Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 27/05/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Elena M.A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 610 dell'anno 2025 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 20.05.2025, promosso da
(C.F. ), nato a [...]_1 C.F._1
AN (RC) il 04.08.1971 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Angela Ambrogio e dall'avv.
Natalina Anna Bertone ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Condofuri (RC), alla via Duca D'Aosta, n. 282
E
(C.F. , nata a [...]_2 C.F._2
Calabria, il 05.08.1983, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppa Suraci, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Reggio Campi I Tronco n. 159, ha eletto domicilio
-ricorrenti-
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato in data 06.03.2025 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio
Calabria il 18.09.2004;
-considerato che con decreto del 26.03.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 20.05.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza alle ore 9:00 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48,
473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 18.09.2004; b) dal matrimonio sono nati i figli (19.08.2005) maggiorenne ma non autosufficiente e Per_1
(26.01.2010), minorenne;
c) con decreto di omologa n. 92/2023 Per_2
(depositato il 17.04.2023) il Tribunale di Reggio Calabria ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo essere comparsi davanti al Presidente del Tribunale il 14.03.2023; -constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale risalente al 14.03.2023 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.1, 2 e 3
n.2) lett. b) Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del
P.M. in data 01.04.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato in data 06.03.2025 da e , Parte_2 Parte_1
così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria in data 18.09.2004 tra e Parte_2
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro Parte_1
degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, atto n. 500, parte II, serie A, anno 2004 alle seguenti condizioni:
1. Responsabilità genitoriale
I figli nati dall'unione restano affidati, in via condivisa, a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli (o ciascuno di essi) di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute
(es. interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza. Le ulteriori decisioni di maggiore interesse per la figlia minorenne, relative all'istruzione e all'educazione verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore. Entrambi i genitori si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2. Tempi di permanenza e frequentazione con i figli
I figli nati dall'unione:
- Resteranno stabilmente collocati presso la madre, domiciliata in Via
Nuova Modena n. 38, Scala D, ove i figli abiteranno stabilmente e che costituirà l'indirizzo di riferimento per il prelievo/riconsegna dei medesimi;
- Ogni futuro trasferimento dei figli dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori, i quali, in caso di disaccordo, si dovranno rivolgere al Giudice competente per accertare il prevalente interesse dei figli;
Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minorenne: - nei week-end con turno alternato, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera ore 19.00 ovvero, previo accordo con la madre, portandola direttamente a scuola il lunedì mattina;
- nel corso di ciascuna settimana potrà tenerla con sé due pomeriggi dall'uscita da scuola sino alle ore 21.00;
- durante le vacanze natalizie, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni ed il giorno precedente alla ripresa delle lezioni, la figlia trascorrerà la metà dei giorni con un genitore e l'altra metà con l'altro, previo accordo tra gli stessi;
la minore trascorrerà la vigilia di Natale con un genitore ed il Natale con l'altro, parimenti avverrà per la vigilia ed il giorno di Capodanno;
- il criterio dell'alternanza varrà anche per le vacanze pasquali: la figlia trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di Pasquetta con l'altro, alternativamente;
- durante le vacanze estive, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, la figlia minorenne trascorrerà con il padre n. 2 (due) settimane anche non consecutive nel mese di luglio e n. 2 (due) settimane anche non consecutive nel mese di agosto, da stabilirsi concordemente entro maggio, per i restanti giorni si manterrà un'alternanza di presenza della minore presso l'uno o l'altro genitore secondo il calendario di frequentazione infrasettimanale/week end di cui sopra, salvo miglior accordo fra i genitori;
- per i Ponti o gli altri giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico i coniugi, previo accordo, stabiliranno la più idonea collocazione della minore presso l'uno o l'altro genitore;
- i compleanni della figlia minore seguiranno il criterio dell'alternanza annuale.
Si precisa che le condizioni di cui sopra ed i giorni indicati di permanenza della minore presso il padre possono subire variazioni, solo previo accordo preventivo dei genitori, in considerazione dei reciproci impegni e delle necessità anche scolastiche della figlia.
3. Ripartizione degli oneri di mantenimento dei figli
Il sig. contribuirà al mantenimento dei figli: Parte_1
a) versando alla RA , nella sua qualità di Parte_2
genitore collocatario prevalente, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di Euro 200,00 per ciascuno dei figli e dunque per un totale di Euro 400,00 da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT e sino al raggiungimento dell'autonomia economica di ciascuno di essi;
b) i coniugi sosterranno in egual misura tutte le spese straordinarie necessarie per la figlia minorenne, purché previamente concordate e debitamente documentate e per le quali si fa rimando a quanto specificato nel Protocollo vigente presso il Tribunale di Reggio Calabria in materia di diritto di famiglia.
4. Assegno divorzile per il coniuge
Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico-patrimoniale non avendo, pertanto, nulla da pretendere l'uno dall'altra. Le stesse parti, quindi, si ritengono reciprocamente esonerate dal deposito della documentazione concernente eventuali conti correnti e rapporti finanziari degli ultimi 3 (tre) anni, della dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 (tre) anni, della documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di eventuali quote sociali.
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 26.05.2025
Il Presidente rel. dott. Giuseppe Campagna