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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/05/2025, n. 4190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4190 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. 44784/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 13/12/2024, rimessa al Collegio alla udienza di prima comparizione del
6.5.2025, discussa nella Camera di Consiglio del 14.5.2025 promossa
DA
c.f. nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall' avv. LUCCHESI FEDERICA del foro di Lucca con studio in VIA N. BIXIO N. 30
VIAREGGIO presso la quale ha eletto domicilio telematico come da procura in atti
PARTE ATTRICE
CONTRO
c.f. , nato a [...] il [...] , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avv. ZITA LUCA del foro di Monza con studio in VIA A. VESPUCCI 25 MONZA presso la quale ha eletto domicilio telematico, come da procura in atti, ammesso al patrocinio a spese dello
Stato in data 8.4.2025 con delibera n. 2025/2792
PARTE CONVENUTA
E CON
pagina 1 di 10 L'avv PAOLA LOVATI del foro di Milano, curatore speciale del minore , nato a Persona_1
LZ (MI), il 28/11/2018, ammesso al patrocinio a spese dello Stato
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 27.1.2025
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
L'avv. Lucchesi per per precisa le conclusioni come da provvedimenti del giudice Parte_1 assunti alla udienza del 6.5.2025,
L'avv. Lovati si associa
L'avv. Rinaldi per il precisa le conclusioni come da provvedimenti del giudice assunti alla CP_1 udienza del 6.5.2025, ad eccezione della quantificazione del contributo posto a carico del padre che chiede sia quantificato in euro 50 OMNIA e chiede che sia ripristinato il diritto di visita del padre inizialmente in spazio neutro e poi eventualmente libero, L'avv Lovati chiede che, qualora siano disposti incontri padre figlio, che tali incontri avvengano solo in spazio neutro.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio civile, in separazione dei Parte_1 CP_1
beni, in MILANO il 13/06/2018, atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di MILANO nell'anno 2018, Atto n. 70, Reg. 5, Parte I, dal matrimonio è nato il figlio detto a LZ (MI), il 28/11/2018, Per_1 Per_2
con ricorso depositato in data 13/12/2024 la ricorrente chiedeva la separazione, la conferma della pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale del l'affidamento super esclusivo a CP_1
sé del minore, un contributo di € 250 mensile a carico del padre per il figlio, oltre al 50% delle spese extra, e l'assegno unico per la famiglia al 100%, oltre alla conferma delle modalità di visita padre-figlio già stabilite dal Tribunale per i Minorenni di Milano con decreto n. cronol. 3821/2022 del 05.04.2022 e,
quindi, secondo le determinazioni dei Servizi Sociali del Comune di Milano,
pagina 2 di 10 CP_
si costituiva il aderendo alla domanda di separazione, chiedendo la conferma dell'affidamento del figlio al comune di Milano mantenendo il collocamento presso i nonni materni in Milano in via
Angelo Rizzoli 1, la conferma di tutti gli interventi delegati ai servizi sociali, un assegno a proprio carico per il figlio non superiore ad € 100 mensili oltre al 50% delle spese extra, l'AUF integralmente a favore della madre, e che venisse disposto un adeguato calendario del diritto di visita padre/figlio secondo le modalità ritenute più opportune, anche secondo le indicazioni di cui al provvedimento del
Tribunale per i Minorenni di Milano e, quindi, anche di concerto con le indicazioni dei Servizi Sociali che hanno in incarico il nucleo familiare,
con decreto del giudice relatore del 22.1.2025 veniva fissata l'udienza di prima comparizione per il 6.5.2025, veniva nominato al minore un curatore speciale nella persona dell'avv Lovati che aveva rappresentato il bambino anche nel procedimento innanzi al Tribunale per i minorenni e veniva richiesta ai servizi sociali del comune di Milano, ente affidatario, una relazione di aggiornamento,
si costituiva il curatore speciale il quale chiedeva: -confermare l'affido del minore all'Ente territorialmente competente, individuato nel Comune di Milano, con conferma della limitazione della responsabilità genitoriale della madre -e affinché il Comune, in collaborazione con le Strutture ed i
Servizi Specialistici del territorio: a) prosegua nell'attività di monitoraggio e sostegno delle capacità genitoriali materne, b) prosegua il supporto psicologico per la madre del minore presso il CPS competente con necessario proseguimento della terapia farmacologica, c) monitori la condizione del minore assicurando ogni ulteriore necessario intervento di sostegno, -confermare il collocamento di presso la madre, -confermare il supporto dell'educatrice domiciliare;
-in caso di richiesta Persona_1
prevedere che il sig, decaduto dalla responsabilità genitoriale con sentenza passata in CP_1
giudicato, possa incontrare il minore unicamente con modalità protette in Spazio Neutro Persona_1 con le prescrizioni ed i tempi determinati dai Servizi dell'ente affidatario, -porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere mensilmente alla madre collocataria un equo importo a titolo di contributo al mantenimento del figlio,
alla udienza di prima comparizione sentite le parti ed i difensori venivano adottati i seguenti provvedimenti:
1. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. Conferma l'affidamento di , detto , ai Servizi Sociali del Comune di Milano, Per_1 Per_2
mantenendo il collocamento presso la madre in via Marazzani n. 10, Milano,
pagina 3 di 10
3. Dispone che i Servizi Sociali di Milano proseguano in tutti gli interventi in atto a sostegno della madre e del minore, ivi compreso il percorso educativo domiciliare per il minore,
4. Dispone che il CPS competente prosegua nella presa in carico della e appresti tutti i Pt_1
necessari supporti di sostengo psichiatrico, psicologico e farmacologico a favore della madre,
5. Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore , Per_1
detto versando alla madre entro il 5 di ogni mese la somma di 100 euro, oltre alla Per_2
rivalutazione monetaria con prima rivalutazione maggio 2026, a decorre dalla domanda e quindi dal rateo di dicembre 2025, somma da considerarsi OMNIA,
6. Dispone che l'AUF sia percepito integralmente dalla madre, quindi tutti i difensori chiedevano che la causa fosse definita e rimessa al Collegio per la decisione e precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte,
la causa era pertanto rimessa al Collegio per la decisione ed era discussa decisa nella camera di consiglio del 14.5.2025.
Considerato in diritto
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
La risalenza nel tempo della separazione di fatto, la natura delle domande svolte, il tenore delle reciproche deduzioni che danno conto di un duraturo allontanamento dei coniugi da un progetto di vita comune, sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
La responsabilità genitoriale
Preliminarmente deve darsi atto che il padre, è stato dichiarato decaduto dalla CP_1
responsabilità genitoriale in relazione al minore con obbligo del genitore di assolvere Per_1 all'obbligo di mantenimento del figlio in forza di sentenza del Tribunale per i minorenni n. 70/2022 emessa in data 01.04.2022 e pubblicata il 04.05.2022. Con la suddetta sentenza il TM disponeva che qualora il CP_
“intenda incontrare il minore si rivolga ai servizi sociali competenti che, nel programmare gli eventuali incontri, con le modalità più opportune, prepareranno psicologicamente padre e minore”. La Corte di appello pagina 4 di 10 CP_ di Milano, sull'appello del con sentenza in data 07.11.2022 n. 3/2024 pubblicata il 4.1.2023 ha rigettato l'appello confermando integralmente la sentenza impugnata che è divenuta definitiva.
Il Tribunale per i Minorenni di Milano con decreto n. cronol. 3821/2022 depositato in data
05.04.2022 disponeva l'affidamento del minore all'ente, Comune di Milano, con limitazione della responsabilità genitoriale sotto il profilo sanitario, educativo, scolastico e di collocamento, disponeva il collocamento del minore presso i nonni materni, stabiliva la modalità degli incontri madre-figlio nonché una serie di interventi nei confronti della madre con monitoraggio delle sue condizioni psichiche. Veniva, quindi, aperto un procedimento di volontaria giurisdizione ai sensi dell'art. 330 c.c., avente n. R.G.
862/2022 V.G., tutt'oggi pendente.
I servizi sociali del Comune di Milano nella relazione inviata all'Ufficio il 22.4.2025 hanno riferito che ha aderito nel corso degli anni al progetto delineato dagli operatori sociali Parte_1
e sanitari proseguendo la terapia farmacologica e mantenendo una buona relazione di fiducia con gli operatori dai quali continua a farsi supportare. Si è sempre presentata puntuale agli incontri programmati presso il servizio sociale mostrando un impegno costruttivo. Da ultimo ella, rispondendo a un'esigenza del minore, ha modificato il collocamento del figlio presso i nonni materni e, in accordo con gli stessi, lo ha portato a vivere stabilmente a casa propria. Tale decisione, pur non precedentemente condivisa con gli operatori dei servizi, è stata successivamente dagli stessi condivisa.
L'educatrice domiciliare che svolge da tempo il proprio intervento presso l'abitazione della madre, con cadenza settimanale, ha riferito che il minore anche dopo il cambio di collocamento non ha mostrato criticità e la situazione è complessivamente positiva. La madre è autonoma nella gestione quotidiana del figlio e attenta alle sue necessità di accudimento riuscendo a sostenerlo nel percorso di crescita. I nonni materni hanno continuato a essere importanti figure di riferimento sia per il bambino che per la madre. I servizi sociali, in ordine all'istanza della di essere reintegrata nella responsabilità Pt_1
genitoriale e di poter essere genitore affidatario del figlio, hanno evidenziato che, pur riconoscendo il percorso positivo della madre, allo stato ritengono più tutelante per il bambino di poter usufruire di un'ulteriore supporto della durata di un anno.
Il minore frequenta la prima elementare e, a detta delle insegnanti, vive l'esperienza scolastica in maniera positiva, rispetta le regole, gioca con gli altri bambini e si presenta curato nell'abbigliamento e nei materiali, porta a termine i compiti in maniera precisa e appare ben supportato dalla famiglia, sia dalla madre che dai nonni materni.
pagina 5 di 10 Alla luce di quanto sopra rilevato, anche considerate le conclusioni delle parti, coincidenti in punto affidamento e collocamento, ritiene il Tribunale di confermare i provvedimenti assunti dal
Giudice relatore alla udienza di prima comparizione del 6.5.2025 disponendo l'affidamento di Per_1
detto ai servizi sociali del Comune di Milano per anni due dalla data di pubblicazione della Per_2
presente sentenza con collocamento del minore e residenza anagrafica, presso la madre in Milano in via Marazzani n. 10. Prima della scadenza del suddetto termine i servizi sociali, qualora non reputino opportuna la ripresa da parte della madre dell'esercizio della responsabilità genitoriale, invieranno segnalazione al Pubblico Ministero minorile.
Non è neppure dubbio che debbano proseguire gli interventi di sostegno apprestati dai servizi sociali e dai servizi specialistici a favore della madre e del minore: in particolare il monitoraggio sul nucleo familiare, il percorso di educativa domiciliare per il minore e la presa in carico della da parte del CPS competente affinché prosegua in tutti i necessari supporti di sostengo Pt_1
psichiatrico, psicologico e farmacologico a favore della stessa.
Gli incontri padre/figlio.
Quanto alla relazione con il padre, il bambino è seguito dalla psicologa del consultorio familiare per la preparazione agli incontri col padre, come disposto dal Tribunale per i minorenni, ma gli incontri non sono stati avviati a seguito delle valutazioni del servizio Spazio Neutro del tutto negative in relazione agli atteggiamenti del padre. Nella relazione dei servizi del 29.5.2024 è stato riferito che negli incontri preparatori il padre ha mostrato un forte discredito verso gli operatori che in alcuni casi si è trasformato in insulti proferiti anche con toni aggressivi, quasi urlando. Ha mostrando ostilità esprimendo di voler scegliere gli operatori a suo piacimento ed ha effettuato affermazioni e racconti assolutamente inverosimili alla luce delle diverse risultanze degli atti del lungo procedimento minorile. Negli incontri con gli operatori il padre non è riuscito a soffermarsi sulle esigenze del bambino in quanto sempre proiettato sulle responsabilità dei servizi e dei tribunali. In tale contesto
Spazio Neutro ha valutato non essere presenti le minime condizioni di alleanza con il genitore per proseguire il percorso e anche l'impossibilità per gli operatori di governare la situazione durante la eventuale visita con il bambino, dato il livello di imprevedibilità del che non rende Spazio CP_1
Neutro un luogo sicuro e sereno per un incontro con un bambino di 6 anni.
pagina 6 di 10 Da ultimo, vista l'insistenza con la quale il ha chiesto il cambio dell'operatore, questi è CP_1
stato sostituito con un nuovo psicologo, ma ancora non è noto l'esito degli incontri e neppure se si siano tenuti.
In conclusione, quanto agli incontri padre/figlio non possono che ribadirsi le statuizioni già assunte dal Tribunale minorile e quindi autorizzare i servizi affidatari ad avviare gli incontri solo con modalità
osservate e protette in Spazio Neutro e solo qualora il padre lo richieda ed effettui precedenti incontri con l'operatore designato perché sia preparato psicologicamente, come altrettanto dovrà essere preparato il minore, in modo che la ripresa degli incontri avvenga con modalità rispettose e di tutela del benessere del minore.
Le condizioni economiche
Ritiene il Tribunale che le statuizioni di cui alla ordinanza ex art. 473 bis. 22 debbano essere modificate, tenuto conto del preminente interesse del minore.
La Costituzione pone in capo ai genitori l'obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli, obbligo ribadito anche dalla legislazione ordinaria agli artt. 147, 315 bis, 316 bis, 337 ter c.c.
I genitori devono provvedere a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito non soltanto dalle rispettive sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, pertanto, non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (cfr. Cass. 785/2012, Cass.
17089/2013). Neppure lo stato di disoccupazione può esonerare il genitore dal contribuire al mantenimento dei figli, dovendosi egli attivare per fare tutto il possibile per garantire il soddisfacimento delle minime esigenze di vita della prole (Cass.28870/2011, Cass. 41040/2012, Cass
24424/ 2013). Dunque non è sufficiente allegare uno stato di disoccupazione, dovendosi verificare, avuto riguardo a tutte le circostanze concrete del caso, la possibilità del genitore di collocarsi o meno utilmente ed in relazione alle proprie attitudini, nel mercato del lavoro (si veda anche ex multis Trib.
Milano, 15 aprile 2015; Trib. Roma, 7 luglio 2017).
pagina 7 di 10 Richiamati quindi i principi costituzionali e normativi che impongono ai genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli, il principio di proporzionali della contribuzione tra i genitori, i principio che l'obbligo di mantenimento debba comprendere tutte le necessità di vita dl minore e che non può essere quantificato in una somma meramente simbolica ma deve costituire un reale apporto economico alla vita del figlio, tenuto in considerazione anche il reddito del genitore collocatario, sottolineato che deve essere considerato non solo il reddito effettivo ma la capacità di reddito del genitore alla luce della sua capacità lavorativa, l'età, le sue competenze e considerati i parametri di cui all'art. 337 ter co 4 c.c. ritiene il Tribunale che l'obbligo di mantenimento paterno essere quantificato nella maggior somma di € 200 omnia.
La a conclusione di un percorso di tirocinio, è stata assunta nel mese di Marzo 24 con Pt_1
contratto a tempo indeterminato presso un'azienda ove lavora tre giorni alla settimana e svolge il lavoro di receptionist. Lavora part time con uno stipendio di circa 900 euro al mese per 14 mesi. Vive attualmente in un immobile di proprietà dei di lei genitori, sito in Milano, in via G. Marazzani n. 10,
concesso alla stessa in comodato gratuito, ma di cui sostiene integralmente il pagamento degli oneri condominiali e delle utenze. CP_ Il alla scorsa udienza ha dichiarato : “Vivo nella casa popolare che aveva , ho fatto il Pt_1 subentro, prendo 500 euro di reddito di inclusione/formazione lavoro, e riesco a pagare il canone di
locazione che è circa 350 euro perché mi sono accollato la morosità di , il canone sarebbe di 20 Pt_1
euro. io sto frequentando questi corsi di aggiornamento in cyber sicurezza per accrescere la mia capacità
lavorativa. Io ho sempre lavorato come tecnico informatico, operatore di borsa, con partita IVA, ho avuto
CP_ anche una mia azienda”. Il , dunque, ha sicure competenze professionali ed ha piena capacità lavorativa ed è ancora un uomo giovane, di anni 45. E' quindi sicuramente in grado di recepire una attività
lavorativa che gli consente di provvedere alle esigenze del figlio minore.
La quantificazione del contributo di mantenimento sopra indicata tiene conto dell'assenza di mantenimento diretto, e dei redditi della madre e si ritiene somma, seppur modesta, non meramente simbolica ed adeguata, allo stato, alle potenzialità lavorative del padre. Si ritiene inoltre che detta somma debba essere quantificata come onnicomprensiva vista la decadenza dalla responsabilità genitoriale che esautora il padre dall'assumere decisioni in relazione alle esigenze del figlio, l'assenza di relazione tra il padre e figlio, la difficile comunicazione tra i genitori. Pertanto la somma comprende oltre al mantenimento ordinario mensile anche la quota parte di spese extra relative alla salute, alla scuola, alla eduzione.
pagina 8 di 10 La decorrenza dell'assegno deve essere fatta risalite alla domanda e quindi dal rateo di dicembre
2024 e deve essere rivalutata secondo gli indici istat con prima rivalutazione a maggio 2026.
L'assegno unico per la famiglia deve essere interamente percepito dalla madre collocataria.
Le spese di lite
Vista la natura necessaria del giudizio e il parziale accordo delle parti, le spese del presente giudizio devono essere interamente compensate. Le spese del curatore speciale rimangono carico dello
Stato e saranno liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale , ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio civile in MILANO il 13/06/2018 , iscritto nei CP_1
registri dello stato civile del Comune di MILANO nell'anno 2018,
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del
Comune di MILANO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge,
3. Affida il figlio minore ai Servizi Sociali del Comune di Milano con limitazione della responsabilità genitoriale materna (essendo il padre già stato dichiarato decaduto dalla responsabilità) quanto alle decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza abituale, per il periodo di anni 2 con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza. Prima della scadenza del suddetto termine i servizi sociali, in caso di pregiudizio per il minore e qualora non reputino opportuna la ripresa da parte della madre del pieno esercizio della responsabilità genitoriale, invieranno segnalazione al Pubblico
Ministero minorile,
4. Dispone che le decisioni di maggior interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla residenza del minori ex art. 337ter comma 3 c.c vengano assunte, in caso di disaccordo con la madre, dai Servizi Sociali, mentre le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione saranno assunte dalla madre, collocataria del bambino,
5. Dispone che i Servizi manterranno il minore collocato presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica, in Milano in via Giorgio Marazzano 10,
pagina 9 di 10 6. Dispone che i Servizi Sociali di Milano proseguano in tutti gli interventi in atto a sostegno della madre e del minore, ivi compreso il percorso di educativa domiciliare per il minore,
7. Dispone che il CPS competente prosegua nella presa in carico della e appresti tutti i Pt_1
necessari supporti di sostengo psichiatrico, psicologico e farmacologico a favore della madre,
8. Dispone che i servizi sociali proseguano nell'attività di monitoraggio e sostegno delle capacità genitoriali materne e monitorino la condizione del minore assicurando ogni ulteriore necessario intervento di sostegno,
9. Dispone che la ripresa degli incontri padre/figlio potrà avvenire qualora il padre si rivolga ai servizi sociali affidatari del minore che potranno avviare gli incontri solo con modalità osservate e protette in Spazio Neutro, dopo una adeguata preparazione del minore e del padre e solo qualora ritengano che gli incontri possano svolgersi in sicurezza e con modalità adeguate a preservare la serenità del figlio minore,
7. Dispone che il versi alla a titolo di contributo al mantenimento del figlio, entro il CP_1 Pt_1
5 di ogni mese, con decorrenza dal rateo di dicembre 2024 la somma di € 200,00 , Pt_2
rivalutabile annualmente secondo indici Istat, con prima rivalutazione a maggio 2026,
8. L'assegno unico per la famiglia verrà percepito integralmente dalla madre,
9. Compensa tra le parti integralmente le spese di lite.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
Manda la cancelleria per la comunicazione ai Servizi Sociali del comune di Milano.
Manda la cancelleria per l'invio della presente sentenza al giudice tutelare del Tribunale di Milano procedimento n. 862/2022 V.G.
Milano 14.5.2025
Il Presidente
dott. Anna Cattaneo
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 13/12/2024, rimessa al Collegio alla udienza di prima comparizione del
6.5.2025, discussa nella Camera di Consiglio del 14.5.2025 promossa
DA
c.f. nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall' avv. LUCCHESI FEDERICA del foro di Lucca con studio in VIA N. BIXIO N. 30
VIAREGGIO presso la quale ha eletto domicilio telematico come da procura in atti
PARTE ATTRICE
CONTRO
c.f. , nato a [...] il [...] , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avv. ZITA LUCA del foro di Monza con studio in VIA A. VESPUCCI 25 MONZA presso la quale ha eletto domicilio telematico, come da procura in atti, ammesso al patrocinio a spese dello
Stato in data 8.4.2025 con delibera n. 2025/2792
PARTE CONVENUTA
E CON
pagina 1 di 10 L'avv PAOLA LOVATI del foro di Milano, curatore speciale del minore , nato a Persona_1
LZ (MI), il 28/11/2018, ammesso al patrocinio a spese dello Stato
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 27.1.2025
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
L'avv. Lucchesi per per precisa le conclusioni come da provvedimenti del giudice Parte_1 assunti alla udienza del 6.5.2025,
L'avv. Lovati si associa
L'avv. Rinaldi per il precisa le conclusioni come da provvedimenti del giudice assunti alla CP_1 udienza del 6.5.2025, ad eccezione della quantificazione del contributo posto a carico del padre che chiede sia quantificato in euro 50 OMNIA e chiede che sia ripristinato il diritto di visita del padre inizialmente in spazio neutro e poi eventualmente libero, L'avv Lovati chiede che, qualora siano disposti incontri padre figlio, che tali incontri avvengano solo in spazio neutro.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio civile, in separazione dei Parte_1 CP_1
beni, in MILANO il 13/06/2018, atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di MILANO nell'anno 2018, Atto n. 70, Reg. 5, Parte I, dal matrimonio è nato il figlio detto a LZ (MI), il 28/11/2018, Per_1 Per_2
con ricorso depositato in data 13/12/2024 la ricorrente chiedeva la separazione, la conferma della pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale del l'affidamento super esclusivo a CP_1
sé del minore, un contributo di € 250 mensile a carico del padre per il figlio, oltre al 50% delle spese extra, e l'assegno unico per la famiglia al 100%, oltre alla conferma delle modalità di visita padre-figlio già stabilite dal Tribunale per i Minorenni di Milano con decreto n. cronol. 3821/2022 del 05.04.2022 e,
quindi, secondo le determinazioni dei Servizi Sociali del Comune di Milano,
pagina 2 di 10 CP_
si costituiva il aderendo alla domanda di separazione, chiedendo la conferma dell'affidamento del figlio al comune di Milano mantenendo il collocamento presso i nonni materni in Milano in via
Angelo Rizzoli 1, la conferma di tutti gli interventi delegati ai servizi sociali, un assegno a proprio carico per il figlio non superiore ad € 100 mensili oltre al 50% delle spese extra, l'AUF integralmente a favore della madre, e che venisse disposto un adeguato calendario del diritto di visita padre/figlio secondo le modalità ritenute più opportune, anche secondo le indicazioni di cui al provvedimento del
Tribunale per i Minorenni di Milano e, quindi, anche di concerto con le indicazioni dei Servizi Sociali che hanno in incarico il nucleo familiare,
con decreto del giudice relatore del 22.1.2025 veniva fissata l'udienza di prima comparizione per il 6.5.2025, veniva nominato al minore un curatore speciale nella persona dell'avv Lovati che aveva rappresentato il bambino anche nel procedimento innanzi al Tribunale per i minorenni e veniva richiesta ai servizi sociali del comune di Milano, ente affidatario, una relazione di aggiornamento,
si costituiva il curatore speciale il quale chiedeva: -confermare l'affido del minore all'Ente territorialmente competente, individuato nel Comune di Milano, con conferma della limitazione della responsabilità genitoriale della madre -e affinché il Comune, in collaborazione con le Strutture ed i
Servizi Specialistici del territorio: a) prosegua nell'attività di monitoraggio e sostegno delle capacità genitoriali materne, b) prosegua il supporto psicologico per la madre del minore presso il CPS competente con necessario proseguimento della terapia farmacologica, c) monitori la condizione del minore assicurando ogni ulteriore necessario intervento di sostegno, -confermare il collocamento di presso la madre, -confermare il supporto dell'educatrice domiciliare;
-in caso di richiesta Persona_1
prevedere che il sig, decaduto dalla responsabilità genitoriale con sentenza passata in CP_1
giudicato, possa incontrare il minore unicamente con modalità protette in Spazio Neutro Persona_1 con le prescrizioni ed i tempi determinati dai Servizi dell'ente affidatario, -porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere mensilmente alla madre collocataria un equo importo a titolo di contributo al mantenimento del figlio,
alla udienza di prima comparizione sentite le parti ed i difensori venivano adottati i seguenti provvedimenti:
1. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. Conferma l'affidamento di , detto , ai Servizi Sociali del Comune di Milano, Per_1 Per_2
mantenendo il collocamento presso la madre in via Marazzani n. 10, Milano,
pagina 3 di 10
3. Dispone che i Servizi Sociali di Milano proseguano in tutti gli interventi in atto a sostegno della madre e del minore, ivi compreso il percorso educativo domiciliare per il minore,
4. Dispone che il CPS competente prosegua nella presa in carico della e appresti tutti i Pt_1
necessari supporti di sostengo psichiatrico, psicologico e farmacologico a favore della madre,
5. Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore , Per_1
detto versando alla madre entro il 5 di ogni mese la somma di 100 euro, oltre alla Per_2
rivalutazione monetaria con prima rivalutazione maggio 2026, a decorre dalla domanda e quindi dal rateo di dicembre 2025, somma da considerarsi OMNIA,
6. Dispone che l'AUF sia percepito integralmente dalla madre, quindi tutti i difensori chiedevano che la causa fosse definita e rimessa al Collegio per la decisione e precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte,
la causa era pertanto rimessa al Collegio per la decisione ed era discussa decisa nella camera di consiglio del 14.5.2025.
Considerato in diritto
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
La risalenza nel tempo della separazione di fatto, la natura delle domande svolte, il tenore delle reciproche deduzioni che danno conto di un duraturo allontanamento dei coniugi da un progetto di vita comune, sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
La responsabilità genitoriale
Preliminarmente deve darsi atto che il padre, è stato dichiarato decaduto dalla CP_1
responsabilità genitoriale in relazione al minore con obbligo del genitore di assolvere Per_1 all'obbligo di mantenimento del figlio in forza di sentenza del Tribunale per i minorenni n. 70/2022 emessa in data 01.04.2022 e pubblicata il 04.05.2022. Con la suddetta sentenza il TM disponeva che qualora il CP_
“intenda incontrare il minore si rivolga ai servizi sociali competenti che, nel programmare gli eventuali incontri, con le modalità più opportune, prepareranno psicologicamente padre e minore”. La Corte di appello pagina 4 di 10 CP_ di Milano, sull'appello del con sentenza in data 07.11.2022 n. 3/2024 pubblicata il 4.1.2023 ha rigettato l'appello confermando integralmente la sentenza impugnata che è divenuta definitiva.
Il Tribunale per i Minorenni di Milano con decreto n. cronol. 3821/2022 depositato in data
05.04.2022 disponeva l'affidamento del minore all'ente, Comune di Milano, con limitazione della responsabilità genitoriale sotto il profilo sanitario, educativo, scolastico e di collocamento, disponeva il collocamento del minore presso i nonni materni, stabiliva la modalità degli incontri madre-figlio nonché una serie di interventi nei confronti della madre con monitoraggio delle sue condizioni psichiche. Veniva, quindi, aperto un procedimento di volontaria giurisdizione ai sensi dell'art. 330 c.c., avente n. R.G.
862/2022 V.G., tutt'oggi pendente.
I servizi sociali del Comune di Milano nella relazione inviata all'Ufficio il 22.4.2025 hanno riferito che ha aderito nel corso degli anni al progetto delineato dagli operatori sociali Parte_1
e sanitari proseguendo la terapia farmacologica e mantenendo una buona relazione di fiducia con gli operatori dai quali continua a farsi supportare. Si è sempre presentata puntuale agli incontri programmati presso il servizio sociale mostrando un impegno costruttivo. Da ultimo ella, rispondendo a un'esigenza del minore, ha modificato il collocamento del figlio presso i nonni materni e, in accordo con gli stessi, lo ha portato a vivere stabilmente a casa propria. Tale decisione, pur non precedentemente condivisa con gli operatori dei servizi, è stata successivamente dagli stessi condivisa.
L'educatrice domiciliare che svolge da tempo il proprio intervento presso l'abitazione della madre, con cadenza settimanale, ha riferito che il minore anche dopo il cambio di collocamento non ha mostrato criticità e la situazione è complessivamente positiva. La madre è autonoma nella gestione quotidiana del figlio e attenta alle sue necessità di accudimento riuscendo a sostenerlo nel percorso di crescita. I nonni materni hanno continuato a essere importanti figure di riferimento sia per il bambino che per la madre. I servizi sociali, in ordine all'istanza della di essere reintegrata nella responsabilità Pt_1
genitoriale e di poter essere genitore affidatario del figlio, hanno evidenziato che, pur riconoscendo il percorso positivo della madre, allo stato ritengono più tutelante per il bambino di poter usufruire di un'ulteriore supporto della durata di un anno.
Il minore frequenta la prima elementare e, a detta delle insegnanti, vive l'esperienza scolastica in maniera positiva, rispetta le regole, gioca con gli altri bambini e si presenta curato nell'abbigliamento e nei materiali, porta a termine i compiti in maniera precisa e appare ben supportato dalla famiglia, sia dalla madre che dai nonni materni.
pagina 5 di 10 Alla luce di quanto sopra rilevato, anche considerate le conclusioni delle parti, coincidenti in punto affidamento e collocamento, ritiene il Tribunale di confermare i provvedimenti assunti dal
Giudice relatore alla udienza di prima comparizione del 6.5.2025 disponendo l'affidamento di Per_1
detto ai servizi sociali del Comune di Milano per anni due dalla data di pubblicazione della Per_2
presente sentenza con collocamento del minore e residenza anagrafica, presso la madre in Milano in via Marazzani n. 10. Prima della scadenza del suddetto termine i servizi sociali, qualora non reputino opportuna la ripresa da parte della madre dell'esercizio della responsabilità genitoriale, invieranno segnalazione al Pubblico Ministero minorile.
Non è neppure dubbio che debbano proseguire gli interventi di sostegno apprestati dai servizi sociali e dai servizi specialistici a favore della madre e del minore: in particolare il monitoraggio sul nucleo familiare, il percorso di educativa domiciliare per il minore e la presa in carico della da parte del CPS competente affinché prosegua in tutti i necessari supporti di sostengo Pt_1
psichiatrico, psicologico e farmacologico a favore della stessa.
Gli incontri padre/figlio.
Quanto alla relazione con il padre, il bambino è seguito dalla psicologa del consultorio familiare per la preparazione agli incontri col padre, come disposto dal Tribunale per i minorenni, ma gli incontri non sono stati avviati a seguito delle valutazioni del servizio Spazio Neutro del tutto negative in relazione agli atteggiamenti del padre. Nella relazione dei servizi del 29.5.2024 è stato riferito che negli incontri preparatori il padre ha mostrato un forte discredito verso gli operatori che in alcuni casi si è trasformato in insulti proferiti anche con toni aggressivi, quasi urlando. Ha mostrando ostilità esprimendo di voler scegliere gli operatori a suo piacimento ed ha effettuato affermazioni e racconti assolutamente inverosimili alla luce delle diverse risultanze degli atti del lungo procedimento minorile. Negli incontri con gli operatori il padre non è riuscito a soffermarsi sulle esigenze del bambino in quanto sempre proiettato sulle responsabilità dei servizi e dei tribunali. In tale contesto
Spazio Neutro ha valutato non essere presenti le minime condizioni di alleanza con il genitore per proseguire il percorso e anche l'impossibilità per gli operatori di governare la situazione durante la eventuale visita con il bambino, dato il livello di imprevedibilità del che non rende Spazio CP_1
Neutro un luogo sicuro e sereno per un incontro con un bambino di 6 anni.
pagina 6 di 10 Da ultimo, vista l'insistenza con la quale il ha chiesto il cambio dell'operatore, questi è CP_1
stato sostituito con un nuovo psicologo, ma ancora non è noto l'esito degli incontri e neppure se si siano tenuti.
In conclusione, quanto agli incontri padre/figlio non possono che ribadirsi le statuizioni già assunte dal Tribunale minorile e quindi autorizzare i servizi affidatari ad avviare gli incontri solo con modalità
osservate e protette in Spazio Neutro e solo qualora il padre lo richieda ed effettui precedenti incontri con l'operatore designato perché sia preparato psicologicamente, come altrettanto dovrà essere preparato il minore, in modo che la ripresa degli incontri avvenga con modalità rispettose e di tutela del benessere del minore.
Le condizioni economiche
Ritiene il Tribunale che le statuizioni di cui alla ordinanza ex art. 473 bis. 22 debbano essere modificate, tenuto conto del preminente interesse del minore.
La Costituzione pone in capo ai genitori l'obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli, obbligo ribadito anche dalla legislazione ordinaria agli artt. 147, 315 bis, 316 bis, 337 ter c.c.
I genitori devono provvedere a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito non soltanto dalle rispettive sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, pertanto, non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (cfr. Cass. 785/2012, Cass.
17089/2013). Neppure lo stato di disoccupazione può esonerare il genitore dal contribuire al mantenimento dei figli, dovendosi egli attivare per fare tutto il possibile per garantire il soddisfacimento delle minime esigenze di vita della prole (Cass.28870/2011, Cass. 41040/2012, Cass
24424/ 2013). Dunque non è sufficiente allegare uno stato di disoccupazione, dovendosi verificare, avuto riguardo a tutte le circostanze concrete del caso, la possibilità del genitore di collocarsi o meno utilmente ed in relazione alle proprie attitudini, nel mercato del lavoro (si veda anche ex multis Trib.
Milano, 15 aprile 2015; Trib. Roma, 7 luglio 2017).
pagina 7 di 10 Richiamati quindi i principi costituzionali e normativi che impongono ai genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli, il principio di proporzionali della contribuzione tra i genitori, i principio che l'obbligo di mantenimento debba comprendere tutte le necessità di vita dl minore e che non può essere quantificato in una somma meramente simbolica ma deve costituire un reale apporto economico alla vita del figlio, tenuto in considerazione anche il reddito del genitore collocatario, sottolineato che deve essere considerato non solo il reddito effettivo ma la capacità di reddito del genitore alla luce della sua capacità lavorativa, l'età, le sue competenze e considerati i parametri di cui all'art. 337 ter co 4 c.c. ritiene il Tribunale che l'obbligo di mantenimento paterno essere quantificato nella maggior somma di € 200 omnia.
La a conclusione di un percorso di tirocinio, è stata assunta nel mese di Marzo 24 con Pt_1
contratto a tempo indeterminato presso un'azienda ove lavora tre giorni alla settimana e svolge il lavoro di receptionist. Lavora part time con uno stipendio di circa 900 euro al mese per 14 mesi. Vive attualmente in un immobile di proprietà dei di lei genitori, sito in Milano, in via G. Marazzani n. 10,
concesso alla stessa in comodato gratuito, ma di cui sostiene integralmente il pagamento degli oneri condominiali e delle utenze. CP_ Il alla scorsa udienza ha dichiarato : “Vivo nella casa popolare che aveva , ho fatto il Pt_1 subentro, prendo 500 euro di reddito di inclusione/formazione lavoro, e riesco a pagare il canone di
locazione che è circa 350 euro perché mi sono accollato la morosità di , il canone sarebbe di 20 Pt_1
euro. io sto frequentando questi corsi di aggiornamento in cyber sicurezza per accrescere la mia capacità
lavorativa. Io ho sempre lavorato come tecnico informatico, operatore di borsa, con partita IVA, ho avuto
CP_ anche una mia azienda”. Il , dunque, ha sicure competenze professionali ed ha piena capacità lavorativa ed è ancora un uomo giovane, di anni 45. E' quindi sicuramente in grado di recepire una attività
lavorativa che gli consente di provvedere alle esigenze del figlio minore.
La quantificazione del contributo di mantenimento sopra indicata tiene conto dell'assenza di mantenimento diretto, e dei redditi della madre e si ritiene somma, seppur modesta, non meramente simbolica ed adeguata, allo stato, alle potenzialità lavorative del padre. Si ritiene inoltre che detta somma debba essere quantificata come onnicomprensiva vista la decadenza dalla responsabilità genitoriale che esautora il padre dall'assumere decisioni in relazione alle esigenze del figlio, l'assenza di relazione tra il padre e figlio, la difficile comunicazione tra i genitori. Pertanto la somma comprende oltre al mantenimento ordinario mensile anche la quota parte di spese extra relative alla salute, alla scuola, alla eduzione.
pagina 8 di 10 La decorrenza dell'assegno deve essere fatta risalite alla domanda e quindi dal rateo di dicembre
2024 e deve essere rivalutata secondo gli indici istat con prima rivalutazione a maggio 2026.
L'assegno unico per la famiglia deve essere interamente percepito dalla madre collocataria.
Le spese di lite
Vista la natura necessaria del giudizio e il parziale accordo delle parti, le spese del presente giudizio devono essere interamente compensate. Le spese del curatore speciale rimangono carico dello
Stato e saranno liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale , ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio civile in MILANO il 13/06/2018 , iscritto nei CP_1
registri dello stato civile del Comune di MILANO nell'anno 2018,
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del
Comune di MILANO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge,
3. Affida il figlio minore ai Servizi Sociali del Comune di Milano con limitazione della responsabilità genitoriale materna (essendo il padre già stato dichiarato decaduto dalla responsabilità) quanto alle decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza abituale, per il periodo di anni 2 con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza. Prima della scadenza del suddetto termine i servizi sociali, in caso di pregiudizio per il minore e qualora non reputino opportuna la ripresa da parte della madre del pieno esercizio della responsabilità genitoriale, invieranno segnalazione al Pubblico
Ministero minorile,
4. Dispone che le decisioni di maggior interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla residenza del minori ex art. 337ter comma 3 c.c vengano assunte, in caso di disaccordo con la madre, dai Servizi Sociali, mentre le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione saranno assunte dalla madre, collocataria del bambino,
5. Dispone che i Servizi manterranno il minore collocato presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica, in Milano in via Giorgio Marazzano 10,
pagina 9 di 10 6. Dispone che i Servizi Sociali di Milano proseguano in tutti gli interventi in atto a sostegno della madre e del minore, ivi compreso il percorso di educativa domiciliare per il minore,
7. Dispone che il CPS competente prosegua nella presa in carico della e appresti tutti i Pt_1
necessari supporti di sostengo psichiatrico, psicologico e farmacologico a favore della madre,
8. Dispone che i servizi sociali proseguano nell'attività di monitoraggio e sostegno delle capacità genitoriali materne e monitorino la condizione del minore assicurando ogni ulteriore necessario intervento di sostegno,
9. Dispone che la ripresa degli incontri padre/figlio potrà avvenire qualora il padre si rivolga ai servizi sociali affidatari del minore che potranno avviare gli incontri solo con modalità osservate e protette in Spazio Neutro, dopo una adeguata preparazione del minore e del padre e solo qualora ritengano che gli incontri possano svolgersi in sicurezza e con modalità adeguate a preservare la serenità del figlio minore,
7. Dispone che il versi alla a titolo di contributo al mantenimento del figlio, entro il CP_1 Pt_1
5 di ogni mese, con decorrenza dal rateo di dicembre 2024 la somma di € 200,00 , Pt_2
rivalutabile annualmente secondo indici Istat, con prima rivalutazione a maggio 2026,
8. L'assegno unico per la famiglia verrà percepito integralmente dalla madre,
9. Compensa tra le parti integralmente le spese di lite.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
Manda la cancelleria per la comunicazione ai Servizi Sociali del comune di Milano.
Manda la cancelleria per l'invio della presente sentenza al giudice tutelare del Tribunale di Milano procedimento n. 862/2022 V.G.
Milano 14.5.2025
Il Presidente
dott. Anna Cattaneo
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