Articolo 1 della Legge 26 novembre 1957, n. 1154
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27 dicembre 1957
Art. 1. Articolo unico.

E' approvata e resa esecutoria la convenzione 8 maggio 1957, n. 594 di repertorio dell'Intendenza di finanza di Torino, con la quale lo Stato ha concesso all'Universita' degli studi di quella citta' il diritto di superficie per 99 anni su un'area di metri quadrati 10.332, gia' facente parte della caserma "Massimo d'Azeglio" di Torino, compresa fra le vie San Maurizio, Sant'Ottavio, Giuseppe Verdi e Roero di Cortanze, occorrente per costruire le sedi delle Facolta' umanistiche.

Entrata in vigore il 27 dicembre 1957