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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 02/07/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. 575/2025 N. R.G. 255/2025 Appello Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI Presidente
Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliere
Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO Giudice Ausil. Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 255/2025, avverso la sentenza n.
4291/2024, del Tribunale di Milano, Dott. Antonio Lombardi, promossa da:
Parte_1
codice fiscale , in persona del Presidente e legale rappresentante dott. P.IVA_1
, ed elettivamente domiciliata in Milano, via Correggio 43, presso lo studio Parte_2
dell'Avv. Matteo Borgini del Foro di Varese dal quale è rappresenta e difesa, unitamente e disgiuntamente, agli avv.ti Alvise Gastone Bragadin del Foro di Bologna e Pasquale Parisi del
Foro di Varese
APPELLANTE
C/
pagina 1 di 17 c. f. , assistito e rappresentato, in virtù di Controparte_1 CodiceFiscale_1
mandato reso su foglio separato e da intendersi allegato in calce al presente atto dall'Avv.
ES IE (C.F. ) e domiciliato digitalmente all'indirizzo pec del C.F._2
suddetto difensore: Email_1
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L' APPELLANTE
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, in riforma della sentenza del
Tribunale di Milano n. 4291/2024 pubblicata in data 28.11.2024, notificata in data 13.2.2025,
resa nel giudizio R.G.n. 5840/2024, così giudicare:
A) In via pregiudiziale:
- dichiarare l'improcedibilità del ricorso promosso dal Dott. ai sensi dell'art. Controparte_1
443 c.p.c. per le ragioni esposte in narrativa.
B) Nel merito:
- in via principale, rigettare le domande tutte formulate dal Dott. perché Controparte_1
infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa.
C) In subordine:
- nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte dovesse ritenere fondate le pretese del Dott.
accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto ad ottenere le Controparte_1
somme asseritamente trattenute prima del quinquennio antecedente la notifica del ricorso.
pagina 2 di 17 D) In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
PER L'APPELLATO
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
rigettare integralmente il proposto gravame in quanto inammissibile nonché infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese ed onorari del giudizio da distrarsi in favore dell'Avv. ES IE,
antistatario.
FATTO E DIRITTO
con il ricorso di I grado ha chiesto al Tribunale: “Voglia il Tribunale di CP_1 Controparte_1
Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione - previa occorrendo disapplicazione dell'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della e Parte_1
dell'art. 29 del Regolamento Unitario in materia di previdenza ed assistenza a favore dei
Dottori (CNPADC) e delle deliberazioni n. 04/2008 n. 03/2013 e n. 10/2017 Parte_1
dell'Assemblea dei delegati della Parte_3
- accertare e dichiarare la illegittimità delle trattenute effettuate dalla
[...] [...]
a favore dei a titolo di contributo Parte_1 Parte_1
di solidarietà sul trattamento pensionistico del dott. a decorrere dal gennaio Controparte_1
2009 sino al 31 dicembre 2023;
- conseguentemente condannare la a favore dei Pt_1 Parte_1
Dottori alla restituzione delle somme indebitamente trattenute a far data dal Parte_1
gennaio 2009 sino al 31 gennaio 2023, ammontanti alla data odierna ad € 11.120,59 in conto pagina 3 di 17 capitale, o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia, oltre ad interessi legali sulle somme rivalutate come per legge dalla data di ciascun prelievo al pagamento effettivo.
Con vittoria di onorari, diritti e spese (anche generali oltre IVA e C.P.A) da distrarsi in favore dell'Avv. ES IE, antistatario e rifusione del contributo unificato alla parte ricorrente.”
restituzione a seguito della sentenza di prime cure a tutto il 2023”.
Il Tribunale di Milano – preliminarmente respinta l'eccezione di improcedibilità del ricorso -
ha accolto il ricorso, richiamando in materia le numerose sentenze della Suprema Corte, ed ha così disposto: “-accerta e dichiara l'illegittimità delle trattenute effettuate dalla
[...]
a favore dei Dottori Commercialisti a titolo di contributo Parte_1
di solidarietà sul trattamento pensionistico del dott. a decorrere dal gennaio Controparte_1
2009 sino al 31 dicembre 2023;
-conseguentemente condanna la Controparte_2
alla restituzione, in favore del ricorrente, delle somme indebitamente
[...]
trattenute a far data dal gennaio 2009 sino al 31 gennaio 2023, pari ad € 11.120,59 oltre ad interessi legali sulle somme rivalutate come per legge dalla data di ciascun prelievo al pagamento effettivo ed al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.800,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. “
In particolare il primo Giudice - ricordato che l'oggetto del contendere è la legittimità del contributo di solidarietà introdotto dalla sulle pensioni già in corso di erogazione, CP_3
come quella del ricorrente, ai sensi dell'art. 22 del proprio Regolamento di disciplina del regime previdenziale, dal 01.01.2004 per il successivo quinquennio, poi rinnovato ad ogni pagina 4 di 17 successiva scadenza quinquennale – ha affermato che, sul contributo di solidarietà la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass .17742/2015) ha precisato che in materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.lgs. n. 509
del 1994 (quale la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali), per i trattamenti maturati prima del 1° gennaio 2007 il parametro di riferimento è
costituito dal regime originario dell'art. 3, comma 12, della L. n. 335 del 1995, sicché non trovano applicazione le modifiche "in peius" per gli assicurati introdotte da atti e provvedimenti adottati dagli enti prima dell'attenuazione del principio del "pro rata" per effetto della riformulazione disposta dall'art. 1, comma 763, della l. n. 296 del 2006, come interpretata dall'art. 1, comma 488, della L. n. 147 del 2013.
Proseguendo nella disamina della disciplina, il primo Giudice ha ritenuto che la norma contenuta nell'art. 1 comma 488 della Legge sopra richiamata, ha dunque una sua intrinseca funzione di chiarificazione del dettato normativo e non viola i canoni desumibili dal dettato costituzionale e dalla Convenzione dei diritti dell'uomo che legittimano l'intervento interpretativo del legislatore.
Tale chiarificazione non ha, però, il contenuto preteso dalla difesa della di rendere CP_4
efficaci e legittime indistintamente tutte le delibere adottate dal Comitato dei delegati (ed in special modo quella del 28.06.97 applicabile al caso di specie), ma attiene alla specifica determinazione del contenuto del principio del pro-rata rilevante, in relazione al momento della maturazione del diritto a pensione, prima e dopo l'entrata in vigore della legge 27.12.06
n. 296.
Sulla base delle considerazioni che precedono il Tribunale statuisce nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di pagina 5 di 17 solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore.
Avverso detta decisione ha interposto appello la
[...]
eccependo con il primo motivo di gravame, Parte_4
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento, da parte del professionista, del ricorso amministrativo prescritto dall'art. 57 e ss. del Regolamento Unitario della Pt_1
Nell'ottica dell'appellante: “Le norme regolamentari della che prescrivono l'attivazione Pt_1
dei procedimenti amministrativi, sempre nell'ottica di deflazionare il contenzioso giudiziale cui tende l'art. 443 c.p.c. in parola e a fronte della natura pubblicistica dell'attività esercitata dalla stessa, sono state emanate in virtù della normativa speciale che disciplina gli Enti Pt_1
previdenziali privatizzati, in particolare il D.lgs. n. 509/1994 che, unitamente alla L. n.
335/1995, ha attribuito a tali Enti autonomia normativa, organizzativa e finanziaria,
determinando una "sostanziale delegificazione della materia", come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità e da quella della Corte costituzionale.
Non avendo il ricorrente attivato il procedimento amministrativo come sopra prescritto, è
evidente che, nel caso di specie, sussiste l'improcedibilità ex art. 443 c.p.c. del ricorso promosso dal professionista.”
Con il secondo motivo di appello sostiene la legittimità del contributo di solidarietà.
La sostiene che, il Tribunale e le sentenze della Corte di Cassazione citate, non hanno Pt_1
in alcun modo preso in considerazione, ai fini della sussistenza dei poteri normativi in capo agli enti previdenziali privatizzati in generale di prevedere il contributo di solidarietà, la portata pagina 6 di 17 dell'art. 24 , comma 24 D.L. n. 201 /2011 ; osserva, richiamando il tenore della norma, che se la previsione del contributo di solidarietà non fosse un provvedimento adottabile dagli enti privatizzati nell'esercizio della loro autonomia normativa, non si comprende per quale motivo la sua introduzione sarebbe imposta automaticamente ex lege nel caso di assenza dell'adozione di una normativa propria di tali enti idonea al perseguimento dell'equilibrio finanziario .
Inoltre, osserva che l'art. 3, comma 12 L. 335/1995, così come modificato dall'art. 1, comma
763 L. n.296/2006, attribuisce alle Casse previdenziali privatizzate il potere di adottare tutti i provvedimenti necessari all'equilibrio di bilancio;
ritiene che , dopo la modifica operata dall'art. 1 , comma 763 L. n. 296/2006 i provvedimenti previsti dall'art. 3 , comma 12 L. 335 /1995 non costituiscono più un numero chiuso, essendo adottabili tutti i provvedimenti necessari a salvaguardare l'equilibrio di bilancio a lungo termine.
Con il terzo motivo di appello contesta la sentenza nella parte in cui esclude l'applicabilità
della prescrizione quinquennale, in ragione del fatto che “in materia di previdenza obbligatoria
(quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994) la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. - così come dall'art. 129 del r.d.l.
n. 1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.”.
Si è costituito l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza del 24 Giugno 2025, dopo la discussione orale, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto. pagina 7 di 17 *******
Va innanzitutto respinta l'eccezione di cui all'art. 443 c.p.c. formulata dall'appellante.
La norma dispone che “la domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al primo comma dell'articolo 442 non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi centottanta giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo”.
Nel caso in esame, non si rinvengono norme speciali che prevedano procedimenti amministrativi espressamente applicabili alla fattispecie oggetto di causa;
d'altronde, il
Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza della convenuta non ha forza di legge e non può, pertanto, introdurre una condizione di procedibilità ai sensi della disposizione in esame.
Nel merito l'appello è infondato e va respinto.
L'appellante premette di essere a conoscenza dell'orientamento assunto da questa Corte
sulla questione oggetto di giudizio, ma ritiene di poter portare argomenti idonei a determinarne un mutamento.
Le argomentazioni sostenute dall'appellante non appaiono invero innovative né modificative rispetto a quelle già esaminate da questa Corte, e da questo stesso Collegio, nei numerosi precedenti cui lo stesso appellante fa riferimento.
Al contrario, sono state compiutamente esaminate con numerosi precedenti, da cui questo
Collegio non vede motivo di discostarsi.
pagina 8 di 17 Si riporta di seguito la sentenza n 879/2022, anche ai sensi dell'art. 118 disp att. Cpc. “La
presente vertenza fa parte di un contenzioso che si potrebbe definire seriale, nell'ambito del quale questa Corte si è già pronunciata numerose volte, in applicazione di pacifica giurisprudenza di Corte di Cassazione.
Non si ravvisano motivi per discostarsi dal consolidato orientamento assunto, ed anzi si richiamano i precedenti ( n. 845/2020, n. 1135/2021, n 900/2021; n. 1300/2021).
In particolare, si rimanda a quanto statuito, dalla sentenza n. 879/2022, emessa proprio a carico di , che si riporta ai sensi dell'art. 118 disp att cpc.“ Il nucleo del CP_3
ragionamento dell'appellante si basa sulle necessità della e sulla generosità del Pt_1
trattamento in godimento da parte dell'appellato, in relazione alla modestia del sacrificio che gli viene imposto. Come è palese, si tratta di argomentazioni prive di valore giuridico. In
relazione, invece, al fondamento normativo su cui l'appellante sviluppa il proprio ragionamento, la Corte, nella citata sentenza 945/2020, si è così espressa:
“Occorre in primo luogo focalizzare l'attenzione sulle questioni effettivamente rilevanti e cioè
1) se la sia, ovvero no, dotata del potere che ha esercitato con il contestato art 22 del Pt_1
Regolamento e 2) se, posto che ne sia titolare, se lo abbia esercitato secondo i parametri previsti dalle varie fonti normative richiamate dall'appellante…... Ugualmente irrilevante (entro determinati limiti) l'ammontare della pensione percepita dal pensionato. Su questi specifici punti questa Corte, uniformandosi ai pacifici precedenti di Cassazione, si è già espressa ripetute volte.... Con sentenza n. 1875/2018 ha infatti stabilito “ La tesi della cassa, premesso che nel nostro sistema non sia vigente un principio di intangibilità del trattamento pensionistico, si fonda sulla considerazione che l'art.22 del regolamento, approvato con D.I.
pagina 9 di 17 non sarebbe un mero provvedimento amministrativo unilaterale dell'ente previdenziale, bensì
una norma giuridica, idonea a derogare e ad abrogare disposizioni di rango legislativo,
essendo stata emanata dopo la sostanziale delegificazione di cui al D.Lgs.509/94. Nella
prospettazione dell'appellante incidentale (ndr la nel caso specifico), il limite imposto Pt_1
dal legislatore all'autonomia degli enti previdenziali privatizzati sarebbe l'equilibrio finanziario degli stessi, in relazione al quale il contributo di solidarietà di cui si controverte sarebbe legittimo in quanto proporzionale e ragionevole. … Inoltre la difesa della invoca, ai fini Pt_1
della modifica dell'orientamento giurisprudenziale seguito dal tribunale - e da questa corte -
due ordinanze interlocutorie della Corte di Cassazione da cui si ricaverebbe la necessità di rimeditare la natura del contributo di solidarietà, alla luce della decisione della Corte
Costituzionale n.173/16.
Si tratta di argomentazioni non condivisibili: come rilevato in particolare dalle più recenti decisioni della Corte di Cassazione, in relazione al processo di delegificazione e dei conseguenti poteri regolamentari della cassa, le disposizioni del D.Lgs.30 giugno 2004 n. 509
- e precisamente in particolare l'art. 1 IV comma in combinato disposto con l'art.2 II comma e l'art.3 II comma - non hanno attribuito ai regolamenti delle Casse la configurazione di regolamenti di delegificazione di cui all'art.17 II comma L.400/88 - che indica i regolamenti di delegificazione come quelli destinati a sostituire, in materie non coperte da riserva assoluta di legge, preesistenti disposizioni legislative statali, in conformità a nuove norme generali regolatrici della materia stabilite con legge, e con effetto di abrogazione differita delle disposizioni legislative sostitutive - sicché ad essi non è stato consentito di derogare a disposizioni collocate a livello primario, quali sono quelle dettate proprio per le Casse
privatizzate, prima tra tutte l'art.3 XII comma L.335/95 che ha natura di norma imperativa pagina 10 di 17 inderogabile. Non solo: l'autonomia di questi enti - e quindi dell'odierno appellante incidentale
- in relazione allo scopo fondamentale di assicurare l'equilibrio di bilancio, incontra altresì “un limite fondamentale, imposto dalla stessa disposizione che la prevede (ossia dal predetto
D.lgs. n.509 del 1994 n.2), la quale definisce espressamente i tipi di provvedimento da adottare, identificati, appunto, in base al loro contenuto (...). Esula, tuttavia, dal novero (una sorta di numerus clausus) degli stessi provvedimenti (...) qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale nella specie l'art.22 del regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca - a prescindere dal 'criterio di determinazione del trattamento di solidarietà'- la previsione di una trattenuta a titolo di 'contributo di solidarietà' sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti. Ed invero sul punto deve evidenziarsi che la imposizione di un “contributo di solidarietà” sui trattamenti pensionistici già in atto non integra,
all'evidenza, né una 'variazione delle aliquote contributive' né una 'riparametrazione dei coefficienti di rendimento'. Ma alla stessa conclusione deve pervenirsi (...) con riferimento ad
'ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico che - al pari di quelli specificamente identificati nominativamente (...) - incidano su 'ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico'. Ne esula, quindi qualsiasi provvedimento che -
lungi dall'incidere sui criteri di determinazione (...) e finalizzato al solo riequilibrio finanziario rispetto ai limiti di stabilità imposti dalla legge - imponga una trattenuta su detto trattamento già determinato, in base ai criteri ad esso applicabili, quale limite esterno della sua misura.
Né a diverse conclusioni e dunque alla legittimità della trattenuta, si può giungere attraverso il richiamo alla L. n.296 del 2006 di modifica della L.335 del 1995, art.3 comma 12, in quanto detta norma incide sul sistema del pro-rata che è estraneo alla tematica del contributo di solidarietà. La citata sopravvenuta norma non può, pertanto essere intesa nel senso preteso pagina 11 di 17 dalla cassa di fonte del potere di introdurre prestazioni patrimoniali a carico dei pensionati,
quale è il contributo di solidarietà. Quanto alla disposizione di cui alla L.n.147 del 2013, art.1,
comma 488, qualificata di interpretazione autentica (...) quest'ultimo intervento legislativo non incide sulla soluzione della presente questione, dal momento che la norma in questione pone come condizione di legittimità degli atti che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo di solidarietà, proprio perché di carattere provvisorio e limitato nel tempo (...). .296,
art.1, comma 763, non può che riguardare i provvedimenti che hanno inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico dei professionisti iscritti alla e non già la Pt_1
materia che esula dai poteri delle , quale quella in esame. Appare utile, al fine di Pt_5
confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata,
richiamare, altresì, la recente sentenza della Corte Costituzionale n.173/16 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L.n.147 del 2013, art. 1 comma 486, ha affermato che si è in presenza di un ' prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art.23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n.178 del 2000; ordinanza n.22 del 2003)'. Sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto,
come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un 'criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore.
pagina 12 di 17 Le ragioni che hanno indotto questa corte a ritenere che tra i poteri della non vi sia Pt_1
anche quello di applicare ai pensionati un contributo di solidarietà consente di escludere che la citata e recente sentenza della Corte Costituzionale, che ha concluso per la legittimità
costituzionale dell'art.1 comma 486 della legge finanziaria del 2014 possa incidere sulle conclusioni qui assunte” (così: Cass. 10 dicembre 2018 n.31875 cit.).” La stessa decisione,
per motivazioni pressochè identiche, è stata assunta con sentenza n. 506 del 6. 5. 2019 e,
con sentenza n. 361 del 13 maggio 2020, su questione analoga ( contributo di solidarietà
operato con trattenute su trattamenti pensionistici già in essere, in virtù di regolamenti dell'Istituto previdenziale, da parte della di previdenza ed assistenza a Parte_1
favore dei ragionieri e periti commerciali .(Cfr. anche sentenza n. 382/2019; ed ancora n.
801/2015 e 11/2018) In effetti, le questioni relative alla legittimità dei contributi di solidarietà
imposti dalle Casse private è stata oggetto di precedenti anche di Corte di Cassazione, come si ricordava dianzi. Precedenti che appaiono perfettamente applicabili alla fattispecie oggi in esame, nonostante le poco convincenti argomentazioni di parte appellante. La Corte di
Cassazione, infatti (cfr sentenza n. 53/2015; sentenza n. 12388/2016) muove dal principio per cui gli enti previdenziali non possono adottare atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, modificano l'importo di quelli già
concessi. Nessuna norma di legge può essere invocata per difendere l'esistenza di questo potere;
in particolare, nessuna norma di legge ha “delegificato” la materia, consentendo interventi autonomi dei singoli istituti previdenziali. La più recente sentenza (n. 20 del 3. 1
2019) ha confermato esulare dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse
di previdenza di imporre contributi di solidarietà che costituiscono un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore. Né varrebbe invocare alcun principio di “autonomia” della
In disparte quanto già osservato, la gerarchia delle fonti non consente certamente Pt_1 pagina 13 di 17 l'equiparazione tra un atto amministrativo, la cui legittimità dipende dall'osservanza della legge che lo disciplina, ad una fonte di rango legislativo;
né certamente elide il fondamentale principio per cui qualsiasi provvedimento amministrativo (quale il regolamento di una Cassa
privata) debba appunto rispettare i principi fondamentali della legge;
là dove il concetto di “
autos nomos” implica solo che all'ente viene concesso di autorganizzarsi e autodeterminarsi,
ma, appunto, mediante disposizioni coerenti con la legge, non in contrasto. Si ribadisce quindi il principio espresso da tutta la giurisprudenza suindicata: il contributo in questione rientra tra le materie riservate dalla Costituzione, art. 23, alla competenza del legislatore. Né, infine, può
darsi credito alla tesi secondo cui il contributo imposto dall'art. 22 più volte citato sia conforme ai parametri di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016. Ribadito che il problema, come diffusamente illustrato, è a monte, cioè nella insussistenza del relativo potere impositivo in capo all'Ente, neanche questa posizione può essere condivisa. Il Giudice delle
Leggi ha, sì, dichiarato inammissibili e/o infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in ordine alla L 147/2013, art 1, commi 483, 486 e 487. Però, nel farlo, ha chiarito quali sono i parametri cui un prelievo forzoso sulle pensioni, comunque denominato, deve rispettare, per essere ritenuto legittimo (da parte del legislatore). Tra questi, che non può
essere ripetitivo e che non deve tradursi in un meccanismo di alimentazione del sistema previdenziale ( cfr punti 11.1 terz'ultimo e ultimo capoverso della sentenza in esame).
Concetti ribaditi anche dalla recente sentenza n 234 del 9. 11. 2020, che infatti ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 261, della l 145/2018, nella parte in cui estendeva le riduzioni dei trattamenti pensionistici da questa previsti ad un periodo di 5 anni anziché di 3. Nel caso di specie, come si legge praticamente nell'appello, e come allegato anche dall'appellato (il quale lamenta che il regime sia stato oggetto di ulteriore proroga fino pagina 14 di 17 al 2023, tanto che vi sono altri contenziosi in corso), la trattenuta contestata, lungi dall'essere una tantum, è al contrario divenuta parte integrante ed ordinaria del sistema.”
Anche la questione della prescrizione è stata più volte affrontata da questo Collegio, da ultimo con recente sentenza n. 838/2023, il cui contenuto anche si riporta: “Occorre infatti distinguere tra due diverse fattispecie: quella rappresentata dalla esistenza di rate di pensione poste a disposizione del creditore , ma non riscosse, e quella afferente rate di cui è
contestato l'ammontare, i cui ratei non liquidi ( quindi non ancora esigibili) rappresentano un quid che non è ancora a disposizione del creditore.
Alla prima fattispecie è applicabile la prescrizione quinquennale ex art. 2948 cc, in quanto somma da pagarsi periodicamente ad anno o in termine più breve;
la seconda ricade nella prescrizione ordinaria, che appunto è decennale. “
Sul punto, la Suprema Corte con l'ordinanza n. 689/2023 ha ribadito che” A tale riguardo, la
Corte non intende mettere in discussione il consolidato orientamento, confermato anche da recentissime decisioni (fra tante, Cass. n. 603 e 982 del 2019; n. 28054 del 2020, n. 6897 del
2022, n. 31642/22), in base al quale si è chiarito che gli enti previdenziali privatizzati (come,
nella specie, la non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare Pt_1
l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore (così, da ult.,Cass.
nn. 27340, 28055, 28054 del 2020) ed in merito all' l'eccezione di prescrizione quinquennale pagina 15 di 17 ex art. 2984 c.c., formulata dalla ha ribadito che “Questa Corte di legittimità (Cass. Pt_1
n.41320 del 2021 e n.31642/22) ha già avuto modo di confermare, in fattispecie analoga alla presente, l'orientamento accolto dalla sentenza impugnata ed ancor prima dalle Sezioni unite di questa Corte n. 17742 del 2015, secondo cui in materia di previdenza obbligatoria quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.lgs. n.509 del 1994 la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 n. 4 cod.civ. - così come dal R.D.L. n. 1827
del 1935, art. 129 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere «pagabile»,
ovvero messo a disposizione del creditore, il quale deve essere posto nella condizione di poterlo riscuotere, sicché, ove vi sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod.civ. Se, dunque, il pensionato è stato in condizione di riscuotere solo i ratei della pensione nella misura decurtata del contributo di solidarietà, e non anche nel superiore importo spettante senza l'applicazione del medesimo, che è oggetto della controversia ora in esame, la differenza tra l'importo liquidato e quello superiore richiesto non può ritenersi «pagabile» e, quindi, non può applicarsi la prescrizione quinquennale, ma quella decennale ordinaria.”
Alla luce dei suindicati principi il diritto azionato dall'odierno appellato deve, dunque, ritenersi assoggettato alla prescrizione decennale, con conseguente rigetto del motivo di appello esaminato.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, la sentenza di primo grado merita integrale conferma.
Le spese del grado seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa,
dell'attività svolta in giudizio, della serialità, sono poste a carico integralmente dell'appellante pagina 16 di 17 e liquidate in euro 2.000,00, oltre spese generali e oneri accessori come per legge, in favore di parte appellata, con distrazione in favore dell' avvocato antistatario.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato art. 1 comma
17 L.228/12.
PQM
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 4291/2024 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in €. 2.000,00 oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarre a favore dell'avvocato antistatario.
Si dà atto della sussistenza per l'appellante dei presupposti per il versamento ulteriore del contributo unificato ex art. 1 comma 17 legge 228/2012.
Milano 24 Giugno 2025
Il Giudice Ausiliario Rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO) (Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI)
pagina 17 di 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
14 luglio 2004 e prorogato con delibera 28 ottobre 2008, e ritenuto illegittimo dal tribunale,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI Presidente
Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliere
Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO Giudice Ausil. Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 255/2025, avverso la sentenza n.
4291/2024, del Tribunale di Milano, Dott. Antonio Lombardi, promossa da:
Parte_1
codice fiscale , in persona del Presidente e legale rappresentante dott. P.IVA_1
, ed elettivamente domiciliata in Milano, via Correggio 43, presso lo studio Parte_2
dell'Avv. Matteo Borgini del Foro di Varese dal quale è rappresenta e difesa, unitamente e disgiuntamente, agli avv.ti Alvise Gastone Bragadin del Foro di Bologna e Pasquale Parisi del
Foro di Varese
APPELLANTE
C/
pagina 1 di 17 c. f. , assistito e rappresentato, in virtù di Controparte_1 CodiceFiscale_1
mandato reso su foglio separato e da intendersi allegato in calce al presente atto dall'Avv.
ES IE (C.F. ) e domiciliato digitalmente all'indirizzo pec del C.F._2
suddetto difensore: Email_1
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L' APPELLANTE
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, in riforma della sentenza del
Tribunale di Milano n. 4291/2024 pubblicata in data 28.11.2024, notificata in data 13.2.2025,
resa nel giudizio R.G.n. 5840/2024, così giudicare:
A) In via pregiudiziale:
- dichiarare l'improcedibilità del ricorso promosso dal Dott. ai sensi dell'art. Controparte_1
443 c.p.c. per le ragioni esposte in narrativa.
B) Nel merito:
- in via principale, rigettare le domande tutte formulate dal Dott. perché Controparte_1
infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa.
C) In subordine:
- nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte dovesse ritenere fondate le pretese del Dott.
accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto ad ottenere le Controparte_1
somme asseritamente trattenute prima del quinquennio antecedente la notifica del ricorso.
pagina 2 di 17 D) In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
PER L'APPELLATO
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
rigettare integralmente il proposto gravame in quanto inammissibile nonché infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese ed onorari del giudizio da distrarsi in favore dell'Avv. ES IE,
antistatario.
FATTO E DIRITTO
con il ricorso di I grado ha chiesto al Tribunale: “Voglia il Tribunale di CP_1 Controparte_1
Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione - previa occorrendo disapplicazione dell'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della e Parte_1
dell'art. 29 del Regolamento Unitario in materia di previdenza ed assistenza a favore dei
Dottori (CNPADC) e delle deliberazioni n. 04/2008 n. 03/2013 e n. 10/2017 Parte_1
dell'Assemblea dei delegati della Parte_3
- accertare e dichiarare la illegittimità delle trattenute effettuate dalla
[...] [...]
a favore dei a titolo di contributo Parte_1 Parte_1
di solidarietà sul trattamento pensionistico del dott. a decorrere dal gennaio Controparte_1
2009 sino al 31 dicembre 2023;
- conseguentemente condannare la a favore dei Pt_1 Parte_1
Dottori alla restituzione delle somme indebitamente trattenute a far data dal Parte_1
gennaio 2009 sino al 31 gennaio 2023, ammontanti alla data odierna ad € 11.120,59 in conto pagina 3 di 17 capitale, o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia, oltre ad interessi legali sulle somme rivalutate come per legge dalla data di ciascun prelievo al pagamento effettivo.
Con vittoria di onorari, diritti e spese (anche generali oltre IVA e C.P.A) da distrarsi in favore dell'Avv. ES IE, antistatario e rifusione del contributo unificato alla parte ricorrente.”
restituzione a seguito della sentenza di prime cure a tutto il 2023”.
Il Tribunale di Milano – preliminarmente respinta l'eccezione di improcedibilità del ricorso -
ha accolto il ricorso, richiamando in materia le numerose sentenze della Suprema Corte, ed ha così disposto: “-accerta e dichiara l'illegittimità delle trattenute effettuate dalla
[...]
a favore dei Dottori Commercialisti a titolo di contributo Parte_1
di solidarietà sul trattamento pensionistico del dott. a decorrere dal gennaio Controparte_1
2009 sino al 31 dicembre 2023;
-conseguentemente condanna la Controparte_2
alla restituzione, in favore del ricorrente, delle somme indebitamente
[...]
trattenute a far data dal gennaio 2009 sino al 31 gennaio 2023, pari ad € 11.120,59 oltre ad interessi legali sulle somme rivalutate come per legge dalla data di ciascun prelievo al pagamento effettivo ed al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.800,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. “
In particolare il primo Giudice - ricordato che l'oggetto del contendere è la legittimità del contributo di solidarietà introdotto dalla sulle pensioni già in corso di erogazione, CP_3
come quella del ricorrente, ai sensi dell'art. 22 del proprio Regolamento di disciplina del regime previdenziale, dal 01.01.2004 per il successivo quinquennio, poi rinnovato ad ogni pagina 4 di 17 successiva scadenza quinquennale – ha affermato che, sul contributo di solidarietà la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass .17742/2015) ha precisato che in materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.lgs. n. 509
del 1994 (quale la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali), per i trattamenti maturati prima del 1° gennaio 2007 il parametro di riferimento è
costituito dal regime originario dell'art. 3, comma 12, della L. n. 335 del 1995, sicché non trovano applicazione le modifiche "in peius" per gli assicurati introdotte da atti e provvedimenti adottati dagli enti prima dell'attenuazione del principio del "pro rata" per effetto della riformulazione disposta dall'art. 1, comma 763, della l. n. 296 del 2006, come interpretata dall'art. 1, comma 488, della L. n. 147 del 2013.
Proseguendo nella disamina della disciplina, il primo Giudice ha ritenuto che la norma contenuta nell'art. 1 comma 488 della Legge sopra richiamata, ha dunque una sua intrinseca funzione di chiarificazione del dettato normativo e non viola i canoni desumibili dal dettato costituzionale e dalla Convenzione dei diritti dell'uomo che legittimano l'intervento interpretativo del legislatore.
Tale chiarificazione non ha, però, il contenuto preteso dalla difesa della di rendere CP_4
efficaci e legittime indistintamente tutte le delibere adottate dal Comitato dei delegati (ed in special modo quella del 28.06.97 applicabile al caso di specie), ma attiene alla specifica determinazione del contenuto del principio del pro-rata rilevante, in relazione al momento della maturazione del diritto a pensione, prima e dopo l'entrata in vigore della legge 27.12.06
n. 296.
Sulla base delle considerazioni che precedono il Tribunale statuisce nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di pagina 5 di 17 solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore.
Avverso detta decisione ha interposto appello la
[...]
eccependo con il primo motivo di gravame, Parte_4
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento, da parte del professionista, del ricorso amministrativo prescritto dall'art. 57 e ss. del Regolamento Unitario della Pt_1
Nell'ottica dell'appellante: “Le norme regolamentari della che prescrivono l'attivazione Pt_1
dei procedimenti amministrativi, sempre nell'ottica di deflazionare il contenzioso giudiziale cui tende l'art. 443 c.p.c. in parola e a fronte della natura pubblicistica dell'attività esercitata dalla stessa, sono state emanate in virtù della normativa speciale che disciplina gli Enti Pt_1
previdenziali privatizzati, in particolare il D.lgs. n. 509/1994 che, unitamente alla L. n.
335/1995, ha attribuito a tali Enti autonomia normativa, organizzativa e finanziaria,
determinando una "sostanziale delegificazione della materia", come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità e da quella della Corte costituzionale.
Non avendo il ricorrente attivato il procedimento amministrativo come sopra prescritto, è
evidente che, nel caso di specie, sussiste l'improcedibilità ex art. 443 c.p.c. del ricorso promosso dal professionista.”
Con il secondo motivo di appello sostiene la legittimità del contributo di solidarietà.
La sostiene che, il Tribunale e le sentenze della Corte di Cassazione citate, non hanno Pt_1
in alcun modo preso in considerazione, ai fini della sussistenza dei poteri normativi in capo agli enti previdenziali privatizzati in generale di prevedere il contributo di solidarietà, la portata pagina 6 di 17 dell'art. 24 , comma 24 D.L. n. 201 /2011 ; osserva, richiamando il tenore della norma, che se la previsione del contributo di solidarietà non fosse un provvedimento adottabile dagli enti privatizzati nell'esercizio della loro autonomia normativa, non si comprende per quale motivo la sua introduzione sarebbe imposta automaticamente ex lege nel caso di assenza dell'adozione di una normativa propria di tali enti idonea al perseguimento dell'equilibrio finanziario .
Inoltre, osserva che l'art. 3, comma 12 L. 335/1995, così come modificato dall'art. 1, comma
763 L. n.296/2006, attribuisce alle Casse previdenziali privatizzate il potere di adottare tutti i provvedimenti necessari all'equilibrio di bilancio;
ritiene che , dopo la modifica operata dall'art. 1 , comma 763 L. n. 296/2006 i provvedimenti previsti dall'art. 3 , comma 12 L. 335 /1995 non costituiscono più un numero chiuso, essendo adottabili tutti i provvedimenti necessari a salvaguardare l'equilibrio di bilancio a lungo termine.
Con il terzo motivo di appello contesta la sentenza nella parte in cui esclude l'applicabilità
della prescrizione quinquennale, in ragione del fatto che “in materia di previdenza obbligatoria
(quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994) la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. - così come dall'art. 129 del r.d.l.
n. 1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.”.
Si è costituito l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza del 24 Giugno 2025, dopo la discussione orale, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto. pagina 7 di 17 *******
Va innanzitutto respinta l'eccezione di cui all'art. 443 c.p.c. formulata dall'appellante.
La norma dispone che “la domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al primo comma dell'articolo 442 non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi centottanta giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo”.
Nel caso in esame, non si rinvengono norme speciali che prevedano procedimenti amministrativi espressamente applicabili alla fattispecie oggetto di causa;
d'altronde, il
Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza della convenuta non ha forza di legge e non può, pertanto, introdurre una condizione di procedibilità ai sensi della disposizione in esame.
Nel merito l'appello è infondato e va respinto.
L'appellante premette di essere a conoscenza dell'orientamento assunto da questa Corte
sulla questione oggetto di giudizio, ma ritiene di poter portare argomenti idonei a determinarne un mutamento.
Le argomentazioni sostenute dall'appellante non appaiono invero innovative né modificative rispetto a quelle già esaminate da questa Corte, e da questo stesso Collegio, nei numerosi precedenti cui lo stesso appellante fa riferimento.
Al contrario, sono state compiutamente esaminate con numerosi precedenti, da cui questo
Collegio non vede motivo di discostarsi.
pagina 8 di 17 Si riporta di seguito la sentenza n 879/2022, anche ai sensi dell'art. 118 disp att. Cpc. “La
presente vertenza fa parte di un contenzioso che si potrebbe definire seriale, nell'ambito del quale questa Corte si è già pronunciata numerose volte, in applicazione di pacifica giurisprudenza di Corte di Cassazione.
Non si ravvisano motivi per discostarsi dal consolidato orientamento assunto, ed anzi si richiamano i precedenti ( n. 845/2020, n. 1135/2021, n 900/2021; n. 1300/2021).
In particolare, si rimanda a quanto statuito, dalla sentenza n. 879/2022, emessa proprio a carico di , che si riporta ai sensi dell'art. 118 disp att cpc.“ Il nucleo del CP_3
ragionamento dell'appellante si basa sulle necessità della e sulla generosità del Pt_1
trattamento in godimento da parte dell'appellato, in relazione alla modestia del sacrificio che gli viene imposto. Come è palese, si tratta di argomentazioni prive di valore giuridico. In
relazione, invece, al fondamento normativo su cui l'appellante sviluppa il proprio ragionamento, la Corte, nella citata sentenza 945/2020, si è così espressa:
“Occorre in primo luogo focalizzare l'attenzione sulle questioni effettivamente rilevanti e cioè
1) se la sia, ovvero no, dotata del potere che ha esercitato con il contestato art 22 del Pt_1
Regolamento e 2) se, posto che ne sia titolare, se lo abbia esercitato secondo i parametri previsti dalle varie fonti normative richiamate dall'appellante…... Ugualmente irrilevante (entro determinati limiti) l'ammontare della pensione percepita dal pensionato. Su questi specifici punti questa Corte, uniformandosi ai pacifici precedenti di Cassazione, si è già espressa ripetute volte.... Con sentenza n. 1875/2018 ha infatti stabilito “ La tesi della cassa, premesso che nel nostro sistema non sia vigente un principio di intangibilità del trattamento pensionistico, si fonda sulla considerazione che l'art.22 del regolamento, approvato con D.I.
pagina 9 di 17 non sarebbe un mero provvedimento amministrativo unilaterale dell'ente previdenziale, bensì
una norma giuridica, idonea a derogare e ad abrogare disposizioni di rango legislativo,
essendo stata emanata dopo la sostanziale delegificazione di cui al D.Lgs.509/94. Nella
prospettazione dell'appellante incidentale (ndr la nel caso specifico), il limite imposto Pt_1
dal legislatore all'autonomia degli enti previdenziali privatizzati sarebbe l'equilibrio finanziario degli stessi, in relazione al quale il contributo di solidarietà di cui si controverte sarebbe legittimo in quanto proporzionale e ragionevole. … Inoltre la difesa della invoca, ai fini Pt_1
della modifica dell'orientamento giurisprudenziale seguito dal tribunale - e da questa corte -
due ordinanze interlocutorie della Corte di Cassazione da cui si ricaverebbe la necessità di rimeditare la natura del contributo di solidarietà, alla luce della decisione della Corte
Costituzionale n.173/16.
Si tratta di argomentazioni non condivisibili: come rilevato in particolare dalle più recenti decisioni della Corte di Cassazione, in relazione al processo di delegificazione e dei conseguenti poteri regolamentari della cassa, le disposizioni del D.Lgs.30 giugno 2004 n. 509
- e precisamente in particolare l'art. 1 IV comma in combinato disposto con l'art.2 II comma e l'art.3 II comma - non hanno attribuito ai regolamenti delle Casse la configurazione di regolamenti di delegificazione di cui all'art.17 II comma L.400/88 - che indica i regolamenti di delegificazione come quelli destinati a sostituire, in materie non coperte da riserva assoluta di legge, preesistenti disposizioni legislative statali, in conformità a nuove norme generali regolatrici della materia stabilite con legge, e con effetto di abrogazione differita delle disposizioni legislative sostitutive - sicché ad essi non è stato consentito di derogare a disposizioni collocate a livello primario, quali sono quelle dettate proprio per le Casse
privatizzate, prima tra tutte l'art.3 XII comma L.335/95 che ha natura di norma imperativa pagina 10 di 17 inderogabile. Non solo: l'autonomia di questi enti - e quindi dell'odierno appellante incidentale
- in relazione allo scopo fondamentale di assicurare l'equilibrio di bilancio, incontra altresì “un limite fondamentale, imposto dalla stessa disposizione che la prevede (ossia dal predetto
D.lgs. n.509 del 1994 n.2), la quale definisce espressamente i tipi di provvedimento da adottare, identificati, appunto, in base al loro contenuto (...). Esula, tuttavia, dal novero (una sorta di numerus clausus) degli stessi provvedimenti (...) qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale nella specie l'art.22 del regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca - a prescindere dal 'criterio di determinazione del trattamento di solidarietà'- la previsione di una trattenuta a titolo di 'contributo di solidarietà' sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti. Ed invero sul punto deve evidenziarsi che la imposizione di un “contributo di solidarietà” sui trattamenti pensionistici già in atto non integra,
all'evidenza, né una 'variazione delle aliquote contributive' né una 'riparametrazione dei coefficienti di rendimento'. Ma alla stessa conclusione deve pervenirsi (...) con riferimento ad
'ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico che - al pari di quelli specificamente identificati nominativamente (...) - incidano su 'ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico'. Ne esula, quindi qualsiasi provvedimento che -
lungi dall'incidere sui criteri di determinazione (...) e finalizzato al solo riequilibrio finanziario rispetto ai limiti di stabilità imposti dalla legge - imponga una trattenuta su detto trattamento già determinato, in base ai criteri ad esso applicabili, quale limite esterno della sua misura.
Né a diverse conclusioni e dunque alla legittimità della trattenuta, si può giungere attraverso il richiamo alla L. n.296 del 2006 di modifica della L.335 del 1995, art.3 comma 12, in quanto detta norma incide sul sistema del pro-rata che è estraneo alla tematica del contributo di solidarietà. La citata sopravvenuta norma non può, pertanto essere intesa nel senso preteso pagina 11 di 17 dalla cassa di fonte del potere di introdurre prestazioni patrimoniali a carico dei pensionati,
quale è il contributo di solidarietà. Quanto alla disposizione di cui alla L.n.147 del 2013, art.1,
comma 488, qualificata di interpretazione autentica (...) quest'ultimo intervento legislativo non incide sulla soluzione della presente questione, dal momento che la norma in questione pone come condizione di legittimità degli atti che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo di solidarietà, proprio perché di carattere provvisorio e limitato nel tempo (...). .296,
art.1, comma 763, non può che riguardare i provvedimenti che hanno inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico dei professionisti iscritti alla e non già la Pt_1
materia che esula dai poteri delle , quale quella in esame. Appare utile, al fine di Pt_5
confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata,
richiamare, altresì, la recente sentenza della Corte Costituzionale n.173/16 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L.n.147 del 2013, art. 1 comma 486, ha affermato che si è in presenza di un ' prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art.23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n.178 del 2000; ordinanza n.22 del 2003)'. Sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto,
come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un 'criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore.
pagina 12 di 17 Le ragioni che hanno indotto questa corte a ritenere che tra i poteri della non vi sia Pt_1
anche quello di applicare ai pensionati un contributo di solidarietà consente di escludere che la citata e recente sentenza della Corte Costituzionale, che ha concluso per la legittimità
costituzionale dell'art.1 comma 486 della legge finanziaria del 2014 possa incidere sulle conclusioni qui assunte” (così: Cass. 10 dicembre 2018 n.31875 cit.).” La stessa decisione,
per motivazioni pressochè identiche, è stata assunta con sentenza n. 506 del 6. 5. 2019 e,
con sentenza n. 361 del 13 maggio 2020, su questione analoga ( contributo di solidarietà
operato con trattenute su trattamenti pensionistici già in essere, in virtù di regolamenti dell'Istituto previdenziale, da parte della di previdenza ed assistenza a Parte_1
favore dei ragionieri e periti commerciali .(Cfr. anche sentenza n. 382/2019; ed ancora n.
801/2015 e 11/2018) In effetti, le questioni relative alla legittimità dei contributi di solidarietà
imposti dalle Casse private è stata oggetto di precedenti anche di Corte di Cassazione, come si ricordava dianzi. Precedenti che appaiono perfettamente applicabili alla fattispecie oggi in esame, nonostante le poco convincenti argomentazioni di parte appellante. La Corte di
Cassazione, infatti (cfr sentenza n. 53/2015; sentenza n. 12388/2016) muove dal principio per cui gli enti previdenziali non possono adottare atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, modificano l'importo di quelli già
concessi. Nessuna norma di legge può essere invocata per difendere l'esistenza di questo potere;
in particolare, nessuna norma di legge ha “delegificato” la materia, consentendo interventi autonomi dei singoli istituti previdenziali. La più recente sentenza (n. 20 del 3. 1
2019) ha confermato esulare dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse
di previdenza di imporre contributi di solidarietà che costituiscono un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore. Né varrebbe invocare alcun principio di “autonomia” della
In disparte quanto già osservato, la gerarchia delle fonti non consente certamente Pt_1 pagina 13 di 17 l'equiparazione tra un atto amministrativo, la cui legittimità dipende dall'osservanza della legge che lo disciplina, ad una fonte di rango legislativo;
né certamente elide il fondamentale principio per cui qualsiasi provvedimento amministrativo (quale il regolamento di una Cassa
privata) debba appunto rispettare i principi fondamentali della legge;
là dove il concetto di “
autos nomos” implica solo che all'ente viene concesso di autorganizzarsi e autodeterminarsi,
ma, appunto, mediante disposizioni coerenti con la legge, non in contrasto. Si ribadisce quindi il principio espresso da tutta la giurisprudenza suindicata: il contributo in questione rientra tra le materie riservate dalla Costituzione, art. 23, alla competenza del legislatore. Né, infine, può
darsi credito alla tesi secondo cui il contributo imposto dall'art. 22 più volte citato sia conforme ai parametri di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016. Ribadito che il problema, come diffusamente illustrato, è a monte, cioè nella insussistenza del relativo potere impositivo in capo all'Ente, neanche questa posizione può essere condivisa. Il Giudice delle
Leggi ha, sì, dichiarato inammissibili e/o infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in ordine alla L 147/2013, art 1, commi 483, 486 e 487. Però, nel farlo, ha chiarito quali sono i parametri cui un prelievo forzoso sulle pensioni, comunque denominato, deve rispettare, per essere ritenuto legittimo (da parte del legislatore). Tra questi, che non può
essere ripetitivo e che non deve tradursi in un meccanismo di alimentazione del sistema previdenziale ( cfr punti 11.1 terz'ultimo e ultimo capoverso della sentenza in esame).
Concetti ribaditi anche dalla recente sentenza n 234 del 9. 11. 2020, che infatti ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 261, della l 145/2018, nella parte in cui estendeva le riduzioni dei trattamenti pensionistici da questa previsti ad un periodo di 5 anni anziché di 3. Nel caso di specie, come si legge praticamente nell'appello, e come allegato anche dall'appellato (il quale lamenta che il regime sia stato oggetto di ulteriore proroga fino pagina 14 di 17 al 2023, tanto che vi sono altri contenziosi in corso), la trattenuta contestata, lungi dall'essere una tantum, è al contrario divenuta parte integrante ed ordinaria del sistema.”
Anche la questione della prescrizione è stata più volte affrontata da questo Collegio, da ultimo con recente sentenza n. 838/2023, il cui contenuto anche si riporta: “Occorre infatti distinguere tra due diverse fattispecie: quella rappresentata dalla esistenza di rate di pensione poste a disposizione del creditore , ma non riscosse, e quella afferente rate di cui è
contestato l'ammontare, i cui ratei non liquidi ( quindi non ancora esigibili) rappresentano un quid che non è ancora a disposizione del creditore.
Alla prima fattispecie è applicabile la prescrizione quinquennale ex art. 2948 cc, in quanto somma da pagarsi periodicamente ad anno o in termine più breve;
la seconda ricade nella prescrizione ordinaria, che appunto è decennale. “
Sul punto, la Suprema Corte con l'ordinanza n. 689/2023 ha ribadito che” A tale riguardo, la
Corte non intende mettere in discussione il consolidato orientamento, confermato anche da recentissime decisioni (fra tante, Cass. n. 603 e 982 del 2019; n. 28054 del 2020, n. 6897 del
2022, n. 31642/22), in base al quale si è chiarito che gli enti previdenziali privatizzati (come,
nella specie, la non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare Pt_1
l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore (così, da ult.,Cass.
nn. 27340, 28055, 28054 del 2020) ed in merito all' l'eccezione di prescrizione quinquennale pagina 15 di 17 ex art. 2984 c.c., formulata dalla ha ribadito che “Questa Corte di legittimità (Cass. Pt_1
n.41320 del 2021 e n.31642/22) ha già avuto modo di confermare, in fattispecie analoga alla presente, l'orientamento accolto dalla sentenza impugnata ed ancor prima dalle Sezioni unite di questa Corte n. 17742 del 2015, secondo cui in materia di previdenza obbligatoria quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.lgs. n.509 del 1994 la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 n. 4 cod.civ. - così come dal R.D.L. n. 1827
del 1935, art. 129 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere «pagabile»,
ovvero messo a disposizione del creditore, il quale deve essere posto nella condizione di poterlo riscuotere, sicché, ove vi sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod.civ. Se, dunque, il pensionato è stato in condizione di riscuotere solo i ratei della pensione nella misura decurtata del contributo di solidarietà, e non anche nel superiore importo spettante senza l'applicazione del medesimo, che è oggetto della controversia ora in esame, la differenza tra l'importo liquidato e quello superiore richiesto non può ritenersi «pagabile» e, quindi, non può applicarsi la prescrizione quinquennale, ma quella decennale ordinaria.”
Alla luce dei suindicati principi il diritto azionato dall'odierno appellato deve, dunque, ritenersi assoggettato alla prescrizione decennale, con conseguente rigetto del motivo di appello esaminato.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, la sentenza di primo grado merita integrale conferma.
Le spese del grado seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa,
dell'attività svolta in giudizio, della serialità, sono poste a carico integralmente dell'appellante pagina 16 di 17 e liquidate in euro 2.000,00, oltre spese generali e oneri accessori come per legge, in favore di parte appellata, con distrazione in favore dell' avvocato antistatario.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato art. 1 comma
17 L.228/12.
PQM
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 4291/2024 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in €. 2.000,00 oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarre a favore dell'avvocato antistatario.
Si dà atto della sussistenza per l'appellante dei presupposti per il versamento ulteriore del contributo unificato ex art. 1 comma 17 legge 228/2012.
Milano 24 Giugno 2025
Il Giudice Ausiliario Rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO) (Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI)
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14 luglio 2004 e prorogato con delibera 28 ottobre 2008, e ritenuto illegittimo dal tribunale,