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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/05/2025, n. 1967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1967 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
5323/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice Rel Est.
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 02/05/2025 da
1) Parte_1
Nato in Cina il 10/05/1978
Cittadino Cinese
Cod. Fisc. C.F._1 domiciliato a Milano via Novara 64 on l'Avv. Marco Carbonaro presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata in [...] il [...] cittadina: Cinese
Cod. Fisc. C.F._2 residente in Milano Va Novara n. 64 con l'Avv. Marco Carbonaro presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: nato a [...] il [...] residente a Milano in via Novara n. Persona_1
64; codice fiscale , cittadino Cinese C.F._3
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 02/05/2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1) Il figlio minore nato a [...] il [...] viene affidato in via esclusiva alla Persona_1
madre sig.ra che di accordo tra le parti viene considerata il genitore idoneo a tale Parte_2
compito ed il padre acconsente a tale forma di affidamento
2) la madre prenderà ogni opportuna decisione riguardante la salute, l'educazione e gli studi del figlio tenendo conto delle proprie inclinazioni naturali delle capacità e dei desideri del figlio stesso, senza dover consultare preventivamente il padre con il quale dovrà comunque relazionarsi e dare le informazioni su ogni argomento e situazione riguardante il figlio
3) I genitori si impegnano al reciproco rispetto evitando qualsiasi affermazione innanzi al figlio che possa danneggiare l'uno o l'altro genitore;
3a) I genitori si impegnano altresì ad intrattenere contatti nell'interesse del figlio affinchè questi mantenga un rapporto equilibrato e continuativo con il padre ed anche con i nonni sia materni che paterni
4) Durante i fine settimana il sig avrà il diritto di trascorrere con il figlio Parte_1 Per_1
almeno due giorni compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici del figlio avvisando la madre con due giorni di anticipo
4a) Durante le vacanze estive il padre potrà trascorrere figlio almeno 30 giorni e dovrà dare Per_1
avviso alla madre del programma delle ferie con 30 giorni di anticipo;
durante il periodo di permanenza con il figlio il sig si occuperà direttamente di tutte le esigenze dello Parte_1
stesso e non dovrà versare il contributo al mantenimento mensile;
entrambi i genitori si impegnano a collaborare tra di loro ed a comunicare il luogo di vacanza nel quale si recheranno con il figlio
4b) nel caso in cui il figlio dovesse recarsi all'estero con il padre, sempre Persona_1
compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici, il padre dovrà informare la madre almeno
30 giorni prima, sul luogo di destinazione e sulla durata del viaggio;
inoltre il padre dovrà assicurare contatti con la madre quotidianamente con videochiamata;
in caso di impossibilità di mettersi in contatto con videochiamata, il colloquio tra madre e figlio potrà avvenire per telefono
4c) durante le visite ed i periodi in cui il padre starà con , il sig si impegna Per_1 Parte_1 ad andare a prenderlo presso l'abitazione della madre ed a riaccompagnarlo al termine della visita secondo quanto concordato tra i genitori in base alle condizioni che precedono
5) Il sig verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento del Parte_1 Parte_2 figlio, la somma di € 250,00 mensili compatibilmente con la propria situazione economica;
tale somma sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di Maggio
2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita,
6) L'assegno unico spetterà nella misura totale del 100% alla sig.ra che vivrà Parte_2
stabilmente con il figlio
7) il sig terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative al figlio Parte_1 secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano, in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche
o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. 8) La casa familiare sita in Milano via Novara n. 64 condotta in locazione viene assegnata alla sig.ra che vivrà stabilmente con il figlio Parte_2 Per_1
9) Entrambi i genitori si rilasciano sin d'ora il consenso reciproco per il rilascio del permesso di soggiorno, del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio
10) I genitori concordano espressamente che la sig.ra è autorizzata ad aggiungere il Parte_2
figlio al proprio passaporto ed alla registrazione anagrafica dello stesso presso la sua Persona_1
abitazione
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese
Così deciso in Milano, il 21.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice Rel Est.
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 02/05/2025 da
1) Parte_1
Nato in Cina il 10/05/1978
Cittadino Cinese
Cod. Fisc. C.F._1 domiciliato a Milano via Novara 64 on l'Avv. Marco Carbonaro presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata in [...] il [...] cittadina: Cinese
Cod. Fisc. C.F._2 residente in Milano Va Novara n. 64 con l'Avv. Marco Carbonaro presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: nato a [...] il [...] residente a Milano in via Novara n. Persona_1
64; codice fiscale , cittadino Cinese C.F._3
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 02/05/2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1) Il figlio minore nato a [...] il [...] viene affidato in via esclusiva alla Persona_1
madre sig.ra che di accordo tra le parti viene considerata il genitore idoneo a tale Parte_2
compito ed il padre acconsente a tale forma di affidamento
2) la madre prenderà ogni opportuna decisione riguardante la salute, l'educazione e gli studi del figlio tenendo conto delle proprie inclinazioni naturali delle capacità e dei desideri del figlio stesso, senza dover consultare preventivamente il padre con il quale dovrà comunque relazionarsi e dare le informazioni su ogni argomento e situazione riguardante il figlio
3) I genitori si impegnano al reciproco rispetto evitando qualsiasi affermazione innanzi al figlio che possa danneggiare l'uno o l'altro genitore;
3a) I genitori si impegnano altresì ad intrattenere contatti nell'interesse del figlio affinchè questi mantenga un rapporto equilibrato e continuativo con il padre ed anche con i nonni sia materni che paterni
4) Durante i fine settimana il sig avrà il diritto di trascorrere con il figlio Parte_1 Per_1
almeno due giorni compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici del figlio avvisando la madre con due giorni di anticipo
4a) Durante le vacanze estive il padre potrà trascorrere figlio almeno 30 giorni e dovrà dare Per_1
avviso alla madre del programma delle ferie con 30 giorni di anticipo;
durante il periodo di permanenza con il figlio il sig si occuperà direttamente di tutte le esigenze dello Parte_1
stesso e non dovrà versare il contributo al mantenimento mensile;
entrambi i genitori si impegnano a collaborare tra di loro ed a comunicare il luogo di vacanza nel quale si recheranno con il figlio
4b) nel caso in cui il figlio dovesse recarsi all'estero con il padre, sempre Persona_1
compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici, il padre dovrà informare la madre almeno
30 giorni prima, sul luogo di destinazione e sulla durata del viaggio;
inoltre il padre dovrà assicurare contatti con la madre quotidianamente con videochiamata;
in caso di impossibilità di mettersi in contatto con videochiamata, il colloquio tra madre e figlio potrà avvenire per telefono
4c) durante le visite ed i periodi in cui il padre starà con , il sig si impegna Per_1 Parte_1 ad andare a prenderlo presso l'abitazione della madre ed a riaccompagnarlo al termine della visita secondo quanto concordato tra i genitori in base alle condizioni che precedono
5) Il sig verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento del Parte_1 Parte_2 figlio, la somma di € 250,00 mensili compatibilmente con la propria situazione economica;
tale somma sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di Maggio
2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita,
6) L'assegno unico spetterà nella misura totale del 100% alla sig.ra che vivrà Parte_2
stabilmente con il figlio
7) il sig terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative al figlio Parte_1 secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano, in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche
o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. 8) La casa familiare sita in Milano via Novara n. 64 condotta in locazione viene assegnata alla sig.ra che vivrà stabilmente con il figlio Parte_2 Per_1
9) Entrambi i genitori si rilasciano sin d'ora il consenso reciproco per il rilascio del permesso di soggiorno, del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio
10) I genitori concordano espressamente che la sig.ra è autorizzata ad aggiungere il Parte_2
figlio al proprio passaporto ed alla registrazione anagrafica dello stesso presso la sua Persona_1
abitazione
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese
Così deciso in Milano, il 21.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato