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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/03/2025, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico Onorario Avv. Grazia Carignani, ha pronunciato la seguente
Sentenza
ex art.281 sexies cpc
Nella causa civile iscritta al n.7549/2022 del ruolo generale contenzioso civile, avente per oggetto “servitù”, discussa e decisa all'udienza del 28.03.2025, proposta
Da Parte 1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Giorgio Frigoli e dall'Avv.to Salvatore Cristian Sturdà, mandato in atti;
-attore-
Contro
Controparte 1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.to Bartolomeo Cozzoli e dall'Avv.to
Maria Angela Tatiana Bartoli, mandato in atti;
-convenuta-
Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.to Roberto Antonelli, mandato in atti;
-terza chiamata in causa-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 10.10.2022 l'attore Parte 1 citava in giudizio Controparte_1 innanzi al Tribunale di Lecce, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: - Condannare [...]
CP_1 alla rimozione, a propria cura e spese, dei cavi telefonici presenti sulla facciata dell'immobile di proprietà di Parte 1 e sito in Lecce alla Via Marco Basseo 10. B. In via subordinata,
- condannare Controparte_1 allo spostamento, a propria cura e spese, dei cavi telefonici presenti sulla facciata dell'immobile di proprietà di Parte 1 e sito in Lecce alla Via Marco Basseo
10, con modalità tali da non compromettere l'esecuzione dei lavori riguardanti la facciata dell'immobile medesimo. C. Condannare
-
Controparte_1 Parte 1al pagamento in favore di dell'importo di Euro 5.100,00 ovvero di quello che verrà determinato in corso di causa.
Deduceva l'attore: di essere proprietario dell'immobile sito in Lecce alla via Marco Basseo n.10, sulla cui facciata erano presenti cavi telefonici installati da CP 1 in assenza di consenso del proprietario e di provvedimento autorizzativo;
la facciata dell'edificio era destinataria di alcuni interventi di manutenzione, avviati in data
04.07.2022, per la buona riuscita dei quali era necessaria la rimozione dei predetti cavi;
vi erano stati scambi interlocutori tra il richiedente e la Società convenuta, senza alcun esito. Con comparsa del 30.12.2022 si costituiva in giudizio Controparte_1 chiedendo: in via preliminare, di chiamare in causa[...] CP 2
di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva
[...]
rispetto alle domande avversarie, poiché la di Controparte_1
proprietà, la titolarità e il possesso del Ramo d'azienda costituito dai cavi e dalle terminazioni della rete secondaria dei quali si chiede la rimozione sono stati trasferiti alla società Controparte_2 in data antecedente all'introduzione del presente giudizio;
estromettere la ridetta dal presente giudizio;
con vittoria di Controparte_1 spese, diritti ed onorari di causa;
in via subordinata respingere integralmente tutte le domande del Pt 1 poiché infondate in fatto e diritto.
Il Giudice autorizzava la chiamata del terzo Controparte_2 che si costituiva nel presente giudizio chiedendo il rigetto delle domande avversarie, con vittoria delle spese di lite.
Nel corso del giudizio venivano concessi i termini per memorie di cui all'art. 183 comma 6 cpc;
veniva quindi espletato l'interrogatorio formale dell'attore e la prova testimoniale;
successivamente veniva espletata la Consulenza Tecnica d'Ufficio.
Depositata la consulenza, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
quindi veniva fissata l'udienza di discussione ex art.281 sexies cpc, con temine per note difensive.
All'udienza del 28.03.2025 la causa veniva discussa e decisa con lettura contestuale di sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla carenza di legittimazione passiva di Controparte_1 non ha la legittimazione passiva a contraddire
[...]
alle domande formulate da parte attrice, poiché è provato per tabulas che i cavi e le terminazioni posizionati sulla facciata dell'edificio dell'attore sono oggi di proprietà di Controparte_2 La proprietà di tali cespiti è stata trasferita da CP_1 a CP 2
[...] contestualmente alla cessione di Ramo d'azienda formalizzata in data 29.03.2021, quindi in data antecedente al momento di proposizione dell'odierna azione, introdotta con atto di citazione del
10.10.2022 ed iscritta a ruolo il 10.10.2022.
Dev'essere pertanto dichiarata la carenza di legittimazione passiva di
Controparte 1 con estromissione della stessa dal presente giudizio.
Nel merito
In materia di telecomunicazioni vigono limitazioni legali della proprietà attualmente disciplinate dall'art. 91 del D.Lgs. n.
259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) secondo cui:
-
"1. Negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all'articolo
90, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.
2. Il proprietario od il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.
3. I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.
4. Il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell'immobile di sua proprietà del personale dell'esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra.
4-bis. L'operatore di comunicazione durante la fase di sviluppo della rete in fibra ottica può, in ogni caso, accedere a tutte le parti comuni degli edifici al fine di installare, collegare e manutenere gli elementi di rete, cavi, fili, riparti, linee o simili apparati privi di emissioni elettromagnetiche a radiofrequenza. Il diritto di accesso è consentito anche nel caso di edifici non abitati e di nuova costruzione. L'operatore di comunicazione ha l'obbligo, d'intesa con le proprietà condominiali, di ripristinare a proprie spese le parti comuni degli immobili oggetto di intervento nello stato precedente i lavori e si accolla gli oneri per la riparazione di eventuali danni arrecati.
4-ter. L'operatore di comunicazione, durante la fase di sviluppo della rete in fibra ottica, può installare a proprie spese gli elementi di rete, cavi, fili, riparti-linee o simili, nei percorsi aerei di altri servizi di pubblica utilità, sia esterni, sia interni, all'immobile e in appoggio ad essi, a condizione che sia garantito che l'installazione medesima non alteri l'aspetto esteriore dell'immobile, né provochi alcun danno o pregiudizio al medesimo. Si applica in ogni caso l'ultimo periodo del comma 4- bis.
5. Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non è dovuta alcuna indennità.
6. L'operatore incaricato del servizio può agire direttamente in giudizio per far cessare eventuali impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione delle infrastrutture" riproduttivo dell'art. 232 del precedente D.P.R. 156/1973, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni", abrogato dall'art. 218 del predetto Codice delle comunicazioni elettroniche.
In base a tale disciplina, quando le condutture servono il proprietario utente, non è dovuta alcuna indennità, né è configurabile un'illecita installazione che possa essere fonte di risarcimento del danno, come ulteriormente precisato dall'art. 95 del regolamento approvato con
R.D. 1198/1941 (ancora in vigore), il quale dispone che il richiedente l'abbonamento al servizio telefonico, che sia anche proprietario dell'immobile in cui deve installarsi il telefono, ha l'obbligo di concedere gratuitamente all'esercente il servizio telefonico l'appoggio e il passaggio nel fondo di sua proprietà per i sostegni e le condutture telefoniche occorrenti.
D'altra parte in tal caso nessuna servitù è invero concepibile, in quanto, essendo l'appoggio e il passaggio indispensabili per fornire un servizio nell'interesse esclusivo del proprietario del fondo e da lui richiesto, alla costituzione della servitù osterebbe il principio "nemini res sua servit". La funzionalità promiscua degli impianti di trasmissione è invece disciplinata dal successivo art. 92 (corrispondente all'art. 233 del citato D.P.R. 156/1973), in forza del quale “Fuori dei casi previsti dall'articolo 91, le servitù occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere considerate dall'articolo 90, sul suolo, nel sottosuolo o sull'area soprastante, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 2001, n. 327, e della legge 1 agosto 2002, n. 166. 3. La domanda, corredata dal progetto degli impianti e del piano descrittivo dei luoghi, è diretta all'autorità competente che, ove ne ricorrano le condizioni, impone la servitù richiesta e determina l'indennità dovuta ai sensi dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. 4. La norma di cui al comma 3 è integrata dall'articolo 3, comma 3, della legge 1 agosto 2002, n. 166. 5. Contro il provvedimento di imposizione della servitù è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. 6. Fermo restando quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la servitù deve essere costituita in modo da riuscire la più conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni delle proprietà vicine.
7. Il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorché essa importi la rimozione od il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, né per questi deve alcuna indennità, salvo che sia diversamente stabilito nella autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che costituisce la servitù.
8. Il proprietario che ha ricevuto una indennità per la servitù impostagli, nel momento in cui ottiene di essere liberato dalla medesima, è tenuto al rimborso della somma ricevuta, detratto l'equo compenso per l'onere già subito".
Quanto alle modalità di costituzione, l'art. 92 prevede la costituzione della servitù di telefonia solo per contratto o per atto amministrativo autoritativo, escludendo, per converso, che la società concessionaria del servizio possa invocare la disciplina dell'art. 1032 c.c. in tema di costituzione di servitù coattive, la cui tipicità ("numerus clausus") non ne permette l'estensione fuori dei casi espressamente considerati
(Cassazione Sez. U. 16 gennaio 1986 n. 207).
Ciò posto, dal complesso delle disposizioni citate si desume che, quando un cavo o un filo passante per un immobile sia destinato al servizio, oltre che del proprietario dello stesso, anche di utenti vicini, essa costituisce, per la parte di servizio resa a questi ultimi, oggetto di un diritto di servitù, non potendo ammettersi che, dovendo il proprietario del fondo consentire gratuitamente il passaggio con appoggio attraverso il proprio immobile degli impianti telefonici necessari a collegare il proprio apparecchio telefonico, debba per ciò stesso consentire, sempre gratuitamente, la destinazione di esso al collegamento anche di apparecchi telefonici di terzi proprietari o inquilini di immobili vicini, nonché il passaggio sul proprio immobile delle diramazioni a ciò necessarie.
Qualora la società concessionaria del servizio telefonico, installando sull'altrui proprietà cavi, fili, appoggi o altre apparecchiature destinate, in assenza dei due ricordati titoli abilitanti, anche, o esclusivamente, al servizio di terzi proprietari o inquilini di altri immobili, imponga, in via di fatto, un peso corrispondente all'esercizio di una servitù di telefonia, incorre in un'attività lesiva del diritto di proprietà.
Giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato in proposito che:
"Quando la società concessionaria del servizio telefonico installi propri impianti sul fondo altrui, senza che siano intervenuti provvedimenti ablatori, infatti, al proprietario del fondo si deve riconoscere il potere di adire il giudice ordinario, anche con domanda di rimozione delle opere, poichè si verte in tema di tutela di posizioni di diritto soggettivo, lese da comportamenti materiali non ricollegabili all'esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione"
(Cassazione Sez. U. 26 luglio 1994, n. 6962". Cassazione Sez. U, sentenza n. 4190 del 1990).
Dall'applicazione delle suddette disposizioni e dei suesposti principi, al caso di specie discendono le seguenti conseguenze. La società terza chiamata Controparte_2 attuale proprietaria dei cavi e degli impianti in questione (come pure la precedente
'non dispone di un atto costitutivo proprietaria Controparte_1
della servitù di appoggio dei cavi telefonici presenti sulla facciata dell'immobile di proprietà dell'attore, né risulta l'esistenza di piani esecutivi debitamente approvati, secondo la disciplina dettata in materia di telecomunicazioni.
Pertanto la società Controparte_2 non è titolare di un diritto di servitù valido ed efficace che le possa consentire di mantenere in situ i cavi telefonici installati ed appoggiati sulla facciata dell'immobile di proprietà dell'attore, il quale nella fattispecie non è titolare di servizi di telefonia forniti dalla medesima società, come emerso dalla CTU
espletata in corso di causa.
La società CP_2 quindi, non -ha titolo né legale né per continuare a mantenere sulla facciata convenzionale dell'immobile di proprietà dell'attore i cavi telefonici ivi installati.
Nessun rilievo può, per contro, assumere la allegata acquisizione della servitù per intervenuta usucapione, considerato che: 1) non è stata proposta formale domanda di accertamento in via riconvenzionale;
2) nessuna prova è stata in ogni caso offerta circa l'esistenza dei presupposti dell'acquisto a titolo originario del diritto di servitù di cui si tratta.
Pertanto l'attore ha diritto alla rimozione dei cavi telefonici installati sulla facciata dell'immobile di sua proprietà a cura e spese della società CP 2 .
'Il nominato CTU, Ing. ha accertato che: lungo Persona 1
tutta la facciata dell'immobile oggetto di causa corrono dei cavi telefonici ad un'altezza di circa 3,80 metri dal piano di calpestio, per una lunghezza di circa 20 metri, supportati da 14 ganci di ammarro infissi sulla facciata dell'edificio; tali cavi non sono a servizio dell'immobile oggetto di causa;
i suddetti cavi possono certamente essere rimossi ed interrati.
II CTU ha quindi ipotizzato due soluzioni per la rimozione dei cavi in questione.
Per quanto riguarda la prima ipotesi, il Consulente afferma che, sebbene definitiva, presenta difficoltà oggettive legate all'ottenimento delle autorizzazioni dei confinanti, tanto che una prima autorizzazione di scavo, ottenuta in data 13.04.2023, è decaduta per decorrenza dei termini in assenza di tali autorizzazioni.
La seconda ipotesi invece permetterebbe l'eliminazione dei cavi sul prospetto, al netto, con riferimento al civico 6, di una palina a confine con proprietà terza per la risalita cavi e di due ganci di amarro all'altezza di 7 metri. In questo caso non si renderebbero necessarie ulteriori autorizzazioni da parte di proprietari terzi, e non sussisterebbero cause ostative da parte degli enti comunali e della sovrintendenza.
Sulla base di quanto innanzi la società terza chiamata in causa, unica legittimata passiva nel presente giudizio, dev'essere condannata alla rimozione, a propria cura e spese, dei cavi telefonici presenti sulla facciata dell'immobile di proprietà di Parte 1 sito in Lecce alla Via Marco Basseo 10, come da "Soluzione N.2" di cui alla CTU in atti, ritenuta maggiormente fattibile dal consulente d'ufficio Ing. Persona 1
Richiesta di indennità di occupazione.
Costituendo la presenza dei cavi telefonici di cui al caso di specie un'occupazione senza titolo, l'attore ha diritto alla percezione di un importo a titolo di indennità di occupazione
In proposito il CTU afferma che non si riscontrano criteri tecnici consolidati per stabilire l'indennità di occupazione di un prospetto di una abitazione privata. Un criterio che il CTU ritiene possa essere applicato è quello di utilizzare le tariffe TOSAP (tassa di occupazioni spazi e suolo pubblico) applicate dal Comune di Lecce, adattandole in questo caso ad un edificio privato.
Il CTU ritiene congrua e ragionevole la cifra forfettaria di € 512,45 annua, che corrisponde all'importo minimo forfettario della tariffa
TOSAP per erogazione di pubblici servizi. A tale cifra di € 512,45, deliberata dalla giunta del Controparte_3 nel 2004, occorre applicare la rivalutazione monetaria ISTAT. Pertanto, applicando a tale cifra la rivalutazione monetaria dal 01/01/2001 al 31/12/2023, si ottiene un valore annuo pari a € 786,61.
Sulla base di quanto esposto nel caso in esame l'indennità di occupazione si determina equitativamente nella misura complessiva di € 3.000,00, avuto riguardo alla durata dell'occupazione non titolata
(decorrente dall'invio della PEC del 14.02.2022, in quanto solo con tale atto l'attore ha formalizzato la propria pretesa alla rimozione degli impianti CP_1 dalla propria abitazione) e considerato altresì il tempo ancora occorrente per la rimozione effettiva dei cavi.
Per quanto riguarda il pagamento di un importo in favore dell'attore per la riduzione del valore dell'immobile oggetto di causa, nel caso in cui dovesse risultare impossibile la rimozione, occorre rilevare che il
CTU ha ritenuto senz'altro fattibile la soluzione N.2, ed in ogni caso l'attore con l'atto introduttivo non ha formulato alcuna domanda in tal senso.
Le spese di lite tra l'attore e la società chiamata in causa seguono la soccombenza come da dispositivo.
Controparte 1Le spese di lite tra l'attore e in persona del legale rappresentante p.t., vengono interamente compensate, in quanto solo costituendosi in giudizio detta società ha rappresentato il proprio difetto di legittimazione passiva.
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico della società terza chiamata in causa CP_2 CP_1
PTM
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione del 10.10.2022 da nei Parte 1
in persona del legaleconfronti di Controparte 1 rappresentante p.t., che a sua volta ha chiamato in causa la società Controparte 2 in persona del legale rappresentante p.t.:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., e per l'effetto estromette la stessa dal presente giudizio;
condanna Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t., alla rimozione, a propria cura e spese, dei cavi telefonici presenti sulla facciata dell'immobile di proprietà dell'attore, sito in Lecce alla
Via Marco Basseo 10, come da "Soluzione N.2" di cui alla CTU in atti;
condanna Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'attore dell'indennità di occupazione, determinata in via equitativa in € 3.000,00; compensa le spese di lite tra l'attore e la società convenuta
Controparte_1 condanna Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore degli Avv.ti Giorgio Frigoli e Salvatore
Cristian Sturdà, procuratori distrattari dell'attore, delle spese di lite, che si quantificano in € 2.665,00, di cui € 125,00 per spese ed €
2.540,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e cap come per legge;
- le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico della società terza chiamata in causa CP 2 .
Così deciso in Lecce, 28.03.2025
IL GIUDICE ONORARIO
(Avv. Grazia Carignani)