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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 26/03/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 10235/2024
Oggi 26/03/2025 sono comparsi:
Per l'avv.to/gli avv.ti Parte_1
SQUICQUERO MARCO;
Per di cui è presente il Parte_2
legale rappresentante l'avv.to/avv.ti MONTOSI PIER PAOLO
Drssa Valentina Currò Dossi in tirocinio
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo
1 da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'Avv. Squicquero precisa le conclusioni come da note autorizzate.
L'Avv. Montosi precisa le conclusioni come da note autorizzate
I procuratori discutono la causa riportandosi ai propri scritti.
Rinunciano alla lettura della sentenza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza, quindi si ritira in camera di consiglio al cui esito pronuncia sentenza omessane la lettura per la rinuncia delle parti a presenziarvi.
Il giudice
Paolo Siracusano
2 Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Bologna
In Nome del Popolo Italiano
all'udienza del 26/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 10235/2024 tra le parti:
Attore: in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, con l'Avv. SQUICQUERO MARCO
Convenuto: in persona Parte_2 del legale rappresentante pro-tempore, con l'Avv. MONTOSI PIER PAOLO
Ritenuto in fatto e in diritto
1.
allega: Parte_1
1) contratto di comodato 31 gennaio 2008 con cui ha concesso a
[...]
la detenzione dei locali siti all'intero della Stazione Ferroviaria Parte_2 di Bologna Centrale meglio indicati in atti;
2) l'inadempimento della comodataria, che ha utilizzato spazi ulteriori rispetto a quelli concessi e adibito i locali alla vendita di prodotti diversi da quelli previsti dall'art. 3 del contratto;
3) di aver esercitato il diritto di recesso ex artt. 1804 e 1810 c.c. in data 29.01.2024.
Pertanto, chiede di accertare, in via principale, la legittimità Parte_1 del recesso, in via subordinata, di dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto, con l'effetto di condannare a alla Parte_2 restituzione dei locali. si difende eccependo: Parte_2
3 1) l'inadempimento di GSR al contratto di associazione in partecipazione, sottoscritto in data 31.01.2008, funzionalmente collegato al contratto di comodato e sottoposto a condizione sospensiva;
2) la tolleranza di GSR, fin dall'inizio del rapporto, in relazione alla vendita di prodotti diversi da quelli convenuti e all'utilizzo di spazi ulteriori rispetto a quelli concessi.
Pertanto, chiede il rigetto delle domande avversarie. Parte_2
2.
La domanda è fondata nei termini che saranno precisati.
2.1.
Premesso che non contesta di aver usato il bene oggetto di comodato nel modo Pt_2 per cui GSR si duole (anzi, fa valere la tolleranza di GSR fin dall'inizio del rapporto), la sua eccezione di inadempimento si fonda sulla mancata esecuzione dei lavori di riqualificazione dei locali della stazione di Bologna.
Sul punto, il Tribunale osserva:
1) l'eccezione di inadempimento è un rimedio che opera nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive;
2) i lavori di riqualificazione dei locali della stazione di Bologna costituiscono l'evento dedotto in condizione nel contratto di associazione in partecipazione in cui tuttavia controparte di non è GSR, ma la sua controllata Pt_2 Controparte_1
, quindi l'inadempimento di cui si duole non è riferibile alla
[...] Pt_2 comodante;
3) anche a superare l'ostacolo sub 2), il fatto che ci sia un collegamento contrattuale di per sé non istituisce un rapporto di corrispettività tra la prestazione “non servirsi dei locali oggetto di comodato per un uso diverso da quello determinato nel contratto” e l'esecuzione dei lavori di cui al contratto di associazione in partecipazione, tanto più se si considera che i lavori sono l'evento dedotto in condizione, non l'oggetto di una prestazione;
4) in effetti, la circostanza della mancata esecuzione dei lavori di riqualificazione ha impedito l'avverarsi della condizione sospensiva, a cui è subordinata l'efficacia del contratto di associazione, per cui a rigore non dovrebbe parlarsi di inadempimento, potendosi modulare la tutela solo con riferimento alla disciplina giuridica della condizione sospensiva;
5) anche a voler superare i punti precedenti, il rimedio ex art. 1460 cc concede a una parte la facoltà di rifiutare il proprio adempimento a fronte dell'inadempimento altrui per salvaguardare l'equilibrio tra le prestazioni, che verrebbe invece compromesso (con ciò tradendo la ratio del rimedio) nel caso in cui la prestazione della parte che lo invoca sia un obbligo di non fare;
6) secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, “la parte che oppone l'eccezione, può considerarsi in buona fede, secondo la previsione di cui all'art. 1460 c.c., solo se il suo rifiuto di esecuzione del contratto si traduca in un comportamento che risulti oggettivamente ragionevole e logico, nel senso che trovi concreta
4 giustificazione nel rapporto tra prestazioni ineseguite e prestazioni rifiutate, in relazione ai legami di corrispettività e contemporaneità delle medesime […] in quanto è meritevole di tutela l'interesse della parte a non eseguire la propria prestazione in assenza della controprestazione e ciò per evitare di trovarsi in una situazione di diseguaglianza rispetto alla controparte medesima” (Cassazione, sent. n. 8102/2015); 7) il richiamo alle prestazioni “ineseguite” rende chiaro che l'autotutela di cui all'art. 1460 cc consiste nel non fare ciò che si sarebbe tenuti a fare, non nel fare ciò che si sarebbe tenuti a non fare (come è accaduto nel caso di specie), tenuto conto, altresì, che, ammesso che di “rifiuto di esecuzione” possa parlarsi (poiché Pt_2 ha posto in essere condotte attive), questo non era teso a evitare una disuguaglianza, ma a conseguire, semmai, l'assetto degli interessi che si sarebbe verificato in base al contratto di associazione in partecipazione, con ciò eccedendo i limiti dell'eccezione di inadempimento che, appunto, ha una funzione solo difensiva e non può surrogarsi ad altri rimedi che sottendono invece la titolarità di un'azione, come per esempio la tutela per equivalente ( in astratto, Pt_2 avrebbe potuto chiedere il risarcimento del danno, in termini di lucro cessante, derivante dalla mancata riqualificazione dei locali che gli avrebbe consentito di estendere al sua attività imprenditoriale).
2.2.
Premesso che il termine del contratto di comodato è desumibile dal collegamento funzionale con il contratto di associazione in partecipazione (non potendo quindi applicarsi il meccanismo di cui all'art. 1810 cc), in riferimento alla tolleranza da parte di GSR, il Tribunale osserva:
1) l'inerzia di una parte nel far valere le proprie ragioni può fondare un affidamento nella controparte solo fin tanto che l'inerzia si protragga, non più quando viene manifestata una volontà contraria al (perdurante) mantenimento di una situazione contraria all'assetto prefigurato nel regolamento contrattuale (sul punto v. Cassazione, sent. n. 14240/2020 in materia di tolleranza del ritardo nel pagamento dei canoni da parte del locatore che intenda successivamente avvalersi di clausola risolutiva espressa);
2) quindi se la PEC 29 gennaio 2024 di GSR non può valere come richiesta di restituzione ai sensi dell'art. 1804 cc (poiché non è in contestazione che fin dall'inizio del rapporto aveva utilizzato spazi ulteriori rispetto a quelli Pt_2 concessi e adibito i locali alla vendita di prodotti diversi da quelli previsti dall'art. 3 del contratto, senza alcun tipo di doglianza da parte della comodante), può invece senz'altro valere come rinnovata manifestazione di interesse a che dei locali venisse fatto uso conforme al contratto e ciò, da quel momento in poi, impegnava all'adempimento del suo obbligo di non fare;
Pt_2
3) non essendo in contestazione che, anche dopo la ricezione della PEC, l'uso dei locali da parte di si sia estrinsecato nelle modalità pregresse ( non Pt_2 Pt_2 ha neppure allegato elementi di segno contrario), non conformi a quanto stabilito in contratto, deve esserne disposta la restituzione perché la domanda giudiziale di GSR può essere qualificata come richiesta ai sensi dell'art. 1804 cc.
5 3.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo il DM n. 147/2022, istruttoria nei minimi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando,
1) dichiara la cessazione degli effetti del contratto di comodato 31.01.2008 tra le parti;
2) condanna alla restituzione a Parte_2 Parte_1
dei locali oggetto del contratto di comodato sub 1);
[...] 3) condanna a rifondere a Parte_2 Parte_1 le spese di lite, liquidate in euro 5.545,00 (di cui 545,00 per esborsi e il resto
[...] per compensi), oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 26/03/2025
Il giudice
Paolo Siracusano
6
SECONDA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 10235/2024
Oggi 26/03/2025 sono comparsi:
Per l'avv.to/gli avv.ti Parte_1
SQUICQUERO MARCO;
Per di cui è presente il Parte_2
legale rappresentante l'avv.to/avv.ti MONTOSI PIER PAOLO
Drssa Valentina Currò Dossi in tirocinio
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo
1 da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'Avv. Squicquero precisa le conclusioni come da note autorizzate.
L'Avv. Montosi precisa le conclusioni come da note autorizzate
I procuratori discutono la causa riportandosi ai propri scritti.
Rinunciano alla lettura della sentenza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza, quindi si ritira in camera di consiglio al cui esito pronuncia sentenza omessane la lettura per la rinuncia delle parti a presenziarvi.
Il giudice
Paolo Siracusano
2 Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Bologna
In Nome del Popolo Italiano
all'udienza del 26/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 10235/2024 tra le parti:
Attore: in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, con l'Avv. SQUICQUERO MARCO
Convenuto: in persona Parte_2 del legale rappresentante pro-tempore, con l'Avv. MONTOSI PIER PAOLO
Ritenuto in fatto e in diritto
1.
allega: Parte_1
1) contratto di comodato 31 gennaio 2008 con cui ha concesso a
[...]
la detenzione dei locali siti all'intero della Stazione Ferroviaria Parte_2 di Bologna Centrale meglio indicati in atti;
2) l'inadempimento della comodataria, che ha utilizzato spazi ulteriori rispetto a quelli concessi e adibito i locali alla vendita di prodotti diversi da quelli previsti dall'art. 3 del contratto;
3) di aver esercitato il diritto di recesso ex artt. 1804 e 1810 c.c. in data 29.01.2024.
Pertanto, chiede di accertare, in via principale, la legittimità Parte_1 del recesso, in via subordinata, di dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto, con l'effetto di condannare a alla Parte_2 restituzione dei locali. si difende eccependo: Parte_2
3 1) l'inadempimento di GSR al contratto di associazione in partecipazione, sottoscritto in data 31.01.2008, funzionalmente collegato al contratto di comodato e sottoposto a condizione sospensiva;
2) la tolleranza di GSR, fin dall'inizio del rapporto, in relazione alla vendita di prodotti diversi da quelli convenuti e all'utilizzo di spazi ulteriori rispetto a quelli concessi.
Pertanto, chiede il rigetto delle domande avversarie. Parte_2
2.
La domanda è fondata nei termini che saranno precisati.
2.1.
Premesso che non contesta di aver usato il bene oggetto di comodato nel modo Pt_2 per cui GSR si duole (anzi, fa valere la tolleranza di GSR fin dall'inizio del rapporto), la sua eccezione di inadempimento si fonda sulla mancata esecuzione dei lavori di riqualificazione dei locali della stazione di Bologna.
Sul punto, il Tribunale osserva:
1) l'eccezione di inadempimento è un rimedio che opera nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive;
2) i lavori di riqualificazione dei locali della stazione di Bologna costituiscono l'evento dedotto in condizione nel contratto di associazione in partecipazione in cui tuttavia controparte di non è GSR, ma la sua controllata Pt_2 Controparte_1
, quindi l'inadempimento di cui si duole non è riferibile alla
[...] Pt_2 comodante;
3) anche a superare l'ostacolo sub 2), il fatto che ci sia un collegamento contrattuale di per sé non istituisce un rapporto di corrispettività tra la prestazione “non servirsi dei locali oggetto di comodato per un uso diverso da quello determinato nel contratto” e l'esecuzione dei lavori di cui al contratto di associazione in partecipazione, tanto più se si considera che i lavori sono l'evento dedotto in condizione, non l'oggetto di una prestazione;
4) in effetti, la circostanza della mancata esecuzione dei lavori di riqualificazione ha impedito l'avverarsi della condizione sospensiva, a cui è subordinata l'efficacia del contratto di associazione, per cui a rigore non dovrebbe parlarsi di inadempimento, potendosi modulare la tutela solo con riferimento alla disciplina giuridica della condizione sospensiva;
5) anche a voler superare i punti precedenti, il rimedio ex art. 1460 cc concede a una parte la facoltà di rifiutare il proprio adempimento a fronte dell'inadempimento altrui per salvaguardare l'equilibrio tra le prestazioni, che verrebbe invece compromesso (con ciò tradendo la ratio del rimedio) nel caso in cui la prestazione della parte che lo invoca sia un obbligo di non fare;
6) secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, “la parte che oppone l'eccezione, può considerarsi in buona fede, secondo la previsione di cui all'art. 1460 c.c., solo se il suo rifiuto di esecuzione del contratto si traduca in un comportamento che risulti oggettivamente ragionevole e logico, nel senso che trovi concreta
4 giustificazione nel rapporto tra prestazioni ineseguite e prestazioni rifiutate, in relazione ai legami di corrispettività e contemporaneità delle medesime […] in quanto è meritevole di tutela l'interesse della parte a non eseguire la propria prestazione in assenza della controprestazione e ciò per evitare di trovarsi in una situazione di diseguaglianza rispetto alla controparte medesima” (Cassazione, sent. n. 8102/2015); 7) il richiamo alle prestazioni “ineseguite” rende chiaro che l'autotutela di cui all'art. 1460 cc consiste nel non fare ciò che si sarebbe tenuti a fare, non nel fare ciò che si sarebbe tenuti a non fare (come è accaduto nel caso di specie), tenuto conto, altresì, che, ammesso che di “rifiuto di esecuzione” possa parlarsi (poiché Pt_2 ha posto in essere condotte attive), questo non era teso a evitare una disuguaglianza, ma a conseguire, semmai, l'assetto degli interessi che si sarebbe verificato in base al contratto di associazione in partecipazione, con ciò eccedendo i limiti dell'eccezione di inadempimento che, appunto, ha una funzione solo difensiva e non può surrogarsi ad altri rimedi che sottendono invece la titolarità di un'azione, come per esempio la tutela per equivalente ( in astratto, Pt_2 avrebbe potuto chiedere il risarcimento del danno, in termini di lucro cessante, derivante dalla mancata riqualificazione dei locali che gli avrebbe consentito di estendere al sua attività imprenditoriale).
2.2.
Premesso che il termine del contratto di comodato è desumibile dal collegamento funzionale con il contratto di associazione in partecipazione (non potendo quindi applicarsi il meccanismo di cui all'art. 1810 cc), in riferimento alla tolleranza da parte di GSR, il Tribunale osserva:
1) l'inerzia di una parte nel far valere le proprie ragioni può fondare un affidamento nella controparte solo fin tanto che l'inerzia si protragga, non più quando viene manifestata una volontà contraria al (perdurante) mantenimento di una situazione contraria all'assetto prefigurato nel regolamento contrattuale (sul punto v. Cassazione, sent. n. 14240/2020 in materia di tolleranza del ritardo nel pagamento dei canoni da parte del locatore che intenda successivamente avvalersi di clausola risolutiva espressa);
2) quindi se la PEC 29 gennaio 2024 di GSR non può valere come richiesta di restituzione ai sensi dell'art. 1804 cc (poiché non è in contestazione che fin dall'inizio del rapporto aveva utilizzato spazi ulteriori rispetto a quelli Pt_2 concessi e adibito i locali alla vendita di prodotti diversi da quelli previsti dall'art. 3 del contratto, senza alcun tipo di doglianza da parte della comodante), può invece senz'altro valere come rinnovata manifestazione di interesse a che dei locali venisse fatto uso conforme al contratto e ciò, da quel momento in poi, impegnava all'adempimento del suo obbligo di non fare;
Pt_2
3) non essendo in contestazione che, anche dopo la ricezione della PEC, l'uso dei locali da parte di si sia estrinsecato nelle modalità pregresse ( non Pt_2 Pt_2 ha neppure allegato elementi di segno contrario), non conformi a quanto stabilito in contratto, deve esserne disposta la restituzione perché la domanda giudiziale di GSR può essere qualificata come richiesta ai sensi dell'art. 1804 cc.
5 3.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo il DM n. 147/2022, istruttoria nei minimi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando,
1) dichiara la cessazione degli effetti del contratto di comodato 31.01.2008 tra le parti;
2) condanna alla restituzione a Parte_2 Parte_1
dei locali oggetto del contratto di comodato sub 1);
[...] 3) condanna a rifondere a Parte_2 Parte_1 le spese di lite, liquidate in euro 5.545,00 (di cui 545,00 per esborsi e il resto
[...] per compensi), oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 26/03/2025
Il giudice
Paolo Siracusano
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