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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/10/2025, n. 4299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4299 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 10937/2022
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10937/2022 R.G. avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente
TRA
, (C.F. ), rapp.to e difeso come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giuseppe Spagnuolo, in virtù di mandato in atti
RICORRENTE
E
(CF. , rapp.ta e difesa Controparte_1 C.F._2 come in atti dall'Avv. Antonella Marrazzo, in virtù di mandato in atti
RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 3.7.2025.
1 Proc. R.G. n. 10937/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.12.2022 [nato a [...] il Parte_1
12.12.1953, CF. ha chiesto dichiararsi la cessazione degli C.F._1 effetti civili del matrimonio contratto con [nata Controparte_1
PA (Sa) l'11.08.1965, CF. in data 29.05.1993 in C.F._2
PA (Sa) e da cui è nata la figlia (01.08.1989). Per_1
Il ricorrente domandava, inoltre, di non corrispondere più gli assegni di mantenimento disposti in sede di separazione in favore della figlia e dell'ex coniuge e di revocare l'assegnazione della casa familiare in favore della resistente o, in subordine, di disporre la corresponsione da parte della di un CP_1 canone di locazione.
Con comparsa del 27.03.2023 si costituiva la quale Controparte_1 aderiva alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio e contestualmente domandava: 1) la corresponsione in suo favore di un assegno divorzile di € 450,00 mensili;
2) la previsione di un assegno di € 450,00 mensili in favore della figlia maggiorenne da porre a carico del ricorrente;
3) il Per_1 rigetto delle ulteriori domanda avanzate dal Pt_1
Il Presidente, sentite le parti ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, emetteva con ordinanza resa il 5.04.2023 i provvedimenti provvisori e rimetteva le parti dinanzi al Giudice Istruttore.
Con sentenza n. 3046/2024 emessa in data 11.6.2024 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi ed ordinanza con cui la causa veniva rimessa sul ruolo per la definitiva determinazione delle questioni economiche.
Espletata la prova orale, alla udienza del 3.7.2025, venuto meno l'accordo delle parti in ordine ad un possibile trasferimento immobiliare dal padre alla figlia maggiorenne, la causa veniva assegnata alla decisione del collegio con attribuzione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali e repliche.
2 Proc. R.G. n. 10937/2022
A) Il thema decidendum della presente controversia, attesa la sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 3046/2024 emessa in data 11.6.2024, afferisce alle domande proposte dalle parti.
Dal matrimonio è nata la figlia maggiorenne , attualmente di 36 anni. Per_1
Com'è noto, secondo la più recente giurisprudenza della S.C., ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che questo obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni.
L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro;
di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (cfr. Cass. civ., sez. I,
27/02/2024, n. 5177; Cass. civ., sez. I, 23/01/2024, n. 2259).
I principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile
3 Proc. R.G. n. 10937/2022
nel "figlio adulto" l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata (cfr. Cass. civ., sez. I, 20/09/2023, n. 26875).
In definitiva, il mantenimento del figlio maggiorenne è da escludersi ove questi abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, dimostrando quindi il raggiungimento di un'adeguata capacità, senza che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l'effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti siano già venuti meno, e potendo in tal caso residuare, in capo ai genitori, al massimo un obbligo alimentare (cfr.
Cass. civ., sez. VI, 08/02/2023, n. 3769).
Ebbene, in applicazione dei principi suesposti, deve necessariamente ritenersi che la figlia maggiorenne , di anni 36, sia divenuta autosufficiente atteso Per_1 che la stessa ha conseguito da ormai sei anni l'abilitazione all'esercizio della professione forense, all'uopo confermando la valutazione già operata dal
Presidente delegato.
Essendo la figlia maggiorenne divenuta autosufficiente è, dunque, venuto meno il presupposto di legge per l' assegnazione della casa familiare – sita in Salerno alla via Rufoli n. 21 - in favore della resistente, dovendosi anche sotto questo profilo confermare quanto già disposto con l'ordinanza presidenziale del 5.4.2023 in ordine alla revoca della assegnazione in favore della CP_1
C) La ricorrente – titolare di un assegno di mantenimento di euro 350,00 aumentato ad euro 450,00 con i provvedimenti presidenziali a seguito della revoca dell'assegnazione della casa familiare - ha chiesto il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile.
Orbene, va ricordato che le Sezioni Unite, con la storica sentenza 11 luglio 2018
n. 18287, valorizzando il tenore letterale dell'art. 5 l. 898/1970, hanno avvertito la necessità di superare la funzione meramente assistenziale dell'assegno divorzile, privilegiata dalla giurisprudenza a far data dalla sentenza delle Sezioni Unite 29 novembre 1990 n. 11490, a favore di una funzione composita, sia assistenziale che compensativa-perequativa e risarcitoria.
4 Proc. R.G. n. 10937/2022
Le S.U. hanno, in particolare, ritenuto che i contenuti identitari dell'istituto, per come si sono venuti a modellare nel corso di oltre un trentennio, andassero rivisitati in funzione della necessità, resa urgente dall'avanzarsi su questo terreno di una più matura coscienza collettiva, che anche nella ponderazione degli aspetti della solidarietà post-matrimoniale di più diretta rilevanza patrimoniale si dovessero rendere apprezzabili, nel segno dell'autoresponsabilità,
i riflessi di una mutata valorizzazione delle scelte personali dei coniugi da valutarsi nel contesto costituzionale all'interno del quale tali scelte e la loro protezione giuridica trovano riconoscimento e tutela.
L'orientamento che si è venuto così a delineare, cogliendo la fecondità culturale di un approccio che enunciando il parametro "dell'indipendenza o autosufficienza economica" ha sovvertito un più che consolidato panorama di diritto vivente, orientato a commisurare l'entità dell'assegno divorzile al "tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio", si è indotto primariamente ad abbandonare la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di una interpretazione della L. 1 dicembre 1970,
n. 898, art. 5, comma 6, nel testo risultante dalla novellazione operatane dalla L.
6 marzo 1987, n. 74, art. 10 volta a rivendicare in modo più esplicito di quanto già non fosse accaduto in passato la propria sua radice negli artt. 2,3 e 29 Cost.
In questa cornice si è formata l'opinione, suggerita dalla constatazione che il parametro dell'adeguatezza enunciato dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, ha carattere intrinsecamente relativo e che esso imponga perciò una valutazione comparativa condotta in armonia con i criteri indicatori che figurano nell'incipit della norma, che "la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire
l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare,
5 Proc. R.G. n. 10937/2022
in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente".
Il riconoscimento dell'assegno di divorzio "cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi". Il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto alla percezione dell'assegno ha, dunque, "natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà".
La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è peraltro finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (cfr. da ultimo Cass. civ., sez.
I, 18/01/2023, n. 1482).
Nel caso di specie, il Collegio non ravvisa la componente compensativo- perequativa non avendo la né allegato né tantomeno provato di aver CP_1 rinunciato nel corso della convivenza matrimoniale a realistiche occasioni lavorative nell'interesse della famiglia.
La S.C. ha del resto chiarito che l'impegno della donna nella gestione della famiglia e nella cura dei figli durante gli anni di matrimonio non è sufficiente a far sorgere il diritto all'assegno divorzile, una volta che il matrimonio sia sciolto,
6 Proc. R.G. n. 10937/2022
in quanto riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo- compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi, poiché la scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare assume rilievo nei limiti in cui sia stata condivisa con l'altro coniuge e abbia comportato la rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali che il coniuge che richiede l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio (cfr. Cass. civ., sez. I, 08/07/2025, n. 18682; Cass. civ., sez.
I, 13/04/2023, n. 981; Cass. civ., sez. VI, 13/10/2022, n. 29920).
Non può riconoscersi nemmeno la componente assistenziale atteso che la resistente - su cui ricadeva il relativo onere probatorio – non ha depositato nel corso dell'intero procedimento alcuna documentazione reddituale onde comprovare la sua attuale situazione patrimoniale (ovvero l'inadeguatezza dei mezzi propri): l'assenza di dimostrazione circa la condizione economico-reddituale della resistente preclude, difatti, in radice al giudice di merito di valutare l'esistenza di una sproporzione economico-reddituale tra gli ex coniugi mancando uno dei due termini di raffronto (sul punto v. Cass. civ., sez. I, 28.2.2022, n.
6529).
Né può sottacersi che, finanche con le note depositate in data 22.7.2025, la resistente manifestava la propria disponibilità a rinunciare all'assegno divorzile in cambio del trasferimento da parte del ricorrente della proprietà della casa familiare in favore della figlia (maggiorenne ed autosufficiente), in tal modo dimostrando indirettamente di essere in possesso di disponibilità economiche non emerse in questa sede in grado di consentirle di mantenersi in maniera autonoma.
C) Le spese di giudizio, attesa la natura necessitata della pronuncia, il contegno processuale delle parti e la circostanza che la crisi coniugale deve ritenersi ascrivibile ad entrambi i coniugi, devono essere interamente compensate.
7 Proc. R.G. n. 10937/2022
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, nelle persone dei magistrati indicati in epigrafe, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
- rigetta la domanda di mantenimento della figlia maggiorenne proposta dalla resistente;
- rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare proposta dalla resistente;
- rigetta la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente;
- spese compensate.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 27.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Caterina Costabile dott.ssa Ilaria Bianchi
8
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10937/2022 R.G. avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente
TRA
, (C.F. ), rapp.to e difeso come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giuseppe Spagnuolo, in virtù di mandato in atti
RICORRENTE
E
(CF. , rapp.ta e difesa Controparte_1 C.F._2 come in atti dall'Avv. Antonella Marrazzo, in virtù di mandato in atti
RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 3.7.2025.
1 Proc. R.G. n. 10937/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.12.2022 [nato a [...] il Parte_1
12.12.1953, CF. ha chiesto dichiararsi la cessazione degli C.F._1 effetti civili del matrimonio contratto con [nata Controparte_1
PA (Sa) l'11.08.1965, CF. in data 29.05.1993 in C.F._2
PA (Sa) e da cui è nata la figlia (01.08.1989). Per_1
Il ricorrente domandava, inoltre, di non corrispondere più gli assegni di mantenimento disposti in sede di separazione in favore della figlia e dell'ex coniuge e di revocare l'assegnazione della casa familiare in favore della resistente o, in subordine, di disporre la corresponsione da parte della di un CP_1 canone di locazione.
Con comparsa del 27.03.2023 si costituiva la quale Controparte_1 aderiva alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio e contestualmente domandava: 1) la corresponsione in suo favore di un assegno divorzile di € 450,00 mensili;
2) la previsione di un assegno di € 450,00 mensili in favore della figlia maggiorenne da porre a carico del ricorrente;
3) il Per_1 rigetto delle ulteriori domanda avanzate dal Pt_1
Il Presidente, sentite le parti ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, emetteva con ordinanza resa il 5.04.2023 i provvedimenti provvisori e rimetteva le parti dinanzi al Giudice Istruttore.
Con sentenza n. 3046/2024 emessa in data 11.6.2024 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi ed ordinanza con cui la causa veniva rimessa sul ruolo per la definitiva determinazione delle questioni economiche.
Espletata la prova orale, alla udienza del 3.7.2025, venuto meno l'accordo delle parti in ordine ad un possibile trasferimento immobiliare dal padre alla figlia maggiorenne, la causa veniva assegnata alla decisione del collegio con attribuzione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali e repliche.
2 Proc. R.G. n. 10937/2022
A) Il thema decidendum della presente controversia, attesa la sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 3046/2024 emessa in data 11.6.2024, afferisce alle domande proposte dalle parti.
Dal matrimonio è nata la figlia maggiorenne , attualmente di 36 anni. Per_1
Com'è noto, secondo la più recente giurisprudenza della S.C., ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che questo obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni.
L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro;
di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (cfr. Cass. civ., sez. I,
27/02/2024, n. 5177; Cass. civ., sez. I, 23/01/2024, n. 2259).
I principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile
3 Proc. R.G. n. 10937/2022
nel "figlio adulto" l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata (cfr. Cass. civ., sez. I, 20/09/2023, n. 26875).
In definitiva, il mantenimento del figlio maggiorenne è da escludersi ove questi abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, dimostrando quindi il raggiungimento di un'adeguata capacità, senza che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l'effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti siano già venuti meno, e potendo in tal caso residuare, in capo ai genitori, al massimo un obbligo alimentare (cfr.
Cass. civ., sez. VI, 08/02/2023, n. 3769).
Ebbene, in applicazione dei principi suesposti, deve necessariamente ritenersi che la figlia maggiorenne , di anni 36, sia divenuta autosufficiente atteso Per_1 che la stessa ha conseguito da ormai sei anni l'abilitazione all'esercizio della professione forense, all'uopo confermando la valutazione già operata dal
Presidente delegato.
Essendo la figlia maggiorenne divenuta autosufficiente è, dunque, venuto meno il presupposto di legge per l' assegnazione della casa familiare – sita in Salerno alla via Rufoli n. 21 - in favore della resistente, dovendosi anche sotto questo profilo confermare quanto già disposto con l'ordinanza presidenziale del 5.4.2023 in ordine alla revoca della assegnazione in favore della CP_1
C) La ricorrente – titolare di un assegno di mantenimento di euro 350,00 aumentato ad euro 450,00 con i provvedimenti presidenziali a seguito della revoca dell'assegnazione della casa familiare - ha chiesto il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile.
Orbene, va ricordato che le Sezioni Unite, con la storica sentenza 11 luglio 2018
n. 18287, valorizzando il tenore letterale dell'art. 5 l. 898/1970, hanno avvertito la necessità di superare la funzione meramente assistenziale dell'assegno divorzile, privilegiata dalla giurisprudenza a far data dalla sentenza delle Sezioni Unite 29 novembre 1990 n. 11490, a favore di una funzione composita, sia assistenziale che compensativa-perequativa e risarcitoria.
4 Proc. R.G. n. 10937/2022
Le S.U. hanno, in particolare, ritenuto che i contenuti identitari dell'istituto, per come si sono venuti a modellare nel corso di oltre un trentennio, andassero rivisitati in funzione della necessità, resa urgente dall'avanzarsi su questo terreno di una più matura coscienza collettiva, che anche nella ponderazione degli aspetti della solidarietà post-matrimoniale di più diretta rilevanza patrimoniale si dovessero rendere apprezzabili, nel segno dell'autoresponsabilità,
i riflessi di una mutata valorizzazione delle scelte personali dei coniugi da valutarsi nel contesto costituzionale all'interno del quale tali scelte e la loro protezione giuridica trovano riconoscimento e tutela.
L'orientamento che si è venuto così a delineare, cogliendo la fecondità culturale di un approccio che enunciando il parametro "dell'indipendenza o autosufficienza economica" ha sovvertito un più che consolidato panorama di diritto vivente, orientato a commisurare l'entità dell'assegno divorzile al "tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio", si è indotto primariamente ad abbandonare la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di una interpretazione della L. 1 dicembre 1970,
n. 898, art. 5, comma 6, nel testo risultante dalla novellazione operatane dalla L.
6 marzo 1987, n. 74, art. 10 volta a rivendicare in modo più esplicito di quanto già non fosse accaduto in passato la propria sua radice negli artt. 2,3 e 29 Cost.
In questa cornice si è formata l'opinione, suggerita dalla constatazione che il parametro dell'adeguatezza enunciato dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, ha carattere intrinsecamente relativo e che esso imponga perciò una valutazione comparativa condotta in armonia con i criteri indicatori che figurano nell'incipit della norma, che "la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire
l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare,
5 Proc. R.G. n. 10937/2022
in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente".
Il riconoscimento dell'assegno di divorzio "cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi". Il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto alla percezione dell'assegno ha, dunque, "natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà".
La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è peraltro finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (cfr. da ultimo Cass. civ., sez.
I, 18/01/2023, n. 1482).
Nel caso di specie, il Collegio non ravvisa la componente compensativo- perequativa non avendo la né allegato né tantomeno provato di aver CP_1 rinunciato nel corso della convivenza matrimoniale a realistiche occasioni lavorative nell'interesse della famiglia.
La S.C. ha del resto chiarito che l'impegno della donna nella gestione della famiglia e nella cura dei figli durante gli anni di matrimonio non è sufficiente a far sorgere il diritto all'assegno divorzile, una volta che il matrimonio sia sciolto,
6 Proc. R.G. n. 10937/2022
in quanto riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo- compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi, poiché la scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare assume rilievo nei limiti in cui sia stata condivisa con l'altro coniuge e abbia comportato la rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali che il coniuge che richiede l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio (cfr. Cass. civ., sez. I, 08/07/2025, n. 18682; Cass. civ., sez.
I, 13/04/2023, n. 981; Cass. civ., sez. VI, 13/10/2022, n. 29920).
Non può riconoscersi nemmeno la componente assistenziale atteso che la resistente - su cui ricadeva il relativo onere probatorio – non ha depositato nel corso dell'intero procedimento alcuna documentazione reddituale onde comprovare la sua attuale situazione patrimoniale (ovvero l'inadeguatezza dei mezzi propri): l'assenza di dimostrazione circa la condizione economico-reddituale della resistente preclude, difatti, in radice al giudice di merito di valutare l'esistenza di una sproporzione economico-reddituale tra gli ex coniugi mancando uno dei due termini di raffronto (sul punto v. Cass. civ., sez. I, 28.2.2022, n.
6529).
Né può sottacersi che, finanche con le note depositate in data 22.7.2025, la resistente manifestava la propria disponibilità a rinunciare all'assegno divorzile in cambio del trasferimento da parte del ricorrente della proprietà della casa familiare in favore della figlia (maggiorenne ed autosufficiente), in tal modo dimostrando indirettamente di essere in possesso di disponibilità economiche non emerse in questa sede in grado di consentirle di mantenersi in maniera autonoma.
C) Le spese di giudizio, attesa la natura necessitata della pronuncia, il contegno processuale delle parti e la circostanza che la crisi coniugale deve ritenersi ascrivibile ad entrambi i coniugi, devono essere interamente compensate.
7 Proc. R.G. n. 10937/2022
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, nelle persone dei magistrati indicati in epigrafe, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
- rigetta la domanda di mantenimento della figlia maggiorenne proposta dalla resistente;
- rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare proposta dalla resistente;
- rigetta la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente;
- spese compensate.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 27.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Caterina Costabile dott.ssa Ilaria Bianchi
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