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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XIII, sentenza 16/01/2026, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 233/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NOLA CATIA, Presidente
D'IO IO, Relatore
CELENTANO ROBERTO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3007/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF903M204048 IRES-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF903M204048 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5087/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti. Resistente/Appellato: si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente società Ricorrente_1 SRL, in persona della legale rappresentante pro tempore dott. Nominativo_1, con ricorso ai sensi del D.Lgs. n.546/1992, notificato in data 12/05/2025 e depositato in data 9/06/2025, impugnava l'avviso di accertamento n.TF903M204080 per complessivi euro 1.540.373,66 (Imposte euro
613.631,00) di cui euro 609.520,00 per IRES, euro 4.111,00 per IRAP, euro 736.357,20 per sanzioni, euro
190.376,91 per interessi ed euro 8,75 per spese di notifica, ai sensi degli artt. 39, comma 2 lett d) bis, e 41 del DPR n.600/73, relativo al periodo d'imposta 2016 avverso l'Agenzia delle Entrate DP di Salerno eccependo l'errata/incompleta lettura del dato contabile da parte dell'Ufficio. Concludeva con la richiesta di accoglimento del ricorso e la condanna alle spese.
Il resistente Agenzia delle Entrate DP di Salerno controdeduceva che la dichiarazione dei redditi modello
Unico SC 2017 (periodo d'imposta 2016), il cui termine di presentazione era il 30/09/2017, era stata presentata soltanto in data 2/03/2020 ed era stata considerata omessa con il conseguente accertamento in base agli articoli 39, comma 2, lett.d) bis, e 41 del DPR n.600/73 sulla base dei dati e notizie raccolte a prescindere dalle risultanze contabili e dalle eventuali scritture esibite. In ogni caso dall'analisi congiunta delle risultanze contabili e del bilancio l'Ufficio riteneva che la società avesse omesso la rilevazione di una a sopravvenienza attiva di euro 2.136.797,86, tassabile ex art.88 del TUIR, conseguente ad una errata contabilizzazione di crediti.
Venivano presentate in data 9/06/2025 memorie illustrative con le quali il ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso in quanto la contabilizzazione dei crediti non nascondeva una operazione reddituale ma trattavasi soltanto di una movimentazione finanziaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La società Ricorrente_1 Srl viene costituita nell'anno 2007 e nel 2015 in virtù di un concordato fallimentare assume i crediti al 30/10/2014 della società Società_1 Sas, subentrando in tutte le posizioni creditorie della società Società_1 tra cui il credito per fatture emesse nel 2012 (euro 2.668.479,04) e nel 2013 (euro 264.887,91) per servizi resi alla ASL NA3 SUD di Castellammare di Stabia già assoggettate a tassazione sia per l'imposta IVA che per le imposte dirette. A seguito dell'omologa del Tribunale di Torre Annunziata la società Ricorrente_1 Srl è subentrata nella posizione creditoria della Società_1 Sas eh ha assunto il credito ASL per euro 2.095.012,86 che è stato contabilizzatocon registrazione contabile datata 28/01/2016 inserendo l'importo in dare nel conto 401000020 “Azienda Sanitaria Napoli 3 Sud Verb Omologazione Fall. Società_1.” ed in avere, come contropartita "Immobilizzazioni materiali in corso".
L'Ufficio analizzando le movimentazioni contabili del 27/01/2016 e del 28/01/2016, insieme a quanto è emerso dal bilancio del 2016, evidenzia che nella registrazione contabile del 28/01/2016, come contropartita naturale del conto acceso al suddetto credito, doveva esserci un conto reddituale acceso a sopravvenienza attiva e, come tale, da assoggettare a tassazione ex art.88 del TUIR che stabilisce : “si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi…” .
Ma la scrittura del 28/01/2016 è stata preceduta da quella del 27/01/2016 con la quale si dà atto dell'omologa del fallimento Società_1 Sas e, dunque, quelle che erroneamente erano state contabilizzate come “immobilizzazioni materiali in corso” nell'esercizio precedentesono state correttamente imputate in attivo a "Attrezzatura Specifica per i beni acquisiti" e alla voce del credito nei confronti dell'ASL Napoli3 per la parte del debito che la stessa ASL vantava nei confronti della Società_1.
In buona sostanza la scrittura effettuata dalla società nel 2016 corregge l'appostazione contabile effettuata nei precedenti esercizi: infatti, come sopra indicato, l'importo di euro 2.095.012,86 era inglobato erroneamente nella voce di bilancio “immobilizzazioni materiali in corso” e non nella voce crediti verso clienti come i principi contabili in essere correttamente suggeriscono. Si tratta di un credito maturato nei confronti dell'ASL 3 di Napoli Sud, correttamente richiesto tramite fatture, non pagate ed oggetto di azione esecutiva da parte della società Società_1 (e ricompresi nei crediti oggetto della proposta di concordato fallimentare della predetta società Società_1 proposto dalla Interim, omologato il 5.3.2015). L'errore è stato effettuato a seguito dell'appostazione di tutto l'attivo acquisito dal concordato in un'unica voce “immobilizzazioni materiali in corso” che è stata poi corretta suddividendo le diverse voci dell'attivo rivenienti dal concordato nelle corrette voci di bilancio tra cui “attrezzatura specifica” per € 41.785,00 e “Credito (nell'attivo) v/ASL 3 Napoli Sud” per € 2.095.012,86, per un totale di € 2.136.797,86. È evidente che non è stata generata alcuna plusvalenza (né alcun tipo di vantaggio per la società o artificio per costituire un vantaggio) ma soltanto una corretta appostazione di crediti vantati nei confronti di un ente dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia imprenditoriale che opera nel quadro del servizio sanitario nazionale che non aveva onorato il suo debito.
Le poste utilizzate dalla società non sono “anomale girocontazioni” proprio perché la natura dell'importo indicato non è quella di somme incassate o pagate da terzi ma è il riporto di un credito erroneamente contabilizzato in precedenza in altra voce dell'attivo. Il credito è esistente e risulta già essere stato sottoposto a tassazione in capo alla Società_1 Sas;
in questo caso è stato solo appostato in contabilità in maniera corretta nel rispetto dei principi contabili internazionali che impongono che i crediti siano esposti in bilancio in base alla lora esigibilità tra quelli entro l'esercizio e quelli oltre.
La Corte, pertanto, accoglie il ricorso e dispone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
LA CORTE ACCOGLIE IL RICORSO. COMPENSA LE SPESE.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NOLA CATIA, Presidente
D'IO IO, Relatore
CELENTANO ROBERTO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3007/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF903M204048 IRES-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF903M204048 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5087/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti. Resistente/Appellato: si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente società Ricorrente_1 SRL, in persona della legale rappresentante pro tempore dott. Nominativo_1, con ricorso ai sensi del D.Lgs. n.546/1992, notificato in data 12/05/2025 e depositato in data 9/06/2025, impugnava l'avviso di accertamento n.TF903M204080 per complessivi euro 1.540.373,66 (Imposte euro
613.631,00) di cui euro 609.520,00 per IRES, euro 4.111,00 per IRAP, euro 736.357,20 per sanzioni, euro
190.376,91 per interessi ed euro 8,75 per spese di notifica, ai sensi degli artt. 39, comma 2 lett d) bis, e 41 del DPR n.600/73, relativo al periodo d'imposta 2016 avverso l'Agenzia delle Entrate DP di Salerno eccependo l'errata/incompleta lettura del dato contabile da parte dell'Ufficio. Concludeva con la richiesta di accoglimento del ricorso e la condanna alle spese.
Il resistente Agenzia delle Entrate DP di Salerno controdeduceva che la dichiarazione dei redditi modello
Unico SC 2017 (periodo d'imposta 2016), il cui termine di presentazione era il 30/09/2017, era stata presentata soltanto in data 2/03/2020 ed era stata considerata omessa con il conseguente accertamento in base agli articoli 39, comma 2, lett.d) bis, e 41 del DPR n.600/73 sulla base dei dati e notizie raccolte a prescindere dalle risultanze contabili e dalle eventuali scritture esibite. In ogni caso dall'analisi congiunta delle risultanze contabili e del bilancio l'Ufficio riteneva che la società avesse omesso la rilevazione di una a sopravvenienza attiva di euro 2.136.797,86, tassabile ex art.88 del TUIR, conseguente ad una errata contabilizzazione di crediti.
Venivano presentate in data 9/06/2025 memorie illustrative con le quali il ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso in quanto la contabilizzazione dei crediti non nascondeva una operazione reddituale ma trattavasi soltanto di una movimentazione finanziaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La società Ricorrente_1 Srl viene costituita nell'anno 2007 e nel 2015 in virtù di un concordato fallimentare assume i crediti al 30/10/2014 della società Società_1 Sas, subentrando in tutte le posizioni creditorie della società Società_1 tra cui il credito per fatture emesse nel 2012 (euro 2.668.479,04) e nel 2013 (euro 264.887,91) per servizi resi alla ASL NA3 SUD di Castellammare di Stabia già assoggettate a tassazione sia per l'imposta IVA che per le imposte dirette. A seguito dell'omologa del Tribunale di Torre Annunziata la società Ricorrente_1 Srl è subentrata nella posizione creditoria della Società_1 Sas eh ha assunto il credito ASL per euro 2.095.012,86 che è stato contabilizzatocon registrazione contabile datata 28/01/2016 inserendo l'importo in dare nel conto 401000020 “Azienda Sanitaria Napoli 3 Sud Verb Omologazione Fall. Società_1.” ed in avere, come contropartita "Immobilizzazioni materiali in corso".
L'Ufficio analizzando le movimentazioni contabili del 27/01/2016 e del 28/01/2016, insieme a quanto è emerso dal bilancio del 2016, evidenzia che nella registrazione contabile del 28/01/2016, come contropartita naturale del conto acceso al suddetto credito, doveva esserci un conto reddituale acceso a sopravvenienza attiva e, come tale, da assoggettare a tassazione ex art.88 del TUIR che stabilisce : “si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi…” .
Ma la scrittura del 28/01/2016 è stata preceduta da quella del 27/01/2016 con la quale si dà atto dell'omologa del fallimento Società_1 Sas e, dunque, quelle che erroneamente erano state contabilizzate come “immobilizzazioni materiali in corso” nell'esercizio precedentesono state correttamente imputate in attivo a "Attrezzatura Specifica per i beni acquisiti" e alla voce del credito nei confronti dell'ASL Napoli3 per la parte del debito che la stessa ASL vantava nei confronti della Società_1.
In buona sostanza la scrittura effettuata dalla società nel 2016 corregge l'appostazione contabile effettuata nei precedenti esercizi: infatti, come sopra indicato, l'importo di euro 2.095.012,86 era inglobato erroneamente nella voce di bilancio “immobilizzazioni materiali in corso” e non nella voce crediti verso clienti come i principi contabili in essere correttamente suggeriscono. Si tratta di un credito maturato nei confronti dell'ASL 3 di Napoli Sud, correttamente richiesto tramite fatture, non pagate ed oggetto di azione esecutiva da parte della società Società_1 (e ricompresi nei crediti oggetto della proposta di concordato fallimentare della predetta società Società_1 proposto dalla Interim, omologato il 5.3.2015). L'errore è stato effettuato a seguito dell'appostazione di tutto l'attivo acquisito dal concordato in un'unica voce “immobilizzazioni materiali in corso” che è stata poi corretta suddividendo le diverse voci dell'attivo rivenienti dal concordato nelle corrette voci di bilancio tra cui “attrezzatura specifica” per € 41.785,00 e “Credito (nell'attivo) v/ASL 3 Napoli Sud” per € 2.095.012,86, per un totale di € 2.136.797,86. È evidente che non è stata generata alcuna plusvalenza (né alcun tipo di vantaggio per la società o artificio per costituire un vantaggio) ma soltanto una corretta appostazione di crediti vantati nei confronti di un ente dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia imprenditoriale che opera nel quadro del servizio sanitario nazionale che non aveva onorato il suo debito.
Le poste utilizzate dalla società non sono “anomale girocontazioni” proprio perché la natura dell'importo indicato non è quella di somme incassate o pagate da terzi ma è il riporto di un credito erroneamente contabilizzato in precedenza in altra voce dell'attivo. Il credito è esistente e risulta già essere stato sottoposto a tassazione in capo alla Società_1 Sas;
in questo caso è stato solo appostato in contabilità in maniera corretta nel rispetto dei principi contabili internazionali che impongono che i crediti siano esposti in bilancio in base alla lora esigibilità tra quelli entro l'esercizio e quelli oltre.
La Corte, pertanto, accoglie il ricorso e dispone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
LA CORTE ACCOGLIE IL RICORSO. COMPENSA LE SPESE.