CA
Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 28/01/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1177 / 2024 R.G. ;
promossa da:
(c.f. ) e , rappresentati e difesi Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 dall'Avv. DI MATTEO ALESSANDRO ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in
CORSO PALERMO, 32 TORINO;
- reclamante contro
(c.f. ), contumace; Controparte_1 P.IVA_2
- parte reclamata
e nel contraddittorio con
1 , in persona del curatore avv. Controparte_2 Parte_1
Michele PALLADINO, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Cerutti, elettivamente domiciliata presso il suo Studio in TORINO, Via Montebello, n. 15;
- contraddittore necessario
e con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino;
- contraddittore necessario
e con
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Torino;
- rappresentante del P.M. presso il giudice del reclamo
Oggetto: Opposizione sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte reclamante: “CHIEDE che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, ai sensi dell'art. 51 e ss D.Lgs 14/2019 CCII, previ gli opportuni provvedimenti Voglia
Nel merito: revocare totalmente la sentenza di apertura liquidazione Giudiziale nr. 347/2024 del Tribunale di Torino in quanto nulla ed invalida per i motivi di cui al presente reclamo
In via Istruttoria: Si insta affinché l'Onorevole Corte voglia ammettere ed ordinare ex art 210 cpc all'ADE la produzione del Cassetto fiscale della società (C.F. Parte_1
). P.IVA_1
Con vittoria di spese ed onorari di causa oltre spese generali e Cpa.”.
Per la curatela: “Voglia codesta Ill.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, in via istruttoria respingere le istanze istruttorie avversarie, per i motivi di cui in narrativa;
nel merito
2 rigettare il reclamo proposto dal sig. e, per l'effetto, confermare la sentenza Parte_2
n. 347/2024 del Tribunale di Torino depositata in data 6 agosto 2024, che ha disposto
l'apertura della Liquidazione Giudiziale della con ogni conseguente Parte_1
statuizione; in ogni caso con il favore delle spese, diritti e onorari, oltre a Iva, Cpa e rimborso forfettario, da collocare in solido sulla parte reclamante e sul suo legale rappresentante ex artt. 91 c.p.c., 94 c.p.c.
e/o 51, comma 15, CCII;
con condanna di parte reclamante e del suo legale rappresentante anche ai sensi dell'art.
96, comma 3, c.p.c. con indennizzo da quantificarsi in via equitativa se del caso in un multiplo delle spese di lite”.
Per il P.G.: “Esprime parere contrario all'accoglimento del gravame presentato”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1.1 - La società creditrice della sulla base di Controparte_1 Parte_1 un assegno protestato di € 1.540, ha proposto il 6.06.2024 domanda al Tribunale di Torino di apertura della liquidazione giudiziale della sua debitrice. il ricorso e il decreto di fissazione udienza sono stati notificati alla p.e.c. della società a cura della Cancelleria all'indirizzo con la comunicazione avente ad Email_1 oggetto “Tribunale di Torino - proc. prefallimentare n. 310 - 1/2024 – notifica decreto di convocazione del debitore”, gli allegati il ricorso introduttivo, il decreto di designazione del giudice relatore e il decreto di fissazione dell'udienza. Il sistema generava la ricevuta di accettazione.
E' stata inoltre acquisita ex art. 42 c.c.i.i. l'informativa di ADER sulla posizione debitoria della società, da cui è emerso un debito iscritto a ruolo di oltre 66 mila euro.
è rimasta contumace. Parte_1
1.2 – Il Tribunale di Torino, con sent. 347/2023 pubblicata il 6.08.2024, ha ritenuto la sussistenza dei requisiti dimensionali della per l'assoggettamento Parte_1
alle procedure concorsuali maggiori e lo stato di insolvenza, nonchè la condizione di procedibilità dei debiti immediatamente esigibili per un importo superiore ai 30.000 euro, in relazione al debito con ADER;
ha perciò dichiarato aperta la liquidazione giudiziale della
. Parte_1
3 La sentenza è stata depositata il 6.08.2024, comunicata alla p.e.c. della società ed iscritta lo stesso giorno a Registro delle Imprese.
2.1 – Avverso la predetta sentenza ha proposto reclamo personalmente Parte_2
e come legale rappresentante della con ricorso depositato in data Parte_1
21.10.2024.
Si premette che la è nata nel 2019 con oggetto sociale gestione di bar e Parte_1
attività di ristrutturazione di immobili e, grazie al bonus 110 %, ha incrementato le sue lavorazioni fino a raggiungere un fatturato di 830 mila euro l'anno; le modifiche legislative intervenute sul bonus 110 %, in particolare nel meccanismo di cessione dei crediti, ne avrebbero determinato una temporanea crisi di liquidità, in relazione al mancato incasso di
300 mila euro per crediti fiscali, ma si tratterebbe di una situazione momentanea e transitoria.
Con il primo motivo, si contesta l'omissione o l'invalidità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, avvenuti alla p.e.c. della società che era, in allora, temporaneamente inattiva “per determinazione della Camera di Commercio”; la Cancelleria, in tale situazione, avrebbe dovuto procedere alle forme sussidiarie di notifica previste dall'art. 40, co. 8, c.c.i.i., ossia con il tentativo di notifica a mezzo Ufficiale giudiziario alla sede sociale e, in caso negativo, con il successivo deposito alla casa comunale;
anche il precetto cambiario intimato dalla era stato notificato dall'Ufficiale CP_1
giudiziario, nel presupposto che la società destinataria fosse priva di p.e.c. Ai fini della tempestività del reclamo (anche la sentenza di apertura della liquidazione è stata notificata via p.e.c.), il reclamante afferma di avere appreso dell'apertura della liquidazione giudiziale solo il 23.09.2024, quando ha ricevuto una comunicazione informale del curatore.
Con il secondo motivo, e richiamando le premesse, si contesta lo stato di insolvenza: la
[...]
versa solo in una situazione di illiquidità temporanea, il precetto cambiario è per Pt_1 soli € 1.540 e, a fronte di crediti iscritti a ruolo da ADER per circa 66 mila euro, la società vanta un credito fiscale relativo al super-bonus di circa 200.000 euro;
a tale riguardo, si formula richiesta istruttoria per ordine di esibizione all'Agenzia fiscale della documentazione contenuta nel “cassetto fiscale”, relativa alla posizione debitoria e creditoria della società.
2.2 – Si è costituita la curatela della liquidazione giudiziale, eccependo l'inammissibilità per tardività dell'impugnazione: la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale è stata pubblicata in data 6.08.2024 e lo stesso giorno comunicata via p.e.c. e iscritta nel Registro
4 delle Imprese, mentre il reclamo, datato 19.10.2024, è stato depositato in Cancelleria il
21.10, ossia 76 giorni dopo l'iscrizione della sentenza;
la notifica via p.e.c. del ricorso e del decreto sarebbe corretta perché le ricevute di attestazione certificano il buon esito della notifica e la causa della mancata conoscenza del procedimento risiederebbe nell'omessa consultazione della p.e.c. da parte della società; anche ritenendo nulla o comunque invalida la notifica via p.e.c., il legale rappresentante della società reclamata avrebbe avuto conoscenza dell'apertura della liquidazione giudiziale al più tardi il 19.09.2024, quando avrebbe mandato un messaggio di risposta al curatore agli inviti a prendere contatto con gli organi della procedura. L'insolvenza di risulterebbe, oltre che per le Parte_1
valutazioni già compiute dal Tribunale, anche dal passivo fin qui accertato, che ammonta ad
€ 219.586,37 (di cui soltanto € 55.443,08 nei confronti dell'Erario), e dunque, pure ammettendo la compensazione dei debiti erariali con crediti fiscali, le passività verso altri soggetti ammonterebbero ad € 164.143,29. Si conclude per la reiezione dell'impugnazione, con condanna della società e del legale rappresentante in solido alle spese e al risarcimento per responsabilità aggravata, ai sensi degli artt. 96 c.p.c. e 51, co. 15, c.c.i.i.
2.3 – E' rimasta contumace in questa fase la società Controparte_3
[...]
[...
– Il P.G. ha concluso per il rigetto del reclamo.
3. – Il reclamo va preliminarmente dichiarato inammissibile perché proposto oltre il termine previsto dall'art. 51, co. 3, c.c.i.i., decorrente dalla comunicazione della sentenza a mezzo p.e.c.
Il perfezionamento della notificazione via p.e.c. del ricorso per apertura della liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 40, co. 6, c.c.i.i., attestato dalla generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica, comporta la presunzione di avvenuta notificazione, con la conseguenza che il destinatario che eccepisca di non avere ricevuto la notifica o comunque la sua invalidità deve dimostrare che ciò è dipeso da circostanze a lui non imputabili (per es. per difetti di funzionamento del sistema). Così, inter coetera, Cass. 26/10/2023, n. 29.756: “La notifica telematica del ricorso per dichiarazione di fallimento e del decreto ex art. 15, comma 3, l. fall.. si perfeziona nel momento in cui perviene all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del destinatario e ciò che rileva a tali fini è la ricevuta di avvenuta consegna al destinatario. Deve dunque concludersi che solo la copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di
5 conformità, è idonea a certificare l'avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, salva la prova contraria, di cui è onerata la parte che solleva la relativa eccezione, mentre non sono previste particolari modalità attestative circa l'impossibilità di eseguire la notifica a mezzo
p.e.c.”; sulla presunzione di avvenuta notificazione, salvo prova contraria da fornirsi dal destinatario, conf. Cass., 19/07/2023, n. 21178.
Ogni imprenditore, individuale o collettivo, è tenuto a dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata che costituisce l'indirizzo pubblico informatico, con l'onere di attivarlo, tenerlo operativo e rinnovarlo nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese e per i dodici mesi successivi all'eventuale cancellazione da esso. La responsabilità relativa a tale adempimento, sia nella fase di iscrizione che successivamente, grava sul titolare dell'impresa individuale o sul legale rappresentante della società, non avendo al riguardo alcun compito di verifica la Camera di Commercio. Come ha rilevato la Cass., 21.06.2018,
n. 16.365, in motivazione, l'art. 15, co. 3, l. fall. (ora sostituito dall'art. 40 co. 6-8, c.c.i.i. e di cui le Corte Costituzionale, nelle sentt. n. 146/2016 e 162/2017, ha sancito la legittimità),
“ha … introdotto uno speciale procedimento per la notificazione del ricorso di fallimento - che fa gravare sull'imprenditore le conseguenze negative derivanti dal mancato rispetto dei già descritti obblighi di dotarsi di indirizzo PEC e di tenerlo operativo - così intendendo codificare e rafforzare il principio secondo cui il Tribunale, pur essendo tenuto a disporre la previa comparizione in camera di consiglio del debitore fallendo e ad effettuare, a tal fine, ogni ricerca per provvedere alla notificazione dell'avviso di convocazione, è esonerato dal compimento di ulteriori formalità allorchè la situazione di irreperibilità di questi debba imputarsi alla sua stessa negligenza e/o ad una condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico (cfr. Cass. n. 602 del 2017; Cass. n. 23728 del 2017;
Cass. n. 6836 del 2018)”.
Applicando tali principi al caso di specie, ne viene: (a) sono in atti le ricevute di avvenuta consegna generata dal gestore di posta elettronica certificata delle notifiche del ricorso e della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale;
(b) il reclamante non ha dato prova che la mancata conoscenza del ricorso prima e della sentenza poi, entrambi notificati via p.e.c., fosse dipesa da problemi incolpevoli di funzionamento del dispositivo di posta elettronica o comunque da cause a lui non imputabili;
(c) la notifica della sentenza, ai fini del decorso del termine dell'art. 51, co. 3, c.c.i.i. di trenta giorni, deve, quindi, ritenersi regolare;
(d) il reclamo, proposto ben oltre i trenta giorni, va conseguentemente dichiarato inammissibile.
6 4. – Le spese seguono la soccombenza;
esse vanno liquidate sul parametro indeterminato
– complessità bassa (non è noto il definitivo ammontare del passivo;
le questioni trattate sono piuttosto semplici), con l'esclusione della fase istruttoria/trattazione, non svoltasi, e debbono essere poste a carico solidalmente di entrambi i reclamanti, e Parte_2
comune essendo il loro interesse in causa agli effetti dell'art. 97 Parte_1
c.p.c. (il perché esposto alle possibili conseguenze risarcitorie e penali della Pt_2
apertura della liquidazione giudiziale della società di cui era amministratore).
L'evidente inammissibilità originaria dell'impugnazione (e con essa anche del primo motivo di reclamo, fondato sull'identica doglianza dell'omessa o invalida notificazione dell'atto introduttivo della fase pre-liquidazione) è motivo per ritenere che la presente iniziativa processuale sia stata assunta con grave ed inescusabile negligenza, così da giustificare la applicazione, verso il solo che ha abusato del suo potere di Parte_2 rappresentanza della società agli effetti dell'art. 94 c.p.c., della responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, 3° co., c.p.c. (per cui si prescinde dalla prova dell'an del danno: Cass.,
Sez. Unite, 18/09/2017, n. 21.544), quantificando il danno in un importo pari alle spese processuali liquidate al netto degli oneri accessori.
Va da ultimo dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater,
D.P.R. 115/2002 per il pagamento, a carico degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sul reclamo ex art. 51 c.c.i.i. proposto da e da avverso la Parte_2 Parte_1
sent. n. 347/2023, emessa dal Tribunale di Torino in data 6.08.2024, con ricorso depositato in data 21.10.2024:
a) dichiara inammissibile il reclamo perché tardivo;
b) condanna e , in solido tra loro, alla rifusione Parte_1 Parte_2
delle spese processuali in favore della curatela della liquidazione giudiziale della
[...]
spese che liquida in complessivi € 6.946, oltre IVA, CPA e rimb. Parte_1
forfet. come per legge;
c) condanna personalmente, ai sensi dell'art. 94 c.p.c., al risarcimento Parte_2
del danno da responsabilità aggravata ex art. 96, 3° co., c.p.c. in favore della curatela della liquidazione giudiziale della danno che liquida in un Parte_1
7 importo pari alle spese processuali determinate come al punto precedente, al netto di oneri accessori;
d) dichiara infine la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1- bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 14/01/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1177 / 2024 R.G. ;
promossa da:
(c.f. ) e , rappresentati e difesi Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 dall'Avv. DI MATTEO ALESSANDRO ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in
CORSO PALERMO, 32 TORINO;
- reclamante contro
(c.f. ), contumace; Controparte_1 P.IVA_2
- parte reclamata
e nel contraddittorio con
1 , in persona del curatore avv. Controparte_2 Parte_1
Michele PALLADINO, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Cerutti, elettivamente domiciliata presso il suo Studio in TORINO, Via Montebello, n. 15;
- contraddittore necessario
e con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino;
- contraddittore necessario
e con
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Torino;
- rappresentante del P.M. presso il giudice del reclamo
Oggetto: Opposizione sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte reclamante: “CHIEDE che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, ai sensi dell'art. 51 e ss D.Lgs 14/2019 CCII, previ gli opportuni provvedimenti Voglia
Nel merito: revocare totalmente la sentenza di apertura liquidazione Giudiziale nr. 347/2024 del Tribunale di Torino in quanto nulla ed invalida per i motivi di cui al presente reclamo
In via Istruttoria: Si insta affinché l'Onorevole Corte voglia ammettere ed ordinare ex art 210 cpc all'ADE la produzione del Cassetto fiscale della società (C.F. Parte_1
). P.IVA_1
Con vittoria di spese ed onorari di causa oltre spese generali e Cpa.”.
Per la curatela: “Voglia codesta Ill.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, in via istruttoria respingere le istanze istruttorie avversarie, per i motivi di cui in narrativa;
nel merito
2 rigettare il reclamo proposto dal sig. e, per l'effetto, confermare la sentenza Parte_2
n. 347/2024 del Tribunale di Torino depositata in data 6 agosto 2024, che ha disposto
l'apertura della Liquidazione Giudiziale della con ogni conseguente Parte_1
statuizione; in ogni caso con il favore delle spese, diritti e onorari, oltre a Iva, Cpa e rimborso forfettario, da collocare in solido sulla parte reclamante e sul suo legale rappresentante ex artt. 91 c.p.c., 94 c.p.c.
e/o 51, comma 15, CCII;
con condanna di parte reclamante e del suo legale rappresentante anche ai sensi dell'art.
96, comma 3, c.p.c. con indennizzo da quantificarsi in via equitativa se del caso in un multiplo delle spese di lite”.
Per il P.G.: “Esprime parere contrario all'accoglimento del gravame presentato”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1.1 - La società creditrice della sulla base di Controparte_1 Parte_1 un assegno protestato di € 1.540, ha proposto il 6.06.2024 domanda al Tribunale di Torino di apertura della liquidazione giudiziale della sua debitrice. il ricorso e il decreto di fissazione udienza sono stati notificati alla p.e.c. della società a cura della Cancelleria all'indirizzo con la comunicazione avente ad Email_1 oggetto “Tribunale di Torino - proc. prefallimentare n. 310 - 1/2024 – notifica decreto di convocazione del debitore”, gli allegati il ricorso introduttivo, il decreto di designazione del giudice relatore e il decreto di fissazione dell'udienza. Il sistema generava la ricevuta di accettazione.
E' stata inoltre acquisita ex art. 42 c.c.i.i. l'informativa di ADER sulla posizione debitoria della società, da cui è emerso un debito iscritto a ruolo di oltre 66 mila euro.
è rimasta contumace. Parte_1
1.2 – Il Tribunale di Torino, con sent. 347/2023 pubblicata il 6.08.2024, ha ritenuto la sussistenza dei requisiti dimensionali della per l'assoggettamento Parte_1
alle procedure concorsuali maggiori e lo stato di insolvenza, nonchè la condizione di procedibilità dei debiti immediatamente esigibili per un importo superiore ai 30.000 euro, in relazione al debito con ADER;
ha perciò dichiarato aperta la liquidazione giudiziale della
. Parte_1
3 La sentenza è stata depositata il 6.08.2024, comunicata alla p.e.c. della società ed iscritta lo stesso giorno a Registro delle Imprese.
2.1 – Avverso la predetta sentenza ha proposto reclamo personalmente Parte_2
e come legale rappresentante della con ricorso depositato in data Parte_1
21.10.2024.
Si premette che la è nata nel 2019 con oggetto sociale gestione di bar e Parte_1
attività di ristrutturazione di immobili e, grazie al bonus 110 %, ha incrementato le sue lavorazioni fino a raggiungere un fatturato di 830 mila euro l'anno; le modifiche legislative intervenute sul bonus 110 %, in particolare nel meccanismo di cessione dei crediti, ne avrebbero determinato una temporanea crisi di liquidità, in relazione al mancato incasso di
300 mila euro per crediti fiscali, ma si tratterebbe di una situazione momentanea e transitoria.
Con il primo motivo, si contesta l'omissione o l'invalidità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, avvenuti alla p.e.c. della società che era, in allora, temporaneamente inattiva “per determinazione della Camera di Commercio”; la Cancelleria, in tale situazione, avrebbe dovuto procedere alle forme sussidiarie di notifica previste dall'art. 40, co. 8, c.c.i.i., ossia con il tentativo di notifica a mezzo Ufficiale giudiziario alla sede sociale e, in caso negativo, con il successivo deposito alla casa comunale;
anche il precetto cambiario intimato dalla era stato notificato dall'Ufficiale CP_1
giudiziario, nel presupposto che la società destinataria fosse priva di p.e.c. Ai fini della tempestività del reclamo (anche la sentenza di apertura della liquidazione è stata notificata via p.e.c.), il reclamante afferma di avere appreso dell'apertura della liquidazione giudiziale solo il 23.09.2024, quando ha ricevuto una comunicazione informale del curatore.
Con il secondo motivo, e richiamando le premesse, si contesta lo stato di insolvenza: la
[...]
versa solo in una situazione di illiquidità temporanea, il precetto cambiario è per Pt_1 soli € 1.540 e, a fronte di crediti iscritti a ruolo da ADER per circa 66 mila euro, la società vanta un credito fiscale relativo al super-bonus di circa 200.000 euro;
a tale riguardo, si formula richiesta istruttoria per ordine di esibizione all'Agenzia fiscale della documentazione contenuta nel “cassetto fiscale”, relativa alla posizione debitoria e creditoria della società.
2.2 – Si è costituita la curatela della liquidazione giudiziale, eccependo l'inammissibilità per tardività dell'impugnazione: la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale è stata pubblicata in data 6.08.2024 e lo stesso giorno comunicata via p.e.c. e iscritta nel Registro
4 delle Imprese, mentre il reclamo, datato 19.10.2024, è stato depositato in Cancelleria il
21.10, ossia 76 giorni dopo l'iscrizione della sentenza;
la notifica via p.e.c. del ricorso e del decreto sarebbe corretta perché le ricevute di attestazione certificano il buon esito della notifica e la causa della mancata conoscenza del procedimento risiederebbe nell'omessa consultazione della p.e.c. da parte della società; anche ritenendo nulla o comunque invalida la notifica via p.e.c., il legale rappresentante della società reclamata avrebbe avuto conoscenza dell'apertura della liquidazione giudiziale al più tardi il 19.09.2024, quando avrebbe mandato un messaggio di risposta al curatore agli inviti a prendere contatto con gli organi della procedura. L'insolvenza di risulterebbe, oltre che per le Parte_1
valutazioni già compiute dal Tribunale, anche dal passivo fin qui accertato, che ammonta ad
€ 219.586,37 (di cui soltanto € 55.443,08 nei confronti dell'Erario), e dunque, pure ammettendo la compensazione dei debiti erariali con crediti fiscali, le passività verso altri soggetti ammonterebbero ad € 164.143,29. Si conclude per la reiezione dell'impugnazione, con condanna della società e del legale rappresentante in solido alle spese e al risarcimento per responsabilità aggravata, ai sensi degli artt. 96 c.p.c. e 51, co. 15, c.c.i.i.
2.3 – E' rimasta contumace in questa fase la società Controparte_3
[...]
[...
– Il P.G. ha concluso per il rigetto del reclamo.
3. – Il reclamo va preliminarmente dichiarato inammissibile perché proposto oltre il termine previsto dall'art. 51, co. 3, c.c.i.i., decorrente dalla comunicazione della sentenza a mezzo p.e.c.
Il perfezionamento della notificazione via p.e.c. del ricorso per apertura della liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 40, co. 6, c.c.i.i., attestato dalla generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica, comporta la presunzione di avvenuta notificazione, con la conseguenza che il destinatario che eccepisca di non avere ricevuto la notifica o comunque la sua invalidità deve dimostrare che ciò è dipeso da circostanze a lui non imputabili (per es. per difetti di funzionamento del sistema). Così, inter coetera, Cass. 26/10/2023, n. 29.756: “La notifica telematica del ricorso per dichiarazione di fallimento e del decreto ex art. 15, comma 3, l. fall.. si perfeziona nel momento in cui perviene all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del destinatario e ciò che rileva a tali fini è la ricevuta di avvenuta consegna al destinatario. Deve dunque concludersi che solo la copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di
5 conformità, è idonea a certificare l'avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, salva la prova contraria, di cui è onerata la parte che solleva la relativa eccezione, mentre non sono previste particolari modalità attestative circa l'impossibilità di eseguire la notifica a mezzo
p.e.c.”; sulla presunzione di avvenuta notificazione, salvo prova contraria da fornirsi dal destinatario, conf. Cass., 19/07/2023, n. 21178.
Ogni imprenditore, individuale o collettivo, è tenuto a dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata che costituisce l'indirizzo pubblico informatico, con l'onere di attivarlo, tenerlo operativo e rinnovarlo nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese e per i dodici mesi successivi all'eventuale cancellazione da esso. La responsabilità relativa a tale adempimento, sia nella fase di iscrizione che successivamente, grava sul titolare dell'impresa individuale o sul legale rappresentante della società, non avendo al riguardo alcun compito di verifica la Camera di Commercio. Come ha rilevato la Cass., 21.06.2018,
n. 16.365, in motivazione, l'art. 15, co. 3, l. fall. (ora sostituito dall'art. 40 co. 6-8, c.c.i.i. e di cui le Corte Costituzionale, nelle sentt. n. 146/2016 e 162/2017, ha sancito la legittimità),
“ha … introdotto uno speciale procedimento per la notificazione del ricorso di fallimento - che fa gravare sull'imprenditore le conseguenze negative derivanti dal mancato rispetto dei già descritti obblighi di dotarsi di indirizzo PEC e di tenerlo operativo - così intendendo codificare e rafforzare il principio secondo cui il Tribunale, pur essendo tenuto a disporre la previa comparizione in camera di consiglio del debitore fallendo e ad effettuare, a tal fine, ogni ricerca per provvedere alla notificazione dell'avviso di convocazione, è esonerato dal compimento di ulteriori formalità allorchè la situazione di irreperibilità di questi debba imputarsi alla sua stessa negligenza e/o ad una condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico (cfr. Cass. n. 602 del 2017; Cass. n. 23728 del 2017;
Cass. n. 6836 del 2018)”.
Applicando tali principi al caso di specie, ne viene: (a) sono in atti le ricevute di avvenuta consegna generata dal gestore di posta elettronica certificata delle notifiche del ricorso e della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale;
(b) il reclamante non ha dato prova che la mancata conoscenza del ricorso prima e della sentenza poi, entrambi notificati via p.e.c., fosse dipesa da problemi incolpevoli di funzionamento del dispositivo di posta elettronica o comunque da cause a lui non imputabili;
(c) la notifica della sentenza, ai fini del decorso del termine dell'art. 51, co. 3, c.c.i.i. di trenta giorni, deve, quindi, ritenersi regolare;
(d) il reclamo, proposto ben oltre i trenta giorni, va conseguentemente dichiarato inammissibile.
6 4. – Le spese seguono la soccombenza;
esse vanno liquidate sul parametro indeterminato
– complessità bassa (non è noto il definitivo ammontare del passivo;
le questioni trattate sono piuttosto semplici), con l'esclusione della fase istruttoria/trattazione, non svoltasi, e debbono essere poste a carico solidalmente di entrambi i reclamanti, e Parte_2
comune essendo il loro interesse in causa agli effetti dell'art. 97 Parte_1
c.p.c. (il perché esposto alle possibili conseguenze risarcitorie e penali della Pt_2
apertura della liquidazione giudiziale della società di cui era amministratore).
L'evidente inammissibilità originaria dell'impugnazione (e con essa anche del primo motivo di reclamo, fondato sull'identica doglianza dell'omessa o invalida notificazione dell'atto introduttivo della fase pre-liquidazione) è motivo per ritenere che la presente iniziativa processuale sia stata assunta con grave ed inescusabile negligenza, così da giustificare la applicazione, verso il solo che ha abusato del suo potere di Parte_2 rappresentanza della società agli effetti dell'art. 94 c.p.c., della responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, 3° co., c.p.c. (per cui si prescinde dalla prova dell'an del danno: Cass.,
Sez. Unite, 18/09/2017, n. 21.544), quantificando il danno in un importo pari alle spese processuali liquidate al netto degli oneri accessori.
Va da ultimo dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater,
D.P.R. 115/2002 per il pagamento, a carico degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sul reclamo ex art. 51 c.c.i.i. proposto da e da avverso la Parte_2 Parte_1
sent. n. 347/2023, emessa dal Tribunale di Torino in data 6.08.2024, con ricorso depositato in data 21.10.2024:
a) dichiara inammissibile il reclamo perché tardivo;
b) condanna e , in solido tra loro, alla rifusione Parte_1 Parte_2
delle spese processuali in favore della curatela della liquidazione giudiziale della
[...]
spese che liquida in complessivi € 6.946, oltre IVA, CPA e rimb. Parte_1
forfet. come per legge;
c) condanna personalmente, ai sensi dell'art. 94 c.p.c., al risarcimento Parte_2
del danno da responsabilità aggravata ex art. 96, 3° co., c.p.c. in favore della curatela della liquidazione giudiziale della danno che liquida in un Parte_1
7 importo pari alle spese processuali determinate come al punto precedente, al netto di oneri accessori;
d) dichiara infine la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1- bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 14/01/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
8