Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/06/2025, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. OV D'Antoni Presidente
Dott.ssa Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere rel. quale Giudice di rinvio ai sensi dell'art. 392 c.p.c., ha emesso la se- guente,
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1818/2019 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso, per mandato in atti, C.F._1
dall'avv.to Avv. Salvino Miceli ed elettivamente domiciliato presso il domicilio fiscale del difensore e presso il suo studio sito a Trapani in via Marinella n. 35
– parte ricorrente in riassunzione –
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, (P.I.: Controparte_1
, rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. P.IVA_1
Silvana Maria Calvaruso del foro di Trapani, elettivamente domiciliato a Palermo, in via Resuttana Colli n. 366, presso lo studio dell'avv.to
Maurizio Cannizzo
Corte di Appello Palermo sez. I civile
XXXXX
Conclusioni delle parti: ricorrente in riassunzione – come in atto di riassunzione e
note scritte depositate telematicamente;
convenuto: come in comparsa di costituzione e
risposta.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) Fatti di causa
1. (di seguito ), con atto di cita- Parte_2 Pt_2
zione ritualmente notificato propose opposizione alla stima avverso l'ordinanza n. 112 del 18/04/2007 con la quale il Comune di CP_1
aveva provveduto all'espropriazione e alla definitiva occupazione degli immobili interessati al prolungamento della Via OV GA, ubica- ta all'interno del territorio urbano, nonché all'ordinanza n. 367 del
2/12/2002, con la quale l'Amministrazione aveva determinato l'indennità provvisoria da corrispondere agli aventi diritto, non accet- tata dall'attore e depositata presso la CC.DD.PP. di Trapani, pari all'importo di € 8.739,42.
2. Costituitosi il ed istruita la causa attraverso Controparte_1
la consulenza tecnica d'ufficio, il giudizio fu definito con sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Palermo n. 1425/2013 di rigetto dell'opposizione, stante la congruità dell'indennità come determinata dall'ente convenuto.
3. La predetta sentenza venne impugnata con ricorso in Cassazio- ne ove l'attore contestò il criterio applicato dal ctu e accolto dal Giudi- ce di Appello, che tenne conto del valore agricolo medio, sconfessato
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dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 181/2011 che aveva dichia- rato l'incostituzionalità dell'art. 5bis in combinato disposto con gli artt.
15 primo comma e 16 commi quinto e sesto Legge 865/1971 come so- stituiti dalla Legge 10/1977.
4. Con ordinanza n. 14331 del 28.03.2019 depositata in data
24.05.2019, il Giudice di legittimità, accogliendo il ricorso proposto e cassando la sentenza con rinvio alla stessa Corte d'Appello in diversa composizione, così statuì: “per effetto dell'espunzione dall'ordina- mento del comma 7-bis dell'art.
5-bis del d.l. n. 333 del 1992, l'unico cri- terio utilizzabile…” alla luce delle modifiche normative e giurispruden- ziali sul punto, “…per la liquidazione del danno cagionato dall'occupazione illegittima , tanto per i suoli edificabili, quanto per quelli agricoli o inedificabili, resta quello della piena reintegrazione pa- trimoniale, che impone di commisurare il ristoro dovuto al proprietario, al valore di mercato del fondo occupato, da determinarsi in base alle ca- ratteristiche intrinseche ed estrinseche del suolo (cfr. Cass., Sez. I,
19/03/2014, n. 6296; 1/08/2013, n. 18434; 14/01/2008, n. 591), sog- giungendo, altresì, che la determinazione dell'indennità è sganciata da
“formule mediane” o da “parametri tabellari” ed è ancorata unicamen- te al criterio del valore venale del bene, idoneo ad assumere caratteri pienamente satisfattori del pregiudizio subito con il provvedimento ablatorio.
5. La Corte di Cassazione accolse, altresì, il secondo motivo del ri- corso, così testualmente precisando: “Va richiamato il principio secon- do cui ai fini della ricognizione giuridica di area destinata ad opere di
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viabilità dallo strumento urbanistico, occorre verificare se tale destina- zione comporti limitazioni incidenti su beni determinati in funzione non già di una generale destinazione di zona, ma della localizzazione lentico- lare dell'opera pubblica e sia, quindi, riconducitele a vincoli imposti a ti- tolo particolare, a carattere espropriativo, ovvero se venga effettuata nell'ambito del programma generale di sviluppo urbanistico così assu- mendo contenuto conformativo della proprietà privata (Cass.
19924/2007; Cass., 26 novembre 2008, n. 26615). Così questa Corte ha affermato che «l'indicazione di opere di viabilità nel piano regolatore generale comporta, in via ordinaria, un vincolo di inedificabilità delle partì di territorio interessate, che non concreta un vincolo preordinato ad esproprio, a meno che non si tratti, in via eccezionale, di destinazione assimilabile all'indicazione delle reti stradali all'interno ed a servizio delle singole zone, come tali riconducigli a vincoli imposti a titolo parti- colare, di carattere espropriativo» (Cass. 11913/2016; Cass.
13425/2016). Ora, nella specie, la Corte d'appello ha tratto dalla natura, pacificamente, inedificabile del terreno, stante la preesistenza della strada/tracciato allo strumento urbanistico vigente, il dato della reddi- tualità inferiore addirittura ad un valore agricolo medio.
6. Riassunto il giudizio davanti a questo Corte d'Appello, rinnovati gli accertamenti peritali con una nuova ctu, all'udienza del 19 marzo
2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e delle memorie di replica la causa
è stata posta in decisione, con ordinanza del 21 marzo 2025.
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B) RAGIONI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare deve ritenersi non necessaria la rimessione della causa sul ruolo istruttorio, richiesta dall'attore in riassunzione per consentire di controdedurre sulla ctu e consentire all'esperto di ri- spondere ai rilievi critici formulati dal consulente di parte, non essen- dosi consumata alcuna violazione del contraddittorio.
2. Difatti, risulta che la bozza della consulenza è stata regolarmen- te trasmessa alle parti a mezzo PEC, indirizzata ai difensori in data
8.1.2021 e ricevuta dall'avv.to Miceli alle ore 19,41 della stessa giorna- ta (si vedano rapporti di trasmissione a mezzo PEC allegati alla ctu).
Alla scadenza dei venti giorni assegnati alle parti per la formulazione delle osservazioni critiche da inviare al ctu, alla data del 5.2.2021, en- tro il termine degli ulteriori venti giorni, l'elaborato peritale nella ver- sione definitiva veniva depositato nel fascicolo telematico, previa ri- sposta alle note critiche inviate tempestivamente dal Controparte_2
a mezzo PEC alla data del 28.1.2025. Indi, le osservazioni del ctp
[...]
ing. , inviate dal difensore del al ctu solo in data Persona_1 Pt_2
5.2.2020, coeve al deposito definitivo della consulenza, sono da rite- nersi tardive. A nulla vale eccepire che il mancato rispetto del primo termine da parte del ctu comporta il travolgimento della successiva scansione temporale definita con l'ordinanza istruttoria, giacché, qua- lora venga rispettato l'onere di invio alle parti nei termini fissati con originaria ordinanza e le stesse sono, pertanto, poste nelle condizioni di formulare rilievi critici consentendo al consulente di rispondere, de- finire l'elaborato e depositarlo entro il termine finale assegnato,
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l'eventuale originario ritardo nella trasmissione della bozza potrà as- sumere, semmai, unicamente rilievi nella determinazione del compen- so ma non inficia in alcun modo l'articolazione della scansione proces- suale definita dall'art. 195 c.p.c..
XXXX
3. Nel merito, l'opposizione è infondata all'esito dell'espletamento della ctu le cui conclusioni si apprezzano per esaustività, completezza e correttezza tenendo conto dei principi espressi dal Giudice di legit- timità, dianzi compendiati, risultando congrua la misura dell'indennità come determinata dall'amministrazione convenuta.
4. Ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, sono state rinnovate le operazioni di consulenza tecnica d'ufficio già espletate nel giudizio svoltosi dinanzi a questa Corte di Appello, al fine di determinare l'ammontare dell'indennità di espropriazione dei beni descritti nell'atto di opposizione sulla base dei seguenti criteri: “indivi- dui il consulente il valore di mercato dei beni sulla base delle loro carat- teristiche alla data dell'emanazione del decreto di esproprio, tenendo espressamente conto delle possibilità di utilizzazione intermedia, in base ai criteri dettati dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n.
14331/2019 in atti;
o valuti il consulente l'incidenza dei vincoli di qual- siasi natura non aventi natura espropriativa e senza considerare gli ef- fetti del vincolo preordinato all'esproprio e quelli connessi alla realizza- zione dell'eventuale opera prevista, in base ai criteri dettati dalla Corte di Cassazione con la predetta ordinanza;
o non tenga conto il consulente, nella valutazione in questione, delle costruzioni, delle piantagioni e delle
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migliorie, qualora risulti che le stesse siano state intraprese dopo la co- municazione dell'avvio del procedimento;
o laddove i beni siano soggetti solo ad esproprio parziale: valuti il consulente il valore della parte espropriata, tenendo conto della relativa diminuzione di valore;
laddove dall'esecuzione dell'opera sia derivato un vantaggio immediato e specia- le alla parte non espropriata del bene, dalla somma relativa al valore della parte espropriata detragga il consulente l'importo corrispondente al medesimo vantaggio, in ogni caso non oltre la metà dell'indennità to- tale e a eccezione dell'ipotesi in cui il vantaggio sia superiore a un quar- to della indennita' totale dovuta e il proprietario abbia abbandonato
l'intero bene, se il soggetto espropriante abbia accettato l'abbandono; o determini il consulente dell'ufficio l'ammontare dell'indennità di occu- pazione legittima dei beni descritti in ricorso sulla base dei criteri di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 327/2001”.
5. Gli immobili di proprietà del ricorrente oggetto di espropria- zione da parte del Comune di sono identificati alle particelle CP_1
n.ri 304, 314, 1166, 1167, 2095 (ex 1246) e 2098 (ex 1882) del foglio di mappa n. 52 del Catasto terreni del Comune di in forza del CP_1
verbale di consistenza ed immissione in possesso, redatto il 27 gen- naio 2002, ed allegato agli atti prodotti dal convenuto. A quella data tutte le particelle erano interamente occupate da un tratto dell'esistente via GA, ad eccezione della particella n. 1246 sulla qua- le ricadeva una porzione di fabbricati identificati dalle particelle n.ri
1612 e 1212, nonché dalla particella 1882, anch'essa occupata per una piccola parte dal fabbricato della particella n. 1884, per un ammontare
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complessivo di mq. 850 circa.
6. In ordine alla quantificazione dell'indennità, i criteri utilizzati, conformi al mandato ricevuto dalla Corte, hanno tenuto conto delle precise indicazioni contenute nell'ordinanza della Corte di Cassazione
e il ctu ha prioritariamente verificato il valore di mercato dei beni, muovendo dalla preliminare considerazione che trattasi di piccole porzioni di terreno espropriate per realizzare l'ultimo tratto stradale della via GA, strada urbana sita nel territorio di . CP_1
7. Indi, il consulente ha verificato la possibilità di un “uso inter- medio” dei beni allo scopo di quantificare il relativo valore di mercato, accertando l'esistenza o meno di vincoli conformativi che ne diminuis- sero il valore, stante la pacifica inedificabilità dell'area.
8. Dall'esame dello stralcio di PRG, estratto dal portale SITR del
Comune di è emerso che le particelle espropriate ricadono nel CP_1
centro urbanizzato del Comune di a cavallo tra le zone omo- CP_1
genee “B2” e “B3”, che su di esse non grava alcun vincolo di natura conformativa derivante da altri strumenti e/o norme, quali ad esem- pio: fasce di rispetto di strade, ferrovie, cimiteri, regie trazzere, aree di tutela assoluta di fonti idriche, aree a rischio idrogeologico, vincoli paesaggistici, archeologici, parchi, riserve, etc.. (si veda all. 5 alla ctu).
9. Sennonché, come correttamente rilevato dal ctu, tali p.lle, per posizione e geometria, non si sarebbero potute utilizzare in alcun mo- do per finalità edificatore ad uso abitativo perché al momento dell'avvenuto esproprio, di fatto erano già inglobate nella sede di un asse viario importante del Comune di e risultavano totalmente CP_1
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confinate tra edifici esistenti, in corrispondenza delle intersezioni con le vie V. Bellini, . Inoltre, come visibile Per_2 Per_3 Persona_4
dalle fotografie allegate alla ctu, tutti i prospetti delle palazzine esi- stenti che si affacciano sulle particelle in esame sono dotate di finestre, aperture, balconi, risultando così esclusa ogni ipotesi di edificazione in aderenza, anche tenendo conto della ridotta larghezza delle particelle espropriate, unitamente alla necessità d'adozione delle distanze mini- me imposte dallo strumento urbanistico vigente al momento dell'avvenuto esproprio - ancor prima quelle previste dal Codice Civile
– che ostano al loro sfruttamento ai fini edilizi.
10. Il consulente, tuttavia, pur avendo proceduto, in conformità al mandato, a calcolare l'indennità tenendo conto di un astratto “uso in- termedio”, ha precisato che l'intera area è attinta da un vincolo di na- tura conformativa discendente dalla previsione del PUC, anteriore al
PRG, così testualmente rilevando: “La stima appena condotta si fonda sul presupposto che la procedura espropriativa intrapresa dal Comune di ai fini della realizzazione dei lavori di sistemazione del tratto CP_1
di Via GA, sia configurabile nell'ambito degli interventi di natura len- ticolare. Non vi è dubbio, tuttavia, che detti lavori, sebbene relativi ad un breve tratto di strada, abbiano avuto la precisa finalità di completare il reticolo viario di una zona centrale dell'abitato di a cavallo tra CP_1
le zone omogenee B2 e B3 di PRG, già previsto nel precedente strumento di pianificazione urbanistica (PUC). Ciò premesso, per completezza di trattazione dei quesiti posti dal Collegio, si è reputato prendere in esame la stima dell'indennità complessivamente spettante al ricorrente nel ca-
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so in cui la realizzazione dell'infrastruttura in argomento, seppur ri- guardante un intervento di tipo localizzato, debba ritenersi comunque finalizzata a completare la qualificazione complessiva del territorio, rientrando così nella fattispecie del vincolo di natura conformativa. In tal caso, poiché lo stato dei luoghi, come dimostrato, era tale da rendere impossibile un utilizzo intermedio dei beni di qualsiasi natura”, ha rite- nuto che la stima operata dall'ente fosse da ritenersi congrua.
11. Ora è bene premettere che assume portata dirimente la distin- zione tra vincoli di natura espropriativa e i vincoli di natura conforma- tiva sul presupposto che la valutazione del valore venale sulla base di una utilizzazione intermedia è possibile solo ove si tratti di vincoli espropriativi e non già conformativi, poiché solo per la prima categoria di vincolo l'area è suscettibile di essere utilizzata per usi intermedi. Ri- sulta, invero, evidente che l'apposizione di un vincolo conformativo preclude in ogni caso la possibilità di sfruttamento di un'area non edi- ficabile in modo ulteriore e diverso da quello meramente agricolo poi- ché tale possibilità deve essere consentita dagli strumenti di pianifica- zione del territorio e in presenza di un vincolo di tipo conformativo una tale possibilità manca del tutto (cfr. Cass. 7985/2021).
12. Orbene, nel caso di specie, ritiene la Corte che si sia in presenza di un vincolo di tipo conformativo, come peraltro accertato dal ctu sul- la base degli strumenti urbanistici esaminati, sicchè, ferma restando l'inedificabilità dell'area, non sembra possibile ricorrere al criterio di determinazione del valore venale basato sull'utilizzazione intermedia.
13. Va rammentato che, ai fini della distinzione tra vincoli confor-
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mativi e vincoli espropriativi, la consolidata giurisprudenza di legitti- mità ha precisato che ove con l'atto di pianificazione si provveda alla zonizzazione dell'intero territorio comunale, o di una sua parte, sì da incidere su di una generalità di beni, in funzione della destinazione dell'intera zona in cui essi ricadono e in ragione delle sue caratteristi- che intrinseche, il vincolo assume carattere conformativo ed influisce sulla determinazione del valore dell'area espropriata, mentre, ove si imponga un vincolo particolare, incidente su beni determinati, in fun- zione della localizzazione di un'opera pubblica, il vincolo è da ritenersi preordinato all'espropriazione e da esso deve prescindersi nella stima dell'area (Cass. n. 4691 del 21/02/2024; Cass. n. 207 del 09/01/2020;
Cass. n. 7393 del 14/03/2023). Ed ancora va rilevato che l'indicazione delle opere di viabilità nel piano regolatore generale comporta, di re- gola, un vincolo di inedificabilità delle parti del territorio interessate e non ha carattere espropriativo, comportando una limitazione di ordine generale ricadente su una pluralità indistinta di beni e per una finalità di interesse pubblico trascendente i singoli interessi dei proprietari delle aree (Cass. Sez. I, 30/06/2016, n. 13425).
14. Tanto premesso, il ctu evidenzia che il criterio utilizzato dal tecnico incaricato dal Comune di è corretto nella misura in cui CP_1
si discosta dal parametro del “valore agricolo medio”, sconfessato dal
Giudice delle leggi, pervenendo ad una quantificazione che è maggiore del triplo, proprio in ragione delle caratteristiche intrinseche dei beni, come detto interessati da un vincolo conformativo che li rende del tut- to inutilizzabili nel libero mercato perché già destinati, in via generale
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negli strumenti urbanistici, al completamento dell'asse viario del Co- mune di . Il consulente ha così accertato che il criterio utilizzato CP_1
dal Comune muove da una valutazione che seppur tenga conto, quale base di calcolo originario del valore relativo ai vigneti a spalliera irri- gui ricadenti nella Regione Agraria n. 2 della Provincia di Trapani - Col- line litorale di Erice - Comune di Erice, Valderice, Custonaci, San Viti Lo
Capo, Busto Palizzolo, Castellammare del Golfo, – che nel 2001 CP_1
era quotato 24.800 €/Ha, ovvero 2,48 €/mq, tuttavia tale valore è sta- to corretto con un aumento del triplo, pervenendo a determinare la misura di € 7,44 €/mq, che in termini complessivi comporta il ricono- scimento di un'indennità di esproprio pari a € 6.324,00, a cui è stata aggiunta la somma dovuta per l'indennità di occupazione. Sicché, ha ritenuto che la complessiva somma di € 8.739,42 - comprensiva dell'indennità di esproprio sopra indicata e dell'occupazione tempora- nea, quest'ultima determinata per un per un periodo di 55 mesi – fosse del tutto congrua perché corrisponde ad un'indennità unitaria di 10,28
€/mq.
15. Pertanto, la Corte condivide la conclusione del ctu e, stante la congruità della somma come determinata dal Controparte_1
l'opposizione proposta va rigettata.
****
C) Spese
16. La peculiarità della fattispecie, le incertezze interpretative e giurisprudenziali fondano l'integrale compensazione delle spese di lite per tutti i gradi del giudizio, ponendo quelle di ctu, come liquidate con
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separato decreto, definitivamente a carico delle parti nella misura del
50% ciascuno.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, quale giudice di rinvio ai sensi dell'art. 392 c.p.c.,
▪ rigetta l'opposizione proposta da Parte_3
nello avverso l'indennità di espropriazione delle aree di sue proprietà, site nel territorio del Comune di individuate in catasto p.lle CP_1
n.ri 304, 314, 1166, 1167, 2095 (ex 1246) e 2098 (ex 1882) del foglio di mappa n. 52 del Catasto terreni del Comune di;
CP_1
▪ compensa tra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio;
▪ pone definitivamente a carico di entrambe le parti le spese di ctu, come liquidate con separato decreto, nella misura del
50% ciascuno.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione della Corte d'Appello
di Palermo del 25.6.2025.
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Sebastiana Ciardo
Dott. OV D'Antoni
- 13 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile