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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/04/2025, n. 1148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1148 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 535/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. Stefano Guglielmi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 535/2015 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PANCANI GIUSEPPE elettivamente domiciliato in VIA DEI DELLA ROBBIA,
23 – FIRENZE presso il difensore avv. PANCANI GIUSEPPE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
PANCANI GIUSEPPE elettivamente domiciliato in VIA DEI DELLA ROBBIA,
23 – FIRENZE presso il difensore avv. PANCANI GIUSEPPE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. PORTA DEL LUNGO ANDREA elettivamente domiciliato in VIA GINO CAPPONI 30 50121 FIRENZE presso il difensore avv. PORTA DEL LUNGO ANDREA
FALLIMENTO (C.F. ) Controparte_2
CONVENUTO
TERZO CHIAMATO
DA (C.F. Controparte_3 Controparte_4
, con il patrocinio dell'avv. GALATI GIULIA P.IVA_1
( PIAZZA SANTI APOSTOLI 73 00187 ROMA;
C.F._3 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
INTERVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione - art. 118 disp. Att. cod. proc. civ.-
pagina 1 di 7 Con atto di citazione in opposizione regolarmente notificato il 9.1.2015 i signori e già promittenti acquirenti dalla Parte_1 Parte_2 Controparte_2
di un appartamento ed accessori nel complesso immobiliare di Montecarelli, si opponevano alla procedura esecutiva immobiliare iscritta al ruolo di questo
Tribunale con RG n. 383/09 promossa dalla Controparte_1
contro il Fallimento della stessa società sulla base di un mutuo Controparte_2
fondiario concesso ex art. 38 Testo Unico Bancario non completamente rimborsato, garantito da ipoteca di primo grado iscritta anche sui i beni ai medesimi promessi in acquisto adducendo in buona sostanza la nullità dello stesso contratto di mutuo e così della relativa ipoteca per abusiva concessione del credito ovvero per gravi irregolarità perpetrate dalla banca anche in sede di erogazione delle somme mutuate su stato di avanzamento dei lavori in presunto accordo con ed in loro danno. CP_2
Con comparsa tempestivamente depositata per via telematica in data 25.2.2015 si costituiva in giudizio la eccependo in via Controparte_1
preliminare il difetto di legittimazione attiva degli opponenti per non essere parte nella procedura esecutiva dalla medesima promossa nei confronti del fallimento di perché terzi estranei ai rapporti dedotti e non titolari di proprietà Controparte_2
o altro diritto reale sui beni pignorati;
quindi nel merito l'infondatezza della opposizione per essere stato il mutuo fondiario, originariamente concesso per
Euro 800.000, effettivamente erogato per la minor somma di Euro 600.000 a seguito dei vari avveramenti degli stati di avanzamento come certificati sia dalle dichiarazioni rese negli atti pubblici di pagamento dai rappresentanti della banca, che di fatto dal valore attuale in linea con il mutuo ricevuto prima dell'insolvenza dei tre corpi di fabbrica rimasti in proprietà della medesima come peraltro stimato dal nominato consulente tecnico di ufficio.
Alla prima udienza del 10.3.2015, entrambe chiedevano termini per memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., poi concessi dal giudice dott. G. Santaniello quindi seguivano vari rinvii di udienza pendenti trattative per la composizione bonaria della controversia.
Con decreto del 27.4.2020 vista la riassegnazione del ruolo ex dott. Santaniello il magistrato incaricato del coordinamento di questa sezione dott. Ghelardini assegnava a questo giudice il presente procedimento.
pagina 2 di 7 Con comparsa depositata per via telematica in data 16.9.2022 si costituita in giudizio quale cessionaria del credito facente capo Controparte_5
originariamente a nei confronti della Geco Controparte_1
Italia S.r.l. in Liquidazione.
Seguivano varie udienza di rinvio anche al fine di consentire le attività di sanatoria edilizia ed urbanistica degli immobili controversi ed il definitivo trasferimento degli stessi ai promissari acquirenti essendo altresì pendente in
Corte di Appello il giudizio di riassunzione a seguito di sentenza di Cassazione, quindi all'udienza del 24.10.2024 tenutasi in forma cartolare i procuratori di entrambe le parti davano atto dell'avvenuta estinzione della procedura esecutiva immobiliare [iscritta a ruolo con RGE n. 383/2009] oggetto della presente opposizione dichiarata dal giudice dell'esecuzione con provvedimento del
11.10.2024 circostanza idonea a determinare la cessazione della materia del contendere decorsi i termini per proporre reclamo sicché la causa era ancora rinviata all'udienza del 15.11.2024.
In detta udienza, i procuratori di entrambe le parti confermavano la definitività per mancata impugnazione nei termini del provvedimento di estinzione della procedura esecutiva immobiliare senza nulla opporre alla possibile compensazione delle spese di lite;
quindi il Tribunale ritenuta la causa matura per la decisione rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
12.12.2024.
A tale udienza con note di trattazione scritta gli opponenti, previa rinuncia alle difese conclusive, hanno precisato le proprie conclusioni nei termini seguenti:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: a) nel merito e in via principale, accertare e dichiarare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, con vittoria di spese ovvero, in estremo subordine, integrale compensazione delle stesse;
b) in subordinata o alternativa ipotesi, in via preliminare di rito, sospendere il presente giudizio in attesa degli esiti della causa pregiudicante pendente davanti alla
Corte d'Appello di Firenze RG 531/2020, nel merito, si richiamano - da intendersi qui ritrascritte - le conclusioni anche istruttorie già precisate in atti, con vittoria di compensi e spese di lite» mentre la convenuta opposta si è associata alla domanda di declaratoria di cessata materia del contendere, instando per la condanna degli opponenti alla refusione delle spese di lite;
quindi il Tribunale ha pagina 3 di 7 concesso termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e memorie di replica.
I
La materia di contesa deve ritenersi effettivamente cessata e per tale deve essere dichiarata.
E' infatti pacifica anche tra le parti la circostanza che in corso di causa il giudice dell'esecuzione immobiliare oggetto della presente opposizione
[procedura iscritta con r.g.e. n. 383/2009] con ordinanza del 11.10.2024 ne abbia dichiarato l'estinzione divenuta definitiva per mancato reclamo nei termini di legge altresì ordinando al Conservatore del Servizio di Pubblicità immobiliare dell'Agenzia delle Entrate - Territorio - Ufficio Provinciale di Firenze di procedere alla cancellazione della trascrizione del pignoramento trascritto in data
3.7.2009.
Nondimeno, occorre provvedere alla liquidazione delle spese di giudizio in virtù del principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il decidente, secondo una valutazione prognostica, è tenuto a stimare se la domanda sarebbe stata accolta o rigettata.
Sotto il profilo delle spese processuali si osserva, infatti, che “qualora nel corso del giudizio intervenga un atto o un fatto che soddisfi completamente la pretesa della parte attrice le spese processuali devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della soccombenza c.d. 'virtuale'. Pertanto è immotivata la compensazione delle spese disposta in ragione dell'intervenuta cessazione della materia del contendere” (cfr. tra le altre Cass. n. 5555/2016).
Nel caso di specie non può non rilevarsi come l'opposizione all'esecuzione svolta dai signori e fosse, sebbene ammissibile sotto Parte_1 Parte_2
il profilo della legittimazione, infondata nel merito.
In linea di principio la legittimazione attiva a proporre l'opposizione all'esecuzione spetta al soggetto nei cui confronti l'esecuzione sia stata minacciata o promossa e, dunque, di regola al debitore esecutato, senza che rilevi il fatto che si tratti del soggetto obbligato ad eseguire la prestazione in base alle risultanze del titolo esecutivo, ovvero del suo successore a titolo particolare o universale o,
pagina 4 di 7 infine, dell'obbligato solidale ovvero ancora dal terzo assoggettato all'esecuzione vale a dire dal terzo proprietario del bene espropriando, con la conseguenza che se si è esclusa la possibilità che l'opposizione all'esecuzione (ex art. 615 c.p.c.), che ha per oggetto la contestazione del diritto di promuovere l'esecuzione forzata, possa essere esperita dal terzo che non sia proprietario, ma solo promissario acquirente del bene ipotecato e sottoposto ad esecuzione per il debito altrui atteso che egli non è ancora titolare di una posizione giuridicamente tutelabile (Cfr. in tal senso Cass. n. 9219/1995) diversamente si è generalmente ammessa nella forma della opposizione di terzo (ex art. 619) con riferimento a colui il quale, prima della trascrizione del pignoramento, abbia trascritto una domanda giudiziale per l'esercizio di un'azione idonea come nella fattispecie a produrre effetti reali, ciò in quanto l'attore che dovesse risultare vittorioso diverrebbe titolare di un diritto sul bene pignorato opponibile, non solo al creditore procedente ed ai creditori intervenuti, ma anche all'aggiudicatario o all'assegnatario in virtù dei principi ricavabili dagli artt. 2652, 2915 co. e 2919 c.c..
Ciò posto, atteso che il presente giudizio è stato tuttavia instaurato per sentir dichiarare la nullità del mutuo fondiario e della relativa ipoteca per asserite gravi irregolarità, che sarebbero state perpetrate dalla banca cedente in presunto accordo con e in danno degli acquirenti, i quali avrebbero avuto diritto a un CP_2
risarcimento dei danni da «abusiva concessione di credito», appare evidente che l'estinzione della richiamata procedura esecutiva R.G. n. 383/2009, in quanto determinata dall'impossibilità di sanare le criticità emerse dalla consulenza tecnica di ufficio e non per negligenza del creditore procedente, non implichi alcuna soccombenza virtuale di rispetto alle domande svolte nel Controparte_5
presente giudizio, perché non inficia in alcun modo la validità del titolo esecutivo, su cui si fonda la pretesa creditoria originariamente azionata.
In conclusione, la eccepita nullità del contratto di mutuo de quo è rimasta priva di prova.
II
Venendo dunque alle spese di giudizio, queste vanno decise alla stregua degli artt. 91 e ss cod. proc. civ., a mente di tali disposizioni il soccombente “virtuale” va condannato a rifondere le spese della parte vittoriosa, salvo che ricorrano gravi ed eccezionali motivi da indicare espressamente in motivazione.
pagina 5 di 7 Il criterio della causalità non ha una funzione sanzionatoria, prescindendo dall'elemento soggettivo della colpa del soccombente, rispondendo principalmente ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l'accertamento del suo buon diritto (o per l'accertamento dell'inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del principio di rilevanza costituzionale del diritto di difesa in giudizio posto dall'art. 24 Cost. (cfr. Cass. civ. sez. 3
15.07.2008 n. 19456; Cass. civ., sez. 3, 20.02.2014 n. 4074; Cass. civ., sez. 2,
15.11.2013 n. 25781; Cass. civ., sez 3, 21.10.2009 n. 22381).
Nel caso di specie, la convenuta cessionaria del credito facente Controparte_5
capo originariamente a è risultata Controparte_1
sostanzialmente vittoriosa sulla domanda: in applicazione del principio di causalità e stante l'interesse comune in causa gli attori e Parte_1 [...]
vanno dunque condannati in solido tra loro ex art. 97 c.p.c. a rifondere Pt_2
integralmente le spese del processo in favore della opposta Controparte_5
liquidate con riguardo al decisum.
Difatti, quanto alla liquidazione delle spese, le stesse, a seguito della sopravvenuta emanazione del d.m. n. 147 in vigore dal 23.10.2022, si liquidano con applicazione dei detti parametri, atteso che l'attività difensiva in favore della convenuta si è esaurita nella vigenza del detto d.m. 147/2022 (cfr. Cass. civ. s.u.,
12.10.2012 n. 17046).
Pertanto, applicati i parametri del d.m. 147/2022, avuto riguardo all'opera difensiva effettivamente prestata ed al valore effettivo della causa (compreso nello scaglione di valore da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00) tenuto conto dell'assenza di questioni in fatto e in diritto di particolare complessità nonché considerato l'intervenuta cessazione della materia del contendere in corso di causa, si reputa congruo liquidare nei valori minimi gli onorari per le quattro fasi di giudizio per la complessiva somma di Euro 2.540,00 a titolo di compenso, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, CPA ed IVA se e come dovuta in ragione del regime fiscale applicabile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
[...]
e nei confronti di e Parte_1 Parte_2 Controparte_1
pagina 6 di 7 successivamente ogni contraria domanda, eccezione o difesa Controparte_5
disattesa e/o assorbita: dichiara
- la cessazione della materia del contendere fra le parti;
- letti e applicati gli articoli 91 e ss. c.p.c.; condanna
- e in solido tra loro a rimborsare in favore di Parte_1 Parte_2
le spese processuali del presente giudizio che liquida, tenuto Controparte_5
conto di quanto previsto dal D.M. n. 147/2022, in complessivi Euro 2.540,00, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, CPA ed IVA se e come dovuta in ragione del regime fiscale applicabile.
Così deciso in data 3.4.2025 dal Tribunale di Firenze.
Il giudice dott. Stefano GUGLIELMI
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. Stefano Guglielmi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 535/2015 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PANCANI GIUSEPPE elettivamente domiciliato in VIA DEI DELLA ROBBIA,
23 – FIRENZE presso il difensore avv. PANCANI GIUSEPPE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
PANCANI GIUSEPPE elettivamente domiciliato in VIA DEI DELLA ROBBIA,
23 – FIRENZE presso il difensore avv. PANCANI GIUSEPPE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. PORTA DEL LUNGO ANDREA elettivamente domiciliato in VIA GINO CAPPONI 30 50121 FIRENZE presso il difensore avv. PORTA DEL LUNGO ANDREA
FALLIMENTO (C.F. ) Controparte_2
CONVENUTO
TERZO CHIAMATO
DA (C.F. Controparte_3 Controparte_4
, con il patrocinio dell'avv. GALATI GIULIA P.IVA_1
( PIAZZA SANTI APOSTOLI 73 00187 ROMA;
C.F._3 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
INTERVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione - art. 118 disp. Att. cod. proc. civ.-
pagina 1 di 7 Con atto di citazione in opposizione regolarmente notificato il 9.1.2015 i signori e già promittenti acquirenti dalla Parte_1 Parte_2 Controparte_2
di un appartamento ed accessori nel complesso immobiliare di Montecarelli, si opponevano alla procedura esecutiva immobiliare iscritta al ruolo di questo
Tribunale con RG n. 383/09 promossa dalla Controparte_1
contro il Fallimento della stessa società sulla base di un mutuo Controparte_2
fondiario concesso ex art. 38 Testo Unico Bancario non completamente rimborsato, garantito da ipoteca di primo grado iscritta anche sui i beni ai medesimi promessi in acquisto adducendo in buona sostanza la nullità dello stesso contratto di mutuo e così della relativa ipoteca per abusiva concessione del credito ovvero per gravi irregolarità perpetrate dalla banca anche in sede di erogazione delle somme mutuate su stato di avanzamento dei lavori in presunto accordo con ed in loro danno. CP_2
Con comparsa tempestivamente depositata per via telematica in data 25.2.2015 si costituiva in giudizio la eccependo in via Controparte_1
preliminare il difetto di legittimazione attiva degli opponenti per non essere parte nella procedura esecutiva dalla medesima promossa nei confronti del fallimento di perché terzi estranei ai rapporti dedotti e non titolari di proprietà Controparte_2
o altro diritto reale sui beni pignorati;
quindi nel merito l'infondatezza della opposizione per essere stato il mutuo fondiario, originariamente concesso per
Euro 800.000, effettivamente erogato per la minor somma di Euro 600.000 a seguito dei vari avveramenti degli stati di avanzamento come certificati sia dalle dichiarazioni rese negli atti pubblici di pagamento dai rappresentanti della banca, che di fatto dal valore attuale in linea con il mutuo ricevuto prima dell'insolvenza dei tre corpi di fabbrica rimasti in proprietà della medesima come peraltro stimato dal nominato consulente tecnico di ufficio.
Alla prima udienza del 10.3.2015, entrambe chiedevano termini per memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., poi concessi dal giudice dott. G. Santaniello quindi seguivano vari rinvii di udienza pendenti trattative per la composizione bonaria della controversia.
Con decreto del 27.4.2020 vista la riassegnazione del ruolo ex dott. Santaniello il magistrato incaricato del coordinamento di questa sezione dott. Ghelardini assegnava a questo giudice il presente procedimento.
pagina 2 di 7 Con comparsa depositata per via telematica in data 16.9.2022 si costituita in giudizio quale cessionaria del credito facente capo Controparte_5
originariamente a nei confronti della Geco Controparte_1
Italia S.r.l. in Liquidazione.
Seguivano varie udienza di rinvio anche al fine di consentire le attività di sanatoria edilizia ed urbanistica degli immobili controversi ed il definitivo trasferimento degli stessi ai promissari acquirenti essendo altresì pendente in
Corte di Appello il giudizio di riassunzione a seguito di sentenza di Cassazione, quindi all'udienza del 24.10.2024 tenutasi in forma cartolare i procuratori di entrambe le parti davano atto dell'avvenuta estinzione della procedura esecutiva immobiliare [iscritta a ruolo con RGE n. 383/2009] oggetto della presente opposizione dichiarata dal giudice dell'esecuzione con provvedimento del
11.10.2024 circostanza idonea a determinare la cessazione della materia del contendere decorsi i termini per proporre reclamo sicché la causa era ancora rinviata all'udienza del 15.11.2024.
In detta udienza, i procuratori di entrambe le parti confermavano la definitività per mancata impugnazione nei termini del provvedimento di estinzione della procedura esecutiva immobiliare senza nulla opporre alla possibile compensazione delle spese di lite;
quindi il Tribunale ritenuta la causa matura per la decisione rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
12.12.2024.
A tale udienza con note di trattazione scritta gli opponenti, previa rinuncia alle difese conclusive, hanno precisato le proprie conclusioni nei termini seguenti:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: a) nel merito e in via principale, accertare e dichiarare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, con vittoria di spese ovvero, in estremo subordine, integrale compensazione delle stesse;
b) in subordinata o alternativa ipotesi, in via preliminare di rito, sospendere il presente giudizio in attesa degli esiti della causa pregiudicante pendente davanti alla
Corte d'Appello di Firenze RG 531/2020, nel merito, si richiamano - da intendersi qui ritrascritte - le conclusioni anche istruttorie già precisate in atti, con vittoria di compensi e spese di lite» mentre la convenuta opposta si è associata alla domanda di declaratoria di cessata materia del contendere, instando per la condanna degli opponenti alla refusione delle spese di lite;
quindi il Tribunale ha pagina 3 di 7 concesso termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e memorie di replica.
I
La materia di contesa deve ritenersi effettivamente cessata e per tale deve essere dichiarata.
E' infatti pacifica anche tra le parti la circostanza che in corso di causa il giudice dell'esecuzione immobiliare oggetto della presente opposizione
[procedura iscritta con r.g.e. n. 383/2009] con ordinanza del 11.10.2024 ne abbia dichiarato l'estinzione divenuta definitiva per mancato reclamo nei termini di legge altresì ordinando al Conservatore del Servizio di Pubblicità immobiliare dell'Agenzia delle Entrate - Territorio - Ufficio Provinciale di Firenze di procedere alla cancellazione della trascrizione del pignoramento trascritto in data
3.7.2009.
Nondimeno, occorre provvedere alla liquidazione delle spese di giudizio in virtù del principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il decidente, secondo una valutazione prognostica, è tenuto a stimare se la domanda sarebbe stata accolta o rigettata.
Sotto il profilo delle spese processuali si osserva, infatti, che “qualora nel corso del giudizio intervenga un atto o un fatto che soddisfi completamente la pretesa della parte attrice le spese processuali devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della soccombenza c.d. 'virtuale'. Pertanto è immotivata la compensazione delle spese disposta in ragione dell'intervenuta cessazione della materia del contendere” (cfr. tra le altre Cass. n. 5555/2016).
Nel caso di specie non può non rilevarsi come l'opposizione all'esecuzione svolta dai signori e fosse, sebbene ammissibile sotto Parte_1 Parte_2
il profilo della legittimazione, infondata nel merito.
In linea di principio la legittimazione attiva a proporre l'opposizione all'esecuzione spetta al soggetto nei cui confronti l'esecuzione sia stata minacciata o promossa e, dunque, di regola al debitore esecutato, senza che rilevi il fatto che si tratti del soggetto obbligato ad eseguire la prestazione in base alle risultanze del titolo esecutivo, ovvero del suo successore a titolo particolare o universale o,
pagina 4 di 7 infine, dell'obbligato solidale ovvero ancora dal terzo assoggettato all'esecuzione vale a dire dal terzo proprietario del bene espropriando, con la conseguenza che se si è esclusa la possibilità che l'opposizione all'esecuzione (ex art. 615 c.p.c.), che ha per oggetto la contestazione del diritto di promuovere l'esecuzione forzata, possa essere esperita dal terzo che non sia proprietario, ma solo promissario acquirente del bene ipotecato e sottoposto ad esecuzione per il debito altrui atteso che egli non è ancora titolare di una posizione giuridicamente tutelabile (Cfr. in tal senso Cass. n. 9219/1995) diversamente si è generalmente ammessa nella forma della opposizione di terzo (ex art. 619) con riferimento a colui il quale, prima della trascrizione del pignoramento, abbia trascritto una domanda giudiziale per l'esercizio di un'azione idonea come nella fattispecie a produrre effetti reali, ciò in quanto l'attore che dovesse risultare vittorioso diverrebbe titolare di un diritto sul bene pignorato opponibile, non solo al creditore procedente ed ai creditori intervenuti, ma anche all'aggiudicatario o all'assegnatario in virtù dei principi ricavabili dagli artt. 2652, 2915 co. e 2919 c.c..
Ciò posto, atteso che il presente giudizio è stato tuttavia instaurato per sentir dichiarare la nullità del mutuo fondiario e della relativa ipoteca per asserite gravi irregolarità, che sarebbero state perpetrate dalla banca cedente in presunto accordo con e in danno degli acquirenti, i quali avrebbero avuto diritto a un CP_2
risarcimento dei danni da «abusiva concessione di credito», appare evidente che l'estinzione della richiamata procedura esecutiva R.G. n. 383/2009, in quanto determinata dall'impossibilità di sanare le criticità emerse dalla consulenza tecnica di ufficio e non per negligenza del creditore procedente, non implichi alcuna soccombenza virtuale di rispetto alle domande svolte nel Controparte_5
presente giudizio, perché non inficia in alcun modo la validità del titolo esecutivo, su cui si fonda la pretesa creditoria originariamente azionata.
In conclusione, la eccepita nullità del contratto di mutuo de quo è rimasta priva di prova.
II
Venendo dunque alle spese di giudizio, queste vanno decise alla stregua degli artt. 91 e ss cod. proc. civ., a mente di tali disposizioni il soccombente “virtuale” va condannato a rifondere le spese della parte vittoriosa, salvo che ricorrano gravi ed eccezionali motivi da indicare espressamente in motivazione.
pagina 5 di 7 Il criterio della causalità non ha una funzione sanzionatoria, prescindendo dall'elemento soggettivo della colpa del soccombente, rispondendo principalmente ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l'accertamento del suo buon diritto (o per l'accertamento dell'inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del principio di rilevanza costituzionale del diritto di difesa in giudizio posto dall'art. 24 Cost. (cfr. Cass. civ. sez. 3
15.07.2008 n. 19456; Cass. civ., sez. 3, 20.02.2014 n. 4074; Cass. civ., sez. 2,
15.11.2013 n. 25781; Cass. civ., sez 3, 21.10.2009 n. 22381).
Nel caso di specie, la convenuta cessionaria del credito facente Controparte_5
capo originariamente a è risultata Controparte_1
sostanzialmente vittoriosa sulla domanda: in applicazione del principio di causalità e stante l'interesse comune in causa gli attori e Parte_1 [...]
vanno dunque condannati in solido tra loro ex art. 97 c.p.c. a rifondere Pt_2
integralmente le spese del processo in favore della opposta Controparte_5
liquidate con riguardo al decisum.
Difatti, quanto alla liquidazione delle spese, le stesse, a seguito della sopravvenuta emanazione del d.m. n. 147 in vigore dal 23.10.2022, si liquidano con applicazione dei detti parametri, atteso che l'attività difensiva in favore della convenuta si è esaurita nella vigenza del detto d.m. 147/2022 (cfr. Cass. civ. s.u.,
12.10.2012 n. 17046).
Pertanto, applicati i parametri del d.m. 147/2022, avuto riguardo all'opera difensiva effettivamente prestata ed al valore effettivo della causa (compreso nello scaglione di valore da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00) tenuto conto dell'assenza di questioni in fatto e in diritto di particolare complessità nonché considerato l'intervenuta cessazione della materia del contendere in corso di causa, si reputa congruo liquidare nei valori minimi gli onorari per le quattro fasi di giudizio per la complessiva somma di Euro 2.540,00 a titolo di compenso, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, CPA ed IVA se e come dovuta in ragione del regime fiscale applicabile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
[...]
e nei confronti di e Parte_1 Parte_2 Controparte_1
pagina 6 di 7 successivamente ogni contraria domanda, eccezione o difesa Controparte_5
disattesa e/o assorbita: dichiara
- la cessazione della materia del contendere fra le parti;
- letti e applicati gli articoli 91 e ss. c.p.c.; condanna
- e in solido tra loro a rimborsare in favore di Parte_1 Parte_2
le spese processuali del presente giudizio che liquida, tenuto Controparte_5
conto di quanto previsto dal D.M. n. 147/2022, in complessivi Euro 2.540,00, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, CPA ed IVA se e come dovuta in ragione del regime fiscale applicabile.
Così deciso in data 3.4.2025 dal Tribunale di Firenze.
Il giudice dott. Stefano GUGLIELMI
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