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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 20/01/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE nella persona del
Giudice Monocratico
Dott. Antonio Sardiello ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine
1880/2015 R.G. tra
Parte_1
(p.iva ) P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Armando Attolini (opponente) e
Arch. CP_1
(c.f. ) C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Gatti opposto
*******
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 29.04.2015, ritualmente notificato, la Parte_1 ha proposto formale opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 262/2015,
[...] emesso dal Tribunale di Brindisi il 05.03.2015, con cui le è stato ingiunto di pagare, in favore dell'architetto l'importo di € 95.310,22, oltre interessi e spese del procedimento CP_1 monitorio, quale somma complessiva dei compensi spettanti al professionista per l'opera espletata in suo favore. In particolare, l'odierna opponente ha chiesto la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità, nonché di nullità dell'emesso decreto ingiuntivo, stante l'asserita insussistenza del credito ingiunto e le gravi inadempienze che avrebbero caratterizzato l'operato dell'arch. CP_1 nell'espletamento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori conferitigli con riferimento ai due immobili siti in Ostuni alla via Villafranca e alla via Silvio Pellico. Per quanto concerne, in particolare, l'immobile ubicato in via Villafranca, parte opponente ha sostenuto di aver affidato nel 2010 all'arch. l'incarico di progettazione e direzione dei CP_1 lavori (demolizione e ricostruzione) del fabbricato sito in Ostuni, catastalmente individuato al fg. 47
p.lla 1010 sub nn. 1-2-3-4-5; immobile che sarebbe stato acquistato dalla al fine di Parte_1 procedere alla sua demolizione e successiva ricostruzione sul modello “Piano casa” e che, a seguito dei realizzandi lavori edili, avrebbe visto un aumento di cubatura dagli allora 1766,59 mc a 2384,90 mc. La società opponente ha rappresentato che gli errori posti in essere in fase di progettazione e l'omessa assistenza, vigilanza e controllo dell'arch. nelle vesti di direttore dei lavori avrebbero CP_1 comportato modifiche, integrazione dei lavori attraverso la presentazione di due varianti in corso d'opera, e ritardi, con conseguenti danni di natura economica, oltre che di immagine, per la società odierna opponente. A fronte, dunque, della richiesta di pagamento di € 70.305,49, formulata dall'arch. a CP_1 titolo di competenze professionali per l'incarico di progettista e direttore lavori del predetto cantiere, la società ha lamentato l'esistenza di gravi negligenze ed errori nell'espletamento dei Parte_1 suddetti incarichi, tali da legittimare la società committente a richiedere la rideterminazione del compenso, ritenendo la richiesta del professionista illegittima e sproporzionata.
Mentre, con riferimento al cantiere sito in Ostuni alla via Silvio Pellico, la società
[...]
ha contestato la richiesta di pagamento di € 25.004,73 pretesa dall'architetto e di cui Pt_1 CP_1 al decreto ingiuntivo opposto, in quanto si tratterebbe di somme poste a suo esclusivo carico sebbene il mandato per la ristrutturazione e la sopraelevazione del predetto immobile fosse stato rilasciato al professionista anche da altra committente, ossia dalla signora . Parte_2
In particolare, la società opponente ha rappresentato di aver acquistato da la Parte_2 piena proprietà del lastrico solare sovrastante l'abitazione sita in Ostuni al piano terra della via Silvio
Pellico n. 27-29 e che la progettazione e la direzione dei lavori sarebbero state commissionate all'arch. ed al geom. non solo da parte della ma anche da parte CP_1 Controparte_2 Parte_1 di Ha, dunque, lamentato come le somme richieste dall'odierno opposto sarebbero Parte_2 comprensive di voci ed attività non riferibili alla , ma all'altra committente, eccependo, Parte_1 altresì, la carenza di titolarità del professionista con riferimento ad alcune voci di compenso, atteso che la parcella sottoposta al parere di congruità dell'ordine di appartenenza faceva riferimento ad attività professionali (progetto strutturale ed esecutivo) non spettanti all'arch. in CP_1 quanto realizzati da altro professionista.
La ha chiesto, pertanto in via preliminare di Parte_1 dichiararsi l'inammissibilità e/o improcedibilità e la nullità dell'emesso decreto ingiuntivo n. 262/2015 del 05.03.2015; in via subordinata e nel merito, il rigetto della domanda dell'architetto in quanto infondata e non provata. CP_1 Con comparsa di costituzione del 10.09.2015 si è costituito in giudizio l'arch. CP_1 il quale ha preliminarmente rilevato come la circostanza dedotta della società opponente, secondo cui l'opera di progettazione e di direzione dei lavori da lui svolta sarebbe stata caratterizzata da imperizie e negligenze tali da arrecare dei danni economici e d'immagine alla stessa società committente e che ciò avrebbe giustificato l'omesso pagamento delle competenze spettanti al professionista, sarebbe stata contestata per la prima volta, in sede giudiziale, con l'odierna opposizione a decreto ingiuntivo, mentre mai alcuna contestazione sarebbe stata mossa all'operato suo e dei suoi collaboratori prima di allora. In particolare, l'odierno opposto ha riferito come ogni aspetto della progettazione originaria e delle varianti successive sarebbe stato concordato con la committenza e dalla stessa espressamente voluto, precisando come le modifiche ed integrazioni progettuali sarebbero sempre state realizzate su richiesta della committente per soddisfare le specifiche esigenze sue e dei singoli promittenti acquirenti. Ha, inoltre, contestato sia l'esistenza di un accordo in merito all'importo del compenso dovutogli dalla per l'attività professionale espletata, sia la corresponsione da parte della Parte_1 predetta società e in suo favore della somma di € 25.000,00. Per quanto concerne, poi, le competenze dovute per l'opera professionale prestata per il cantiere di Via Silvio Pellico in Ostuni, la cui debenza l'opponente ha contestato anche sul presupposto che coofirmataria della richiesta del permesso di costruire -unitamente alla società
[...] sarebbe anche l'arch. ha rappresentato di aver ricevuto il Parte_1 Parte_2 CP_1 conferimento dell'incarico unicamente dalla , con cui quindi sarebbe sorto il rapporto Parte_1 contrattuale, e che avrebbe sottoscritto la richiesta del permesso di costruire unicamente Parte_2 in qualità di proprietaria dell'appartamento sito al piano terra. Ha, inoltre, precisato di essere stato l'unico professionista incaricato dalla società opponente, mentre il geometra non sarebbe stato CP_2 parte del vincolo contrattuale, avendo quest'ultimo prestato la propria opera unicamente in qualità di collaboratore del professionista incaricato e che per tale collaborazione avrebbe percepito dall'arch. un assegno di € 2.000,00; inoltre l'odierno opposto si sarebbe avvalso anche dell'ing. CP_1 Per_1 come collaboratore di studio.
[...] L'arch. ha, dunque, concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta dalla CP_1 società e la conferma del decreto ingiuntivo emesso, con condanna della Parte_1 società opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e alle spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore del difensore.
Con ordinanza del 02.02.2016, ritenendo prima facie le varianti disposte in corso d'opera non riconducibili, sotto il profilo eziologico, ad errori progettuali del ma piuttosto ad esigenze CP_1 della committenza, e rilevando altresì come l'opponente non avesse mai formulato alcuna doglianza scritta in relazione all'operato del professionista, neppure in risposta alla richiesta di pagamento del 29.04.2014, l'allora giudicante ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma di € 65.000,00, ritenendo che, non essendovi stata la pattuizione scritta di un corrispettivo, occorresse prudenzialmente attenersi a quanto riconosciuto dall'opponente quale corrispettivo pattuito inter partes, pari a € 65.000,00 (€ 40.000,00 per il primo incarico ed € 25.000,00 per il secondo).
Istruita la causa con l'acquisizione della documentazione presentata dalle parti, il loro interrogatorio formale e l'escussione di testimoni, all'udienza del 15.05.2018 la società opponente ha rappresentato di aver nelle more del giudizio provveduto al pagamento di € 65.000,00, in virtù della provvisoria esecuzione parziale già concessa.
Espletata la c.t.u. e depositati dal consulente anche i relativi chiarimenti, le parti hanno poi precisato le loro conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione alle stesse dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. Motivi della decisione L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che di seguito si esporranno. Preliminarmente, si rammenta come il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configuri come un giudizio ordinario di cognizione e si svolga seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (Cass. 17/11/2003, n. 17371). L'opposto, dunque, assume la posizione sostanziale di attore e l'opponente quella di convenuto, con l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda oppure l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass., ord., n. 13240/2019; Cass. n. 2421/2006). La prova del fatto costitutivo del credito, invece, spetta al creditore opposto (Cass. n. 21101/2015), il quale può avvalersi di tutti gli strumenti previsti dalla legge (Cass. n. 5915/2011; Cass. n. 5071/2009), compresa la mancata contestazione da parte dell'opponente del fatto invocato a sostegno della pretesa azionata. In particolare, si rammenta come nei giudizi aventi per oggetto l'accertamento di un credito vantato da un professionista, relativamente al compenso dovutogli per le prestazioni professionali eseguite in favore del cliente, la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico e dell'effettivo espletamento dello stesso incomba al professionista, anche nel particolare caso in cui il giudizio si svolga a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo intimato da quest'ultimo. In particolare, al professionista, il quale assuma di essere creditore per attività professionale prestata a favore del cliente, incombe l'onere di dimostrare che l'opera è stata posta in essere e l'entità delle prestazioni svolte. Nella fattispecie de quo occorre, innanzitutto, rilevare come l'arch. abbia assolto CP_1 all'onere della prova su di esso gravante, considerato che risulta documentalmente provato, nonchè confermato sia dall'istruttoria orale sia dalla consulenza tecnica d'ufficio espletate nel corso del giudizio, l'avvenuto conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori da parte della società opponente nei confronti del predetto professionista con riferimento ad entrambi i cantieri oggetto di causa;
così come risulta provato l'effettivo espletamento di tali incarichi da parte del professionista odierno opposto.
A fronte della avanzata richiesta di pagamento del compenso, tuttavia, la società opponente ha contestato in questa sede l'esistenza di gravi negligenze ed errori nell'espletamento, da parte dell'arch. dell'incarico di progettista e direttore lavori del cantiere sito in Ostuni alla via CP_1
Villafranca, tali da legittimare la società committente a richiedere la rideterminazione del compenso ritenendo la richiesta del professionista del tutto illegittima e sproporzionata.
Ebbene, la consulenza tecnica espletata in corso di causa ha consentito di appurare come non vi sia stato alcun errore progettuale delle strutture, bensì una difficoltà esecutiva nella realizzazione, sicuramente di non facile attuazione.
In particolare, nel rispondere al primo quesito postogli, volto ad accertare, partendo dal progetto originario predisposto dall'Arch. “se gli errori progettuali e di esecuzione indicati CP_1 nella perizia di parte della versata in atti e nell'atto di opposizione al D.I., e Parte_1 principalmente: a) l'errata progettazione delle strutture portanti a livello di componenti orizzontali a quota “zero” (ovvero travi e solai); b) la mancata realizzazione della c.d. fossa/vano ascensore dello stabile, hanno determinato la irrealizzabilità del progetto costruttivo e quindi la necessità di procedere con due varianti in corso d'opera nel 2013 e nel 2014”, il nominato c.t.u. arch.
[...] ha chiarito come le difficoltà di attuazione di tale progettazione strutturale siano da ricondurre Per_2 ai tempi di realizzazione delle strutture stesse, oltre che alle effettive difficoltà di posa in opera di travi e solai, precisando, altresì, che trattasi di mera difficoltà esecutiva di realizzazione strutturale e non di un errore progettuale delle strutture (dove per errore progettuale s'intende la irrealizzabilità di quanto progettato, dovuta a difetti di previsioni o ad imprecisioni in fase progettuale e non alla sua difficoltà di realizzazione).
Mentre, per quanto concerne la realizzazione della cosiddetta fossa-vano ascensore dello stabile, il c.t.u. ha rilevato come non sia stata una mancanza e|o una dimenticanza, bensì una vera e propria scelta progettuale, anche se errata, del tecnico progettista arch. precisando CP_1 come già il progetto originario, protocollato in Comune di Ostuni in data 12 Agosto 2010, non prevedesse la presenza dell'ascensore, come affermato dallo stesso appellato nei propri scritti. Nel verificare, poi, quali sarebbero state le conseguenze che le intervenute varianti avrebbero determinato nel processo costruttivo, il c.t.u. nominato - con giudizio condivisibile, in quanto adeguatamente motivato - ha, innanzitutto, accertato, a seguito dello studio del progetto, come le varianti in corso d'opera presentate al Comune di Ostuni siano state due, ossia quella del 23 Maggio 2013 e quella del 04 Aprile 2014. In particolare, nella prima variante in corso d'opera, presentata con SCIA in data 23 Maggio 2013, le opere da modificare hanno riguardato l'uniformità delle quote dei solai del locale al piano terra, la realizzazione di n. 2 balconi, oltre a modifiche interne e di prospetto. Il nominato consulente ha rilevato come tali modifiche possano essere scaturite da una scelta progettuale del tecnico o da una richiesta della committenza di cui il c.t.u., non essendoci documentazione che dia prova di una delle due scelte, non ha potuto dare riscontro. È emerso, comunque, come l'aver uniformato le quote dei solai del locale al piano terra abbia ridotto i tempi di esecuzione dei lavori andando, quindi, a migliorare anche l'aspetto inerente alla tempistica per la realizzazione dei solai;
mentre la realizzazione di n. 2 balconi non ha inciso in maniera determinate sui tempi di realizzazione dei lavori.
Dunque, contrariamente a quanto lamentato dalla società opponente, è emerso come le varianti non abbiano influito in maniera negativa sul processo costruttivo del complesso immobiliare;
circostanza, questa, ribadita dal c.t.u. anche a fronte delle osservazioni sollevate dalla a Parte_1 mezzo del proprio c.t.p.. Nella disposta relazione integrativa, il consulente ha, infatti, confermato che la variante in corso d'opera presentata con in data 23 maggio 2013 “non ha influito sui tempi CP_3 di esecuzione dei lavori ma addirittura li ha accorciati;
infatti, alla data di presentazione della SCIA in variante (quest'ultima redatta per uniformare le altezze di copertura del piano terra e per realizzare n. 2 balconi, di cui uno al piano primo ed uno al piano secondo, oltre a modifiche interne
e di prospetto), lo scrivente CTU presume che il piano interrato ed il suo solaio di copertura fossero stati già ultimati. Ad avvalorare tale ipotesi c'è la modifica, in variante, del blocco del vano scala (cambiato nelle dimensioni e forme con conseguente variazione delle rampe di salita) oltre all'inserimento di una scala interna che dal Box n. 1, situato nel piano interrato, sale nel sovrastante locale commerciale, al Piano terra;
modifiche, queste, realizzate in fase di esecuzione della carpenteria del piano interrato e, pertanto, senza interruzione dei lavori”. Mentre, per quanto concerne la seconda variante in corso d'opera presentata con in data CP_3
04 aprile 2014, è stato accertato come la stessa, presentata dopo l'agibilità parziale del 30 settembre
2013 relativa ai garages interrati ed alle abitazioni, ha riguardato solo ed esclusivamente modifiche al piano terra e, più precisamente, l'unione dei due locali commerciali attraverso l'eliminazione delle tramezzature di divisione tra gli stessi;
l'eliminazione di un bagno e relativo antibagno;
l'eliminazione della scala di comunicazione tra il box n. 1, situato nel piano interrato, ed il locale commerciale sovrastante.
Ebbene, è emerso come la variante sia stata migliorativa nel suo processo costruttivo, in quanto ha ridotto sia i tempi di esecuzione delle opere (murature, intonaci, bagno, antibagno, ecc.), sia i costi della realizzazione. Anche per quanto attiene tali modifiche, il c.t.u. ha, infatti, confermato come “la variante è, anche in questo caso, migliorativa nel suo processo costruttivo in quanto riduce sia i tempi di esecuzione delle opere (murature, intonaci, bagno, antibagno, ecc) sia i costi della realizzazione”. Il consulente ha, peraltro, precisato che tali varianti sono state inoltrate al Comune di competenza attraverso , disciplinata dalla Legge 241/90 art. 19 e dal DPR 380/01 art. 22 e 23 CP_3 bis, per cui, una volta acquisiti i titoli abilitativi (DIA del 12 Agosto 2010), le opere sono immediatamente realizzabili, non richiedendo, pertanto, approvazioni da parte del Comune e/o interruzione delle fasi costruttive. Dall'inizio lavori alla richiesta di agibilità, infatti, l'iter progettuale è avvenuto nei tre anni previsti, come per legge. Con riferimento, inoltre, alle osservazioni presentate dal c.t.p. della società opponente in merito al “tempo perduto per effetto delle necessarie varianti intercorse, soprattutto quella del 2013, ……. Tempo, questo, che certamente, da un lato, ha richiesto l'interruzione di quella fase costruttiva, in attesa della disponibilità della soluzione risolutiva, dall'altro ha comportato alcune demolizioni e ricostruzioni..”, il nominato c.t.u., dopo aver precisato che “non avendo partecipato alla fase realizzativa della struttura e non essendoci foto, documentazione e quant'altro potesse dimostrare tali demolizioni e ricostruzioni (in particolar modo delle scale), con aggravio di costi per l'impresa esecutrice dei lavori”, ha confermato che tali varianti non hanno determinato alcuna conseguenza nel processo costruttivo.
Alla luce delle condivisibili conclusioni alle quali è pervenuto il consulente tecnico di ufficio
è, dunque, evidente come le varianti non abbiano allungato o interrotto le fasi di costruzione del manufatto, ma abbiano addirittura accorciato i tempi di realizzazione. Ebbene, tali conclusioni sono state confermate anche dall'istruttoria orale espletata, dalla quale non è peraltro emerso quanto dedotto dalla società opponente in ordine ai lamentati “rilevanti effetti negativi, sia in termini economici, sia in termini d'immagine per l'impresa di costruzione Edil LO di LO UD e & C. S.a.s…”. Lo stesso teste di parte opponente , ascoltato all'udienza del 10.11.2017, dopo Tes_1 aver confermato di aver acquistato dalla un appartamento ed un box auto presso Parte_1 l'edificando stabile di via Villafranca in Ostuni, ha dichiarato “non ricordo ritardi nella consegna dell'immobile promesso in vendita e non ricordo che sia stato applicato uno sconto di € 55.000,00 in sede di atto pubblico”. Ascoltata alla stessa udienza, la teste dopo aver confermato di aver Testimone_2 acquistato dalla un appartamento presso l'edificando stabile di via Villafranca in Ostuni, Parte_1
e di non ricordare alcunchè in ordine alla circostanza n. 2 della memoria istruttoria di parte opponente (ossia “Vero che I tempi relativi al rogito dell'atto pubblico di compravendita ed alla consegna dell'appartamento di cui al punto n. 1 che precede si sono notevolmente allungati rispetto a quanto stabilito in sede di contratto preliminare?”, in merito alla posizione sub 5 della suddetta memoria ha poi dichiarato: “posso dire che non ho ricevuto alcuno sconto dal sig. sul prezzo d'acquisto Pt_1 dell'immobile”. La teste sempre di parte opponente , escussa all'udienza del 12.01.2018, dopo Testimone_3 aver confermato di aver acquistato dalla una porzione di appartamento ed un box auto Parte_1 presso l'edificando stabile di via Villafranca in Ostuni, ha dichiarato “In ordine alla posizione sub 2 della suddetta memoria posso dire che i tempi preventivati per il rogito dell'atto pubblico sono stati rispettati”, affermando altresì: “non confermo la posizione sub 5 della suddetta memoria e posso aggiungere che non ci furono ritardi nella consegna di quanto da me acquistato. Nell'occasione non ho goduto di alcuno sconto sul prezzo d'acquisto”. Inoltre, i predetti testi , e hanno dichiarato di non sapere alcunchè in Tes_1 Tes_2 Tes_3 ordine alla circostanza di prova relativa alle dedotte contestazioni verbali che Parte_1 avrebbe rivolto al progettista e direttore lavori architetto CP_1 Solo l'acquirente escusso all'udienza del 07.02.2017, dopo aver confermato Persona_3 di aver acquistato dalla un appartamento ed un box auto presso l'edificando stabile di Parte_1 via Villafranca in Ostuni, ha dichiarato “posso dire che ci fu un allungamento dei tempi di consegna rispetto a quanto stabilito in sede di preliminare, comunque nell'ordine di qualche mese”, senza tuttavia fornire alcuna precisazione in merito alle cause che lo avrebbero determinato.
Dunque, sebbene la società abbia lamentato sia di non aver potuto provvedere Parte_1 alla consegna degli immobili promessi in vendita, secondo le tempistiche di cui al contratto preliminare sottoscritto dai promissari acquirenti, “visto che il progetto redatto da parte dell'Arch. era risultato non realizzabile a causa di varie problematiche progettuali ed esecutive le quali CP_1 hanno prodotto modifiche, integrazioni e ritardi nei lavori”, sia di aver dovuto riconoscere “a causa del ritardo nella consegna delle unità immobiliari.., oltre che per le difformità progettuali ivi presenti”, uno sconto di decine di migliaia di euro sul prezzo d'acquisto, in realtà tali circostanze non hanno trovato alcuna conferma nell'istruttoria espletata.
Peraltro, contrariamente alle ulteriori contestazioni di parte opponente, dalla prova testimoniale svolta è emersa la presenza sul cantiere dell'architetto ovvero dei suoi CP_1 collaboratori.
Basti considerare che lo stesso teste di parte opponente , interrogato in ordine Tes_1 alla presenza o meno dell'architetto in qualità di diretto dei lavori, sul cantiere di via CP_1 Viallafranca in Ostuni, ha dichiarato: “posso dire che mi è capitato di incontrare l'arch. in CP_1 cantiere di via Villafranca 14”; mentre la teste ha dichiarato: “posso dire di aver Testimone_2 incontrato l'architetto sul cantiere previo appuntamento”. Anche la teste sempre di parte CP_1 opponente ha confermato la presenza sul cantiere del professionista, dichiarando Testimone_3
“..posso dire di aver visto l'architetto in cantiere, anche se non lo frequentavo assiduamente
CP_1 non avendone l'esigenza”. Mentre il teste ha dichiarato: “posso dire che io andavo Testimone_4 in cantiere due o tre volte alla settimana e non sempre incontravo l'architetto specifico che
CP_1 l'ho incontrato poche volte”. Anche i testi , e hanno confermato la Controparte_2 Persona_1 Testimone_5 circostanza secondo cui per tutta la durata dei cantieri, l'architetto quale direttore dei lavori,
CP_1 ha garantito la propria costante presenza, personalmente e per mezzo dei propri collaboratori, sempre sotto la sua direzione e controllo, negando altresì che, durante lo svolgimento dell'opera sull'immobile sito in Ostuni alla Via Villafranca e/o alla fine della stessa, , quale Parte_1 legale rappresentante della società committente, abbia mai lamentato negligenze e/o imperizie relativamente all'operato dell'architetto dichiarando come anzi non ci siano mai state
CP_1 contestazioni in merito. Il teste ha, inoltre, precisato di essersi recato in diverse Testimone_5 occasioni sui due cantieri quale collaboratore dello studio CP_1
Alla luce di quanto innanzi si evince chiaramente come, sebbene la società opponente abbia opposto al pagamento del compenso dovuto per la prestazione dell'opera la sussistenza di danni economici e d'immagine determinati dall'imperizia del professionista, tuttavia non ha fornito la prova né dei presunti e lamentati danni, né tantomeno del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio che avrebbe subito. Si rammenta, sul punto, che colui che si assume danneggiato ha l'onere di dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del soggetto asseritamente inadempiente e il danno di cui chiede il risarcimento.
Peraltro, sebbene per quanto concerna la realizzazione della cosiddetta fossa-vano ascensore dello stabile, il c.t.u. abbia rilevato come non sia stata una mancanza e|o una dimenticanza, bensì una vera e propria scelta progettuale, anche se errata, del tecnico progettista arch. tuttavia CP_1 non si ritiene che tale circostanza sia idonea a determinare una riduzione del compenso spettante al professionista, come richiesto dalla società , considerato che -come innanzi illustrato- Parte_1 non risulta provato il verificarsi né di aggravi di costi a causa dell'errore di progettazione, né di un danno all'immagine della società che ne sia derivato. Per quanto concerne, poi, le contestazioni formulate dall'opponente in merito alle competenze professionali richieste per l'opera professionale prestata dall'opposto per il cantiere di via Silvio Pellico, sul presupposto che coofirmataria della richiesta del permesso di costruire -unitamente alla società è emerso come l'arch. abbia Controparte_4 Parte_2 CP_1 ricevuto il conferimento dell'incarico dalla , che risulta aver provveduto non solo alla Parte_1 costruzione di un appartamento al primo piano, ma anche alla ristrutturazione dell'intero piano terra, compreso l'appartamento di proprietaria della signora , come confermato anche dai testi. Parte_2
Il teste geometra , escusso all'udienza del 07.02.2017, dopo aver dichiarato Controparte_2 di aver firmato la richiesta di permesso di costruire avente ad oggetto la ristrutturazione e l'ampliamento con sopraelevazione del fabbricato sito in Ostuni in via Pellico, in qualità di collaboratore dell'arch. dal quale è stato direttamente retribuito, ha precisato: “posso CP_1 dire che l'unica committente era la e la signora firmava in qualità di proprietaria Parte_1 Pt_2 dell'appartamento al piano terra”; e poi “posso specificare che la provvide alla Parte_1 costruzione di un appartamento al primo piano ma anche alla ristrutturazione dell'intero piano terra, compreso l'appartamento della signora ”. Circostanza, quest'ultima, confermata anche dal teste Pt_2
, il quale ha dichiarato: “..posso aggiungere che la provvide altresì Testimone_6 Parte_1 alla ristrutturazione dell'appartamento di proprietà di mia moglie”. Né, peraltro, la circostanza che coofirmataria della richiesta del permesso di costruire - unitamente alla società sia stata anche proprietaria Parte_1 Parte_2 dell'immobile a piano terra, non costituisce certo prova in ordine all'esistenza di un mandato professionale conferito da quest'ultima all'opposto. Per quanto concerne, infine, il quantum del compenso spettante all'arch. dalla CP_1 documentazione in atti si evince come la richiesta dei compensi relativi all'attività professionale espletata sia stata sottoposta a parere di congruità presso l'Ordine degli Architetti di Brindisi, il quale ha stilato il calcolo del compenso professionale secondo i dettami del D.M. 140 del 20 Luglio 2012, rilasciando delibera in data 27 febbraio 2015, in cui è verificata la correttezza e la conformità della tariffa professionale richiesta.
Peraltro, l'allegazione del fatto parzialmente estintivo della corresponsione dell'importo di €
25.000,00 ad opera della società committente, gravata dal relativo onus probandi ai sensi dell'articolo
2697 c.c., è rimasta del tutto sprovvista di prova. Così come sprovviste di prova si sono rivelate le ulteriori deduzioni della società opponente in ordine ad una presunta compensazione dei compensi spettanti al professionista odierno opposto. Infine, si rileva come la domanda formulata dall'arch. di condanna dell'opponente ex CP_1 art. 96 c.p.c. nella misura ritenuta di giustizia deve essere rigettata. Non sussistono, infatti, i presupposti per procedere al risarcimento, atteso che parte opposta ha formulato tale domanda, senza tuttavia fornire la prova della verificazione di presunti danni che avrebbe subito a causa della temerarietà della lite, non consentendo l'accertamento né dell'an, né del quantum. Si rammenta, infatti, che, pur essendo il danno di cui all'art. 96, comma I, c.p.c. liquidabile d'ufficio, trova comunque applicazione il principio ex art. 2697 c.c. secondo cui colui che intende ottenere il risarcimento del danno deve fornire la prova dell'an e del quantum debeatur: è dunque onere della parte richiedente il risarcimento dimostrare la concreta ed effettiva esistenza del danno causato dal comportamento processuale di controparte (n. 21393/2005; Cass. n. 13355/2004; Trib. Roma, 10 luglio 2018, n. 14223; Trib. Roma, 2 ottobre 2017, n. 18514; Cass.), nonché la concreta desumibilità di esso dagli atti di causa.
Le spese del giudizio
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, per lo scaglione di riferimento, relativamente alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, ridotti della metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi nella persona del Giudice Monocratico
Dott. Antonio Sardiello definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1880/2015 introdotta da nei confronti dell'arch. ogni Parte_1 CP_1 contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 262/2015, emesso dal Tribunale di Brindisi il 05.03.2015, con decurtazione delle somme già corrisposte nelle more da parte opponente;
2. condanna in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, al pagamento in favore dell'arch. delle spese processuali, che liquida CP_1 nell'importo di € 7.052,00, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovuti, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Gatti.
Così deciso in Brindisi, in data 17.01.2025
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Alessandra Palma.
Il Giudice
Dott. Antonio Sardiello