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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 03/04/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 169/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 169/2025 V.G. posta in decisione il 06/03/2025 e promossa dai coniugi
, C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...] (avv. Stefano Oreste
Russino)
e
, C.F. , nato a [...] il giorno 11.11.1998 e residente Parte_2 C.F._2
in AG (RA), frazione Villanova, Piazza Tre Martiri n. 18 (avv. Stefano Oreste Russino)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
20/01/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario in Stornarella (FG) in data
06.08.2022, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 10, Parte II, serie
A, anno 2022; preso atto che l'udienza del 06/03/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
Stornarella (FG) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi con la sottoscrizione del presente atto si danno reciproco benestare a vivere separati, liberi di stabilire la propria residenza o domicilio ove ritengano di loro gradimento, impegnandosi a non intromettersi l'uno nella vita dell'altro ed a portarsi reciproco rispetto.
2) L'abitazione coniugale sita in AG (RA) frazione Villanova alla Piazza Tre Martiri n. 18, di proprietà di entrambi i coniugi, viene assegnata alla IG mentre il IG Pt_1 Pt_2
dovrà stabilire altrove la propria residenza entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente atto.
3) I IGi e espressamente dichiarano che l'accordo, di cui il presente ricorso Pt_1 Pt_2
costituisce attuazione, si è posto come elemento funzionale ed indispensabile alla soluzione della crisi matrimoniale ed è basato tra l'altro sul trasferimento di diritti reali sull'immobile descritto nei termini che seguono: il IG si obbliga a trasferire alla IG la propria quota di Pt_2 Pt_1
comproprietà di ½ della casa coniugale sita in AG (RA) frazione Villanova alla Piazza Tre
Martiri n. 18, libera da privilegi, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli eccetto l'ipoteca iscritta a
Ravenna per la somma di € 280.000,00 a garanzia del mutuo di € 140.000,00 di cui all'atto del
09.02.2022 del Notaio di Faenza, Repertorio n. 8146, Raccolta n. 6369, consistente Persona_1
detta casa coniugale in una porzione da cielo a terra di fabbricato e più precisamente in una casa semi- indipendente sviluppata sui piani terreno e primo con pertinenziali annessa cantina al piano terra ed antistante corte esclusiva, il tutto complessivamente riportato al Catasto Fabbricati del Comune di
AG (RA) con i seguenti dati:
-- Foglio 34, p.lla 109, Piazza Tre Martiri n. 18-18/A, piano T-1, categoria A/4, classe 3, consistenza
6,5 vani, superficie catastale 124 mq., rendita € 335,70 (per casa, cantina e corte). L'area sottostante e circostante la descritta porzione di fabbricato è invece riportata nel Catasto Terreni del Comune di
AG (RA) con i seguenti dati:
-- Foglio 34, p.lla 109, qualità ente urbano di mq. 150. Quale corrispettivo del suddetto trasferimento la IG si obbliga nei confronti del IG : Parte_1 Parte_2
-- ad accollarsi la quota parte (di competenza del medesimo IG ) del debito residuo Pt_2
(comprensivo di interessi) - che risulterà alla data della stipula del trasferimento immobiliare - dell'originario mutuo di cui al sopra citato atto del 09.02.2022 del Notaio Persona_1
- a corrispondere l'ulteriore somma di € 13.000,00 (Euro tredicimila/00) mediante pagamento di due rate da € 6.500,00 (Euro seimilacinquecento/00) ciascuna da corrispondere, senza interessi, a mezzo bonifico bancario e/o assegno circolare la prima entro e non oltre il 31.12.2024 e la seconda contestualmente alla stipulazione dell'atto di trasferimento immobiliare.
I IGi e sin da ora dichiarano di essere edotti ed Parte_1 Parte_2
accettare che il sopra convenuto accollo ha efficacia limitatamente ai loro rapporti interni;
in riferimento al predetto accollo i medesimi IGi e si impegnano a notificare alla Pt_1 Pt_2
Banca copia dell'atto notarile di trasferimento al fine di renderla edotta dell'accollo interno intervenuto tra le parti ed ottenere l'eventuale liberazione del IG . Pt_2
Il trasferimento dei sopra indicati diritti reali immobiliari avverrà a mezzo atto notarile da rogitarsi a ministero Notaio di Lugo entro e non oltre 120 giorni dalla data di comunicazione Persona_2
(da parte del Tribunale al legale) dell'omologa, chiedendo sin da ora i ricorrenti l'applicazione dei benefici di cui all'art. 19 Legge 74/1987, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.
154 del 10.05.1999, nonché della circolare n. 49/E del 16.03.2000 del Ministero delle Finanze -
Dipartimento delle Entrate - e delle circolari n. 18/E del 29.05.2013 e n. 2/E del 21.02.2014 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa. Le spese notarili e per imposte relative all'atto di trasferimento della quota di comproprietà saranno divise in parti uguali fra i IGi
e , così come le spese ed i compensi professionali relativi all'attestato di prestazione Pt_1 Pt_2
energetica, nonché all'eventuale relazione di regolarità urbanistico-edilizia e conformità catastale.
Con l'adempimento dei patti di cui sopra il IG rinuncerà ad avanzare ogni e qualsiasi Pt_2
diritto, anche di abitazione, sulla casa coniugale.
4) Per accordi intervenuti tra i coniugi in tal senso, le utenze relative alla casa coniugale sono già state volturate alla data odierna in favore della IG con l'unica eccezione dell'utenza di Pt_1
energia elettrica che comunque è di prossima voltura.
5) I coniugi si danno reciprocamente atto di aver già regolato ogni rapporto di natura patrimoniale comunque discendente dal matrimonio e dallo scioglimento della comunione legale, a tacitazione di ogni pretesa di dare e avere e con dichiarazione reciproca di non aver altro a pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo, ragione o causa.
6) I coniugi si danno reciprocamente atto altresì di aver già provveduto a formulare di comune accordo un elenco degli arredi da dividersi contenuti nell'abitazione coniugale ed il IG , in Pt_2
esecuzione di detto accordo, ha già asportato i beni e gli effetti personali.
7) Le spese della presente procedura si intendono suddivise equamente tra le parti.”
Così deciso il 19.03.2025 Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 169/2025 V.G. posta in decisione il 06/03/2025 e promossa dai coniugi
, C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...] (avv. Stefano Oreste
Russino)
e
, C.F. , nato a [...] il giorno 11.11.1998 e residente Parte_2 C.F._2
in AG (RA), frazione Villanova, Piazza Tre Martiri n. 18 (avv. Stefano Oreste Russino)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
20/01/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario in Stornarella (FG) in data
06.08.2022, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 10, Parte II, serie
A, anno 2022; preso atto che l'udienza del 06/03/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
Stornarella (FG) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi con la sottoscrizione del presente atto si danno reciproco benestare a vivere separati, liberi di stabilire la propria residenza o domicilio ove ritengano di loro gradimento, impegnandosi a non intromettersi l'uno nella vita dell'altro ed a portarsi reciproco rispetto.
2) L'abitazione coniugale sita in AG (RA) frazione Villanova alla Piazza Tre Martiri n. 18, di proprietà di entrambi i coniugi, viene assegnata alla IG mentre il IG Pt_1 Pt_2
dovrà stabilire altrove la propria residenza entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente atto.
3) I IGi e espressamente dichiarano che l'accordo, di cui il presente ricorso Pt_1 Pt_2
costituisce attuazione, si è posto come elemento funzionale ed indispensabile alla soluzione della crisi matrimoniale ed è basato tra l'altro sul trasferimento di diritti reali sull'immobile descritto nei termini che seguono: il IG si obbliga a trasferire alla IG la propria quota di Pt_2 Pt_1
comproprietà di ½ della casa coniugale sita in AG (RA) frazione Villanova alla Piazza Tre
Martiri n. 18, libera da privilegi, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli eccetto l'ipoteca iscritta a
Ravenna per la somma di € 280.000,00 a garanzia del mutuo di € 140.000,00 di cui all'atto del
09.02.2022 del Notaio di Faenza, Repertorio n. 8146, Raccolta n. 6369, consistente Persona_1
detta casa coniugale in una porzione da cielo a terra di fabbricato e più precisamente in una casa semi- indipendente sviluppata sui piani terreno e primo con pertinenziali annessa cantina al piano terra ed antistante corte esclusiva, il tutto complessivamente riportato al Catasto Fabbricati del Comune di
AG (RA) con i seguenti dati:
-- Foglio 34, p.lla 109, Piazza Tre Martiri n. 18-18/A, piano T-1, categoria A/4, classe 3, consistenza
6,5 vani, superficie catastale 124 mq., rendita € 335,70 (per casa, cantina e corte). L'area sottostante e circostante la descritta porzione di fabbricato è invece riportata nel Catasto Terreni del Comune di
AG (RA) con i seguenti dati:
-- Foglio 34, p.lla 109, qualità ente urbano di mq. 150. Quale corrispettivo del suddetto trasferimento la IG si obbliga nei confronti del IG : Parte_1 Parte_2
-- ad accollarsi la quota parte (di competenza del medesimo IG ) del debito residuo Pt_2
(comprensivo di interessi) - che risulterà alla data della stipula del trasferimento immobiliare - dell'originario mutuo di cui al sopra citato atto del 09.02.2022 del Notaio Persona_1
- a corrispondere l'ulteriore somma di € 13.000,00 (Euro tredicimila/00) mediante pagamento di due rate da € 6.500,00 (Euro seimilacinquecento/00) ciascuna da corrispondere, senza interessi, a mezzo bonifico bancario e/o assegno circolare la prima entro e non oltre il 31.12.2024 e la seconda contestualmente alla stipulazione dell'atto di trasferimento immobiliare.
I IGi e sin da ora dichiarano di essere edotti ed Parte_1 Parte_2
accettare che il sopra convenuto accollo ha efficacia limitatamente ai loro rapporti interni;
in riferimento al predetto accollo i medesimi IGi e si impegnano a notificare alla Pt_1 Pt_2
Banca copia dell'atto notarile di trasferimento al fine di renderla edotta dell'accollo interno intervenuto tra le parti ed ottenere l'eventuale liberazione del IG . Pt_2
Il trasferimento dei sopra indicati diritti reali immobiliari avverrà a mezzo atto notarile da rogitarsi a ministero Notaio di Lugo entro e non oltre 120 giorni dalla data di comunicazione Persona_2
(da parte del Tribunale al legale) dell'omologa, chiedendo sin da ora i ricorrenti l'applicazione dei benefici di cui all'art. 19 Legge 74/1987, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.
154 del 10.05.1999, nonché della circolare n. 49/E del 16.03.2000 del Ministero delle Finanze -
Dipartimento delle Entrate - e delle circolari n. 18/E del 29.05.2013 e n. 2/E del 21.02.2014 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa. Le spese notarili e per imposte relative all'atto di trasferimento della quota di comproprietà saranno divise in parti uguali fra i IGi
e , così come le spese ed i compensi professionali relativi all'attestato di prestazione Pt_1 Pt_2
energetica, nonché all'eventuale relazione di regolarità urbanistico-edilizia e conformità catastale.
Con l'adempimento dei patti di cui sopra il IG rinuncerà ad avanzare ogni e qualsiasi Pt_2
diritto, anche di abitazione, sulla casa coniugale.
4) Per accordi intervenuti tra i coniugi in tal senso, le utenze relative alla casa coniugale sono già state volturate alla data odierna in favore della IG con l'unica eccezione dell'utenza di Pt_1
energia elettrica che comunque è di prossima voltura.
5) I coniugi si danno reciprocamente atto di aver già regolato ogni rapporto di natura patrimoniale comunque discendente dal matrimonio e dallo scioglimento della comunione legale, a tacitazione di ogni pretesa di dare e avere e con dichiarazione reciproca di non aver altro a pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo, ragione o causa.
6) I coniugi si danno reciprocamente atto altresì di aver già provveduto a formulare di comune accordo un elenco degli arredi da dividersi contenuti nell'abitazione coniugale ed il IG , in Pt_2
esecuzione di detto accordo, ha già asportato i beni e gli effetti personali.
7) Le spese della presente procedura si intendono suddivise equamente tra le parti.”
Così deciso il 19.03.2025 Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi