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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 14/05/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2161/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
28.3.2025, assunto in decisione in data 12.5.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_1 C.F._1
Luigi Carlo Cardillo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Agrate Brianza (MB) viale Colleoni
n. 25;
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_2 C.F._2
Paolo Amabile ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cernusco sul Naviglio, Via Mazzini, 3/c;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
- pronunciare la separazione personale dei coniugi;
3.A) AFFIDAMENTO FIGLIO MINORENNE Per_
3.A.1) verrà affidato congiuntamente, ex lege 54/2006 e art. 337 ter c.c., ad entrambi i genitori.
3.A.2) Le decisioni di maggior importanza relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla residenza dello stesso verranno prese di comune accordo da entrambi i genitori nel suo interesse, tenuto, altresì, conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. La responsabilità genitoriale verrà, dunque, esercitata congiuntamente da entrambi i genitori per le questioni di straordinaria amministrazione relative l'educazione,
l'istruzione, la salute e la residenza e, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, verrà dai medesimi esercitata disgiuntamente.
3.A.3) Entrambi i genitori si impegneranno a favorire il sereno svolgimento del rapporto con il figlio, consentendo a questo ultimo di mantenere un legame equilibrato e continuativo con ciascun genitore e di conservare relazioni, nei limiti del possibile, con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
3.B) COLLOCAMENTO E FREQUENTAZIONI CON I GENITORI Per_
3.B.1) sarà collocato presso la madre. Per_
3.B.2) La residenza di coinciderà con quella della madre. Per_
3.B.3) Quanto alle frequentazioni, il padre terrà con sé :
- a weekend alternati, dal venerdì pomeriggio (uscita da scuola) sino alla domenica sera, dopo cena, indicativamente per le ore 21.00 per poi essere riaccompagnato presso la madre;
Per_
- un pernotto infrasettimanale. Attualmente viene preso dal padre il lunedì pomeriggio, dopo la scuola,
e rimane con il genitore sino al martedì mattina, con accompagnamento a scuola;
Per_
- un pomeriggio infrasettimanale con cena. Attualmente, il giovedì, il padre ritira da scuola, lo porta a calcio, cenano e lo riporta dalla madre indicativamente per le ore 21.00.
Il tutto salvo diversi accordi.
Si precisa che il IG. è militare: se il IG. dovesse essere impiegato nell'operazione Parte_1 Parte_1
“Strade Sicure” (che ha durata di sei mesi), i giorni di cui sopra potranno variare. Egli garantisce, comunque, Per_ che terrà in base ai turni ed ai riposi (che verranno condivisi con la moglie), mantenendo inalterato quantitativamente il tempo visita che, nel caso, potrà essere recuperato nel mese successivo.
Nei giorni di spettanza, sarà cura del genitore che avrà con sé il minore, accompagnare il figlio ad eventuali impegni sportivi, ricreativi e/o scolastici/extrascolastici curando altresì l'esecuzione dei compiti assegnati.
Inoltre, in caso di impossibilità a tenere il figlio nelle giornate concordate, sarà cura del genitore che avrebbe dovuto tenere con sé il minore attivarsi per chiedere l'aiuto dell'altro genitore o dei ON ER (si precisa che il IG. non ha parenti sul territorio). Parte_1
3.B.4) Vacanze natalizie. pagina 2 di 8 Per_
trascorrerà, secondo la regola dell'alternanza annuale il giorno di Natale con un genitore e quello di
Santo TE con l'altro. Sarà cura dei genitori accordarsi, di volta in volta, circa orari/accompagnamenti.
Sarà possibile, previo accordo, festeggiare il Natale insieme (intera giornata od un momento dedicato).
Per il resto delle festività (intese come giorni di assenza da scuola del minore), varranno le regole ordinarie.
Il tutto salvo diversi accordi.
3.B.5) Vacanze pasquali. Per_
trascorrerà, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore e quello di PA con l'altro. Per il resto delle festività (intese come giorni di assenza da scuola del minore), varranno le regole ordinarie.
Il tutto salvo diversi accordi.
3.B.6) Vacanze estive (da intendersi come periodo di assenza scolastica). Per_ Salvo diversi accordi, ogni genitore terrà con sé per due settimane, anche non consecutive.
Compatibilmente con le ferie concesse dai rispettivi datori di lavoro, sarà possibile anche aggiungere una terza settimana (non consecutiva rispetto alle due che precedono).
Entro il 31.5 di ogni anno, i genitori avranno cura di comunicarsi il periodo di villeggiatura prescelto, accordandosi per evitare sovrapposizioni (il luogo verrà comunicato, con congruo anticipo, una volta individuato). Laddove i genitori non trovassero un accordo, varrà la regola dell'alternanza annuale: pertanto, il primo anno avrà il diritto di scelta la madre e la volta successiva il padre.
3.B.7) NT (da intendersi quelli previsti dal calendario scolastico).
Le varie festività che si presenteranno nel corso dell'anno verranno spartite equamente tra i genitori secondo la regola dell'alternanza ed in base agli accordi su giorni e orari, tenuto conto degli impegni lavorativi di ciascuno di essi. La spartizione dei periodi verrà scelta entro il 30.9 di ogni anno, in base al calendario scolastico che verrà consegnato dalla scuola frequentata dal minore.
3.B.8) Altre vacanze.
Qualora dovesse presentarsi l'opportunità di trascorrere con il figlio delle vacanze in periodi diversi da quelli sopra indicati, nell'interesse esclusivo del minore, cui entrambi i genitori intendono garantire serene occasioni di viaggio e vacanze, per quanto nella loro rispettiva possibilità, entrambi i genitori si impegneranno ad assumere eventuali accordi in variazione che si rendessero necessari.
3.B.9) . Parte_3
I genitori potranno trascorrere insieme tale ricorrenza. In caso di impossibilità (o mancato accordo), il genitore che non avrà con sé il figlio nel giorno del compleanno, perché non di propria competenza, potrà festeggiare nelle proprie giornate. Quanto alla festa organizzata per gli amichetti, i genitori potranno partecipare congiuntamente ed i costi verranno condivisi e suddivisi al 50% (previo accordo sulla spesa).
3.B.10) Sacramenti (comunione e cresima).
pagina 3 di 8 Per_ I genitori hanno optato per una educazione cattolica di (il minore è battezzato). Essi parteciperanno congiuntamente alla cerimonia religiosa. Anche la festa verrà condivisa: in particolare verrà diviso al 50% il costo del vestito/scarpe, mentre gli altri costi (a titolo di esempio: ristorante, bomboniere, etc.) verranno divisi in base al numero di invitati che ogni genitore deciderà di ospitare.
Laddove non vi fosse l'accordo per una festa condivisa, secondo la regola dell'alternanza, un genitore festeggerà per pranzo, l'altro per cena ed ogni genitore sosterrà i costi della festa che ha organizzato, senza nulla pretendere dall'altro a tale titolo (con divisione del costo del vestito/scarpe).
3.B.11) Compleanni genitori/festa della mamma/festa del papà.
Laddove tale ricorrenza dovesse cadere nel giorno di competenza dell'altro, il genitore festeggiato potrà Per_ trascorrere la cena con .
3.B.12) Reperibilità telefonica e comunicazioni. Per_ Per parlare con ciascun genitore potrà liberamente telefonare all'altro (utenza fissa e/o mobile del genitore). A tal fine i genitori si garantiscono reciprocamente la rispettiva reperibilità telefonica con la sola limitazione eventualmente posta da circostanze estranee alla loro volontà (a mero titolo di esempio: impegni di lavoro, assenza di segnale di linea, ecc.) e si assumono reciproco obbligo a darsi pronta comunicazione di ogni eventuale variazione della connessione telefonica.
Sarà altresì possibile chiamare il figlio direttamente all'utenza telefonica che avrà a partire, per comune accordo dei genitori, non prima dell'inizio della scuola media.
Con l'accordo dell'altro genitore, sarà possibile effettuare anche video-chiamate.
Inoltre entrambi i genitori si impegneranno a darsi l'un l'altro tempestiva comunicazione di ogni circostanza rilevante inerente il figlio. Per_
3.B.13) Volontà di .
I genitori, consapevoli della necessità di fare in modo che ogni loro accordo in ordine al figlio non venga a sovrapporsi ed a forzare le sue volontà ed aspettative, si impegnano fin da ora ad interpretare l'accordo di separazione con criteri di assoluta buona fede e comunque nell'esclusivo interesse del figlio medesimo.
3.B.14) Attuazione delle predette frequentazioni. Per_ Gli accordi in ordine al collocamento ed alle frequentazioni di hanno avuto inizio dalla data di rilascio della casa coniugale da parte di moglie e figlio.
3.C) NUOVI PARTNER Per_ Nel rispetto della stabilità psico-emotiva di , i genitori concordano di introdurre con la doverosa gradualità la presenza di nuovi partner nella vita del figlio. Ciò, in ogni caso, deve riferirsi a rapporti stabilizzati che devono svilupparsi con progressività e nel rispetto di criteri educativi condivisi in pieno accordo tra i genitori. In ogni caso, nessun eventuale nuovo compagno dovrà sostituirsi alla figura dell'altro genitore. pagina 4 di 8
3.D) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEL FIGLIO, SPESE EXTRA, AUU E
DETRAZIONI
3.D.1) A far data dal 5 del mese successivo alla firma del presente accordo, il IG. verserà alla Parte_1
Per_ IG.ra a titolo di contributo paterno al mantenimento di , la somma di Euro 350,00 al mese. Pt_2
Tale importo verrà versato, in via anticipata, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 5 del mese, per dodici mensilità e sarà soggetto a rivalutazione ISTAT annuale. Il contributo verrà versato sul conto personale che la IG.ra comunicherà al marito. Pt_2
Si precisa che, per i mesi precedenti, il IG. ha sempre contribuito al mantenimento del figlio, Parte_1 compartecipando anche alle spese. Per_
3.D.2) I genitori divideranno al 50% le spese extra di , così come individuate sulla base dell'elencazione contenuta nelle linee guida emesse del Tribunale di Milano (doc. n. 5), fatta eccezione per il pre-scuola, la mensa scolastica e quella del centro estivo, che si considerano comprese nel contributo ordinario di cui sopra.
Protocollo di riferimento:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master
e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese pagina 5 di 8 per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
3.D.3) Ogni genitore sosterrà in toto le spese delle eventuali vacanze (estive, natalizie, pasquali, altre) che Per_
trascorrerà con lo stesso senza nulla pretendere e/o rivendicare l'uno dall'altro.
3.D.4) Laddove vi fosse diritto al percepimento dell'AUU (Assegni Unici Universali), gli importi verranno divisi al 50% tra i genitori. Per_
3.D.5) I coniugi detrarranno, in misura del 50%, le spese sostenute in favore di . Laddove una voce di spesa dovesse essere stata sostenuta da uno solo di essi, il genitore che se ne sarà fatto carico per l'intero la Per_ detrarrà al 100%. Per agevolare le detrazioni, ogni spesa detraibile relativa a dovrà riportare il codice fiscale del minore.
3.F) CASA CONIUGALE
La casa coniugale, sita in Carugate (MI) alla via Liguria n. 3, in comproprietà e gravata da mutuo è già stata posta in vendita.
Il prezzo di vendita, detratte le spese di agenzia (Tecnodomus2 snc di CA AV & C. di Carugate), verrà diviso al 50% tra i coniugi.
Con il proprio 50% di realizzo, il IG. estinguerà il mutuo residuo (acceso presso Intesa San Parte_1
Paolo n. 8E53044590315): nulla, pertanto, verrà richiesto alla IG.ra a tale titolo. Pt_2
Si precisa altresì che detto bene è già stato rilasciato dalla IG.ra in accordo con il marito, nel mese Pt_2 di gennaio 2024. Da allora tutte le spese sono state pagate dal IG. Parte_1
4) PRENDERE ATTO delle seguenti ulteriori pattuizioni:
4.A) ALTRI BENI
4.A.1) Il conto corrente cointestato presso Intesa (n. 8818) verrà chiuso (compatibilmente con l'estinzione del mutuo gravante sulla casa coniugale, su cui poggia il rateo mensile) ed il ricavato verrà trattenuto dal IG.
dato che la IG.ra ha già prelevato quanto di spettanza nel mese di aprile 2024. Parte_1 Pt_2
4.A.2) Fatta eccezione per quanto sopra stabilito, ciascun coniuge rimarrà proprietario dei beni a sé intestati e provvederà al pagamento dei propri debiti, senza nulla a pretendere e/o rivendicare al riguardo dall'altro.
pagina 6 di 8
4.B) I coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti. Pertanto, nessun assegno di mantenimento sarà dovuto dall'uno verso l'altro.
4.C) I coniugi si danno il reciproco assenso al rinnovo-rilascio dei documenti per l'espatrio o di ogni altro documento identificativo per sé e per il figlio minorenne per cui occorresse la firma dell'altro, comunque Per_ escludendo, nel caso ognuno di essi decidesse di condurre all'estero, che il minore possa espatriare per scopi diversi da quelli turistici, gite scolastiche o vacanze studio.
4.D) I coniugi dichiarano di non avere altri redditi, beni od utilità ulteriori rispetto a quelli indicati nell'accordo e nei documenti prodotti.
Essi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono, dandosi reciprocamente atto di aver regolato ogni loro rapporto patrimoniale e di non vantare più alcuna pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro per alcun titolo o ragione legata alla vicenda matrimoniale.
5) RINUNCIA ALL'IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA
I coniugi accettano, ad ogni effetto di legge, l'emananda sentenza di separazione legale dei coniugi pronunciata dall'intestato Tribunale e rinunciano ad ogni impugnazione avverso di essa.
pagina 7 di 8 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 27.5.2016 a Cassina Parte_1 Parte_2
De' Pecchi;
Per_
- Dall'unione è nato , in data [...].
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
12.5.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e Per_ materiali dei figli ( , 10.12.2016) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
, con ricorso depositato in data 28.3.2025, così provvede: Pt_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Cassina De' Pecchi in data 27.5.2016 (Atto n. 6, Parte I, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Cassina De' Pecchi), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cassina De' Pecchi, affinchè sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 14.5.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
28.3.2025, assunto in decisione in data 12.5.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_1 C.F._1
Luigi Carlo Cardillo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Agrate Brianza (MB) viale Colleoni
n. 25;
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_2 C.F._2
Paolo Amabile ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cernusco sul Naviglio, Via Mazzini, 3/c;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
- pronunciare la separazione personale dei coniugi;
3.A) AFFIDAMENTO FIGLIO MINORENNE Per_
3.A.1) verrà affidato congiuntamente, ex lege 54/2006 e art. 337 ter c.c., ad entrambi i genitori.
3.A.2) Le decisioni di maggior importanza relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla residenza dello stesso verranno prese di comune accordo da entrambi i genitori nel suo interesse, tenuto, altresì, conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. La responsabilità genitoriale verrà, dunque, esercitata congiuntamente da entrambi i genitori per le questioni di straordinaria amministrazione relative l'educazione,
l'istruzione, la salute e la residenza e, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, verrà dai medesimi esercitata disgiuntamente.
3.A.3) Entrambi i genitori si impegneranno a favorire il sereno svolgimento del rapporto con il figlio, consentendo a questo ultimo di mantenere un legame equilibrato e continuativo con ciascun genitore e di conservare relazioni, nei limiti del possibile, con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
3.B) COLLOCAMENTO E FREQUENTAZIONI CON I GENITORI Per_
3.B.1) sarà collocato presso la madre. Per_
3.B.2) La residenza di coinciderà con quella della madre. Per_
3.B.3) Quanto alle frequentazioni, il padre terrà con sé :
- a weekend alternati, dal venerdì pomeriggio (uscita da scuola) sino alla domenica sera, dopo cena, indicativamente per le ore 21.00 per poi essere riaccompagnato presso la madre;
Per_
- un pernotto infrasettimanale. Attualmente viene preso dal padre il lunedì pomeriggio, dopo la scuola,
e rimane con il genitore sino al martedì mattina, con accompagnamento a scuola;
Per_
- un pomeriggio infrasettimanale con cena. Attualmente, il giovedì, il padre ritira da scuola, lo porta a calcio, cenano e lo riporta dalla madre indicativamente per le ore 21.00.
Il tutto salvo diversi accordi.
Si precisa che il IG. è militare: se il IG. dovesse essere impiegato nell'operazione Parte_1 Parte_1
“Strade Sicure” (che ha durata di sei mesi), i giorni di cui sopra potranno variare. Egli garantisce, comunque, Per_ che terrà in base ai turni ed ai riposi (che verranno condivisi con la moglie), mantenendo inalterato quantitativamente il tempo visita che, nel caso, potrà essere recuperato nel mese successivo.
Nei giorni di spettanza, sarà cura del genitore che avrà con sé il minore, accompagnare il figlio ad eventuali impegni sportivi, ricreativi e/o scolastici/extrascolastici curando altresì l'esecuzione dei compiti assegnati.
Inoltre, in caso di impossibilità a tenere il figlio nelle giornate concordate, sarà cura del genitore che avrebbe dovuto tenere con sé il minore attivarsi per chiedere l'aiuto dell'altro genitore o dei ON ER (si precisa che il IG. non ha parenti sul territorio). Parte_1
3.B.4) Vacanze natalizie. pagina 2 di 8 Per_
trascorrerà, secondo la regola dell'alternanza annuale il giorno di Natale con un genitore e quello di
Santo TE con l'altro. Sarà cura dei genitori accordarsi, di volta in volta, circa orari/accompagnamenti.
Sarà possibile, previo accordo, festeggiare il Natale insieme (intera giornata od un momento dedicato).
Per il resto delle festività (intese come giorni di assenza da scuola del minore), varranno le regole ordinarie.
Il tutto salvo diversi accordi.
3.B.5) Vacanze pasquali. Per_
trascorrerà, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore e quello di PA con l'altro. Per il resto delle festività (intese come giorni di assenza da scuola del minore), varranno le regole ordinarie.
Il tutto salvo diversi accordi.
3.B.6) Vacanze estive (da intendersi come periodo di assenza scolastica). Per_ Salvo diversi accordi, ogni genitore terrà con sé per due settimane, anche non consecutive.
Compatibilmente con le ferie concesse dai rispettivi datori di lavoro, sarà possibile anche aggiungere una terza settimana (non consecutiva rispetto alle due che precedono).
Entro il 31.5 di ogni anno, i genitori avranno cura di comunicarsi il periodo di villeggiatura prescelto, accordandosi per evitare sovrapposizioni (il luogo verrà comunicato, con congruo anticipo, una volta individuato). Laddove i genitori non trovassero un accordo, varrà la regola dell'alternanza annuale: pertanto, il primo anno avrà il diritto di scelta la madre e la volta successiva il padre.
3.B.7) NT (da intendersi quelli previsti dal calendario scolastico).
Le varie festività che si presenteranno nel corso dell'anno verranno spartite equamente tra i genitori secondo la regola dell'alternanza ed in base agli accordi su giorni e orari, tenuto conto degli impegni lavorativi di ciascuno di essi. La spartizione dei periodi verrà scelta entro il 30.9 di ogni anno, in base al calendario scolastico che verrà consegnato dalla scuola frequentata dal minore.
3.B.8) Altre vacanze.
Qualora dovesse presentarsi l'opportunità di trascorrere con il figlio delle vacanze in periodi diversi da quelli sopra indicati, nell'interesse esclusivo del minore, cui entrambi i genitori intendono garantire serene occasioni di viaggio e vacanze, per quanto nella loro rispettiva possibilità, entrambi i genitori si impegneranno ad assumere eventuali accordi in variazione che si rendessero necessari.
3.B.9) . Parte_3
I genitori potranno trascorrere insieme tale ricorrenza. In caso di impossibilità (o mancato accordo), il genitore che non avrà con sé il figlio nel giorno del compleanno, perché non di propria competenza, potrà festeggiare nelle proprie giornate. Quanto alla festa organizzata per gli amichetti, i genitori potranno partecipare congiuntamente ed i costi verranno condivisi e suddivisi al 50% (previo accordo sulla spesa).
3.B.10) Sacramenti (comunione e cresima).
pagina 3 di 8 Per_ I genitori hanno optato per una educazione cattolica di (il minore è battezzato). Essi parteciperanno congiuntamente alla cerimonia religiosa. Anche la festa verrà condivisa: in particolare verrà diviso al 50% il costo del vestito/scarpe, mentre gli altri costi (a titolo di esempio: ristorante, bomboniere, etc.) verranno divisi in base al numero di invitati che ogni genitore deciderà di ospitare.
Laddove non vi fosse l'accordo per una festa condivisa, secondo la regola dell'alternanza, un genitore festeggerà per pranzo, l'altro per cena ed ogni genitore sosterrà i costi della festa che ha organizzato, senza nulla pretendere dall'altro a tale titolo (con divisione del costo del vestito/scarpe).
3.B.11) Compleanni genitori/festa della mamma/festa del papà.
Laddove tale ricorrenza dovesse cadere nel giorno di competenza dell'altro, il genitore festeggiato potrà Per_ trascorrere la cena con .
3.B.12) Reperibilità telefonica e comunicazioni. Per_ Per parlare con ciascun genitore potrà liberamente telefonare all'altro (utenza fissa e/o mobile del genitore). A tal fine i genitori si garantiscono reciprocamente la rispettiva reperibilità telefonica con la sola limitazione eventualmente posta da circostanze estranee alla loro volontà (a mero titolo di esempio: impegni di lavoro, assenza di segnale di linea, ecc.) e si assumono reciproco obbligo a darsi pronta comunicazione di ogni eventuale variazione della connessione telefonica.
Sarà altresì possibile chiamare il figlio direttamente all'utenza telefonica che avrà a partire, per comune accordo dei genitori, non prima dell'inizio della scuola media.
Con l'accordo dell'altro genitore, sarà possibile effettuare anche video-chiamate.
Inoltre entrambi i genitori si impegneranno a darsi l'un l'altro tempestiva comunicazione di ogni circostanza rilevante inerente il figlio. Per_
3.B.13) Volontà di .
I genitori, consapevoli della necessità di fare in modo che ogni loro accordo in ordine al figlio non venga a sovrapporsi ed a forzare le sue volontà ed aspettative, si impegnano fin da ora ad interpretare l'accordo di separazione con criteri di assoluta buona fede e comunque nell'esclusivo interesse del figlio medesimo.
3.B.14) Attuazione delle predette frequentazioni. Per_ Gli accordi in ordine al collocamento ed alle frequentazioni di hanno avuto inizio dalla data di rilascio della casa coniugale da parte di moglie e figlio.
3.C) NUOVI PARTNER Per_ Nel rispetto della stabilità psico-emotiva di , i genitori concordano di introdurre con la doverosa gradualità la presenza di nuovi partner nella vita del figlio. Ciò, in ogni caso, deve riferirsi a rapporti stabilizzati che devono svilupparsi con progressività e nel rispetto di criteri educativi condivisi in pieno accordo tra i genitori. In ogni caso, nessun eventuale nuovo compagno dovrà sostituirsi alla figura dell'altro genitore. pagina 4 di 8
3.D) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEL FIGLIO, SPESE EXTRA, AUU E
DETRAZIONI
3.D.1) A far data dal 5 del mese successivo alla firma del presente accordo, il IG. verserà alla Parte_1
Per_ IG.ra a titolo di contributo paterno al mantenimento di , la somma di Euro 350,00 al mese. Pt_2
Tale importo verrà versato, in via anticipata, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 5 del mese, per dodici mensilità e sarà soggetto a rivalutazione ISTAT annuale. Il contributo verrà versato sul conto personale che la IG.ra comunicherà al marito. Pt_2
Si precisa che, per i mesi precedenti, il IG. ha sempre contribuito al mantenimento del figlio, Parte_1 compartecipando anche alle spese. Per_
3.D.2) I genitori divideranno al 50% le spese extra di , così come individuate sulla base dell'elencazione contenuta nelle linee guida emesse del Tribunale di Milano (doc. n. 5), fatta eccezione per il pre-scuola, la mensa scolastica e quella del centro estivo, che si considerano comprese nel contributo ordinario di cui sopra.
Protocollo di riferimento:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master
e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese pagina 5 di 8 per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
3.D.3) Ogni genitore sosterrà in toto le spese delle eventuali vacanze (estive, natalizie, pasquali, altre) che Per_
trascorrerà con lo stesso senza nulla pretendere e/o rivendicare l'uno dall'altro.
3.D.4) Laddove vi fosse diritto al percepimento dell'AUU (Assegni Unici Universali), gli importi verranno divisi al 50% tra i genitori. Per_
3.D.5) I coniugi detrarranno, in misura del 50%, le spese sostenute in favore di . Laddove una voce di spesa dovesse essere stata sostenuta da uno solo di essi, il genitore che se ne sarà fatto carico per l'intero la Per_ detrarrà al 100%. Per agevolare le detrazioni, ogni spesa detraibile relativa a dovrà riportare il codice fiscale del minore.
3.F) CASA CONIUGALE
La casa coniugale, sita in Carugate (MI) alla via Liguria n. 3, in comproprietà e gravata da mutuo è già stata posta in vendita.
Il prezzo di vendita, detratte le spese di agenzia (Tecnodomus2 snc di CA AV & C. di Carugate), verrà diviso al 50% tra i coniugi.
Con il proprio 50% di realizzo, il IG. estinguerà il mutuo residuo (acceso presso Intesa San Parte_1
Paolo n. 8E53044590315): nulla, pertanto, verrà richiesto alla IG.ra a tale titolo. Pt_2
Si precisa altresì che detto bene è già stato rilasciato dalla IG.ra in accordo con il marito, nel mese Pt_2 di gennaio 2024. Da allora tutte le spese sono state pagate dal IG. Parte_1
4) PRENDERE ATTO delle seguenti ulteriori pattuizioni:
4.A) ALTRI BENI
4.A.1) Il conto corrente cointestato presso Intesa (n. 8818) verrà chiuso (compatibilmente con l'estinzione del mutuo gravante sulla casa coniugale, su cui poggia il rateo mensile) ed il ricavato verrà trattenuto dal IG.
dato che la IG.ra ha già prelevato quanto di spettanza nel mese di aprile 2024. Parte_1 Pt_2
4.A.2) Fatta eccezione per quanto sopra stabilito, ciascun coniuge rimarrà proprietario dei beni a sé intestati e provvederà al pagamento dei propri debiti, senza nulla a pretendere e/o rivendicare al riguardo dall'altro.
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4.B) I coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti. Pertanto, nessun assegno di mantenimento sarà dovuto dall'uno verso l'altro.
4.C) I coniugi si danno il reciproco assenso al rinnovo-rilascio dei documenti per l'espatrio o di ogni altro documento identificativo per sé e per il figlio minorenne per cui occorresse la firma dell'altro, comunque Per_ escludendo, nel caso ognuno di essi decidesse di condurre all'estero, che il minore possa espatriare per scopi diversi da quelli turistici, gite scolastiche o vacanze studio.
4.D) I coniugi dichiarano di non avere altri redditi, beni od utilità ulteriori rispetto a quelli indicati nell'accordo e nei documenti prodotti.
Essi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono, dandosi reciprocamente atto di aver regolato ogni loro rapporto patrimoniale e di non vantare più alcuna pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro per alcun titolo o ragione legata alla vicenda matrimoniale.
5) RINUNCIA ALL'IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA
I coniugi accettano, ad ogni effetto di legge, l'emananda sentenza di separazione legale dei coniugi pronunciata dall'intestato Tribunale e rinunciano ad ogni impugnazione avverso di essa.
pagina 7 di 8 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 27.5.2016 a Cassina Parte_1 Parte_2
De' Pecchi;
Per_
- Dall'unione è nato , in data [...].
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
12.5.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e Per_ materiali dei figli ( , 10.12.2016) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
, con ricorso depositato in data 28.3.2025, così provvede: Pt_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Cassina De' Pecchi in data 27.5.2016 (Atto n. 6, Parte I, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Cassina De' Pecchi), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cassina De' Pecchi, affinchè sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 14.5.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
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