Art. 3.
Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali ed il Consiglio di amministrazione, si provvede alla classificazione degli uffici locali delle agenzie ogni cinque anni, sulla base delle operazioni del penultimo esercizio finanziario del quinquennio.
Ai fini della classificazione prevista dal precedente comma, l'importanza degli uffici locali e' determinata in base all'entita' del lavoro svolto presso i singoli uffici.
L'entita' del lavoro e' valutata mediante l'assegnazione di punti secondo i criteri previsti dal regolamento di esecuzione.
Qualora ricorrano eccezionali circostanze che rendano impossibile o inopportuna la revisione quinquennale di cui al primo comma, questa puo' essere prorogata con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti la Commissione centrale per gli uffici locali ed il Consiglio di amministrazione. ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 12 marzo 1968, n. 259 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "In deroga al disposto dell' articolo 3 della legge 2 marzo 1963, n. 307 , la classificazione degli uffici locali e delle agenzie dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per il quinquennio 1 aprile 1968-31 marzo 1973 e' effettuata sulla base dei punteggi stabiliti dall'articolo 69 della predetta legge, secondo i criteri previsti dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1816 ".
Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali ed il Consiglio di amministrazione, si provvede alla classificazione degli uffici locali delle agenzie ogni cinque anni, sulla base delle operazioni del penultimo esercizio finanziario del quinquennio.
Ai fini della classificazione prevista dal precedente comma, l'importanza degli uffici locali e' determinata in base all'entita' del lavoro svolto presso i singoli uffici.
L'entita' del lavoro e' valutata mediante l'assegnazione di punti secondo i criteri previsti dal regolamento di esecuzione.
Qualora ricorrano eccezionali circostanze che rendano impossibile o inopportuna la revisione quinquennale di cui al primo comma, questa puo' essere prorogata con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti la Commissione centrale per gli uffici locali ed il Consiglio di amministrazione. ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 12 marzo 1968, n. 259 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "In deroga al disposto dell' articolo 3 della legge 2 marzo 1963, n. 307 , la classificazione degli uffici locali e delle agenzie dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per il quinquennio 1 aprile 1968-31 marzo 1973 e' effettuata sulla base dei punteggi stabiliti dall'articolo 69 della predetta legge, secondo i criteri previsti dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1816 ".