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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 18/03/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 952/2021 R.G.
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 18 marzo 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento dell'11/01/2024 e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per 'avv. PANNICO ROBERTA e l'avv. BELLARDI PIERLUIGI hanno concluso Parte_1
come da nota depositata in data 17/03/2025 per 'avv. MARTUCCI SCHISA ALFREDO Parte_2
ha concluso come da nota depositata in data 17/02/2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 10:27 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 952/2021 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 952/2021 R.G. promossa da: tra
(c.f. , rappresentato e difeso, congiuntamente e Parte_1 C.F._1
disgiuntamente, dagli avv.ti PANNICO ROBERTA e BELLARDI PIERLUIGI ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Latina (LT), Viale P.L. Nervi Torre 4 Magnolie int. 12/A, centro commerciale Latina Fiori, in virtù di procura allegata al fascicolo telematico;
attore contro
(p.i. , in persona del Parte_2 P.IVA_1 procuratore pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MARTUCCI SCHISA ALFREDO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli (NA), Via Ferdinando del Caretto n. 26, in virtù di procura allegata al fascicolo telematico;
convenuta
OGGETTO: assicurazione contro danni;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor ha convenuto in giudizio – Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale –la in persona Parte_2 del l.r.p.t., al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, accertato che il veicolo di proprietà del sig. targato FB730SB è Parte_1
stato oggetto di furto condannare la convenuta società con Parte_2 la quale l'attore ha stipulato apposito contratto n.200129011 denominato “Guida sereno green 2.0” a corrispondere all'attore la somma di € 19.500,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dovuti come per legge ovvero quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese compensi ed onorari di giudizio secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e s.m.i. da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che se ne dichiarano anticipatori.”, deducendo: - di essere proprietario del veicolo Hyundai Tucson 1.7 Impossible targato FB730SB, n. di telaio
TMAJ3815AGJ068319 (vd. all. 1, certificato di proprietà; vd. all. 2, carta di circolazione), acquistato in data 17/12/2015 e saldato in parte tramite assegno circolare di € 4.350,00 (vd. all. 3) ed in parte tramite accensione di prestito finalizzato Santander (vd. all.4); - di aver stipulato con la convenuta, in data 21/01/2016, la polizza n. 200129011 denominata “Guida sereno green 2.0”, con decorrenza dal giorno 22/01/2016 sino al 22/01/2019, avente ad oggetto, tra le varie garanzie, la copertura furto massimale euro 25.500,00, e di averne pagato regolarmente il relativo premio assicurativo, in un'unica soluzione, pari ad euro 1.309,54 (vd. all. 5); - di avere subìto, in data 13/10/2018, il furto della propria autovettura, parcheggiata la sera prima, in Roma (RM), Via del Quarticciolo e di aver sporto regolare denuncia, in pari data, c/o la Legione Carabinieri Lazio, Stazione Roma Macao (vd. all. 6), con speculare denuncia del 17/10/2018 ed integrata con ulteriore documentazione il 6/12/2018, alla propria compagnia assicurativa (vd. all.ti 7, 9); - che, con missiva del 21/12/2018, la compagnia assicurativa aveva negato il pagamento del sinistro, in quanto “a seguito del controllo ed alla disamina dei dati monitorati del satellitare NOBISAT montato sul Suo veicolo, così come previsto dall'articolo 2.14 della CGA, ed inerenti ai tracciati di circolazione/geo-localizzazione del veicolo nei giorni di avvenimento del furto, sono emersi elementi e circostanze non congruenti con quanto dichiarato. Da ciò consegue che, non è possibile procedere alla liquidazione del sinistro in oggetto.”
(vd. all. 11); - di aver vanamente richiesto, per mezzo del proprio difensore, in data 11/12/2019, il risarcimento dei danni (all. 12); - che, in data 10/02/2020, l'odierna convenuta, a mezzo pec, aveva ribadito l'impossibilità di procedere al richiesto indennizzo (all. 13). tempestivamente costituitasi in giudizio con Parte_2
comparsa di costituzione e risposta depositata il 07/05/2021, contestando integralmente la ricostruzione attorea e, in particolare, la veridicità delle circostanze dedotte da controparte circa l'asserito furto, ha chiesto la reiezione della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Espletata con esito negativo la procedura di mediazione obbligatoria, concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., denegate le istanze di prova costituenda da parte del precedente G.I., la causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dinanzi a questo G.I., subentrato al precedente a far data dall'1/07/2022, previa concessione alle parti di termine per note conclusive antecedente all'udienza. La domanda attorea è infondata e andrà, pertanto, rigettata.
In tema di assicurazione contro i danni, il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., spetta all'assicurato-danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro (cfr. Cass., III, 02/04/2021, n.9205; I,
14/06/2018, n.15630; Cass. III, 21/12/2017 n.30656; Cass. n. 17 dell'8/1/1987; Cass. 1081 del
4/3/1978).
Ciò posto, ancorché non sia contestata la sussistenza della polizza assicurativa per la copertura del rischio di furto stipulata tra le odierne parti in causa e debitamente documentata dalla parte attrice
(vd. all. 5, citazione), dalla documentazione versata in atti non può ritenersi raggiunta la prova in ordine all'effettivo verificarsi dell'evento lamentato, ovvero il furto del veicolo di proprietà attorea e, dunque, il diritto dell'attore a percepire l'agognato indennizzo.
A tale riguardo, non giova la denuncia/querela di furto contro ignoti presentata dall'attore in data
13/10/2018 presso la Legione Carabinieri Lazio, Stazione Roma Macao (all. 6, citazione), a seguito del quale era stato iscritto procedimento penale c/o la Procura della Repubblica di Roma delle notizie di reato a carico di ignoti, per i reati di cui agli artt. 624 e 625 c.p. e successivamente archiviato come asserito dalla stessa parte istante.
A tale proposito, la giurisprudenza ha, in più occasioni, chiarito che “In materia di assicurazione contro i danni, tra le quali rientra quella contro il furto, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia. A tal fine la denuncia in sede penale di un reato non è sufficiente per ritenere dimostrato che effettivamente il fatto illecito si sia verificato.” (Cassazione civile, sez. VI, 03/02/2023, n. 3446, conf. Cassazione civile, sez. VI,
07/11/2022, n. 32637: “Nell'assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell' art. 2697 c.c. , l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro;
la denuncia in sede penale di determinati fatti delittuosi non è sufficiente a far considerare l'effettivo svolgimento dei fatti così come denunciati”).
Orbene, la sola produzione della denuncia di furto nulla prova in ordine all'effettivo verificarsi dell'episodio denunciato, né tantomeno lo stesso avrebbe potuto essere dimostrato mediante l'espletamento della prova testimoniale richiesta e condivisibilmente rigettata dal precedente G.I., trattandosi di capitoli genericamente formulati e privi di qualsivoglia riferimento alle caratteristiche del veicolo oggetto di furto e all'indicazione specifica dei luoghi in cui l'evento sarebbe avvenuto.
A tale aporia probatoria è consequenzialmente derivato il rigetto dell'ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c. dei dati registrati dal dispositivo Telematico, installato sul veicolo del sig. tra il Pt_1
12.09.2018 e il 12.10.2018, nonché della copia delle condizioni di assicurazione sottoscritte dal Pt_1 che avrebbero, comunque, già potuto essere in suo possesso, così come superfluo l'espletamento di c.t.u. volto a verificare il corretto funzionamento del dispositivo satellitare e la validità ed attendibilità scientifica dello stesso, non avendone, invero, giammai dedotto il malfunzionamento.
In particolare, la compagnia assicuratrice ha riferito come, all'esito degli accertamenti espletati a seguito del denunciato furto, era emerso che il dispositivo di geolocalizzazione satellitare installato sulla vettura in parola avesse segnalato la presenza della stessa all'interno dei confini di Stato Bulgari già dalle ore 11:44 del giorno 10/10/2018, e sino alle ore 07:54 del giorno 11/10/2018 e, inoltre, che a partire dalle ore 07:06 del 13/10/2018, il suddetto dispositivo avesse evidenziato la presenza della vettura all'interno dei confini di stato rumeni (all. comparsa;
all.ti memoria secondo termine ex art. 183, co. 6, c.p.c.).
Tale accertamento non collima, pertanto, con la versione dei fatti fornita dall'odierna parte istante, la quale, sin dall'atto introduttivo, ha sempre sostenuto di aver parcheggiato, il giorno 12/10/2018 alle ore 20:00, il proprio veicolo e di averne constatato l'assenza alle ore 08:00 del giorno susseguente, il che a dimostrare che l'asserito furto avrebbe avuto luogo tra le ore 20:00 del 12 ottobre e le ore 8:00 del 13 ottobre 2018.
Come noto, ai sensi dell'art. 145-bis del D.Lgs 209/2005 (cd. codice delle assicurazioni private),
“Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti.”, sicché per negare valore probatorio ai dati del satellitare installato sul veicolo occorre dimostrare il malfunzionamento o la sua manomissione, mentre è irrilevante la prova testimoniale che prospetti una ricostruzione dei fatti non collimante con tali risultanze.
A tale proposito, si consta come la richiesta di accesso alla copia dei dati del satellitare risulta essere stata inoltrata dall'attore alla compagnia assicurativa solo in corso di giudizio, con pec del 20.5.2021 (vd. all. memoria ex art. 183, co. 6, n. 2), c.p.c. dd. 4.09.21) e, dunque, giammai a ridosso del denunciato sinistro asseritamente occorso tra il 12 e il 13.10.2018.
A ciò si aggiunga, comunque, che trattavasi di dati direttamente acquisibili dalla parte attrice, così come esplicitato nelle condizioni generali di polizza (vd. art. 2.14, all. memoria convenuta ex art. 183, co. 6, n. 1), c.p.c. dd. 15.06.21 “Tali dati sono messi a disposizione dell'assicurato sul portale di www.nobisat.it”). Pt_2
Conclusivamente, in ragione delle superiori argomentazioni, in assenza di un esaustivo e completo quadro probatorio atto a dimostrare l'“an” della pretesa, risulta legittimo il rifiuto della compagnia assicuratrice al pagamento dell'indennizzo (“In tema di polizza per furto d'auto, l'assicurato ha
l'onere di provare l'avvenuto furto al fine di ottenere l'indennizzo dovuto dall'assicurazione. In difetto di elementi di prova certi, precisi e concordanti circa la sottrazione dell'autovettura ad opera di ignoti, appare legittimo il diniego di indennizzo opposto dalla compagnia assicurativa” Corte appello, Milano, sez. IV, 09/09/2021, n. 2616).
Alla luce di quanto sopra, la domanda attorea non merita accoglimento e va, pertanto, integralmente rigettata.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 5.200,01 ad euro
26.000,00), per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, parametri minimi per la fase istruttoria, non espletata, stante la natura strettamente documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) rigetta integralmente la domanda attorea;
b) condanna altresì l'attore a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che si liquidano in euro
4.237,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 18/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 18/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini