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice aveva riconosciuto e ritenuto non prescritto il diritto azionato in primo grado da , beneficiario della polizza n. Controparte_1
50002229893 sottoscritta da in data 29 aprile Parte_2
2004.
Il contratto di assicurazione sulla vita propria è un contratto a favore del terzo, in relazione al quale il termine di prescrizione comincia a decorrere, alternativamente, dalla data della morte della stipulante ovvero da quella della scadenza, ma questa seconda ipotesi sussiste solo se il decesso dell'assicurato non si sia verificato prima della scadenza stessa, com'è, invece, accaduto nel caso di specie (in tal senso, ex pluribus, Cass. civ., n. 31144/2022). Originariamente, cioè nel 2004, l'art. 2952, comma 2, c.c. prevedeva un termine di prescrizione di un anno per i diritti nascenti dal contratto di assicurazione e di due anni per quelli nascenti dal contratto di riassicurazione.
Sul punto, la Suprema Corte ha più volte ribadito che il regime di prescrizione applicabile al caso concreto va determinato con riguardo al momento in cui si è verificato l'evento. Pertanto, nella specie, il termine di prescrizione operante, in ipotesi, era quello annuale, posto che l'introduzione del termine biennale conseguente alla modifica dell'art. 2952, comma 2, c.c., avvenuta con il d.l. 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modifiche, in l. 27 ottobre 2008, n. 166, si è verificata quando
[...]
. Parte_2
Tali rilievi vanno rivisti alla luce dello ius supervenies rappresentato da Corte Cost. (7 febbraio) 29 febbraio 2024, n. 32. Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2952, secondo comma, del codice civile, nel testo introdotto dall'art. 3, comma 2- ter, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134 (Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi), convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2008, n. 166, antecedente a quello sostituito con l'art. 22, comma 14, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 – promosso dalla Corte d'Appello di Firenze, sez. II. in una controversia relativa proprio a – il Parte_1
Giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2952, comma 2, c.c. “nella parte in cui non prevede l'esclusione, dal termine di prescrizione biennale, dei diritti che derivano dai contratti di assicurazione sulla vita, per i quali opera la prescrizione decennale”. Posto che le statuizioni della pronuncia non possono essere discusse (né, invero, se ne rinverrebbe ragione alcuna), occorre semmai verificare se il principio si applichi alla fattispecie giacché il contratto è stato stipulato prima dell'innalzamento del termine prescrizionale da uno a due anni, mentre la disciplina dichiarata costituzionalmente illegittima si riferisce alle modifiche di cui all'art. 3, comma 2-ter, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134. In altre parole, è necessario comprendere se, anche nell'ambito della polizza oggetto di lite, il termine, originariamente annuale, si può ritenere prorogato a quello biennale per pendenza del diritto di riscuote il premio.
Ora, è pacifico che non vi è alcuna disciplina transitoria della modifica in melius e che “[l]a legge che modifica il termine di prescrizione di un diritto, in assenza di apposita disciplina transitoria, è applicabile anche ai diritti già sorti al momento della sua entrata in vigore (e non ancora estinti) ove preveda un termine più lungo del precedente e non anche se ne introduca uno più breve, tenuto conto che il principio di irretroattività non osta all'applicazione della legge sopravvenuta ai rapporti sorti anteriormente che non abbiano ancora esaurito i loro effetti, ma soltanto all'elisione degli effetti già verificatisi o in corso di verificazione” (Cass., n. 27015/2022). E ciò perché, alla stregua dell'art. 11 preleggi, la nuova legge non
è applicabile ai rapporti giuridici sorti prima della propria entrata in vigore ma ancora in atto solo qualora ciò comporti l'elisione di effetti già verificatisi o già in corso di verificazione (sul punto oltre al precedente appena indicato v. anche Cass., n. 3202/1976, alla cui stregua “[i]n tema di irretroattività della legge, la legge sopravvenuta deve comunque essere applicata quando il rapporto giuridico disciplinato, sebbene sorto anteriormente, non abbia ancora esaurito i suoi effetti, e purché la norma innovatrice non sia diretta a regolare il fatto o l'atto generatore del rapporto, ma gli effetti di esso”). Ora, nella specie, la polizza è stata stipulata nel 2004 e la morte di si è verificata il 5 aprile 2008; la disciplina Parte_2 della prescrizione relativa ai rapporti oggetto di lite era quella, originariamente annuale, ma il diritto a riscuotere il premio, seppure già sorto, in assenza di disciplina transitoria, si doveva intendere prorogato al termine biennale introdotto dall'art. 3, comma 2-ter, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, in quanto il termine più lungo va ad applicarsi anche ai diritti (di riscuotere il premio), sorti, ma non ancora estinti, atteso che al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa era ancora pendente il termine più breve annuale, prorogabile a quello biennale, e, successivamente, all'intervento della Corte Costituzionale del 2024, prorogabile, infine, a quello decennale.
Infatti, il termine biennale, a fronte della sopravvenuta dichiarazione di illegittimità, non può più trovare applicazione a vantaggio del più lungo termine decennale.
Pertanto, avendo inoltrato la richiesta di Controparte_1 pagamento il 14 maggio 2011 (circa 3 anni dopo dal momento in cui era iniziato a decorrere il termine di prescrizione), al tempo di introduzione della lite (2019), il termine di prescrizione decennale non era ancora decorso e la pronuncia del Giudice di Pace si rivela, seppure in base a un percorso motivazionale differente, in sostanza corretta senza che, alla luce dello ius superveniens, possa imputarsi alcun comportamento colposo a carico del beneficiario. L'appello va dunque respinto. La domanda subordinata dell'appellante di accertare e dichiarare la non dovutezza delle somme liquidate in favore del Fondo istituito presso il appare inammissibile.
La domanda è stata, infatti, proposta per la prima volta in appello e, comunque, va esclusa la legittimazione passiva dell'appellato sulla questione.
La domanda di esclusione degli interessi e rivalutazione formulata solo nelle conclusioni dell'atto di citazione in appello appare parimenti inammissibile per carenza di specifico motivo di appello sulla questione decisa dalla sentenza impugnata e non contestata con apposito e specifico motivo di gravame.
Nondimeno la sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale, nella pendenza del presente procedimento di secondo grado, che, come visto, ha mutato l'epilogo decisorio impone la compensazione integrale delle spese di questo grado del giudizio, essendo il profilo relativo al loro riparto esplicitamente censurato dall'appellante con un puntuale motivo di gravame.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 928/2020
R.G.A.C., di appello avverso la sentenza n. 92 depositata in data 29 ottobre 2019 dal Giudice di Pace di Sant'Angelo di Brolo,
così provvede:
- rigetta l'istanza di cessata materia del contendere;
- rigetta l'appello; dichiara inammissibili le domande subordinate proposte dall'appellante;
- compensa le spese del presente grado del giudizio. Si dà atto che sussistono i presupposti per applicare l'art. 13, comma 1 quater TUSG.
Patti, 23 maggio 2024
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)