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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/04/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Michele De Maria Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1262 R.G.A. 2022 promossa in grado di appello
D A rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mario Nivola e Antonino Rizzo Pt_1 elettivamente domiciliato in Palermo via Laurana n.59 appellante
CONTRO
CP_1 appellato/contumace
All'udienza del 17.4.2025 il procuratore di parte appellante ha concluso come da verbale in atti
FATTO E DIRITTO 1) Con sentenza n.261/2022 il Tribunale di Trapani, in funzione di Giudice del
Lavoro, in accoglimento del ricorso proposto da dichiarò il diritto di costui CP_1 all'attribuzione dei benefici previdenziali di cui all'art.13 comma 8 della legge n.257/92 e, per l'effetto, condannò l' al pagamento delle somme spettanti derivanti Pt_1 dall'applicazione del coefficiente dell'1,5 oltre interessi legali.
Avverso tale decisione ha proposto appello l' con ricorso depositato in Pt_1
Cancelleria il 25.11.2022, chiedendone la riforma. Parte appellata, sebbene regolarmente citata, è rimasta contumace.
Alle udienze del 28.11.2024 e del 27.3.2025 la causa è stata rinviata su richiesta dell'appellante essendo in corso trattative di bonario componimento.
In data 16.4.2025 la difesa dell' ha depositato documentazione Pt_1 evidenziando la volontà di di “rinunciare ad avvalersi delle statuizioni della CP_1 sentenza impugnata”.
Pag.1 All'odierna udienza, il difensore dell' ha dichiarato che in “conformità alla Pt_1 posizione assunta da controparte la stessa ha provveduto alla restituzione delle somme riconosciute in primo grado e … pertanto, stante la mancanza di interesse” ha chiesto “dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese”. Indi, la causa è stata decisa come da dispositivo.
2) Deve senz'altro dichiararsi cessata la materia del contendere, per come espressamente richiesto dall'appellante. Come è noto, infatti, “la materia del contendere può ritenersi cessata quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, riconosciuti ed ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta” (Cassazione civile, sezione lavoro, 9 novembre 1996, n. 9808, Cassazione Civile, sezione lavoro, 11.1.1990 n.46). Alla luce di quanto or ora detto è evidente che una pronunzia “nel merito” sarebbe del tutto superflua in quanto è cessato ogni motivo di (e di interesse alla) prosecuzione del giudizio.
Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere riformata, con effetti caducatori sulla statuizione in essa contenuta, con declaratoria di cessata materia del contendere. Spese di lite del doppio grado compensate stante la natura della pronuncia e la richiesta in tal senso avanzata dalla stessa parte appellante.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella qui dichiarata contumacia di , in CP_1 riforma della sentenza n.261/2022 emessa dal Tribunale G.L. di Trapani dichiara cessata la materia del contendere. Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado.
Palermo, 17 aprile 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Michele De Maria
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