Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 03/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Rosella Silvestri Presidente rel.
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Marco Rossi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 1154 / 2022 R.G. promossa da rapp. e difeso dall'Avv.to MASSA FRANCESCO presso il cui studio è Parte_1 elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLANTE nei confronti di rapp. e difesa Controparte_1 dall'avv.to COSMAI SERGIO presso il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLATA app. e difesa dall'Avv.to Adolfo Barra Caracciolo presso il cui studio è elett. Controparte_2 dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI delle PARTI
PARTE APPELLANTE
“Piaccia alla Corte di Appello Ecc.ma, reiectis contrariis e previe le declaratorie meglio viste e/o ritenute
1) in via preliminare sospendere il presente giudizio ex art 295 cpc in attesa della res judicata circa le pretese del fallimento attualmente al Controparte_1 vaglio della Corte di Appello di Napoli;
2) Nel merito, per i motivi tutti di cui in atto di appello, riformare integralmente la sentenza
28.10.2022 n. 673/20220 del Tribunale di La Spezia respingendo le domande;
del Fallimento
3) in subordine dichiarare l'intervenuto difetto di interesse ad agire del
[...] in relazione al capo della domanda relativa alla revocatoria dell'atto Controparte_3 di donazione del 23.01.2015, a rogito del notaio rep. 21721, racc. 8962, trascritto Per_1 presso la Conservatoria RR.II. di La Spezia in data 16.02.2015 al n. Reg. Part. 6584, Reg.
Gen. 8820;
1
Sentenza oggi appellata, oltre rivalutazione ed interessi dalla data di avvenuto pagamento dello stesso al saldo,
5) In ogni caso : vinte le spese, i diritti e gli onorari del doppio grado di giudizio, compresa
CPA, IVA e spese generali di studio e compresa la restituzione dell'imposta di registro della sentenza di primo grado pari a euro 200,00.”
PARTE APPELLATA Controparte_1
[...]
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita rigettare integralmente l'appello e per l'effetto confermare la sentenza Tribunale di La Spezia n. 673/2022. Con condanna dell'appellante
[...]
al pagamento delle spese del grado di appello, oltre rimborso spese generali 15%, Parte_1
C.P.A. 4% e Iva 22%.”
PARTE APPELLATA Controparte_2
“Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza, rilevata la mancata impugnazione, a) confermare il capo della impugnata sentenza n. 673/2022 emessa e pubblicata in data 28 ottobre 2022, notificata telematicamente in data 2 novembre 2022 con cui l'Ill.mo Tribunale di La Spezia ha così disposto “Compensa le spese nei confronti della convenuta ” Controparte_2
Fatto e diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato il Controparte_1
conveniva in giudizio e
[...] Parte_1 Controparte_2 affinché il Tribunale della Spezia revocasse gli atti di costituzione di fondo patrimoniale e di vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c., contenuti nell'atto a rogito del notaio di Persona_2
Genova stipulato in data 21.05.2013 (all.4), nonché l'atto di donazione del 23.01.2015 a rogito del notaio Per_1
Il esponeva: CP_1
- che la società era stata dichiarata fallita (All. 8); Parte_2
- che il convenuto aveva ricoperto la carica di amministratore della società attrice dal 25.11.2008 al
27.07.2012 e la carica di liquidatore nel successivo arco di tempo fino alla dichiarazione di fallimento
(All. 9);
- che dagli accertamenti compiuti dal Curatore del Fallimento era emersa la responsabilità del Pt_1
a titolo di mala gestio nei periodi in cui il medesimo aveva ricoperto le cariche prima di amministratore e poi di liquidatore della società attrice;
- che aveva proposto azione ex art. 146 L.F. nei confronti del convenuto per un danno quantificato in
€ 7.109.242, dinanzi il Tribunale di Napoli (v. all. 10 e 11);
- che il convenuto aveva disposto del suo intero patrimonio immobiliare con gli atti revocandi del
21.05.2013 e del 23.01.2015 al sorgere del debito risarcitorio da mala gestio.
Il deduceva che trattandosi di revoca di atti compiuti dopo il sorgere del credito non CP_1 era necessario provare il consilium fraudis, ovvero che fine di pregiudicarne il soddisfacimento>> (art. 2901 comma 1 n. 1 cod. civ.), essendo sufficiente la
2 prova della mera scientia damni. Peraltro, la natura gratuita dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale rendeva irrilevante lo stato psicologico del coniuge . Controparte_2
Il deduceva un credito, seppure ancora litigioso, di oltre 7 milioni di euro e CP_1
l'incapienza del patrimonio del convenuto in conseguenza degli atti in ordine ai quali proponeva azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
Si costituiva he contestava tutto quanto ex adverso eccepito e chiedeva Parte_1 la sospensione del giudizio in attesa della definizione del giudizio pendente innanzi al Tribunale di
Napoli, nonché il rigetto delle domande attoree.
Si costituiva che eccepiva la carenza di legittimazione passiva in capo alla Controparte_2 stessa e chiedeva di dichiarare inammissibile la domanda proposta nei suoi confronti.
Con sentenza n. 673/2022, pubblicata il 28.10.2022, il Tribunale di La Spezia così decideva:
“- revoca e dichiara inefficaci, nei confronti del fallimento attore, i seguenti atti:
• atti di costituzione di fondo patrimoniale e di vincolo di destinazione ex art. 2645 ter cod. civ. contenuti nell'atto a rogito del notaio di Genova stipulato in data 21.05.2013 con Persona_2
Rep. n. 61889, Racc. n. 25242, registrato presso la Agenzia Entrate di Genova 2 in data 03.06.2013 al n. 6090 serie 1T, trascritto presso le Conservatorie dei Registri Immobiliari di La Spezia in data
05.06.2013 ai nn. Reg. Part. 2986 e 2987, Reg. Gen. 3931 e 3932, di Genova in data 04.06.2013 ai nn. Reg. Part. 11857 e 11858, Reg. Gen. 16267 e 16268, di Torino-Susa in data 06.06.2013 ai nn.
Reg. Part. 2830 e 2831, Reg. Gen. 3507 e 3508;
• atto di donazione del 23.01.2015 a rogito del notaio rep. 21721, racc. 8962 trascritto Per_1 presso la Conservatoria RR.II. di La Spezia in data 16.02.2015 al n. Reg. Part. 6584, Reg. Gen. 8820.
- Condanna il convenuto a rifondere l'attore delle spese di lite, che liquida in euro Parte_1
4.695,80 per esborsi ed euro 20.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA.
- Compensa le spese nei confronti della convenuta Controparte_2
- Ordina ai Direttori delle predette Conservatorie la trascrizione della presente sentenza a cura e spese del Fallimento attore.”
Avverso la predetta sentenza proponeva appello chiedendo la riforma Parte_1 dell'impugnata sentenza;
la dichiarazione di intervenuto difetto di interesse ad agire del in CP_1 relazione al capo della domanda relativo alla revocatoria dell'atto di donazione del 23.01.2015 e, conseguentemente, la condanna dell'appellata a restituire la somma di euro 28.615,80 versata dall'esponente in esecuzione della sentenza.
Parte appellante formulava i seguenti motivi di impugnazione:
1. FALSA ED ERRATA APPLICAZIONE DELLE NORME DI CUI AGLI ARTT. 2901 C.C., nella parte in cui il Tribunale ha accolto la domanda di revocatoria affermando l'anteriorità del credito rispetto agli atti dispositivi del debitore;
2. FALSA ED ERRATA APPLICAZIONE DELLA NORMA DI CUI AL N1 DEL PRIMO
PARAGRAFO DELL'ART 2901 COD. CIV. laddove il Tribunale ha statuito la sussistenza dell'elemento soggettivo (scientia damni);
3. FALSA ED ERRATA APPLICAZIONE DELLE NORME DI CUI AGLI ARTT. 295 cpc in relazione all'art 5 del DM 55/2014, nella parte in cui il Tribunale ha pronunciato la condanna in punto spese utilizzando come parametro la somma di euro 7.109.242 enunciata nell'atto di citazione del giudizio ove si verte sul credito litigioso;
4. FALSA ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART.100 C.P.C., laddove il Tribunale non ha pronunciato il venir meno dell'interesse ad agire della domanda dell'attrice in punto
3 revocatoria dell'atto di donazione del 23.1.2017 alla madre avente ad oggetto la donazione di un quarto della piena proprietà dell'immobile sito in Diano Marina Via Garibaldi 2/29, perché rientrata nel suo patrimonio in conseguenza della successione della stessa.
Si costituiva il che chiedeva di confermare la sentenza impugnata. CP_1
Si costituiva altresì che chiedeva di confermare il capo della sentenza relativo alla Controparte_2 compensazione delle spese nei confronti della stessa, stante il passaggio in giudicato dello stesso.
Con ordinanza del 12/04/2023 la Corte, lette le note di trattazione scritta depositate, rilevata l'irrilevanza della richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c. formulata dall'appellante e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 05 giungo 2024 (in trattazione scritta).
Con ordinanza del 12/06/2024 la Corte, lette le note di trattazione scritta depositate con cui le parti precisavano le conclusioni, tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione della predetta ordinanza.
Parte appellante ed il depositavano tempestivamente comparsa conclusionale e di CP_1 replica. Parte appellata invece, depositava tempestivamente comparsa Controparte_2 conclusionale;
non depositava note di replica.
1. sui motivi di appello principale
1.1 FALSA ED ERRATA APPLICAZIONE DELLE NORME DI CUI AGLI ARTT. 2901 C.C., nella parte in cui il Tribunale ha accolto la domanda di revocatoria affermando l'anteriorità del credito rispetto agli atti dispositivi del debitore.
Parte appellante impugna la sentenza laddove il Giudice ha ritenuto sussistere “l'anteriorità del credito rispetto agli atti dispositivi del debitore” in quanto il fallimento è stato dichiarato nel 2015 ed il fondo patrimoniale è stato costituito nel 2013.
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
Il fallimento deduce un credito derivante dalla condotta di malagestio dell'amministratore- liquidatore risalente al 2010. L'accertamento di tale presupposto è ancora sub iudice. Tuttavia secondo costante insegnamento della Suprema Corte :
“Nel caso di credito litigioso, comunque idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento alla data del contratto, ove sia un credito di fonte contrattuale, o a quella dell'illecito, qualora si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito” ( Cass. Sentenza n. 11121 del 10/06/2020).
Il credito dedotto dalla parte attrice, ex art. 2901 c.c., risale quantomeno al 2010 e quindi sussiste l'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato.
Essendo ammissibile l'azione revocatoria in ordine ad un credito “litigioso” deve ritenersi assorbita la questione relativa alla sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del processo relativo all'accertamento della responsabilità per malagestio.
Infatti l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di "credito", comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, che non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali (Cass. Ordinanza n. 28141 del 06/10/2023).
4 1.2 FALSA ED ERRATA APPLICAZIONE DELLA NORMA DI CUI AL N1 DEL PRIMO
PARAGRAFO DELL'ART 2901 COD. CIV. laddove il Tribunale ha statuito la sussistenza dell'elemento soggettivo (scientia damni).
Preliminarmente occorre osservare che la parte appellante non ha proposto appello avverso la qualificazione degli atti revocandi come a titolo gratuito.
Ciò posto secondo costante insegnamento della Suprema Corte :“In tema di azione revocatoria ordinaria degli atti a titolo gratuito (nella specie negozio costitutivo di fondo patrimoniale), il requisito della "scientia damni" richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 1), c.c. si risolve, non già nella consapevolezza dell'insolvenza del debitore, ma nella semplice conoscenza del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto. ( Ordinanza n. 9192 del 02/04/2021).
L'appellante deduce che il Tribunale non ha tenuto conto delle ragioni che hanno giustificato la costituzione del fondo patrimoniale e del vincolo di destinazione ossia l'inizio di una nuova attività imprenditoriale dopo che la società era stata posta in liquidazione. CP_4
Deve essere ricordato che secondo costante orientamento della Suprema Corte “Il sistema vigente non esonera l'atto di costituzione del fondo patrimoniale dall'assoggettamento alle azioni revocatorie
(ordinaria, come fallimentare): così facendo intendere che, nel conflitto, le ragioni dei creditori possono prevalere sulla cura degli interessi familiari di carattere patrimoniale. La giurisprudenza di questa Corte è ben ferma, del resto, in questa acquisizione (cfr., da ultimo, Cass., 9 aprile 2019,
n. 9798; Cass., 15 novembre 2019, n. 29797). Per la specifica, puntuale osservazione per cui, comunque, «non vi è alcun obbligo di legge di costituire il fondo per provvedere all'interesse della famiglia», si veda in particolare la pronuncia di Cass., 8 agosto 2007, n. 17418” ( Cass. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 9192 del 02/04/2021, in motivazione).
Nel sistema tracciato per la revocatoria ordinaria, è necessario - ma anche sufficiente - che l'atto, che viene fatto oggetto di revoca, comporti un pregiudizio alle ragioni del creditore: che lo stesso sia cioè idoneo ad «alterare in senso peggiorativo» la garanzia patrimoniale che nel concreto risulta posta ad assistenza del credito (cfr. Cass., 4 maggio 1996, n. 4143), così rendendo più «incerta» o comunque maggiormente «difficoltosa» la realizzazione del diritto medesima (Cass., 7 luglio 2007,
n. 15310). 2Di conseguenza, la revocabilità dell'atto non suppone necessariamente - e neppure di necessità implica, per la verità - la sussistenza di uno stato di insolvenza del debitore (cfr. Cass., 4 novembre 1995, n. 11518). Ché la tutela accordata dalla legge al creditore si pone, in materia, a un livello diverso - e di spessore maggiore - da quello rappresentato da un intervento limitato alla situazione di sostanziale incapienza dei patrimoni dei debitori coinvolti nell'esecuzione della prestazione dovuta” (Sez. 1 - , Ordinanza n. 9192 del 02/04/2021 cit. in motivazione)
Ciò premesso la scientia damni, che la norma dell'art. 2901 comma 1 n. 1 cod. civ. pone in capo al debitore che l'atto compie, si atteggia propriamente come semplice, «mera conoscenza» delle conseguenze negative che - in punto di concreto soddisfacimento del diritto del credito - l'atto medesimo è in grado di produrre (Cass., n. 17418/2007; (Cass., 7 marzo 2005, n. 4933; Cass., 3 marzo
2009, n. 5072; Cass., 17 maggio 2010, n. 12045).
Consiste in una «previsione del danno» che ragionevolmente potrà derivare ai creditori dall'atto che nei fatti il debitore viene a porre in essere (così, la già citata pronuncia di Cass., n. 15310/2007).
5 Nel caso in esame, per stessa ammissione dell'appellante, egli era consapevole di tale circostanza avendo dichiarato di voler salvaguardare il proprio patrimonio in seguito alla liquidazione della società.
Peraltro egli non ha provato di avere un ulteriore patrimonio utile a costituire garanzia del pagamento delle pregresse obbligazioni.
“Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, per l'integrazione del profilo oggettivo dell'"eventus damni"
è sufficiente che l'atto di disposizione del debitore abbia determinato maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito, potendo il detto "eventus damni" consistere in una variazione non solo quantitativa, ma anche qualitativa del patrimonio del debitore. A tal fine, l'onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche. Per contro, il debitore deve provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà” ( Cass. Sentenza n. 15265 del 04/07/2006).
1.3 ERRONEA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI GIUDIZIO
L'appellante deduce l'erronea liquidazione delle spese di lite avendo il Tribunale applicato lo scaglione relativo alla somma di euro 7.109.242 enunciata nell'atto di citazione del giudizio, quale credito litigioso.
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
“Il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore,
a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa. (Cass. Ordinanza n. 3697 del
13/02/2020), così come ritenuto dal Tribunale.
1.4 FALSA ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART.100 C.P.C., laddove il Tribunale non ha pronunciato il venir meno dell'interesse ad agire della domanda dell'attrice in punto revocatoria dell'atto di donazione del 23.1.2017 alla madre avente ad oggetto la donazione di un quarto della piena proprietà dell'immobile sito in Diano Marina Via Garibaldi 2/29.
L'appellante lamenta il mancato accoglimento da parte del Giudice dell'eccezione di carenza di interesse ad agire del Fallimento con riguardo alla revocatoria dell'atto di donazione in quanto la quota donata alla madre è poi pervenuta al a seguito dell'accettazione dell'eredità dalla stessa Pt_1 relitta.
L'appellante sottolinea che il Tribunale non ha considerato che la successiva vendita dell'intera proprietà a terzi è oggetto di domanda di simulazione ed in subordine domanda di revocatoria trascritta presso Agenzia Entrate Direzione Provinciale della Spezia (pro.4).
Il eccepisce l'inammissibilità di tale deduzione in quanto non formulata tempestivamente CP_1 in primo grado.
L'eccezione è infondata in quanto la consolidazione del bene nel patrimonio dell'appellante si è verificata nel corso del giudizio ( successivamente alla data del deposito della comparsa di costituzione e risposta in primo grado) e comunque l'interesse ad agire deve sussistere al momento della decisione.
6 Nel merito il motivo è infondato e deve essere respinto.
L'appellante non ha formulato argomenti utili a contrastare la decisione del Tribunale sulla sussistenza dell'interesse ad agire del creditore in conseguenza dell'effetto prenotativo della domanda
( Cass. Ord. Nr. 25862/20) e pertanto deve essere respinto.
2. sulle spese di giudizio
Le spese seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico della parte appellante nei confronti del fallimento. Possono essere interamente compensate nei confronti di Controparte_2 atteso il contenuto delle difese di questa parte.
Le spese sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e precisamente: valore causa inferiore ad € 8.000.000,00
1. Studio controversia: € 12.536,00=
2. Fase introduttiva: € 7.289,00=
3. Fase istruttoria/trattazione: € 16.793,00=
4. Fase decisionale: € 20.843,00=totale per compensi avvocato: € 57.461,00=
Si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è respinto
P. Q. M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza impugnata;
Parte_1
2) spese di lite interamente compensate per il presente grado di giudizio tra Parte_1
e
[...] Controparte_2
3) dichiara tenuto e condanna alla rifusione delle spese di lite del Parte_1 presente grado di giudizio sostenute da Controparte_1
che liquida in € 57.461,00= per compensi di avvocato, oltre
[...] rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
4) si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è respinto;
5) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in camera di consiglio alli 24/10/2024
La Presidente
Dott. Rosella Silvestri
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