Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/05/2025, n. 2213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2213 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
1
R.G. n. 1123/2020
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
III SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore;
dott.ssa Maria Casaregola Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 1123/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1664/2019 del Tribunale di Avellino, pubblicata in data
17/9/2019, vertente
TRA
P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t., difesa, come da procura in atti, dagli avv.ti Angelo Guerriero (C.F.
) e Lucia Bonavita (C.F. C.F._1
) C.F._2
APPELLANTE
E
P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rapp.te p.t., difesa, come da procura in atti, dall'avv. Fernando D'Amore (C.F.
) C.F._3
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti non sono comparse all'udienza collegiale del 16/4/2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 1664/2019, pubblicata in data 17/9/2019, il Tribunale di Avellino, decidendo sulla domanda proposta dalla nei confronti della Parte_1
R.G. n. 1123/2020 società avente ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo Controparte_1
n. 1086/2014 del 22/07/2014, volta ad ottenere la declaratoria di inesistenza dei rapporti contrattuali tra le parti, così provvedeva:
“Rigetta l'opposizione;
- Tiene fermo il Decreto Ingiuntivo opposto che diviene definitivamente esecutivo;
- Condanna la in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore della , Parte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in complessivi €
3.700,00 oltre spese generali 15% IVA e CPA come per legge.”.
La proponeva appello avverso la suindicata decisione e Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi a questa Corte, la società Controparte_1 chiedendo, sulla base dei motivi analiticamente dedotti nell'atto d'impugnazione ed in riforma della stessa, accogliersi le pretese avanzate in primo grado con conseguente accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo e revoca di quest'ultimo.
Costituitasi la società appellata, la stessa chiedeva rigettarsi il gravame, in ragione della sua dedotta infondatezza, con conseguente conferma della decisione impugnata.
Con ordinanza resa all'udienza del 2/4/2025, non essendo comparse le parti, la causa veniva rinviata, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., all'udienza del 16/4/2025.
Le parti non comparivano neppure alla suindicata udienza del 16/4/2025, sicché la causa veniva riservata in decisione senza assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
Così riassunti i termini della controversia, rileva la Corte che deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo, nonché, per l'effetto, dichiararsi l'estinzione del giudizio, secondo quanto previsto dall'art. 309 c.p.c., in relazione all'art. 181
c.p.c., come modificato dal D.L. n. 112/2008, convertito con L. n. 133/2008, che trova applicazione nella specie, ratione temporis, in quanto il giudizio di primo grado risulta instaurato con atto di citazione notificato in data 24/10/2014.
Va aggiunto che il rinvio ex art. 309 c.p.c. è stato regolarmente comunicato alle parti costituite.
Occorre precisare che il presente provvedimento di estinzione deve assumere la forma della sentenza, stante la sua idoneità a definire il giudizio in rito, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. 3
R.G. n. 1123/2020
A norma dell'art. 310, comma 4, c.p.c., infine, va disposto che le spese del giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione notificato in data Parte_1
10/3/2020, nei confronti della società avverso la sentenza n. Controparte_1
1664/2019 del Tribunale di Avellino, pubblicata in data 17/9/2019, così provvede:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e, per l'effetto, dichiara estinto il processo;
b) dispone che le spese di lite restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli il 30/4/2025.
IL PRESIDENTE (dott. Giulio Cataldi)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1,
D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.