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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/05/2025, n. 2541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2541 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1595/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE - UPP
La dott.sa Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1595/2020 promossa da:
, (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. RICCIARDI Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE giusta procura in atti.
APPELLANTE
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t. rappresentato e difeso dall'avv. CHIAVETTA FRANCESCO giusta procura in atti.
APPELLATA
(C.F. ). Controparte_2 C.F._2
APPELLATA contumace
Avente ad oggetto: risarcimento del danno da sinistro stradale
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 31.10.2024, sulle conclusioni come in atti precisate.
pagina 1 di 10 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Giarre n. 191/2019, Parte_1
depositata in data 23.10.2019, con cui era stata rigettata la domanda di risarcimento del danno con condanna alle spese legali in favore della società convenuta.
Eccepiva l'erroneità della sentenza per vizio di ultrapetizione nella parte in cui il decidente aveva disposto C.T.U. al fine di accertare i danni subiti dal mezzo, laddove nessuna domanda di risarcimento del danno materiale era stata avanzata, posto che il mezzo era di proprietà di altro soggetto,
[...]
estraneo al processo;
con un secondo motivo di appello eccepiva l'erroneità della sentenza CP_3
per omessa adeguata valutazione delle risultanze istruttorie, richiamando quanto dichiarato dalla teste
, che aveva riferito una narrazione del sinistro coerente con quella dell'atto di Testimone_1
citazione; con un terzo motivo di appello, eccepiva l'omessa considerazione delle conclusioni cui era pervenuto il ctu, che aveva constatato la compatibilità delle lesioni con la dinamica del sinistro denunciata, accertando così il nesso causale tra l'evento ed i danni subiti;
con un quarto motivo di appello, ribadiva la rilevanza probatoria del modulo CAI, documento nel quale era riportata la confessione della IG.ra , che aveva dichiarato di essere uscita dalla zona di parcheggio CP_2
senza rispettare la precedenza;
deducendo pertanto di avere assolto al proprio onere probatorio,
chiedeva riformarsi la sentenza e dichiararsi la responsabilità esclusiva di nella Controparte_2
causazione del sinistro oggetto di causa, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
, si costituiva eccependo l'inammissibilità della domanda di appello per Controparte_1
violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del primo motivo, evidenziando che la relativa doglianza era stata avanzata per volta nel presente grado di pagina 2 di 10 giudizio, senza nulla osservare in seguito alla trasmissione della bozza peritale, nè successivamente con accettazione delle relative conclusioni;
riferiva che all'udienza del 17.04.2019, l'originario attore aveva richiesto che il mandato del CTU fosse esteso alla ricostruzione dinamica del sinistro (cfr. fascicolo di
I° - verbale di causa del 17/04/2019), anche al fine di verificare l'esistenza del sinistro e del nesso di causalità tra i danni lamentati.
Con riguardo al nesso di causalità tra l'evento descritto in citazione e le lesioni fisiche lamentate dall'attore, ribadiva la correttezza delle conclusioni cui era pervenuto il C.T.U. in quanto correttamente adottate sulla scorta della documentazione prodotta in atti (cfr. le due perizie del geom.
[...]
di cui agli all.ti 2 e 3 fasc. I grado e la relazione tecnica del Perito Persona_1 Controparte_1
di cui all'all. 5 fasc. I grado , sostenendo che la mancata indagine Persona_2 Controparte_1
diretta sui mezzi coinvolti nel sinistro non poteva inficiare la attendibilità della valutazione peritale del consulente. Allegando dunque la correttezza delle conclusioni cui era pervenuto il C.T.U. , in particolare, nella parte in cui aveva dichiarato che gli unici danni riscontrati sulla vettura della IG.ra erano quelli derivati da un pregresso sinistro, evidenziava pertanto che anche le lesioni CP_2
lamentate dall'attore non potevano essere ricondotte all'evento lesivo descritto in citazione.
Allegava la corretta valutazione delle risultanze istruttorie e dunque la ritenuta assenza di nesso eziologico tra l'evento descritto e i danni lamentati, aggiungendo che le dichiarazioni rese dalla teste oltre che irrilevanti, non consentivano di ritenere provata la dinamica del sinistro, essendo Tes_1
presumibile che stessa non avesse mai assistito al sinistro, non essendo stata in grado di riferire se la
FI UN avesse colpito il ciclomotore con la parte anteriore o con quella posteriore e se, al momento dell'impatto, procedeva in retromarcia ovvero in direzione anteriore.
pagina 3 di 10 Evidenziando in merito l'irrilevanza delle conclusioni della ctu medico legale, in quanto non sufficienti a provare i fatti costitutivi della pretesa attorea, contestava la circostanza secondo cui il modulo CAI
sarebbe stato compilato dalla IG.ra , evidenziando comunque la non opponibilità del CP_2
documento nei propri confronti e ribadendo che quanto in esso contenuto era superato dalle risultanze processuali.
Chiedeva dunque la conferma della sentenza anche in punto di spese di lite, non oggetto di specifico motivo di gravame e chiedeva il rigetto dell'appello con vittoria di spese e compensi.
, ritualmente citata in giudizio, non si costituiva e va dichiarata contumace. Controparte_2
All'udienza del 31.10.2024 la causa, istruita documentalmente, veniva assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c.
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della impugnazione, proposta nel rispetto dei termini.
L'appello è fondato per i motivi di cui si dirà.
La controversia ha ad oggetto il sinistro occorso in data 11.03.2013 alle ore 14.30 circa, allorquando il motoveicolo tg. X4J2VR condotto da e di proprietà di , percorrendo la via Parte_1 Controparte_3
Porticato di Giardini Naxos, si scontrava con l'autoveicolo tg. CB213HC condotto da CP_2
la quale stava effettuando una manovra per uscire da una zona di parcheggio.
[...]
Orbene, parte appellante eccepiva che la valutazione delle risultanze istruttorie, se correttamente operata, avrebbe permesso di ritenere provata la dinamica del sinistro denunciata e, di conseguenza,
avrebbe determinato l'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni fisici subiti e provati dall'attore nel primo grado di giudizio.
I motivi, stante l'intrinseca connessione delle questioni sottese, possono esaminarsi congiuntamente e sono fondati per le ragioni di cui si dirà.
pagina 4 di 10 Sulla base della analisi congiunta dei documenti in atti, può ritenersi raggiunta la prova del verificarsi del sinistro e della precisa dinamica narrata dalla difesa dell'attore; il documento CAI (cfr. all 6),
firmato da entrambe le parti coinvolte, riporta i nomi ed i dati completi dei conducenti alla data su indicata e da esso emerge che le parti erano state coinvolte nel sinistro sopra descritto, essendo ivi presente anche un disegno dettagliato della dinamica e del luogo;
sul valore del modello Cai valga richiamare quanto affermato dalla Corte di Legittimità “ L'art. 143, comma 2, d.lg. n. 209 del 2005 è
chiaro nell'affermare che la C.A.I. (Constatazione amichevole di incidente) sottoscritta da entrambi i conducenti determina una presunzione, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze indicate su quel modulo. La presunzione è
finalizzata, chiaramente, ad un intento deflattivo del contenzioso, avendo lo scopo di garantire entrambi i conducenti del fatto che il riconoscimento concorde delle colpe non venga messo in discussione dagli assicuratori ribaltando l'onere della prova a carico del danneggiato. Ed è evidente che la previsione di una presunzione fino a prova contraria non esclude che la società di assicurazioni possa superarla fornendo, appunto, tale prova;
ma IGnifica anche che l'onere della stessa ricade a carico dell'assicuratore e non del danneggiato, come invece l'impugnata sentenza ha affermato nel caso oggi in esame.” ( cfr Cass. Civ. sent. n. 15431/2024).
Ulteriore elemento da analizzare, unitamente al precedente, è la testimonianza di la Testimone_1
quale, dopo aver specificato la circostanza per la quale si trovava presso il luogo teatro del sinistro (“
quel giorno proprio li mi trovavo perché dovevo cambiare un vestito nel Centro Commerciale I
Gabbiani”), affermava di aver assistito allo scontro e che “l'auto ha colpito nella sua manovra il lato
destro della vespa, facendola rovinare per terra con il suo conducente che peraltro indossava il casco
pagina 5 di 10 protettivo. Mi sono avvicinata per accertarmi e prestare aiuto al conducente della vespa che se Pt_1
non ricordo si è alzato da terra da solo e non presentava lesioni esterne” (cfr. verbale del 13.02.2019).
Non si condividono le perplessità, labialmente affermate dalla Compagnia assicurativa in ordine all'attendibilità della teste, le cui dichiarazioni sono parse logiche e coerenti, oltre che credibili, non rappresentando elemento dirimente, ai fini della risoluzione della controversia o della attendibilità del teste, il fatto che la stessa non fosse stata in grado di riferire circa l'esatto punto di impatto.
Ancora, risulta incontestata la circostanza che il IG. , in seguito al sinistro, sia stato accompagnato Pt_1
presso il Presidio Ospedaliero di Taormina per essere sottoposto alle cure di primo soccorso;
infine,
appare utile valorizzare anche le risultanze della perizia del consulente tecnico nominato, il quale pur ritenendo che una parte dei danni al mezzo non risultavano compatibili con la dinamica riferita, in quanto derivati da un precedente sinistro, riferiva che alcune delle parti danneggiate erano conciliabili con l'urto subito dai mezzi nel caso di specie e che il fatto che “il paraurti dell'automobile antagonista,
presentasse ancora i danni del precedente sinistro (06.02.12)…non può ritenersi sufficiente per poter
escludere, il riferito sinistro oggi in causa” (cfr. pag 10 Perizia C.T.U. Ing. . Persona_3
Tutto quanto premesso in merito alla prova dell'esistenza dell'evento denunciato ed al fine di riconoscere la domanda di risarcimento del danno, occorre analizzare il riparto di responsabilità nella causazione del sinistro oggetto di causa.
In punto di diritto, occorre chiarire che ai sensi dell'art. 15 Allegato A del D.P.R. 254/2006
Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale,
a norma dell'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private “Se uno dei due veicoli si rimette nel flusso della circolazione da una posizione di sosta o
uscendo da un'area privata e urta un veicolo in circolazione è responsabile al 100% del sinistro” ed,
pagina 6 di 10 ancora, che ai sensi dell'art 145 co. 6 “Negli sbocchi su strada da luoghi non soggetti a pubblico
passaggio i conducenti hanno l'obbligo di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada.”.
Coniugati i superiori principi di diritto e considerato che non risultano allegati elementi per ritenere che la condotta del IG. sia stata posta in essere in violazione delle norme imposte dal C.d.S., può Pt_1
ritenersi dimostrata la responsabilità esclusiva del sinistro in capo alla IG.ra che con Controparte_2
condotta imprudente si è immessa sulla strada di via Porticato di Giardini Naxos senza rispettare la precedenza dovuta ai veicoli transitanti sulla stessa.
In ordine ai danni fisici patiti dall'appellante, dunque, può farsi riferimento alle conclusioni raggiunte dal C.T.U. nominato nel precedente processo, condivise dal decidente in quanto immuni da vizi logici e coerenti con il quesito conferito, né tantomeno contestate dalle parti del processo.
Va ritenuto sussistente, pertanto, il diritto dell'appellante al risarcimento del cd. danno biologico consistente nella menomazione dell'integrità psicofisica (intesa come bene a sé stante) che è sempre presente in caso di accertata invalidità e che prescinde dal danno correlato alla capacità di produrre reddito;
tale voce di danno condiziona la vita del soggetto leso nelle esplicazioni della sua personalità,
in tutte le sue forme, sociali, culturali, estetiche, nel lavoro, nelle relazioni sociali, ricreative, ecc., e deve essere risarcito indipendentemente dalla esistenza di un ulteriore danno patrimoniale o morale;
come ancora recentemente affermato dalla Corte di Legittimità con sentenza n. 14364/2019 : “ … Il
presupposto di tale affermazione è la constatazione che "la lesione della salute risarcibile" si identifica
"nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte,
nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire", sicché lungi dal potersi affermare "che il danno alla salute "comprenda" pregiudizi dinamico-relazionali" dovrà dirsi "piuttosto che il danno alla salute è un danno "dinamico-relazionale"", giacché, se "non avesse conseguenze "dinamico-relazionali", la lesione pagina 7 di 10 della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile".
Orbene, tenuto conto dell'art. 139 del Codice delle Assicurazioni e degli importi per la liquidazione del danno biologico di lieve entità aggiornati al D.M. 16.10.2023, dell'età dell'appellante al momento del sinistro (37anni), del grado di invalidità permanente residuata – pari al 4% - ed ai giorni di ITP al 75 %
( gg 25), di ITP al 50% ( gg 15) all'attore spetterebbero i seguenti importi : € 4.260,96 per danno biologico permanente, € 1.035 per ITP al 75% ed € 414,00 per ITP al 50% per un importo complessivo di € 5.711,01; avendo l'appellante limitato la domanda all'importo di € 5000,00, va riconosciuta in via equitativa la somma richiesta come da domanda.
L'evento lesivo è precedente alla data in cui è stata redatta la tabella e, pertanto, la somma liquidata a titolo di danno biologico dovrà essere devalutata e su tale somma andranno corrisposti la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione;
il calcolo della rivalutazione e di questi interessi c.d. compensativi si arresta alla data odierna, perché, come costantemente affermato dalla Corte Suprema, «gli interessi compensativi relativi a debiti di valore, destinati a coprire una
componente del danno globale da risarcire e dovuti dalla data dell'evento dannoso a quella della
pronuncia giudiziale di liquidazione, anche se comprensiva della rivalutazione monetaria, non sono in
realtà veri e propri interessi ma soltanto uno dei possibili mezzi tecnici pretoriamente adottato dalla
giurisprudenza per ristorare il danneggiato della perdita delle utilità economicamente apprezzabili
che, nell'intervallo tra la consumazione dell'illecito e la liquidazione finale, il medesimo (danneggiato)
avrebbe potuto trarre dal bene (se non ne fosse stato privato e alla cui restituzione in natura avrebbe
diritto) o dall'equivalente monetario del bene stesso se tempestivamente conseguito» (Cass. Sez. I, 1
dicembre 1992, n. 12839) e, quindi, «la sentenza che liquidi il danno per fatto illecito, attribuendo gli
pagina 8 di 10 interessi cosiddetti compensativi a partire dal fatto stesso, costituisce un 'obbligazione di valuta, come
tale produttiva degli interessi di pieno diritto previsti dall'art. 1282 c.c. per i crediti liquidi ed eIGibili
di somme di denaro, anche con riguardo all'importo rappresentato da detti interessi compensativi i
quali rappresentano una componente del debito complessivo, non un autonomo debito di interessi e,
quindi, si sottraggono alle disposizioni dell'art. 1283 c.c. in tema di anatocismo» (Cass. Sez. III, 14
dicembre 1991, n. 13508). Dalla fondatezza dei motivi di appello, deriva dunque la revoca della sentenza e la riforma anche in punto di spese di giudizio.
Gli appellati, pertanto, vanno condannati alle spese di entrambi i gradi del processo nei confronti di
; le spese di I° vengono liquidate tenendo conto di quanto previsto dal secondo scaglione Parte_1
della tabella n. 1 allegata al D.M. 55/2014; le spese del presente giudizio vengono liquidate tenendo conto di quanto previsto dal secondo scaglione della tabella n. 2 allegata al D.M. 55/2014 senza riguardo alla fase istruttoria, che non è stata svolta.
Le spese delle ctu sono poste in via definitiva a carico delle parti appellate che vanno condannate al rimborso di quanto già erogato ai consulenti dall'appellante.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- In accoglimento dell'appello, revoca la sentenza impugnata e dichiara che il sinistro si è
verificato per fatto e colpa del conducente di;
Parte_2
- Condanna in persona del legale rappresentante pt e , Controparte_4 Controparte_2
in solido fra loro, al pagamento in favore dell'appellante, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di € 5000,00, in valori attuali, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata annualmente, secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le pagina 9 di 10 famiglie di operai ed impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo sulla somma liquidata in sentenza;
- condanna in persona del legale rappresentante pt e , Controparte_4 Controparte_2
in solido fra loro, al pagamento in favore dell'appellante delle spese del primo grado di giudizio che liquidate in complessivi 1330,00 di cui € 125,00 per esborsi ed € 1205,00 per compensi oltre Iva, cpa e spese generali come per legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
- condanna e al pagamento delle spese del presente Controparte_4 Controparte_2
grado di giudizio in favore dell'appellante, liquidate in complessivi 1.875,00 di cui € 174,00 per esborsi ed € 1701,00 per compensi oltre Iva, cpa e spese generali come per legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
- condanna le parti appellate, in solido fra loro al rimborso in favore dell'appellante delle spese di ctu.
Così deciso in Catania, il 12.5.2025
Il Giudice
dott. Gaia Di Bella
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE - UPP
La dott.sa Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1595/2020 promossa da:
, (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. RICCIARDI Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE giusta procura in atti.
APPELLANTE
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t. rappresentato e difeso dall'avv. CHIAVETTA FRANCESCO giusta procura in atti.
APPELLATA
(C.F. ). Controparte_2 C.F._2
APPELLATA contumace
Avente ad oggetto: risarcimento del danno da sinistro stradale
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 31.10.2024, sulle conclusioni come in atti precisate.
pagina 1 di 10 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Giarre n. 191/2019, Parte_1
depositata in data 23.10.2019, con cui era stata rigettata la domanda di risarcimento del danno con condanna alle spese legali in favore della società convenuta.
Eccepiva l'erroneità della sentenza per vizio di ultrapetizione nella parte in cui il decidente aveva disposto C.T.U. al fine di accertare i danni subiti dal mezzo, laddove nessuna domanda di risarcimento del danno materiale era stata avanzata, posto che il mezzo era di proprietà di altro soggetto,
[...]
estraneo al processo;
con un secondo motivo di appello eccepiva l'erroneità della sentenza CP_3
per omessa adeguata valutazione delle risultanze istruttorie, richiamando quanto dichiarato dalla teste
, che aveva riferito una narrazione del sinistro coerente con quella dell'atto di Testimone_1
citazione; con un terzo motivo di appello, eccepiva l'omessa considerazione delle conclusioni cui era pervenuto il ctu, che aveva constatato la compatibilità delle lesioni con la dinamica del sinistro denunciata, accertando così il nesso causale tra l'evento ed i danni subiti;
con un quarto motivo di appello, ribadiva la rilevanza probatoria del modulo CAI, documento nel quale era riportata la confessione della IG.ra , che aveva dichiarato di essere uscita dalla zona di parcheggio CP_2
senza rispettare la precedenza;
deducendo pertanto di avere assolto al proprio onere probatorio,
chiedeva riformarsi la sentenza e dichiararsi la responsabilità esclusiva di nella Controparte_2
causazione del sinistro oggetto di causa, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
, si costituiva eccependo l'inammissibilità della domanda di appello per Controparte_1
violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del primo motivo, evidenziando che la relativa doglianza era stata avanzata per volta nel presente grado di pagina 2 di 10 giudizio, senza nulla osservare in seguito alla trasmissione della bozza peritale, nè successivamente con accettazione delle relative conclusioni;
riferiva che all'udienza del 17.04.2019, l'originario attore aveva richiesto che il mandato del CTU fosse esteso alla ricostruzione dinamica del sinistro (cfr. fascicolo di
I° - verbale di causa del 17/04/2019), anche al fine di verificare l'esistenza del sinistro e del nesso di causalità tra i danni lamentati.
Con riguardo al nesso di causalità tra l'evento descritto in citazione e le lesioni fisiche lamentate dall'attore, ribadiva la correttezza delle conclusioni cui era pervenuto il C.T.U. in quanto correttamente adottate sulla scorta della documentazione prodotta in atti (cfr. le due perizie del geom.
[...]
di cui agli all.ti 2 e 3 fasc. I grado e la relazione tecnica del Perito Persona_1 Controparte_1
di cui all'all. 5 fasc. I grado , sostenendo che la mancata indagine Persona_2 Controparte_1
diretta sui mezzi coinvolti nel sinistro non poteva inficiare la attendibilità della valutazione peritale del consulente. Allegando dunque la correttezza delle conclusioni cui era pervenuto il C.T.U. , in particolare, nella parte in cui aveva dichiarato che gli unici danni riscontrati sulla vettura della IG.ra erano quelli derivati da un pregresso sinistro, evidenziava pertanto che anche le lesioni CP_2
lamentate dall'attore non potevano essere ricondotte all'evento lesivo descritto in citazione.
Allegava la corretta valutazione delle risultanze istruttorie e dunque la ritenuta assenza di nesso eziologico tra l'evento descritto e i danni lamentati, aggiungendo che le dichiarazioni rese dalla teste oltre che irrilevanti, non consentivano di ritenere provata la dinamica del sinistro, essendo Tes_1
presumibile che stessa non avesse mai assistito al sinistro, non essendo stata in grado di riferire se la
FI UN avesse colpito il ciclomotore con la parte anteriore o con quella posteriore e se, al momento dell'impatto, procedeva in retromarcia ovvero in direzione anteriore.
pagina 3 di 10 Evidenziando in merito l'irrilevanza delle conclusioni della ctu medico legale, in quanto non sufficienti a provare i fatti costitutivi della pretesa attorea, contestava la circostanza secondo cui il modulo CAI
sarebbe stato compilato dalla IG.ra , evidenziando comunque la non opponibilità del CP_2
documento nei propri confronti e ribadendo che quanto in esso contenuto era superato dalle risultanze processuali.
Chiedeva dunque la conferma della sentenza anche in punto di spese di lite, non oggetto di specifico motivo di gravame e chiedeva il rigetto dell'appello con vittoria di spese e compensi.
, ritualmente citata in giudizio, non si costituiva e va dichiarata contumace. Controparte_2
All'udienza del 31.10.2024 la causa, istruita documentalmente, veniva assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c.
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della impugnazione, proposta nel rispetto dei termini.
L'appello è fondato per i motivi di cui si dirà.
La controversia ha ad oggetto il sinistro occorso in data 11.03.2013 alle ore 14.30 circa, allorquando il motoveicolo tg. X4J2VR condotto da e di proprietà di , percorrendo la via Parte_1 Controparte_3
Porticato di Giardini Naxos, si scontrava con l'autoveicolo tg. CB213HC condotto da CP_2
la quale stava effettuando una manovra per uscire da una zona di parcheggio.
[...]
Orbene, parte appellante eccepiva che la valutazione delle risultanze istruttorie, se correttamente operata, avrebbe permesso di ritenere provata la dinamica del sinistro denunciata e, di conseguenza,
avrebbe determinato l'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni fisici subiti e provati dall'attore nel primo grado di giudizio.
I motivi, stante l'intrinseca connessione delle questioni sottese, possono esaminarsi congiuntamente e sono fondati per le ragioni di cui si dirà.
pagina 4 di 10 Sulla base della analisi congiunta dei documenti in atti, può ritenersi raggiunta la prova del verificarsi del sinistro e della precisa dinamica narrata dalla difesa dell'attore; il documento CAI (cfr. all 6),
firmato da entrambe le parti coinvolte, riporta i nomi ed i dati completi dei conducenti alla data su indicata e da esso emerge che le parti erano state coinvolte nel sinistro sopra descritto, essendo ivi presente anche un disegno dettagliato della dinamica e del luogo;
sul valore del modello Cai valga richiamare quanto affermato dalla Corte di Legittimità “ L'art. 143, comma 2, d.lg. n. 209 del 2005 è
chiaro nell'affermare che la C.A.I. (Constatazione amichevole di incidente) sottoscritta da entrambi i conducenti determina una presunzione, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze indicate su quel modulo. La presunzione è
finalizzata, chiaramente, ad un intento deflattivo del contenzioso, avendo lo scopo di garantire entrambi i conducenti del fatto che il riconoscimento concorde delle colpe non venga messo in discussione dagli assicuratori ribaltando l'onere della prova a carico del danneggiato. Ed è evidente che la previsione di una presunzione fino a prova contraria non esclude che la società di assicurazioni possa superarla fornendo, appunto, tale prova;
ma IGnifica anche che l'onere della stessa ricade a carico dell'assicuratore e non del danneggiato, come invece l'impugnata sentenza ha affermato nel caso oggi in esame.” ( cfr Cass. Civ. sent. n. 15431/2024).
Ulteriore elemento da analizzare, unitamente al precedente, è la testimonianza di la Testimone_1
quale, dopo aver specificato la circostanza per la quale si trovava presso il luogo teatro del sinistro (“
quel giorno proprio li mi trovavo perché dovevo cambiare un vestito nel Centro Commerciale I
Gabbiani”), affermava di aver assistito allo scontro e che “l'auto ha colpito nella sua manovra il lato
destro della vespa, facendola rovinare per terra con il suo conducente che peraltro indossava il casco
pagina 5 di 10 protettivo. Mi sono avvicinata per accertarmi e prestare aiuto al conducente della vespa che se Pt_1
non ricordo si è alzato da terra da solo e non presentava lesioni esterne” (cfr. verbale del 13.02.2019).
Non si condividono le perplessità, labialmente affermate dalla Compagnia assicurativa in ordine all'attendibilità della teste, le cui dichiarazioni sono parse logiche e coerenti, oltre che credibili, non rappresentando elemento dirimente, ai fini della risoluzione della controversia o della attendibilità del teste, il fatto che la stessa non fosse stata in grado di riferire circa l'esatto punto di impatto.
Ancora, risulta incontestata la circostanza che il IG. , in seguito al sinistro, sia stato accompagnato Pt_1
presso il Presidio Ospedaliero di Taormina per essere sottoposto alle cure di primo soccorso;
infine,
appare utile valorizzare anche le risultanze della perizia del consulente tecnico nominato, il quale pur ritenendo che una parte dei danni al mezzo non risultavano compatibili con la dinamica riferita, in quanto derivati da un precedente sinistro, riferiva che alcune delle parti danneggiate erano conciliabili con l'urto subito dai mezzi nel caso di specie e che il fatto che “il paraurti dell'automobile antagonista,
presentasse ancora i danni del precedente sinistro (06.02.12)…non può ritenersi sufficiente per poter
escludere, il riferito sinistro oggi in causa” (cfr. pag 10 Perizia C.T.U. Ing. . Persona_3
Tutto quanto premesso in merito alla prova dell'esistenza dell'evento denunciato ed al fine di riconoscere la domanda di risarcimento del danno, occorre analizzare il riparto di responsabilità nella causazione del sinistro oggetto di causa.
In punto di diritto, occorre chiarire che ai sensi dell'art. 15 Allegato A del D.P.R. 254/2006
Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale,
a norma dell'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private “Se uno dei due veicoli si rimette nel flusso della circolazione da una posizione di sosta o
uscendo da un'area privata e urta un veicolo in circolazione è responsabile al 100% del sinistro” ed,
pagina 6 di 10 ancora, che ai sensi dell'art 145 co. 6 “Negli sbocchi su strada da luoghi non soggetti a pubblico
passaggio i conducenti hanno l'obbligo di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada.”.
Coniugati i superiori principi di diritto e considerato che non risultano allegati elementi per ritenere che la condotta del IG. sia stata posta in essere in violazione delle norme imposte dal C.d.S., può Pt_1
ritenersi dimostrata la responsabilità esclusiva del sinistro in capo alla IG.ra che con Controparte_2
condotta imprudente si è immessa sulla strada di via Porticato di Giardini Naxos senza rispettare la precedenza dovuta ai veicoli transitanti sulla stessa.
In ordine ai danni fisici patiti dall'appellante, dunque, può farsi riferimento alle conclusioni raggiunte dal C.T.U. nominato nel precedente processo, condivise dal decidente in quanto immuni da vizi logici e coerenti con il quesito conferito, né tantomeno contestate dalle parti del processo.
Va ritenuto sussistente, pertanto, il diritto dell'appellante al risarcimento del cd. danno biologico consistente nella menomazione dell'integrità psicofisica (intesa come bene a sé stante) che è sempre presente in caso di accertata invalidità e che prescinde dal danno correlato alla capacità di produrre reddito;
tale voce di danno condiziona la vita del soggetto leso nelle esplicazioni della sua personalità,
in tutte le sue forme, sociali, culturali, estetiche, nel lavoro, nelle relazioni sociali, ricreative, ecc., e deve essere risarcito indipendentemente dalla esistenza di un ulteriore danno patrimoniale o morale;
come ancora recentemente affermato dalla Corte di Legittimità con sentenza n. 14364/2019 : “ … Il
presupposto di tale affermazione è la constatazione che "la lesione della salute risarcibile" si identifica
"nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte,
nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire", sicché lungi dal potersi affermare "che il danno alla salute "comprenda" pregiudizi dinamico-relazionali" dovrà dirsi "piuttosto che il danno alla salute è un danno "dinamico-relazionale"", giacché, se "non avesse conseguenze "dinamico-relazionali", la lesione pagina 7 di 10 della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile".
Orbene, tenuto conto dell'art. 139 del Codice delle Assicurazioni e degli importi per la liquidazione del danno biologico di lieve entità aggiornati al D.M. 16.10.2023, dell'età dell'appellante al momento del sinistro (37anni), del grado di invalidità permanente residuata – pari al 4% - ed ai giorni di ITP al 75 %
( gg 25), di ITP al 50% ( gg 15) all'attore spetterebbero i seguenti importi : € 4.260,96 per danno biologico permanente, € 1.035 per ITP al 75% ed € 414,00 per ITP al 50% per un importo complessivo di € 5.711,01; avendo l'appellante limitato la domanda all'importo di € 5000,00, va riconosciuta in via equitativa la somma richiesta come da domanda.
L'evento lesivo è precedente alla data in cui è stata redatta la tabella e, pertanto, la somma liquidata a titolo di danno biologico dovrà essere devalutata e su tale somma andranno corrisposti la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione;
il calcolo della rivalutazione e di questi interessi c.d. compensativi si arresta alla data odierna, perché, come costantemente affermato dalla Corte Suprema, «gli interessi compensativi relativi a debiti di valore, destinati a coprire una
componente del danno globale da risarcire e dovuti dalla data dell'evento dannoso a quella della
pronuncia giudiziale di liquidazione, anche se comprensiva della rivalutazione monetaria, non sono in
realtà veri e propri interessi ma soltanto uno dei possibili mezzi tecnici pretoriamente adottato dalla
giurisprudenza per ristorare il danneggiato della perdita delle utilità economicamente apprezzabili
che, nell'intervallo tra la consumazione dell'illecito e la liquidazione finale, il medesimo (danneggiato)
avrebbe potuto trarre dal bene (se non ne fosse stato privato e alla cui restituzione in natura avrebbe
diritto) o dall'equivalente monetario del bene stesso se tempestivamente conseguito» (Cass. Sez. I, 1
dicembre 1992, n. 12839) e, quindi, «la sentenza che liquidi il danno per fatto illecito, attribuendo gli
pagina 8 di 10 interessi cosiddetti compensativi a partire dal fatto stesso, costituisce un 'obbligazione di valuta, come
tale produttiva degli interessi di pieno diritto previsti dall'art. 1282 c.c. per i crediti liquidi ed eIGibili
di somme di denaro, anche con riguardo all'importo rappresentato da detti interessi compensativi i
quali rappresentano una componente del debito complessivo, non un autonomo debito di interessi e,
quindi, si sottraggono alle disposizioni dell'art. 1283 c.c. in tema di anatocismo» (Cass. Sez. III, 14
dicembre 1991, n. 13508). Dalla fondatezza dei motivi di appello, deriva dunque la revoca della sentenza e la riforma anche in punto di spese di giudizio.
Gli appellati, pertanto, vanno condannati alle spese di entrambi i gradi del processo nei confronti di
; le spese di I° vengono liquidate tenendo conto di quanto previsto dal secondo scaglione Parte_1
della tabella n. 1 allegata al D.M. 55/2014; le spese del presente giudizio vengono liquidate tenendo conto di quanto previsto dal secondo scaglione della tabella n. 2 allegata al D.M. 55/2014 senza riguardo alla fase istruttoria, che non è stata svolta.
Le spese delle ctu sono poste in via definitiva a carico delle parti appellate che vanno condannate al rimborso di quanto già erogato ai consulenti dall'appellante.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- In accoglimento dell'appello, revoca la sentenza impugnata e dichiara che il sinistro si è
verificato per fatto e colpa del conducente di;
Parte_2
- Condanna in persona del legale rappresentante pt e , Controparte_4 Controparte_2
in solido fra loro, al pagamento in favore dell'appellante, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di € 5000,00, in valori attuali, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata annualmente, secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le pagina 9 di 10 famiglie di operai ed impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo sulla somma liquidata in sentenza;
- condanna in persona del legale rappresentante pt e , Controparte_4 Controparte_2
in solido fra loro, al pagamento in favore dell'appellante delle spese del primo grado di giudizio che liquidate in complessivi 1330,00 di cui € 125,00 per esborsi ed € 1205,00 per compensi oltre Iva, cpa e spese generali come per legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
- condanna e al pagamento delle spese del presente Controparte_4 Controparte_2
grado di giudizio in favore dell'appellante, liquidate in complessivi 1.875,00 di cui € 174,00 per esborsi ed € 1701,00 per compensi oltre Iva, cpa e spese generali come per legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
- condanna le parti appellate, in solido fra loro al rimborso in favore dell'appellante delle spese di ctu.
Così deciso in Catania, il 12.5.2025
Il Giudice
dott. Gaia Di Bella
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