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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/11/2024, n. 2441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2441 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
R. G. n° 101/2021
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 31 ottobre 2024 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Mario SOGGIA - Ricorrente - contro
« (oggi Controparte_1
« ), in persona del legale rappr. pro tempore, Controparte_2
rappr. e dif. dall'avv. Fabrizio TODARO - Convenuta -
OGGETTO: “MANSIONI SUPERIORI”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato l'8 gennaio 2021 espose che: Parte_1
→ egli era stato dipendente dell' dal 2 aprile 2001 al 31 gennaio 2020, CP_1 con inquadramento dal 2017 nel livello professionale 2° (AREA
SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TUTELA E DECORO DEL TERRITORIO), in base al CCNL FEDERAMBIENTE 2008 e successive modificazioni (attualmente
CCNL UTILITALIA), per i dipendenti delle AZIENDE DEI SERVIZI AMBIENTALI;
→ tuttavia, aveva svolto, dal gennaio 2017, in via continuativa ed esclusiva, mansioni superiori, assertivamente classificabili nel 4° livello professionale ovvero almeno nel 3° livello professionale essendo stato adibito, in via sistematica e non occasionale, con ampia facoltà di autonomia operativa e non in sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione
1
Sentenza R.G. n° 101/21 del posto, all'attività di manutenzione di edifici pubblici;
→ aveva quindi asseritamente diritto al riconoscimento dell'inquadramento in una delle suddette superiori qualifiche, nonché alle conseguenti differenze retributive maturate, relativamente alle quali chiedeva la condanna della parte convenuta al relativo pagamento, con accessori e rifusione delle spese di giudizio.
Si precisa che, nel ricorso, era stata altresì chiesta la condanna di parte convenuta al versamento degli ulteriori contributi assicurativi e previdenziali dovuti e non versati, ma in riferimento a tale capo di domanda parte ricorrente ha inteso rinunciare agli atti del giudizio, giusta espressa dichiarazione resa nel corso dell'udienza del 2 maggio 2024, cui è seguita accettazione nella medesima udienza.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la «
[...]
(oggi « Controparte_1 CP_2
) ed ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda, negando lo svolgimento
[...] delle mansioni superiori ex adverso asserite;
eccepiva altresì la prescrizione decennale in ordine al superiore inquadramento e quinquennale in ordine alle eventuali differenze retributive
La causa, istruita documentalmente e mediante escussione di testimoni, è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle nuove regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc. (cfr. CASS. 22 MAGGIO 2012 N° 8053 e Pt_2
CASS. 11 FEBBRAIO 2011 N° 3367). Devono altresì intendersi integralmente Pt_2 richiamati i principî di diritto enucleati dalle SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE
2
Sentenza R.G. n° 101/21 nella SENTENZA N° 642 del 16 GENNAIO 2015, sempre in tema di motivazione (con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - per il quale si rinvia a CASS. SS. UU. 8 MAGGIO 2014 N° 9936 ed a . 28 Controparte_3
MAGGIO 2014 N° 12002).
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Preliminarmente, pur in mancanza di specifica contestazione, pare opportuno rilevare che la convenuta – in quanto costituita dal , quale Controparte_4 suo socio unico - è verosimilmente qualificabile come «società a partecipazione pubblica» (cioè a controllo pubblico, partecipata direttamente da amministrazioni pubbliche o da altre società a controllo pubblico); ovvero, quale società “in house providing” (ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. o e 16 del D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N° 175, secondo cui sono definite
«società in house» quelle società che ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalla/e P.A. che esercita/no su di esse il c.d. “controllo analogo”, che consiste nella situazione in cui la P.A. esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata).
Par siffatte società è previsto che la eventuale partecipazione di capitali privati possa avvenire solo se prescritta da norme di legge e comunque in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata;
ed ancora, che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.
Ciò nondimeno, pur trattandosi sostanzialmente di strutture corrispondenti ad una articolazione interna della P.A. (cfr. CASS. SS.UU. 11 SETTEMBRE 2019 N°
22712), secondo i più convincenti arresti della giurisprudenza di legittimità deve ritenersi che, anche nel caso di società partecipata al cento per cento da un ENTE pubblico, le vicende dei rapporti di lavoro del personale delle società sono di norma regolate secondo la disciplina del lavoro privato, in quanto la società 3
Sentenza R.G. n° 101/21 di capitale con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto privato solo perché un organismo pubblico ne possegga in tutto o in parte le azioni, atteso che il rapporto tra società e soggetto pubblico è di assoluta autonomia non essendo a quest'ultimo consentito di incidere unilateralmente sullo svolgimento del rapporto medesimo e sull'attività della società di capitale mediante l'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali, ma solo avvalendosi degli strumenti previsti dal diritto societario, da esercitare a mezzo dei membri di nomina pubblica presenti negli organi della società (cfr. CASS. LAV. 22 MARZO
2018 N° 7222).
Tanto, ovviamente, tranne che sussista una disciplina legislativa specifica espressamente derogatoria delle norme privatistiche, ovvero siano individuabili ragioni ostative di sistema che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni o le quote della persona giuridica (cfr. Cass. S.U. n. 24591/2016 e, con riferimento ai rapporti di lavoro, 27 MARZO 2017 N° 7759, entrambe citate da CP_5 CP_6
29 AGOSTO 2018 N° 21378).
[...]
Ad esempio, una disposizione di segno contrario, come posto in evidenza dalla pronuncia testé citata e altresì da N° 3621, è Parte_3
rappresentata dall'art. 18 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008 che, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 102/2009 di conversione del D.L. n. 78/2009, al comma 1 estende alle società a totale partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali i criteri stabiliti in tema di reclutamento del personale dall'art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, ed al comma 2 prescrive alle «altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo» di adottare «con propri provvedimenti criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità», prevedendo, inoltre, al comma 2-bis che le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si
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Sentenza R.G. n° 101/21 applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione: sicché la violazione di tali disposizioni, aventi carattere imperativo, impedisce ad esempio la conversione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato.
Ed ancora, lo stesso D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N° 175, all'art. 19 (“GESTIONE
DEL PERSONALE”), prevede che:
→ (co. 1) in linea di principio, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni previste dal capo
I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi;
→ (co. 2) le società a controllo pubblico devono tuttavia stabilire, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principî, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principî di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo
35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (secondo il quale:
“Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principî: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a
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Sentenza R.G. n° 101/21 verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
e-bis) LETTERA DALLA L. 30 DICEMBRE Pt_4
2018, N. 145; e-ter) possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento, il possesso del titolo di dottore di ricerca, che deve comunque essere valutato, ove pertinente, tra i titoli rilevanti ai fini del concorso”).
Deve quindi ritenersi che, nella fattispecie in esame in questa sede, in cui si controverte (solo) di aspetti funzionali del rapporto di lavoro (attinenti allo svolgimento delle mansioni), per i quali non sussiste alcuna specifica disciplina legislativa espressamente derogatoria delle norme privatistiche, deve farsi applicazione (solo) della disciplina del lavoro privato (essendo di converso inapplicabile la speciale disciplina relativa all'inammissibile acquisizione, pur a fronte dello svolgimento di mansioni superiori, del superiore inquadramento, di cui all'art. 52, co. 1 e 5, D. Lgs. 30 marzo 2001 n° 165).
In termini, si vedano altresì:
➢ CASS. LAV. 1° DICEMBRE 2022 N° 35421: «Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico non è disciplinato dal d.lgs.
n. 165 del 2001, bensì, in assenza di una disciplina derogatoria speciale, dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privati;
ne consegue che l'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif, dalla l. n. 133 del 2008, e la legislazione della Regione
Sicilia che fa divieto alle società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione di procedere all'assunzione di nuovo personale,
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Sentenza R.G. n° 101/21 imponendo il contenimento della spesa per il personale, non comportano una deroga all'applicazione, quanto alla disciplina delle mansioni, dell'art. 2103 c.c.»;
➢ CASS. 1° SETTEMBRE 2023 N° 25590: «Il rapporto di lavoro che si Pt_2 instaura tra una società per azioni partecipata da un ente locale che gestisce una farmacia e il proprio personale ha natura privatistica, con la conseguenza che ad esso trova applicazione la disciplina dettata dal codice civile e dalle leggi sul rapporto subordinato di lavoro alle dipendenze delle imprese private;
l'assegnazione a mansioni superiori è, quindi, disciplinata dall'art. 2103 c.c. (Nella specie, la S.C. - in relazione
a vicenda nella quale un farmacista collaboratore aveva agito per il riconoscimento di un superiore inquadramento per avere egli ricoperto per un determinato arco temporale il ruolo di direttore - ha escluso che la regola concorsuale imposta dall'art. 10 della l. n. 475 del 1968 per
l'assunzione del farmacista direttore, così come quella fissata dall'art.
18 del d.l. n. 112 del 2008 per l'instaurazione del rapporto di lavoro con la società a controllo pubblico, potesse indurre quali conseguenze
l'inapplicabilità dell'art. 2103 c.c. e la giuridica impossibilità di attribuzione della qualifica di direttore al collaboratore già in servizio, in possesso dei necessari titoli, assegnato dal datore all'espletamento delle mansioni superiori)».
Del resto non è contestato che debba applicarsi, al rapporto di lavoro in questione, il CCNL FEDERAMBIENTE 2008 e successive modificazioni
(attualmente CCNL UTILITALIA), per i dipendenti delle AZIENDE DEI SERVIZI
AMBIENTALI, il cui art. 16 prevede espressamente che: “L'assegnazione nel livello di inquadramento superiore, nella posizione parametrale B, diviene definitiva dopo un periodo di 4 mesi continuativi di effettivo servizio, fatto salvo quanto previsto dalla norma relativa ai lavoratori con la qualifica di quadro. A richiesta dell'azienda il lavoratore può comunque continuare a svolgere anche le mansioni del livello precedente”.
Deve pertanto ritenersi che, in mancanza di una specifica normativa che
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Sentenza R.G. n° 101/21 imponga in casi siffatti la piena assimilazione al regime del lavoro pubblico contrattualizzato (come invece avviene, ad esempio, in materia di assunzioni
e di inammissibile conversione di contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato), non può richiamarsi la normativa speciale predetta, bensì la disciplina contrattuale collettiva pacificamente applicata al rapporto di lavoro de quo.
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Nel merito, il ricorso (che non può ritenersi nullo, essendo stati sufficientemente esposti, sia pur sinteticamente o per relationem, gli elementi di fatto e di diritto posti a base della domanda) è parzialmente fondato e, conseguentemente, deve essere accolto limitatamente a quanto di ragione.
Occorrendo verificare - in punto di fatto - se il ricorrente abbia effettivamente svolto le dedotte mansioni superiori, si deve avere riguardo alle previsioni del
CCNL FEDERAMBIENTE 2008 e successive modificazioni (attualmente CCNL
UTILITALIA), per i dipendenti delle AZIENDE DEI SERVIZI AMBIENTALI, il quale - a decorrere dal 1° maggio 2008, quindi con piena applicabilità ratione temporis alla fattispecie in esame in questa sede - ha inquadrato il personale in un sistema di classificazione unica per AREE OPERATIVO-FUNZIONALI, articolato in livelli professionali e posizioni parametrali (le AREE OPERATIVO-FUNZIONALI sono le seguenti: AREA SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TUTELA E DECORO DEL TERRITORIO;
AREA
CONDUZIONE; AREA IMPIANTI E LABORATORI;
AREA OFFICINE E SERVIZI GENERALI;
AREA
TECNICA E AMMINISTRATIVA).
Orbene, nell'ambito dell' Parte_5
(nella quale, in generale, è ricompreso il personale che, svolge
[...] anche con l'ausilio di strumenti, macchinari e veicoli l'attività di spazzamento, di raccolta rifiuti, tutela e decoro del territorio), il 2° LIVELLO PROFESSIONALE si riferisce alle seguenti mansioni:
“Lavoratori che, oltre a svolgere le mansioni appartenenti alla declaratoria del
1° livello, in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono attività elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, anche utilizzando veicoli per la 8
Sentenza R.G. n° 101/21 conduzione dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “B”, con esclusione di quelli indicati nei profili esemplificativi del livello 3”.
Invece il3° LIVELLO PROFESSIONALE si riferisce a:
“Lavoratori che sono adibiti al servizio di spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio con l'ausilio di veicoli e mezzi d'opera per la guida dei quali
è richiesto il possesso della patente di categoria “B”. Svolgono attività esecutive, sulla base di procedure prestabilite richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate, operando anche in concorso con uno o più lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento”.
Il 4°LIVELLO PROFESSIONALE, infine, si riferisce a:
“Lavoratori che svolgono attività esecutive richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche anche acquisite mediante addestramento
o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento”.
°°°°°°°
Orbene, tutte le produzioni documentali e le prove testimoniali acquisite hanno consentito di appurare che il ricorrente, sebbene formalmente inquadrato nel 2° livello professionale, ha invece effettivamente svolto, per i periodi dedotti in giudizio, in via continuativa ed esclusiva, o almeno ampiamente prevalente, mansioni inquadrabili nel 3° livello professionale: in particolare, tutti i testi addotti dall'attore – aventi qualifiche e funzioni tali da giustificare ampiamente la diretta conoscenza da parte loro delle caratteristiche dell'attività svolta dal - hanno integralmente confermato che il ricorrente è stato Pt_1 adibito allo svolgimento delle mansioni indicate in ricorso, come sopra richiamate, cioè a mansioni all'evidenza classificabili nell'ambito, appunto, del predetto superiore livello professionale, poiché “… risolveva in autonomia tutti i problemi tecnici che si presentavano” (sic teste ) e “… utilizzava la propria Tes_1
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Sentenza R.G. n° 101/21 discrezionalità tecnica” (sic teste conf. teste ). Tes_2 Tes_3
Viceversa, i testi addotti da parte convenuta non hanno reso dichiarazioni particolarmente significative, trattandosi di soggetti che non erano a conoscenza diretta delle mansioni quotidianamente svolte in concreto dal ricorrente.
Occorre poi evidenziare che non risulta che l'espletamento delle mansioni superiori sia eventualmente avvenuto in condizioni tali da escludere comunque il diritto azionato, cioè «… all'insaputa o contro la volontà dell'ente (invito o proibente domino), oppure allorquando sia il frutto di una fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente, o comunque in tutti i casi in cui si riscontri una situazione di illiceità per contrasto con norme fondamentali o generali o con principi basilari pubblicistici dell'ordinamento … » (secondo quanto precisato da CASS. LAV. 29 NOVEMBRE 2016 N° 24266; conf. CASS. LAV. 18
LUGLIO 2023 N° 21007).
Sul punto, in linea generale, pare decisivo osservare che le mansioni affidate ai dipendenti si presumono conosciute dal datore di lavoro (salvo prova contraria a carico del medesimo datore) in quanto espressione ed attuazione concreta dell'assetto organizzativo adottato dall'imprenditore (principio enunciato da CASS. LAV. 8 MAGGIO 2014 N° 9945, in relazione alla configurabilità della responsabilità ex art. 2087 cod. civ.), essendo appunto doveroso per il datore controllare costantemente le mansioni di fatto svolte, rispetto alla dimensione organizzativa adottata, anche al fine di valutare in concreto tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori (cfr. CASS. LAV. 15 NOVEMBRE 2022
N° 33639).
Era quindi posto a carico della convenuta l'onere di dimostrare una eventuale sua “non colpevole ignoranza” delle attività in concreto espletate dalla parte ricorrente, ma tale prova non è stata affatto addotta.
Deve dunque ritenersi dimostrato il sistematico svolgimento (a partire dal gennaio 2017) di attività non meramente elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo (come invece previsto per il 2° LIVELLO
PROFESSIONALE), bensì di funzioni che richiedevano preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro (come
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Sentenza R.G. n° 101/21 richiesto dal 3° LIVELLO PROFESSIONALE).
Ed è appena il caso di rilevare, ulteriormente, che: “In caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza - a questo fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale” (sic CASS. LAV. 22 DICEMBRE 2009 N° 26978; conf. CASS. LAV. 18
MARZO 2011 N° 6303).
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Non si ritiene adeguatamente dimostrato, invece, il fatto che gli incarichi via via conferiti al ricorrente - a partire dal gennaio 2017 – si siano caratterizzati per lo svolgimento di mansioni sussumibili nella declaratoria del 4° LIVELLO
PROFESSIONALE.
Deve invero considerarsi che anche il 3° LIVELLO PROFESSIONALE prevede lo svolgimento di mansioni con autonomia operativa, sia pur limitata all'esecuzione del proprio lavoro e nell'ambito di istruzioni dettagliate, comunque operando anche in concorso con uno o più lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento.
Pertanto, ai fini dell'inquadramento nel 4° LIVELLO PROFESSIONALE, è necessario dimostrare lo svolgimento di “funzioni specializzate” con particolare perizia e con una autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate, tale cioè che sia eventualmente configurabile una piena responsabilità di un gruppo di lavoratori (come invero precisato dalla declaratoria contrattuale per il “ ” del Parte_6
“caposquadra”), responsabilità ed autonomia che devono essere evidentemente maggiori di quelle già previste per il 3° LIVELLO
PROFESSIONALE.
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Orbene, rilevato che la determinazione della posizione di lavoro spettante ad
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Sentenza R.G. n° 101/21 un prestatore di lavoro subordinato va effettuata solo sulla base delle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore predetto e del riferimento delle medesime alle previsioni contrattuali concernenti le qualifiche,(1) ritiene questo giudice che, nel caso concreto in esame, la domanda sia parzialmente fondata e, conseguentemente, debba essere accolta per quanto di ragione, sicché parte ricorrente ha diritto al superiore definitivo inquadramento – in base al CCNL
FEDERAMBIENTE 2008 e successive modificazioni, per i dipendenti delle
AZIENDE DEI SERVIZI AMBIENTALI – nel 3° livello professionale dell
[...]
, RACCOLTA, TUTELA E DECORO DEL TERRITORIO dal maggio Parte_5
2017 (dovendosi considerare il necessario decorso del periodo quadrimestrale ex art. 16 CCNL di svolgimento delle mansioni relative al profilo superiore).
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In ordine alle conseguenti differenze retributive, occorre in primis rilevare l'inaccoglibilità della eccezione di prescrizione, risultando comunque formulato un tempestivo atto interruttivo infraquinquennale e dovendosi richiamare, sul punto, CASS. LAV. 6 N° 26246, secondo cui: «Il CP_7
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n.
92 del 2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del
2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro»; tanto, ovviamente, trattandosi di rapporto di lavoro privato, avendo invece CASS.
SS.UU. 28 DICEMBRE 2023 N° 36197 chiarito che - nel solo pubblico impiego contrattualizzato, sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato e anche in caso successione di contratti a termine - la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data (perché in tali ipotesi non è configurabile un "metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica).
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Ed allora, rilevato che parte ricorrente non ha provveduto a formulare propri specifici conteggi, deve ritenersi che, nel presente giudizio, possa emettersi una sentenza di condanna generica, così come, del resto, era stato ab origine sostanzialmente richiesto nel ricorso introduttivo, trattandosi di pronuncia
(definitiva) certamente ammissibile anche nel rito del lavoro (cfr. CASS. Pt_2
26 FEBBRAIO 2014 N° 4587, cui adde CASS. SEZ. III, 16 OTTOBRE 2007 N° 21620,
CASS. 5 MAGGIO 2004 N° 8576 e 30 AGOSTO 2007 N° 18283), non Pt_2 CP_6
essendosi peraltro specificamente opposta la parte convenuta (cfr. CASS. SS. UU.
13 FEBBRAIO 1997 N° 1324 e succ. conf., tra cui CASS. SEZ. II, 9 NOVEMBRE 2009 N°
23707 e Cass. SEZ. II, 24 SETTEMBRE 2014 N° 20127).
D'altronde, secondo i più recenti e condivisibili arresti della giurisprudenza di legittimità, potrebbe pure ritenersi non necessario un ulteriore giudizio volto alla eventuale specifica quantificazione delle somme dovute, avuto riguardo al riferimento ad elementi predeterminati (CCNL e relativo livello di inquadramento) e, quindi, alla possibilità anche di una interpretazione extratestuale della presente sentenza, comunque sulla base di elementi ritualmente acquisiti nel processo (cfr. CASS. SS. UU. 2 LUGLIO 2012, N° 11066 e succ. conf. nonché, in precedenza, 17 2009 N° 9245 e CP_6 Pt_7 CP_6
2 APRILE 2009 N° 8067).
La parte convenuta deve dunque essere condannata al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle differenze retributive maturate dal gennaio 2017 tra il complessivo trattamento economico percepito e quello determinato in riferimento al predetto superiore livello di inquadramento, oltre accessori, dal dovuto all'effettivo soddisfo.
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate ai sensi del D.M. n° 55/14,
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Sentenza R.G. n° 101/21 seguono la soccombenza (nei limiti della stessa) e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. accoglie il ricorso limitatamente a quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente al definitivo inquadramento – in base al CCNL
FEDERAMBIENTE 2008 e successive modificazioni, per i dipendenti delle
AZIENDE DEI SERVIZI AMBIENTALI – nel 3° livello professionale AREA
SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TUTELA E DECORO DEL TERRITORIO dal maggio
2017;
2. condanna la convenuta a corrispondere, in favore del ricorrente, le differenze retributive spettanti, con decorrenza da gennaio 2017, tra il trattamento economico percepito e quello determinato in riferimento al predetto superiore livello di inquadramento, oltre interessi e rivalutazione, nei limiti di legge, dal dovuto al soddisfo;
3. condanna altresì la convenuta alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi €.2.500,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Mario SOGGIA, dichiaratosi antistatario.
Taranto, 4 novembre 2024.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
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Sentenza R.G. n° 101/21
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In ordine alla individuazione del corretto procedimento logico da seguire in materia di inquadramento del lavoratore, cfr. CASS. LAV. 11.5.2001 n° 6560 e 2.4.1999 n° 3195. 12
Sentenza R.G. n° 101/21
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 31 ottobre 2024 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Mario SOGGIA - Ricorrente - contro
« (oggi Controparte_1
« ), in persona del legale rappr. pro tempore, Controparte_2
rappr. e dif. dall'avv. Fabrizio TODARO - Convenuta -
OGGETTO: “MANSIONI SUPERIORI”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato l'8 gennaio 2021 espose che: Parte_1
→ egli era stato dipendente dell' dal 2 aprile 2001 al 31 gennaio 2020, CP_1 con inquadramento dal 2017 nel livello professionale 2° (AREA
SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TUTELA E DECORO DEL TERRITORIO), in base al CCNL FEDERAMBIENTE 2008 e successive modificazioni (attualmente
CCNL UTILITALIA), per i dipendenti delle AZIENDE DEI SERVIZI AMBIENTALI;
→ tuttavia, aveva svolto, dal gennaio 2017, in via continuativa ed esclusiva, mansioni superiori, assertivamente classificabili nel 4° livello professionale ovvero almeno nel 3° livello professionale essendo stato adibito, in via sistematica e non occasionale, con ampia facoltà di autonomia operativa e non in sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione
1
Sentenza R.G. n° 101/21 del posto, all'attività di manutenzione di edifici pubblici;
→ aveva quindi asseritamente diritto al riconoscimento dell'inquadramento in una delle suddette superiori qualifiche, nonché alle conseguenti differenze retributive maturate, relativamente alle quali chiedeva la condanna della parte convenuta al relativo pagamento, con accessori e rifusione delle spese di giudizio.
Si precisa che, nel ricorso, era stata altresì chiesta la condanna di parte convenuta al versamento degli ulteriori contributi assicurativi e previdenziali dovuti e non versati, ma in riferimento a tale capo di domanda parte ricorrente ha inteso rinunciare agli atti del giudizio, giusta espressa dichiarazione resa nel corso dell'udienza del 2 maggio 2024, cui è seguita accettazione nella medesima udienza.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la «
[...]
(oggi « Controparte_1 CP_2
) ed ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda, negando lo svolgimento
[...] delle mansioni superiori ex adverso asserite;
eccepiva altresì la prescrizione decennale in ordine al superiore inquadramento e quinquennale in ordine alle eventuali differenze retributive
La causa, istruita documentalmente e mediante escussione di testimoni, è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle nuove regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc. (cfr. CASS. 22 MAGGIO 2012 N° 8053 e Pt_2
CASS. 11 FEBBRAIO 2011 N° 3367). Devono altresì intendersi integralmente Pt_2 richiamati i principî di diritto enucleati dalle SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE
2
Sentenza R.G. n° 101/21 nella SENTENZA N° 642 del 16 GENNAIO 2015, sempre in tema di motivazione (con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - per il quale si rinvia a CASS. SS. UU. 8 MAGGIO 2014 N° 9936 ed a . 28 Controparte_3
MAGGIO 2014 N° 12002).
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Preliminarmente, pur in mancanza di specifica contestazione, pare opportuno rilevare che la convenuta – in quanto costituita dal , quale Controparte_4 suo socio unico - è verosimilmente qualificabile come «società a partecipazione pubblica» (cioè a controllo pubblico, partecipata direttamente da amministrazioni pubbliche o da altre società a controllo pubblico); ovvero, quale società “in house providing” (ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. o e 16 del D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N° 175, secondo cui sono definite
«società in house» quelle società che ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalla/e P.A. che esercita/no su di esse il c.d. “controllo analogo”, che consiste nella situazione in cui la P.A. esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata).
Par siffatte società è previsto che la eventuale partecipazione di capitali privati possa avvenire solo se prescritta da norme di legge e comunque in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata;
ed ancora, che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.
Ciò nondimeno, pur trattandosi sostanzialmente di strutture corrispondenti ad una articolazione interna della P.A. (cfr. CASS. SS.UU. 11 SETTEMBRE 2019 N°
22712), secondo i più convincenti arresti della giurisprudenza di legittimità deve ritenersi che, anche nel caso di società partecipata al cento per cento da un ENTE pubblico, le vicende dei rapporti di lavoro del personale delle società sono di norma regolate secondo la disciplina del lavoro privato, in quanto la società 3
Sentenza R.G. n° 101/21 di capitale con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto privato solo perché un organismo pubblico ne possegga in tutto o in parte le azioni, atteso che il rapporto tra società e soggetto pubblico è di assoluta autonomia non essendo a quest'ultimo consentito di incidere unilateralmente sullo svolgimento del rapporto medesimo e sull'attività della società di capitale mediante l'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali, ma solo avvalendosi degli strumenti previsti dal diritto societario, da esercitare a mezzo dei membri di nomina pubblica presenti negli organi della società (cfr. CASS. LAV. 22 MARZO
2018 N° 7222).
Tanto, ovviamente, tranne che sussista una disciplina legislativa specifica espressamente derogatoria delle norme privatistiche, ovvero siano individuabili ragioni ostative di sistema che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni o le quote della persona giuridica (cfr. Cass. S.U. n. 24591/2016 e, con riferimento ai rapporti di lavoro, 27 MARZO 2017 N° 7759, entrambe citate da CP_5 CP_6
29 AGOSTO 2018 N° 21378).
[...]
Ad esempio, una disposizione di segno contrario, come posto in evidenza dalla pronuncia testé citata e altresì da N° 3621, è Parte_3
rappresentata dall'art. 18 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008 che, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 102/2009 di conversione del D.L. n. 78/2009, al comma 1 estende alle società a totale partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali i criteri stabiliti in tema di reclutamento del personale dall'art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, ed al comma 2 prescrive alle «altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo» di adottare «con propri provvedimenti criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità», prevedendo, inoltre, al comma 2-bis che le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si
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Sentenza R.G. n° 101/21 applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione: sicché la violazione di tali disposizioni, aventi carattere imperativo, impedisce ad esempio la conversione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato.
Ed ancora, lo stesso D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N° 175, all'art. 19 (“GESTIONE
DEL PERSONALE”), prevede che:
→ (co. 1) in linea di principio, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni previste dal capo
I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi;
→ (co. 2) le società a controllo pubblico devono tuttavia stabilire, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principî, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principî di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo
35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (secondo il quale:
“Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principî: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a
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Sentenza R.G. n° 101/21 verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
e-bis) LETTERA DALLA L. 30 DICEMBRE Pt_4
2018, N. 145; e-ter) possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento, il possesso del titolo di dottore di ricerca, che deve comunque essere valutato, ove pertinente, tra i titoli rilevanti ai fini del concorso”).
Deve quindi ritenersi che, nella fattispecie in esame in questa sede, in cui si controverte (solo) di aspetti funzionali del rapporto di lavoro (attinenti allo svolgimento delle mansioni), per i quali non sussiste alcuna specifica disciplina legislativa espressamente derogatoria delle norme privatistiche, deve farsi applicazione (solo) della disciplina del lavoro privato (essendo di converso inapplicabile la speciale disciplina relativa all'inammissibile acquisizione, pur a fronte dello svolgimento di mansioni superiori, del superiore inquadramento, di cui all'art. 52, co. 1 e 5, D. Lgs. 30 marzo 2001 n° 165).
In termini, si vedano altresì:
➢ CASS. LAV. 1° DICEMBRE 2022 N° 35421: «Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico non è disciplinato dal d.lgs.
n. 165 del 2001, bensì, in assenza di una disciplina derogatoria speciale, dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privati;
ne consegue che l'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif, dalla l. n. 133 del 2008, e la legislazione della Regione
Sicilia che fa divieto alle società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione di procedere all'assunzione di nuovo personale,
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Sentenza R.G. n° 101/21 imponendo il contenimento della spesa per il personale, non comportano una deroga all'applicazione, quanto alla disciplina delle mansioni, dell'art. 2103 c.c.»;
➢ CASS. 1° SETTEMBRE 2023 N° 25590: «Il rapporto di lavoro che si Pt_2 instaura tra una società per azioni partecipata da un ente locale che gestisce una farmacia e il proprio personale ha natura privatistica, con la conseguenza che ad esso trova applicazione la disciplina dettata dal codice civile e dalle leggi sul rapporto subordinato di lavoro alle dipendenze delle imprese private;
l'assegnazione a mansioni superiori è, quindi, disciplinata dall'art. 2103 c.c. (Nella specie, la S.C. - in relazione
a vicenda nella quale un farmacista collaboratore aveva agito per il riconoscimento di un superiore inquadramento per avere egli ricoperto per un determinato arco temporale il ruolo di direttore - ha escluso che la regola concorsuale imposta dall'art. 10 della l. n. 475 del 1968 per
l'assunzione del farmacista direttore, così come quella fissata dall'art.
18 del d.l. n. 112 del 2008 per l'instaurazione del rapporto di lavoro con la società a controllo pubblico, potesse indurre quali conseguenze
l'inapplicabilità dell'art. 2103 c.c. e la giuridica impossibilità di attribuzione della qualifica di direttore al collaboratore già in servizio, in possesso dei necessari titoli, assegnato dal datore all'espletamento delle mansioni superiori)».
Del resto non è contestato che debba applicarsi, al rapporto di lavoro in questione, il CCNL FEDERAMBIENTE 2008 e successive modificazioni
(attualmente CCNL UTILITALIA), per i dipendenti delle AZIENDE DEI SERVIZI
AMBIENTALI, il cui art. 16 prevede espressamente che: “L'assegnazione nel livello di inquadramento superiore, nella posizione parametrale B, diviene definitiva dopo un periodo di 4 mesi continuativi di effettivo servizio, fatto salvo quanto previsto dalla norma relativa ai lavoratori con la qualifica di quadro. A richiesta dell'azienda il lavoratore può comunque continuare a svolgere anche le mansioni del livello precedente”.
Deve pertanto ritenersi che, in mancanza di una specifica normativa che
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Sentenza R.G. n° 101/21 imponga in casi siffatti la piena assimilazione al regime del lavoro pubblico contrattualizzato (come invece avviene, ad esempio, in materia di assunzioni
e di inammissibile conversione di contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato), non può richiamarsi la normativa speciale predetta, bensì la disciplina contrattuale collettiva pacificamente applicata al rapporto di lavoro de quo.
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Nel merito, il ricorso (che non può ritenersi nullo, essendo stati sufficientemente esposti, sia pur sinteticamente o per relationem, gli elementi di fatto e di diritto posti a base della domanda) è parzialmente fondato e, conseguentemente, deve essere accolto limitatamente a quanto di ragione.
Occorrendo verificare - in punto di fatto - se il ricorrente abbia effettivamente svolto le dedotte mansioni superiori, si deve avere riguardo alle previsioni del
CCNL FEDERAMBIENTE 2008 e successive modificazioni (attualmente CCNL
UTILITALIA), per i dipendenti delle AZIENDE DEI SERVIZI AMBIENTALI, il quale - a decorrere dal 1° maggio 2008, quindi con piena applicabilità ratione temporis alla fattispecie in esame in questa sede - ha inquadrato il personale in un sistema di classificazione unica per AREE OPERATIVO-FUNZIONALI, articolato in livelli professionali e posizioni parametrali (le AREE OPERATIVO-FUNZIONALI sono le seguenti: AREA SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TUTELA E DECORO DEL TERRITORIO;
AREA
CONDUZIONE; AREA IMPIANTI E LABORATORI;
AREA OFFICINE E SERVIZI GENERALI;
AREA
TECNICA E AMMINISTRATIVA).
Orbene, nell'ambito dell' Parte_5
(nella quale, in generale, è ricompreso il personale che, svolge
[...] anche con l'ausilio di strumenti, macchinari e veicoli l'attività di spazzamento, di raccolta rifiuti, tutela e decoro del territorio), il 2° LIVELLO PROFESSIONALE si riferisce alle seguenti mansioni:
“Lavoratori che, oltre a svolgere le mansioni appartenenti alla declaratoria del
1° livello, in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono attività elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, anche utilizzando veicoli per la 8
Sentenza R.G. n° 101/21 conduzione dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “B”, con esclusione di quelli indicati nei profili esemplificativi del livello 3”.
Invece il3° LIVELLO PROFESSIONALE si riferisce a:
“Lavoratori che sono adibiti al servizio di spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio con l'ausilio di veicoli e mezzi d'opera per la guida dei quali
è richiesto il possesso della patente di categoria “B”. Svolgono attività esecutive, sulla base di procedure prestabilite richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate, operando anche in concorso con uno o più lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento”.
Il 4°LIVELLO PROFESSIONALE, infine, si riferisce a:
“Lavoratori che svolgono attività esecutive richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche anche acquisite mediante addestramento
o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento”.
°°°°°°°
Orbene, tutte le produzioni documentali e le prove testimoniali acquisite hanno consentito di appurare che il ricorrente, sebbene formalmente inquadrato nel 2° livello professionale, ha invece effettivamente svolto, per i periodi dedotti in giudizio, in via continuativa ed esclusiva, o almeno ampiamente prevalente, mansioni inquadrabili nel 3° livello professionale: in particolare, tutti i testi addotti dall'attore – aventi qualifiche e funzioni tali da giustificare ampiamente la diretta conoscenza da parte loro delle caratteristiche dell'attività svolta dal - hanno integralmente confermato che il ricorrente è stato Pt_1 adibito allo svolgimento delle mansioni indicate in ricorso, come sopra richiamate, cioè a mansioni all'evidenza classificabili nell'ambito, appunto, del predetto superiore livello professionale, poiché “… risolveva in autonomia tutti i problemi tecnici che si presentavano” (sic teste ) e “… utilizzava la propria Tes_1
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Sentenza R.G. n° 101/21 discrezionalità tecnica” (sic teste conf. teste ). Tes_2 Tes_3
Viceversa, i testi addotti da parte convenuta non hanno reso dichiarazioni particolarmente significative, trattandosi di soggetti che non erano a conoscenza diretta delle mansioni quotidianamente svolte in concreto dal ricorrente.
Occorre poi evidenziare che non risulta che l'espletamento delle mansioni superiori sia eventualmente avvenuto in condizioni tali da escludere comunque il diritto azionato, cioè «… all'insaputa o contro la volontà dell'ente (invito o proibente domino), oppure allorquando sia il frutto di una fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente, o comunque in tutti i casi in cui si riscontri una situazione di illiceità per contrasto con norme fondamentali o generali o con principi basilari pubblicistici dell'ordinamento … » (secondo quanto precisato da CASS. LAV. 29 NOVEMBRE 2016 N° 24266; conf. CASS. LAV. 18
LUGLIO 2023 N° 21007).
Sul punto, in linea generale, pare decisivo osservare che le mansioni affidate ai dipendenti si presumono conosciute dal datore di lavoro (salvo prova contraria a carico del medesimo datore) in quanto espressione ed attuazione concreta dell'assetto organizzativo adottato dall'imprenditore (principio enunciato da CASS. LAV. 8 MAGGIO 2014 N° 9945, in relazione alla configurabilità della responsabilità ex art. 2087 cod. civ.), essendo appunto doveroso per il datore controllare costantemente le mansioni di fatto svolte, rispetto alla dimensione organizzativa adottata, anche al fine di valutare in concreto tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori (cfr. CASS. LAV. 15 NOVEMBRE 2022
N° 33639).
Era quindi posto a carico della convenuta l'onere di dimostrare una eventuale sua “non colpevole ignoranza” delle attività in concreto espletate dalla parte ricorrente, ma tale prova non è stata affatto addotta.
Deve dunque ritenersi dimostrato il sistematico svolgimento (a partire dal gennaio 2017) di attività non meramente elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo (come invece previsto per il 2° LIVELLO
PROFESSIONALE), bensì di funzioni che richiedevano preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro (come
10
Sentenza R.G. n° 101/21 richiesto dal 3° LIVELLO PROFESSIONALE).
Ed è appena il caso di rilevare, ulteriormente, che: “In caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza - a questo fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale” (sic CASS. LAV. 22 DICEMBRE 2009 N° 26978; conf. CASS. LAV. 18
MARZO 2011 N° 6303).
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Non si ritiene adeguatamente dimostrato, invece, il fatto che gli incarichi via via conferiti al ricorrente - a partire dal gennaio 2017 – si siano caratterizzati per lo svolgimento di mansioni sussumibili nella declaratoria del 4° LIVELLO
PROFESSIONALE.
Deve invero considerarsi che anche il 3° LIVELLO PROFESSIONALE prevede lo svolgimento di mansioni con autonomia operativa, sia pur limitata all'esecuzione del proprio lavoro e nell'ambito di istruzioni dettagliate, comunque operando anche in concorso con uno o più lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento.
Pertanto, ai fini dell'inquadramento nel 4° LIVELLO PROFESSIONALE, è necessario dimostrare lo svolgimento di “funzioni specializzate” con particolare perizia e con una autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate, tale cioè che sia eventualmente configurabile una piena responsabilità di un gruppo di lavoratori (come invero precisato dalla declaratoria contrattuale per il “ ” del Parte_6
“caposquadra”), responsabilità ed autonomia che devono essere evidentemente maggiori di quelle già previste per il 3° LIVELLO
PROFESSIONALE.
°°°°°°°
Orbene, rilevato che la determinazione della posizione di lavoro spettante ad
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Sentenza R.G. n° 101/21 un prestatore di lavoro subordinato va effettuata solo sulla base delle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore predetto e del riferimento delle medesime alle previsioni contrattuali concernenti le qualifiche,(1) ritiene questo giudice che, nel caso concreto in esame, la domanda sia parzialmente fondata e, conseguentemente, debba essere accolta per quanto di ragione, sicché parte ricorrente ha diritto al superiore definitivo inquadramento – in base al CCNL
FEDERAMBIENTE 2008 e successive modificazioni, per i dipendenti delle
AZIENDE DEI SERVIZI AMBIENTALI – nel 3° livello professionale dell
[...]
, RACCOLTA, TUTELA E DECORO DEL TERRITORIO dal maggio Parte_5
2017 (dovendosi considerare il necessario decorso del periodo quadrimestrale ex art. 16 CCNL di svolgimento delle mansioni relative al profilo superiore).
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
In ordine alle conseguenti differenze retributive, occorre in primis rilevare l'inaccoglibilità della eccezione di prescrizione, risultando comunque formulato un tempestivo atto interruttivo infraquinquennale e dovendosi richiamare, sul punto, CASS. LAV. 6 N° 26246, secondo cui: «Il CP_7
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n.
92 del 2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del
2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro»; tanto, ovviamente, trattandosi di rapporto di lavoro privato, avendo invece CASS.
SS.UU. 28 DICEMBRE 2023 N° 36197 chiarito che - nel solo pubblico impiego contrattualizzato, sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato e anche in caso successione di contratti a termine - la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data (perché in tali ipotesi non è configurabile un "metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica).
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Ed allora, rilevato che parte ricorrente non ha provveduto a formulare propri specifici conteggi, deve ritenersi che, nel presente giudizio, possa emettersi una sentenza di condanna generica, così come, del resto, era stato ab origine sostanzialmente richiesto nel ricorso introduttivo, trattandosi di pronuncia
(definitiva) certamente ammissibile anche nel rito del lavoro (cfr. CASS. Pt_2
26 FEBBRAIO 2014 N° 4587, cui adde CASS. SEZ. III, 16 OTTOBRE 2007 N° 21620,
CASS. 5 MAGGIO 2004 N° 8576 e 30 AGOSTO 2007 N° 18283), non Pt_2 CP_6
essendosi peraltro specificamente opposta la parte convenuta (cfr. CASS. SS. UU.
13 FEBBRAIO 1997 N° 1324 e succ. conf., tra cui CASS. SEZ. II, 9 NOVEMBRE 2009 N°
23707 e Cass. SEZ. II, 24 SETTEMBRE 2014 N° 20127).
D'altronde, secondo i più recenti e condivisibili arresti della giurisprudenza di legittimità, potrebbe pure ritenersi non necessario un ulteriore giudizio volto alla eventuale specifica quantificazione delle somme dovute, avuto riguardo al riferimento ad elementi predeterminati (CCNL e relativo livello di inquadramento) e, quindi, alla possibilità anche di una interpretazione extratestuale della presente sentenza, comunque sulla base di elementi ritualmente acquisiti nel processo (cfr. CASS. SS. UU. 2 LUGLIO 2012, N° 11066 e succ. conf. nonché, in precedenza, 17 2009 N° 9245 e CP_6 Pt_7 CP_6
2 APRILE 2009 N° 8067).
La parte convenuta deve dunque essere condannata al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle differenze retributive maturate dal gennaio 2017 tra il complessivo trattamento economico percepito e quello determinato in riferimento al predetto superiore livello di inquadramento, oltre accessori, dal dovuto all'effettivo soddisfo.
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate ai sensi del D.M. n° 55/14,
13
Sentenza R.G. n° 101/21 seguono la soccombenza (nei limiti della stessa) e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. accoglie il ricorso limitatamente a quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente al definitivo inquadramento – in base al CCNL
FEDERAMBIENTE 2008 e successive modificazioni, per i dipendenti delle
AZIENDE DEI SERVIZI AMBIENTALI – nel 3° livello professionale AREA
SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TUTELA E DECORO DEL TERRITORIO dal maggio
2017;
2. condanna la convenuta a corrispondere, in favore del ricorrente, le differenze retributive spettanti, con decorrenza da gennaio 2017, tra il trattamento economico percepito e quello determinato in riferimento al predetto superiore livello di inquadramento, oltre interessi e rivalutazione, nei limiti di legge, dal dovuto al soddisfo;
3. condanna altresì la convenuta alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi €.2.500,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Mario SOGGIA, dichiaratosi antistatario.
Taranto, 4 novembre 2024.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
14
Sentenza R.G. n° 101/21
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In ordine alla individuazione del corretto procedimento logico da seguire in materia di inquadramento del lavoratore, cfr. CASS. LAV. 11.5.2001 n° 6560 e 2.4.1999 n° 3195. 12
Sentenza R.G. n° 101/21