Ordinanza collegiale 29 gennaio 2020
Ordinanza cautelare 22 aprile 2020
Sentenza 7 gennaio 2025
Decreto cautelare 6 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 5 marzo 2025
Parere definitivo 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, ordinanza cautelare 05/03/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00838/2025 REG.PROV.CAU.
N. 00979/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 979 del 2025, proposto da:
NI Bello, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Chiara Vimborsati, con domicilio digitale pec in registri di giustizia;
contro
Ministero dell'istruzione e del merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
dell''ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza, n. 212/2025.
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione e del merito;
Relatore il Consigliere Laura Marzano;
Udito, nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025, l’avvocati Anna Chiara Vimborsati;
Considerato:
- che il diniego impugnato si fonda esclusivamente sulla incompletezza della documentazione prodotta, che ha impedito all’amministrazione di effettuare la necessaria comparazione tra titoli e percorsi formativi;
- che l’appello presenta profili di fumus essendo meritevole di tutela l’interesse dell’appellante di vedere in concreto valutata la propria istanza;
- che in accoglimento dell’appello e in riforma dell’ordinanza impugnata, deve essere accolta l’istanza cautelare formulata in primo grado ai fini del riesame;
- che l’amministrazione dovrà effettuare il riesame in questione, nel termine di 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente ordinanza, mediante la necessaria comparazione tra titoli e percorsi formativi, adottando all’esito un provvedimento espresso, sulla base della documentazione, inclusa quella mancante, che la parte appellante dovrà pertanto produrre all’amministrazione, con le modalità dalla stessa indicate, entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente ordinanza;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione settima, accoglie l’appello (Ricorso n. 979/25) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare formulata in primo grado ai fini del riesame, disponendo come da motivazione.
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a..
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025, con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Laura Marzano | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO