TRIB
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/04/2025, n. 1351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1351 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 383/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BARI
Sezione specializzata in materia di Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei sigg.
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dott.ssa Raffaella Simone Giudice est.
Dott.ssa Assunta Napoliello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 383/2019 promossa da:
(P.I. ), con il patrocinio dell'Avv. PIETRO GAETA CP_1 P.IVA_1
( ), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, indirizzo pec. C.F._1
ATTRICE
contro
(P.I. ), con il patrocinio degli Avv.ti GABRIELE Controparte_2 P.IVA_2
CUONZO ( ), LUCA TREVISAN ( ) e CodiceFiscale_2 C.F._3 [...]
( ), elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, CP_3 C.F._4
indirizzi pec.
CONVENUTA
pagina 1 di 20 CONCLUSIONI
Per l'attrice: come da citazione introduttiva e memoria depositata in data 26.04.2023.
Per la convenuta: come da memoria depositata per l'udienza di precisazione delle conclusioni del
19.12.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione del 27.12.2018 la società - premesso che: nel primo semestre dell'anno 2015, CP_1
la aveva portato a termine il progetto di creazione di un software, con relativo manuale di CP_1
istruzioni, custodito in un hard disk presso la sede legale della medesima società; il suddetto software era stato sviluppato e perfezionato dalla società incaricata , tramite l'utilizzo di altri Controparte_4
software disponibili, denominati “ReMouse Standard.exe” e “OneWireViewer.exe”, realizzando degli
“SCRIPT” ad hoc per l'automatizzazione dei processi di lettura e scrittura;
la particolare innovazione del software risiedeva nella capacità di analizzare le componentistiche dei trapani chirurgici di ultima generazione prodotti dalla società Stryker, di individuarne le componenti non funzionanti (in particolare i chip di memoria installati sulle schede elettroniche), di ricopiarne il contenuto e di trasferirlo su un nuovo chip elettronico, rispristinandone le funzionalità; sino all'utilizzo commerciale del software, erano presenti in azienda assunto in qualità di tecnico riparatore, Persona_1 [...]
assunto con contratto a progetto sino al 30.11.2012 e IK IN (consorte del Per_2 Per_2
assunta come assistente commerciale dal 2014; l'amministratore della , era CP_1 CP_5
venuto a conoscenza che, a seguito di dimissioni avvenute in data 06.05.2015 da parte di IN IK,
il aveva costituito una società unipersonale a responsabilità limitata, denominata Per_2 [...]
, in data 26.06.2015, di cui era socio ed amministratore unico, avente come oggetto CP_2
sociale la riparazione e la manutenzione di apparecchi elettromedicali, di materiale medico chirurgico e veterinario, nonché di strumenti per odontoiatria;
in data 19.01.2017 l'amministratore della CP_1
aveva sporto denuncia – querela alla Procura della Repubblica di Milano (prot. N. 5/6/2017) contro pagina 2 di 20 e , a seguito del furto del software, dell'hard disk di uso esclusivo Persona_2 Persona_1
dell'azienda per il back up, nonché di tutti i dati e i segreti aziendali;
la aveva Controparte_2
illegittimamente utilizzato il software ideato e creato ad hoc dalla società attrice, ricavato dalla riconoscibile originalità dell'apporto creativo, con conseguente applicazione della tutela prevista dall'art. 64 bis della legge sul diritto d'autore; la aveva illecitamente ottenuto Controparte_2
informazioni e segreti aziendali della società nonché aveva acquisito risorse sul piano CP_1
tecnico, per mezzo degli ex – dipendenti della società attrice, ovvero IK e la Per_2 Per_1
suddetta politica di pricing adottata dalla società aveva consentito l'applicazione Controparte_2
di una politica economica al ribasso, destinata ai medesimi clienti della con conseguente CP_1
violazione degli artt. 98, 99 della LPI e dell'art. 2598 c.c.; la segretezza di tali informazioni era garantita dall'utilizzo di pratiche interne alla che potevano vanificarsi solo attraverso una CP_1
procedura forzata da parte di persone che lavoravano all'interno degli uffici della medesima società; la aveva illecitamente sottratto il lavoratore alla società Controparte_2 Persona_1 [...]
al fine di trasferire a proprio vantaggio la sua esperienza tecnica per svilire l'investimento fatto CP_1
dalla società attrice, con conseguente violazione dell'art. 2598, comma 3, c.c.; la società CP_1
aveva subito un calo di fatturato negli anni 2016 – 2017, atteso che la stessa non poteva più contare su un pacchetto di fornitori segreto e su una lista profilata di clienti ottenuti nell'arco di vent'anni di attività, né tantomeno sull'esclusività di un software per aumentare la propria competitività; -
conveniva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, la società rassegnando le Controparte_2
seguenti conclusioni: 1) previo accertamento che il Software indicato nel presente atto, gode della
tutela autoriale invocata al punto 2, inibire la prosecuzione degli illeciti di cui in narrativa, ed in
particolare il suo utilizzo;
2)fFissare, all'uopo una penale, nella misura che sarà ritenuta di giustizia,
per ogni violazione dell'emanando provvedimento da parte della convenuta e per ogni giorno in
ritardo nel conformarsi al provvedimento medesimo;
3) accertare e dichiarare che la convenuta ha
violato le disposizioni di cui agli artt. 98 e 99 del CPI nonché dell'art. 2958, n. 3 del codice civile;
4)
pagina 3 di 20 per l'effetto ordinare la distruzione, in modo duraturo ed a spese della convenuta, di tutti i dati ed
informazioni commerciali assunte illecitamente da parte della stessa;
5) condannare la convenuta al
risarcimento dei danni patrimoniali e non, a titolo di danno emergente e lucro cessante, subiti
dall'attrice quantificato nell'importo di € 500.000,00, ovvero in quella minore o maggiore somma
determinata nel corso del giudizio;
6) ordinare la pubblicazione a spese e cura della convenuta (o in
alternativa a cura dell'attrice con diritto di ripetizione dietro presentazioni di fattura) dell'emanando
provvedimento sui quotidiani nazionale “Corriere della Sera” e “Il Sole 24 Ore”, e su due riviste
specializzate che verranno indicate in corso di causa;
7) ordinare alla convenuta, anche ai sensi
dell'art. 156 bis, comma 2, l.d.a. l'esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e
commerciale in suo possesso relativa ai servizi ed ai prodotti di cui alla contraffazione;
8) ordinare
alla convenuta, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione della propria documentazione e delle scritture
contabili (inclusi registro Iva e fatture di vendita); 9) disporre consulenza tecnica d'ufficio contabile
sulle scritture contabili di cui al precedente punto e di quelle dell'attrice al fine di determinare la
quantificazione danni;
10) con vittoria di spese.
Costituitasi con comparsa del 02.04.2019, la società deduceva che il Software di Controparte_2
controparte rappresentava una interazione banale di due componenti software già note nel settore, una delle quali (Onewireviewer) veniva messa a disposizione in modalità “open source” dalla stessa casa produttrice delle memorie elettroniche utilizzate nei trapianti Stryker, idonea da sola a raggiungere lo stesso risultato del Software creato dalla società CP_1
Evidenziava altresì l'autonomia del programma “Onewireviewer” per la programmazione delle memorie DS2505P+, atteso che lo stesso risultava da solo sufficiente per la riparazione dei trapani chirurgici Stryker, non essendo necessario a tal fine l'impiego di un ulteriore programma, con conseguente inapplicabilità della legge sul diritto d'autore.
Rilevava, inoltre, l'assenza di riscontro probatorio in ordine al furto del Software in uso presso la CP_1
pagina 4 di 20 S.r.l., all'imputabilità di tale fatto illecito a e e all'utilizzo del Sofware Persona_2 Persona_1
della società attrice da parte della adducendo che quest'ultima aveva iniziato a Controparte_2
svolgere la propria attività sin dal 2015 (a fronte dell'asserito furto avvenuto in data 30.09.2016),
utilizzando il software libero “Onewireviewer” per la riparazione delle schede elettroniche dei trapani chirurgici Stryker di ultima generazione.
In ordine alla violazione di segreti commerciali e know how, la convenuta deduceva che la lista dei clienti della non rientrava nelle informazioni tutelate ai sensi dell'art. 98 CPI e dell'art. CP_1
2598, n. 3, c.c., in ragione della facile accessibilità delle stesse e dell'assenza di misure di protezione attuate dalla società al fine di garantire la segretezza di tali informazioni commerciali. CP_1
Da ultimo, negava lo storno dei dipendenti della al fine di danneggiare la stessa, nonché CP_1
rilevava l'assenza di clausole di non concorrenza nel contratto a progetto che legava l'ex-dipendente alla società attrice, concludendo per il rigetto delle domande attoree e vittoria di spese. Per_2
Con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma sesto, n. 1, c.p.c., la società attrice modificava la domanda di risarcimento danni di cui al punto 5 delle conclusioni formulate nell'atto di citazione,
quantificando i danni nel maggior importo di € 836.199,00.
All'udienza istruttoria del 04.12.2019, la società convenuta formulava domanda di risarcimento danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La causa, istruita con l'interrogatorio formale della società convenuta, l'espletamento di ctu ed,
all'esito della rimessione della causa sul ruolo, prova testimoniale, è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, negli atti innanzi richiamati, all'udienza del
19.12.2024, celebrata con la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, del d.l. 18/2020, conv. nella l. 27/2020 e succ. mod.
----------------------
pagina 5 di 20 Nel merito, appare opportuno una breve ricostruzione della vicenda.
E' emerso dagli atti che la società è una società specializzata nella vendita di assemblaggi e CP_1
ricambi dal 2003, nonché nel servizio di assistenza di trapani chirurgici, con specifico riferimento alle strutture sanitarie pubbliche e private.
Nel febbraio 2015, la ha commissionato alla società la realizzazione di un CP_1 Controparte_6
software, portato a termine nel primo semestre del medesimo anno, al fine di migliorare il servizio di vendita e garantire ai propri clienti un adeguato servizio post – vendita.
La realizzazione del software de quo è avvenuta tramite l'utilizzo di altri software disponibili,
segnatamente “ReMouse Standard.exe” e “OneWireViewer,exe”, creando degli “Script” ad hoc per l'automatizzazione dei processi di lettura e scrittura dei software.
Secondo la prospettazione dell'attrice, la particolare innovazione del Software risiede nella capacità di ridurre le tempistiche relative alla riparazione e alla sostituzione dei componenti delle apparecchiature mediche, con un vantaggio in termini di competitività sul mercato e di ottimizzazione dei costi,
determinando una crescita di nuove commesse di riparazione dei trapani Stryker.
Il suddetto software è stato installato quale unico applicativo su un computer fisso dedicato esclusivamente all'utilizzo dello stesso, all'interno della sede della ed in uso esclusivo di un CP_1
dipendente della medesima società deputato a tale mansione di concerto con i tecnici manutentori.
Sino all'utilizzo commerciale del software de quo, la ha impiegato nell'attività aziendale CP_1
assunto in qualità di tecnico riparatore in data 11.10.2011, assunto Persona_1 Persona_2
con contratto a progetto dal 23.05.2012 sino al 30.11.2012, nonché IK IN (moglie del , Per_2
assunta come assistente commerciale dal 07.04.2014 sino al 06.05.2015.
In data 26.06.2015, l'ex-dipendente della , ha costituito una società CP_1 Persona_2
unipersonale a responsabilità limitata denominata , avente ad oggetto attività di Controparte_2
pagina 6 di 20 riparazione e manutenzione di apparecchi medicali e di materiale medico chirurgico, ottenendo le agevolazioni da parte della in data 20.07.2015, al fine di finanziare la fase di start – up CP_7
della medesima società.
In data 19.01.2017, l'amministratore della società ha sporto denuncia - querela alla Procura CP_1
della Repubblica di Milano (prot. N. 5/6/2017) per il furto del software, dell'hard disk di uso esclusivo dell'azienda per il back up, nonché di tutti i dati, i segreti aziendali e di altri pezzi di ricambio dei trapani.
Ciò premesso, nel caso di specie, la società agisce per il riconoscimento della tutela CP_1
autoriale del software de quo e per l'accertamento della violazione dei segreti commerciali e del Know
– how ai sensi degli artt. 98, 99 LPI e dell'art. 2598, comma 3, c.c., nonché dell'illegittimo storno dei dipendenti precedentemente impiegati nella società attrice ai sensi dell'art. 2598, comma 3, c.c., con conseguente inibitoria delle condotte illecite e risarcimento dei danni.
In particolare, la società attrice deduce l'illegittimo utilizzo del software da parte della Controparte_2
l'acquisizione illecita di informazioni commerciali relative ai clienti, ai fornitori e ai prezzi della
[...]
nonché l'assunzione dell'ex-dipendente della medesima società, , al fine CP_1 Persona_1
di trasferire a proprio vantaggio la sua esperienza tecnica per svilire lo sforzo dell'investimento fatto dalla CP_1
In diritto, va innanzitutto osservato che “In tema di diritto d'autore, il concetto giuridico di creatività,
cui fa riferimento l'art. 1 della legge n. 633 del 1941, non coincide con quello di creazione, originalità
e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un'oggettività
appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'art. 1 della legge citata, di modo che
un'opera dell'ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo,
seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la
creatività non può essere esclusa soltanto perché l'opera consiste in idee e nozioni semplici,
pagina 7 di 20 ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia;
inoltre, la
creatività non è costituita dall'idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua
soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere che sono o possono
essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che, in quanto tale, rileva
ai fini della protezione” (Cfr. Cass. Sez. I, n.25173/2011; id., n.5089/2004).
Nella categoria delle opere d'ingegno elencate in via non tassativa dall'art.1 cit. rientrano anche i software, per i quali la tutela autoriale mira ad assicurare protezione con riguardo all'espressione dell'idea, a condizione che sia presente un carattere creativo (art. 2575 c.c. e art. 1 della l.d.a), inteso come elemento di originalità rispetto ad altri software preesistenti in qualsiasi modo e forma espressi.
Ne consegue che il programma per elaboratore beneficia della tutela accordata dal diritto d'autore in relazione alla sua componente espressiva, quindi all'insieme di istruzioni tramite le quali l'elaboratore consegue un determinato risultato.
Ed invero, l'art. 1, comma 2, della L. 633/1941 (introdotto con il D.lgs. n. 518/1992) stabilisce che
“Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di
Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche [..], nonché le banche di dati che per la
scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore”.
Sulla base dei principi innanzi esposti, l'ausiliario ha proceduto all'esame del software de quo al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di creatività e originalità, giungendo alle seguenti conclusioni:
1) Il “Software” della potrebbe rivolgersi a categorie di utenze, anche senza alcuna CP_1
conoscenza in ambito informatico o altro ambito disciplinare, atteso che lo stesso non è
dedicato a scopi diagnostici dello strumento chirurgico (lo specifico modello di trapano di marca “Stryker”).
Ed invero, si ricorre al suddetto Software nel caso in cui sia necessario riprogrammare la memoria EEPROM DS2505P+ installata nella scheda elettronica di controllo del trapano, pagina 8 di 20 copiare il contenuto della memoria esistente e trasferirlo su un nuovo chip elettronico, al fine di ripristinare le funzionalità elettroniche originarie di specifici modelli di trapani chirurgici di marca “Stryker”.
Tale azione potrebbe non essere ricorrente, seppur conservi il vantaggio di ridurre le tempistiche sulla riparazione o il ripristino delle funzionalità elettroniche originarie dei citati modelli di trapani chirurgici, atteso che la maggioranza dei guasti dipende dai sensori danneggiati inseriti all'interno della scheda elettronica dei trapani o dall'impossibilità per la centralina di comando del trapano di riconoscere l'esatto modello dello stesso;
2) Il Software della si compone degli script di test, di lettura e di scrittura sulle CP_1
memorie elettroniche EEPROM DS2505P+ per apparecchiature medicali, come descritto alla pagina 10 dell'elaborato peritale.
3) In ordine al carattere di novità, è emerso che il Sofware in esame è costituito da requisiti comuni e generali, che non rappresentano novità da un punto di vista del valore creativo da attribuire agli script realizzati.
In particolare, la società attrice è intervenuta manualmente nella realizzazione degli script – di test, di lettura e di scrittura – tramite editor testuale, con l'obiettivo di automatizzare il processo della programmazione sul nuovo chip elettronico di memoria EEPROM allo scopo di ripristinare lo strumento chirurgico o lo specifico modello di trapano “Skyker”, applicando le cd. parametrizzazioni/personalizzazioni del caso.
Tale operazione è avvenuta con requisiti generici e comuni, adattati su un programma applicativo di base denominato “ReMouse” o “GhostMouse” a seconda del sistema operativo che si utilizza, disponibile direttamente sul sito del software (rispettivamente
AutomaticSolution Software oppure ghost – mouse.com) e già impiegato per racchiudere una registrazione di sequenza di azioni applicate a processi automatici (rivolto ad utenze generiche pagina 9 di 20 dettate da esigenze specifiche tipiche dell'ambito laboratoriale o utilitaristico)”.
La soluzione tecnica della richiama altresì il modulo applicativo “Open source” CP_1
della stessa casa costruttrice delle memorie EEPROM DS2505P+, cioè “OneWireViewer.exe”,
ovvero una soluzione tecnica già esistente e già utilizzabile in contesti concorrenziali e/o applicati ad analogo dominio di riferimento per la riprogrammazione delle memorie elettroniche di apparecchiature medicali, al fine di riparare l'automatismo associato a specifici modelli di trapani chirurgici “Stryker” (il ripristino delle funzionalità o delle proprietà originarie dello strumento chirurgico).
4) In ordine al carattere di innovazione, il Software della rappresenta una soluzione CP_1
tecnica standard, atteso che la stessa non si discosta dalla concezione generica dell'ambito
“laboratoriale”, circoscritta alla sola esigenza di riprogrammare la memoria EEPROM
DS2505P+.
Ed invero, tale soluzione si orienta su una ottimizzazione dei tempi nel processo lavorativo aziendale, piuttosto che su una sperimentazione con una propria valenza scientifica da cui scorgere un modello innovativo, anche a valore creativo.
In particolare, la soluzione tecnica della si circostanzia di fatto in script che per CP_1
impostazione ideologica o modalità ideativa non sono dedicati a scopi diagnostici dello strumento chirurgico, bensì sono qualificati da finalità utilitaristiche.
Ne consegue che i vantaggi rappresentati negli script della sono limitati ad una CP_1
ottimizzazione del processo lavorativo aziendale, atteso l'impiego degli script solo nell'ipotesi in cui occorra riprogrammare la memoria EEPROM DS2505P+ installata nella scheda elettronica di controllo del trapano, ovvero per copiare il contenuto della memoria esistente ed incollarlo sul nuovo chip della memoria EEPROM DS2505P+.
5) In ordine al requisito di unicità, la soluzione tecnica della non risulta connotata dal CP_1 pagina 10 di 20 carattere di unicità.
Ed invero, atteso il vantaggio di ridurre le tempistiche sulla riparazione o il ripristino delle funzionalità o proprietà originarie degli specifici modelli di trapani chirurgici “Stryker”, tale azione potrebbe non essere ricorrente in quanto legata a soddisfare le funzionalità riguardanti la sola esigenza dettata dal riprogrammare la memoria EEPROM DS2505P+, per ripristinare l'automatismo associato allo specifico modello dello strumento chirurgico.
A ciò va aggiunto che la stessa modalità uniforme del raggiungimento del risultato e quindi di applicazione rispetto agli script, potrebbe essere conseguita nei contesti operativi concorrenziali, utilizzando il modulo applicativo “Open Source” della stessa casa costruttrice delle memorie elettroniche EEPROM, ossia “OneWireViewer.exe”.
Tale risultato potrebbe essere altresì conseguito mediante modalità operativa alternativa che prevede di predisporre un set di file ben formattati e salvati, caratterizzati dalle informazioni contenuti nell'area di memoria EEPROM, sicché sempre tramite modulo applicativo “Open
Source” “OneWireViewer.exe” si importerebbero conseguentemente i file a campione già
precedentemente salvati e formattati al fine di ripristinare l'automatismo associato allo specifico modello dello strumento chirurgico.
Le suddette modifiche assicurerebbero il successo sulla riparazione, ovvero sul ripristino delle funzionalità originarie degli specifici modelli di trapani chirurgici.
Alla luce di tali considerazioni, condivise perché fondate sulla documentazione acquisita nel contraddittorio delle parti, l'ausiliario ha dato atto dell'assenza dei requisiti, di cui è stato disposto l'accertamento fattuale, sicché deve escludersi l'applicabilità della tutela autoriale alla fattispecie in esame, in ragione dell'insussistenza dei requisiti basilari del diritto d'autore nei termini innanzi esposti.
Per tali ragioni deve escludersi la titolarità da parte dell'attrice, in relazione al software oggetto di causa, di un diritto d'autore suscettibile di tutela nei termini invocati. pagina 11 di 20 Quanto alla prospettata violazione di segreto industriale ed alla disciplina prevista dagli artt. 98 e 99
del CPI, invocata dalla società attrice per violazione dei segreti commerciali e del Know-how, va innanzitutto osservato che costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico – industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore.
Tale tutela si applica laddove tali informazioni “a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro
insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o
facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
b) abbiano valore economico in quanto
segrete; c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure
da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete” (art. 98 LPI).
Ed ancora “il legittimo detentore dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, ha il diritto di vietare
ai terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali segreti, salvo il caso in cui essi siano stati conseguiti in
modo indipendente dal terzo” (art. 99 C.P.I.).
L'art. 98 c.p.i. si riferisce, dunque, a tutto ciò che può rientrare nella nozione di know-how; quindi:
informazioni di natura tecnica o commerciale (a tal fine apparendo indifferente la natura, potendo trattarsi di esperienze aziendali tecnico industriali o informazioni di carattere commerciale, o, ancora,
informazioni relative alla organizzazione, o, infine, informazioni finanziarie, di gestione o di marketing); tali informazioni devono essere relative ad un processo tecnico produttivo o distributivo o organizzativo di attività economica, il cui valore è dato dal risparmio realizzato dall'imprenditore con la sua utilizzazione;
invero tali informazioni potranno pure essere singolarmente accessibili al pubblico con un'attività non inventiva, giacché è la combinazione ad attribuire loro valore ed a renderle appetibili ai terzi. Conseguentemente, data una informazione di tale natura, le condizioni cui il legislatore subordina la loro tutela sono: 1) che siano soggette al legittimo controllo del detentore, sia esso l'ideatore delle stesse, sia esso colui che è autorizzato ad utilizzarle con il consenso del titolare;
2)
che siano segrete: in tal senso non occorre che siano assolutamente inaccessibili, ma è necessario che la pagina 12 di 20 loro acquisizione, quando sia possibile, sia soggetta a sforzi non indifferenti, superiori rispetto a quelli che occorrono per effettuare una accurata ricerca;
esse devono altresì essere state accumulate con un lavoro intellettuale di progettazione individuale;
3) che abbiano valore economico, in quanto sia stato necessario anche uno sforzo economico per ottenerle, mentre analogo sforzo economico sarebbe stato richiesto presumibilmente per duplicarle;
4) che siano sottoposte a misure di segregazione, con particolare riferimento sia ad una protezione fisica, assicurata da sistemi di protezione adeguati, sia ad una protezione giuridica, assicurata da una informazione adeguata, data ai terzi che vengono in contatto con le informazioni, sul carattere riservato e sulla necessità che venga mantenuto tale.
Va peraltro osservato che il semplice elenco dei nominativi di clienti ed i relativi indirizzi fisici e virtuali, che sia privo di ulteriori informazioni qualificanti del singolo cliente, non costituisce segreto aziendale ex artt. 98-99 c.p.i. stante la mancanza di uno specifico valore economico nell'esercizio dell'attività imprenditoriale dei dati in questione, considerata tra l'altro la facilità di una loro autonoma elaborazione;
per tale ragione la sottrazione dell'elenco ed il suo successivo utilizzo non autorizzati potranno al più costituire, laddove ne ricorrano i presupposti, atto di concorrenza sleale non interferente con diritti di proprietà intellettuale.
A ciò va aggiunto che il Know – how tutelato dal D.lgs. n. 30/2005 consiste in quelle informazioni
“idonee a conferire al detentore uno specifico vantaggio competitivo rispetto a chi non ne dispone”,
presupponendo l'onere in capo all'attrice di provare il contenuto delle informazioni riservate, nonché il loro valore economico ed i mezzi utilizzati al fine di garantirne la concreta protezione (Cass., n.
37362/2021).
Nel caso di specie, l'attrice ha allegato a fondamento della propria domanda l'utilizzo illecito del software della da parte della società convenuta, nonché l'acquisizione illegittima di CP_1
informazioni e dati relativi ai clienti, fornitori e prezzi applicati.
L'assunto non ha trovato tuttavia conforto nelle emergenze probatorie.
pagina 13 di 20 Ed invero, l'asserita sottrazione del Software da parte degli ex – dipendenti della ovvero CP_1
e , risulta smentita dall'ordinanza definitiva di archiviazione emessa Persona_2 Persona_1
nel relativo procedimento penale in data 11.05.2021 (RG N.R. 10154/2017 – RG G.I.P. 15629/19),
dalla quale emerge l'assenza di elementi sufficienti per attribuire tali condotte ai medesimi soggetti, né
tantomeno per ritenere il software non autonomamente realizzabile.
Sul punto, va rilevato che “Il giudice di merito, al fine di fondare il proprio convincimento, può
utilizzare le prove raccolte in un diverso giudizio, anche penale, fra le stesse parti oppure fra parti
diverse” (Cass., n. 9242/2016).
Nel caso in esame, le informazioni commerciali relative al Sofware ideato dalla non CP_1
rientrano nella categoria delle “informazioni segrete”, atteso che il risultato realizzato dal Software de
quo, come innanzi esposto, può essere conseguito mediante un modulo applicativo “Open Source”
denominato “OneWireViewer.exe”, facilmente accessibile da tutti gli operatori di settore.
Sul punto, va rilevato che il software in esame rappresenta una soluzione tecnica già esistente e utilizzabile in contesti concorrenziali e/o applicati ad analogo dominio di riferimento per la riprogrammazione delle memorie elettroniche di apparecchiature medicali, presentando il solo vantaggio di ottimizzare i tempi, per alcune tipologie di intervento.
Tale vantaggio, tuttavia, non risulta idoneo a comprovare il valore economico delle informazioni relative al software, atteso che il medesimo risultato può essere realizzato mediante metodi alternativi,
come evincibile dall'analisi peritale innanzi richiamata, mentre la frequenza degli interventi che risultano ottimizzati non è stata in alcun modo allegata, sì da consentire di apprezzarne il rilievo economico.
Consegue pertanto all'insussistenza dei requisiti previsti dall'art. 98 del CPI, l'inapplicabilità della relativa disciplina alla fattispecie in esame.
In ordine all'operatività della tutela prevista dall'art. 2598, comma 3, c.c., dedotta dalla società attrice pagina 14 di 20 per sottrazione di segreti commerciali, va innanzitutto osservato che compie atti di concorrenza sleale chiunque “si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della
correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda” (art. 2598, comma 3, c.c.).
Gli atti di concorrenza sleale contrari alla correttezza professionale possono anche ricomprendere l'acquisizione illecita di informazioni, non classificabili come segreti commerciali ai sensi dell'art. 98
CPI, atteso che l'illecita asportazione di dati riservati risulta sanzionabile ai sensi dell'art. 2598, comma
3, c.c. anche quando si tratta di “complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi seppur non
segregati e protetti, che superino la capacità mnemonica e l'esperienza del singolo normale individuo
che configurino una banca data che, arricchendo la conoscenza del concorrente, sia capace di
fornirgli un vantaggio competitivo che trascenda la capacità e le esperienze del lavoratore acquisito”
(Cass., n. 18772/2019).
Ai fini della tutela prevista dall'art. 2598, comma 3, c.c., i cui presupposti sono meno rigorosi della tutela ai sensi dell'art. 99 CPI, l'attrice ha l'onere di provare la condotta contraria alla correttezza professionale e la sua idoneità a danneggiare il concorrente leale mediante l'utilizzazione delle conoscenze tecniche usate da altra impresa (Cass., n. 37362/2021).
Nel caso di specie, va innanzitutto rilevato che dalla visura camerale prodotta dall'attrice emerge che la società è stata costituita da in data 02.11.2015, per lo svolgimento Controparte_2 Persona_2
dell'attività di “manutenzione, riparazione, sostituzione e realizzazione di strumenti ed attrezzature
medico – ospedaliere, servizi di natura tecnico – amministrativa sempre attinenti alla struttura medico
– ospedaliera”.
Ed invero, la società ha svolto l'attività di riparazione delle schede elettroniche Controparte_2
dei trapani chirurgici (tra i quali il modello Stryker) sin dal 18.12.2015, dunque in epoca anteriore rispetto all'asserita sottrazione del Software e dei segreti aziendali relativi alla come CP_1
comprovato dalle fatture prodotte dalla società convenuta.
pagina 15 di 20 Sul punto, la società attrice non ha fornito alcuna prova idonea a dimostrare l'utilizzo del software de
quo da parte della considerato che le medesime funzionalità del software ideato Controparte_2
dalla risultano realizzabili mediante sistemi operativi già esistenti nel mercato e facilmente CP_1
accessibili.
Ed invero, la ha asserito di svolgere l'attività di riparazione delle memorie Controparte_2
elettroniche dei trapani Striker mediante il programma denominato “Onewireviewer”, disponibile sul sito web della relativa casa produttrice ed utilizzato dalla stessa congiuntamente al CP_1
programma noto “Ghostmouse”, per la creazione del software in esame.
Quanto all'asserita acquisizione illecita dei dati relativi ai clienti, ai fornitori e ai prezzi applicati dalla nel corso della propria attività, la teste ha confermato la circostanza quale iniziativa CP_1 Tes_1
riconducibile al , mentre il teste ha riferito elementi indiziari, quali l'avvenuto Per_2 Tes_2
collegamento dell'hard disk esterno contenente i dati in questione al computer della società, il collegamento di una chiavetta usb da parte del al medesimo computer ed il successivo mancato Per_2
rinvenimento del disco esterno.
Va tuttavia osservato al riguardo che l'allegato E depositato con la memoria del 3.5.2019, indicante due soli clienti, l' e la società ed un solo fornitore, non risulta Parte_1 Controparte_8
sufficiente per ritenere comprovata l'appropriazione illecita della lista dei fornitori della o, CP_1
meglio, l'effettivo utilizzo della stessa al fine di trarne un vantaggio economico in danno di quest'ultima.
Ed infatti, quanto all'asserito sviamento della clientela da parte della ai danni Controparte_2
della società attrice, il numero di clienti che sarebbero stati “sviati” dalla società concorrente non risulta, né in termini quantitativi e né di fatturato, tale da configurare un'acquisizione sistematica della clientela da parte della società convenuta, ove si consideri peraltro che l'allegato in questione indica
Part nella scheda contabile, quali clienti l' i Lecce, agevolmente individuabile per la natura dell'attività
pagina 16 di 20 svolta, e la società “ , nei cui confronti l'ultima fattura risulta emessa il Controparte_9
28.2.2014, data ben antecedente alla costituzione della Controparte_2
A fronte di una lunga lista di clienti della desumibile dall'elenco delle fatture prodotte dalla CP_1
stessa, il numero esiguo di clienti acquisiti dalla con i quali la società attrice Controparte_2
aveva precedentemente intrattenuto rapporti commerciali, non appare quindi idoneo a corroborare lo sviamento della clientela a danno della CP_1
Parimenti, l'attrice non ha fornito elementi idonei a dimostrare l'applicazione sistematica da parte della di prezzi sensibilmente inferiori a quelli attuati dalla atteso che la Controparte_2 CP_1
suddetta circostanza parrebbe smentita dalla corrispondenza intercorsa tra la società convenuta e la cliente “Resonance Medical”, dalla quale emerge l'applicazione da parte della di Controparte_2
prezzi superiori rispetto alla ( si veda doc. n.12 della memoria della convenuta del CP_1
3.6.2019).
In ordine all'applicazione della tutela prevista dall'art. 2598, n. 3, c.c., invocata dall'attrice per storno di dipendenti, va poi osservato che costituisce concorrenza sleale “l'assunzione di dipendenti altrui o
la ricerca della loro collaborazione non tanto per la capacità dei medesimi, ma per utilizzazione,
altrimenti impossibile o vietata, delle conoscenze tecniche usate presso altra impresa, compiuta con
animus nocendi, ossia con un atto direttamente ed immediatamente rivolto ad impedire al concorrente
di continuare a competere, attesa l'esclusività di quelle nozioni tecniche e delle relative professionalità
che le rendono praticabili, così da saltare il costo dell'investimento in ricerca ed in esperienza, da
privare il concorrente della sua ricerca e della sua esperienza, e da alterare significativamente la
correttezza della competizione” (Cass., n. 22625/2022).
A tal fine, è necessario che “l'attività distrattiva delle risorse di personale dell'imprenditore sia stata
posta in essere dal concorrente con modalità tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di
correttezza professionale, se non supponendo nell'autore l'intento di recare pregiudizio
pagina 17 di 20 all'organizzazione ed alla struttura produttiva del concorrente, disgregando in modo traumatico
l'efficienza dell'organizzazione aziendale del competitore e procurandosi un vantaggio competitivo
indebito” (Cass., n. 3865/2020).
La suddetta tutela si misura con la necessità di considerare opposte esigenze, derivanti da norme di rilevanza costituzionale, quali la libera circolazione del lavoro e la libertà d'impresa previsti dagli artt.
36 e 41 della Costituzione, le quali possono essere limitate solo in presenza di condotte in grado di alterare la dinamica della lecita concorrenza.
Nel caso di specie, la società attrice non ha allegato indici specifici idonei a configurare un illegittimo storno di dipendenti (quali le modalità di passaggio dei dipendenti, le informazioni sottratte dai dipendenti, i metodi adottati per convincere i dipendenti a passare ad un'impresa concorrente, la qualifica dei dipendenti e la loro particolare utilità), né tantomeno ha provato la consapevolezza del soggetto agente di danneggiare l'impresa concorrente.
Ed invero, il dipendente è stato assunto dalla in data 10.11.2011, con la Persona_1 CP_1
qualifica di “operaio comune con mansioni di aiuto manutentore e riparatore di apparecchiature e
strumenti ottici, medicinali e ospedalieri”, sicché deve ritenersi che la conoscenza e la professionalità
del suddetto lavoratore non presentassero carattere di esclusività tali da renderlo essenziale per lo svolgimento dell'attività commerciale della società attrice.
Tale circostanza risulta confermata dalla denuncia – querela del 19.01.2017, nella quale la società
attrice ha dichiarato che il dipendente non aveva dimestichezza con le apparecchiature Per_1
informatiche, potendo pertanto considerare che lo stesso non possedesse competenze tecniche tali da renderlo insostituibile.
L'attrice non ha altresì dimostrato che la successiva assunzione del dipendente da Persona_1
parte della sia avvenuta per ledere la continuità aziendale della e per Controparte_2 CP_1
ottenere un vantaggio competitivo a danno della stessa, atteso che il precedente rapporto di lavoro pagina 18 di 20 intercorso con la società attrice è cessato in data 16.05.2017, a seguito delle dimissioni volontarie del medesimo dipendente.
Sul punto, va rilevato che la concorrenza illecita non può derivare dalla mera constatazione del passaggio di un dipendente da un'impresa ad un'altra concorrente, atteso che tali circostanze rappresentano l'espressione dei principi della libera circolazione del lavoro e della libera iniziativa economica, difettando nel caso di specie l'allegazione di indici specifici idonei a comprovare l'illegittimo storno di dipendenti.
L'attrice non ha pertanto provato la condotta illecita della Controparte_2
La mancata dimostrazione dell'an rende pertanto superflua la richiesta di esibizione della documentazione contabile, finalizzata alla verifica del quantum risarcitorio.
Da ultimo, la domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria, formulata dalla società convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., va rigettata.
La convenuta non ha infatti fornito prova di una condotta connotata da mala fede o colpa grave, né
dello specifico pregiudizio economico cagionato, non essendo sufficiente, com'è noto, una richiesta generica di condanna (cfr. Cass. civ., 25/01/2016, n. 1266; Cass. civ., 27/10/2015, n. 21798); né nella presente fattispecie si rinvengono gli estremi dell'abuso del processo, tale da giustificare la “sanzione”
di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c. (cfr., da ultimo, Cass. civ., sez. VI, 18/11/2019, n.29812).
Alla luce delle considerazioni svolte, le domande attoree vanno rigettate.
Tenuto conto degli elementi indiziari allegati dall'attrice a fondamento dei dedotti illeciti, la cui esclusione è conseguita esclusivamente ad un'articolata istruzione tecnica, documentale ed orale,
ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese processuali per 1/3, poste per il residuo a carico dell'attrice soccombente, liquidate come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi del D.M. n. 147/2022, relativi alle cause del valore di € 836.199,00, pari all'importo indicato pagina 19 di 20 nella memoria depositata ai sensi dell'art.183, comma sesto, n.1, c.p.c., con incremento del 5% per il superamento dello scaglione di maggior valore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata delle Imprese, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla società con citazione del 27.12.2018, nei confronti della CP_1 Controparte_2
così provvede:
[...]
1) rigetta le domande attoree;
2) rigetta la domanda di risarcimento danni avanzata dalla convenuta ai sensi dell'art.96 c.p.c.;
3) condanna l'attrice al rimborso, in favore della convenuta, dei 2/3 delle spese processuali liquidate per l'intero in complessivi € 23.579,85 per compensi, oltre spese di ctu, 15% per spese generali, cpa ed iva come per legge, e compensa per 1/3 le spese residue, come innanzi indicate nella totalità.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della Sezione Specializzata delle Imprese, il 7.4.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rana
Il Giudice est.
Raffaella Simone
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BARI
Sezione specializzata in materia di Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei sigg.
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dott.ssa Raffaella Simone Giudice est.
Dott.ssa Assunta Napoliello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 383/2019 promossa da:
(P.I. ), con il patrocinio dell'Avv. PIETRO GAETA CP_1 P.IVA_1
( ), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, indirizzo pec. C.F._1
ATTRICE
contro
(P.I. ), con il patrocinio degli Avv.ti GABRIELE Controparte_2 P.IVA_2
CUONZO ( ), LUCA TREVISAN ( ) e CodiceFiscale_2 C.F._3 [...]
( ), elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, CP_3 C.F._4
indirizzi pec.
CONVENUTA
pagina 1 di 20 CONCLUSIONI
Per l'attrice: come da citazione introduttiva e memoria depositata in data 26.04.2023.
Per la convenuta: come da memoria depositata per l'udienza di precisazione delle conclusioni del
19.12.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione del 27.12.2018 la società - premesso che: nel primo semestre dell'anno 2015, CP_1
la aveva portato a termine il progetto di creazione di un software, con relativo manuale di CP_1
istruzioni, custodito in un hard disk presso la sede legale della medesima società; il suddetto software era stato sviluppato e perfezionato dalla società incaricata , tramite l'utilizzo di altri Controparte_4
software disponibili, denominati “ReMouse Standard.exe” e “OneWireViewer.exe”, realizzando degli
“SCRIPT” ad hoc per l'automatizzazione dei processi di lettura e scrittura;
la particolare innovazione del software risiedeva nella capacità di analizzare le componentistiche dei trapani chirurgici di ultima generazione prodotti dalla società Stryker, di individuarne le componenti non funzionanti (in particolare i chip di memoria installati sulle schede elettroniche), di ricopiarne il contenuto e di trasferirlo su un nuovo chip elettronico, rispristinandone le funzionalità; sino all'utilizzo commerciale del software, erano presenti in azienda assunto in qualità di tecnico riparatore, Persona_1 [...]
assunto con contratto a progetto sino al 30.11.2012 e IK IN (consorte del Per_2 Per_2
assunta come assistente commerciale dal 2014; l'amministratore della , era CP_1 CP_5
venuto a conoscenza che, a seguito di dimissioni avvenute in data 06.05.2015 da parte di IN IK,
il aveva costituito una società unipersonale a responsabilità limitata, denominata Per_2 [...]
, in data 26.06.2015, di cui era socio ed amministratore unico, avente come oggetto CP_2
sociale la riparazione e la manutenzione di apparecchi elettromedicali, di materiale medico chirurgico e veterinario, nonché di strumenti per odontoiatria;
in data 19.01.2017 l'amministratore della CP_1
aveva sporto denuncia – querela alla Procura della Repubblica di Milano (prot. N. 5/6/2017) contro pagina 2 di 20 e , a seguito del furto del software, dell'hard disk di uso esclusivo Persona_2 Persona_1
dell'azienda per il back up, nonché di tutti i dati e i segreti aziendali;
la aveva Controparte_2
illegittimamente utilizzato il software ideato e creato ad hoc dalla società attrice, ricavato dalla riconoscibile originalità dell'apporto creativo, con conseguente applicazione della tutela prevista dall'art. 64 bis della legge sul diritto d'autore; la aveva illecitamente ottenuto Controparte_2
informazioni e segreti aziendali della società nonché aveva acquisito risorse sul piano CP_1
tecnico, per mezzo degli ex – dipendenti della società attrice, ovvero IK e la Per_2 Per_1
suddetta politica di pricing adottata dalla società aveva consentito l'applicazione Controparte_2
di una politica economica al ribasso, destinata ai medesimi clienti della con conseguente CP_1
violazione degli artt. 98, 99 della LPI e dell'art. 2598 c.c.; la segretezza di tali informazioni era garantita dall'utilizzo di pratiche interne alla che potevano vanificarsi solo attraverso una CP_1
procedura forzata da parte di persone che lavoravano all'interno degli uffici della medesima società; la aveva illecitamente sottratto il lavoratore alla società Controparte_2 Persona_1 [...]
al fine di trasferire a proprio vantaggio la sua esperienza tecnica per svilire l'investimento fatto CP_1
dalla società attrice, con conseguente violazione dell'art. 2598, comma 3, c.c.; la società CP_1
aveva subito un calo di fatturato negli anni 2016 – 2017, atteso che la stessa non poteva più contare su un pacchetto di fornitori segreto e su una lista profilata di clienti ottenuti nell'arco di vent'anni di attività, né tantomeno sull'esclusività di un software per aumentare la propria competitività; -
conveniva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, la società rassegnando le Controparte_2
seguenti conclusioni: 1) previo accertamento che il Software indicato nel presente atto, gode della
tutela autoriale invocata al punto 2, inibire la prosecuzione degli illeciti di cui in narrativa, ed in
particolare il suo utilizzo;
2)fFissare, all'uopo una penale, nella misura che sarà ritenuta di giustizia,
per ogni violazione dell'emanando provvedimento da parte della convenuta e per ogni giorno in
ritardo nel conformarsi al provvedimento medesimo;
3) accertare e dichiarare che la convenuta ha
violato le disposizioni di cui agli artt. 98 e 99 del CPI nonché dell'art. 2958, n. 3 del codice civile;
4)
pagina 3 di 20 per l'effetto ordinare la distruzione, in modo duraturo ed a spese della convenuta, di tutti i dati ed
informazioni commerciali assunte illecitamente da parte della stessa;
5) condannare la convenuta al
risarcimento dei danni patrimoniali e non, a titolo di danno emergente e lucro cessante, subiti
dall'attrice quantificato nell'importo di € 500.000,00, ovvero in quella minore o maggiore somma
determinata nel corso del giudizio;
6) ordinare la pubblicazione a spese e cura della convenuta (o in
alternativa a cura dell'attrice con diritto di ripetizione dietro presentazioni di fattura) dell'emanando
provvedimento sui quotidiani nazionale “Corriere della Sera” e “Il Sole 24 Ore”, e su due riviste
specializzate che verranno indicate in corso di causa;
7) ordinare alla convenuta, anche ai sensi
dell'art. 156 bis, comma 2, l.d.a. l'esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e
commerciale in suo possesso relativa ai servizi ed ai prodotti di cui alla contraffazione;
8) ordinare
alla convenuta, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione della propria documentazione e delle scritture
contabili (inclusi registro Iva e fatture di vendita); 9) disporre consulenza tecnica d'ufficio contabile
sulle scritture contabili di cui al precedente punto e di quelle dell'attrice al fine di determinare la
quantificazione danni;
10) con vittoria di spese.
Costituitasi con comparsa del 02.04.2019, la società deduceva che il Software di Controparte_2
controparte rappresentava una interazione banale di due componenti software già note nel settore, una delle quali (Onewireviewer) veniva messa a disposizione in modalità “open source” dalla stessa casa produttrice delle memorie elettroniche utilizzate nei trapianti Stryker, idonea da sola a raggiungere lo stesso risultato del Software creato dalla società CP_1
Evidenziava altresì l'autonomia del programma “Onewireviewer” per la programmazione delle memorie DS2505P+, atteso che lo stesso risultava da solo sufficiente per la riparazione dei trapani chirurgici Stryker, non essendo necessario a tal fine l'impiego di un ulteriore programma, con conseguente inapplicabilità della legge sul diritto d'autore.
Rilevava, inoltre, l'assenza di riscontro probatorio in ordine al furto del Software in uso presso la CP_1
pagina 4 di 20 S.r.l., all'imputabilità di tale fatto illecito a e e all'utilizzo del Sofware Persona_2 Persona_1
della società attrice da parte della adducendo che quest'ultima aveva iniziato a Controparte_2
svolgere la propria attività sin dal 2015 (a fronte dell'asserito furto avvenuto in data 30.09.2016),
utilizzando il software libero “Onewireviewer” per la riparazione delle schede elettroniche dei trapani chirurgici Stryker di ultima generazione.
In ordine alla violazione di segreti commerciali e know how, la convenuta deduceva che la lista dei clienti della non rientrava nelle informazioni tutelate ai sensi dell'art. 98 CPI e dell'art. CP_1
2598, n. 3, c.c., in ragione della facile accessibilità delle stesse e dell'assenza di misure di protezione attuate dalla società al fine di garantire la segretezza di tali informazioni commerciali. CP_1
Da ultimo, negava lo storno dei dipendenti della al fine di danneggiare la stessa, nonché CP_1
rilevava l'assenza di clausole di non concorrenza nel contratto a progetto che legava l'ex-dipendente alla società attrice, concludendo per il rigetto delle domande attoree e vittoria di spese. Per_2
Con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma sesto, n. 1, c.p.c., la società attrice modificava la domanda di risarcimento danni di cui al punto 5 delle conclusioni formulate nell'atto di citazione,
quantificando i danni nel maggior importo di € 836.199,00.
All'udienza istruttoria del 04.12.2019, la società convenuta formulava domanda di risarcimento danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La causa, istruita con l'interrogatorio formale della società convenuta, l'espletamento di ctu ed,
all'esito della rimessione della causa sul ruolo, prova testimoniale, è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, negli atti innanzi richiamati, all'udienza del
19.12.2024, celebrata con la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, del d.l. 18/2020, conv. nella l. 27/2020 e succ. mod.
----------------------
pagina 5 di 20 Nel merito, appare opportuno una breve ricostruzione della vicenda.
E' emerso dagli atti che la società è una società specializzata nella vendita di assemblaggi e CP_1
ricambi dal 2003, nonché nel servizio di assistenza di trapani chirurgici, con specifico riferimento alle strutture sanitarie pubbliche e private.
Nel febbraio 2015, la ha commissionato alla società la realizzazione di un CP_1 Controparte_6
software, portato a termine nel primo semestre del medesimo anno, al fine di migliorare il servizio di vendita e garantire ai propri clienti un adeguato servizio post – vendita.
La realizzazione del software de quo è avvenuta tramite l'utilizzo di altri software disponibili,
segnatamente “ReMouse Standard.exe” e “OneWireViewer,exe”, creando degli “Script” ad hoc per l'automatizzazione dei processi di lettura e scrittura dei software.
Secondo la prospettazione dell'attrice, la particolare innovazione del Software risiede nella capacità di ridurre le tempistiche relative alla riparazione e alla sostituzione dei componenti delle apparecchiature mediche, con un vantaggio in termini di competitività sul mercato e di ottimizzazione dei costi,
determinando una crescita di nuove commesse di riparazione dei trapani Stryker.
Il suddetto software è stato installato quale unico applicativo su un computer fisso dedicato esclusivamente all'utilizzo dello stesso, all'interno della sede della ed in uso esclusivo di un CP_1
dipendente della medesima società deputato a tale mansione di concerto con i tecnici manutentori.
Sino all'utilizzo commerciale del software de quo, la ha impiegato nell'attività aziendale CP_1
assunto in qualità di tecnico riparatore in data 11.10.2011, assunto Persona_1 Persona_2
con contratto a progetto dal 23.05.2012 sino al 30.11.2012, nonché IK IN (moglie del , Per_2
assunta come assistente commerciale dal 07.04.2014 sino al 06.05.2015.
In data 26.06.2015, l'ex-dipendente della , ha costituito una società CP_1 Persona_2
unipersonale a responsabilità limitata denominata , avente ad oggetto attività di Controparte_2
pagina 6 di 20 riparazione e manutenzione di apparecchi medicali e di materiale medico chirurgico, ottenendo le agevolazioni da parte della in data 20.07.2015, al fine di finanziare la fase di start – up CP_7
della medesima società.
In data 19.01.2017, l'amministratore della società ha sporto denuncia - querela alla Procura CP_1
della Repubblica di Milano (prot. N. 5/6/2017) per il furto del software, dell'hard disk di uso esclusivo dell'azienda per il back up, nonché di tutti i dati, i segreti aziendali e di altri pezzi di ricambio dei trapani.
Ciò premesso, nel caso di specie, la società agisce per il riconoscimento della tutela CP_1
autoriale del software de quo e per l'accertamento della violazione dei segreti commerciali e del Know
– how ai sensi degli artt. 98, 99 LPI e dell'art. 2598, comma 3, c.c., nonché dell'illegittimo storno dei dipendenti precedentemente impiegati nella società attrice ai sensi dell'art. 2598, comma 3, c.c., con conseguente inibitoria delle condotte illecite e risarcimento dei danni.
In particolare, la società attrice deduce l'illegittimo utilizzo del software da parte della Controparte_2
l'acquisizione illecita di informazioni commerciali relative ai clienti, ai fornitori e ai prezzi della
[...]
nonché l'assunzione dell'ex-dipendente della medesima società, , al fine CP_1 Persona_1
di trasferire a proprio vantaggio la sua esperienza tecnica per svilire lo sforzo dell'investimento fatto dalla CP_1
In diritto, va innanzitutto osservato che “In tema di diritto d'autore, il concetto giuridico di creatività,
cui fa riferimento l'art. 1 della legge n. 633 del 1941, non coincide con quello di creazione, originalità
e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un'oggettività
appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'art. 1 della legge citata, di modo che
un'opera dell'ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo,
seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la
creatività non può essere esclusa soltanto perché l'opera consiste in idee e nozioni semplici,
pagina 7 di 20 ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia;
inoltre, la
creatività non è costituita dall'idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua
soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere che sono o possono
essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che, in quanto tale, rileva
ai fini della protezione” (Cfr. Cass. Sez. I, n.25173/2011; id., n.5089/2004).
Nella categoria delle opere d'ingegno elencate in via non tassativa dall'art.1 cit. rientrano anche i software, per i quali la tutela autoriale mira ad assicurare protezione con riguardo all'espressione dell'idea, a condizione che sia presente un carattere creativo (art. 2575 c.c. e art. 1 della l.d.a), inteso come elemento di originalità rispetto ad altri software preesistenti in qualsiasi modo e forma espressi.
Ne consegue che il programma per elaboratore beneficia della tutela accordata dal diritto d'autore in relazione alla sua componente espressiva, quindi all'insieme di istruzioni tramite le quali l'elaboratore consegue un determinato risultato.
Ed invero, l'art. 1, comma 2, della L. 633/1941 (introdotto con il D.lgs. n. 518/1992) stabilisce che
“Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di
Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche [..], nonché le banche di dati che per la
scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore”.
Sulla base dei principi innanzi esposti, l'ausiliario ha proceduto all'esame del software de quo al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di creatività e originalità, giungendo alle seguenti conclusioni:
1) Il “Software” della potrebbe rivolgersi a categorie di utenze, anche senza alcuna CP_1
conoscenza in ambito informatico o altro ambito disciplinare, atteso che lo stesso non è
dedicato a scopi diagnostici dello strumento chirurgico (lo specifico modello di trapano di marca “Stryker”).
Ed invero, si ricorre al suddetto Software nel caso in cui sia necessario riprogrammare la memoria EEPROM DS2505P+ installata nella scheda elettronica di controllo del trapano, pagina 8 di 20 copiare il contenuto della memoria esistente e trasferirlo su un nuovo chip elettronico, al fine di ripristinare le funzionalità elettroniche originarie di specifici modelli di trapani chirurgici di marca “Stryker”.
Tale azione potrebbe non essere ricorrente, seppur conservi il vantaggio di ridurre le tempistiche sulla riparazione o il ripristino delle funzionalità elettroniche originarie dei citati modelli di trapani chirurgici, atteso che la maggioranza dei guasti dipende dai sensori danneggiati inseriti all'interno della scheda elettronica dei trapani o dall'impossibilità per la centralina di comando del trapano di riconoscere l'esatto modello dello stesso;
2) Il Software della si compone degli script di test, di lettura e di scrittura sulle CP_1
memorie elettroniche EEPROM DS2505P+ per apparecchiature medicali, come descritto alla pagina 10 dell'elaborato peritale.
3) In ordine al carattere di novità, è emerso che il Sofware in esame è costituito da requisiti comuni e generali, che non rappresentano novità da un punto di vista del valore creativo da attribuire agli script realizzati.
In particolare, la società attrice è intervenuta manualmente nella realizzazione degli script – di test, di lettura e di scrittura – tramite editor testuale, con l'obiettivo di automatizzare il processo della programmazione sul nuovo chip elettronico di memoria EEPROM allo scopo di ripristinare lo strumento chirurgico o lo specifico modello di trapano “Skyker”, applicando le cd. parametrizzazioni/personalizzazioni del caso.
Tale operazione è avvenuta con requisiti generici e comuni, adattati su un programma applicativo di base denominato “ReMouse” o “GhostMouse” a seconda del sistema operativo che si utilizza, disponibile direttamente sul sito del software (rispettivamente
AutomaticSolution Software oppure ghost – mouse.com) e già impiegato per racchiudere una registrazione di sequenza di azioni applicate a processi automatici (rivolto ad utenze generiche pagina 9 di 20 dettate da esigenze specifiche tipiche dell'ambito laboratoriale o utilitaristico)”.
La soluzione tecnica della richiama altresì il modulo applicativo “Open source” CP_1
della stessa casa costruttrice delle memorie EEPROM DS2505P+, cioè “OneWireViewer.exe”,
ovvero una soluzione tecnica già esistente e già utilizzabile in contesti concorrenziali e/o applicati ad analogo dominio di riferimento per la riprogrammazione delle memorie elettroniche di apparecchiature medicali, al fine di riparare l'automatismo associato a specifici modelli di trapani chirurgici “Stryker” (il ripristino delle funzionalità o delle proprietà originarie dello strumento chirurgico).
4) In ordine al carattere di innovazione, il Software della rappresenta una soluzione CP_1
tecnica standard, atteso che la stessa non si discosta dalla concezione generica dell'ambito
“laboratoriale”, circoscritta alla sola esigenza di riprogrammare la memoria EEPROM
DS2505P+.
Ed invero, tale soluzione si orienta su una ottimizzazione dei tempi nel processo lavorativo aziendale, piuttosto che su una sperimentazione con una propria valenza scientifica da cui scorgere un modello innovativo, anche a valore creativo.
In particolare, la soluzione tecnica della si circostanzia di fatto in script che per CP_1
impostazione ideologica o modalità ideativa non sono dedicati a scopi diagnostici dello strumento chirurgico, bensì sono qualificati da finalità utilitaristiche.
Ne consegue che i vantaggi rappresentati negli script della sono limitati ad una CP_1
ottimizzazione del processo lavorativo aziendale, atteso l'impiego degli script solo nell'ipotesi in cui occorra riprogrammare la memoria EEPROM DS2505P+ installata nella scheda elettronica di controllo del trapano, ovvero per copiare il contenuto della memoria esistente ed incollarlo sul nuovo chip della memoria EEPROM DS2505P+.
5) In ordine al requisito di unicità, la soluzione tecnica della non risulta connotata dal CP_1 pagina 10 di 20 carattere di unicità.
Ed invero, atteso il vantaggio di ridurre le tempistiche sulla riparazione o il ripristino delle funzionalità o proprietà originarie degli specifici modelli di trapani chirurgici “Stryker”, tale azione potrebbe non essere ricorrente in quanto legata a soddisfare le funzionalità riguardanti la sola esigenza dettata dal riprogrammare la memoria EEPROM DS2505P+, per ripristinare l'automatismo associato allo specifico modello dello strumento chirurgico.
A ciò va aggiunto che la stessa modalità uniforme del raggiungimento del risultato e quindi di applicazione rispetto agli script, potrebbe essere conseguita nei contesti operativi concorrenziali, utilizzando il modulo applicativo “Open Source” della stessa casa costruttrice delle memorie elettroniche EEPROM, ossia “OneWireViewer.exe”.
Tale risultato potrebbe essere altresì conseguito mediante modalità operativa alternativa che prevede di predisporre un set di file ben formattati e salvati, caratterizzati dalle informazioni contenuti nell'area di memoria EEPROM, sicché sempre tramite modulo applicativo “Open
Source” “OneWireViewer.exe” si importerebbero conseguentemente i file a campione già
precedentemente salvati e formattati al fine di ripristinare l'automatismo associato allo specifico modello dello strumento chirurgico.
Le suddette modifiche assicurerebbero il successo sulla riparazione, ovvero sul ripristino delle funzionalità originarie degli specifici modelli di trapani chirurgici.
Alla luce di tali considerazioni, condivise perché fondate sulla documentazione acquisita nel contraddittorio delle parti, l'ausiliario ha dato atto dell'assenza dei requisiti, di cui è stato disposto l'accertamento fattuale, sicché deve escludersi l'applicabilità della tutela autoriale alla fattispecie in esame, in ragione dell'insussistenza dei requisiti basilari del diritto d'autore nei termini innanzi esposti.
Per tali ragioni deve escludersi la titolarità da parte dell'attrice, in relazione al software oggetto di causa, di un diritto d'autore suscettibile di tutela nei termini invocati. pagina 11 di 20 Quanto alla prospettata violazione di segreto industriale ed alla disciplina prevista dagli artt. 98 e 99
del CPI, invocata dalla società attrice per violazione dei segreti commerciali e del Know-how, va innanzitutto osservato che costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico – industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore.
Tale tutela si applica laddove tali informazioni “a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro
insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o
facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
b) abbiano valore economico in quanto
segrete; c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure
da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete” (art. 98 LPI).
Ed ancora “il legittimo detentore dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, ha il diritto di vietare
ai terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali segreti, salvo il caso in cui essi siano stati conseguiti in
modo indipendente dal terzo” (art. 99 C.P.I.).
L'art. 98 c.p.i. si riferisce, dunque, a tutto ciò che può rientrare nella nozione di know-how; quindi:
informazioni di natura tecnica o commerciale (a tal fine apparendo indifferente la natura, potendo trattarsi di esperienze aziendali tecnico industriali o informazioni di carattere commerciale, o, ancora,
informazioni relative alla organizzazione, o, infine, informazioni finanziarie, di gestione o di marketing); tali informazioni devono essere relative ad un processo tecnico produttivo o distributivo o organizzativo di attività economica, il cui valore è dato dal risparmio realizzato dall'imprenditore con la sua utilizzazione;
invero tali informazioni potranno pure essere singolarmente accessibili al pubblico con un'attività non inventiva, giacché è la combinazione ad attribuire loro valore ed a renderle appetibili ai terzi. Conseguentemente, data una informazione di tale natura, le condizioni cui il legislatore subordina la loro tutela sono: 1) che siano soggette al legittimo controllo del detentore, sia esso l'ideatore delle stesse, sia esso colui che è autorizzato ad utilizzarle con il consenso del titolare;
2)
che siano segrete: in tal senso non occorre che siano assolutamente inaccessibili, ma è necessario che la pagina 12 di 20 loro acquisizione, quando sia possibile, sia soggetta a sforzi non indifferenti, superiori rispetto a quelli che occorrono per effettuare una accurata ricerca;
esse devono altresì essere state accumulate con un lavoro intellettuale di progettazione individuale;
3) che abbiano valore economico, in quanto sia stato necessario anche uno sforzo economico per ottenerle, mentre analogo sforzo economico sarebbe stato richiesto presumibilmente per duplicarle;
4) che siano sottoposte a misure di segregazione, con particolare riferimento sia ad una protezione fisica, assicurata da sistemi di protezione adeguati, sia ad una protezione giuridica, assicurata da una informazione adeguata, data ai terzi che vengono in contatto con le informazioni, sul carattere riservato e sulla necessità che venga mantenuto tale.
Va peraltro osservato che il semplice elenco dei nominativi di clienti ed i relativi indirizzi fisici e virtuali, che sia privo di ulteriori informazioni qualificanti del singolo cliente, non costituisce segreto aziendale ex artt. 98-99 c.p.i. stante la mancanza di uno specifico valore economico nell'esercizio dell'attività imprenditoriale dei dati in questione, considerata tra l'altro la facilità di una loro autonoma elaborazione;
per tale ragione la sottrazione dell'elenco ed il suo successivo utilizzo non autorizzati potranno al più costituire, laddove ne ricorrano i presupposti, atto di concorrenza sleale non interferente con diritti di proprietà intellettuale.
A ciò va aggiunto che il Know – how tutelato dal D.lgs. n. 30/2005 consiste in quelle informazioni
“idonee a conferire al detentore uno specifico vantaggio competitivo rispetto a chi non ne dispone”,
presupponendo l'onere in capo all'attrice di provare il contenuto delle informazioni riservate, nonché il loro valore economico ed i mezzi utilizzati al fine di garantirne la concreta protezione (Cass., n.
37362/2021).
Nel caso di specie, l'attrice ha allegato a fondamento della propria domanda l'utilizzo illecito del software della da parte della società convenuta, nonché l'acquisizione illegittima di CP_1
informazioni e dati relativi ai clienti, fornitori e prezzi applicati.
L'assunto non ha trovato tuttavia conforto nelle emergenze probatorie.
pagina 13 di 20 Ed invero, l'asserita sottrazione del Software da parte degli ex – dipendenti della ovvero CP_1
e , risulta smentita dall'ordinanza definitiva di archiviazione emessa Persona_2 Persona_1
nel relativo procedimento penale in data 11.05.2021 (RG N.R. 10154/2017 – RG G.I.P. 15629/19),
dalla quale emerge l'assenza di elementi sufficienti per attribuire tali condotte ai medesimi soggetti, né
tantomeno per ritenere il software non autonomamente realizzabile.
Sul punto, va rilevato che “Il giudice di merito, al fine di fondare il proprio convincimento, può
utilizzare le prove raccolte in un diverso giudizio, anche penale, fra le stesse parti oppure fra parti
diverse” (Cass., n. 9242/2016).
Nel caso in esame, le informazioni commerciali relative al Sofware ideato dalla non CP_1
rientrano nella categoria delle “informazioni segrete”, atteso che il risultato realizzato dal Software de
quo, come innanzi esposto, può essere conseguito mediante un modulo applicativo “Open Source”
denominato “OneWireViewer.exe”, facilmente accessibile da tutti gli operatori di settore.
Sul punto, va rilevato che il software in esame rappresenta una soluzione tecnica già esistente e utilizzabile in contesti concorrenziali e/o applicati ad analogo dominio di riferimento per la riprogrammazione delle memorie elettroniche di apparecchiature medicali, presentando il solo vantaggio di ottimizzare i tempi, per alcune tipologie di intervento.
Tale vantaggio, tuttavia, non risulta idoneo a comprovare il valore economico delle informazioni relative al software, atteso che il medesimo risultato può essere realizzato mediante metodi alternativi,
come evincibile dall'analisi peritale innanzi richiamata, mentre la frequenza degli interventi che risultano ottimizzati non è stata in alcun modo allegata, sì da consentire di apprezzarne il rilievo economico.
Consegue pertanto all'insussistenza dei requisiti previsti dall'art. 98 del CPI, l'inapplicabilità della relativa disciplina alla fattispecie in esame.
In ordine all'operatività della tutela prevista dall'art. 2598, comma 3, c.c., dedotta dalla società attrice pagina 14 di 20 per sottrazione di segreti commerciali, va innanzitutto osservato che compie atti di concorrenza sleale chiunque “si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della
correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda” (art. 2598, comma 3, c.c.).
Gli atti di concorrenza sleale contrari alla correttezza professionale possono anche ricomprendere l'acquisizione illecita di informazioni, non classificabili come segreti commerciali ai sensi dell'art. 98
CPI, atteso che l'illecita asportazione di dati riservati risulta sanzionabile ai sensi dell'art. 2598, comma
3, c.c. anche quando si tratta di “complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi seppur non
segregati e protetti, che superino la capacità mnemonica e l'esperienza del singolo normale individuo
che configurino una banca data che, arricchendo la conoscenza del concorrente, sia capace di
fornirgli un vantaggio competitivo che trascenda la capacità e le esperienze del lavoratore acquisito”
(Cass., n. 18772/2019).
Ai fini della tutela prevista dall'art. 2598, comma 3, c.c., i cui presupposti sono meno rigorosi della tutela ai sensi dell'art. 99 CPI, l'attrice ha l'onere di provare la condotta contraria alla correttezza professionale e la sua idoneità a danneggiare il concorrente leale mediante l'utilizzazione delle conoscenze tecniche usate da altra impresa (Cass., n. 37362/2021).
Nel caso di specie, va innanzitutto rilevato che dalla visura camerale prodotta dall'attrice emerge che la società è stata costituita da in data 02.11.2015, per lo svolgimento Controparte_2 Persona_2
dell'attività di “manutenzione, riparazione, sostituzione e realizzazione di strumenti ed attrezzature
medico – ospedaliere, servizi di natura tecnico – amministrativa sempre attinenti alla struttura medico
– ospedaliera”.
Ed invero, la società ha svolto l'attività di riparazione delle schede elettroniche Controparte_2
dei trapani chirurgici (tra i quali il modello Stryker) sin dal 18.12.2015, dunque in epoca anteriore rispetto all'asserita sottrazione del Software e dei segreti aziendali relativi alla come CP_1
comprovato dalle fatture prodotte dalla società convenuta.
pagina 15 di 20 Sul punto, la società attrice non ha fornito alcuna prova idonea a dimostrare l'utilizzo del software de
quo da parte della considerato che le medesime funzionalità del software ideato Controparte_2
dalla risultano realizzabili mediante sistemi operativi già esistenti nel mercato e facilmente CP_1
accessibili.
Ed invero, la ha asserito di svolgere l'attività di riparazione delle memorie Controparte_2
elettroniche dei trapani Striker mediante il programma denominato “Onewireviewer”, disponibile sul sito web della relativa casa produttrice ed utilizzato dalla stessa congiuntamente al CP_1
programma noto “Ghostmouse”, per la creazione del software in esame.
Quanto all'asserita acquisizione illecita dei dati relativi ai clienti, ai fornitori e ai prezzi applicati dalla nel corso della propria attività, la teste ha confermato la circostanza quale iniziativa CP_1 Tes_1
riconducibile al , mentre il teste ha riferito elementi indiziari, quali l'avvenuto Per_2 Tes_2
collegamento dell'hard disk esterno contenente i dati in questione al computer della società, il collegamento di una chiavetta usb da parte del al medesimo computer ed il successivo mancato Per_2
rinvenimento del disco esterno.
Va tuttavia osservato al riguardo che l'allegato E depositato con la memoria del 3.5.2019, indicante due soli clienti, l' e la società ed un solo fornitore, non risulta Parte_1 Controparte_8
sufficiente per ritenere comprovata l'appropriazione illecita della lista dei fornitori della o, CP_1
meglio, l'effettivo utilizzo della stessa al fine di trarne un vantaggio economico in danno di quest'ultima.
Ed infatti, quanto all'asserito sviamento della clientela da parte della ai danni Controparte_2
della società attrice, il numero di clienti che sarebbero stati “sviati” dalla società concorrente non risulta, né in termini quantitativi e né di fatturato, tale da configurare un'acquisizione sistematica della clientela da parte della società convenuta, ove si consideri peraltro che l'allegato in questione indica
Part nella scheda contabile, quali clienti l' i Lecce, agevolmente individuabile per la natura dell'attività
pagina 16 di 20 svolta, e la società “ , nei cui confronti l'ultima fattura risulta emessa il Controparte_9
28.2.2014, data ben antecedente alla costituzione della Controparte_2
A fronte di una lunga lista di clienti della desumibile dall'elenco delle fatture prodotte dalla CP_1
stessa, il numero esiguo di clienti acquisiti dalla con i quali la società attrice Controparte_2
aveva precedentemente intrattenuto rapporti commerciali, non appare quindi idoneo a corroborare lo sviamento della clientela a danno della CP_1
Parimenti, l'attrice non ha fornito elementi idonei a dimostrare l'applicazione sistematica da parte della di prezzi sensibilmente inferiori a quelli attuati dalla atteso che la Controparte_2 CP_1
suddetta circostanza parrebbe smentita dalla corrispondenza intercorsa tra la società convenuta e la cliente “Resonance Medical”, dalla quale emerge l'applicazione da parte della di Controparte_2
prezzi superiori rispetto alla ( si veda doc. n.12 della memoria della convenuta del CP_1
3.6.2019).
In ordine all'applicazione della tutela prevista dall'art. 2598, n. 3, c.c., invocata dall'attrice per storno di dipendenti, va poi osservato che costituisce concorrenza sleale “l'assunzione di dipendenti altrui o
la ricerca della loro collaborazione non tanto per la capacità dei medesimi, ma per utilizzazione,
altrimenti impossibile o vietata, delle conoscenze tecniche usate presso altra impresa, compiuta con
animus nocendi, ossia con un atto direttamente ed immediatamente rivolto ad impedire al concorrente
di continuare a competere, attesa l'esclusività di quelle nozioni tecniche e delle relative professionalità
che le rendono praticabili, così da saltare il costo dell'investimento in ricerca ed in esperienza, da
privare il concorrente della sua ricerca e della sua esperienza, e da alterare significativamente la
correttezza della competizione” (Cass., n. 22625/2022).
A tal fine, è necessario che “l'attività distrattiva delle risorse di personale dell'imprenditore sia stata
posta in essere dal concorrente con modalità tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di
correttezza professionale, se non supponendo nell'autore l'intento di recare pregiudizio
pagina 17 di 20 all'organizzazione ed alla struttura produttiva del concorrente, disgregando in modo traumatico
l'efficienza dell'organizzazione aziendale del competitore e procurandosi un vantaggio competitivo
indebito” (Cass., n. 3865/2020).
La suddetta tutela si misura con la necessità di considerare opposte esigenze, derivanti da norme di rilevanza costituzionale, quali la libera circolazione del lavoro e la libertà d'impresa previsti dagli artt.
36 e 41 della Costituzione, le quali possono essere limitate solo in presenza di condotte in grado di alterare la dinamica della lecita concorrenza.
Nel caso di specie, la società attrice non ha allegato indici specifici idonei a configurare un illegittimo storno di dipendenti (quali le modalità di passaggio dei dipendenti, le informazioni sottratte dai dipendenti, i metodi adottati per convincere i dipendenti a passare ad un'impresa concorrente, la qualifica dei dipendenti e la loro particolare utilità), né tantomeno ha provato la consapevolezza del soggetto agente di danneggiare l'impresa concorrente.
Ed invero, il dipendente è stato assunto dalla in data 10.11.2011, con la Persona_1 CP_1
qualifica di “operaio comune con mansioni di aiuto manutentore e riparatore di apparecchiature e
strumenti ottici, medicinali e ospedalieri”, sicché deve ritenersi che la conoscenza e la professionalità
del suddetto lavoratore non presentassero carattere di esclusività tali da renderlo essenziale per lo svolgimento dell'attività commerciale della società attrice.
Tale circostanza risulta confermata dalla denuncia – querela del 19.01.2017, nella quale la società
attrice ha dichiarato che il dipendente non aveva dimestichezza con le apparecchiature Per_1
informatiche, potendo pertanto considerare che lo stesso non possedesse competenze tecniche tali da renderlo insostituibile.
L'attrice non ha altresì dimostrato che la successiva assunzione del dipendente da Persona_1
parte della sia avvenuta per ledere la continuità aziendale della e per Controparte_2 CP_1
ottenere un vantaggio competitivo a danno della stessa, atteso che il precedente rapporto di lavoro pagina 18 di 20 intercorso con la società attrice è cessato in data 16.05.2017, a seguito delle dimissioni volontarie del medesimo dipendente.
Sul punto, va rilevato che la concorrenza illecita non può derivare dalla mera constatazione del passaggio di un dipendente da un'impresa ad un'altra concorrente, atteso che tali circostanze rappresentano l'espressione dei principi della libera circolazione del lavoro e della libera iniziativa economica, difettando nel caso di specie l'allegazione di indici specifici idonei a comprovare l'illegittimo storno di dipendenti.
L'attrice non ha pertanto provato la condotta illecita della Controparte_2
La mancata dimostrazione dell'an rende pertanto superflua la richiesta di esibizione della documentazione contabile, finalizzata alla verifica del quantum risarcitorio.
Da ultimo, la domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria, formulata dalla società convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., va rigettata.
La convenuta non ha infatti fornito prova di una condotta connotata da mala fede o colpa grave, né
dello specifico pregiudizio economico cagionato, non essendo sufficiente, com'è noto, una richiesta generica di condanna (cfr. Cass. civ., 25/01/2016, n. 1266; Cass. civ., 27/10/2015, n. 21798); né nella presente fattispecie si rinvengono gli estremi dell'abuso del processo, tale da giustificare la “sanzione”
di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c. (cfr., da ultimo, Cass. civ., sez. VI, 18/11/2019, n.29812).
Alla luce delle considerazioni svolte, le domande attoree vanno rigettate.
Tenuto conto degli elementi indiziari allegati dall'attrice a fondamento dei dedotti illeciti, la cui esclusione è conseguita esclusivamente ad un'articolata istruzione tecnica, documentale ed orale,
ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese processuali per 1/3, poste per il residuo a carico dell'attrice soccombente, liquidate come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi del D.M. n. 147/2022, relativi alle cause del valore di € 836.199,00, pari all'importo indicato pagina 19 di 20 nella memoria depositata ai sensi dell'art.183, comma sesto, n.1, c.p.c., con incremento del 5% per il superamento dello scaglione di maggior valore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata delle Imprese, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla società con citazione del 27.12.2018, nei confronti della CP_1 Controparte_2
così provvede:
[...]
1) rigetta le domande attoree;
2) rigetta la domanda di risarcimento danni avanzata dalla convenuta ai sensi dell'art.96 c.p.c.;
3) condanna l'attrice al rimborso, in favore della convenuta, dei 2/3 delle spese processuali liquidate per l'intero in complessivi € 23.579,85 per compensi, oltre spese di ctu, 15% per spese generali, cpa ed iva come per legge, e compensa per 1/3 le spese residue, come innanzi indicate nella totalità.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della Sezione Specializzata delle Imprese, il 7.4.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rana
Il Giudice est.
Raffaella Simone
pagina 20 di 20