Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 09/01/2025, n. 1276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1276 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente rel.
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1174/2022 R.G. promossa
DA
Parte_1
( ), in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
Livia Gaezza
Appellante
CONTRO
( ), Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Maria Di Mauro
Appellato
OGGETTO: contributi dovuti alla gestione IAP
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2440 del 23.06.2022, il giudice del lavoro del Tribunale di
TA accoglieva l'opposizione proposta da nei Controparte_1
confronti di e, per l'effetto, annullava l'avviso di Controparte_2
addebito n. 593 2017 0075877 64 000, notificato in data 8.01.2018, con il quale l'ente previdenziale aveva richiesto il pagamento dell'importo di euro
22.201,86 a titolo di contributi previdenziali relativi al periodo 2008-2016, dovuti in ragione dell'iscrizione del Di Mauro alla gestione I.A.P. a seguito di accertamento ispettivo.
Il primo giudice, premesso un excursus storico sia delle figure che concorrono allo svolgimento del lavoro in agricoltura che dei requisiti necessari ai fini dell'attribuzione della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP), richiamata la normativa di riferimento nazionale, regionale e comunitaria e la sua evoluzione, nonché l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza sia di legittimità che amministrativa, esaminava la questione del riconoscimento d'ufficio della qualifica di imprenditore agricolo professionale, ovvero dei poteri delle Regioni e dell' , e dei rispettivi Pt_1
limiti, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 99/2004. Premettendo che, ai sensi dell'art. 1 comma 2 di tale decreto, spettava alle Regioni accertare la sussistenza dei requisiti necessari ai fini del riconoscimento di tale qualifica, fatta salva la facoltà dell' di svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche Pt_1
ritenute necessarie ai sensi del D.P.R. 476/2001, il Tribunale rilevava che, secondo un primo orientamento, la nuova disciplina introdotta dal d.lgs. n.
99/2004 non si discostava sostanzialmente da quella, previgente, relativa all'imprenditore agricolo a titolo principale, con conseguente permanenza dell'obbligo, in capo al soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art.1 comma 1 del d.lgs. 99/2004, di chiedere il riconoscimento della qualifica di
IAP e di iscriversi alla relativa gestione previdenziale, fermo restando il potere delle Regioni e dell' di procedere al riconoscimento d'ufficio Pt_1
della qualifica di IAP sostituendosi al soggetto privato.
Il primo giudice riteneva di condividere, tuttavia, il secondo orientamento, in base al quale, a partire dall'entrata in vigore del d.lgs. 99/2004 cit., la 3
qualifica di IAP poteva essere accertata esclusivamente dalle Regioni, ma non d'ufficio bensì soltanto a seguito di istanza del soggetto richiedente, mentre l' manteneva un mero potere di verifica nelle fasi successive al relativo Pt_1
riconoscimento. Riteneva tale linea interpretativa maggiormente condivisibile perché rispettosa del dato letterale della normativa e perché rendeva ragionevole la distinzione tra le competenze delle Regioni e quelle dell'ente previdenziale, non ponendosi in contrasto con il principio di legalità dell'azione amministrativa, e perché risultava maggiormente conforme alla ratio ispiratrice della normativa comunitaria.
Precisava quindi che l' non poteva procedere ad attività ispettive volte Pt_1
all'accertamento dei requisiti necessari per la qualifica di IAP prima del rilascio dell'attestato regionale su istanza del soggetto interessato e che, tramite il proprio servizio ispettivo, l'ente poteva effettuare i controlli necessari ai fini contributivi e della classificazione aziendale.
Rilevava pertanto che nel caso di specie il verbale ispettivo aveva Pt_1
valore di atto meramente endoprocedimentale e che l'iscrizione del ricorrente quale IAP non poteva che decorrere (con tutte le conseguenze in tema di obbligo al versamento dei relativi contributi) dal momento della nota regionale di riconoscimento della qualifica di IAP - ossia dal 27.05.2013 -, sia pure emessa sulla base dell'accertamento svolto dagli ispettori dell . Pt_1
Riteneva dunque infondate le pretese contributive riferite ai periodi pregressi, perché basate sull'attribuzione della qualifica di IAP, che la Regione, unico ente deputato al riconoscimento, non aveva ancora assegnato al ricorrente.
Dichiarava pertanto illegittimo l'accertamento eseguito dall' . Pt_1
Escludeva in ogni caso la fondatezza della pretesa creditoria per insussistenza di alcuni dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale, considerato che, alla luce della documentazione in atti, il
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non risultava in possesso del requisito del reddito globale da lavoro, e CP_1 4
che l' non aveva fornito la prova del requisito della prevalenza del Pt_1
tempo di lavoro.
Dichiarava assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione e condannava l'ente previdenziale al pagamento delle spese di lite.
Con ricorso depositato in data 16 dicembre 2022 l impugnava la Pt_1
sentenza; resisteva al gravame l'appellato.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 19 dicembre 2024, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'Istituto appellante con il primo motivo di gravame impugna la sentenza per omessa statuizione in ordine all'eccepito difetto di legittimazione passiva di Ribadisce che i crediti oggetto di causa non sono Controparte_2
stati oggetto delle operazioni di cartolarizzazione e insiste affinché sia accertata e dichiarata l'estromissione della Società di cartolarizzazione, con conseguente condanna dell'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore di detta società.
2. Con il secondo motivo censura la sentenza per aver il Tribunale annullato l'avviso di addebito anche in relazione al pagamento di contributi e sanzioni successivi al 27.05.2013, data di iscrizione del quale IAP. CP_1
Lamenta il vizio di omessa motivazione ex art. 112 c.p.c. in quanto il giudice, pur avendo affermato che l'iscrizione dell'appellato non poteva che decorrere dal momento dell'emanazione della nota regionale di riconoscimento della qualifica di IAP, ossia dal 27.05.2013, ha, tuttavia, integralmente accolto il ricorso annullando l'avviso di addebito opposto, il quale - evidenzia l'appellante - intima il pagamento anche di contributi e sanzioni relativi a periodi successivi al 27.05.2013, data di iscrizione dell'appellato quale IAP da parte del . Controparte_3 5
Chiede pertanto confermarsi l'avviso di addebito opposto limitatamente ai contributi relativi al periodo da maggio 2013 al 2016, elencati in dettaglio a pag. 7 del ricorso in appello, per un importo complessivo di euro 8.074,17, di cui euro 7.536,47 a titolo di contributi ed euro 537,70 per sanzioni, oltre somme aggiuntive maturate e maturande successivamente alla formazione del titolo.
2.1. Limitatamente al periodo successivo all'iscrizione del quale CP_1
IAP, contesta altresì la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto che il non fosse in possesso del requisito del reddito globale da lavoro e CP_1
che l'ente previdenziale non avesse fornito la prova del requisito della prevalenza del tempo di lavoro.
Evidenzia che, per i periodi successivi alla disposta iscrizione del
[...]
quale IAP, alcuna prova doveva essere fornita dall in ordine CP_1 Pt_1
alla sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 1 del d.lgs. 99/2004 ai fini del riconoscimento della qualifica. Rileva infatti che, ai sensi dell'art. 1 comma 5 bis del d.lgs. 99/2004, l'interessato, una volta ottenuta la qualifica di IAP, deve iscriversi alla gestione previdenziale e assistenziale per l'agricoltura, non potendo sindacare l'iscrizione, fatta salva la cancellazione successivamente intervenuta da parte del circostanza non avvenuta nella specie, né CP_3
comprovata. Aggiunge che la mera chiusura della partita IVA non è sufficiente ai fini della cancellazione della posizione di autonomo agricolo.
Evidenzia, altresì, l'esistenza di una circostanza incontestata che emerge anche dalla produzione documentale di controparte, ovvero che l'iscrizione quale IAP al Comune di è scaturita dalla domanda proposta dal CP_3
medesimo appellato, nella quale è stata attestata la sussistenza di tutti e tre i requisiti necessari ai fini del riconoscimento della qualifica di IAP. Assume che a tale domanda non può che attribuirsi efficacia confessoria ex art. 2735
c.c. 6
Ribadisce, in subordine, che alla luce della documentazione in atti e della dichiarazione rilasciata dal in sede ispettiva, sussistono tutti i CP_1
requisiti di legge per il riconoscimento della qualifica di IAP.
3. Impugna infine la statuizione relativa alla condanna al pagamento delle spese di lite, rilevando che il giudice avrebbe dovuto compensarle data la reciproca soccombenza e chiede la condanna dell'appellato alla restituzione di quanto medio tempore pagato dall'ente per le spese processuali in esecuzione della sentenza di primo grado.
4. L'appello è fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.
4.1 Il primo motivo di appello è inammissibile.
Benché vada dato atto del difetto di legittimazione di società CP_2
cessionaria dei crediti - posto che, come rilevato dall'appellante, Pt_1
l'ultimo contratto di cessione, regolato dal DM del 30.11.2005, ha riguardato i crediti contributivi maturati successivamente alla data del 31.12.2004 ed entro la data del 31.12.2005 e non ancora riscossi alla data del 30.4.2005 mentre i crediti contributivi oggetto di causa sono relativi agli anni 2008-2016, e dunque estranei all'operazione di cartolarizzazione -, l' , tuttavia, non ha Pt_1
alcun potere di rappresentare, con i propri difensori, la società di cartolarizzazione in questo giudizio - e quindi eccepirne il difetto della legittimazione passiva -, evincendosi chiaramente dall'allegata procura speciale, conferita con atto del 3 luglio 2014 in Notaio di Persona_1
Tivoli, che il mandato difensivo - speso dall'ente a sostegno del proprio potere rappresentativo - era limitato alle procedure legali necessarie per conseguire il recupero dei “crediti contributivi ceduti” ancora oggetto di procedimenti di cognizione o esecuzione e che solo “nell'ambito del presente
[rectius “di quel”] mandato” era stato attribuito all' , per il tramite dei Pt_1
suoi difensori, il potere di rappresentare, assistere e difendere CP_2
Ne consegue che nessun potere di rappresentare, assistere e difendere CP_2
può vantare l' con riguardo a crediti contributivi maturati negli anni Pt_1 7
2008-2016, ben oltre l'anno 2005. Ne consegue ulteriormente che on è CP_2
validamente costituita nel giudizio, né in primo grado né nel presente.
4.2 Quanto agli ulteriori motivi di gravame, da esaminarsi congiuntamente, va osservato quanto segue.
4.3 Come evidenziato anche dal primo giudice, ai sensi dell'art. 1
(“Imprenditore agricolo professionale”) del d.lgs. n. 99/2004, “Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del reg. (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17.5.1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 cod. civ., direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro … Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al 25%”.
Nella specie, emerge dagli atti che, a seguito dell'istanza presentata dal
[...]
in data 27 maggio 2013, all'appellato è stata riconosciuta, su richiesta, CP_1
la qualifica di imprenditore agricolo professionale (cfr. nota del di CP_3
in data 23.12.2014, prodotta in atti da entrambe le parti). CP_3
Inoltre, lo stesso , con le dichiarazioni rese in sede ispettiva - CP_1
sulla cui rilevanza ai fini della decisione non v'è ragione di dubitare, sia in quanto rese nell'immediatezza dell'accesso, sia in quanto dettagliate e circostanziate, sia in quanto non sconfessate da alcun altro elemento acquisito di segno contrario - affermava di essere titolare dell'omonima azienda agricola avente ad oggetto attività di coltivazione e commercializzazione di piante ornamentali (vivaio), svolta in terreni agricoli concessigli in comodato gratuito dal padre ed estesi per oltre un ettaro (precisamente, secondo le affermazioni dello stesso appellato, per ettari 1.45.96, di cui un ettaro destinato a vivaio piante ornamentali e la rimanente parte ad agrumeto). 8
Dichiarava, altresì, di avere alle proprie dipendenze due operai a tempo determinato con mansioni di braccianti agricoli e vivaisti, di occuparsi personalmente della gestione dell'azienda (“gestisco l'attività, assumo e controllo il lavoro degli operai agricoli, … erogo la retribuzione e tengo i rapporti con i clienti e i fornitori”), aggiungendo che questa era la sua “unica attività lavorativa” e “l'unica fonte di reddito”.
Inoltre, lo stesso dava atto, in seno all'istanza successivamente CP_1
inoltrata al Comune di del 17 marzo 2014, prodotta in atti, della CP_3
sussistenza del requisito reddituale richiesto dall'art. 1, legge cit., “per gli anni 2011 e 2012”.
Sussiste, inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellato, anche il requisito del tempo di lavoro, proprio sulla scorta delle invocate tabelle ettaro coltura. Essendo, per stessa ammissione del , destinato a vivaio CP_1
piante ornamentali circa un ettaro dei terreni, il relativo fabbisogno è pari a
150 giornate (per il “vivaio piante ornamentali in pieno campo” in zona non svantaggiata) mentre, per la restante parte dei terreni destinati ad agrumeto, il fabbisogno, sempre in zona non svantaggiata, è pari a circa 30 giornate;
sicché risulta già superato il requisito di 172 giornate (cfr. “Indirizzo applicativo per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale nella Regione Siciliana”). Per di più, emerge dal verbale ispettivo - non contestato sul punto - che l'azienda aveva “presentato la denuncia aziendale alla ED di TA … per la zona tariffaria “4” Pt_1
(Svantaggiata Sud)”; sicché sussistono, indubitabilmente, entrambi i requisiti previsti dall'art. 1 cit. per il riconoscimento al della qualifica di CP_1
IAP.
Né, d'altro verso, può rilevare, ai fini della qualifica di IAP lo stato di salute dell'appellato.
L'art. 1 cit., infatti, riferendosi genericamente al tempo di lavoro, non indica lo svolgimento di lavoro manuale tra gli elementi che connotano 9
l'attività dell'imprenditore agricolo professionale, sì che tale lavoro può consistere - come nella fattispecie in esame - anche in un'attività di organizzazione e di direzione dell'azienda agricola.
4.4 L'appellato, tuttavia, ha documentato (cfr. all. 9) di aver cessato l'attività di commercializzazione dei prodotti agricoli, fonte di reddito, in data
31.03.2016.
L'appello dell' va pertanto accolto limitatamente ai contributi, Pt_1
sanzioni e somme aggiuntive di cui all'impugnato avviso di addebito per il periodo dal 27 maggio 2013 al 31 marzo 2016.
4.5 L'appello va infine accolto anche con riferimento alle spese di lite, le quali vanno, pertanto, integralmente compensate tra le parti.
L'appellato è tenuto alla restituzione in favore dell' delle spese Pt_1
processuali corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado (Cass.
2292/2018).
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando: accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata che nel resto conferma, rigetta l'opposizione proposta dall'appellato all'impugnato avviso di addebito limitatamente ai contributi, sanzioni e somme aggiuntive afferenti al periodo dal 27 maggio 2013 al 31 marzo 2016; compensa tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi e condanna l'appellato alla restituzione in favore dell' delle spese processuali Pt_1
corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado.
Così deciso in TA, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 19 dicembre 2024.
La Presidente est.
Dott.ssa Elvira Maltese