CASS
Sentenza 8 marzo 2023
Sentenza 8 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/03/2023, n. 6913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6913 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 27966-2018 proposto da: IANNI' VITTORIO DEMETRIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SISTINA n.121, presso lo studio dell'avvocato ROBERTA PANUCCIO, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Oggetto Omissione contributiva R.G.N. 27966/2018 Cron. Rep. Ud. 08/02/2023 PU Civile Sent. Sez. L Num. 6913 Anno 2023 Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: DE FELICE ALFONSINA Data pubblicazione: 08/03/2023 2 Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati GIUSEPPE MATANO, ON OI, MA DE SE, IO MARITATO, ESTER ADA SCIPLINO, CARLA D'ALOISIO;
- controricorrenti -
nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE S.P.A. già EQUITALIA SUD S.P.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 173/2018 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 20/03/2018 R.G.N. 830/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/02/2023 dal Consigliere Dott. ALFONSINA DE FELICE;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. TO MUCCI visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 3 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. R.G. 27966/2018 FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Reggio Calabria, adìto da TO Demetrio Iannì, aveva affermato l’estinzione dei crediti oggetto di riscossione mediante ruolo esattoriale, relativi a tre delle quattro cartelle di pagamento notificate al contribuente a titolo di omessa contribuzione, per intervenuta prescrizione, non potendo desumersi dagli estratti di ruolo prodotti in giudizio il tempo dell’avvenuta notifica delle predette cartelle. La Corte d’appello di Reggio Calabria, a seguito di gravame da parte dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione, ha in parte riformato la prima pronuncia, affermando che il giudice del merito non può limitarsi ad applicare i principi dell’onere probatorio, essendo tenuto all’accertamento dell’avvenuta notifica della cartella non solo quando gli enti creditore e riscossore eccepiscano la regolarità della notifica del titolo – e, quindi, l’irretrattabilità del credito per proposizione della censura sul merito della pretesa oltre il termine perentorio di 40 giorni di cui al d.lgs. n. 46 del 1991, bensì altresì quando dagli atti del processo emerga “…in qualche modo la precedente notifica di una cartella (anche attraverso gli estratti di ruolo o altri documenti che facciano emergere “significativi dati di indagine” sì da legittimare l’iniziativa giudiziale)” (p. 4 sent.). Nel caso in esame la Corte territoriale ha osservato che nel costituirsi in primo grado l’INPS aveva indicato, per ciascuna cartella, sia la data di formazione del ruolo che la data della notifica avvalorate sia dall’estratto ESCOCAR sia dal contenuto del sollecito di pagamento prodotto da Equitalia s.p.a. in primo grado nonché dagli estratti di ruolo sempre prodotti dall’Agenzia della riscossione. Ha ritenuto, pertanto, necessario svolgere l’accertamento relativamente ad ogni singola cartella al fine di verificare se il processo notificatorio risultasse essersi perfezionato. A conclusione di tale articolato accertamento, svolto alle pag. 8 e 9 del provvedimento gravato, la Corte territoriale è giunta a conclusione che per una soltanto delle cartelle (annullate le rimanenti), sebbene la notifica, con riferimento ad 4 ogni singolo atto, non si fosse perfezionata, l’ente della riscossione aveva notificato a TO Demetrio Iannì un sollecito di pagamento (primo atto di esazione) in data 24 febbraio 2012, con l’effetto di rimettere in termini il contribuente in relazione alla eventuale promozione dell’azione giudiziaria (effetto recuperatorio) diretta a far valere l’insussistenza del debito sotteso al titolo (questa volta) regolarmente notificato mediante il quale egli era stato posto a conoscenza dell’iniziativa del concessionario per la riscossione. In difetto di tempestiva impugnazione dell’atto da parte di Iannì ha dichiarato divenuto definitivo e non più impugnabile il credito contenuto nell’intimazione del 24.02.2012, considerando che l’avvio del giudizio (28 novembre 2012) era intervenuto ben oltre il termine di 40 giorni di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999. La cassazione della sentenza è domandata da TO Demetrio Iannì sulla base di tre motivi. L’INPS ha depositato controricorso. Equitalia s.p.a. (ora Agenzia delle Entrate – Riscossione) è rimasta intimata. Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., il ricorrente contesta “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto: artt. 112, 342 e 346 c.p.c.”; sostiene essersi formato il giudicato sulla statuizione di intervenuta prescrizione quinquennale delle pretese creditorie contenute nelle singole cartelle per mancato perfezionamento del procedimento notificatorio, in quanto il capo della sentenza del Tribunale che aveva affermato l’ammissibilità e proponibilità dell’azione e la qualificazione della stessa quale opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., rendendo inapplicabile il termine decadenziale di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 non era stata oggetto di alcuna impugnazione (incidentale). Col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p..c, 615, e 24 comma 5 dlgs 46/1999”; il sollecito sarebbe intervenuto quando i crediti erano già estinti per prescrizione, così che la Corte d’appello avrebbe disatteso la giurisprudenza di legittimità, la quale considera il termine di 40 giorni perentorio ed il credito irretrattabile una volta decorso inutilmente detto termine, ossia senza che il debitore abbia impugnato la ricorrenza dei presupposti impositivi del credito portato in cartella. 5 Decidendo d’ufficio circa la presunta violazione dell’art. 24, riguardo a crediti da considerarsi ormai irretrattabili per intervenuta prescrizione, la Corte d’appello si sarebbe pronunciata ultra petita. Col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., deduce “Violazione e falsa applicazione dell’art. 615 cpc e dell’art. 24, comma 5 d.lgs. 46/99”; il motivo insiste sulla circostanza che i crediti si sarebbero già prescritti prima della comunicazione di sollecito in data 24.02.2012 (segnatamente si sarebbero estinti nel dicembre 2011). Respinge la tesi del giudice dell’appello là dove questi ha attribuito al sollecito di pagamento funzione recuperatoria dell’azione entro il termine decadenziale di cui all’art. 24, poiché quest’ultima varrebbe soltanto nei casi in cui il ricorrente non contesti la validità del titolo ovvero il merito della pretesa. Il primo motivo merita accoglimento. Dalla lettura degli atti processuali – doverosa in considerazione della natura della violazione prospettata - risulta che effettivamente il primo giudice aveva qualificato l’azione quale opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., sicché erroneamente la Corte d’appello ha deciso il gravame ritenendo applicabile il termine decadenziale di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999. Infatti, non risultando esservi stata una specifica contestazione da parte dell’INPS controricorrente circa la qualificazione dell’azione, come correttamente afferma l’odierno ricorrente nel primo motivo, sulla questione deve ritenersi ormai intervenuto il giudicato. L’accoglimento di questa censura rende superfluo l’esame delle altre, che rimangono assorbite. In definitiva, accolto il primo motivo, assorbiti gli altri, il ricorso va accolto. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Reggio Calabria in diversa composizione, anche in merito alle spese del presente giudizio. In considerazione dell’esito del giudizio, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di 6 Reggio Calabria in diversa composizione, la quale si pronuncerà anche in merito alle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, all’Udienza Pubblica dell’8 febbraio 2023
- ricorrente -
contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Oggetto Omissione contributiva R.G.N. 27966/2018 Cron. Rep. Ud. 08/02/2023 PU Civile Sent. Sez. L Num. 6913 Anno 2023 Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: DE FELICE ALFONSINA Data pubblicazione: 08/03/2023 2 Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati GIUSEPPE MATANO, ON OI, MA DE SE, IO MARITATO, ESTER ADA SCIPLINO, CARLA D'ALOISIO;
- controricorrenti -
nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE S.P.A. già EQUITALIA SUD S.P.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 173/2018 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 20/03/2018 R.G.N. 830/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/02/2023 dal Consigliere Dott. ALFONSINA DE FELICE;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. TO MUCCI visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 3 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. R.G. 27966/2018 FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Reggio Calabria, adìto da TO Demetrio Iannì, aveva affermato l’estinzione dei crediti oggetto di riscossione mediante ruolo esattoriale, relativi a tre delle quattro cartelle di pagamento notificate al contribuente a titolo di omessa contribuzione, per intervenuta prescrizione, non potendo desumersi dagli estratti di ruolo prodotti in giudizio il tempo dell’avvenuta notifica delle predette cartelle. La Corte d’appello di Reggio Calabria, a seguito di gravame da parte dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione, ha in parte riformato la prima pronuncia, affermando che il giudice del merito non può limitarsi ad applicare i principi dell’onere probatorio, essendo tenuto all’accertamento dell’avvenuta notifica della cartella non solo quando gli enti creditore e riscossore eccepiscano la regolarità della notifica del titolo – e, quindi, l’irretrattabilità del credito per proposizione della censura sul merito della pretesa oltre il termine perentorio di 40 giorni di cui al d.lgs. n. 46 del 1991, bensì altresì quando dagli atti del processo emerga “…in qualche modo la precedente notifica di una cartella (anche attraverso gli estratti di ruolo o altri documenti che facciano emergere “significativi dati di indagine” sì da legittimare l’iniziativa giudiziale)” (p. 4 sent.). Nel caso in esame la Corte territoriale ha osservato che nel costituirsi in primo grado l’INPS aveva indicato, per ciascuna cartella, sia la data di formazione del ruolo che la data della notifica avvalorate sia dall’estratto ESCOCAR sia dal contenuto del sollecito di pagamento prodotto da Equitalia s.p.a. in primo grado nonché dagli estratti di ruolo sempre prodotti dall’Agenzia della riscossione. Ha ritenuto, pertanto, necessario svolgere l’accertamento relativamente ad ogni singola cartella al fine di verificare se il processo notificatorio risultasse essersi perfezionato. A conclusione di tale articolato accertamento, svolto alle pag. 8 e 9 del provvedimento gravato, la Corte territoriale è giunta a conclusione che per una soltanto delle cartelle (annullate le rimanenti), sebbene la notifica, con riferimento ad 4 ogni singolo atto, non si fosse perfezionata, l’ente della riscossione aveva notificato a TO Demetrio Iannì un sollecito di pagamento (primo atto di esazione) in data 24 febbraio 2012, con l’effetto di rimettere in termini il contribuente in relazione alla eventuale promozione dell’azione giudiziaria (effetto recuperatorio) diretta a far valere l’insussistenza del debito sotteso al titolo (questa volta) regolarmente notificato mediante il quale egli era stato posto a conoscenza dell’iniziativa del concessionario per la riscossione. In difetto di tempestiva impugnazione dell’atto da parte di Iannì ha dichiarato divenuto definitivo e non più impugnabile il credito contenuto nell’intimazione del 24.02.2012, considerando che l’avvio del giudizio (28 novembre 2012) era intervenuto ben oltre il termine di 40 giorni di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999. La cassazione della sentenza è domandata da TO Demetrio Iannì sulla base di tre motivi. L’INPS ha depositato controricorso. Equitalia s.p.a. (ora Agenzia delle Entrate – Riscossione) è rimasta intimata. Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., il ricorrente contesta “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto: artt. 112, 342 e 346 c.p.c.”; sostiene essersi formato il giudicato sulla statuizione di intervenuta prescrizione quinquennale delle pretese creditorie contenute nelle singole cartelle per mancato perfezionamento del procedimento notificatorio, in quanto il capo della sentenza del Tribunale che aveva affermato l’ammissibilità e proponibilità dell’azione e la qualificazione della stessa quale opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., rendendo inapplicabile il termine decadenziale di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 non era stata oggetto di alcuna impugnazione (incidentale). Col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p..c, 615, e 24 comma 5 dlgs 46/1999”; il sollecito sarebbe intervenuto quando i crediti erano già estinti per prescrizione, così che la Corte d’appello avrebbe disatteso la giurisprudenza di legittimità, la quale considera il termine di 40 giorni perentorio ed il credito irretrattabile una volta decorso inutilmente detto termine, ossia senza che il debitore abbia impugnato la ricorrenza dei presupposti impositivi del credito portato in cartella. 5 Decidendo d’ufficio circa la presunta violazione dell’art. 24, riguardo a crediti da considerarsi ormai irretrattabili per intervenuta prescrizione, la Corte d’appello si sarebbe pronunciata ultra petita. Col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., deduce “Violazione e falsa applicazione dell’art. 615 cpc e dell’art. 24, comma 5 d.lgs. 46/99”; il motivo insiste sulla circostanza che i crediti si sarebbero già prescritti prima della comunicazione di sollecito in data 24.02.2012 (segnatamente si sarebbero estinti nel dicembre 2011). Respinge la tesi del giudice dell’appello là dove questi ha attribuito al sollecito di pagamento funzione recuperatoria dell’azione entro il termine decadenziale di cui all’art. 24, poiché quest’ultima varrebbe soltanto nei casi in cui il ricorrente non contesti la validità del titolo ovvero il merito della pretesa. Il primo motivo merita accoglimento. Dalla lettura degli atti processuali – doverosa in considerazione della natura della violazione prospettata - risulta che effettivamente il primo giudice aveva qualificato l’azione quale opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., sicché erroneamente la Corte d’appello ha deciso il gravame ritenendo applicabile il termine decadenziale di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999. Infatti, non risultando esservi stata una specifica contestazione da parte dell’INPS controricorrente circa la qualificazione dell’azione, come correttamente afferma l’odierno ricorrente nel primo motivo, sulla questione deve ritenersi ormai intervenuto il giudicato. L’accoglimento di questa censura rende superfluo l’esame delle altre, che rimangono assorbite. In definitiva, accolto il primo motivo, assorbiti gli altri, il ricorso va accolto. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Reggio Calabria in diversa composizione, anche in merito alle spese del presente giudizio. In considerazione dell’esito del giudizio, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di 6 Reggio Calabria in diversa composizione, la quale si pronuncerà anche in merito alle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, all’Udienza Pubblica dell’8 febbraio 2023