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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 31/10/2025, n. 3792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3792 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 5036/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 5036/2023 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo” e pendente
TRA
, in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e Parte_1
difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Giovanni Morra e dall'avv.
NA IA presso il cui studio, sito in Caivano (Na), al C.so Umberto I, 409, è elettivamente domiciliato
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., società rappresentata e difesa, giusta CP_1
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Pietropaolo Di Matteo, presso il cui studio, sito in Aversa, alla via Vito di Jasi n. 103, è elettivamente domiciliata
OPPOSTA
CONCLUSIONI Con note scritte depositate ai sensi dell'art 189, co. 1, n. 1 c.p.c. le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con ordinanza resa in data 2.10.2025.
1 Tribunale di Napoli Nord R.G. 5036/2023
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso monitorio depositato dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, la CP_1
assumeva: che in forza della delibera assembleare del 15.12.2020 il Parte_1
, procedendo alla sostituzione di una precedente ditta appaltatrice, con
[...]
contratto del 1.3.2021, le aveva affidato in appalto il completamento dei lavori di rifacimento della pavimentazione del piazzale pattuendo un corrispettivo CP_2
pari ad € 70.434,00; che in data 26.4.2021 il direttore dei lavori, arch. , Persona_1
aveva sottoscritto il certificato di regolare esecuzione dei suddetti lavori;
che in ragione del corretto svolgimento delle lavorazioni commissionate, erano state emesse: fattura n.
81/2021 di € 7.043,40, fattura n.138/2021 di € 6.600,00, fattura n. 139/2021 di €
63.390,60; che il aveva effettuato pagamenti per un totale di € Parte_1
20.825,95, residuando in capo allo stesso un debito impagato di importo pari ad €
56.208,05.
Concludeva, pertanto, per l'emissione in proprio favore di un'ingiunzione di pagamento del valore complessivo di € 56.208,05.
Notificato il decreto ingiuntivo n. 1375/2023 emesso per l'importo di € 56.208,05 oltre interessi, il Condominio ingiunto proponeva tempestiva opposizione deducendo: che, in sostituzione della ditta aveva incaricato la di completare i Parte_2 Parte_3
lavori edili commissionati con il precedente contratto d'appalto per il rifacimento del piazzale condominiale;
che la aveva eseguito anche lavori di manutenzione delle CP_1
mattonelle per le due pensiline dei fabbricati A e B e opere di manutenzione della rampa di accesso al garage condominiale, lavori non previsti nel computo metrico allegato al contratto di appalto con la precedente ditta incaricata;
che la società appaltatrice era stata altresì incaricata di eseguire lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato aventi ad oggetto interventi di efficientamento energetico dell'immobile, di rifacimento delle facciate e di altri lavori edili nell'ambito del c.d. Superbonus;
che alcuni lavori di cui al precedente contratto d'appalto non erano stati eseguiti o non erano stati eseguiti a regola d'arte; che, ciononostante ed al solo al fine di poter accedere alle suddette agevolazioni fiscali, aveva autorizzato il proprio direttore dei lavori, arch. a Persona_1
rilasciare comunque il certificato di regolare esecuzione dei lavori commissionati;
che la
, senza alcuna motivazione, rinunciando alla realizzazione dei lavori di CP_1
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ristrutturazione previsti, aveva omesso di completare i lavori relativi al piazzale CP_ condominiale;
che le opere non eseguite o non eseguite a regola d'arte dalla opposta ammontavano ad € 6.000,00.
Tanto premesso ed esposto, concludeva affinché fosse revocato il decreto ingiuntivo e, agendo in via riconvenzionale, chiedeva che la fosse condannata al CP_1
pagamento della somma di € 6.000,00, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva la che, contestando le argomentazioni in fatto e in diritto poste CP_1
a fondamento dell'opposizione, esponeva: che in forza della delibera assembleare del
15.12.2020, con contratto del 01.03.2021, le erano stati affidati in appalto i lavori di rifacimento della pavimentazione del piazzale per l'importo di € 70.434,00 CP_2
comprensivo di Iva;
che aveva svolto ogni attività di propria competenza per consentire un regolare sviluppo dei lavori;
che, nel corso di tali lavorazioni, il le aveva Parte_1
commissionato ulteriori opere di manutenzione della rampa di accesso al garage che, in data 26.4.2021, il direttore dei lavori, arch. , a CP_2 Persona_1
seguito di sopralluogo in contraddittorio, aveva emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori progettati e contrattualmente previsti;
che era stata attestata una precisa corrispondenza tra le opere appaltate e quelle individuate nello stato finale dei lavori, a nulla rilevando il riferimento alla mancata esecuzione di eventuali opere aggiuntive non contrattualizzate;
che, alla luce della corretta esecuzione della prestazione contrattuale dovuta, erano state emesse le fatture allegate al ricorso monitorio;
che, in ragione della consegna e accettazione delle opere avvenuta in data 26.4.2021, il era decaduto dall'azione con cui far valere la cattiva esecuzione delle opere Parte_1
appaltate; che in virtù del verbale assembleare del 14.7.2021 era stata incaricata di realizzare opere di manutenzione ordinaria di recupero delle facciate, tinteggiatura, interventi di rifacimento dei balconi e lavorazioni di ripristino marmi;
che nonostante la sottoscrizione del relativo contratto tali lavorazioni non erano iniziate in quanto con delibera del 4.3.2022 il aveva approvato ulteriori lavori di manutenzione Parte_1
straordinaria e efficientamento energetico nell'ambito del c.d. Superbonus;
che la bozza del contratto di appalto relativa a tali lavori di manutenzione straordinaria non era stata sottoscritta dal Parte_1
Ciò posto, concludeva affinché, previa concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, l'opposizione fosse integralmente reietta.
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A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.10.2023, rilevato che, nella fattispecie, la domanda accolta col decreto risultava fondata su un documento avente attitudine probatoria anche in un ordinario processo di cognizione e che le eccezioni dell'opponente non risultavano fondate su prova scritta o di pronta soluzione, e rilevato che, dal complessivo credito azionato di € 56.208,05, andava detratto l'importo di €
7.500,00, corrisposto nelle more dal Condominio opponente, con ordinanza del
17.10.2023 veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo in relazione al minor importo di € 48.708,05.
Rigettate le istanze istruttorie, la causa veniva riservata in decisione concedendo alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art.189 c.p.c.
L'opposizione è infondata e va rigettata per le considerazioni che si vanno ad indicare.
E' ben noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda monitoria e sulle eccezioni proposte ex adverso, mentre l'eventuale riscontro dell'emissione del decreto ingiuntivo fuori dei casi previsti dalla legge non esclude il potere-dovere di pronunciare sulla domanda fatta valere con il ricorso per ingiunzione, sempreché sussistano la competenza e gli altri presupposti processuali, incidendo la prima questione sulla regolamentazione delle spese della fase monitoria. Inoltre, instaurandosi per effetto dell'opposizione il pieno contraddittorio, non si verifica alcuna inversione della condizione sostanziale delle parti, ciascuna delle quali assume la propria effettiva e naturale posizione, anche quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, nel senso che mentre l'opposto mantiene la veste tipica di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto.
Avendo il ricorso monitorio la natura di speciale forma di esercizio dell'azione di condanna, caratterizzata dalla cognizione sommaria e meramente documentale del credito vantato, il giudizio instaurando a seguito della proposta opposizione ha per oggetto non solo la valutazione della sussistenza delle condizioni e dei presupposti previsti e richiesti dalla legge per la emanazione della ingiunzione, ma tutto il rapporto obbligatorio posto a fondamento del ricorso monitorio dal creditore, anche in assenza di espresse contestazioni ed allegazioni delle parti, derivando la cognizione del giudice adito dal potere dovere di esaminare il contenuto tipico del giudizio così come delineato dal legislatore.
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Nel giudizio ordinario di cognizione, infatti, ai sensi dell'art. 167 comma 1 c.p.c., nella comparsa di risposta il convenuto deve “....proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fotti posti dall'attore a fondamento della domanda....”.
Con l'introduzione dell'onere di allegazione e del contrapposto onere di contestazione specifica il legislatore ha inteso favorire la formazione giudiziale della prova, che viene così resa dallo stesso comportamento processuale delle parti, chiamate ad individuare il thema decidendi, le quali, omettendo di allegare e contestare i fatti, li rendono pacifici ed incontroversi e, di conseguenza, non bisognevoli di istruzione probatoria, con sensibile giovamento alla celerità del giudizio ed al principio di economia processuale.
Ne consegue che l'opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è gravato dall'onere di contestazione specifica propria della sua posizione processuale di convenuto in senso sostanziale ai sensi dell'art. 167 c.p.c. e laddove non ottemperi all'onere impostogli dall'art. 167 c.p.c. in ordine alla presa di posizione specifica sui fatti addotti dall'attore a fondamento della domanda, renderà pacifici in quanto non contestati i fatti addotti dall'avversario processuale a fondamento della domanda.
Nella vicenda in esame, la parte ricorrente ha dedotto in via monitoria l'esistenza di un credito derivante dal contratto di appalto, pari ad € 56.208,05.
Risulta pacifica tra le parti la stipula del contratto di appalto dell'1.3.2021 con cui la in sostituzione della precedente impresa edile veniva CP_1 Parte_2
incaricata dal opponente di completare i lavori aventi ad oggetto il Parte_1
rifacimento dell'intero piazzale del , come da computo metrico Parte_1
allegato al contratto di appalto, prevedendosi come corrispettivo un importo complessivo pari ad € 70.434,00, compresivi di Iva (cfr. contratto allegato al fascicolo di CP_1
parte opposta).
Può considerarsi altresì incontestata l'assegnazione dell'incarico relativo ai lavori concernenti le due pensiline di ingresso alle scale e alle opere di manutenzione della rampa di accesso al garage, non previsti nel computo metrico allegato al precedente contratto di appalto.
Come risultante dalle emergenze processuali, in relazione ai suddetti lavori, il ha effettuato pagamenti per un totale di € 20.825,95, residuando un credito Parte_1
pari ad € 56.208,05.
Il contestando la fondatezza della pretesa creditoria, ha eccepito Parte_1
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l'inadempimento della in quanto le opere appaltate non sarebbero state CP_1
integralmente compiute nel rispetto dei vincoli contrattuali convenuti dalle parti.
Infatti, secondo la prospettazione dell'opponente, la società appaltatrice avrebbe omesso di svolgere alcuni lavori edili relativi al piazzale condominiale previsti nel contratto di appalto e, in particolare, non avrebbe provveduto a realizzare le seguenti opere “- sistemazione zona slargo statua Padre Pio;
- ripristino soglia marmo ingresso principale;
- fioriera posta nel piazzale (rivestimento); - rivestimento copertura pensiline ingressi pedonali (scala A e scala B); - sigillatura tubazione scarichi presenti nei garages;
- molteplici lesioni della pavimentazione posta sul piazzale condominiale;
mancata zoccolatura del battiscopa lungo tutto il piazzale condominiale”), per un ammontare complessivo pari a € 6.000,00 (cfr. pag. 2 dell' atto di opposizione).
In particolare, il ha dedotto che, sebbene le opere appaltate non fossero state Parte_1
ultimate a regola d'arte, aveva, ciononostante, autorizzato il proprio direttore dei lavori, arch. a rilasciare il certificato il regolare esecuzione dei lavori Persona_1
unicamente al fine di poter accedere alle agevolazioni fiscali previste nell'ambito dei c.d.
Bonus Facciate e Superbonus.
In punto di diritto va osservato che “in tema di contratto di appalto, ove il committente convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi l'eccezione generale di inadempimento, spetta all'appaltatore provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, mentre ove il committente – che abbia la disponibilità fisica e giuridica dell'opera – proponga domanda di garanzia speciale per le difformità e vizi, spetta allo stesso appaltante dimostrare l'esistenza di tali difformità e vizi e delle conseguenze dannose lamentate” (Cass. Sez. 2, 23/01/2025, n. 1701). La Corte di Cassazione a riguardo ha altresì avuto modo di precisare che “in tema di inadempimento del contratto d'appalto, laddove l'opera risulti ultimata, il committente, convenuto per il pagamento, può opporre all'appaltatore le difformità ed i vizi dell'opera, in virtù del principio "inadimpleti non est adimplendum" al quale si ricollega la più specifica disposizione dettata dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c., analoga a quella di portata generale di cui all'art. 1460 c.c. in materia di contratti a prestazioni corrispettive, anche quando la domanda di garanzia sarebbe prescritta ed, indipendentemente, dalla contestuale proposizione, in via riconvenzionale, di detta domanda, che può anche mancare, senza pregiudizio alcuno per la proponibilità
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dell'eccezione in esame” (Cass. Sez. 2, 09/03/2023, n. 7041). Nel corpo della motivazione di tale pronuncia i giudici di legittimità hanno chiarito quanto segue: “[…] Questa argomentazione, però, contrasta con quanto più volte affermato da questa Corte in tema di appalto, allorché ha detto che il committente, convenuto in giudizio, può paralizzare la pretesa avversaria, opponendo le difformità e i vizi dell'opera, in virtù del principio inadempimenti non est adimplendum, richiamato dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 cod. civ., applicabile in caso di opera portata a termine (Cass., Sez. 1,
14/2/2019, n. 4511), anche quando non abbia proposto in via riconvenzionale la domanda di garanzia o la stessa sia prescritta, atteso che le disposizioni speciali di cui agli artt.
1667, 1668, 1669 e ss. cod. civ., attinenti alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'art. 1667 cod. civ., integrano - senza escluderne l'applicazione - i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni e di responsabilità comune dell'appaltatore, che si applicano in assenza dei presupposti per la garanzia per vizi e difformità prevista per i casi di opere completate in violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tecniche
(Cass., Sez. 2, 17/5/2004, n. 9333; Cass., Sez. 2, 20/3/2012, n. 4445) e che impongono all'appaltatore, che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo, l'onere di dimostrare, quando il committente sollevi l'eccezione di inadempimento di cui al terzo comma di detta disposizione, di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (Cass.,
Sez. 2, 20/1/2010, n. 936; Cass., Sez. 2, 13/2/2008, n. 3472). Infatti, come ripetutamente affermato da questa Corte, le disposizioni generali di cui agli artt. 1453 e 1455 cod. civ., che contemplano la comune responsabilità dell'appaltatore, operano quando egli non esegua interamente l'opera o, se l'ha eseguita, si rifiuti di consegnarla o vi proceda con ritardo rispetto al termine di esecuzione pattuito, mentre la differente responsabilità dell'appaltatore, inerente alla garanzia per i vizi o difformità dell'opera, prevista dagli artt.
1667 e 1668 cod. civ., ricorre quando il suddetto ha violato le prescrizioni pattuite per l'esecuzione dell'opera o le regole imposte dalla tecnica, sicché, nel caso di omesso completamento dell'opera, anche se questa per la parte eseguita risulti difettosa o difforme, non è consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, far ricorso alla disciplina della suindicata garanzia che richiede necessariamente il totale compimento dell'opera (per tutte, Cass., Sez. 2, 09/08/1996, n.
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7364). Dunque, mentre in caso di mancata ultimazione dell'opera, il committente può legittimamente rifiutare o subordinare il pagamento del corrispettivo all'eliminazione dei vizi dell'opera, invocando l'eccezione di inadempimento prevista dall'art. 1460 cod. civ., in quanto istituto di applicazione generale in materia di contratti a prestazioni corrispettive, purché il rifiuto di adempiere non sia contrario alla buona fede, spettando al giudice del merito accertare se la spesa occorrente per l'eliminazione delle difformità sia proporzionata a quella che il committente rifiuta di corrispondere all'appaltatore o che subordina a tale eliminazione (Cass., Sez. 6-2, 26/11/2013, n. 26365), in caso di opera ultimata, il committente, convenuto per il pagamento, può opporre all'appaltatore le difformità ed i vizi dell'opera, avvalendosi del principio inadimpleti non est adimplendum, al quale si ricollega la più specifica disposizione dettata dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 cod. civ., analoga a quella di portata generale di cui all'art. 1460 cod. civ. in materia di contratti a prestazioni corrispettive (Cass., Sez.
2, 20/1/2010, n. 936), anche quando la domanda di garanzia sarebbe prescritta ed indipendentemente, quindi, dalla contestuale proposizione, in via riconvenzionale, di questa domanda, che può anche mancare senza pregiudizio alcuno per la proponibilità della eccezione (Cass. Sez. 2, 17/05/2004, n. 9333). In altre parole, operando, in materia di appalto, il principio generale che governa la condanna all'adempimento in materia di contratto con prestazioni corrispettive, l'appaltatore, che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, ha l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, sicché la domanda di condanna del committente al pagamento non può essere accolta nel caso in cui quest'ultimo contesti l'adempimento dell'appaltatore e tale contestazione risulti fondata, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa (Cass., Sez. 2, 13/2/2008, n.
3472; Cass., Sez. 2, 4/1/2019, n. 98)”.
Orbene, fatta applicazione dei principi di diritto sopra richiamati, può ritenersi che nella vicenda in esame la difesa della parte opposta abbia adeguatamente dato prova dei fatti costitutivi del credito azionato.
Infatti, le risultanze processuali consentono di ritenere dimostrato che l'appaltatore abbia compiutamente realizzato le opere affidate con il contratto di appalto stipulato tra le parti.
Invero, l'esatto adempimento di parte opposta dell'obbligazione contrattuale assunta per
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il completamento delle opere edili commissionate dal per il rifacimento del Parte_1
piazzale risulta comprovato dal certificato di regolare esecuzione dei lavori rilasciato dal direttore dei lavori, arch. in data 26.4.2021 (cfr. doc. 7, certificato di Persona_1
regolare esecuzione).
Sul punto giova ricordare che il certificato di regolare esecuzione ha la funzione di verificare e attestare che l'opera sia stata eseguite a regola d'arte, secondo le prescrizioni tecniche previste e in conformità alle condizioni stabilite dal contratto d'appalto e dalle sue eventuali varianti, nei tempi e nei modi definiti dalla regolamentazione contrattuale.
Tale attestazione rappresenta, quindi, l'atto conclusivo della verifica recante l'accertamento tecnico sulla rispondenza delle lavorazioni svolte a quelle progettate e previste nel programma contrattuale oggetto di esecuzione in sede di appalto.
Sul tema la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che “l'art. 1665 c.c., poi, pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al comma 4, prevede come presupposto dell'accettazione
(da qualificare come tacita) la consegna dell'opera al committente (alla quale è parificabile l'immissione nel possesso) e come fatto concludente la ricezione senza riserve da parte di quest'ultimo, anche se non si sia proceduto alla verifica;
La concreta esistenza di tali circostanze costituisce, peraltro, una quaestio facti rimessa all'apprezzamento del giudice del merito” (Cass. Civ. n. 10452/2020; Cass. Civ. n. 13224/ 2019; Cass. Civ. n.
19019 del 2017).
Nel caso di specie, a seguito di un sopralluogo avvenuto in data 26.4.2021, in cui erano intervenuti, l'amministratore condominiale p.t. avv. e l'ing. CP_4 CP_5
, rappresentante della società appaltatrice, il direttore dei lavori, arch.
[...] Per_1
dopo aver ispezionato il cantiere sulla scorta del progetto e degli atti di
[...]
contabilità finale, ha attestato la regolare esecuzione dei lavori di riparazione, sostituzione e rinnovamento delle aree esterne di pertinenza del fabbricato.
In particolare, occorre rilevare che dopo tali accertamenti svolti in contraddittorio tra le parti e in assenza di riserve da parte della committenza, il D.L. aveva riscontrato la corrispondenza tra i lavori progettati e le opere eseguite, in sostanza, dando atto della loro regolare esecuzione ai fini del pagamento del corrispettivo dovuto per l'appaltatore.
Con riguardo alla presunta violazione contrattuale allegata nell'atto di opposizione vanno
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svolte le seguenti considerazioni.
Innanzitutto, sulla scorta dei principi elaborati dalla giurisprudenza e sopra richiamati, non venendo in rilievo l'attivazione, da parte del committente, della garanzia in materia di appalto prevista dall'art. 1668 c.c., quanto piuttosto la proposizione di una mera eccezione di inadempimento – peraltro, legata al mancato integrale compimento dell'opera affidata –, non assume rilevanza la tardività della denuncia eccepita da parte opposta.
Ciò che invece rileva è che le doglianze allegate dalla parte opponente non hanno trovato alcun adeguato riscontro nelle emergenze processuali.
Nella vicenda in esame, le contestazioni che il ha sollevato alla correttezza Parte_1
della prestazione contrattuale realizzata dalla parte opposta sono risultate del tutto generiche e sono rimaste del tutto indimostrate all'esito del giudizio.
Sul punto, l'opponente ha dedotto che la certificazione sottoscritta dal direttore dei lavori non sarebbe stata autenticamente rappresentativa di una regolare esecuzione dei lavori e di un effettivo completamento delle opere appaltate in quanto, a seguito di un accordo tra le parti, la suddetta attestazione sarebbe stata rilasciata al solo fine di poter acquisire la documentazione necessaria per accedere alle agevolazioni fiscali previste dal c.d.
Superbonus. Tale allegazione di parte è rimasta del tutto priva di riscontro probatorio.
Invero, la parte opponente non ha allegato alcuna prova documentale che potesse dimostrare tale ipotesi ricostruttiva, che facesse quindi emergere il comune intento delle parti di rappresentare una situazione di fatto diversa da quella realmente esistente.
Si evidenzia che la relazione tecnico-illustrativa relativa ai lavori del piazzale condominiale, a firma dell'arch. allegata dall'opponente, non fa Persona_1
alcun riferimento ad un accordo concernente la necessità di rilasciare la certificazione nonostante il mancato completamento delle opere appaltate (cfr. relazione tecnico descrittiva allegata al fascicolo di parte opponente). Anzi, nella suddetta relazione si attesta l'avvenuta esecuzione delle opere espressamente previste dal contratto d'appalto e nell'allegato computo metrico.
Il D.L. richiama nella relazione, invece, la diversa questione relativa al mancato completamento di opere aggiuntive concordate in forma orale (definendole come “piccole lavorazioni” e “ritocchi”), opere non oggetto dell'originario contratto. Rispetto a tale circostanza non è stato in alcun modo provato che tali lavorazioni ulteriori rispetto a
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quelle originariamente contrattualizzate siano state effettivamente concordate nella loro entità e nel loro ammontare. In ogni caso, l'eventuale mancata realizzazione di tali opere non avrebbe alcuna incidenza rispetto ai lavori formalmente appaltati, di cui è stata certificata, in contradditorio tra le parti, l'esecuzione a regola d'arte.
Ebbene, laddove l'appaltatore avesse omesso di eseguire tali interventi, ove specificamente concordati, sarebbe stato lecito attendersi che la committenza provvedesse a contestare tale inadempimento ben prima dell'instaurazione del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
All'esito del giudizio, le doglianze sollevate dall'opponente, relative ad un supposto inadempimento della controparte, risultando del tutto generiche e prive di qualsiasi riscontro, non possono assumere nessuna valenza estintiva rispetto alla pretesa creditoria azionata da parte opposta.
Tali considerazioni impongono l'integrale rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dal
Condominio opponente.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022 in relazione al valore della controversia - rientrante nello scaglione da € 52.000,01 a €
260.000,00 - e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte opposta.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
1375/2023, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
• rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente;
• condanna il , in persona dell'amministratore p.t., al Parte_1
pagamento, in favore del in persona del legale rappresentante p.t., delle CP_1
spese processuali, che si liquidano in € 7.052,00 per compenso, oltre rimborso spese
11 Tribunale di Napoli Nord R.G. 5036/2023
generali, nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa in data 31.10.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 5036/2023 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo” e pendente
TRA
, in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e Parte_1
difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Giovanni Morra e dall'avv.
NA IA presso il cui studio, sito in Caivano (Na), al C.so Umberto I, 409, è elettivamente domiciliato
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., società rappresentata e difesa, giusta CP_1
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Pietropaolo Di Matteo, presso il cui studio, sito in Aversa, alla via Vito di Jasi n. 103, è elettivamente domiciliata
OPPOSTA
CONCLUSIONI Con note scritte depositate ai sensi dell'art 189, co. 1, n. 1 c.p.c. le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con ordinanza resa in data 2.10.2025.
1 Tribunale di Napoli Nord R.G. 5036/2023
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso monitorio depositato dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, la CP_1
assumeva: che in forza della delibera assembleare del 15.12.2020 il Parte_1
, procedendo alla sostituzione di una precedente ditta appaltatrice, con
[...]
contratto del 1.3.2021, le aveva affidato in appalto il completamento dei lavori di rifacimento della pavimentazione del piazzale pattuendo un corrispettivo CP_2
pari ad € 70.434,00; che in data 26.4.2021 il direttore dei lavori, arch. , Persona_1
aveva sottoscritto il certificato di regolare esecuzione dei suddetti lavori;
che in ragione del corretto svolgimento delle lavorazioni commissionate, erano state emesse: fattura n.
81/2021 di € 7.043,40, fattura n.138/2021 di € 6.600,00, fattura n. 139/2021 di €
63.390,60; che il aveva effettuato pagamenti per un totale di € Parte_1
20.825,95, residuando in capo allo stesso un debito impagato di importo pari ad €
56.208,05.
Concludeva, pertanto, per l'emissione in proprio favore di un'ingiunzione di pagamento del valore complessivo di € 56.208,05.
Notificato il decreto ingiuntivo n. 1375/2023 emesso per l'importo di € 56.208,05 oltre interessi, il Condominio ingiunto proponeva tempestiva opposizione deducendo: che, in sostituzione della ditta aveva incaricato la di completare i Parte_2 Parte_3
lavori edili commissionati con il precedente contratto d'appalto per il rifacimento del piazzale condominiale;
che la aveva eseguito anche lavori di manutenzione delle CP_1
mattonelle per le due pensiline dei fabbricati A e B e opere di manutenzione della rampa di accesso al garage condominiale, lavori non previsti nel computo metrico allegato al contratto di appalto con la precedente ditta incaricata;
che la società appaltatrice era stata altresì incaricata di eseguire lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato aventi ad oggetto interventi di efficientamento energetico dell'immobile, di rifacimento delle facciate e di altri lavori edili nell'ambito del c.d. Superbonus;
che alcuni lavori di cui al precedente contratto d'appalto non erano stati eseguiti o non erano stati eseguiti a regola d'arte; che, ciononostante ed al solo al fine di poter accedere alle suddette agevolazioni fiscali, aveva autorizzato il proprio direttore dei lavori, arch. a Persona_1
rilasciare comunque il certificato di regolare esecuzione dei lavori commissionati;
che la
, senza alcuna motivazione, rinunciando alla realizzazione dei lavori di CP_1
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ristrutturazione previsti, aveva omesso di completare i lavori relativi al piazzale CP_ condominiale;
che le opere non eseguite o non eseguite a regola d'arte dalla opposta ammontavano ad € 6.000,00.
Tanto premesso ed esposto, concludeva affinché fosse revocato il decreto ingiuntivo e, agendo in via riconvenzionale, chiedeva che la fosse condannata al CP_1
pagamento della somma di € 6.000,00, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva la che, contestando le argomentazioni in fatto e in diritto poste CP_1
a fondamento dell'opposizione, esponeva: che in forza della delibera assembleare del
15.12.2020, con contratto del 01.03.2021, le erano stati affidati in appalto i lavori di rifacimento della pavimentazione del piazzale per l'importo di € 70.434,00 CP_2
comprensivo di Iva;
che aveva svolto ogni attività di propria competenza per consentire un regolare sviluppo dei lavori;
che, nel corso di tali lavorazioni, il le aveva Parte_1
commissionato ulteriori opere di manutenzione della rampa di accesso al garage che, in data 26.4.2021, il direttore dei lavori, arch. , a CP_2 Persona_1
seguito di sopralluogo in contraddittorio, aveva emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori progettati e contrattualmente previsti;
che era stata attestata una precisa corrispondenza tra le opere appaltate e quelle individuate nello stato finale dei lavori, a nulla rilevando il riferimento alla mancata esecuzione di eventuali opere aggiuntive non contrattualizzate;
che, alla luce della corretta esecuzione della prestazione contrattuale dovuta, erano state emesse le fatture allegate al ricorso monitorio;
che, in ragione della consegna e accettazione delle opere avvenuta in data 26.4.2021, il era decaduto dall'azione con cui far valere la cattiva esecuzione delle opere Parte_1
appaltate; che in virtù del verbale assembleare del 14.7.2021 era stata incaricata di realizzare opere di manutenzione ordinaria di recupero delle facciate, tinteggiatura, interventi di rifacimento dei balconi e lavorazioni di ripristino marmi;
che nonostante la sottoscrizione del relativo contratto tali lavorazioni non erano iniziate in quanto con delibera del 4.3.2022 il aveva approvato ulteriori lavori di manutenzione Parte_1
straordinaria e efficientamento energetico nell'ambito del c.d. Superbonus;
che la bozza del contratto di appalto relativa a tali lavori di manutenzione straordinaria non era stata sottoscritta dal Parte_1
Ciò posto, concludeva affinché, previa concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, l'opposizione fosse integralmente reietta.
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A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.10.2023, rilevato che, nella fattispecie, la domanda accolta col decreto risultava fondata su un documento avente attitudine probatoria anche in un ordinario processo di cognizione e che le eccezioni dell'opponente non risultavano fondate su prova scritta o di pronta soluzione, e rilevato che, dal complessivo credito azionato di € 56.208,05, andava detratto l'importo di €
7.500,00, corrisposto nelle more dal Condominio opponente, con ordinanza del
17.10.2023 veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo in relazione al minor importo di € 48.708,05.
Rigettate le istanze istruttorie, la causa veniva riservata in decisione concedendo alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art.189 c.p.c.
L'opposizione è infondata e va rigettata per le considerazioni che si vanno ad indicare.
E' ben noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda monitoria e sulle eccezioni proposte ex adverso, mentre l'eventuale riscontro dell'emissione del decreto ingiuntivo fuori dei casi previsti dalla legge non esclude il potere-dovere di pronunciare sulla domanda fatta valere con il ricorso per ingiunzione, sempreché sussistano la competenza e gli altri presupposti processuali, incidendo la prima questione sulla regolamentazione delle spese della fase monitoria. Inoltre, instaurandosi per effetto dell'opposizione il pieno contraddittorio, non si verifica alcuna inversione della condizione sostanziale delle parti, ciascuna delle quali assume la propria effettiva e naturale posizione, anche quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, nel senso che mentre l'opposto mantiene la veste tipica di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto.
Avendo il ricorso monitorio la natura di speciale forma di esercizio dell'azione di condanna, caratterizzata dalla cognizione sommaria e meramente documentale del credito vantato, il giudizio instaurando a seguito della proposta opposizione ha per oggetto non solo la valutazione della sussistenza delle condizioni e dei presupposti previsti e richiesti dalla legge per la emanazione della ingiunzione, ma tutto il rapporto obbligatorio posto a fondamento del ricorso monitorio dal creditore, anche in assenza di espresse contestazioni ed allegazioni delle parti, derivando la cognizione del giudice adito dal potere dovere di esaminare il contenuto tipico del giudizio così come delineato dal legislatore.
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Nel giudizio ordinario di cognizione, infatti, ai sensi dell'art. 167 comma 1 c.p.c., nella comparsa di risposta il convenuto deve “....proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fotti posti dall'attore a fondamento della domanda....”.
Con l'introduzione dell'onere di allegazione e del contrapposto onere di contestazione specifica il legislatore ha inteso favorire la formazione giudiziale della prova, che viene così resa dallo stesso comportamento processuale delle parti, chiamate ad individuare il thema decidendi, le quali, omettendo di allegare e contestare i fatti, li rendono pacifici ed incontroversi e, di conseguenza, non bisognevoli di istruzione probatoria, con sensibile giovamento alla celerità del giudizio ed al principio di economia processuale.
Ne consegue che l'opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è gravato dall'onere di contestazione specifica propria della sua posizione processuale di convenuto in senso sostanziale ai sensi dell'art. 167 c.p.c. e laddove non ottemperi all'onere impostogli dall'art. 167 c.p.c. in ordine alla presa di posizione specifica sui fatti addotti dall'attore a fondamento della domanda, renderà pacifici in quanto non contestati i fatti addotti dall'avversario processuale a fondamento della domanda.
Nella vicenda in esame, la parte ricorrente ha dedotto in via monitoria l'esistenza di un credito derivante dal contratto di appalto, pari ad € 56.208,05.
Risulta pacifica tra le parti la stipula del contratto di appalto dell'1.3.2021 con cui la in sostituzione della precedente impresa edile veniva CP_1 Parte_2
incaricata dal opponente di completare i lavori aventi ad oggetto il Parte_1
rifacimento dell'intero piazzale del , come da computo metrico Parte_1
allegato al contratto di appalto, prevedendosi come corrispettivo un importo complessivo pari ad € 70.434,00, compresivi di Iva (cfr. contratto allegato al fascicolo di CP_1
parte opposta).
Può considerarsi altresì incontestata l'assegnazione dell'incarico relativo ai lavori concernenti le due pensiline di ingresso alle scale e alle opere di manutenzione della rampa di accesso al garage, non previsti nel computo metrico allegato al precedente contratto di appalto.
Come risultante dalle emergenze processuali, in relazione ai suddetti lavori, il ha effettuato pagamenti per un totale di € 20.825,95, residuando un credito Parte_1
pari ad € 56.208,05.
Il contestando la fondatezza della pretesa creditoria, ha eccepito Parte_1
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l'inadempimento della in quanto le opere appaltate non sarebbero state CP_1
integralmente compiute nel rispetto dei vincoli contrattuali convenuti dalle parti.
Infatti, secondo la prospettazione dell'opponente, la società appaltatrice avrebbe omesso di svolgere alcuni lavori edili relativi al piazzale condominiale previsti nel contratto di appalto e, in particolare, non avrebbe provveduto a realizzare le seguenti opere “- sistemazione zona slargo statua Padre Pio;
- ripristino soglia marmo ingresso principale;
- fioriera posta nel piazzale (rivestimento); - rivestimento copertura pensiline ingressi pedonali (scala A e scala B); - sigillatura tubazione scarichi presenti nei garages;
- molteplici lesioni della pavimentazione posta sul piazzale condominiale;
mancata zoccolatura del battiscopa lungo tutto il piazzale condominiale”), per un ammontare complessivo pari a € 6.000,00 (cfr. pag. 2 dell' atto di opposizione).
In particolare, il ha dedotto che, sebbene le opere appaltate non fossero state Parte_1
ultimate a regola d'arte, aveva, ciononostante, autorizzato il proprio direttore dei lavori, arch. a rilasciare il certificato il regolare esecuzione dei lavori Persona_1
unicamente al fine di poter accedere alle agevolazioni fiscali previste nell'ambito dei c.d.
Bonus Facciate e Superbonus.
In punto di diritto va osservato che “in tema di contratto di appalto, ove il committente convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi l'eccezione generale di inadempimento, spetta all'appaltatore provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, mentre ove il committente – che abbia la disponibilità fisica e giuridica dell'opera – proponga domanda di garanzia speciale per le difformità e vizi, spetta allo stesso appaltante dimostrare l'esistenza di tali difformità e vizi e delle conseguenze dannose lamentate” (Cass. Sez. 2, 23/01/2025, n. 1701). La Corte di Cassazione a riguardo ha altresì avuto modo di precisare che “in tema di inadempimento del contratto d'appalto, laddove l'opera risulti ultimata, il committente, convenuto per il pagamento, può opporre all'appaltatore le difformità ed i vizi dell'opera, in virtù del principio "inadimpleti non est adimplendum" al quale si ricollega la più specifica disposizione dettata dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c., analoga a quella di portata generale di cui all'art. 1460 c.c. in materia di contratti a prestazioni corrispettive, anche quando la domanda di garanzia sarebbe prescritta ed, indipendentemente, dalla contestuale proposizione, in via riconvenzionale, di detta domanda, che può anche mancare, senza pregiudizio alcuno per la proponibilità
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dell'eccezione in esame” (Cass. Sez. 2, 09/03/2023, n. 7041). Nel corpo della motivazione di tale pronuncia i giudici di legittimità hanno chiarito quanto segue: “[…] Questa argomentazione, però, contrasta con quanto più volte affermato da questa Corte in tema di appalto, allorché ha detto che il committente, convenuto in giudizio, può paralizzare la pretesa avversaria, opponendo le difformità e i vizi dell'opera, in virtù del principio inadempimenti non est adimplendum, richiamato dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 cod. civ., applicabile in caso di opera portata a termine (Cass., Sez. 1,
14/2/2019, n. 4511), anche quando non abbia proposto in via riconvenzionale la domanda di garanzia o la stessa sia prescritta, atteso che le disposizioni speciali di cui agli artt.
1667, 1668, 1669 e ss. cod. civ., attinenti alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'art. 1667 cod. civ., integrano - senza escluderne l'applicazione - i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni e di responsabilità comune dell'appaltatore, che si applicano in assenza dei presupposti per la garanzia per vizi e difformità prevista per i casi di opere completate in violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tecniche
(Cass., Sez. 2, 17/5/2004, n. 9333; Cass., Sez. 2, 20/3/2012, n. 4445) e che impongono all'appaltatore, che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo, l'onere di dimostrare, quando il committente sollevi l'eccezione di inadempimento di cui al terzo comma di detta disposizione, di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (Cass.,
Sez. 2, 20/1/2010, n. 936; Cass., Sez. 2, 13/2/2008, n. 3472). Infatti, come ripetutamente affermato da questa Corte, le disposizioni generali di cui agli artt. 1453 e 1455 cod. civ., che contemplano la comune responsabilità dell'appaltatore, operano quando egli non esegua interamente l'opera o, se l'ha eseguita, si rifiuti di consegnarla o vi proceda con ritardo rispetto al termine di esecuzione pattuito, mentre la differente responsabilità dell'appaltatore, inerente alla garanzia per i vizi o difformità dell'opera, prevista dagli artt.
1667 e 1668 cod. civ., ricorre quando il suddetto ha violato le prescrizioni pattuite per l'esecuzione dell'opera o le regole imposte dalla tecnica, sicché, nel caso di omesso completamento dell'opera, anche se questa per la parte eseguita risulti difettosa o difforme, non è consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, far ricorso alla disciplina della suindicata garanzia che richiede necessariamente il totale compimento dell'opera (per tutte, Cass., Sez. 2, 09/08/1996, n.
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7364). Dunque, mentre in caso di mancata ultimazione dell'opera, il committente può legittimamente rifiutare o subordinare il pagamento del corrispettivo all'eliminazione dei vizi dell'opera, invocando l'eccezione di inadempimento prevista dall'art. 1460 cod. civ., in quanto istituto di applicazione generale in materia di contratti a prestazioni corrispettive, purché il rifiuto di adempiere non sia contrario alla buona fede, spettando al giudice del merito accertare se la spesa occorrente per l'eliminazione delle difformità sia proporzionata a quella che il committente rifiuta di corrispondere all'appaltatore o che subordina a tale eliminazione (Cass., Sez. 6-2, 26/11/2013, n. 26365), in caso di opera ultimata, il committente, convenuto per il pagamento, può opporre all'appaltatore le difformità ed i vizi dell'opera, avvalendosi del principio inadimpleti non est adimplendum, al quale si ricollega la più specifica disposizione dettata dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 cod. civ., analoga a quella di portata generale di cui all'art. 1460 cod. civ. in materia di contratti a prestazioni corrispettive (Cass., Sez.
2, 20/1/2010, n. 936), anche quando la domanda di garanzia sarebbe prescritta ed indipendentemente, quindi, dalla contestuale proposizione, in via riconvenzionale, di questa domanda, che può anche mancare senza pregiudizio alcuno per la proponibilità della eccezione (Cass. Sez. 2, 17/05/2004, n. 9333). In altre parole, operando, in materia di appalto, il principio generale che governa la condanna all'adempimento in materia di contratto con prestazioni corrispettive, l'appaltatore, che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, ha l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, sicché la domanda di condanna del committente al pagamento non può essere accolta nel caso in cui quest'ultimo contesti l'adempimento dell'appaltatore e tale contestazione risulti fondata, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa (Cass., Sez. 2, 13/2/2008, n.
3472; Cass., Sez. 2, 4/1/2019, n. 98)”.
Orbene, fatta applicazione dei principi di diritto sopra richiamati, può ritenersi che nella vicenda in esame la difesa della parte opposta abbia adeguatamente dato prova dei fatti costitutivi del credito azionato.
Infatti, le risultanze processuali consentono di ritenere dimostrato che l'appaltatore abbia compiutamente realizzato le opere affidate con il contratto di appalto stipulato tra le parti.
Invero, l'esatto adempimento di parte opposta dell'obbligazione contrattuale assunta per
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il completamento delle opere edili commissionate dal per il rifacimento del Parte_1
piazzale risulta comprovato dal certificato di regolare esecuzione dei lavori rilasciato dal direttore dei lavori, arch. in data 26.4.2021 (cfr. doc. 7, certificato di Persona_1
regolare esecuzione).
Sul punto giova ricordare che il certificato di regolare esecuzione ha la funzione di verificare e attestare che l'opera sia stata eseguite a regola d'arte, secondo le prescrizioni tecniche previste e in conformità alle condizioni stabilite dal contratto d'appalto e dalle sue eventuali varianti, nei tempi e nei modi definiti dalla regolamentazione contrattuale.
Tale attestazione rappresenta, quindi, l'atto conclusivo della verifica recante l'accertamento tecnico sulla rispondenza delle lavorazioni svolte a quelle progettate e previste nel programma contrattuale oggetto di esecuzione in sede di appalto.
Sul tema la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che “l'art. 1665 c.c., poi, pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al comma 4, prevede come presupposto dell'accettazione
(da qualificare come tacita) la consegna dell'opera al committente (alla quale è parificabile l'immissione nel possesso) e come fatto concludente la ricezione senza riserve da parte di quest'ultimo, anche se non si sia proceduto alla verifica;
La concreta esistenza di tali circostanze costituisce, peraltro, una quaestio facti rimessa all'apprezzamento del giudice del merito” (Cass. Civ. n. 10452/2020; Cass. Civ. n. 13224/ 2019; Cass. Civ. n.
19019 del 2017).
Nel caso di specie, a seguito di un sopralluogo avvenuto in data 26.4.2021, in cui erano intervenuti, l'amministratore condominiale p.t. avv. e l'ing. CP_4 CP_5
, rappresentante della società appaltatrice, il direttore dei lavori, arch.
[...] Per_1
dopo aver ispezionato il cantiere sulla scorta del progetto e degli atti di
[...]
contabilità finale, ha attestato la regolare esecuzione dei lavori di riparazione, sostituzione e rinnovamento delle aree esterne di pertinenza del fabbricato.
In particolare, occorre rilevare che dopo tali accertamenti svolti in contraddittorio tra le parti e in assenza di riserve da parte della committenza, il D.L. aveva riscontrato la corrispondenza tra i lavori progettati e le opere eseguite, in sostanza, dando atto della loro regolare esecuzione ai fini del pagamento del corrispettivo dovuto per l'appaltatore.
Con riguardo alla presunta violazione contrattuale allegata nell'atto di opposizione vanno
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svolte le seguenti considerazioni.
Innanzitutto, sulla scorta dei principi elaborati dalla giurisprudenza e sopra richiamati, non venendo in rilievo l'attivazione, da parte del committente, della garanzia in materia di appalto prevista dall'art. 1668 c.c., quanto piuttosto la proposizione di una mera eccezione di inadempimento – peraltro, legata al mancato integrale compimento dell'opera affidata –, non assume rilevanza la tardività della denuncia eccepita da parte opposta.
Ciò che invece rileva è che le doglianze allegate dalla parte opponente non hanno trovato alcun adeguato riscontro nelle emergenze processuali.
Nella vicenda in esame, le contestazioni che il ha sollevato alla correttezza Parte_1
della prestazione contrattuale realizzata dalla parte opposta sono risultate del tutto generiche e sono rimaste del tutto indimostrate all'esito del giudizio.
Sul punto, l'opponente ha dedotto che la certificazione sottoscritta dal direttore dei lavori non sarebbe stata autenticamente rappresentativa di una regolare esecuzione dei lavori e di un effettivo completamento delle opere appaltate in quanto, a seguito di un accordo tra le parti, la suddetta attestazione sarebbe stata rilasciata al solo fine di poter acquisire la documentazione necessaria per accedere alle agevolazioni fiscali previste dal c.d.
Superbonus. Tale allegazione di parte è rimasta del tutto priva di riscontro probatorio.
Invero, la parte opponente non ha allegato alcuna prova documentale che potesse dimostrare tale ipotesi ricostruttiva, che facesse quindi emergere il comune intento delle parti di rappresentare una situazione di fatto diversa da quella realmente esistente.
Si evidenzia che la relazione tecnico-illustrativa relativa ai lavori del piazzale condominiale, a firma dell'arch. allegata dall'opponente, non fa Persona_1
alcun riferimento ad un accordo concernente la necessità di rilasciare la certificazione nonostante il mancato completamento delle opere appaltate (cfr. relazione tecnico descrittiva allegata al fascicolo di parte opponente). Anzi, nella suddetta relazione si attesta l'avvenuta esecuzione delle opere espressamente previste dal contratto d'appalto e nell'allegato computo metrico.
Il D.L. richiama nella relazione, invece, la diversa questione relativa al mancato completamento di opere aggiuntive concordate in forma orale (definendole come “piccole lavorazioni” e “ritocchi”), opere non oggetto dell'originario contratto. Rispetto a tale circostanza non è stato in alcun modo provato che tali lavorazioni ulteriori rispetto a
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quelle originariamente contrattualizzate siano state effettivamente concordate nella loro entità e nel loro ammontare. In ogni caso, l'eventuale mancata realizzazione di tali opere non avrebbe alcuna incidenza rispetto ai lavori formalmente appaltati, di cui è stata certificata, in contradditorio tra le parti, l'esecuzione a regola d'arte.
Ebbene, laddove l'appaltatore avesse omesso di eseguire tali interventi, ove specificamente concordati, sarebbe stato lecito attendersi che la committenza provvedesse a contestare tale inadempimento ben prima dell'instaurazione del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
All'esito del giudizio, le doglianze sollevate dall'opponente, relative ad un supposto inadempimento della controparte, risultando del tutto generiche e prive di qualsiasi riscontro, non possono assumere nessuna valenza estintiva rispetto alla pretesa creditoria azionata da parte opposta.
Tali considerazioni impongono l'integrale rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dal
Condominio opponente.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022 in relazione al valore della controversia - rientrante nello scaglione da € 52.000,01 a €
260.000,00 - e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte opposta.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
1375/2023, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
• rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente;
• condanna il , in persona dell'amministratore p.t., al Parte_1
pagamento, in favore del in persona del legale rappresentante p.t., delle CP_1
spese processuali, che si liquidano in € 7.052,00 per compenso, oltre rimborso spese
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generali, nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa in data 31.10.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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