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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 02/10/2025, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5750 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Simonetta Monaco ed Alberto
Fenza, che lo rappresentano e difendono per procura speciale,
e
- C.F. nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Carla Marrone, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 13/09/2008, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Cagliari.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
13/09/2008 tra e , trascritto presso il registro dello stato Parte_1 CP_1 civile del Comune di Cagliari, anno 2008, numero 291, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
A) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Cagliari in data 13 settembre 2008, matrimonio trascritto presso
l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Cagliari, atto n. 291 - parte II - serie A
- anno 2008.
Pag. 2 di 3 B) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cagliari di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei pubblici registri anagrafici.
C) Dare atto che le figlie e , entrambe maggiorenni, Parte_2 Per_1 sono economicamente indipendenti.
D) Dare atto che l'ex casa coniugale sita in Cagliari nella via Scano n. 13, con tutti gli arredi, rimanga assegnata alla signora , proprietaria Parte_1 esclusiva dell'immobile per averlo acquistato precedentemente al matrimonio.
E) Dare atto che i coniugi dichiarano di essere entrambi autosufficienti e che in ogni caso rinunziano reciprocamente al diritto di chiedere un eventuale assegno divorzile.
F) Dare atto che le parti hanno risolto tra loro ogni pregresso rapporto patrimoniale.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 02/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5750 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Simonetta Monaco ed Alberto
Fenza, che lo rappresentano e difendono per procura speciale,
e
- C.F. nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Carla Marrone, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 13/09/2008, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Cagliari.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
13/09/2008 tra e , trascritto presso il registro dello stato Parte_1 CP_1 civile del Comune di Cagliari, anno 2008, numero 291, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
A) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Cagliari in data 13 settembre 2008, matrimonio trascritto presso
l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Cagliari, atto n. 291 - parte II - serie A
- anno 2008.
Pag. 2 di 3 B) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cagliari di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei pubblici registri anagrafici.
C) Dare atto che le figlie e , entrambe maggiorenni, Parte_2 Per_1 sono economicamente indipendenti.
D) Dare atto che l'ex casa coniugale sita in Cagliari nella via Scano n. 13, con tutti gli arredi, rimanga assegnata alla signora , proprietaria Parte_1 esclusiva dell'immobile per averlo acquistato precedentemente al matrimonio.
E) Dare atto che i coniugi dichiarano di essere entrambi autosufficienti e che in ogni caso rinunziano reciprocamente al diritto di chiedere un eventuale assegno divorzile.
F) Dare atto che le parti hanno risolto tra loro ogni pregresso rapporto patrimoniale.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 02/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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