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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 08/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Cosenza, Prima Sezione Civile, in persona della giudice Marzia Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1920/2021 R. G. promossa da
, c.f. e , c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
, con il patrocinio dell'Avv. Antonio Sposato, nel cui studio in San C.F._2
Demetrio Corone alla Via Caminona, 55, sono elettivamente domiciliati giusta procura in atti;
parte attrice contro
c.f. , in p.l.r.p.t., con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avv. Daniela Ponzo, nel cui studio in Cosenza, al Viale Giacomo Mancini, n. 156 è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
parte convenuta
OGGETTO: opposizione avverso atto di precetto.
CONCLUSIONI rese in data 8 ottobre 2024, come da verbale d'udienza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att, c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione del 14.5.2021 ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
hanno proposto opposizione avverso il precetto con il quale è stato loro intimato, nella qualità di fideiussori della ditta individuale , il pagamento della somma complessiva di € Parte_1
92.825,45, così calcolata: € 55.701,42, alla data del 27.11.2012, quale importo di cui al decreto ingiuntivo n. 42/2015; € 33.646,66 per interessi di mora dal 28.11.2012 al 12.03.2021; oltre interessi successivi fino al soddisfo nella misura convenzionale;
€ 3.096,73 per spese, competenze, iva e cpa del giudizio monitorio;
€ 300,00 per il precetto;
€ 68,64 quale iva 22%; € 12,00 per cap;
oltre spese di notifica del precetto.
A sostegno dell'opposizione hanno dedotto di aver prestato fideiussione garantendo il debito assunto dal debitore principale solo fino alla concorrenza massima della somma di € 39.000,00 ed eccepito: la prescrizione e/o inoperatività della fideiussione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1957 c.c., il quale dispone che il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore abbia proposto le sue istanze contro il debitore entro sei mesi e le abbia continuate con diligenza;
la nullità e/o illegittimità della fideiussione per nullità delle relative clausole;
la eccessività della somma portata nel precetto, sia in relazione alla somma effettivamente garantita dalla fideiussione, sia con riferimento agli interessi moratori;
l'irregolarità delle cessioni intervenute, mancando sia le comunicazioni necessarie nei confronti degli opponenti che la titolarità dei diritti trasferiti.
Hanno concluso per la revoca del precetto, ed, “in via gradata, e nella denegata ipotesi di non accoglimento delle eccezioni preliminari sollevate, previa nomina di CTU, si chiede accertarsi
l'esatto credito vantato dall'opposta nei confronti degli opponenti, per i motivi di cui in narrativa”.
Con comparsa depositata il 2 agosto 2021 si è costituita la società convenuta, la quale ha contestato i motivi di opposizione, di cui ha domandato il rigetto, evidenziando l'inammissibilità delle eccezioni ex adverso sollevate attesa la mancata impugnazione del decreto ingiuntivo posto alla base del precetto opposto.
La causa, istruita in via meramente documentale, previo rigetto della richiesta di ctu e di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulate da parte attrice in quanto esplorativi, è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza dell'8 ottobre 2024.
Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, il Tribunale rileva quanto segue.
Costituisce principio giurisprudenziale pacifico quello per cui “nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quanto questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto pieno sviluppo ed è stata in esame
[…] fermo il mero vaglio, da parte del Giudice dell'opposizione, della persistenza della validità del titolo ovvero di quei fatti posteriori alla sua formazione” (Cass. 3277/2015; 16983/2018;
3716/2020).
L'eccezione di prescrizione ed inoperatività della fideiussione ex art. 1957 c.c. formulata dalla opponente non si profila quindi utilmente invocabile, atteso che avrebbe dovuto essere tempestivamente eccepita proponendo opposizione avverso l'ingiunzione.
Generica e apoditticamente formulata è pure l'eccezione di asserita abusività delle clausole della fideiussione, che parte attrice ha dedotto senza neppure allegare la relativa fideiussione.
Conseguentemente, se è vero che nel caso di specie il titolo azionato è un decreto ingiuntivo non opposto e non motivato sul carattere non abusivo delle clausole del contratto che è fonte del credito ingiunto, l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. proposta dal debitore per far valere l'abusività delle clausole non può essere riqualificata come opposizione tardiva ex art. 650
c.p.c. e rimessa alla decisione del giudice di questa, conformemente al dictum delle Sezioni Unite
(Cass.9479/2023).
Senza contare che nella fattispecie che occupa non è neppure dimostrata la qualità di consumatore dei fideiussori.
Merita invece accoglimento l'eccezione di eccessività della somma precettata, risultando dal titolo azionato che l'ingiunzione era stata limitata, nei confronti dei fideiussori, all'importo massimo garantito pari ad € 39.000,00 (come del resto risultante dallo stesso atto di precetto qui opposto).
Invero, l'obbligazione fideiussoria cessa non appena il tetto massimo della garanzia sia stato raggiunto, anche per il cumulo degli interessi moratori che siano già maturati nella misura ultralegale pattuita.
Pertanto, la mora del fideiussore non può ridare vigore alla garanzia così esaurita, ma può dar luogo unicamente - in assenza di diversa diretta pattuizione tra fideiussore e creditore, che nella specie non risulta esser stata tempestivamente allegata dalla convenuta - ai normali effetti di cui all'art. 1224 c.c., e, quindi, all'obbligo, per il fideiussore costituito in mora, di corrispondere, oltre il tetto massimo garantito, soltanto i correlativi interessi moratori al tasso legale, salva la prova del maggior danno (Cass. 15370/2015).
Come noto, l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero, ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito. Ne consegue che il precetto deve ritenersi valido limitatamente all'importo massimo garantito di €
39.000,00 oltre interessi moratori dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo, oltre spese del decreto ingiuntivo e del precetto come quantificate da parte opposta.
Le spese di lite, alla luce del parziale accoglimento dell'opposizione, sono compensate per metà, mentre per la residua metà, liquidate in dispositivo secondo il criterio del decisum, aliquota minima alla luce della matrice documentale della controversia, seguono la soccombenza di parte attrice.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, cosi provvede: in accoglimento parziale dell'opposizione, dichiara la validità del precetto opposto limitatamente alla minor somma di € 39.000,00 oltre interessi moratori dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo, oltre spese del decreto ingiuntivo e del precetto;
compensa per metà le spese di lite, che liquida in complessivi € 3.809,00 per compensi, e pone a carico di parte attrice la residua metà, pari ad € 1.904,50, oltre rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Daniela Ponzo, dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Cosenza, il 07/01/2025 la Giudice
(Dott.ssa Marzia Maffei)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Cosenza, Prima Sezione Civile, in persona della giudice Marzia Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1920/2021 R. G. promossa da
, c.f. e , c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
, con il patrocinio dell'Avv. Antonio Sposato, nel cui studio in San C.F._2
Demetrio Corone alla Via Caminona, 55, sono elettivamente domiciliati giusta procura in atti;
parte attrice contro
c.f. , in p.l.r.p.t., con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avv. Daniela Ponzo, nel cui studio in Cosenza, al Viale Giacomo Mancini, n. 156 è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
parte convenuta
OGGETTO: opposizione avverso atto di precetto.
CONCLUSIONI rese in data 8 ottobre 2024, come da verbale d'udienza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att, c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione del 14.5.2021 ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
hanno proposto opposizione avverso il precetto con il quale è stato loro intimato, nella qualità di fideiussori della ditta individuale , il pagamento della somma complessiva di € Parte_1
92.825,45, così calcolata: € 55.701,42, alla data del 27.11.2012, quale importo di cui al decreto ingiuntivo n. 42/2015; € 33.646,66 per interessi di mora dal 28.11.2012 al 12.03.2021; oltre interessi successivi fino al soddisfo nella misura convenzionale;
€ 3.096,73 per spese, competenze, iva e cpa del giudizio monitorio;
€ 300,00 per il precetto;
€ 68,64 quale iva 22%; € 12,00 per cap;
oltre spese di notifica del precetto.
A sostegno dell'opposizione hanno dedotto di aver prestato fideiussione garantendo il debito assunto dal debitore principale solo fino alla concorrenza massima della somma di € 39.000,00 ed eccepito: la prescrizione e/o inoperatività della fideiussione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1957 c.c., il quale dispone che il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore abbia proposto le sue istanze contro il debitore entro sei mesi e le abbia continuate con diligenza;
la nullità e/o illegittimità della fideiussione per nullità delle relative clausole;
la eccessività della somma portata nel precetto, sia in relazione alla somma effettivamente garantita dalla fideiussione, sia con riferimento agli interessi moratori;
l'irregolarità delle cessioni intervenute, mancando sia le comunicazioni necessarie nei confronti degli opponenti che la titolarità dei diritti trasferiti.
Hanno concluso per la revoca del precetto, ed, “in via gradata, e nella denegata ipotesi di non accoglimento delle eccezioni preliminari sollevate, previa nomina di CTU, si chiede accertarsi
l'esatto credito vantato dall'opposta nei confronti degli opponenti, per i motivi di cui in narrativa”.
Con comparsa depositata il 2 agosto 2021 si è costituita la società convenuta, la quale ha contestato i motivi di opposizione, di cui ha domandato il rigetto, evidenziando l'inammissibilità delle eccezioni ex adverso sollevate attesa la mancata impugnazione del decreto ingiuntivo posto alla base del precetto opposto.
La causa, istruita in via meramente documentale, previo rigetto della richiesta di ctu e di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulate da parte attrice in quanto esplorativi, è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza dell'8 ottobre 2024.
Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, il Tribunale rileva quanto segue.
Costituisce principio giurisprudenziale pacifico quello per cui “nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quanto questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto pieno sviluppo ed è stata in esame
[…] fermo il mero vaglio, da parte del Giudice dell'opposizione, della persistenza della validità del titolo ovvero di quei fatti posteriori alla sua formazione” (Cass. 3277/2015; 16983/2018;
3716/2020).
L'eccezione di prescrizione ed inoperatività della fideiussione ex art. 1957 c.c. formulata dalla opponente non si profila quindi utilmente invocabile, atteso che avrebbe dovuto essere tempestivamente eccepita proponendo opposizione avverso l'ingiunzione.
Generica e apoditticamente formulata è pure l'eccezione di asserita abusività delle clausole della fideiussione, che parte attrice ha dedotto senza neppure allegare la relativa fideiussione.
Conseguentemente, se è vero che nel caso di specie il titolo azionato è un decreto ingiuntivo non opposto e non motivato sul carattere non abusivo delle clausole del contratto che è fonte del credito ingiunto, l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. proposta dal debitore per far valere l'abusività delle clausole non può essere riqualificata come opposizione tardiva ex art. 650
c.p.c. e rimessa alla decisione del giudice di questa, conformemente al dictum delle Sezioni Unite
(Cass.9479/2023).
Senza contare che nella fattispecie che occupa non è neppure dimostrata la qualità di consumatore dei fideiussori.
Merita invece accoglimento l'eccezione di eccessività della somma precettata, risultando dal titolo azionato che l'ingiunzione era stata limitata, nei confronti dei fideiussori, all'importo massimo garantito pari ad € 39.000,00 (come del resto risultante dallo stesso atto di precetto qui opposto).
Invero, l'obbligazione fideiussoria cessa non appena il tetto massimo della garanzia sia stato raggiunto, anche per il cumulo degli interessi moratori che siano già maturati nella misura ultralegale pattuita.
Pertanto, la mora del fideiussore non può ridare vigore alla garanzia così esaurita, ma può dar luogo unicamente - in assenza di diversa diretta pattuizione tra fideiussore e creditore, che nella specie non risulta esser stata tempestivamente allegata dalla convenuta - ai normali effetti di cui all'art. 1224 c.c., e, quindi, all'obbligo, per il fideiussore costituito in mora, di corrispondere, oltre il tetto massimo garantito, soltanto i correlativi interessi moratori al tasso legale, salva la prova del maggior danno (Cass. 15370/2015).
Come noto, l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero, ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito. Ne consegue che il precetto deve ritenersi valido limitatamente all'importo massimo garantito di €
39.000,00 oltre interessi moratori dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo, oltre spese del decreto ingiuntivo e del precetto come quantificate da parte opposta.
Le spese di lite, alla luce del parziale accoglimento dell'opposizione, sono compensate per metà, mentre per la residua metà, liquidate in dispositivo secondo il criterio del decisum, aliquota minima alla luce della matrice documentale della controversia, seguono la soccombenza di parte attrice.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, cosi provvede: in accoglimento parziale dell'opposizione, dichiara la validità del precetto opposto limitatamente alla minor somma di € 39.000,00 oltre interessi moratori dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo, oltre spese del decreto ingiuntivo e del precetto;
compensa per metà le spese di lite, che liquida in complessivi € 3.809,00 per compensi, e pone a carico di parte attrice la residua metà, pari ad € 1.904,50, oltre rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Daniela Ponzo, dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Cosenza, il 07/01/2025 la Giudice
(Dott.ssa Marzia Maffei)