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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/03/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, così composta:
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente rel.
Dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
Dott.ssa Adele Foresta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1237/2024 RGAC, vertente:
TRA
nato il [...] a [...] (codice fiscale Parte_1
), elettivamente domiciliato in Cosenza, Via F.sco Miceli Picardi, n. 31, C.F._1 presso lo studio dell'avv. Franca Naccarato che lo rappresenta e difende;
Appellante.
E
(codice fiscale ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
ME ER, Via F. Nicotera, n.100, presso lo studio dell'avv. SE Bonaddio che la rappresenta e difende;
Appellata.
con l'intervento del P.G. presso la Corte di appello di Catanzaro.
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante: < In accoglimento del presente appello e in riforma dell'appellata sentenza:
- In via principale e preliminare dichiarare la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio per nullità della notifica del ricorso di I grado e per gli altri motivi esposti da pag. 3 a pag. 6 (punto 1 lettere da A) a D) e rimettere le parti dinanzi al Giudice di I grado;
- In
subordine, nel merito, rigettare la domanda di I grado perché infondata;
- Condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario>>.
Per l'appellata : << - RIGETTARE l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza oggetto di gravame, in quanto non ne sussistono i presupposti di diritto e di fatto, considerato altresì che i minori e SE sono oramai trapiantati e insediati nella Per_1
città di Napoli;
- DICHIARARE il ricorso infondato perché destituito di ogni fondamento tanto in fatto quanto in diritto per tutti i motivi esposti nel corpo dell'atto e – per l'effetto –
CONFERMARE INTEGRALMENTE la sentenza di primo grado. - CONDANNARE
l'appellante alle spese del presente giudizio>>.
Per il P.G.: <
censurati è congruamente motivata>>.
RILEVATO IN FATTO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata:
< deduceva: - Controparte_1
che gli effetti civili del matrimonio contratto con erano cessati, giusta Parte_1 sentenza n. 522 del 26.08.2021 del Tribunale di ME ER, che prevedeva l'affidamento condiviso dei figli minori della coppia, e SE, con collocazione presso il Per_1
domicilio materno e regolamentava le frequentazioni padre/figli; - che il signor Pt_1
tuttavia, da oltre due anni non ottemperava alle statuizioni relative agli incontri padre-figli, avendo reciso con gli stessi ogni rapporto;
- che i minori, pertanto, non avendo più alcun rapporto né con il padre, né con la di lui famiglia di origine, di recente hanno manifestato la volontà di trasferirsi nella città di Napoli (NA), dove vive la famiglia di origine di essa ricorrente, al termine del corrente anno scolastico 2023/2024; - che il resistente non ha rilasciato formale consenso al trasferimento dei minori nella città di Napoli, assieme alla signora CP_1
che, nel frattempo, ha ricevuto proposte di lavoro a tempo pieno in detta città.
Tanto premesso, l'odierna ricorrente chiedeva al Tribunale di autorizzare i minori al trasferimento in altra regione assieme alla madre. Seppur a fronte di regolare notifica, il resistente rimaneva contumace nella lite. Il giudice delegato all'istruttoria procedeva all'ascolto dei minori e rinviava la causa all'udienza del 2.07.2024, per la rimessione al Collegio per la decisione>>.
Con sentenza n. 684 del 2024, emessa il 16 luglio del 2024, pubblicata il 18 luglio 2024, il
Tribunale di ME ER così statuiva: <<- accoglie la domanda e, per l'effetto, autorizza il trasferimento della residenza dei figli
minori e SE in Napoli, presso il domicilio materno;
Per_1
- dichiara inammissibile l'ulteriore domanda proposta da;
Controparte_1
- compensa le spese di lite>>.
In particolare, il Tribunale - descritta la vicenda familiare - riteneva meritevole di accoglimento la richiesta di trasferimento della residenza dei minori.
In diritto, osservava, preliminarmente, che il diritto di un genitore di spostare la propria residenza insieme al figlio, pur trattandosi di diritto di rilievo costituzionale, doveva essere bilanciato con il diritto del minore (di pari rango costituzionale) ad una sana crescita e ad uno sviluppo armonico della personalità, nonché a mantenere, pur in caso di disgregazione della famiglia, equilibrati ed adeguati contatti e rapporti con entrambi i genitori e che, quindi, il diritto del genitore di trasferire la propria residenza insieme al figlio poteva trovare tutela giudiziale solo ove il trasferimento suddetto fosse in grado di garantire il soddisfacimento del diritto del minore.
Nel caso di specie - osservava il Tribunale - i motivi fondanti la richiesta della ricorrente di trasferirsi, unitamente ai figli, presso Napoli, erano connessi, essenzialmente, al reperimento da parte della stessa di un lavoro dotato di maggiore stabilità nonché alla necessità per madre e figli di trovare una diversa soluzione abitativa, essendo attualmente, temporaneamente, ospitati da amici.
Osservava che la aveva evidenziato di lavorare in uno studio commerciale part-time a CP_1
ME ER, ma di aver individuato due aziende a Napoli che sarebbero state disposte ad assumerla full-time e che i minori, e SE, rispettivamente di 15 e 14 anni, in sede Per_1
di ascolto, avevano espresso chiaramente il desiderio di trasferirsi a Napoli per vivere con i nonni materni, circondati dall'affetto di amici e parenti.
Poneva altresì in rilievo che il trasferimento dei minori non costituiva ostacolo alla frequentazione con la figura paterna, considerato che tra gli stessi il rapporto era, ormai da tempo, venuto meno.
Autorizzava, pertanto, il trasferimento di residenza di e SE. Per_1
Sotto altro profilo - con riguardo alla richiesta avanzata dalla di attribuzione esclusiva CP_1 del potere decisionale ai fini dell'iscrizione presso i nuovi istituti scolastici dei minori - il
Tribunale così statuiva: <Tale domanda, in virtù del disinteresse dimostrato dal genitore resistente nel presente giudizio, meriterebbe verosimilmente di essere accolta, tuttavia deve essere dichiarata inammissibile in questa sede, perché domanda nuova, sulla quale non si è
instaurato il contradditorio del resistente>>.
Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso in appello Parte_1
deducendo, in via preliminare:
a) la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio stante la nullità della notificazione del ricorso introduttivo.
Secondo l'appellante, infatti, “il ricorso e il decreto avrebbero dovuto essere notificati, come da decreto del Giudice designato, entro il 31 maggio 2024 ed invece sono stati notificati in data
07.06.2024, data in cui si è perfezionata la notifica per il destinatario, e dunque oltre il termine fissato dal Giudice”;
b) la nullità della sentenza per mancata prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica.
Assumeva, a sostegno, il che non era stata offerta la “produzione in giudizio da parte Pt_1 del notificante dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa contenente la comunicazione dell'avvenuto deposito dell'atto (c.d. CAD) spedita a compimento delle formalità previste dallo stesso art. 140 c.p.c.”; la “nullità della sentenza e del procedimento per essere stato celebrato in parte con rito monocratico e in parte con rito collegiale”1;la “Nullità del procedimento e della sentenza per violazione dell'art. 70 e 473 bis 38 – co.
3- c.p.c. nonché dell'art. 473 bis 14 co. 5 c.p.c.”2.
Nel merito, assumeva che la sentenza è, in ogni caso, ingiusta giacché fondata su un'erronea valutazione del quadro probatorio, essendosi il giudice di primo grado fondato esclusivamente sulle dichiarazioni rese dai minori, che non possono costituire fonte di prova, risolvendosi nella espressione di meri “desideri”. Oltretutto, non era stata fornita alcuna prova circa le proposte di 1 Così nell'atto di appello: “ (…) in seguito al deposito, in data 30.04.2024 del ricorso introduttivo rubricato
“ricorso ex art. 337 ter c.c.” ed iscritto come “rito semplificato di cognizione Cartabia”, il Presidente del Tribunale, con decreto del 07.05.2024 ha designato il Giudice delegato alla trattazione, il quale con decreto del 13.05.2024, ha fissato l'udienza ai sensi dell'art. 473 bis 38 , 3 comma, c.p.c. per la data del 18 giugno
2024, nel corso della quale, sempre ai sensi dello stesso articolo, ha sentito , la ricorrente e i figli minori e ha rinviato , cambiando evidentemente il rito, per la rimessione della causa in decisione alla udienza del 02.07.2024 senza assegnazione dei termini stante la rinuncia della ricorrente , rimettendo in detta data la causa al Collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 473 bis 28 c.p.c., che ha reso la sentenza qui impugnata”. 2 Così nell'atto di appello: <l'art. 70 stabilisce che il P.M. deve intervenire a pena di nullità rilevabile d'ufficio, oltre che nelle ipotesi analiticamente ed esplicitamente ivi indicate anche “negli altri casi previsti dalla legge”: tra i casi previsti dalla legge (se il rito da applicare fosse monocratico) vi è l'art. 473 bis 38 co. 3, laddove è normato che il Giudice, oltre ai genitori deve sentire anche il P.M. Dal verbale di causa del
18 giugno non risulta che il PM sia stato sentito né che sia stato presente in aula. L'art. 473 bis 14 co. 5 (se il rito da applicare fosse quello collegiale) stabilisce che il decreto (di fissazione dell'udienza) “è comunicato al pubblico ministero a cura della cancelleria”. Nel fascicolo d'ufficio non risulta alcuna comunicazione effettuata a tal riguardo. Stando così le cose è legittimo ritenere che quanto riportato in sentenza circa l'intervento del PM sia frutto di un refuso>>. lavoro “full time” che avrebbe ricevuto controparte, considerato, peraltro, che la Campania costituisce regione caratterizzata da alto tasso di disoccupazione e criminalità.
Circa il suo ruolo di padre, nel contestare le argomentazioni di controparte, assumeva di non aver mai usato violenza contro i figli, mantenendo con gli stessi rapporti quotidiani, sebbene solo per mezzo di comunicazione telefonica non frequentandoli di persona da circa un anno e mezzo.
L'appellante evidenziava, poi, che il comportamento ostile dei figli nei suoi confronti è determinato soltanto dal rimorso degli stessi per aver reso false dichiarazioni a carico del padre in sede del procedimento penale promosso a suo carico e contesta la sussistenza di un interesse dei figli al trasferimento in Campania, essendo nati e cresciuti in ME ER, centro delle loro abitudini e dei loro legami.
Rassegnava le conclusioni in epigrafe trascritte.
Il PG chiedeva il “rigetto dell'appello, in quanto la sentenza impugnata sui punti censurati è congruamente motivata”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio assumendo che: Controparte_1
1) il ricorso introduttivo del giudizio era stato validamente notificato, nel rispetto della disposizione di legge di cui all'art. 140 c.p.c.3;
2) il procedimento si era svolto nel rispetto delle regole stabilite dalla legge e del principio del contraddittorio4. Quanto alle argomentazioni di merito svolte dall'appellante, la ne contestava il CP_1
fondamento, evidenziando che la decisione del giudice di primo grado deve ritenersi del tutto corretta, avendo lo stesso statuito secondo l'interesse dei minori, ascoltati in sede di audizione.
Evidenziava, inoltre, la : - che, dal mese di luglio, aveva definitivamente abbandonato CP_1
l'immobile sito in ME ER, trasferendosi presso la dimora che i genitori avevano locato appositamente per trascorrere le vacanze al mare:- che, a seguito del provvedimento del Giudice di primo grado che aveva autorizzato il trasferimento dei minori a Napoli, ella aveva provveduto con solerzia ad espletare tutte le formalità necessarie riguardanti il cambio di residenza, la scelta di un nuovo medico di base, le iscrizioni dei figli presso due nuovi istituti scolastici: - che una nuova modifica della residenza avrebbe quale unico effetto quello di arrecare un grave pregiudizio ad e SE che hanno ormai iniziato a frequentare una nuova scuola;
- Per_1
che, in ogni caso, i minori non hanno alcun rapporto con la figura paterna da circa tre anni,
avendo il già in costanza di matrimonio, esercitato condotte maltrattanti anche nei Pt_1
loro confronti e non esercitando, allo stato attuale, il suo diritto di visita oltreché a non corrispondere le spese straordinarie.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'appello.
All'udienza del 23 gennaio 2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note, le parti depositavano note di conclusioni e la causa veniva assegnata in decisione.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Per ragioni di ordine logico-giuridico occorre esaminare, preliminarmente, l'eccezione, sollevata dall'odierno appellante, concernente la nullità della notificazione del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio.
eccepisce la nullità della notificazione per le seguenti ragioni: Parte_1
A) “il ricorso e il decreto avrebbero dovuto essere notificati, come da decreto del Giudice designato, entro il 31 maggio 2024 ed invece sono stati notificati in data 07.06.2024”;
B) “ai fini della regolarità della notifica ex art. 140 c.p.c. è necessaria l'avvenuta produzione in giudizio da parte del notificante dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa contenente la comunicazione dell'avvenuto deposito dell'atto (c.d. CAD) spedita a compimento delle formalità previste dallo stesso art. 140 c.p.c. (Cass. S.U. 458/2010, Cass. 15782/2022,3
1982/2023…). Nella fattispecie non risulta che parte notificante abbia fornito detta prova poiché nel fascicolo telematico non risulta depositato né il ricorso né la ricevuta di spedizione della raccomandata informativa (c.d. CAD)” (cfr. atto di appello). Ebbene, le evidenziate eccezioni non possono trovare accoglimento stante la regolarità del processo di notificazione.
Deve, innanzi tutto, porsi in rilievo che per il notificate la notifica si perfeziona con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario prima dello spirare del termine pendente a suo carico - nella concreta fattispecie 31.5.2024 - entro il quale, appunto, l'atto introduttivo del giudizio di primo grado è stato consegnato all'ufficiale giudiziario per la notifica.
Ed invero, emerge dagli atti (v. relata notifica in fasc. appellata) che l'ufficiale giudiziario ha proceduto alla notifica ex art. 140 c.p.c. in data 21 maggio 2024.
In particolare, l'ufficiale giudiziario, non avendo rinvenuto il destinatario, né altre persone atte alla ricezione, ha depositato la copia del ricorso di primo grado presso la casa comunale, ha affisso l'avviso del deposito alla porta dell'abitazione del destinatario, , ed ha Parte_1 spedito, in data 22 5.2024, l'avviso del deposito dell'atto presso la casa comunale al destinatario con raccomandata a.r.
Dal prodotto avviso di ricevimento emerge, poi, che l'atto è stato ritirato da “familiare convivente”, il 7 giugno 2024, così potendosi concretamente ed Parte_2
oggettivamente rilevare che la raccomandata informativa sia effettivamente giunta al recapito del destinatario e, dunque, nella sfera di conoscibilità dello stesso a seguito di accesso dell'agente postale presso il domicilio del destinatario.5
Quanto all' asserita mancanza di prova della notifica alla controparte, non risultando il relativo ricorso notificato depositato nel fascicolo telematico nel rispetto di quanto disposto dall'art. 196 quater c.p.c. , deve rilevarsi che emergendo dal verbale di udienza del 18.6.2024 “sono comparsi : per la ricorrente, personalmente presente, l'avv. Bonaddio SE, che dimette copia notificata del ricorso introduttivo”, senza alcun rilievo in ordine a detta produzione da parte del giudice delegato alla trattazione del procedimento, deve ragionevolmente ritenersi che questi abbia implicitamente autorizzato il deposito cartaceo ( tant' è che esaminata detta produzione ha in sentenza dato atto che a fronte di regolare notifica del ricorso introduttivo il resistente rimaneva contumace), con esclusione di ogni profilo di nullità e/o improcedibilità.
Deve, poi, essere disattesa l'ulteriore eccezione di <nullità della sentenza e del procedimento per essere stato celebrato in parte con rito monocratico e in parte con rito collegiale>>.
Ebbene, soccorre in proposito, ad avviso della Corte, in via analogica, il principio, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità per l'ipotesi di celebrazione del processo con rito diverso da quello previsto dalla legge: la celebrazione del processo con rito diverso da quello previsto dalla legge non determina ipso iure inesistenza o nullità ma assume rilevanza invalidante soltanto se la parte che se ne dolga, in sede di impugnazione, indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quale una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte ( cfr., ex plurimis, Cass. n. 14373/2023 in materia di omesso mutamento dal rito locatizio a quello ordinario e viceversa).
Ebbene, nella concreta fattispecie, al di là di un mero rilievo di “nullità del processo”, alcun concreto pregiudizio processuale è stato indicato dall'appellante.
2. Deve, poi, essere disattesa l'eccezione di nullità sollevata dall'appellante per la pretesa mancata partecipazione del P.M. al procedimento di primo grado.
Ed invero, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'intervento in causa del P.M. è sufficiente che egli sia stato informato del giudizio e quindi sia posto in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la sua presenza alle udienze6
Ebbene, nel caso di specie, il P.M. ha apposto il proprio “visto” rispetto al decreto di assegnazione a magistrato, al ricorso introduttivo. Al decreto di designazione del giudice delegato, ed alla sentenza di primo grado (cfr. atti fasc. telematico), conseguentemente alcun dubbio può porsi in ordine all'avventa comunicazione allo stesso degli atti del procedimento.
3. Passando ad esaminare il merito dell'impugnazione, ritiene la Corte che l'appello non sia meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito evidenziate. Appare opportuno, innanzi tutto, porre in rilievo che l'art. 337 ter del Codice civile, nella parte di interesse, dispone: “(…) Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di
comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice (…)”.
Rispetto a tale ultima ipotesi, quella di disaccordo tra i genitori - come nel caso che ci occupa - la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il criterio fondamentale volto a guidare le valutazioni del giudice è il preminente interesse del minore.
Conseguentemente la richiesta di trasferimento dei minori e SE deve essere Per_1
esaminata in ragione della sua funzionalità o meno a soddisfare il loro interesse7.
In particolare, la Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui <il diritto del minore al mantenimento di rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori (art. 337 quater
c.c.), che in via sistematica si colloca all'interno di quello al rispetto della vita familiare di rilievo convenzionale (art. 8 Cedu), là dove si verifichi la crisi della coppia va riconosciuto dal
giudice del merito in composizione con l'interesse del genitore, collocatario e non, nella loro reciproca relazione in cui l'interesse primario del figlio deve porsi quale punto di "tenuta" o
"caduta" della mediazione operata. Il giudice del merito chiamato ad autorizzare
il trasferimento di residenza del genitore collocatario del minore deve pertanto valutare con
l'interesse di quest'ultimo, nell'apprezzata sussistenza della sua residenza abituale quale centro
di interessi e relazioni affettive, quello del genitore che abbia richiesto il trasferimento e, ancora, del genitore non collocatario su cui ricadono gli effetti del trasferimento autorizzato,
per le diverse peggiorative modalità di frequentazione del figlio che gliene derivino>> (cfr.
Cass. n. 4796 del 2022).
Ebbene, nel caso di specie, ha chiesto al Tribunale di ME ER Controparte_1
l'autorizzazione al trasferimento di residenza dei minori, 15 anni e SE, 14 anni, Per_1
in Napoli, adducendo a sostegno della richiesta che un tale trasferimento avrebbe comportato,
non soltanto migliori prospettive lavorative ed economiche per la ricorrente, ma anche un miglioramento nelle condizioni di vita dei minori, che potrebbero fare affidamento sulla rete familiare di parte materna, non intrattenendo, al contrario, da tempo alcun rapporto né con la figura paterna né con la di lui famiglia d'origine8.
Tali circostanze hanno trovato pieno riscontro nelle dichiarazioni rilasciate da e Per_1
SE che, in sede di ascolto, hanno manifestato in modo chiaro e deciso il proprio desiderio di trasferirsi a Napoli.
In particolare, all'epoca sedicenne, ha rilasciato dichiarazioni di tale tenore: Per_1
<a Napoli ho tutta la mia famiglia, zii, nonni e amici, che già andiamo spesso a trovare. Lì ho tutta la mia vita;
a casa dei nonni ci troviamo benissimo, perché è bello vivere in famiglia,
mentre qui non abbiamo parenti. Con PÀ non ci vediamo più da tre anni, dopo la denuncia,
per sua decisione, come ci ha comunicato per messaggio. Ora sto finendo il primo anno di liceo scientifico e il prossimo anno dovrò iniziare il secondo anno. Non mi dispiace lasciare i miei
compagni di classe, che comunque tornerò a trovare, perché ho già degli amici a Napoli e vorrei iscrivermi al secondo anno del liceo scientifico a Napoli. Dai nonni abbiamo una camera ciascuno e c'è spazio per tutti>>.
Di analogo tenore anche le dichiarazioni di SE, all'epoca quindicenne, che così dichiarava:
<Saremmo molto contenti di trasferirci a Napoli, sia perché con PÀ non ci vediamo da tre anni, per sua scelta, che è condivisa dai nonni paterni, che pure non vediamo da tre anni. Ci siamo sentiti abbandonati e all'inizio ne ho sofferto, poi l'ho superato e adesso non ho più interesse a rivederlo, al momento. A Napoli, invece, ho tutta la mia famiglia e sarei molto felice
di andarci. Andremmo a vivere a casa di nostri nonni, che è molto grande. Ognuno di noi ha una stanza. Io ho finito la terza media e vorrei iniziare a studiare ragioneria a Napoli, dove ho
più amici di qua (cfr. per entrambi verbale di udienza del 18 giugno del 2024). Le suddette dichiarazioni depongono nel senso che:
a) e SE, sebbene cresciuti in ME ER, hanno desiderio di trasferirsi a Per_1
Napoli per poter trascorrere tempo in famiglia e per poter continuare a coltivare la rete di amicizia costruita evidentemente nel corso del tempo in ragione delle loro frequenti visite a
Napoli;
b) il rapporto con la figura paterna e con la di lui famiglia d'origine è pressoché assente, non avendo rapporti da lungo tempo - circa tre anni secondo quanto riferito dai minori, circa un anno e mezzo secondo quanto riferito, invece, dal - essendo, piuttosto, limitato ad uno Pt_1
sporadico scambio di messaggi.
La citata circostanza, del resto, oltre ad emergere chiaramente dalle dichiarazioni di e Per_1
SE e dello stesso - che, in effetti, dichiara di non avere una frequentazione con i Pt_1
figli da circa un anno e mezzo9 - costituisce circostanza emergente dalla messagistica prodotta in atti ed intercorsa tra i ragazzi ed il genitore.
Da tali conversazioni rileva, infatti, un rapporto caratterizzato da forti criticità, di natura sporadica ed esclusivamente telefonica.
Né il appare effettivamente interessato alla ricostituzione di un serio rapporto di Pt_1
frequentazione con i figli, non avendo allegato alcuna concreta iniziativa intrapresa a tal fine come, ad esempio, l'esercizio del suo diritto di visita10.
Né, tantomeno, appare che i minori abbiano, quanto meno con il loro nonni paterni, un rapporto consolidato, essendo, piuttosto, emersa una totale mancanza di relazioni, anche in questo caso, sporadiche ed esclusivamente telefoniche11.
Orbene, un rapporto esclusivamente telefonico e sporadico non è idoneo ad avviso della Corte a costituire ragione atta ad escludere l'interesse dei minori al trasferimento a Napoli ove, al contrario, potrebbero contare su di una ampia rete familiare.
In quest'ottica, la statuizione resa dal Tribunale realizza pienamente l'interesse dei minori a crescere in un sano contesto familiare e sociale e non realizza, al contrario di quanto sostenuto dall'odierno appellante, alcuna violazione del diritto alla bigenitorialità che, oltre a rappresentare interesse da porsi, comunque, in bilanciamento con il preminente interesse dei minori (cfr. già citata Cass. civ. n. 4796 del 2022 e Cass. civ. n. 26697 del 202312), costituisce,
nel caso di specie, diritto la cui stessa effettività è ostacolata dalle condotte di assoluto disinteresse del non potendo quest'ultimo garantire una stabile consuetudine di vita e Pt_1
salde relazioni affettive.
Ulteriormente significative nel senso anzidetto appaiono le altre circostanze dedotte dalla a fondamento della richiesta di trasferimento della residenza, atteso che, a Napoli, ella CP_1
può fare affidamento sulla abitazione dei propri genitori in grado di ospitare comodamente l'intera famiglia, non essendo costretta a sostenere spese di locazione, oltre ad avere migliori occasioni professionali, sia pure potenziali.
Sotto tale ultimo aspetto, in effetti, il trasferimento a Napoli - consentendole di fare affidamento sul concreto sostegno dei genitori anche rispetto alla gestione delle esigenze dei figli - le permetterebbe, per nozioni di logica ed esperienza, di intraprendere attività lavorative a tempo pieno;
circostanza questa che, al contrario, sarebbe irrealizzabile continuando a vivere in
ME ER, ove non può contare sul sostegno di alcuno né tanto meno del Pt_1
Si evidenzia, da ultimo, che il trasferimento dei minori risulta, allo stato, completato, avendo la in esecuzione della sentenza di primo grado, posto in essere tutte le attività necessarie, CP_1 quali il cambio di residenza, l'iscrizione dei minori presso i nuovi istituti scolastici e il trasloco presso la nuova abitazione (cfr. note di udienza del 25 settembre 2024 e documentazione allegata).
In tale contesto, non appare ragionevole stabilire un diverso assetto che sarebbe pregiudizievole per i minori, considerato che gli stessi hanno già dovuto adattarsi alle nuove abitudini di vita ed hanno, oltretutto, già iniziato l'anno scolastico presso i nuovi istituti cui sono stati iscritti.
Dagli svolti rilievi, consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
4. La complessità della valutazione delle questioni sottoposte al vaglio della Corte, anche in relazione alla particolare natura degli interessi coinvolti, induce a compensare interamente tra le parti le spese del grado. 5.Il rigetto integrale dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'appellante principale di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'impugnazione, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n. 26907/2018, Cass. 13055/2018).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza del Tribunale di ME ER n. 684/2024, emessa il 16 luglio 2024 e pubblicata il
18 luglio 2024, con l'intervento del P.G., ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- compensa interamente tra le parti le spese del grado;
- dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30.5.2002, n.
115, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'impugnazione. Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione
Civile, tenutasi da remoto il 5.3.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Così nella comparsa di costituzione e risposta: <Il termine fissato dal Giudice per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza era nella data del 31 maggio 2024 e l'atto veniva consegnato dall'ufficiale giudiziario presso l'UNEP del Tribunale di ME ER a in data 23 maggio 2024, Controparte_2 dunque ben otto giorni prima del termine disposto dal Giudice>>; << Il ricorso, inoltre, notificato nella modalità prevista dalla legge e secondo il termine disposto dal Giudice, veniva depositato in udienza unitamente alla CAD (cfr. allegato 3) e della regolarità della notifica il Giudicante ne prendeva atto alla prima udienza di comparizione. Quanto al mancato deposito del ricorso notificato unitamente alla CAD nel fascicolo telematico, si precisa che - sebbene il legislatore, con l'art. 196 quater, ha reso obbligatorio il deposito telematico degli atti nel processo civile - l'assenza di detto deposito (per il principio secondo cui la nullità di un atto non può mai essere pronunciata se detto atto ha raggiunto lo scopo cui lo stesso è destinato, e ciò a tutela di un corretto bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco, in cui non devono prevalere mere interpretazioni formalistiche) non comporta automaticamente la nullità di un atto. Nello specifico, all'udienza del 18 maggio 2024, veniva verbalizzato che “l'Avv. SE Bonaddio... dimette copia notificata del ricorso introduttivo”. Il deposito della copia notificata del ricorso in udienza comporta una forma di attestazione della procedura di notifica in udienza>>. 4 Così nella comparsa di costituzione e risposta: <Gli artt. 473bis.22 e 473bis.28, introdotti dalla riforma Cartabia per i procedimenti in materia di famiglia, prevedono rispettivamente che “il giudice delegato si riserva di riferire al collegio per la decisione” e che “il giudice delegato si riserva di riferire al collegio”. Anche il Pubblico Ministero, per come si evince dalla sentenza di primo grado, è regolarmente intervenuto nel procedimento>>. 5 La notifica di un atto ai sensi dell'art. 140 c.p.c. richiede il compimento di tre formalità: - il deposito di copia dell'atto nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi: - l'affissione dell'avviso dell'eseguito deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione, ufficio o azienda del destinatario: -
l'invio di raccomandata con avviso di ricevimento, contenente la "notizia" del deposito dell'atto nella casa comunale.
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 140 cod. proc. civ., nella parte in cui prevedeva che la notifica si perfezionasse, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione, è necessario, affinché tale tipo di notificazione possa ritenersi legittimamente effettuata, avere prova (non già della consegna ma) del fatto che la raccomandata di avviso sia effettivamente giunta al recapito del destinatario e tale prova è raggiunta a mezzo della produzione dell'avviso di ricevimento che è dunque parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario (cfr., ex plurimis, Cass. n. 25351/2020). 6 Cfr. Cass. n. 19727/2002 < processo civile - come nel caso di procedimento instaurato a seguito della presentazione di querela di falso -
è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del P.M. per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza>>; conf. Cass. n. 9713/2004. 7 Cfr Cass. n. 21054/2022 : <Il coniuge separato che intenda trasferire la residenza lontano da quella dell'altro coniuge non perde l'idoneità ad avere in affidamento i figli minori, sicché il giudice deve esclusivamente valutare se sia più funzionale all'interesse della prole il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori, per quanto ciò ineluttabilmente incida in negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non affidatario>>, in un caso in cui la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ritenuto coerente con il regime di affidamento condiviso con collocamento presso la madre del minore, il trasferimento del piccolo insieme alla madre in altra città, nella prospettiva di miglioramento della condizione economica materna, escludendo che tale scelta si atteggiasse ad ostacolo al rapporto padre-figlio, ovvero che pregiudicasse il preminente interesse del minore. 8 Così la nel ricorso ex art. 337 ter c.c.: <la signora sarà costretta, a breve termine, a CP_1 CP_1 rilasciare l'immobile di proprietà di un'amica nel quale era ospitata assieme ai due figli. Ciò comporterà un'ulteriore spesa a carico della stessa che – da qualche anno – rilasciava l'immobile adibito a casa coniugale che le veniva assegnato dal Giudice in fase di separazione. Con il trasferimento nella città di Napoli, invece, la signora e i due figli minori avrebbero la possibilità di vivere in casa con i di lei CP_1 genitori, proprietari di un grande immobile, capace di ospitarli senza limitazioni e nel totale rispetto della loro privacy. Inoltre, la – attualmente – lavora con un'assunzione part-time, che le consente di CP_1 dedicarsi anche ai suoi figli che, altrimenti, non avrebbero altri punti di riferimento nella città di ME
ER, in quanto – come già spiegato – non hanno più alcun rapporto nemmeno con il padre e con la di lui famiglia da oltre due anni e mezzo. Grazie al trasferimento nella regione Campania, e alla presenza e all'aiuto della sua famiglia di origine, la signora , invece, potrebbe intraprendere un percorso CP_1 lavorativo full time, avendo già ricevuto diverse proposte di lavoro che una grande città come Napoli è in grado, di per sé, di offrire>>. 9 Così a p. 7 dell'atto di appello: << (…) Diversamente da quanto sostenuto dall'appellata il sig. Pt_1 che adora i figli e verso i quali non ha mai usato violenza, mantiene con essi rapporti quotidiani, anche se pur se solo telefonici e a mezzo sms e whatsapp, ma ciò in seguito al comportamento dei figli, che non frequenta di persona da circa un anno e mezzo>>. 10 Così in un messaggio whatsapp di risposta del ad inviato il 16 febbraio del 2022: “ciao Pt_1 Per_1 amore di PÀ. Mi dispiace ma dopo quello che è successo non me la sento di vederci come prima. Ho bisogno di un po' di tempo cercate di capire in ogni caso vi voglio sempre bene e nonostante tutto siete sempre i miei figli”. 11 Così in una conversazione tra e sua nonna del 1° marzo 2024: “ciao nonna come stai?”; “bene Per_1 caro non vedo l'ora di vedervi”; “già dopo 3 anni che non ci vediamo”; “si hai ragione non so che dirti, mi auguro che il tempo migliora tutto”). 12 In un caso in cui la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva autorizzato il trasferimento di un minore con la madre in Israele, osservando, in punto di diritto alla bigenitorialità che il diritto alla bigenitorialità, come delineato dalle norme codicistiche, è prima di tutto un diritto del minore prima ancora dei genitori. Questo diritto deve essere interpretato attraverso criteri e modalità che mirano principalmente a realizzare l'interesse superiore del minore. Il diritto del singolo genitore a realizzare e consolidare relazioni e rapporti continuativi e significativi con il figlio minore presuppone il suo perseguimento nel miglior interesse di quest'ultimo, e assume carattere recessivo se ciò non sia garantito nella fattispecie concreta.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, così composta:
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente rel.
Dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
Dott.ssa Adele Foresta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1237/2024 RGAC, vertente:
TRA
nato il [...] a [...] (codice fiscale Parte_1
), elettivamente domiciliato in Cosenza, Via F.sco Miceli Picardi, n. 31, C.F._1 presso lo studio dell'avv. Franca Naccarato che lo rappresenta e difende;
Appellante.
E
(codice fiscale ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
ME ER, Via F. Nicotera, n.100, presso lo studio dell'avv. SE Bonaddio che la rappresenta e difende;
Appellata.
con l'intervento del P.G. presso la Corte di appello di Catanzaro.
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante: < In accoglimento del presente appello e in riforma dell'appellata sentenza:
- In via principale e preliminare dichiarare la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio per nullità della notifica del ricorso di I grado e per gli altri motivi esposti da pag. 3 a pag. 6 (punto 1 lettere da A) a D) e rimettere le parti dinanzi al Giudice di I grado;
- In
subordine, nel merito, rigettare la domanda di I grado perché infondata;
- Condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario>>.
Per l'appellata : << - RIGETTARE l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza oggetto di gravame, in quanto non ne sussistono i presupposti di diritto e di fatto, considerato altresì che i minori e SE sono oramai trapiantati e insediati nella Per_1
città di Napoli;
- DICHIARARE il ricorso infondato perché destituito di ogni fondamento tanto in fatto quanto in diritto per tutti i motivi esposti nel corpo dell'atto e – per l'effetto –
CONFERMARE INTEGRALMENTE la sentenza di primo grado. - CONDANNARE
l'appellante alle spese del presente giudizio>>.
Per il P.G.: <
censurati è congruamente motivata>>.
RILEVATO IN FATTO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata:
< deduceva: - Controparte_1
che gli effetti civili del matrimonio contratto con erano cessati, giusta Parte_1 sentenza n. 522 del 26.08.2021 del Tribunale di ME ER, che prevedeva l'affidamento condiviso dei figli minori della coppia, e SE, con collocazione presso il Per_1
domicilio materno e regolamentava le frequentazioni padre/figli; - che il signor Pt_1
tuttavia, da oltre due anni non ottemperava alle statuizioni relative agli incontri padre-figli, avendo reciso con gli stessi ogni rapporto;
- che i minori, pertanto, non avendo più alcun rapporto né con il padre, né con la di lui famiglia di origine, di recente hanno manifestato la volontà di trasferirsi nella città di Napoli (NA), dove vive la famiglia di origine di essa ricorrente, al termine del corrente anno scolastico 2023/2024; - che il resistente non ha rilasciato formale consenso al trasferimento dei minori nella città di Napoli, assieme alla signora CP_1
che, nel frattempo, ha ricevuto proposte di lavoro a tempo pieno in detta città.
Tanto premesso, l'odierna ricorrente chiedeva al Tribunale di autorizzare i minori al trasferimento in altra regione assieme alla madre. Seppur a fronte di regolare notifica, il resistente rimaneva contumace nella lite. Il giudice delegato all'istruttoria procedeva all'ascolto dei minori e rinviava la causa all'udienza del 2.07.2024, per la rimessione al Collegio per la decisione>>.
Con sentenza n. 684 del 2024, emessa il 16 luglio del 2024, pubblicata il 18 luglio 2024, il
Tribunale di ME ER così statuiva: <<- accoglie la domanda e, per l'effetto, autorizza il trasferimento della residenza dei figli
minori e SE in Napoli, presso il domicilio materno;
Per_1
- dichiara inammissibile l'ulteriore domanda proposta da;
Controparte_1
- compensa le spese di lite>>.
In particolare, il Tribunale - descritta la vicenda familiare - riteneva meritevole di accoglimento la richiesta di trasferimento della residenza dei minori.
In diritto, osservava, preliminarmente, che il diritto di un genitore di spostare la propria residenza insieme al figlio, pur trattandosi di diritto di rilievo costituzionale, doveva essere bilanciato con il diritto del minore (di pari rango costituzionale) ad una sana crescita e ad uno sviluppo armonico della personalità, nonché a mantenere, pur in caso di disgregazione della famiglia, equilibrati ed adeguati contatti e rapporti con entrambi i genitori e che, quindi, il diritto del genitore di trasferire la propria residenza insieme al figlio poteva trovare tutela giudiziale solo ove il trasferimento suddetto fosse in grado di garantire il soddisfacimento del diritto del minore.
Nel caso di specie - osservava il Tribunale - i motivi fondanti la richiesta della ricorrente di trasferirsi, unitamente ai figli, presso Napoli, erano connessi, essenzialmente, al reperimento da parte della stessa di un lavoro dotato di maggiore stabilità nonché alla necessità per madre e figli di trovare una diversa soluzione abitativa, essendo attualmente, temporaneamente, ospitati da amici.
Osservava che la aveva evidenziato di lavorare in uno studio commerciale part-time a CP_1
ME ER, ma di aver individuato due aziende a Napoli che sarebbero state disposte ad assumerla full-time e che i minori, e SE, rispettivamente di 15 e 14 anni, in sede Per_1
di ascolto, avevano espresso chiaramente il desiderio di trasferirsi a Napoli per vivere con i nonni materni, circondati dall'affetto di amici e parenti.
Poneva altresì in rilievo che il trasferimento dei minori non costituiva ostacolo alla frequentazione con la figura paterna, considerato che tra gli stessi il rapporto era, ormai da tempo, venuto meno.
Autorizzava, pertanto, il trasferimento di residenza di e SE. Per_1
Sotto altro profilo - con riguardo alla richiesta avanzata dalla di attribuzione esclusiva CP_1 del potere decisionale ai fini dell'iscrizione presso i nuovi istituti scolastici dei minori - il
Tribunale così statuiva: <Tale domanda, in virtù del disinteresse dimostrato dal genitore resistente nel presente giudizio, meriterebbe verosimilmente di essere accolta, tuttavia deve essere dichiarata inammissibile in questa sede, perché domanda nuova, sulla quale non si è
instaurato il contradditorio del resistente>>.
Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso in appello Parte_1
deducendo, in via preliminare:
a) la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio stante la nullità della notificazione del ricorso introduttivo.
Secondo l'appellante, infatti, “il ricorso e il decreto avrebbero dovuto essere notificati, come da decreto del Giudice designato, entro il 31 maggio 2024 ed invece sono stati notificati in data
07.06.2024, data in cui si è perfezionata la notifica per il destinatario, e dunque oltre il termine fissato dal Giudice”;
b) la nullità della sentenza per mancata prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica.
Assumeva, a sostegno, il che non era stata offerta la “produzione in giudizio da parte Pt_1 del notificante dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa contenente la comunicazione dell'avvenuto deposito dell'atto (c.d. CAD) spedita a compimento delle formalità previste dallo stesso art. 140 c.p.c.”; la “nullità della sentenza e del procedimento per essere stato celebrato in parte con rito monocratico e in parte con rito collegiale”1;la “Nullità del procedimento e della sentenza per violazione dell'art. 70 e 473 bis 38 – co.
3- c.p.c. nonché dell'art. 473 bis 14 co. 5 c.p.c.”2.
Nel merito, assumeva che la sentenza è, in ogni caso, ingiusta giacché fondata su un'erronea valutazione del quadro probatorio, essendosi il giudice di primo grado fondato esclusivamente sulle dichiarazioni rese dai minori, che non possono costituire fonte di prova, risolvendosi nella espressione di meri “desideri”. Oltretutto, non era stata fornita alcuna prova circa le proposte di 1 Così nell'atto di appello: “ (…) in seguito al deposito, in data 30.04.2024 del ricorso introduttivo rubricato
“ricorso ex art. 337 ter c.c.” ed iscritto come “rito semplificato di cognizione Cartabia”, il Presidente del Tribunale, con decreto del 07.05.2024 ha designato il Giudice delegato alla trattazione, il quale con decreto del 13.05.2024, ha fissato l'udienza ai sensi dell'art. 473 bis 38 , 3 comma, c.p.c. per la data del 18 giugno
2024, nel corso della quale, sempre ai sensi dello stesso articolo, ha sentito , la ricorrente e i figli minori e ha rinviato , cambiando evidentemente il rito, per la rimessione della causa in decisione alla udienza del 02.07.2024 senza assegnazione dei termini stante la rinuncia della ricorrente , rimettendo in detta data la causa al Collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 473 bis 28 c.p.c., che ha reso la sentenza qui impugnata”. 2 Così nell'atto di appello: <l'art. 70 stabilisce che il P.M. deve intervenire a pena di nullità rilevabile d'ufficio, oltre che nelle ipotesi analiticamente ed esplicitamente ivi indicate anche “negli altri casi previsti dalla legge”: tra i casi previsti dalla legge (se il rito da applicare fosse monocratico) vi è l'art. 473 bis 38 co. 3, laddove è normato che il Giudice, oltre ai genitori deve sentire anche il P.M. Dal verbale di causa del
18 giugno non risulta che il PM sia stato sentito né che sia stato presente in aula. L'art. 473 bis 14 co. 5 (se il rito da applicare fosse quello collegiale) stabilisce che il decreto (di fissazione dell'udienza) “è comunicato al pubblico ministero a cura della cancelleria”. Nel fascicolo d'ufficio non risulta alcuna comunicazione effettuata a tal riguardo. Stando così le cose è legittimo ritenere che quanto riportato in sentenza circa l'intervento del PM sia frutto di un refuso>>. lavoro “full time” che avrebbe ricevuto controparte, considerato, peraltro, che la Campania costituisce regione caratterizzata da alto tasso di disoccupazione e criminalità.
Circa il suo ruolo di padre, nel contestare le argomentazioni di controparte, assumeva di non aver mai usato violenza contro i figli, mantenendo con gli stessi rapporti quotidiani, sebbene solo per mezzo di comunicazione telefonica non frequentandoli di persona da circa un anno e mezzo.
L'appellante evidenziava, poi, che il comportamento ostile dei figli nei suoi confronti è determinato soltanto dal rimorso degli stessi per aver reso false dichiarazioni a carico del padre in sede del procedimento penale promosso a suo carico e contesta la sussistenza di un interesse dei figli al trasferimento in Campania, essendo nati e cresciuti in ME ER, centro delle loro abitudini e dei loro legami.
Rassegnava le conclusioni in epigrafe trascritte.
Il PG chiedeva il “rigetto dell'appello, in quanto la sentenza impugnata sui punti censurati è congruamente motivata”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio assumendo che: Controparte_1
1) il ricorso introduttivo del giudizio era stato validamente notificato, nel rispetto della disposizione di legge di cui all'art. 140 c.p.c.3;
2) il procedimento si era svolto nel rispetto delle regole stabilite dalla legge e del principio del contraddittorio4. Quanto alle argomentazioni di merito svolte dall'appellante, la ne contestava il CP_1
fondamento, evidenziando che la decisione del giudice di primo grado deve ritenersi del tutto corretta, avendo lo stesso statuito secondo l'interesse dei minori, ascoltati in sede di audizione.
Evidenziava, inoltre, la : - che, dal mese di luglio, aveva definitivamente abbandonato CP_1
l'immobile sito in ME ER, trasferendosi presso la dimora che i genitori avevano locato appositamente per trascorrere le vacanze al mare:- che, a seguito del provvedimento del Giudice di primo grado che aveva autorizzato il trasferimento dei minori a Napoli, ella aveva provveduto con solerzia ad espletare tutte le formalità necessarie riguardanti il cambio di residenza, la scelta di un nuovo medico di base, le iscrizioni dei figli presso due nuovi istituti scolastici: - che una nuova modifica della residenza avrebbe quale unico effetto quello di arrecare un grave pregiudizio ad e SE che hanno ormai iniziato a frequentare una nuova scuola;
- Per_1
che, in ogni caso, i minori non hanno alcun rapporto con la figura paterna da circa tre anni,
avendo il già in costanza di matrimonio, esercitato condotte maltrattanti anche nei Pt_1
loro confronti e non esercitando, allo stato attuale, il suo diritto di visita oltreché a non corrispondere le spese straordinarie.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'appello.
All'udienza del 23 gennaio 2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note, le parti depositavano note di conclusioni e la causa veniva assegnata in decisione.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Per ragioni di ordine logico-giuridico occorre esaminare, preliminarmente, l'eccezione, sollevata dall'odierno appellante, concernente la nullità della notificazione del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio.
eccepisce la nullità della notificazione per le seguenti ragioni: Parte_1
A) “il ricorso e il decreto avrebbero dovuto essere notificati, come da decreto del Giudice designato, entro il 31 maggio 2024 ed invece sono stati notificati in data 07.06.2024”;
B) “ai fini della regolarità della notifica ex art. 140 c.p.c. è necessaria l'avvenuta produzione in giudizio da parte del notificante dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa contenente la comunicazione dell'avvenuto deposito dell'atto (c.d. CAD) spedita a compimento delle formalità previste dallo stesso art. 140 c.p.c. (Cass. S.U. 458/2010, Cass. 15782/2022,3
1982/2023…). Nella fattispecie non risulta che parte notificante abbia fornito detta prova poiché nel fascicolo telematico non risulta depositato né il ricorso né la ricevuta di spedizione della raccomandata informativa (c.d. CAD)” (cfr. atto di appello). Ebbene, le evidenziate eccezioni non possono trovare accoglimento stante la regolarità del processo di notificazione.
Deve, innanzi tutto, porsi in rilievo che per il notificate la notifica si perfeziona con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario prima dello spirare del termine pendente a suo carico - nella concreta fattispecie 31.5.2024 - entro il quale, appunto, l'atto introduttivo del giudizio di primo grado è stato consegnato all'ufficiale giudiziario per la notifica.
Ed invero, emerge dagli atti (v. relata notifica in fasc. appellata) che l'ufficiale giudiziario ha proceduto alla notifica ex art. 140 c.p.c. in data 21 maggio 2024.
In particolare, l'ufficiale giudiziario, non avendo rinvenuto il destinatario, né altre persone atte alla ricezione, ha depositato la copia del ricorso di primo grado presso la casa comunale, ha affisso l'avviso del deposito alla porta dell'abitazione del destinatario, , ed ha Parte_1 spedito, in data 22 5.2024, l'avviso del deposito dell'atto presso la casa comunale al destinatario con raccomandata a.r.
Dal prodotto avviso di ricevimento emerge, poi, che l'atto è stato ritirato da “familiare convivente”, il 7 giugno 2024, così potendosi concretamente ed Parte_2
oggettivamente rilevare che la raccomandata informativa sia effettivamente giunta al recapito del destinatario e, dunque, nella sfera di conoscibilità dello stesso a seguito di accesso dell'agente postale presso il domicilio del destinatario.5
Quanto all' asserita mancanza di prova della notifica alla controparte, non risultando il relativo ricorso notificato depositato nel fascicolo telematico nel rispetto di quanto disposto dall'art. 196 quater c.p.c. , deve rilevarsi che emergendo dal verbale di udienza del 18.6.2024 “sono comparsi : per la ricorrente, personalmente presente, l'avv. Bonaddio SE, che dimette copia notificata del ricorso introduttivo”, senza alcun rilievo in ordine a detta produzione da parte del giudice delegato alla trattazione del procedimento, deve ragionevolmente ritenersi che questi abbia implicitamente autorizzato il deposito cartaceo ( tant' è che esaminata detta produzione ha in sentenza dato atto che a fronte di regolare notifica del ricorso introduttivo il resistente rimaneva contumace), con esclusione di ogni profilo di nullità e/o improcedibilità.
Deve, poi, essere disattesa l'ulteriore eccezione di <nullità della sentenza e del procedimento per essere stato celebrato in parte con rito monocratico e in parte con rito collegiale>>.
Ebbene, soccorre in proposito, ad avviso della Corte, in via analogica, il principio, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità per l'ipotesi di celebrazione del processo con rito diverso da quello previsto dalla legge: la celebrazione del processo con rito diverso da quello previsto dalla legge non determina ipso iure inesistenza o nullità ma assume rilevanza invalidante soltanto se la parte che se ne dolga, in sede di impugnazione, indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quale una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte ( cfr., ex plurimis, Cass. n. 14373/2023 in materia di omesso mutamento dal rito locatizio a quello ordinario e viceversa).
Ebbene, nella concreta fattispecie, al di là di un mero rilievo di “nullità del processo”, alcun concreto pregiudizio processuale è stato indicato dall'appellante.
2. Deve, poi, essere disattesa l'eccezione di nullità sollevata dall'appellante per la pretesa mancata partecipazione del P.M. al procedimento di primo grado.
Ed invero, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'intervento in causa del P.M. è sufficiente che egli sia stato informato del giudizio e quindi sia posto in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la sua presenza alle udienze6
Ebbene, nel caso di specie, il P.M. ha apposto il proprio “visto” rispetto al decreto di assegnazione a magistrato, al ricorso introduttivo. Al decreto di designazione del giudice delegato, ed alla sentenza di primo grado (cfr. atti fasc. telematico), conseguentemente alcun dubbio può porsi in ordine all'avventa comunicazione allo stesso degli atti del procedimento.
3. Passando ad esaminare il merito dell'impugnazione, ritiene la Corte che l'appello non sia meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito evidenziate. Appare opportuno, innanzi tutto, porre in rilievo che l'art. 337 ter del Codice civile, nella parte di interesse, dispone: “(…) Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di
comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice (…)”.
Rispetto a tale ultima ipotesi, quella di disaccordo tra i genitori - come nel caso che ci occupa - la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il criterio fondamentale volto a guidare le valutazioni del giudice è il preminente interesse del minore.
Conseguentemente la richiesta di trasferimento dei minori e SE deve essere Per_1
esaminata in ragione della sua funzionalità o meno a soddisfare il loro interesse7.
In particolare, la Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui <il diritto del minore al mantenimento di rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori (art. 337 quater
c.c.), che in via sistematica si colloca all'interno di quello al rispetto della vita familiare di rilievo convenzionale (art. 8 Cedu), là dove si verifichi la crisi della coppia va riconosciuto dal
giudice del merito in composizione con l'interesse del genitore, collocatario e non, nella loro reciproca relazione in cui l'interesse primario del figlio deve porsi quale punto di "tenuta" o
"caduta" della mediazione operata. Il giudice del merito chiamato ad autorizzare
il trasferimento di residenza del genitore collocatario del minore deve pertanto valutare con
l'interesse di quest'ultimo, nell'apprezzata sussistenza della sua residenza abituale quale centro
di interessi e relazioni affettive, quello del genitore che abbia richiesto il trasferimento e, ancora, del genitore non collocatario su cui ricadono gli effetti del trasferimento autorizzato,
per le diverse peggiorative modalità di frequentazione del figlio che gliene derivino>> (cfr.
Cass. n. 4796 del 2022).
Ebbene, nel caso di specie, ha chiesto al Tribunale di ME ER Controparte_1
l'autorizzazione al trasferimento di residenza dei minori, 15 anni e SE, 14 anni, Per_1
in Napoli, adducendo a sostegno della richiesta che un tale trasferimento avrebbe comportato,
non soltanto migliori prospettive lavorative ed economiche per la ricorrente, ma anche un miglioramento nelle condizioni di vita dei minori, che potrebbero fare affidamento sulla rete familiare di parte materna, non intrattenendo, al contrario, da tempo alcun rapporto né con la figura paterna né con la di lui famiglia d'origine8.
Tali circostanze hanno trovato pieno riscontro nelle dichiarazioni rilasciate da e Per_1
SE che, in sede di ascolto, hanno manifestato in modo chiaro e deciso il proprio desiderio di trasferirsi a Napoli.
In particolare, all'epoca sedicenne, ha rilasciato dichiarazioni di tale tenore: Per_1
<a Napoli ho tutta la mia famiglia, zii, nonni e amici, che già andiamo spesso a trovare. Lì ho tutta la mia vita;
a casa dei nonni ci troviamo benissimo, perché è bello vivere in famiglia,
mentre qui non abbiamo parenti. Con PÀ non ci vediamo più da tre anni, dopo la denuncia,
per sua decisione, come ci ha comunicato per messaggio. Ora sto finendo il primo anno di liceo scientifico e il prossimo anno dovrò iniziare il secondo anno. Non mi dispiace lasciare i miei
compagni di classe, che comunque tornerò a trovare, perché ho già degli amici a Napoli e vorrei iscrivermi al secondo anno del liceo scientifico a Napoli. Dai nonni abbiamo una camera ciascuno e c'è spazio per tutti>>.
Di analogo tenore anche le dichiarazioni di SE, all'epoca quindicenne, che così dichiarava:
<Saremmo molto contenti di trasferirci a Napoli, sia perché con PÀ non ci vediamo da tre anni, per sua scelta, che è condivisa dai nonni paterni, che pure non vediamo da tre anni. Ci siamo sentiti abbandonati e all'inizio ne ho sofferto, poi l'ho superato e adesso non ho più interesse a rivederlo, al momento. A Napoli, invece, ho tutta la mia famiglia e sarei molto felice
di andarci. Andremmo a vivere a casa di nostri nonni, che è molto grande. Ognuno di noi ha una stanza. Io ho finito la terza media e vorrei iniziare a studiare ragioneria a Napoli, dove ho
più amici di qua (cfr. per entrambi verbale di udienza del 18 giugno del 2024). Le suddette dichiarazioni depongono nel senso che:
a) e SE, sebbene cresciuti in ME ER, hanno desiderio di trasferirsi a Per_1
Napoli per poter trascorrere tempo in famiglia e per poter continuare a coltivare la rete di amicizia costruita evidentemente nel corso del tempo in ragione delle loro frequenti visite a
Napoli;
b) il rapporto con la figura paterna e con la di lui famiglia d'origine è pressoché assente, non avendo rapporti da lungo tempo - circa tre anni secondo quanto riferito dai minori, circa un anno e mezzo secondo quanto riferito, invece, dal - essendo, piuttosto, limitato ad uno Pt_1
sporadico scambio di messaggi.
La citata circostanza, del resto, oltre ad emergere chiaramente dalle dichiarazioni di e Per_1
SE e dello stesso - che, in effetti, dichiara di non avere una frequentazione con i Pt_1
figli da circa un anno e mezzo9 - costituisce circostanza emergente dalla messagistica prodotta in atti ed intercorsa tra i ragazzi ed il genitore.
Da tali conversazioni rileva, infatti, un rapporto caratterizzato da forti criticità, di natura sporadica ed esclusivamente telefonica.
Né il appare effettivamente interessato alla ricostituzione di un serio rapporto di Pt_1
frequentazione con i figli, non avendo allegato alcuna concreta iniziativa intrapresa a tal fine come, ad esempio, l'esercizio del suo diritto di visita10.
Né, tantomeno, appare che i minori abbiano, quanto meno con il loro nonni paterni, un rapporto consolidato, essendo, piuttosto, emersa una totale mancanza di relazioni, anche in questo caso, sporadiche ed esclusivamente telefoniche11.
Orbene, un rapporto esclusivamente telefonico e sporadico non è idoneo ad avviso della Corte a costituire ragione atta ad escludere l'interesse dei minori al trasferimento a Napoli ove, al contrario, potrebbero contare su di una ampia rete familiare.
In quest'ottica, la statuizione resa dal Tribunale realizza pienamente l'interesse dei minori a crescere in un sano contesto familiare e sociale e non realizza, al contrario di quanto sostenuto dall'odierno appellante, alcuna violazione del diritto alla bigenitorialità che, oltre a rappresentare interesse da porsi, comunque, in bilanciamento con il preminente interesse dei minori (cfr. già citata Cass. civ. n. 4796 del 2022 e Cass. civ. n. 26697 del 202312), costituisce,
nel caso di specie, diritto la cui stessa effettività è ostacolata dalle condotte di assoluto disinteresse del non potendo quest'ultimo garantire una stabile consuetudine di vita e Pt_1
salde relazioni affettive.
Ulteriormente significative nel senso anzidetto appaiono le altre circostanze dedotte dalla a fondamento della richiesta di trasferimento della residenza, atteso che, a Napoli, ella CP_1
può fare affidamento sulla abitazione dei propri genitori in grado di ospitare comodamente l'intera famiglia, non essendo costretta a sostenere spese di locazione, oltre ad avere migliori occasioni professionali, sia pure potenziali.
Sotto tale ultimo aspetto, in effetti, il trasferimento a Napoli - consentendole di fare affidamento sul concreto sostegno dei genitori anche rispetto alla gestione delle esigenze dei figli - le permetterebbe, per nozioni di logica ed esperienza, di intraprendere attività lavorative a tempo pieno;
circostanza questa che, al contrario, sarebbe irrealizzabile continuando a vivere in
ME ER, ove non può contare sul sostegno di alcuno né tanto meno del Pt_1
Si evidenzia, da ultimo, che il trasferimento dei minori risulta, allo stato, completato, avendo la in esecuzione della sentenza di primo grado, posto in essere tutte le attività necessarie, CP_1 quali il cambio di residenza, l'iscrizione dei minori presso i nuovi istituti scolastici e il trasloco presso la nuova abitazione (cfr. note di udienza del 25 settembre 2024 e documentazione allegata).
In tale contesto, non appare ragionevole stabilire un diverso assetto che sarebbe pregiudizievole per i minori, considerato che gli stessi hanno già dovuto adattarsi alle nuove abitudini di vita ed hanno, oltretutto, già iniziato l'anno scolastico presso i nuovi istituti cui sono stati iscritti.
Dagli svolti rilievi, consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
4. La complessità della valutazione delle questioni sottoposte al vaglio della Corte, anche in relazione alla particolare natura degli interessi coinvolti, induce a compensare interamente tra le parti le spese del grado. 5.Il rigetto integrale dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'appellante principale di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'impugnazione, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n. 26907/2018, Cass. 13055/2018).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza del Tribunale di ME ER n. 684/2024, emessa il 16 luglio 2024 e pubblicata il
18 luglio 2024, con l'intervento del P.G., ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- compensa interamente tra le parti le spese del grado;
- dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30.5.2002, n.
115, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'impugnazione. Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione
Civile, tenutasi da remoto il 5.3.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Così nella comparsa di costituzione e risposta: <Il termine fissato dal Giudice per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza era nella data del 31 maggio 2024 e l'atto veniva consegnato dall'ufficiale giudiziario presso l'UNEP del Tribunale di ME ER a in data 23 maggio 2024, Controparte_2 dunque ben otto giorni prima del termine disposto dal Giudice>>; << Il ricorso, inoltre, notificato nella modalità prevista dalla legge e secondo il termine disposto dal Giudice, veniva depositato in udienza unitamente alla CAD (cfr. allegato 3) e della regolarità della notifica il Giudicante ne prendeva atto alla prima udienza di comparizione. Quanto al mancato deposito del ricorso notificato unitamente alla CAD nel fascicolo telematico, si precisa che - sebbene il legislatore, con l'art. 196 quater, ha reso obbligatorio il deposito telematico degli atti nel processo civile - l'assenza di detto deposito (per il principio secondo cui la nullità di un atto non può mai essere pronunciata se detto atto ha raggiunto lo scopo cui lo stesso è destinato, e ciò a tutela di un corretto bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco, in cui non devono prevalere mere interpretazioni formalistiche) non comporta automaticamente la nullità di un atto. Nello specifico, all'udienza del 18 maggio 2024, veniva verbalizzato che “l'Avv. SE Bonaddio... dimette copia notificata del ricorso introduttivo”. Il deposito della copia notificata del ricorso in udienza comporta una forma di attestazione della procedura di notifica in udienza>>. 4 Così nella comparsa di costituzione e risposta: <Gli artt. 473bis.22 e 473bis.28, introdotti dalla riforma Cartabia per i procedimenti in materia di famiglia, prevedono rispettivamente che “il giudice delegato si riserva di riferire al collegio per la decisione” e che “il giudice delegato si riserva di riferire al collegio”. Anche il Pubblico Ministero, per come si evince dalla sentenza di primo grado, è regolarmente intervenuto nel procedimento>>. 5 La notifica di un atto ai sensi dell'art. 140 c.p.c. richiede il compimento di tre formalità: - il deposito di copia dell'atto nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi: - l'affissione dell'avviso dell'eseguito deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione, ufficio o azienda del destinatario: -
l'invio di raccomandata con avviso di ricevimento, contenente la "notizia" del deposito dell'atto nella casa comunale.
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 140 cod. proc. civ., nella parte in cui prevedeva che la notifica si perfezionasse, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione, è necessario, affinché tale tipo di notificazione possa ritenersi legittimamente effettuata, avere prova (non già della consegna ma) del fatto che la raccomandata di avviso sia effettivamente giunta al recapito del destinatario e tale prova è raggiunta a mezzo della produzione dell'avviso di ricevimento che è dunque parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario (cfr., ex plurimis, Cass. n. 25351/2020). 6 Cfr. Cass. n. 19727/2002 < processo civile - come nel caso di procedimento instaurato a seguito della presentazione di querela di falso -
è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del P.M. per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza>>; conf. Cass. n. 9713/2004. 7 Cfr Cass. n. 21054/2022 : <Il coniuge separato che intenda trasferire la residenza lontano da quella dell'altro coniuge non perde l'idoneità ad avere in affidamento i figli minori, sicché il giudice deve esclusivamente valutare se sia più funzionale all'interesse della prole il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori, per quanto ciò ineluttabilmente incida in negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non affidatario>>, in un caso in cui la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ritenuto coerente con il regime di affidamento condiviso con collocamento presso la madre del minore, il trasferimento del piccolo insieme alla madre in altra città, nella prospettiva di miglioramento della condizione economica materna, escludendo che tale scelta si atteggiasse ad ostacolo al rapporto padre-figlio, ovvero che pregiudicasse il preminente interesse del minore. 8 Così la nel ricorso ex art. 337 ter c.c.: <la signora sarà costretta, a breve termine, a CP_1 CP_1 rilasciare l'immobile di proprietà di un'amica nel quale era ospitata assieme ai due figli. Ciò comporterà un'ulteriore spesa a carico della stessa che – da qualche anno – rilasciava l'immobile adibito a casa coniugale che le veniva assegnato dal Giudice in fase di separazione. Con il trasferimento nella città di Napoli, invece, la signora e i due figli minori avrebbero la possibilità di vivere in casa con i di lei CP_1 genitori, proprietari di un grande immobile, capace di ospitarli senza limitazioni e nel totale rispetto della loro privacy. Inoltre, la – attualmente – lavora con un'assunzione part-time, che le consente di CP_1 dedicarsi anche ai suoi figli che, altrimenti, non avrebbero altri punti di riferimento nella città di ME
ER, in quanto – come già spiegato – non hanno più alcun rapporto nemmeno con il padre e con la di lui famiglia da oltre due anni e mezzo. Grazie al trasferimento nella regione Campania, e alla presenza e all'aiuto della sua famiglia di origine, la signora , invece, potrebbe intraprendere un percorso CP_1 lavorativo full time, avendo già ricevuto diverse proposte di lavoro che una grande città come Napoli è in grado, di per sé, di offrire>>. 9 Così a p. 7 dell'atto di appello: << (…) Diversamente da quanto sostenuto dall'appellata il sig. Pt_1 che adora i figli e verso i quali non ha mai usato violenza, mantiene con essi rapporti quotidiani, anche se pur se solo telefonici e a mezzo sms e whatsapp, ma ciò in seguito al comportamento dei figli, che non frequenta di persona da circa un anno e mezzo>>. 10 Così in un messaggio whatsapp di risposta del ad inviato il 16 febbraio del 2022: “ciao Pt_1 Per_1 amore di PÀ. Mi dispiace ma dopo quello che è successo non me la sento di vederci come prima. Ho bisogno di un po' di tempo cercate di capire in ogni caso vi voglio sempre bene e nonostante tutto siete sempre i miei figli”. 11 Così in una conversazione tra e sua nonna del 1° marzo 2024: “ciao nonna come stai?”; “bene Per_1 caro non vedo l'ora di vedervi”; “già dopo 3 anni che non ci vediamo”; “si hai ragione non so che dirti, mi auguro che il tempo migliora tutto”). 12 In un caso in cui la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva autorizzato il trasferimento di un minore con la madre in Israele, osservando, in punto di diritto alla bigenitorialità che il diritto alla bigenitorialità, come delineato dalle norme codicistiche, è prima di tutto un diritto del minore prima ancora dei genitori. Questo diritto deve essere interpretato attraverso criteri e modalità che mirano principalmente a realizzare l'interesse superiore del minore. Il diritto del singolo genitore a realizzare e consolidare relazioni e rapporti continuativi e significativi con il figlio minore presuppone il suo perseguimento nel miglior interesse di quest'ultimo, e assume carattere recessivo se ciò non sia garantito nella fattispecie concreta.