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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/03/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 1550/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile composto dai Magistrati:
Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
Dott.ssa Elena M. A. Luppino -Giudice rel.
Dott. Flavio Tovani -Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1550 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del 10.03.2025, promosso
DA
(C.F.: ) nata a [...] Parte_1 C.F._1
(R.C.), l'01.02.1988, rappresentata e difesa, giusta procura resa in calce al ricorso, dall'Avv. Antonino Nocera, presso il cui studio sito in Reggio Calabria (R.C.), Via
Pio XI n.84, ha eletto domicilio e
(C.F.: ) nato a CP_1 Parte_2 C.F._2
Reggio Calabria (R.C.), il 18.07.1983, rappresentato e difeso, giusta procura resa in pagina 1 di 5 calce al ricorso, dall'Avv. Florinda Richichi, presso il cui studio sito in Reggio
Calabria (R.C.), Via Abate S. Elia n.17, ha eletto domicilio
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso congiunto, depositato il 06.06.2024, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Reggio Calabria il 30.08.2016;
-considerato che con decreto del 25.07.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 24.06.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le solo istante e conclusioni, assegnando al contempo alle parti termine sino al 19.06.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione di udienza, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48, 473 bis 13 co. 3, 473 bis 12, co. 3
c.p.c.;
-preso atto che con decreto del 30.10.2024 l'udienza è stata anticipata al giorno
11.02.2025, con termine per il deposito di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., entro cinque giorni prima dell'udienza;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria (R.C.) il 30.08.2016, dal quale non sono nati figli;
pagina 2 di 5 b) con sentenza n.1468/2023 pubblicata il 13.11.2023 il Tribunale di Reggio
Calabria ha pronunciato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo l'udienza di comparizione dei coniugi, sostituita dal deposito di note scritte, risalente al 02.11.2023;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi, sostituita dal deposito di note scritte, risalente al
02.11.2023 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett. b)
Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74, così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 26.07.2024, il quale ha apposto il relativo visto in data 20.09.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato il 06.06.2024 da e , così provvede: Parte_1 Parte_3
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Reggio
Calabria (R.C.) il 30.08.2016 tra e Parte_1 Parte_3
, il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
[...]
Comune di Reggio Calabria (R.C.) parte 2, s. A, u.1, n.358 anno 2016, alle seguenti condizioni:
pagina 3 di 5 “1) I coniugi vivranno separati serbandosi reciproco rispetto;
2) Nessuna richiesta di assegnazione della casa coniugale viene avanzata in quanto la sig.ra ha lasciato la residenza familiare ed è tornata a vivere Parte_1
con la propria famiglia d'origine.
3) La sig.ra provvederà a prelevare dalla casa coniugale i mobili e gli Pt_1
arredi di sua proprietà.
4) Tra le parti tuttavia non permangono allo stato attuale beni mobili, registrati e non, e/o immobili in comproprietà degli stessi.
5) Nessuna somma a titolo di assegno divorzile viene stabilita tra i coniugi i quali dichiarano espressamente di rinunciarvi.
6) Salvo quanto sopra previsto, i coniugi dichiarano che con il presente accordo di divorzio hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
7) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.”
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria (R.C.) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 10.03.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Elena M. A. Luppino
Il Presidente
Dott. Giuseppe Campagna
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile composto dai Magistrati:
Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
Dott.ssa Elena M. A. Luppino -Giudice rel.
Dott. Flavio Tovani -Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1550 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del 10.03.2025, promosso
DA
(C.F.: ) nata a [...] Parte_1 C.F._1
(R.C.), l'01.02.1988, rappresentata e difesa, giusta procura resa in calce al ricorso, dall'Avv. Antonino Nocera, presso il cui studio sito in Reggio Calabria (R.C.), Via
Pio XI n.84, ha eletto domicilio e
(C.F.: ) nato a CP_1 Parte_2 C.F._2
Reggio Calabria (R.C.), il 18.07.1983, rappresentato e difeso, giusta procura resa in pagina 1 di 5 calce al ricorso, dall'Avv. Florinda Richichi, presso il cui studio sito in Reggio
Calabria (R.C.), Via Abate S. Elia n.17, ha eletto domicilio
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso congiunto, depositato il 06.06.2024, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Reggio Calabria il 30.08.2016;
-considerato che con decreto del 25.07.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 24.06.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le solo istante e conclusioni, assegnando al contempo alle parti termine sino al 19.06.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione di udienza, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48, 473 bis 13 co. 3, 473 bis 12, co. 3
c.p.c.;
-preso atto che con decreto del 30.10.2024 l'udienza è stata anticipata al giorno
11.02.2025, con termine per il deposito di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., entro cinque giorni prima dell'udienza;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria (R.C.) il 30.08.2016, dal quale non sono nati figli;
pagina 2 di 5 b) con sentenza n.1468/2023 pubblicata il 13.11.2023 il Tribunale di Reggio
Calabria ha pronunciato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo l'udienza di comparizione dei coniugi, sostituita dal deposito di note scritte, risalente al 02.11.2023;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi, sostituita dal deposito di note scritte, risalente al
02.11.2023 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett. b)
Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74, così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 26.07.2024, il quale ha apposto il relativo visto in data 20.09.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato il 06.06.2024 da e , così provvede: Parte_1 Parte_3
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Reggio
Calabria (R.C.) il 30.08.2016 tra e Parte_1 Parte_3
, il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
[...]
Comune di Reggio Calabria (R.C.) parte 2, s. A, u.1, n.358 anno 2016, alle seguenti condizioni:
pagina 3 di 5 “1) I coniugi vivranno separati serbandosi reciproco rispetto;
2) Nessuna richiesta di assegnazione della casa coniugale viene avanzata in quanto la sig.ra ha lasciato la residenza familiare ed è tornata a vivere Parte_1
con la propria famiglia d'origine.
3) La sig.ra provvederà a prelevare dalla casa coniugale i mobili e gli Pt_1
arredi di sua proprietà.
4) Tra le parti tuttavia non permangono allo stato attuale beni mobili, registrati e non, e/o immobili in comproprietà degli stessi.
5) Nessuna somma a titolo di assegno divorzile viene stabilita tra i coniugi i quali dichiarano espressamente di rinunciarvi.
6) Salvo quanto sopra previsto, i coniugi dichiarano che con il presente accordo di divorzio hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
7) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.”
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria (R.C.) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 10.03.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Elena M. A. Luppino
Il Presidente
Dott. Giuseppe Campagna
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5