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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 07/03/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE LAVORO
RG. 2283 2024
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
PER L'UDIENZA DEL 5.3.2025
Il Giudice dott.ssa Monica D'Angelo, premesso che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato alle parti;
dato atto che le parti hanno depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione scritta” contenenti le rispettive istanze;
IL GIUDICE decide la causa con il deposito della seguente sentenza:
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE
In funzione di giudice del lavoro e in persona del dottor Monica D'Angelo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2283/2024 R.G.
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, vertente tra
, c.f. quale erede di Parte_1 C.F._1
, rappresentata e difesa dall'Avv. SERGIO GOVERNALE Persona_1
- ricorrente -
e
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA SCONTRINO 28 CP_1 P.IVA_1
(uff.legale 91100 TRAPANI rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo CP_1
- resistente -
Conclusioni delle parti: come da atti difensivi
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4.11.2024, parte ricorrente ha adito l'intestato Tribunale chiedendo dichiararsi non dovute le somme chieste dall' come indebito con nota CP_1
2.9.2024 sulla prestazione AS 04013440 del de cuius per € Persona_1
4557,41 periodo 1.1.2002-31.12.2004.
Si è costituito l' che ha dichiarato che erano stati avviati i giudizi nei CP_2
confronti di altri due eredi, definiti a prima udienza con sentenza di cessazione del contendere e compensazione delle spese, mentre l'odierno giudizio risulta proposto – dopo che l' aveva già adottato definitivamente il verbale di abbandono del debito CP_2
15.10.2024 nei confronti di tutti gli eredi e quindi anche della ricorrente.
Ciò premesso, va rilevato come sia un dato processualmente certo la circostanza che parte convenuta ha provveduto a rimuovere la situazione antigiuridica derivante dall'impugnato provvedimento, riconoscendo così la legittima pretesa del ricorrente.
Relativamente al capitolo sulle spese, quanto dedotto e documentato dall' CP_1
giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio, secondo il principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
- dichiara estinto il giudizio per essere cessata la materia del contendere;
- dichiara compensate le spese di lite.
Marsala, 7.3.2025
Il Giudice
Monica D'Angelo