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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/05/2025, n. 2494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2494 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
n. 19494/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato nelle forme dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. di R.G. 19494/2024 promossa da:
Parte_1
con gli Avv.ti Iuliana Cimpoesu e Daniel P. Bosioc
parte ricorrente
contro
Cont
Controparte_2
con gli Avv.ti Emanuele Contino e Pietro Pisano
parte resistente
premesso
che
- con intimazione di sfratto del 1.10.2024 regolarmente notificata la in Parte_1
personale del legale rappresentante pro tempore citava in giudizio la Parte_2
Cont conduttrice per sentir convalidare lo sfratto per finita locazione in CP_3
pagina 1 di 6 riferimento al contratto stipulato dai precedenti proprietari ( e Parte_2 CP_4
) il primo febbraio 2008 e registrato 11.02.2008 presso l'agenzia delle Entrate di
[...]
Moncalieri al n. 937 serie 3 T, avente ad oggetto l'immobile sito in Nichelino, via Torino
n. 222 (NCEU f. 17 n. 225 sub. 1 e f.17 n. 74 sub 3);
- nel 2015 ai precedenti proprietari subentrava nel contratto la Parte_1
- il contratto aveva durata di anni sei a decorrere dal 1.02.2008 prorogabili di diritto di ulteriori sei, salva facoltà di disdetta;
rinnovatosi quindi il 1.02.2014, il contratto aveva scadenza naturale al 31.01.2020;
- il canone pattuito era pari a € 2.800,00 mensili (ridotto a 2.500,00 mensili per il periodo dal primo febbraio 2008 al 31.01.2011); poi ridotto a € 2.100,00 con scrittura privata integrativa del 14.01.2019 per il periodo dal 1.02.2019 sino alla naturale scadenza del
31.01.2020;
- con la medesima scrittura del 14.1.19 la conduttrice comunicava formale recesso dal contratto alla scadenza del 30.01.2020 e si impegnava a rilasciare l'immobile oggetto di causa, libero da persone e cose, in data 1.02.2020;
- con raccomandata del 20.01.2020 la proprietà esortava la conduttrice a rilasciare i locali in vista dell'imminente scadenza;
- alla scadenza la conduttrice non rilasciava i locali;
- la ricorrente instaurava il presente procedimento di sfratto per finita locazione;
- parte resistente si costituiva nella fase sommaria (Rg. 18348/24) asserendo che il contratto non era scaduto il 31.01.2020, ma si era rinnovato tacitamente ex art. 1597
c.c. di altri sei anni poiché la conduttrice stessa, nonostante avesse comunicato il recesso, era poi di fatto rimasta nei locali e la proprietà aveva accettato la permanenza;
pagina 2 di 6 - inoltre, secondo la resistente, la raccomandata del 20.01.2020 non poteva essere considerata una formale e tempestiva disdetta;
- all'udienza di sfratto del 5 novembre 2024 parte conduttrice richiamava la propria comparsa e si opponeva all'ordinanza 665 c.p.c.; la ricorrente insisteva nella domanda;
- la trasmetteva il fascicolo al giudice togato di riferimento;
Controparte_5
- il G.I. con ordinanza del 6.11.24, ritenendo inequivocabile la manifestazione di volontà
tempestivamente espressa dalla locatrice con la missiva del 20.1.2020 dove aveva richiamato la scrittura del 14.1.19 e la conseguente cessazione del contratto al
31.1.20, ha escluso la rinnovazione tacita del contratto;
quindi, poiché l'opposizione non era fondata su adeguata prova scritta, ordinava il rilascio, disponeva la conversione del rito, fissava l'esecuzione al 31.12.24 e assegnava alle parti termine di giorni 15 per esperire la mediazione obbligatoria fissando udienza di comparizione al
13.03.25 e concedendo alle parti termini per il deposito di memorie integrative ex art. 426 c.p.c.;
- l'ordinanza di conversione del rito veniva ritualmente notificata a cura della cancelleria;
- la mediazione veniva esperita con esito negativo;
- la ricorrente depositava la memoria integrativa ex art. 426 c.p.c. e all'udienza 13.03.25
richiamava le proprie istanze;
la resistente non depositava memoria integrativa e non compariva in udienza;
- Il G.I concedeva termine al 19.05.25 per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
segnalando che la sentenza sarebbe stata pronunciata all'esito;
osservato
che
- le parti stipulavano un contratto di locazione per lo svolgimento di attività di officina della durata di sei anni dal 1.02.2008 prorogabili per ugual periodo, salvo disdetta;
pagina 3 di 6 - quindi il contratto si era rinnovato il 1.02.2014 e aveva scadenza al 31.01.2020;
- come provato documentalmente, con scrittura privata del 14.01.2019 (doc. 4 di parte ricorrente) sottoscritta dai legali rappresentanti delle parti la conduttrice manifestava espressamente e inequivocabilmente la volontà di recedere dal contratto alla scadenza del 31.01.2020 e di rilasciare l'immobile libero da cose e persone il 1.02.2020;
- era, quindi, chiara la volontà delle parti di non proseguire il rapporto contrattuale;
- con raccomandata del 20.01.2020 la proprietà, richiamando la scrittura del 14.01.2019,
invitava la conduttrice a rilasciare i locali alla scadenza del contratto prevista per il
31.01.2020;
- la missiva, facendo riferimento alla scrittura del 14.1.2019, non è qualificabile come disdetta per la successiva scadenza, bensì come mera riaffermazione della cessazione del contratto al 31.1.2020;
- non vi è stata, pertanto, né rinnovazione esplicita né rinnovazione tacita del contratto;
Cont
- tuttavia il 31.01.2020, scaduto il contratto, la
[...]
non provvedeva a rilasciare l'immobile; Controparte_6
- dal 1.02.2020 la resistente occupa, quindi, illegittimamente l'immobile;
- alla luce di tutto quanto sopra esposto, accertata la cessazione del contratto di locazione alla data del 31.01.2020, si accoglie la domanda della ricorrente e si condanna la resistente al rilascio dell'immobile sito in Nichelino, Via Torino n. 222
(NCEU f. 17 n. 225 sub. 1 e f.17 n. 74 sub 3) libero da persone e cose;
- il rilascio è immediatamente esigibile perché è già decorso il termine per il rilascio assegnato con ordinanza del 6.11.24;
- le spese di lite seguono la soccombenza della resistente;
pagina 4 di 6 - i relativi compensi vengono così liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 147/22
tenuto conto del valore della causa, del suo grado di difficoltà e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
1) compensi per il procedimento per convalida di sfratto:
- fase di studio: euro 460
- fase introduttiva: euro 355
2) compensi per il procedimento di mediazione:
- attivazione della mediazione: euro 221
- negoziazione: euro 441
3) compensi per il giudizio in seguito alla conversione del rito:
- fase di trattazione: euro 840
- fase decisionale: euro 851
per complessivi euro 3.168, oltre ad euro 409,50 per esposti, 15% per spese generali,
IVA se non detraibile e CPA come per legge;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
- dichiara la cessazione del contratto alla data del 31.01.2020;
Cont
- condanna al rilascio Controparte_2
immediato in favore dell'immobile sito in Nichelino, Via Torino n. 222 Parte_1
libero da persone e cose;
Cont
- condanna al Controparte_2
pagamento a favore di delle spese processuali che liquida in euro Parte_1
409,50 per esposti ed euro 3.168 per compensi professionali, oltre a spese generali,
pagina 5 di 6 C.P.A. ed I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende.
Così deciso in Torino in data 20 maggio 2025
Il giudice unico
Dott. A. Carbone
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato nelle forme dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. di R.G. 19494/2024 promossa da:
Parte_1
con gli Avv.ti Iuliana Cimpoesu e Daniel P. Bosioc
parte ricorrente
contro
Cont
Controparte_2
con gli Avv.ti Emanuele Contino e Pietro Pisano
parte resistente
premesso
che
- con intimazione di sfratto del 1.10.2024 regolarmente notificata la in Parte_1
personale del legale rappresentante pro tempore citava in giudizio la Parte_2
Cont conduttrice per sentir convalidare lo sfratto per finita locazione in CP_3
pagina 1 di 6 riferimento al contratto stipulato dai precedenti proprietari ( e Parte_2 CP_4
) il primo febbraio 2008 e registrato 11.02.2008 presso l'agenzia delle Entrate di
[...]
Moncalieri al n. 937 serie 3 T, avente ad oggetto l'immobile sito in Nichelino, via Torino
n. 222 (NCEU f. 17 n. 225 sub. 1 e f.17 n. 74 sub 3);
- nel 2015 ai precedenti proprietari subentrava nel contratto la Parte_1
- il contratto aveva durata di anni sei a decorrere dal 1.02.2008 prorogabili di diritto di ulteriori sei, salva facoltà di disdetta;
rinnovatosi quindi il 1.02.2014, il contratto aveva scadenza naturale al 31.01.2020;
- il canone pattuito era pari a € 2.800,00 mensili (ridotto a 2.500,00 mensili per il periodo dal primo febbraio 2008 al 31.01.2011); poi ridotto a € 2.100,00 con scrittura privata integrativa del 14.01.2019 per il periodo dal 1.02.2019 sino alla naturale scadenza del
31.01.2020;
- con la medesima scrittura del 14.1.19 la conduttrice comunicava formale recesso dal contratto alla scadenza del 30.01.2020 e si impegnava a rilasciare l'immobile oggetto di causa, libero da persone e cose, in data 1.02.2020;
- con raccomandata del 20.01.2020 la proprietà esortava la conduttrice a rilasciare i locali in vista dell'imminente scadenza;
- alla scadenza la conduttrice non rilasciava i locali;
- la ricorrente instaurava il presente procedimento di sfratto per finita locazione;
- parte resistente si costituiva nella fase sommaria (Rg. 18348/24) asserendo che il contratto non era scaduto il 31.01.2020, ma si era rinnovato tacitamente ex art. 1597
c.c. di altri sei anni poiché la conduttrice stessa, nonostante avesse comunicato il recesso, era poi di fatto rimasta nei locali e la proprietà aveva accettato la permanenza;
pagina 2 di 6 - inoltre, secondo la resistente, la raccomandata del 20.01.2020 non poteva essere considerata una formale e tempestiva disdetta;
- all'udienza di sfratto del 5 novembre 2024 parte conduttrice richiamava la propria comparsa e si opponeva all'ordinanza 665 c.p.c.; la ricorrente insisteva nella domanda;
- la trasmetteva il fascicolo al giudice togato di riferimento;
Controparte_5
- il G.I. con ordinanza del 6.11.24, ritenendo inequivocabile la manifestazione di volontà
tempestivamente espressa dalla locatrice con la missiva del 20.1.2020 dove aveva richiamato la scrittura del 14.1.19 e la conseguente cessazione del contratto al
31.1.20, ha escluso la rinnovazione tacita del contratto;
quindi, poiché l'opposizione non era fondata su adeguata prova scritta, ordinava il rilascio, disponeva la conversione del rito, fissava l'esecuzione al 31.12.24 e assegnava alle parti termine di giorni 15 per esperire la mediazione obbligatoria fissando udienza di comparizione al
13.03.25 e concedendo alle parti termini per il deposito di memorie integrative ex art. 426 c.p.c.;
- l'ordinanza di conversione del rito veniva ritualmente notificata a cura della cancelleria;
- la mediazione veniva esperita con esito negativo;
- la ricorrente depositava la memoria integrativa ex art. 426 c.p.c. e all'udienza 13.03.25
richiamava le proprie istanze;
la resistente non depositava memoria integrativa e non compariva in udienza;
- Il G.I concedeva termine al 19.05.25 per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
segnalando che la sentenza sarebbe stata pronunciata all'esito;
osservato
che
- le parti stipulavano un contratto di locazione per lo svolgimento di attività di officina della durata di sei anni dal 1.02.2008 prorogabili per ugual periodo, salvo disdetta;
pagina 3 di 6 - quindi il contratto si era rinnovato il 1.02.2014 e aveva scadenza al 31.01.2020;
- come provato documentalmente, con scrittura privata del 14.01.2019 (doc. 4 di parte ricorrente) sottoscritta dai legali rappresentanti delle parti la conduttrice manifestava espressamente e inequivocabilmente la volontà di recedere dal contratto alla scadenza del 31.01.2020 e di rilasciare l'immobile libero da cose e persone il 1.02.2020;
- era, quindi, chiara la volontà delle parti di non proseguire il rapporto contrattuale;
- con raccomandata del 20.01.2020 la proprietà, richiamando la scrittura del 14.01.2019,
invitava la conduttrice a rilasciare i locali alla scadenza del contratto prevista per il
31.01.2020;
- la missiva, facendo riferimento alla scrittura del 14.1.2019, non è qualificabile come disdetta per la successiva scadenza, bensì come mera riaffermazione della cessazione del contratto al 31.1.2020;
- non vi è stata, pertanto, né rinnovazione esplicita né rinnovazione tacita del contratto;
Cont
- tuttavia il 31.01.2020, scaduto il contratto, la
[...]
non provvedeva a rilasciare l'immobile; Controparte_6
- dal 1.02.2020 la resistente occupa, quindi, illegittimamente l'immobile;
- alla luce di tutto quanto sopra esposto, accertata la cessazione del contratto di locazione alla data del 31.01.2020, si accoglie la domanda della ricorrente e si condanna la resistente al rilascio dell'immobile sito in Nichelino, Via Torino n. 222
(NCEU f. 17 n. 225 sub. 1 e f.17 n. 74 sub 3) libero da persone e cose;
- il rilascio è immediatamente esigibile perché è già decorso il termine per il rilascio assegnato con ordinanza del 6.11.24;
- le spese di lite seguono la soccombenza della resistente;
pagina 4 di 6 - i relativi compensi vengono così liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 147/22
tenuto conto del valore della causa, del suo grado di difficoltà e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
1) compensi per il procedimento per convalida di sfratto:
- fase di studio: euro 460
- fase introduttiva: euro 355
2) compensi per il procedimento di mediazione:
- attivazione della mediazione: euro 221
- negoziazione: euro 441
3) compensi per il giudizio in seguito alla conversione del rito:
- fase di trattazione: euro 840
- fase decisionale: euro 851
per complessivi euro 3.168, oltre ad euro 409,50 per esposti, 15% per spese generali,
IVA se non detraibile e CPA come per legge;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
- dichiara la cessazione del contratto alla data del 31.01.2020;
Cont
- condanna al rilascio Controparte_2
immediato in favore dell'immobile sito in Nichelino, Via Torino n. 222 Parte_1
libero da persone e cose;
Cont
- condanna al Controparte_2
pagamento a favore di delle spese processuali che liquida in euro Parte_1
409,50 per esposti ed euro 3.168 per compensi professionali, oltre a spese generali,
pagina 5 di 6 C.P.A. ed I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende.
Così deciso in Torino in data 20 maggio 2025
Il giudice unico
Dott. A. Carbone
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