Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00192/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00803/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 803 del 2024, proposto da
IO SS, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Insalata e Francesco Cannoletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Ilaria De Leonardis, Salvatore Graziuso, Raffaele Tedone e Fabiola Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la declaratoria del diritto
del ricorrente ad esercitare l’accesso e a prendere visione di documentazione dalla quale poter conoscere il numero esatto dei contributi utilizzati per la liquidazione della pensione, conoscere come è stata calcolata la retribuzione media settimanale ed il sistema di calcolo utilizzato dall’INPS nella liquidazione della pensione;
nonché per la condanna
di INPS all’esibizione dell’estratto contributivo analitico (Unicarpe o modello Retr. Pens. – se esistente e disponibile – o comunque qualsiasi altro documento in altro modo denominato utile al raggiungimento del predetto fine) oppure la certificazione di tutte le retribuzioni di lavoro effettivo e figurative utilizzate per il calcolo della pensione attualmente in pagamento, nonché l’ultimo modello TE08 relativo alla pensione del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2026 il dott. NO DE RE e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, con istanza inoltrata in data 27 maggio 2024 all’INPS, Sede di Brindisi, per il tramite del proprio procuratore, chiedeva il rilascio di copia dell’estratto contributivo analitico (UNICARPE o Retr. Pens. o avente qualunque denominazione), del modello TE08 e di ogni documentazione utile a verificare i dati retributivi e contributivi utilizzati per la liquidazione del suo trattamento pensionistico.
La richiesta era motivata dalla necessità di verificare la correttezza dei dati di calcolo utilizzati per la liquidazione della pensione in godimento.
Ad onta di tale istanza, l’INPS non provvedeva all’ostensione della documentazione specificamente richiesta.
2. Con la proposizione dell’odierno ricorso, parte ricorrente ha chiesto, dunque, l’accertamento del suo diritto ad accedere agli atti de quibus , con conseguente ordine all’INPS, Sede di Brindisi, di esibizione di copia della suddetta documentazione; il tutto con vittoria delle spese di lite, da liquidarsi in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari.
3. L’Istituto si è costituito in giudizio in data 9.1.2026, rappresentando di aver fornito al ricorrente, con comunicazione via PEC dell’1.12.2025, tutta la documentazione disponibile e reperita nei propri archivi, nonché i dati di calcolo estratti dalla procedura GAPNE e l’estratto contributivo aggiornato; in particolare, relativamente alla pensione attualmente in pagamento (derivante dalla trasformazione da liquidazione provvisoria in definitiva dall’1.1.2002), l’INPS ha dedotto che – avendo riscontrato l’assenza del fascicolo relativo alla ricostituzione, a causa della dematerializzazione degli archivi cartacei e della vetustà del provvedimento – ha provveduto all’estrazione dalla procedura GAPNE dei dati di calcolo, trasmettendoli al ricorrente e depositandoli in giudizio unitamente all’estratto conto unificato aggiornato.
La difesa di parte resistente ha quindi concluso per il rigetto del ricorso e, in subordine, per la declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere.
3.1. In replica a tali deduzioni, la difesa di parte ricorrente ha posto in dubbio che non siano disponibili i documenti relativi alla riliquidazione definitiva della pensione in questione, avvenuta nel 2002, giacché gli applicativi richiesti a tal fine (ossia Retr. Pens. e UNICARPE) erano già operativi a quella data; per tale motivo, ha insistito per ottenere l’esibizione della documentazione specificamente richiesta con l’originaria istanza di accesso agli atti.
3.2. Nell’ultima memoria depositata in vista dell’udienza del 9.2.2026, l’INPS ha ulteriormente precisato la propria posizione, ribadendo di aver esibito e prodotto tutta la documentazione e tutte le informazioni effettivamente disponibili in formato cartaceo e di estratto dalle procedure in uso.
4. All’udienza camerale del 9 febbraio 2026, la causa è stata infine trattenuta in decisione.
5. Reputa il Collegio che sussistano i presupposti per procedere alla declaratoria di cui all’art. 34, comma 5, del c.p.a., in quanto la pretesa ostensiva azionata con il presente ricorso risulta soddisfatta, così come rappresentato dalla difesa di parte resistente con le sopra citate memorie difensive.
5.1. L’Istituto, infatti, ha dichiarato di aver fornito al ricorrente tutta la documentazione e tutte le informazioni disponibili in formato cartaceo e di estratto dalle proprie procedure informatiche, evidenziando peraltro che – a seguito di verifiche effettuate sulle proprie procedure informatiche – i dati retributivi della prima liquidazione provvisoria della pensione del ricorrente “ risultano coincidenti con quelli della liquidazione definitiva [...] presenti nella procedura GAPNE ”: per dimostrare tale corrispondenza, l’INPS ha prodotto agli atti del presente giudizio estratti informatici (GAPNE GP1 e GP2), relativi all’anzianità assicurativa e alle retribuzioni medie settimanali, utilizzate per il calcolo delle quote di pensione.
5.2. A fronte di ciò ed in assenza di elementi dimostrativi di segno contrario, si deve quindi prendere atto che non vi è ulteriore documentazione da ostendere - preesistente all’istanza - oltre a quella già messa a disposizione del ricorrente, sicché, nella specie, va riaffermato il condiviso orientamento giurisprudenziale, in virtù del quale “In sede di istanza di accesso ai documenti amministrativi, l'Amministrazione può essere tenuta solo a produrre documenti già esistenti in rerum natura e ancora in suo possesso” (cfr., ex multis, T.A.R. Napoli, VI, 3.7.2020, n. 2862) .
6. L’intervenuta ammissione, da parte della Amministrazione intimata, del diritto alla visione ed estrazione di copia della documentazione richiesta e rientrante nella sua effettiva disponibilità comporta il venir meno della materia del contendere, posto che la pretesa azionata in giudizio è stata integralmente soddisfatta.
7. In virtù del principio della soccombenza virtuale, le spese processuali devono essere poste a carico dell’INPS, giacché - ove non fosse intervenuto lo spontaneo adempimento - il ricorso avrebbe meritato accoglimento, considerata l’ampia portata dell’istituto dell’accesso agli atti, normativamente disciplinato in funzione della concreta conoscibilità e della trasparenza dell’agire amministrativo, e considerato, altresì, che sussisteva, in capo al ricorrente, un interesse diretto, concreto e attuale, idoneo a incardinare il diritto di accesso ex artt. 22 ss. della legge n. 241/1990 (consistente nella verifica della esattezza dei dati di calcolo utilizzati per la liquidazione degli importi pensionistici).
8. Conclusivamente, deve essere pronunciata sentenza dichiarativa dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
9. Le spese del giudizio sono liquidate come in dispositivo e sono poste a carico dell’INPS, che dovrà rifonderle ai difensori antistatari del ricorrente sulla base del criterio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’INPS al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore dei difensori antistatari del ricorrente, nella misura di euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
TO AN, Presidente
NO DE RE, Primo Referendario, Estensore
Tommaso Sbolgi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NO DE RE | TO AN |
IL SEGRETARIO