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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 14/03/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice civile ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Paola Beatrice, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al R.G. n. 2343 dell'anno 2021
TRA
sito in Avellino, C.F. , in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Carmela
Festa ed elettivamente domiciliato in Avellino alla via S.A. Abate n. 11;
APPELLANTE
E
nato il [...] ad [...], C.F. , rappresentato CP_1 C.F._1
e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Antonio D'Avino ed elettivamente domiciliato in Sturno
(Av) alla via Rossini n. 16;
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello depositato il 7.06.2021 il sito in ha chiesto Parte_1 Parte_1
al Tribunale di Avellino di riformare la sentenza n. 538/2021 resa dal Giudice di Pace di Avellino nel procedimento recante R.G. n. 185/2021, pubblicata il 11.03.2021, confermando il decreto ingiuntivo n. 198/2020, reso il 02.03.2020. Tra i motivi di appello, la parte ha denunciato la nullità della sentenza per mancato invito del giudice di primo grado alla precisazione delle conclusioni e per violazione del principio dell'onere della prova dei fatti estintivi del credito ingiunto posta a carico dell'opponente. La parte ha, inoltre, dedotto l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione del credito.
Con comparsa depositata il 12.10.2021, si è costituito , eccependo l'inammissibilità CP_1
dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., la prescrizione del credito ai sensi dell'art. 2948
1/5 comma 4 c.c. e l'inesistenza dello stesso. Con particolare riferimento alla prescrizione della pretesa, la parte ha osservato che il credito del si basa sul rendiconto consuntivo del 2011 e su Parte_1
quello preventivo del 2012, con relativo piano di riparto, approvati con delibera assembleare del
18.06.2012. L'appellato, inoltre, dopo aver esposto che il proprio immobile, posto a livello strada, ha l'ingresso su ed è costeggiato lateralmente dalla Galleria Vico della Neve, Parte_1
“attraverso una scalinata che unisce e Via G. Nappi”, ha eccepito che il credito del Parte_1 condominio è imputabile alla quota per la pulizia degli spazi condominiali, da lui non dovuta, stante la natura di suolo pubblico di e della Galleria Vico della Neve, che vengono Parte_1
ripulite dalla società appaltata dal e non dalla ditta di pulizie incaricata Controparte_2
dall'appellante.
Con note scritte depositate il 4.02.2022 e successivamente la parte appellante ha contestato le eccezioni di inammissibilità dell'appello sollevate dalla controparte evidenziando di aver rappresentato specificamente i motivi di contestazione dei medesimi.
Con note scritte depositate il 2.02.2022 e successivamente la parte appellata si è riportata a quanto rassegnato nella comparsa di costituzione.
Nel corso del giudizio è stato acquisito il fascicolo di primo grado e la causa, precisate le conclusioni, è stata assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con comparsa conclusionale del 16.12.2024, la parte appellata si è riportata alle conclusioni ed alle osservazioni rassegnate nei precedenti atti, mentre la parte appellante non ha depositato la propria comparsa.
Ciò premesso, deve essere anzitutto rilevato che il condominio appellante ha chiesto di ingiungere al condomino la somma di € 2.545,40 per il mancato pagamento di quote ordinarie CP_1
sino al 31.12.2019 in base al rendiconto consuntivo del 2011, al preventivo del 2012 e al piano di riparto approvato con delibera del 18.06.2012. In punto di diritto, la parte ha richiamato il principio enucleato dalla Cassazione n. 24299/2008 secondo cui l'ultimo rendiconto preventivo approvato diviene titolo per la riscossione delle quote ordinarie, nell'entità in esso previste, anche per gli anni successivi, e fino all'approvazione del rendiconto consuntivo.
Deve essere, poi, soggiunto che, con la sentenza impugnata, il g.d.p. ha accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo presentata dal condomino per prescrizione della pretesa CP_1
creditoria, osservando che, dalla delibera di approvazione del rendiconto e dello stato di riparto, costituente il titolo nei confronti del singolo condomino, era decorso il termine previsto dalla legge.
2/5 Quanto all'eccepita inesistenza del credito richiesto per la pulizia degli spazi condominiali, il giudice ha rilevato che l'immobile di è posto a livello di strada pubblica e che gli spazi CP_1
circostanti la sua proprietà sono gestiti dal anche in ordine alla loro pulizia, Controparte_2
precisando che nulla in contrario è stato dimostrato dall'opposto.
Orbene, passando all'esame delle domande ed eccezioni delle parti, vale anzitutto rilevare che l'appello risulta ammissibile perché rispettoso del contenuto previsto dall'art. 342 c.p.c.
Quanto al vizio di nullità della sentenza, perché priva dell'invito del giudice di precisare le conclusioni, prima di decidere la sentenza, ritiene il Tribunale che l'eccezione si presenta infondata.
Infatti dall'esame del verbale dell'udienza del 19.02.202 emerge che il si è costituito Parte_1
in udienza, che entrambi i difensori delle parti si sono riportati alle rispettive conclusioni ed il giudice si è riservato a sentenza. Le parti hanno dunque avuto occasione di discutere e non si è configuarata alcuna violazione del contraddittorio sanzionata con la nullità.
Passando al merito, rileva il Tribunale che, in relazione alla posizione del condomino CP_1
nei confronti del quale il condominio ha ottenuto un decreto ingiuntivo della somma di €
[...]
2.545,40 per il mancato pagamento di quote ordinarie sino al 31.12.2019, in base al rendiconto consuntivo del 2011, al preventivo 2012 e al piano di riparto approvato con delibera del 18.06.2012, emerge l'obbligo di pagamento (cfr. preventivo del 2012) di 107,27 euro a titolo di quota ordinaria annua (con 18 euro a titolo di rata bimestrale) per l'unità immobiliare YPP01Y09 (negozio) e di
133,65 euro a titolo di quota ordinaria annua (con 22 euro a titolo di rata bimestrale) per l'unità immobiliare (ufficio). Agli atti è presente la “situazione rateale C.F._2 Parte_1 Parte_1
– esercizio gestione ordinaria 2019”, in cui risulta un totale di € 1.229,38 a debito per l'unità immobiliare
C/PP01UC03, a titolo di rata conguaglio esercizio precedente e per n. 6 rate, di cui la prima di €
29,14 e le altre di € 18,00 e la situazione rateale relativa alla gestione ordinaria 2019 “cancello autorimessa”, in cui risulta un importo a debito a carico di di € 617,27, a titolo di CP_1
rata conguaglio esercizio precedente e per n. 6 rate di importo variabile fra i 10,00 euro ed i 14,00 euro, in relazione alle unità immobiliari e senza che in alcuno dei C.F._2 C.F._3
predetti atti né nel ricorso monitorio risultino menzionate le spese di pulizia degli spazi comuni.
Dall'esame del riparto consuntivo individuale relativo alla gestione ordinaria del 2019 risulta ancora un saldo complessivo a carico di di euro 717,32, per le seguenti causali: € 42,83 per CP_1
l'unità C/PP01UC03 a titolo di spese di tutto il condominio (assicurazione fabbricato, spese legali, manutenzione straordinaria), arrotondamenti e spese individuali (invio bollettini gestione 2019,
3/5 comunicazione, convocazione assemblea del 04.07.2019, invio bollettini conguaglio 2018; invio sollecito pagamento;
sollecito pagamento); € 133,22 per l'unità immobiliare Y/PP01Y09, a titolo di spese di tutto il condominio (amministratore, assicurazione fabbricato, manutenzione ordinaria, postali e bancarie, alto calore, modello 770 e c.u., pulizia parti comuni, cancelleria e varie, spese legali, manutenzione straordinaria adeguamento in materia di privacy), arrotondamenti, spese individuali (invio bollettini gestione 2019, comunicazione, convocazione assemblea del 04.07.2019, invio bollettini conguaglio 2018, invio sollecito pagamento, sollecito pagamento); € 541,27 per saldo precedente e in tale atto l'unico riferimento presente alla pulizia degli spazi comuni è quello riportato fra le spese dell'unità Y/PP01Y09 (negozio), che incide sulla parte appellata per l'importo di € 8,91. Infine, è presente il “riepilogo quote scadute” relativo alla posizione del condomino
, dal quale risultano da versare € 2.917,77 per le seguenti causali: esercizio gestione CP_1
ordinaria 2020 (saldi precedenti e n. 6 rate per le due unità immobiliari di cui il condomino è titolare); “eliminazioni infiltrazioni d'acqua” (rata n. 1 per le due unità immobiliari di cui il condomino risulta intestatario); “es. straordinario ascensore vicolo neve n. 16” (rata n. 1) ed anche in tal caso, alcuna menzione espressa alla pulizia degli spazi comuni viene riportata.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale, con carattere assorbente rispetto ad ogni altra valutazione ed in disparte ogni valutazione in ordine alla prescrizione, che il non ha consentito di Parte_1
determinare il quantum debeatur dalla parte appellata. Infatti dalla lettura di tutta la cospicua documentazione prodotta, rispetto alla quale la parte non ha fornito alcuna allegazione, non è possibile comprendere come sia stato quantificato dal l'importo ingiunto di € 2.545,40, Parte_1 non essendo precisate né le annualità in esso ricomprese, né se nella cifra debbano essere inclusi eventuali debiti per esercizi precedenti ed il loro esatto ammontare. Deve essere, quindi, osservato che, anche volendo condividere il principio richiamato dal in ordine alla perdurante Parte_1
efficacia della delibera del 18.06.2012, valevole quale titolo a monte della pretesa creditoria, l'appello non può essere accolto in quanto non vi è corrispondenza tra gli importi relativi alle quote a carico del in relazione alle due unità immobiliari di cui risulta titolare la parte e gli importi Parte_1
richiesti con il ricorso monitorio.
In definitiva, la pretesa del risulta carente in punto di allegazione e di prova dell'esatta Parte_1
determinazione del credito con la conseguenza che l'appello deve essere rigettato con assorbimento delle restanti doglianze e con conferma della sentenza di primo grado sebbene con diversa motivazione.
4/5 Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto del valore della causa, dell'omesso svolgimento della fase istruttoria e dei parametri minimi di cui al
D.M. n. 147/2022 in ragione del grado di complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado n. 538/2021 resa dal Giudice di Pace di Avellino nel procedimento recante R.G. n. 185/2021, pubblicata in data 11.03.2021;
- condanna il appellante al pagamento, in favore di , delle spese del Parte_1 CP_1
presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 850,5, oltre spese generali del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con attribuzione all'avv. Antonio D'Avino, che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
Così deciso il 13.03.2025 Il giudice dott.ssa Paola Beatrice
5/5