TRIB
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 29/05/2025, n. 1427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1427 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15269/2019
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice Unico Dott.ssa Maria Cristina Scarzella ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15269/2019 R.G. promossa da: nato a [...] il [...], C.F.: , residente a Parte_1 C.F._1
Massa (MS) in Via dei Colli N. 1/8, rappresentato e difeso, come da procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Claudia Cresti del Foro di Massa Carrara (MS), C.F.: C.F._2
PEC: elettivamente domiciliati presso la Cancelleria del Tribunale di Email_1
Genova,
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F.: ) nella persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 legalmente rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova (C.F.:
), presso i cui Uffici è domiciliato, in Viale P.IVA_2 Email_2
Brigate Partigiane, n. 2
PARTE CONVENUTA
E CONTRO
(C.F. e P.IVA: ), Società Controparte_2 P.IVA_3
Cooperativa con sede in Verona Lungadige Cangrande 16, in persona del procuratore della società Dott. delegato alla rappresentanza e firma sociale giusto atto 08.01.2019 Persona_1
Notaio Dott. (rep. n. 15415 – racc. n. 8646), elettivamente domiciliata in Persona_2
Genova Via Corsica 8/7 presso e nello studio dell'avv. Adriano Vassallo (C.F.:
), PEC: il quale la rappresenta e C.F._3 Email_3 difende in virtù di procura in atti;
pag. 1 PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza dell'8.04.2025, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate, per come sono state indicate nelle memorie autorizzate ex art. 281 duodecies c.p.c.
Per parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso ed al termine dell'espletanda istruttoria: -accertare e dichiarare che nel sinistro avvenuto alle ore 13,00 circa del
5.11.2016 al km 0,960 nello svincolo autostradale A15 La Spezia - Santo Stefano, è rimasto vittima riportando danni personali/ materiali/patrimoniali anche futuri e non patrimoniali il CO
, quale terzo trasportato dell'auto Fiat GranPunto tg. POLIZIA F6799 di proprietà del
[...] [...]
in servizio effettivo di Ordine Pubblico;
-accertare e dichiarare che, a seguito ed in CP_1 conseguenza del sinistro ut supra, il V.Q.A ha sostenuto e dovrà sostenere spese mediche Parte_1 nonché ha riportato danni personali, patrimoniali e non patrimoniali, complessivamente quantificabili in almeno totali euro 1.643.020,35 e/o in quelle maggiori o minori somme che risulteranno provate al termine dell'espletanda istruttoria;
e, per l'effetto, voglia: -condannare le parti convenute, in solido, al risarcimento della totalità dei danni tutti materiali e personali, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall'attore, ovvero alla corresponsione in favore del V.Q.A. almeno della somma di euro 1.643.020,35 quale Parte_1 differenza tra il totale quantomeno dovuto, detratti gli acconti già inviati da e/o, Controparte_4 comunque, al pagamento di tutte quelle maggiori o minori somme che risulteranno provate al termine dell'espletanda istruttoria. Il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo effettivo. Vinte le spese e competenze del presente giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. In ogni caso, condannare il convenuto al risarcimento danni in favore dell'attore, nella Controparte_1 somma ritenuta di giustizia, ai sensi dell'art. 96 c.p.c, avendo lo stesso resistito in giudizio, proponendo eccezione di genericità della causa petendi palesemente infondata e ciò con mala fede o comunque colpa grave”. Vinti diritti e spese della Procedura da riconoscersi in distrazione.
Per parte convenuta : Controparte_1
“In conclusione chiede respingersi la domanda dell'attore e in ogni caso chiede la manleva da parte dell'Assicurazione convenuta”.
Per parte convenuta Controparte_5
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, dato atto che prima Controparte_2 dell'instaurazione del presente giudizio, ha versato in favore di l'importo di € Parte_1
119.389,80, - respingere integralmente le domande formulate da perché infondate in Parte_1
pag. 2 fatto ed in diritto e comunque non provate;
- in ogni caso escludere dal risarcimento i danni patrimoniali che avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, e detrarre comunque dal danno Parte_1 che venisse accertato a carico di le indennità percepite da quest'ultimo in conseguenza Parte_1 del sinistro per cui è causa - con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC il 19.12.2019, ha convenuto in Parte_1 giudizio presso il Tribunale di Genova la ed il Controparte_2 [...]
, esponendo che: CP_1
- in data 5.11.2016, alle ore 13.00 circa, egli, in qualità di CE UE Aggiunto, si trovava per motivi di servizio quale terzo trasportato, nel posto anteriore destro, a bordo della autovettura di servizio tipo Fiat GranPunto targata POLIZIA F6799, di proprietà del
[...]
e assicurata con la soc. coop. - n. polizza 00210633400542, con CP_1 Controparte_6 targa civile DF779FT, condotta dall'Assistente Capo;
Persona_3
- percorrendo l'autostrada A15 in direzione La Spezia/S. , giunta allo svincolo Persona_4 che dalla predetta arteria conduce al casello autostradale, ovvero al Km 1, la conducente perdeva improvvisamente il controllo e andava ad impattare più volte contro i guard-rail destro e sinistro, nonché contro l'autovettura Chrysler tg. CC301CW. Nell'immediatezza, interveniva la Polizia
Stradale che redigeva il verbale n. 413 del 5.11.2016 (cfr. doc. A);
- a seguito dell'occorso, l'attore riportava gravi danni alla persona, quantificati nelle relazioni peritali dei dottori e (prodotti sub doc. B), i quali riconoscevano: Persona_5 Persona_6
- Invalidità Temporanea Assoluta: 30 gg (giorni di ricovero in ospedale);
- Invalidità Temporanea Parziale: 300 gg. (30 al 75 %, 40 al 50%, 230 al 25%);
- Invalidità Permanente: 30%;
- richiedeva, quindi, in applicazione dei criteri e delle tabelle elaborati dal Tribunale di
AN: € 141.450,00 per Invalidità Permanente, € 6.173,71 per Invalidità Temporanea Assoluta e
Parziale e precisava ulteriormente che, a fronte del secondo intervento chirurgico eseguito in data 27.7.2018, resosi necessario per la rottura della placca, l'invalidità temporanea doveva essere aumentata di ulteriori 220 giorni;
- chiedeva, inoltre, la corresponsione di ulteriori € 50.000,00, a titolo di riparazione delle conseguenze non patrimoniali derivanti dal sinistro, quali conseguenze pregiudizievoli alla vita di relazione, nonché le sofferenze fisiche ed emotive dallo stesso patite, a titolo di personalizzazione del danno.
L'attore, infatti, soprattutto a causa della grave limitazione della funzionalità dell'arto superiore destro riportata nell'incidente, lamentava il fatto per cui, per oltre due anni, era stato fortemente limitato nello svolgimento delle attività quotidiane, come vestirsi, lavarsi, alimentarsi,
pag. 3 deambulare e spostarsi autonomamente, ed abbia patito forti dolori, oltre alle preoccupazioni vissute quotidianamente a causa del sinistro;
- evidenziava, poi, che, oltre alle spese mediche sostenute a seguito del sinistro pari ad €
1.236,47 (cfr. doc. D), avrebbe sostenuto altre spese causalmente ricollegabili ad esso, quali il costo per le perizie medico legali, l'esborso per le copie della cartella clinica e per il trasporto nei luoghi di cura per i controlli specialistici;
- a ciò, aggiungeva d'esser stato riformato dal servizio, poiché non più idoneo in modo assoluto alla specifica attività, nonché di esser stato riconosciuto portatore di handicap ex lege
104/92, da ciò derivando un danno patrimoniale futuro da incapacità lavorativa specifica assoluta e relativa, pari quantomeno a n. 16 anni di lavoro, rispetto ai quali si dovrà tenere conto dei riordini e degli avanzamenti di carriera perduti, che quantificava in complessivi €
1.560.000,00 lordi, in ragione delle differenze di reddito dovute alla perdita dello stipendio che egli percepiva all'epoca del sinistro, delle indennità, degli straordinari, degli aumenti fissi, del
TFR al regolare pensionamento, nonché del mancato coefficiente per la pensione;
- esperito il tentativo di pervenire ad una soluzione bonaria, mediante invito alla negoziazione assistita al quale non era stato dato seguito, otteneva, tuttavia, da
[...] un primo acconto di euro 48.668,00 in data 12.02.2018 ed un'ulteriore somma di CP_2 euro 70.721,20 in data 6.08.2019, per un totale di
€ 119.389,20 che egli tratteneva in acconto sul maggior dovuto;
- in ragione di quanto esposto, chiedeva l'integrale indennizzo, pari ad
€ 1.643.020,35, così come risultante dalla differenza tra quanto complessivamente dovuto all'attore (euro 1.762.409,35) e quanto versato dalla GN AT . Controparte_2
Si costituivano entrambi i convenuti:
Il eccepiva: Controparte_1
- primariamente, la nullità dell'atto di citazione, per evidente vizio nell'editio actionis, atteso che il convenuto non era stato posto in grado di svolgere adeguate difese. L'attore, CP_1 infatti, si era limitato a riportare la descrizione di un evento, senza esternare a quale titolo la PA dovesse rispondere dei pretesi danni lamentati, quantificati sulla base di calcoli non meglio precisati;
- in via subordinata, il difetto di giurisdizione del giudice adito, in quanto, nell'ipotesi in cui parte attrice abbia voluto avanzare una richiesta a titolo di lucro cessante, derivante dal comportamento colposo tenuto dalla PA, e, quindi, ove abbia voluto fare riferimento al rapporto di servizio intercorrente tra il CE UE Aggiunto e l'Amministrazione dell'Interno, Pt_1 trattandosi di pubblico impiego ex D.Lgs. 165/2001, avrebbe dovuto adire il giudice amministrativo;
- nel merito, ferma la richiesta di rigetto delle pretese attoree, in quanto infondate, ove ritenuta la causa petendi afferente ad un'ordinaria richiesta risarcitoria per responsabilità civile da pag. 4 circolazione stradale, l'operatività della polizza n. 002106.33.400542. Instava, pertanto, per l'integrale manleva, da parte della compagnia , da ogni richiesta di Controparte_2 danno avanzata nei confronti del;
CP_1
- in via subordinata, l'avvenuto ristoro di un equo indennizzo, dovuto al riconoscimento della sussistenza della causa di servizio, nonché del riconoscimento di una pensione privilegiata, la cui corresponsione doveva essere sommata a quanto già corrisposto dalla
[...]
CP_2
La non contestava la verificazione del sinistro nelle modalità riportate dal Controparte_2 rapporto di incidente, né la circostanza che l'attore si trovasse trasportato nell'occasione sull'autovettura tg. DF779FT di proprietà del ed assicurata . Controparte_1 CP_2
Contestava, invece, la sussistenza e l'entità dei danni richiesti dall'attore. La GN convenuta, in particolare, evidenziava di avere inviato all'attore in offerta la somma di € Pt_1
119.389,80, importo risultante dalle valutazioni del medico fiduciario dell'assicurazione che aveva sottoposto a visita il . ; contestava inoltre la sussistenza, prima ancora Pt_1 CP_2 dell'entità, del danno patrimoniale richiesto dal , evidenziando come lo stesso, dichiarato Pt_1 permanentemente non idoneo al servizio presso la Polizia di Stato, avrebbe potuto essere trasferito nella corrispondente qualifica di altra Amministrazione dello Stato evidenziando che l'attore non si era però avvalso di tale facoltà, preferendo essere posto in quiescenza. Pertanto, secondo le difese svolte, i pregiudizi di ordine patrimoniale lamentati dall'attore non potevano essere addebitati ai convenuti, ma erano da imputare al comportamento dello stesso , Pt_1 valutabile ai sensi dell'art. 1227 c.c. Inoltre, i conteggi presentati dall'attore, sempre secondo le deduzioni difensive del convenuto, presupponevano una progressione di carriera che era invece da escludere, anche alla luce delle svariate “disavventure giudiziarie” in cui era incappato il
. Pt_1
Il Giudice, ritenuta la fondatezza dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dal per indeterminatezza della causa petendi della domanda attorea, fissava a parte attrice CP_1 termine per integrare la domanda.
L'attore depositava memoria integrativa, specificando di avere agito quale trasportato ai sensi dell'art. 141 Codice Assicurazioni, ovvero ai sensi dell'art. 2054 c.c.
Previo deposito delle memorie ex art. 183 VI° comma dalle parti, il Giudice disponeva CTU medico legale, nominando all'uopo la Dott.ssa Espletato l'accertamento medico Persona_7 legale, il Giudice formulava una proposta conciliativa che prevedeva il riconoscimento all'attore dell'(ulteriore) importo di € 35.000 oltre spese di CTU e spese legali.
Tale proposta, però, non veniva accettata dall'attore.
La causa, inizialmente rinviata per la precisazione delle conclusioni, veniva ulteriormente istruita con l'acquisizione delle sentenze penali che avevano coinvolto il Pt_1
pag. 5 nell'espletamento delle proprie funzioni e, successivamente con l'espletamento di una CTU contabile, e da una successiva integrazione alla stessa, affidata al Dott. , al fine Persona_8 di determinare le perdite patrimoniali in capo all'attore astrattamente riconoscibili per effetto del pensionamento anticipato.
Da ultimo il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza dell'8.04.2025 per precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con concessione di temine per memorie conclusive;
all'udienza i difensori chiedevano termine per il deposito di ulteriori note in replica e il giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo il termine richiesto;
all'esito del deposito delle memorie di replica è stata emessa la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Sull'an.
Come sopra indicato, le convenute nelle rispettive comparse di costituzione non hanno mai contestato la dinamica del sinistro riportata nel rapporto di incidente, da cui si evince che in data
5.11.2016 alle ore 13,00 circa il CE UE Aggiunto - all'epoca dei fatti Parte_1
Dirigente dell'ufficio personale della Questura della Spezia, durante l'orario di servizio in O.P., si trovava quale terzo trasportato a bordo (posto anteriore destro) della autovettura di servizio tipo
Fiat GranPunto tg. POLIZIA F6799 di proprietà del (autovettura Ass.ta con Controparte_1 la - n. polizza 00210633400542) con colori di serie e targa civile Controparte_7
DF779FT, condotta dall'Assistente Capo , (presente nel posto posteriore Persona_3 sinistro anche il Sovrintendente Gab. Polizia Scientifica, in servizio di O.P.) che, Per_9 percorrendo l'autostrada A15 in direzione La Spezia/S. (dopo aver verificato lo Persona_4 stato dello Stadio di calcio "Dei Pini") e giunta allo svincolo che dalla predetta arteria conduce al casello autostradale, ovvero al Km 1, improvvisamente perdeva il controllo e andava ad impattare più volte contro i guardrail destro e sinistro nonché contro altra autovettura Chrysler tg. CC301CW.
Nella memoria integrativa depositata in data 23.11.2020 dopo la declaratoria di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della causa petendi della domanda attorea (vedi ord.
21.9.2020) l'attore ha chiarito che “la presente è una tipica azione per risarcimento danni intentata dal terzo trasportato (CE UE ) contro il Proprietario del Veicolo in cui si trovava trasportato il Pt_1
( e cioè il convenuto) e contro la GN CU ( ) chiamata per Pt_1 CP_1 CP_2
l'appunto in manleva dal per ristorare i danni subiti dallo stesso a seguito del sinistro CP_1 Pt_1 del 5.11.2016. La GN CU , peraltro, ha già riconosciuto la debenza del danno CP_2
(versando n. 2 acconti) perciò la presente causa è stata intentata dal CE UE solamente ai Pt_1 fini dell'esatto riconoscimento dei danni patiti e descritti tutti nell'atto introduttivo”
È pertanto pacifico il diritto del ad essere risarcito dei danni subiti ai sensi dell'art. Pt_1
141 Codice Assicurazioni, da parte della GN che fin dalla comparsa di costituzione non pag. 6 ha sollevato eccezioni rispetto alla operatività della polizza, dando atto di aver già corrisposto in favore dell'attore la somma complessiva di € 119.389,80 (vedi comparsa di costituzione: “Non si contesta la verificazione del sinistro nelle modalità riportate dal rapporto di incidente (doc.1), né la circostanza che l'odierno attore si trovasse trasportato nell'occasione sull'autovettura tg. DF779FT di proprietà del ed assicurata ). Controparte_1 Controparte_2
2.Sul quantum
Le contestazioni svolte dalle convenute riguardano unicamente il quantum delle richieste risarcitorie attoree.
2.1Danno non patrimoniale
All'esito della CTU medica svolta nel presente giudizio, alla quale la scrivente, per il rigore logico e scientifico con cui sono state condotte le relative operazioni, fa integrale rinvio, per quanto attiene il danno non patrimoniale subito dall'attore dalla relazione medico – legale, è stato accertato che:
a) “in conseguenza dell'evento del 05.11.2016, il sig. riportava trauma cervicale Parte_1
e frattura scomposta, angolata, dell'estremo distale dell'omero destro, con stupore radiale;
contusione al ginocchio destro, dove preesistevano lesioni conseguite per causa di servizio ed a cui non sono state dimostrate nuove lesioni. La patologia traumatica pregressa non ha inciso negativamente sul decorso clinico e concretizzazione delle lesioni”;
b) “in conseguenza del sinistro occorsogli, il sig. ha sofferto di un lungo periodo di Pt_1 inabilità temporanea, per il verificarsi di complicanze, relative allo stupor del nervo radiale e alla pseudoartrosi della frattura del terzo distale dell'omero destro, con rottura dei mezzi di sintesi, e necessità di nuovo intervento e percorso riabilitativo”, con conseguente ulteriore periodo di immobilizzazione e riabilitazione;
c) Tale periodo di inabilità è stato così suddiviso:
- inabilità temporanea totale: 25 giorni;
- inabilità temporanea parziale al 75%: 90 giorni;
- inabilità temporanea parziale al 50%: 180 giorni;
- inabilità temporanea parziale al 30%: 120 giorni;
d) residuano postumi permanenti stabilizzati non suscettibili di miglioramento o aggravamento e consistono in “limitazione funzionale alla spalla, al gomito ed al polso / mano destra”, quantificabili nella misura del 26% della totale, secondo le linee guida vigenti;
e) s'intendono preclusi tutti “quegli sport che l'attore dimostri di aver praticato e che prevedano
l'uso dell'arto superiore destro (ad es. il tennis, il golf, ecc.)”. La CTU rileva altresì che, pur essendo stato considerato idoneo alla guida e pur avendo conservato la patente, il sig. non si sente Pt_1 sicuro e non guida più l'auto;
pag. 7 f) le spese dedotte sono state considerate congrue per la complessiva somma di € 817,25
(con esclusione degli esborsi per le relazioni mediche di parte prodotte con l'atto di citazione);
g) “il sig. ha subito due ricoveri, il primo dal 05.11.2016 al 21.11.2016 ed il secondo dal Pt_1
26.07.2018 al 4.08.2018. In entrambi i ricoveri è stato sottoposto ad interventi chirurgici, il primo di osteosintesi della frattura, il secondo per rimozione della precedente sintesi e innesto osseo per pseudoartrosi (formazione di callo patologico, con rottura dei mezzi di sintesi). La durata di tali ricoveri è stata di 25 giorni complessivi”;
h) durante la malattia traumatica l'attore è stato impossibilitato in toto all'esercizio dell'attività lavorativa fino al 11.07.2017 quando era stato avviato alla visita della Commissione preposta alla valutazione dell'idoneità al servizio a seguito della quale è stato considerato inidoneo alle mansioni proprie della sua attività;
i) i postumi evidenziati rendono impossibile al sig. proseguire nella sua attività Pt_1 nell'ambito della Polizia di Stato. In particolare, si evidenzia come l'uso assai limitato dell'arto superiore destro renda impossibile, ad esempio, usare l'arma; da ciò è derivata la dichiarazione di permanente inidoneità al servizio in modo assoluto. È altresì risultato non idoneo al transito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli nella Polizia di Stato, ma idoneo al transito in altre amministrazioni statali. Il sig. ha però dichiarato di non aver accettato il transito ad altre Pt_1 amministrazioni statali (in mansioni che avrebbe potuto svolgere, di tipo sedentario e d'ufficio) ed attualmente è in pensione per riforma;
j) rispetto, infine, alle osservazioni dei CTP di parte attrice, la CTU rileva come non possa procedersi ad analogia tra le tabelle del danno biologico in materia di RC e quelle che hanno portato alla riforma del sig. . Inoltre, ha sottolineato come, seppur l'arto risulti Pt_1 compromesso, non possa essere paragonato ad una situazione di “paralisi bassa”, né ha ritenuto si possa affermare che l'arto sia “praticamente inutilizzabile”, tanto che il sig. risulta tuttora Pt_1 titolare di patente di guida senza particolari limitazioni;
k) la situazione non è passibile di miglioramento, ma risulta stabilizzata e non è prevedibile né ipotizzabile un peggioramento;
l) circa le progressioni di carriera nulla è dato sapere;
m) in ordine alle osservazioni del CTP del , la dott.ssa ha Controparte_1 Per_7 precisato che il sovrappeso non ha avuto alcuna rilevanza nella concretizzazione dei postumi a livello dell'arto superiore.
Le contestazioni di parte attrice relative al danno IP come quantificato dal CTU sono state oggetto di ulteriore valutazione da parte del CTU che sul punto ha replicato:
“in merito alla valutazione dei postumi, non ritengo si possa fare un'analogia con le tabelle RCA. Al più può essere fatta un'analogia con le tabelle dell'invalidità civile, che per siffatte menomazioni prevedono una percentuale di invalidità tra il 41 ed il 50%. Ma sono, anche queste tabelle, a sé stanti, in un particolare ambito, e che non possono trovare correlazioni e/o paragoni con la valutazione del danno
pag. 8 biologico in ambito RCA.
L'arto superiore destro, dominante, è affetto da consistenti menomazioni, ma faccio rilevare che, pur essendovi una sofferenza del nervo radiale, lo stesso, nel corso dell'intervento chirurgico a cui è stato sottoposto, è descritto come “contuso ma continuo” per cui, pur compromesso, nella valutazione globale del caso non può essere paragonato ad una “paralisi bassa”. E non ritengo si possa affermare che l'arto sia
“praticamente inutilizzabile”. Tanto che il dott. è titolare di patente guida senza limitazioni, Pt_1 patente che risulterebbe rinnovata dopo gli eventi per cui è causa. Se l'arto fosse “praticamente inutilizzabile” avrebbe dovuto essere visitato dalla CML (commissione medica locale della Asl) e avrebbe ottenuto la patente di guida con prescrizione di adattamenti.
La sindrome algo distrofica era presente nel corso della malattia traumatica “in divenire”, ma sostanzialmente migliorata nel tempo: all'esame obiettivo, infatti, non si è rilevata la tipica sintomatologia:
c'è limitazione funzionale, iperalgesia, ingrossamento articolare (connesse alla frattura), ma non altri sintomi come arrossamento, sudorazione o osteoporosi maculata.
La presenza dei mezzi di sintesi, degli esiti di prelievo osseo e relativa cicatrice descritta in esame obiettivo sono state considerate nella valutazione “globale” (come deve essere) delle menomazioni riscontrate. Per altro nessun sintomo è stato riferito dal paziente in relazione a parestesie o irritazioni a carico del nervo femorale. Che la situazione non sia passibile di miglioramento è indubbio, ma è anche vero che risulta stabilizzata, ed al momento non è prevedibile né ipotizzabile un peggioramento.
In merito alla osservazione relativa all'anchilosi, non è la situazione attuale, poiché, pur con importanti limitazioni, sono concessi movimenti, con le limitazioni descritte.
Circa i riflessi sugli aspetti dinamico relazionali, ho risposto al relativo quesito riferendo: “Il sig.
ha evidenziato di non poter fare sport, in particolare il nuoto, il che appare congruo con le lesioni e Pt_1 le menomazioni riscontrate all'arto superiore destro. Riferisce in generale di non poter fare sport, senza ulteriormente precisare. A tal proposito si evidenzia che possono essergli preclusi tutti quegli sport che dimostri di aver praticato e che prevedano l'uso dell'arto superiore destro (ad esempio il tennis, il golf ecc.).
Riferisce inoltre che, pur essendo stato considerato idoneo alla guida, e pur avendo conservato la patente, gli è preclusa la guida dell'auto, poiché non si sente sicuro”
…
Per quanto riguarda la valutazione dei postumi: il dott. smentisce la valutazione presente agli Per_10 atti del 30%, espressa dal dott. Ritiene che tale valutazione sia invece del 35%. E su questo, con Per_6 nota inviata, il si ritiene d'accordo. Da parte mia, confermano la valutazione già espressa. Faccio Per_6 presente, per similitudine (così come ha fatto il dott. in relazione all'anchilosi di gomito) che la Per_10 perdita anatomica dell'avambraccio su arto dominante è valutata nella misura del 50-55%.
Sostanzialmente si è riconosciuta una IP corrispondente alla metà del valore della perdita dell'avambraccio, che ritengo congrua. E che confermo”.
In ordine al danno non patrimoniale questo Giudice ritiene di aderire alle conclusioni rassegnate dal CTU dott.ssa nell'elaborato depositato in data 12.05.2022, alle cui Persona_7 conclusioni, come sopra detto , fa integrale rinvio, condividendo anche la ampia motivazione pag. 9 sopra riportata in replica alle contestazioni dell'attore .
Ciò posto quanto ai postumi per IP e IT, tenuto conto delle difese esposte dalla Assicurazione convenuta, devono essere individuati i criteri ai quali occorre fare riferimento per la liquidazione equitativa del danno de quo .
2.1.1 liquidazione del danno non patrimoniale
Come è noto per la liquidazione di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal Tribunale di AN sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti;
ove la legge non disponga altrimenti, detta liquidazione deve avvenire in base alle regole vigenti al momento della liquidazione, e non al momento del fatto illecito. Come ben evidenziato dalla Suprema Corte (vedi sent. 19229/22), “la liquidazione del danno, infatti, non è un elemento della fattispecie astratta "illecito". La liquidazione del danno è un giudizio, e come tutti i giudizi non può che avvenire in base alle regole (di fonte normativa o pretoria) vigenti al momento in cui viene compiuto. Tale criterio è stato già ripetutamente applicato da questa Corte, tra l'altro: -) in tema di danno alla salute causato da colpa medica, che deve avvenire in base ai criteri stabiliti dall'art. 7, quarto comma, , anche per i fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore di tale legge (Sez. 3 -, Sentenza n. 28990 del 11/11/2019, Rv. 655965 - 01); -) in tema di danno ambientale, da liquidarsi in base ai criteri stabiliti dall'art. 311, comma terzo, d. lgs. 152/06, anche se l'illecito è stato commesso prima (Sez. 3 -, Sentenza n. 8662 del 04/04/2017, Rv. 643837 - 02); -) in tema di danno non patrimoniale da morte, da liquidarsi in base ai criteri orientativi (c.d. "tabelle) diffusi al momento della liquidazione, e non dell'illecito (Sez. 3 -, Sentenza n. 5013 del 28/02/2017, Rv. 643140 - 01; Sez. 3,
Sentenza n. 7272 del 11/05/2012, Rv. 622506 - 01); -) in tema di liquidazione del danno alla persona causato da sinistri stradali, proprio come nel caso di specie (Sez. 3 -, Sentenza n. 18773 del 26/09/2016, Rv.
642106 - 01)”.
Avuto riguardo al caso in esame la scrivente , nell'ambito di una stima comunque necessariamente equitativa, ritiene di dover fare riferimento quale parametro alle tabelle vigenti in uso presso il Tribunale di AN, con riferimento a quelle del 2024: attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente pag. 10 a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3, c.ass..
All'esito dell'istruttoria si ritiene la sussistenza dei presupposti per procedere al riconoscimento dei primi tre punti di cui sopra (lett. a) b) e c) ); quanto all'aumento per personalizzazione del danno (tenuto conto della incidenza dei postumi sull'esercizio dell'attività lavorativa in precedenza svolta, come riscontrate dalla CTU e documentate in atti) si ritiene di poterlo riconoscere in misura del 10%, in considerazione del fatto che la riconosciuta inabilità al servizio ben può ritenersi “specifiche conseguenze eccezionali, ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione”(Cass.10/11/2020 n.25164) tale da giustificare la personalizzazione.
Tenuto conto dei parametri di cui alla tabella Tribunale di AN 2024 della Età del danneggiato alla data del sinistro (49 anni per il calcolo della ITT, 50 per il calcolo della IT, tenuto conto del periodo necessario alla stabilizzazione dei postumi ) Percentuale di invalidità permanente (26%) dell'incremento per sofferenza soggettiva, dei giorni di ITT come individuati dal CTU (con punto base ITT quantificato in € 115) del riconoscimento del danno morale derivante dalle sofferenze dipendenti dalle lesioni subite, dell'aumento per personalizzazione del danno biologico in misura del 10% si ritiene di poter liquidare il danno non patrimoniale in €
160.000 liquidati in moneta attuale.
Le difese svolte da parte convenuta , volte ad ottenere la liquidazione Controparte_2 del danno previa applicazione della Tabella Unica Nazionale approvata dal D.P.R. n. 12 del
13/01/2025 che disciplina le c.d. macropermanenti (invalidità dal 10% al 100%), non convincono:
a fronte della chiara indicazione di legge in merito alla vigenza delle tabelle di AN per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesioni macropermanenti, oltre i 9 punti di invalidità, per i danni causati da sinistri stradali verificatisi prima del 5.03.2025 (art. 5 del regolamento) non può essere applicata tout court la Tabella Unica Nazionale, pubblicata con il DPR n. 12 del 13.01.2025, che potrà al più valere come ulteriore parametro di riferimento per la liquidazione del danno in via equitativa, da operarsi avuto riguardo al caso in esame, avuto riguardo in principalità alle tabelle di AN (nello stesso senso vedi Cass. civ., Sez. III, Sent., n.
11319 del 29/04/20251). In Sul punto si rileva che in ogni caso, operata la comparazione fra le pag. 11 risultanze al fine della più equa liquidazione del danno, si perviene pressochè al medesimo risultato2 .
Conclusivamente può quindi liquidarsi il danno non patrimoniale in € 160.000 liquidato in moneta attuale.
riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ.” (Cass. n. 12408 del 07/06/2011) 2 Calcolo Danno Non Patrimoniale con Tabella Unica Nazionale DPR n. 12 del 13/01/2025
DATI del DANNEGGIATO e INVALIDITA'
Età al momento del sinistro 49 anni
Percentuale di invalidità permanente 26%
Giorni di invalidità temporanea totale 25
Giorni di invalidità temporanea al 75% 90
Giorni di invalidità temporanea al 50% 180
Giorni di invalidità temporanea al 25% 120
tabella di riferimento: 2025) Parte_2
Punto danno biologico permanente € 4.665,79
Personalizzazione danno morale 38,2% (aumento medio) € 1.782,33
Punto danno non patrimoniale € 6.448,13
Coefficiente di riduzione per età 0,762
Indennità temporanea + 45% per danno morale (aumento medio) € 80,10
PROSPETTO di RISARCIMENTO
Danno biologico permanente (€ 4.665,79 x 26 x 0,762) € 92.438,70
Danno morale nel valore medio (€ 1.782,33 x 26 x 0,762) € 35.311,58
A) Danno permanente complessivo (€ 167.651,29 x 0,762): € 127.750,28
Invalidità temporanea totale per 25 giorni: € 2.002,45
Invalidità temporanea al 75% per 90 giorni: € 5.406,62
Invalidità temporanea al 50% per 180 giorni: € 7.208,82
Invalidità temporanea al 25% per 120 giorni: € 2.402,94
B) Danno temporaneo totale: € 17.020,83
Totale danno non patrimoniale (A + B): € 144.771,11
C) Aumento ex art. 138, comma 3 CAP (10% di € 144.771,11): € 14.477,11
TOTALE GENERALE (A + B + C): € 159.248,22
pag. 12 Per la individuazione di quanto dovrà ancora essere versato in favore del per il Pt_1 risarcimento del danno non patrimoniale al netto degli acconti già percepiti dovrà procedersi alle operazioni matematiche infra indicate per la devalutazione della somma di cui sopra (alla data del sinistro) e delle somme a titolo di acconto al fine di renderle omogenee per operare fra esse la compensazione, applicando poi gli interessi legali. Esse sono – così come dedotte dalla convenuta : € 48.668 ,00 primo acconto di in data 12/2/2018; € Controparte_2 CP_2
70.721,20 secondo acconto di in data 08/08/2019; € 3.108 ,6 0 dal CP_2 Controparte_1
a titolo di equo indennizzo (DPR 39/2018); in data 27/9/2017 € 34,56 dal Controparte_1 titolo di integrazione equo indennizzo in data 3/9/2019.
La Suprema Corte ha da tempo delineato i criteri matematici per scomputare gli acconti dall'importo da liquidarsi a titolo di risarcimento del danno: “Nel caso di pagamento di acconti, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso le seguenti operazioni: (a) rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); (b) detrarre l'acconto dal credito;
(c) calcolare gli interessi compensativi applicando un saggio scelto in via equitativa: (i) sull'intero capitale rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto; (ii) sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto (anche in questo caso rivalutata anno per anno), per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitive” (Cass.civ., Sez. III, Ordinanza, 06/03/2023, n. 6607).
Sulla somma risultante come ancora dovuta alla data odierna (in cui in via equitativa è stato liquidato il danno nei termini di cui sopra ) saranno poi dovuti gli interessi in misura legale fino al saldo
2.2 sul danno patrimoniale
In merito al danno patrimoniale si osserva quanto segue: in relazione a detta voce l'attore ha quantificato la propria pretesa risarcitoria nei seguenti termini:
- differenze di reddito (dal reddito 2016 alla pensione) per almeno 15 anni per un ammontare pari ad € 690.000,00;
- perdita “riordino” da gennaio 2018 (€ 1.000,00 per 180 mesi) pari ad
€ 180.000,00;
- aumenti stipendiali 6% fisso ogni due anni, pari ad € 50.000,00;
- perdita di chance (quali ad esempio indennità, straordinari – quantomeno € 1.000,00 per 180 mesi) pari ad € 180.000,00;
- mancato TFR al regolare pensionamento per euro 100.000,00;
- mancato coefficiente pensione da 65 a 80 anni (€ 2.000,00 al mese per 15 anni) pari ad €
360.000,00;
pag. 13 e così per complessivi € 1.560.000,00 lordi, evidenziando a sostegno del conteggio di cui sopra, di esser stato riformato dal servizio, poiché non più idoneo in modo assoluto alla specifica attività, nonché di esser stato riconosciuto portatore di handicap ex lege 104/92, da ciò derivando un danno patrimoniale futuro da incapacità lavorativa specifica assoluta e relativa, pari quantomeno a n. 16 anni di lavoro, rispetto ai quali per la liquidazione del danno si deve tenere conto dei riordini e degli avanzamenti di carriera perduti, quantificati nei termini di cui sopra , in ragione delle differenze di reddito dovute alla perdita dello stipendio che egli percepiva all'epoca del sinistro, delle indennità, degli straordinari, degli aumenti fissi, del TFR al regolare pensionamento, nonché del mancato coefficiente per la pensione.
Le parti convenute hanno contestato la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento del danno patrimoniale;
in particolare il ha dedotto l'avvenuto ristoro di un equo CP_1 indennizzo, dovuto al riconoscimento della sussistenza della causa di servizio, nonché del riconoscimento di una pensione privilegiata, la cui corresponsione doveva essere sommata a quanto già corrisposto dalla;
detta convenuta ha contestato, invece, la Controparte_2 sussistenza e l'entità dei danni richiesti dall'attore evidenziando come lo stesso, dichiarato permanentemente non idoneo al servizio presso la Polizia di Stato, pur potendo essere trasferito nella corrispondente qualifica di altra Amministrazione dello Stato , non si era però avvalso di tale facoltà, preferendo essere posto in quiescenza. In considerazione di ciò i pregiudizi di ordine patrimoniale lamentati dall'attore non si dovrebbero addebitati ai convenuti, ma erano da imputare al comportamento dello stesso , valutabile ai sensi dell'art. 1227 c.c.. Pt_1
Inoltre, i conteggi presentati dall'attore, secondo le deduzioni difensive del convenuto, presupponevano una progressione di carriera che era invece da escludere, anche alla luce delle svariate “disavventure giudiziarie” in cui era incappato il Pt_1
Tenuto conto delle difese come svolte dalle parti la questione deve essere esaminata sotto tre distinti profili, valutando l'incidenza di ciascuno di essi nel riconoscimento o meno di detta voce di danno, legati i primi due alle vicende pregresse del , l'ultima alla scelta operata dallo Pt_1 stesso di accedere alla pensione anzichè transitare ad altra amministrazione .
Per quanto attiene le prime due (destituzione di diritto e mancata progressione in carriera) le convenute hanno dedotto e documentato la commissione da parte dello stesso, durante il servizio, di condotte delittuose, così come ritenuto in sede penale con accertamento passato in giudicato (vedi Cass. sentenza nr. 41406/2018 pronunciata 05.02.2018, a definizione del procedimento nr. 365/2011 R.G.N.R. Trib. Massa, nel cui ambito sono state rese le seguenti pronunce: a) Sentenza Tribunale di Massa n. 233/2016 (all.a), che ha dichiarato il Pt_1 colpevole (tra l'altro) per quattro reati di falsità ideologica commessa in qualità di pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni (art. 479 c.p.), e per un reato di abuso di ufficio (art. 323 c.p.); b) Sentenza Corte d'Appello di Genova n. 1519/2017 (all.b) che ha confermato sul punto la sentenza Tribunale di Massa ed ha condannato il ad anni 1 e mesi 11 di reclusione;
c) Pt_1
pag. 14 Sentenza Corte di Cassazione n. 41406/2018 (all.c), che ha rigettato il ricorso proposto dal Pt_1
).
Come si evince dalla documentazione prodotta, le condanne a carico del sono passate Pt_1 in giudicato il 5/02/2018 (data della pronuncia della Cassazione), quando l'odierno attore si trovava già in quiescenza: ciò – come ha rilevato la difesa di parte convenuta – ha definitivamente precluso l'instaurazione del procedimento disciplinare, all'esito del quale ben avrebbe potuto essere inflitta una sanzione disciplinare. Determinare a posteriori l'entità della sanzione, fino a ritenere più probabile che non la irrogazione della sanzione massima della destituzione , appare difficile, in difetto della specifica allegazione da parte dei convenuti di una casistica avente ad oggetto la avvenuta irrogazione di sanzioni disciplinari in casi analoghi, necessaria per poter procedere ad una comparazione e su di essa fondare un giudizio prognostico: pertanto la valutazione sul punto è negativa. Più facile ed immediata è invece la considerazione di come dette condotte a rilevanza penale (unitamente ad altre già oggetto di rilievi disciplinari) avrebbero sicuramente influito sulla progressione della carriera del , Pt_1 escludendo per lo stesso ogni chance di avanzamento.
Questa valutazione risulta altresì supportata dalla nota del – DAP Controparte_1 prot. 29641 del 18.06.2024 depositata in atti il 10.07.2024 ove si legge: “Nel caso di specie, l'ex vice questore aggiunto della Polizia di stato dott. , qualora in ipotesi non dispensato, nello Parte_1 scrutinio per la promozione a vice questore con decorrenza dal 1° gennaio 2018 sarebbe stato ritenuto- con ogni probabilità – non meritevole dell'avanzamento in qualifica per carenza dei requisiti di cui all'art. 39 del citato D.P.R. n. 1077/1970 (le promozioni per merito assoluto sono conferite, secondo l'ordine di ruolo, agli impiegati che ne siano ritenuti meritevoli per capacità professionale, rendimento e buona condotta). Ciò in ragione del procedimento penale pendente a suo carico per i reati di cui agli artt.
479 c.p. in relazione all'art. 476 e 323 c.p. e dunque per condotte oggettivamente lesive dell'immagine della
Polizia di Stato. In seguito alla definizione del citato procedimento penale in data 5 febbraio 2018 con sentenza definitiva di condanna, nello scrutinio con decorrenza 1° gennaio 2019 il dott. sarebbe Pt_1 stato poi ritenuto – a fortiori – non meritevole dell'avanzamento, sempre in ossequio all'art. 39 del citato
D.P.R. n. 1077/1970”. Inoltre, per completezza e per gli scrutini successivi a quello con decorrenza 1° gennaio 2019, sarebbe potuta intervenire – anche una sanzione disciplinare, con conseguente non ammissione dell'interessato ad una o più procedure di avanzamento, in applicazione dell'art. 60 del citato
D.Lgs. 334/2000 e in base al tipo di provvedimento afflittivo adottato”.
L'ulteriore questione dibattuta fra le parti attiene l'eccezione svolta ex art. 1227 secondo comma c.c. dalla convenuta cattolica Assicurazioni, sollevata fin dalla comparsa di costituzione e risposta, in relazione al fatto che “Il , accettando il trasferimento ad altra amministrazione Pt_1 statale, e senza rilevanti sacrifici, avrebbe evitato (o quantomeno significativamente ridotto) il danno patrimoniale”(vedi pag. 6 comparsa di costituzione) .
La difesa dell'attore, nel contestare detta eccezione , ha dedotto che il non aveva Pt_1
pag. 15 potuto transitare in altra amministrazione dello Stato poiché era in congedo straordinario per malattia. Afferma l'attore che, avendo usufruito di un lungo periodo di malattia a seguito dei due ricoveri e precisamente “dal 06.11.2016 al 04.09.2017 (304 giorni) e dal 05.09.2017 al 13.03.2019 (552 giorni), quand'anche gli avessero consentito di transitare in altra amministrazione egli avrebbe comunque superato il congedo previsto tanto presso il primo datore di lavoro quanto presso la nuova realtà lavorativa avendo accumulato oltre 360 giorni di inabilità e così perdendo lavoro e pensione fino al compimento di 67 anni”.
La tesi attorea risulta smentita dalla relazione della Commissione Medica Ospedaliera-
Interforze, che in data 4/9/2017 ha giudicato il “permanentemente non idoneo al S.I. in modo Pt_1 assoluto a decorrere dal 4.09.2017. No idoneo al transito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della
P.S. Idoneo al transito in altre Amministrazioni dello Stato (d.P.R. 339/82)”, come risulta dalla documentazione prodotta in causa dal . Tale valutazione è poi riportata nel decreto CP_1
13/9/2017 (produzione n. 3 di ) con cui il ha altresì dato atto che CP_2 Controparte_1 il “ha rinunciato a presentare istanza di transito in altre Amministrazioni dello Stato”, e ha Pt_1 disposto pertanto la sua dispensa dal servizio per fisica inabilità.
Come accertato anche dal CTU in base alla normativa di riferimento (art. 1 D.P.R. 24.04.1982
n. 339), il personale della Polizia di Stato, che espleta funzioni di Polizia, giudicato assolutamente inidoneo all'assolvimento dei compiti per motivi di salute, anche dipendenti da cause di servizio, può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altre amministrazioni dello
Stato.
L'art. 10 del succitato D.P.R. precisa ulteriormente che: “il personale trasferito è inquadrato in soprannumero, riassorbibile con la cessazione del servizio per qualsiasi causa, del personale stesso nella qualifica corrispondente a quella rivestita al momento del trasferimento, conservando l'anzianità nella qualifica ricoperta, l'anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita”. Il , Pt_1 come si evince dal decreto del , “ha rinunciato a presentare istanza di transito Controparte_1 in altra amministrazione dello Stato” ed è stato pertanto dispensato dal servizio per fisica inabilità.
Lo stesso CTU nell'elaborato peritale del 23.08.2024 ha evidenziato che la posizione del
, in congedo per malattia, non gli avrebbe precluso il passaggio in altra amministrazione Pt_1 dello Stato, ove avrebbe potuto beneficiare di una aspettativa di 18 mesi (pag. 7 perizia). Le difese svolte tardivamente (vedi note 31.3.2025: in precedenza è stata dedotta la impossibilità di transito per le condizioni di salute) dal in merito all'apparente vuoto normativo3 per il periodo Pt_1 compreso fra la data della dispensa dal servizio per fisica inabilità 13/9/2017 e il 1.1.2018 non si
pag. 16 ritengono pertinenti in quanto non risulta in alcun modo che il abbia avanzato alcuna Pt_1 domanda in forza del riconoscimento della facoltà ad esso spettante, come riportata nella certificazione della Commissione Medica Ospedaliera-Interforze, 4/9/2017 che come già visto ha giudicato il “permanentemente non idoneo al S.I. in modo assoluto a decorrere dal 4.09.2017. No Pt_1 idoneo al transito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della P.S. Idoneo al transito in altre
Amministrazioni dello Stato (d.P.R. 339/82) .
Ciò posto, e accertato che in caso di transito ad altra amministrazione l'attore verosimilmente non avrebbe avuto alcun danno patrimoniale per la voce in esame (risultando dai conteggi eseguiti dal CTU maggiore l'importo complessivo che avrebbe percepito in detta ipotesi rispetto a quanto avrebbe percepito in assenza dell'infortunio4) ci si deve interrogare se nel caso in esame possa trovare applicazione l'art. 1227 secondo comma c.c.
Tale norma, nel porre la condizione dell'inevitabilità del danno da parte del danneggiato con l'uso dell'ordinaria diligenza, non si limita a richiedere a quest'ultimo, di fronte all'altrui comportamento dannoso, la mera inerzia o la semplice astensione dall'aggravare, con fatto proprio, il pregiudizio già verificatosi, ma, secondo i principi generali di correttezza e buona fede, gli impone una condotta attiva diretta a limitare le conseguenze dannose di detto comportamento. La vittima di un fatto illecito ha quindi l'obbligo giuridico di attivarsi, in adempimento del dovere di correttezza di cui all'art. 1175 c.c., per ridurne od eliderne le conseguenze dannose e tale obbligo intendendosi comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza,
a tal fine richiesta, soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici (Cass. 5 agosto 2021, n. 22352; Cass. 8 febbraio
2019, n. 3797; Cass. 15 ottobre 2018, n. 25750; Cass. 5 ottobre 2018, n. 24522, ove anche il richiamo al limite dell'"apprezzabile sacrificio"; fino alla più risalente Cass. 20 novembre 1991, n. 12439)
Come ben evidenziato dalla Suprema Corte nella ordinanza 20589/2024 “l'obbligo di adottare comportamenti di salvaguardia della controparte, secondo parametri di ordinaria diligenza può riguardare solo attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici;
il giudizio rispetto a tali sacrifici esigibili va svolto in ragione del complessivo assetto di interessi che coinvolge il danneggiato”; avuto riguardo al caso in esame la decisione dell'attore (non assunta) di continuare a prestare servizio presso un'altra amministrazione alle medesime condizioni economiche già riconosciute, non può ritenersi esorbitare dai limiti di quanto esigibile, ben potendo il - benchè reduce dall'incidente stradale con esiti non ancora stabilizzati - fruire Pt_1 al momento del passaggio ad altra amministrazione di tutte le tutele anche sanitarie all'uopo pag. 17 apprestate;
nondimeno non può escludersi del tutto – in termini prognostici – che potesse intervenire da parte sua, proprio in considerazione delle compromesse condizioni di salute e del nuovo ambito lavorativo, la decisione di anticipare - rispetto al raggiungimento dell'età pensionabile – il momento della quiescenza. Ciò comporta ad avviso della scrivente che la riduzione della misura del risarcimento del danno ex art. 1227 secondo comma c.c. debba essere contenuta in una percentuale che si individua in via equitativa nel 20%.
2.2.1 liquidazione del danno patrimoniale
E' proprio partendo dalla sussistenza delle tre questioni sopra esaminate che al ctu nominato il dott. sono stati posti diversi quesiti alternativi per poter meglio definire, Persona_8 inquadrare e liquidare il danno de quo .
In particolare a seguito delle note depositate da parte attrice in data 30.09.2024, è stata richiesta una integrazione contabile al fine di una più agevole individuazione dell'eventuale effettivo danno patrimoniale subito dal sig. in seguito alla sua anticipata cessazione Pt_1 dell'attività lavorativa, in assenza di transito ad altre amministrazioni. Tenuto conto degli elementi sopra esposti e dalla soluzione adottata dalla scrivente in merito alle tre questioni di cui sopra (che hanno portato la scrivente ad: - escludere la sussistenza dei presupposti per la destituzione – ritenere insussistenti chances di progressione in carriera;
- ritenere ben possibile per il transitare ad altra amministrazione) la quantificazione del danno patrimoniale Pt_1 effettivamente occorso al si ritiene consista nella differenza tra: Pt_1
- la somma complessiva che il Sig. avrebbe percepito, se avesse continuato a svolgere Pt_1 le mansioni in polizia (in assenza di progressione in carriera) a titolo di stipendio (comprensivo delle voci di straordinario) fino all'età del naturale pensionamento e poi a titolo di trattamento pensionistico, fino alla durata di vita media dell'uomo secondo i rilievi ISTAT e
- la somma complessiva calcolata sulla base di quanto effettivamente percepito e percepiendo dal Sig. a titolo di trattamento pensionistico da pensionamento anticipato per il Pt_1 medesimo arco temporale.
A seguito di complessi calcoli e prospetti ai quali la scrivente fa integrale rinvio il CTU rispondendo al quesito integrativo sub 1) ha concluso che “il danno patrimoniale ipotizzabile al
31.12.2024 sulla base del primo quesito ammonterebbe ad € 266.434,61”
Individuato nei termini di cui sopra il danno patrimoniale , in favore del , con Pt_1 liquidazione equitativa che tiene conto della riduzione del 20% da operare ex art. 1227 secondo comma c.c. , spetta il risarcimento determinato in € 213.147,69 liquidata al 31.12.2024 (data di effettuazione dei conteggi da parte del CTU); su detta somma spettano interessi e rivalutazioni fino alla data odierna e dalla data odierna sulla somma così ottenuta gli interessi in misura legale.
Sempre a titolo di danno patrimoniale meritevole di risarcimento deve altresì essere riconosciuta la somma riconosciuta dalla CTU medico legale in merito agli esborsi sostenuti ,
pag. 18 indicati in complessivi € 817,255 oltre interessi legali dagli esborsi al saldo, nonché la somma di €
1403 per CTP medico legali (vedi doc. E citazione)
Conclusivamente , a fronte della manleva richiesta dal responsabile del sinistro
[...]
, con la presente sentenza deve essere condannata al CP_1 Controparte_2 corrispondere in favore dell'attore le somme come sopra individuate a titolo di danno patrimoniale (213.147,69 + 817,54+1403) e non patrimoniale (saldo da corrispondere a fronte della liquidazione del danno in € 160.000 da cui detrarre gli acconti percepiti, con le modalità sopra indicate) con gli accessori come indicati in parte motiva.
3. Domanda ex art. 96 c.p.c.
La domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'attore non può trovare accoglimento, la complessità delle questioni esaminate nella presente sentenza e e il consistente ridimensionamento della pretesa avanzata a titolo di danno patrimoniale fanno ritenere la insussistenza dei presupposti di legge.
4 spese di lite e per CTU
Le spese di lite sostenute dall'attore per la soccombenza sono poste a carico della convenuta e sono liquidate in favore del difensore antistatario con applicazione CP_2 dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e alti per la fase di trattazione di cui allo scaglione di quanto riconosciuto con la presente sentenza (scaglione fra € 52.001 e €
260.000). Le spese per CTU sono definitivamente poste a carico della Assicurazione convenuta .
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica nel giudizio proposto da (C.F.: ) nei confronti di Parte_1 C.F._1
(C.F.: nella persona del Ministro pro tempore e nei Controparte_1 P.IVA_1 confronti di (C.F. e P.IVA: ) Controparte_2 P.IVA_3 definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- accertato che nel sinistro avvenuto alle ore 13,00 circa del 5.11.2016 al km 0,960 nello svincolo autostradale A15 La Spezia - Santo Stefano, è rimasto vittima riportando danni personali/ materiali/patrimoniali il , quale terzo trasportato dell'auto CO 5 Vedi CTU per il dettaglio
DATA TIPO Prestazione IMPORTO
Varie (17.11,23.11,26.11, 2.12, 6.12, Acquisto farmaci € 129.25
17.12.2016; 31.3.2017)
22.5.2017 Acquisizione CD di esami strumentali € 8.00
31.1.2017 Visita ortopedica intramoenia € 122.00 Per_1 Dal 24.2.2017 al 15.6.17 13 sedute di FKT presso dott.
€ 520.00
Ricci
14.11.2016 Acquisto tutore € 38.00
TOTALE € 817.25
pag. 19 Fiat GranPunto tg. POLIZIA F6799 di proprietà del in servizio effettivo di Controparte_1
Ordine Pubblico;
ritenuta la fondatezza della domanda di risarcimento dei danni :
1) liquida in favore dell'attore, in dipendenza del sinistro di cui sopra la somma di €
(213.147,69 + 817,54+1403) con gli accessori come indicati in parte motiva a titolo di danno patrimoniale e la somma di € 160.000 a titolo di danno non patrimoniale;
2) dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore dell'attore della Controparte_2 somma di cui sopra liquidata a titolo di danno patrimoniale nonché a titolo di saldo del danno non patrimoniale della somma che risulterà a fronte della liquidazione del danno in € 160.000 da cui detrarre gli acconti percepiti, con le modalità indicate in parte motiva oltre interessi dalla data odierna sino al saldo;
3) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. ;
4) dichiara tenuta e condanna la convenuta alla rifusione delle spese Controparte_2 di lite in favore del difensore dell'attore, antistatario, che si liquidano in € 16.938,00 per compenso professionale oltre rimborso spese generali iva e cpa come per legge e rifusione del contributo unificato parametrato al valore della presente sentenza;
5) pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese per CTU. Controparte_2
Così deciso in Genova il giorno 28 maggio 2025
IL GIUDICE
Maria Cristina Scarzella
pag. 20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vedi sentenza sopra indicata che in via incidentale afferma che: “Al riguardo mette conto avvertire che, quanto ai valori da porre a base del calcolo a punto, il giudice di rinvio resta vincolato all'applicazione delle Tabelle di AN nella versione più aggiornata. Per effetto del giudicato interno sul punto formatosi in mancanza di impugnazione incidentale, la Corte territoriale non potrebbe infatti comunque fare applicazione della Tabella approvata con D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 ("Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209"), pubblicato nella Gazz. Uff. n. 40 del 18 febbraio 2025 ed entrato in vigore il 5 marzo 2025, applicazione cui - può incidentalmente notarsi - non sarebbero altrimenti d'ostacolo né il riferimento ai soli danni derivanti da sinistri stradali, né la previsione contenuta nell'articolo 5 del citato D.P.R. circa l'applicabilità delle disposizioni "ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore", valendo entrambi ad escludere solo un'applicazione diretta delle dette tabelle ma non anche un loro utilizzo indiretto quale parametro di 3 Vedi note citate: “Solo dopo il Governo ha garantito il transito ai CE Questori, ma limitatamente al periodo di riforma dal servizio che andava dal 1.01.2018 al 2020 e il è stato riformato nel settembre 2017. Il vuoto Pt_1 legislativo ha pregiudicato il;
la Commissione Medica di La Spezia quando ha valutato il non idoneo al Pt_1 Pt_1 servizio, ha pregiudicato il perché non ha valutato l'impossibilità del transito per i motivi in diritto sopra citati e Pt_1 di cui si allegano stralci di riferimenti normativi” 4 Come rilevato dalla convenuta sulla scorta dei conteggi del CTU nelle note di replica “se il avesse CP_2 Pt_1 continuato il Servizio in Polizia avrebbe percepito a titolo di stipendi e poi di pensione la cifra netta di € 1.024.340,71, di cui € 414.631,20 per stipendi (Allegato 1-A), ed € 609.709,51 per pensione (Allegato 1-D).
Se invece il fosse transitato in altra Amministrazione avrebbe percepito a titolo di stipendi e poi di pensione una Pt_1 cifra netta superiore, e precisamente €1.201.156,63, di cui €630.309,12per stipendi (Allegato 2-A), ed €570.847,51per pensione(Allegato 2-D).Questo perché (come riportato anche nella CTU) in Polizia si raggiunge l'età pensionabile a 60 anni, mentre nelle altre Amministrazioni dello Stato si raggiunge l'età pensionabile a 67 anni.”
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice Unico Dott.ssa Maria Cristina Scarzella ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15269/2019 R.G. promossa da: nato a [...] il [...], C.F.: , residente a Parte_1 C.F._1
Massa (MS) in Via dei Colli N. 1/8, rappresentato e difeso, come da procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Claudia Cresti del Foro di Massa Carrara (MS), C.F.: C.F._2
PEC: elettivamente domiciliati presso la Cancelleria del Tribunale di Email_1
Genova,
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F.: ) nella persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 legalmente rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova (C.F.:
), presso i cui Uffici è domiciliato, in Viale P.IVA_2 Email_2
Brigate Partigiane, n. 2
PARTE CONVENUTA
E CONTRO
(C.F. e P.IVA: ), Società Controparte_2 P.IVA_3
Cooperativa con sede in Verona Lungadige Cangrande 16, in persona del procuratore della società Dott. delegato alla rappresentanza e firma sociale giusto atto 08.01.2019 Persona_1
Notaio Dott. (rep. n. 15415 – racc. n. 8646), elettivamente domiciliata in Persona_2
Genova Via Corsica 8/7 presso e nello studio dell'avv. Adriano Vassallo (C.F.:
), PEC: il quale la rappresenta e C.F._3 Email_3 difende in virtù di procura in atti;
pag. 1 PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza dell'8.04.2025, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate, per come sono state indicate nelle memorie autorizzate ex art. 281 duodecies c.p.c.
Per parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso ed al termine dell'espletanda istruttoria: -accertare e dichiarare che nel sinistro avvenuto alle ore 13,00 circa del
5.11.2016 al km 0,960 nello svincolo autostradale A15 La Spezia - Santo Stefano, è rimasto vittima riportando danni personali/ materiali/patrimoniali anche futuri e non patrimoniali il CO
, quale terzo trasportato dell'auto Fiat GranPunto tg. POLIZIA F6799 di proprietà del
[...] [...]
in servizio effettivo di Ordine Pubblico;
-accertare e dichiarare che, a seguito ed in CP_1 conseguenza del sinistro ut supra, il V.Q.A ha sostenuto e dovrà sostenere spese mediche Parte_1 nonché ha riportato danni personali, patrimoniali e non patrimoniali, complessivamente quantificabili in almeno totali euro 1.643.020,35 e/o in quelle maggiori o minori somme che risulteranno provate al termine dell'espletanda istruttoria;
e, per l'effetto, voglia: -condannare le parti convenute, in solido, al risarcimento della totalità dei danni tutti materiali e personali, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall'attore, ovvero alla corresponsione in favore del V.Q.A. almeno della somma di euro 1.643.020,35 quale Parte_1 differenza tra il totale quantomeno dovuto, detratti gli acconti già inviati da e/o, Controparte_4 comunque, al pagamento di tutte quelle maggiori o minori somme che risulteranno provate al termine dell'espletanda istruttoria. Il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo effettivo. Vinte le spese e competenze del presente giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. In ogni caso, condannare il convenuto al risarcimento danni in favore dell'attore, nella Controparte_1 somma ritenuta di giustizia, ai sensi dell'art. 96 c.p.c, avendo lo stesso resistito in giudizio, proponendo eccezione di genericità della causa petendi palesemente infondata e ciò con mala fede o comunque colpa grave”. Vinti diritti e spese della Procedura da riconoscersi in distrazione.
Per parte convenuta : Controparte_1
“In conclusione chiede respingersi la domanda dell'attore e in ogni caso chiede la manleva da parte dell'Assicurazione convenuta”.
Per parte convenuta Controparte_5
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, dato atto che prima Controparte_2 dell'instaurazione del presente giudizio, ha versato in favore di l'importo di € Parte_1
119.389,80, - respingere integralmente le domande formulate da perché infondate in Parte_1
pag. 2 fatto ed in diritto e comunque non provate;
- in ogni caso escludere dal risarcimento i danni patrimoniali che avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, e detrarre comunque dal danno Parte_1 che venisse accertato a carico di le indennità percepite da quest'ultimo in conseguenza Parte_1 del sinistro per cui è causa - con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC il 19.12.2019, ha convenuto in Parte_1 giudizio presso il Tribunale di Genova la ed il Controparte_2 [...]
, esponendo che: CP_1
- in data 5.11.2016, alle ore 13.00 circa, egli, in qualità di CE UE Aggiunto, si trovava per motivi di servizio quale terzo trasportato, nel posto anteriore destro, a bordo della autovettura di servizio tipo Fiat GranPunto targata POLIZIA F6799, di proprietà del
[...]
e assicurata con la soc. coop. - n. polizza 00210633400542, con CP_1 Controparte_6 targa civile DF779FT, condotta dall'Assistente Capo;
Persona_3
- percorrendo l'autostrada A15 in direzione La Spezia/S. , giunta allo svincolo Persona_4 che dalla predetta arteria conduce al casello autostradale, ovvero al Km 1, la conducente perdeva improvvisamente il controllo e andava ad impattare più volte contro i guard-rail destro e sinistro, nonché contro l'autovettura Chrysler tg. CC301CW. Nell'immediatezza, interveniva la Polizia
Stradale che redigeva il verbale n. 413 del 5.11.2016 (cfr. doc. A);
- a seguito dell'occorso, l'attore riportava gravi danni alla persona, quantificati nelle relazioni peritali dei dottori e (prodotti sub doc. B), i quali riconoscevano: Persona_5 Persona_6
- Invalidità Temporanea Assoluta: 30 gg (giorni di ricovero in ospedale);
- Invalidità Temporanea Parziale: 300 gg. (30 al 75 %, 40 al 50%, 230 al 25%);
- Invalidità Permanente: 30%;
- richiedeva, quindi, in applicazione dei criteri e delle tabelle elaborati dal Tribunale di
AN: € 141.450,00 per Invalidità Permanente, € 6.173,71 per Invalidità Temporanea Assoluta e
Parziale e precisava ulteriormente che, a fronte del secondo intervento chirurgico eseguito in data 27.7.2018, resosi necessario per la rottura della placca, l'invalidità temporanea doveva essere aumentata di ulteriori 220 giorni;
- chiedeva, inoltre, la corresponsione di ulteriori € 50.000,00, a titolo di riparazione delle conseguenze non patrimoniali derivanti dal sinistro, quali conseguenze pregiudizievoli alla vita di relazione, nonché le sofferenze fisiche ed emotive dallo stesso patite, a titolo di personalizzazione del danno.
L'attore, infatti, soprattutto a causa della grave limitazione della funzionalità dell'arto superiore destro riportata nell'incidente, lamentava il fatto per cui, per oltre due anni, era stato fortemente limitato nello svolgimento delle attività quotidiane, come vestirsi, lavarsi, alimentarsi,
pag. 3 deambulare e spostarsi autonomamente, ed abbia patito forti dolori, oltre alle preoccupazioni vissute quotidianamente a causa del sinistro;
- evidenziava, poi, che, oltre alle spese mediche sostenute a seguito del sinistro pari ad €
1.236,47 (cfr. doc. D), avrebbe sostenuto altre spese causalmente ricollegabili ad esso, quali il costo per le perizie medico legali, l'esborso per le copie della cartella clinica e per il trasporto nei luoghi di cura per i controlli specialistici;
- a ciò, aggiungeva d'esser stato riformato dal servizio, poiché non più idoneo in modo assoluto alla specifica attività, nonché di esser stato riconosciuto portatore di handicap ex lege
104/92, da ciò derivando un danno patrimoniale futuro da incapacità lavorativa specifica assoluta e relativa, pari quantomeno a n. 16 anni di lavoro, rispetto ai quali si dovrà tenere conto dei riordini e degli avanzamenti di carriera perduti, che quantificava in complessivi €
1.560.000,00 lordi, in ragione delle differenze di reddito dovute alla perdita dello stipendio che egli percepiva all'epoca del sinistro, delle indennità, degli straordinari, degli aumenti fissi, del
TFR al regolare pensionamento, nonché del mancato coefficiente per la pensione;
- esperito il tentativo di pervenire ad una soluzione bonaria, mediante invito alla negoziazione assistita al quale non era stato dato seguito, otteneva, tuttavia, da
[...] un primo acconto di euro 48.668,00 in data 12.02.2018 ed un'ulteriore somma di CP_2 euro 70.721,20 in data 6.08.2019, per un totale di
€ 119.389,20 che egli tratteneva in acconto sul maggior dovuto;
- in ragione di quanto esposto, chiedeva l'integrale indennizzo, pari ad
€ 1.643.020,35, così come risultante dalla differenza tra quanto complessivamente dovuto all'attore (euro 1.762.409,35) e quanto versato dalla GN AT . Controparte_2
Si costituivano entrambi i convenuti:
Il eccepiva: Controparte_1
- primariamente, la nullità dell'atto di citazione, per evidente vizio nell'editio actionis, atteso che il convenuto non era stato posto in grado di svolgere adeguate difese. L'attore, CP_1 infatti, si era limitato a riportare la descrizione di un evento, senza esternare a quale titolo la PA dovesse rispondere dei pretesi danni lamentati, quantificati sulla base di calcoli non meglio precisati;
- in via subordinata, il difetto di giurisdizione del giudice adito, in quanto, nell'ipotesi in cui parte attrice abbia voluto avanzare una richiesta a titolo di lucro cessante, derivante dal comportamento colposo tenuto dalla PA, e, quindi, ove abbia voluto fare riferimento al rapporto di servizio intercorrente tra il CE UE Aggiunto e l'Amministrazione dell'Interno, Pt_1 trattandosi di pubblico impiego ex D.Lgs. 165/2001, avrebbe dovuto adire il giudice amministrativo;
- nel merito, ferma la richiesta di rigetto delle pretese attoree, in quanto infondate, ove ritenuta la causa petendi afferente ad un'ordinaria richiesta risarcitoria per responsabilità civile da pag. 4 circolazione stradale, l'operatività della polizza n. 002106.33.400542. Instava, pertanto, per l'integrale manleva, da parte della compagnia , da ogni richiesta di Controparte_2 danno avanzata nei confronti del;
CP_1
- in via subordinata, l'avvenuto ristoro di un equo indennizzo, dovuto al riconoscimento della sussistenza della causa di servizio, nonché del riconoscimento di una pensione privilegiata, la cui corresponsione doveva essere sommata a quanto già corrisposto dalla
[...]
CP_2
La non contestava la verificazione del sinistro nelle modalità riportate dal Controparte_2 rapporto di incidente, né la circostanza che l'attore si trovasse trasportato nell'occasione sull'autovettura tg. DF779FT di proprietà del ed assicurata . Controparte_1 CP_2
Contestava, invece, la sussistenza e l'entità dei danni richiesti dall'attore. La GN convenuta, in particolare, evidenziava di avere inviato all'attore in offerta la somma di € Pt_1
119.389,80, importo risultante dalle valutazioni del medico fiduciario dell'assicurazione che aveva sottoposto a visita il . ; contestava inoltre la sussistenza, prima ancora Pt_1 CP_2 dell'entità, del danno patrimoniale richiesto dal , evidenziando come lo stesso, dichiarato Pt_1 permanentemente non idoneo al servizio presso la Polizia di Stato, avrebbe potuto essere trasferito nella corrispondente qualifica di altra Amministrazione dello Stato evidenziando che l'attore non si era però avvalso di tale facoltà, preferendo essere posto in quiescenza. Pertanto, secondo le difese svolte, i pregiudizi di ordine patrimoniale lamentati dall'attore non potevano essere addebitati ai convenuti, ma erano da imputare al comportamento dello stesso , Pt_1 valutabile ai sensi dell'art. 1227 c.c. Inoltre, i conteggi presentati dall'attore, sempre secondo le deduzioni difensive del convenuto, presupponevano una progressione di carriera che era invece da escludere, anche alla luce delle svariate “disavventure giudiziarie” in cui era incappato il
. Pt_1
Il Giudice, ritenuta la fondatezza dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dal per indeterminatezza della causa petendi della domanda attorea, fissava a parte attrice CP_1 termine per integrare la domanda.
L'attore depositava memoria integrativa, specificando di avere agito quale trasportato ai sensi dell'art. 141 Codice Assicurazioni, ovvero ai sensi dell'art. 2054 c.c.
Previo deposito delle memorie ex art. 183 VI° comma dalle parti, il Giudice disponeva CTU medico legale, nominando all'uopo la Dott.ssa Espletato l'accertamento medico Persona_7 legale, il Giudice formulava una proposta conciliativa che prevedeva il riconoscimento all'attore dell'(ulteriore) importo di € 35.000 oltre spese di CTU e spese legali.
Tale proposta, però, non veniva accettata dall'attore.
La causa, inizialmente rinviata per la precisazione delle conclusioni, veniva ulteriormente istruita con l'acquisizione delle sentenze penali che avevano coinvolto il Pt_1
pag. 5 nell'espletamento delle proprie funzioni e, successivamente con l'espletamento di una CTU contabile, e da una successiva integrazione alla stessa, affidata al Dott. , al fine Persona_8 di determinare le perdite patrimoniali in capo all'attore astrattamente riconoscibili per effetto del pensionamento anticipato.
Da ultimo il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza dell'8.04.2025 per precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con concessione di temine per memorie conclusive;
all'udienza i difensori chiedevano termine per il deposito di ulteriori note in replica e il giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo il termine richiesto;
all'esito del deposito delle memorie di replica è stata emessa la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Sull'an.
Come sopra indicato, le convenute nelle rispettive comparse di costituzione non hanno mai contestato la dinamica del sinistro riportata nel rapporto di incidente, da cui si evince che in data
5.11.2016 alle ore 13,00 circa il CE UE Aggiunto - all'epoca dei fatti Parte_1
Dirigente dell'ufficio personale della Questura della Spezia, durante l'orario di servizio in O.P., si trovava quale terzo trasportato a bordo (posto anteriore destro) della autovettura di servizio tipo
Fiat GranPunto tg. POLIZIA F6799 di proprietà del (autovettura Ass.ta con Controparte_1 la - n. polizza 00210633400542) con colori di serie e targa civile Controparte_7
DF779FT, condotta dall'Assistente Capo , (presente nel posto posteriore Persona_3 sinistro anche il Sovrintendente Gab. Polizia Scientifica, in servizio di O.P.) che, Per_9 percorrendo l'autostrada A15 in direzione La Spezia/S. (dopo aver verificato lo Persona_4 stato dello Stadio di calcio "Dei Pini") e giunta allo svincolo che dalla predetta arteria conduce al casello autostradale, ovvero al Km 1, improvvisamente perdeva il controllo e andava ad impattare più volte contro i guardrail destro e sinistro nonché contro altra autovettura Chrysler tg. CC301CW.
Nella memoria integrativa depositata in data 23.11.2020 dopo la declaratoria di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della causa petendi della domanda attorea (vedi ord.
21.9.2020) l'attore ha chiarito che “la presente è una tipica azione per risarcimento danni intentata dal terzo trasportato (CE UE ) contro il Proprietario del Veicolo in cui si trovava trasportato il Pt_1
( e cioè il convenuto) e contro la GN CU ( ) chiamata per Pt_1 CP_1 CP_2
l'appunto in manleva dal per ristorare i danni subiti dallo stesso a seguito del sinistro CP_1 Pt_1 del 5.11.2016. La GN CU , peraltro, ha già riconosciuto la debenza del danno CP_2
(versando n. 2 acconti) perciò la presente causa è stata intentata dal CE UE solamente ai Pt_1 fini dell'esatto riconoscimento dei danni patiti e descritti tutti nell'atto introduttivo”
È pertanto pacifico il diritto del ad essere risarcito dei danni subiti ai sensi dell'art. Pt_1
141 Codice Assicurazioni, da parte della GN che fin dalla comparsa di costituzione non pag. 6 ha sollevato eccezioni rispetto alla operatività della polizza, dando atto di aver già corrisposto in favore dell'attore la somma complessiva di € 119.389,80 (vedi comparsa di costituzione: “Non si contesta la verificazione del sinistro nelle modalità riportate dal rapporto di incidente (doc.1), né la circostanza che l'odierno attore si trovasse trasportato nell'occasione sull'autovettura tg. DF779FT di proprietà del ed assicurata ). Controparte_1 Controparte_2
2.Sul quantum
Le contestazioni svolte dalle convenute riguardano unicamente il quantum delle richieste risarcitorie attoree.
2.1Danno non patrimoniale
All'esito della CTU medica svolta nel presente giudizio, alla quale la scrivente, per il rigore logico e scientifico con cui sono state condotte le relative operazioni, fa integrale rinvio, per quanto attiene il danno non patrimoniale subito dall'attore dalla relazione medico – legale, è stato accertato che:
a) “in conseguenza dell'evento del 05.11.2016, il sig. riportava trauma cervicale Parte_1
e frattura scomposta, angolata, dell'estremo distale dell'omero destro, con stupore radiale;
contusione al ginocchio destro, dove preesistevano lesioni conseguite per causa di servizio ed a cui non sono state dimostrate nuove lesioni. La patologia traumatica pregressa non ha inciso negativamente sul decorso clinico e concretizzazione delle lesioni”;
b) “in conseguenza del sinistro occorsogli, il sig. ha sofferto di un lungo periodo di Pt_1 inabilità temporanea, per il verificarsi di complicanze, relative allo stupor del nervo radiale e alla pseudoartrosi della frattura del terzo distale dell'omero destro, con rottura dei mezzi di sintesi, e necessità di nuovo intervento e percorso riabilitativo”, con conseguente ulteriore periodo di immobilizzazione e riabilitazione;
c) Tale periodo di inabilità è stato così suddiviso:
- inabilità temporanea totale: 25 giorni;
- inabilità temporanea parziale al 75%: 90 giorni;
- inabilità temporanea parziale al 50%: 180 giorni;
- inabilità temporanea parziale al 30%: 120 giorni;
d) residuano postumi permanenti stabilizzati non suscettibili di miglioramento o aggravamento e consistono in “limitazione funzionale alla spalla, al gomito ed al polso / mano destra”, quantificabili nella misura del 26% della totale, secondo le linee guida vigenti;
e) s'intendono preclusi tutti “quegli sport che l'attore dimostri di aver praticato e che prevedano
l'uso dell'arto superiore destro (ad es. il tennis, il golf, ecc.)”. La CTU rileva altresì che, pur essendo stato considerato idoneo alla guida e pur avendo conservato la patente, il sig. non si sente Pt_1 sicuro e non guida più l'auto;
pag. 7 f) le spese dedotte sono state considerate congrue per la complessiva somma di € 817,25
(con esclusione degli esborsi per le relazioni mediche di parte prodotte con l'atto di citazione);
g) “il sig. ha subito due ricoveri, il primo dal 05.11.2016 al 21.11.2016 ed il secondo dal Pt_1
26.07.2018 al 4.08.2018. In entrambi i ricoveri è stato sottoposto ad interventi chirurgici, il primo di osteosintesi della frattura, il secondo per rimozione della precedente sintesi e innesto osseo per pseudoartrosi (formazione di callo patologico, con rottura dei mezzi di sintesi). La durata di tali ricoveri è stata di 25 giorni complessivi”;
h) durante la malattia traumatica l'attore è stato impossibilitato in toto all'esercizio dell'attività lavorativa fino al 11.07.2017 quando era stato avviato alla visita della Commissione preposta alla valutazione dell'idoneità al servizio a seguito della quale è stato considerato inidoneo alle mansioni proprie della sua attività;
i) i postumi evidenziati rendono impossibile al sig. proseguire nella sua attività Pt_1 nell'ambito della Polizia di Stato. In particolare, si evidenzia come l'uso assai limitato dell'arto superiore destro renda impossibile, ad esempio, usare l'arma; da ciò è derivata la dichiarazione di permanente inidoneità al servizio in modo assoluto. È altresì risultato non idoneo al transito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli nella Polizia di Stato, ma idoneo al transito in altre amministrazioni statali. Il sig. ha però dichiarato di non aver accettato il transito ad altre Pt_1 amministrazioni statali (in mansioni che avrebbe potuto svolgere, di tipo sedentario e d'ufficio) ed attualmente è in pensione per riforma;
j) rispetto, infine, alle osservazioni dei CTP di parte attrice, la CTU rileva come non possa procedersi ad analogia tra le tabelle del danno biologico in materia di RC e quelle che hanno portato alla riforma del sig. . Inoltre, ha sottolineato come, seppur l'arto risulti Pt_1 compromesso, non possa essere paragonato ad una situazione di “paralisi bassa”, né ha ritenuto si possa affermare che l'arto sia “praticamente inutilizzabile”, tanto che il sig. risulta tuttora Pt_1 titolare di patente di guida senza particolari limitazioni;
k) la situazione non è passibile di miglioramento, ma risulta stabilizzata e non è prevedibile né ipotizzabile un peggioramento;
l) circa le progressioni di carriera nulla è dato sapere;
m) in ordine alle osservazioni del CTP del , la dott.ssa ha Controparte_1 Per_7 precisato che il sovrappeso non ha avuto alcuna rilevanza nella concretizzazione dei postumi a livello dell'arto superiore.
Le contestazioni di parte attrice relative al danno IP come quantificato dal CTU sono state oggetto di ulteriore valutazione da parte del CTU che sul punto ha replicato:
“in merito alla valutazione dei postumi, non ritengo si possa fare un'analogia con le tabelle RCA. Al più può essere fatta un'analogia con le tabelle dell'invalidità civile, che per siffatte menomazioni prevedono una percentuale di invalidità tra il 41 ed il 50%. Ma sono, anche queste tabelle, a sé stanti, in un particolare ambito, e che non possono trovare correlazioni e/o paragoni con la valutazione del danno
pag. 8 biologico in ambito RCA.
L'arto superiore destro, dominante, è affetto da consistenti menomazioni, ma faccio rilevare che, pur essendovi una sofferenza del nervo radiale, lo stesso, nel corso dell'intervento chirurgico a cui è stato sottoposto, è descritto come “contuso ma continuo” per cui, pur compromesso, nella valutazione globale del caso non può essere paragonato ad una “paralisi bassa”. E non ritengo si possa affermare che l'arto sia
“praticamente inutilizzabile”. Tanto che il dott. è titolare di patente guida senza limitazioni, Pt_1 patente che risulterebbe rinnovata dopo gli eventi per cui è causa. Se l'arto fosse “praticamente inutilizzabile” avrebbe dovuto essere visitato dalla CML (commissione medica locale della Asl) e avrebbe ottenuto la patente di guida con prescrizione di adattamenti.
La sindrome algo distrofica era presente nel corso della malattia traumatica “in divenire”, ma sostanzialmente migliorata nel tempo: all'esame obiettivo, infatti, non si è rilevata la tipica sintomatologia:
c'è limitazione funzionale, iperalgesia, ingrossamento articolare (connesse alla frattura), ma non altri sintomi come arrossamento, sudorazione o osteoporosi maculata.
La presenza dei mezzi di sintesi, degli esiti di prelievo osseo e relativa cicatrice descritta in esame obiettivo sono state considerate nella valutazione “globale” (come deve essere) delle menomazioni riscontrate. Per altro nessun sintomo è stato riferito dal paziente in relazione a parestesie o irritazioni a carico del nervo femorale. Che la situazione non sia passibile di miglioramento è indubbio, ma è anche vero che risulta stabilizzata, ed al momento non è prevedibile né ipotizzabile un peggioramento.
In merito alla osservazione relativa all'anchilosi, non è la situazione attuale, poiché, pur con importanti limitazioni, sono concessi movimenti, con le limitazioni descritte.
Circa i riflessi sugli aspetti dinamico relazionali, ho risposto al relativo quesito riferendo: “Il sig.
ha evidenziato di non poter fare sport, in particolare il nuoto, il che appare congruo con le lesioni e Pt_1 le menomazioni riscontrate all'arto superiore destro. Riferisce in generale di non poter fare sport, senza ulteriormente precisare. A tal proposito si evidenzia che possono essergli preclusi tutti quegli sport che dimostri di aver praticato e che prevedano l'uso dell'arto superiore destro (ad esempio il tennis, il golf ecc.).
Riferisce inoltre che, pur essendo stato considerato idoneo alla guida, e pur avendo conservato la patente, gli è preclusa la guida dell'auto, poiché non si sente sicuro”
…
Per quanto riguarda la valutazione dei postumi: il dott. smentisce la valutazione presente agli Per_10 atti del 30%, espressa dal dott. Ritiene che tale valutazione sia invece del 35%. E su questo, con Per_6 nota inviata, il si ritiene d'accordo. Da parte mia, confermano la valutazione già espressa. Faccio Per_6 presente, per similitudine (così come ha fatto il dott. in relazione all'anchilosi di gomito) che la Per_10 perdita anatomica dell'avambraccio su arto dominante è valutata nella misura del 50-55%.
Sostanzialmente si è riconosciuta una IP corrispondente alla metà del valore della perdita dell'avambraccio, che ritengo congrua. E che confermo”.
In ordine al danno non patrimoniale questo Giudice ritiene di aderire alle conclusioni rassegnate dal CTU dott.ssa nell'elaborato depositato in data 12.05.2022, alle cui Persona_7 conclusioni, come sopra detto , fa integrale rinvio, condividendo anche la ampia motivazione pag. 9 sopra riportata in replica alle contestazioni dell'attore .
Ciò posto quanto ai postumi per IP e IT, tenuto conto delle difese esposte dalla Assicurazione convenuta, devono essere individuati i criteri ai quali occorre fare riferimento per la liquidazione equitativa del danno de quo .
2.1.1 liquidazione del danno non patrimoniale
Come è noto per la liquidazione di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal Tribunale di AN sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti;
ove la legge non disponga altrimenti, detta liquidazione deve avvenire in base alle regole vigenti al momento della liquidazione, e non al momento del fatto illecito. Come ben evidenziato dalla Suprema Corte (vedi sent. 19229/22), “la liquidazione del danno, infatti, non è un elemento della fattispecie astratta "illecito". La liquidazione del danno è un giudizio, e come tutti i giudizi non può che avvenire in base alle regole (di fonte normativa o pretoria) vigenti al momento in cui viene compiuto. Tale criterio è stato già ripetutamente applicato da questa Corte, tra l'altro: -) in tema di danno alla salute causato da colpa medica, che deve avvenire in base ai criteri stabiliti dall'art. 7, quarto comma, , anche per i fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore di tale legge (Sez. 3 -, Sentenza n. 28990 del 11/11/2019, Rv. 655965 - 01); -) in tema di danno ambientale, da liquidarsi in base ai criteri stabiliti dall'art. 311, comma terzo, d. lgs. 152/06, anche se l'illecito è stato commesso prima (Sez. 3 -, Sentenza n. 8662 del 04/04/2017, Rv. 643837 - 02); -) in tema di danno non patrimoniale da morte, da liquidarsi in base ai criteri orientativi (c.d. "tabelle) diffusi al momento della liquidazione, e non dell'illecito (Sez. 3 -, Sentenza n. 5013 del 28/02/2017, Rv. 643140 - 01; Sez. 3,
Sentenza n. 7272 del 11/05/2012, Rv. 622506 - 01); -) in tema di liquidazione del danno alla persona causato da sinistri stradali, proprio come nel caso di specie (Sez. 3 -, Sentenza n. 18773 del 26/09/2016, Rv.
642106 - 01)”.
Avuto riguardo al caso in esame la scrivente , nell'ambito di una stima comunque necessariamente equitativa, ritiene di dover fare riferimento quale parametro alle tabelle vigenti in uso presso il Tribunale di AN, con riferimento a quelle del 2024: attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente pag. 10 a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3, c.ass..
All'esito dell'istruttoria si ritiene la sussistenza dei presupposti per procedere al riconoscimento dei primi tre punti di cui sopra (lett. a) b) e c) ); quanto all'aumento per personalizzazione del danno (tenuto conto della incidenza dei postumi sull'esercizio dell'attività lavorativa in precedenza svolta, come riscontrate dalla CTU e documentate in atti) si ritiene di poterlo riconoscere in misura del 10%, in considerazione del fatto che la riconosciuta inabilità al servizio ben può ritenersi “specifiche conseguenze eccezionali, ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione”(Cass.10/11/2020 n.25164) tale da giustificare la personalizzazione.
Tenuto conto dei parametri di cui alla tabella Tribunale di AN 2024 della Età del danneggiato alla data del sinistro (49 anni per il calcolo della ITT, 50 per il calcolo della IT, tenuto conto del periodo necessario alla stabilizzazione dei postumi ) Percentuale di invalidità permanente (26%) dell'incremento per sofferenza soggettiva, dei giorni di ITT come individuati dal CTU (con punto base ITT quantificato in € 115) del riconoscimento del danno morale derivante dalle sofferenze dipendenti dalle lesioni subite, dell'aumento per personalizzazione del danno biologico in misura del 10% si ritiene di poter liquidare il danno non patrimoniale in €
160.000 liquidati in moneta attuale.
Le difese svolte da parte convenuta , volte ad ottenere la liquidazione Controparte_2 del danno previa applicazione della Tabella Unica Nazionale approvata dal D.P.R. n. 12 del
13/01/2025 che disciplina le c.d. macropermanenti (invalidità dal 10% al 100%), non convincono:
a fronte della chiara indicazione di legge in merito alla vigenza delle tabelle di AN per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesioni macropermanenti, oltre i 9 punti di invalidità, per i danni causati da sinistri stradali verificatisi prima del 5.03.2025 (art. 5 del regolamento) non può essere applicata tout court la Tabella Unica Nazionale, pubblicata con il DPR n. 12 del 13.01.2025, che potrà al più valere come ulteriore parametro di riferimento per la liquidazione del danno in via equitativa, da operarsi avuto riguardo al caso in esame, avuto riguardo in principalità alle tabelle di AN (nello stesso senso vedi Cass. civ., Sez. III, Sent., n.
11319 del 29/04/20251). In Sul punto si rileva che in ogni caso, operata la comparazione fra le pag. 11 risultanze al fine della più equa liquidazione del danno, si perviene pressochè al medesimo risultato2 .
Conclusivamente può quindi liquidarsi il danno non patrimoniale in € 160.000 liquidato in moneta attuale.
riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ.” (Cass. n. 12408 del 07/06/2011) 2 Calcolo Danno Non Patrimoniale con Tabella Unica Nazionale DPR n. 12 del 13/01/2025
DATI del DANNEGGIATO e INVALIDITA'
Età al momento del sinistro 49 anni
Percentuale di invalidità permanente 26%
Giorni di invalidità temporanea totale 25
Giorni di invalidità temporanea al 75% 90
Giorni di invalidità temporanea al 50% 180
Giorni di invalidità temporanea al 25% 120
tabella di riferimento: 2025) Parte_2
Punto danno biologico permanente € 4.665,79
Personalizzazione danno morale 38,2% (aumento medio) € 1.782,33
Punto danno non patrimoniale € 6.448,13
Coefficiente di riduzione per età 0,762
Indennità temporanea + 45% per danno morale (aumento medio) € 80,10
PROSPETTO di RISARCIMENTO
Danno biologico permanente (€ 4.665,79 x 26 x 0,762) € 92.438,70
Danno morale nel valore medio (€ 1.782,33 x 26 x 0,762) € 35.311,58
A) Danno permanente complessivo (€ 167.651,29 x 0,762): € 127.750,28
Invalidità temporanea totale per 25 giorni: € 2.002,45
Invalidità temporanea al 75% per 90 giorni: € 5.406,62
Invalidità temporanea al 50% per 180 giorni: € 7.208,82
Invalidità temporanea al 25% per 120 giorni: € 2.402,94
B) Danno temporaneo totale: € 17.020,83
Totale danno non patrimoniale (A + B): € 144.771,11
C) Aumento ex art. 138, comma 3 CAP (10% di € 144.771,11): € 14.477,11
TOTALE GENERALE (A + B + C): € 159.248,22
pag. 12 Per la individuazione di quanto dovrà ancora essere versato in favore del per il Pt_1 risarcimento del danno non patrimoniale al netto degli acconti già percepiti dovrà procedersi alle operazioni matematiche infra indicate per la devalutazione della somma di cui sopra (alla data del sinistro) e delle somme a titolo di acconto al fine di renderle omogenee per operare fra esse la compensazione, applicando poi gli interessi legali. Esse sono – così come dedotte dalla convenuta : € 48.668 ,00 primo acconto di in data 12/2/2018; € Controparte_2 CP_2
70.721,20 secondo acconto di in data 08/08/2019; € 3.108 ,6 0 dal CP_2 Controparte_1
a titolo di equo indennizzo (DPR 39/2018); in data 27/9/2017 € 34,56 dal Controparte_1 titolo di integrazione equo indennizzo in data 3/9/2019.
La Suprema Corte ha da tempo delineato i criteri matematici per scomputare gli acconti dall'importo da liquidarsi a titolo di risarcimento del danno: “Nel caso di pagamento di acconti, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso le seguenti operazioni: (a) rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); (b) detrarre l'acconto dal credito;
(c) calcolare gli interessi compensativi applicando un saggio scelto in via equitativa: (i) sull'intero capitale rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto; (ii) sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto (anche in questo caso rivalutata anno per anno), per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitive” (Cass.civ., Sez. III, Ordinanza, 06/03/2023, n. 6607).
Sulla somma risultante come ancora dovuta alla data odierna (in cui in via equitativa è stato liquidato il danno nei termini di cui sopra ) saranno poi dovuti gli interessi in misura legale fino al saldo
2.2 sul danno patrimoniale
In merito al danno patrimoniale si osserva quanto segue: in relazione a detta voce l'attore ha quantificato la propria pretesa risarcitoria nei seguenti termini:
- differenze di reddito (dal reddito 2016 alla pensione) per almeno 15 anni per un ammontare pari ad € 690.000,00;
- perdita “riordino” da gennaio 2018 (€ 1.000,00 per 180 mesi) pari ad
€ 180.000,00;
- aumenti stipendiali 6% fisso ogni due anni, pari ad € 50.000,00;
- perdita di chance (quali ad esempio indennità, straordinari – quantomeno € 1.000,00 per 180 mesi) pari ad € 180.000,00;
- mancato TFR al regolare pensionamento per euro 100.000,00;
- mancato coefficiente pensione da 65 a 80 anni (€ 2.000,00 al mese per 15 anni) pari ad €
360.000,00;
pag. 13 e così per complessivi € 1.560.000,00 lordi, evidenziando a sostegno del conteggio di cui sopra, di esser stato riformato dal servizio, poiché non più idoneo in modo assoluto alla specifica attività, nonché di esser stato riconosciuto portatore di handicap ex lege 104/92, da ciò derivando un danno patrimoniale futuro da incapacità lavorativa specifica assoluta e relativa, pari quantomeno a n. 16 anni di lavoro, rispetto ai quali per la liquidazione del danno si deve tenere conto dei riordini e degli avanzamenti di carriera perduti, quantificati nei termini di cui sopra , in ragione delle differenze di reddito dovute alla perdita dello stipendio che egli percepiva all'epoca del sinistro, delle indennità, degli straordinari, degli aumenti fissi, del TFR al regolare pensionamento, nonché del mancato coefficiente per la pensione.
Le parti convenute hanno contestato la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento del danno patrimoniale;
in particolare il ha dedotto l'avvenuto ristoro di un equo CP_1 indennizzo, dovuto al riconoscimento della sussistenza della causa di servizio, nonché del riconoscimento di una pensione privilegiata, la cui corresponsione doveva essere sommata a quanto già corrisposto dalla;
detta convenuta ha contestato, invece, la Controparte_2 sussistenza e l'entità dei danni richiesti dall'attore evidenziando come lo stesso, dichiarato permanentemente non idoneo al servizio presso la Polizia di Stato, pur potendo essere trasferito nella corrispondente qualifica di altra Amministrazione dello Stato , non si era però avvalso di tale facoltà, preferendo essere posto in quiescenza. In considerazione di ciò i pregiudizi di ordine patrimoniale lamentati dall'attore non si dovrebbero addebitati ai convenuti, ma erano da imputare al comportamento dello stesso , valutabile ai sensi dell'art. 1227 c.c.. Pt_1
Inoltre, i conteggi presentati dall'attore, secondo le deduzioni difensive del convenuto, presupponevano una progressione di carriera che era invece da escludere, anche alla luce delle svariate “disavventure giudiziarie” in cui era incappato il Pt_1
Tenuto conto delle difese come svolte dalle parti la questione deve essere esaminata sotto tre distinti profili, valutando l'incidenza di ciascuno di essi nel riconoscimento o meno di detta voce di danno, legati i primi due alle vicende pregresse del , l'ultima alla scelta operata dallo Pt_1 stesso di accedere alla pensione anzichè transitare ad altra amministrazione .
Per quanto attiene le prime due (destituzione di diritto e mancata progressione in carriera) le convenute hanno dedotto e documentato la commissione da parte dello stesso, durante il servizio, di condotte delittuose, così come ritenuto in sede penale con accertamento passato in giudicato (vedi Cass. sentenza nr. 41406/2018 pronunciata 05.02.2018, a definizione del procedimento nr. 365/2011 R.G.N.R. Trib. Massa, nel cui ambito sono state rese le seguenti pronunce: a) Sentenza Tribunale di Massa n. 233/2016 (all.a), che ha dichiarato il Pt_1 colpevole (tra l'altro) per quattro reati di falsità ideologica commessa in qualità di pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni (art. 479 c.p.), e per un reato di abuso di ufficio (art. 323 c.p.); b) Sentenza Corte d'Appello di Genova n. 1519/2017 (all.b) che ha confermato sul punto la sentenza Tribunale di Massa ed ha condannato il ad anni 1 e mesi 11 di reclusione;
c) Pt_1
pag. 14 Sentenza Corte di Cassazione n. 41406/2018 (all.c), che ha rigettato il ricorso proposto dal Pt_1
).
Come si evince dalla documentazione prodotta, le condanne a carico del sono passate Pt_1 in giudicato il 5/02/2018 (data della pronuncia della Cassazione), quando l'odierno attore si trovava già in quiescenza: ciò – come ha rilevato la difesa di parte convenuta – ha definitivamente precluso l'instaurazione del procedimento disciplinare, all'esito del quale ben avrebbe potuto essere inflitta una sanzione disciplinare. Determinare a posteriori l'entità della sanzione, fino a ritenere più probabile che non la irrogazione della sanzione massima della destituzione , appare difficile, in difetto della specifica allegazione da parte dei convenuti di una casistica avente ad oggetto la avvenuta irrogazione di sanzioni disciplinari in casi analoghi, necessaria per poter procedere ad una comparazione e su di essa fondare un giudizio prognostico: pertanto la valutazione sul punto è negativa. Più facile ed immediata è invece la considerazione di come dette condotte a rilevanza penale (unitamente ad altre già oggetto di rilievi disciplinari) avrebbero sicuramente influito sulla progressione della carriera del , Pt_1 escludendo per lo stesso ogni chance di avanzamento.
Questa valutazione risulta altresì supportata dalla nota del – DAP Controparte_1 prot. 29641 del 18.06.2024 depositata in atti il 10.07.2024 ove si legge: “Nel caso di specie, l'ex vice questore aggiunto della Polizia di stato dott. , qualora in ipotesi non dispensato, nello Parte_1 scrutinio per la promozione a vice questore con decorrenza dal 1° gennaio 2018 sarebbe stato ritenuto- con ogni probabilità – non meritevole dell'avanzamento in qualifica per carenza dei requisiti di cui all'art. 39 del citato D.P.R. n. 1077/1970 (le promozioni per merito assoluto sono conferite, secondo l'ordine di ruolo, agli impiegati che ne siano ritenuti meritevoli per capacità professionale, rendimento e buona condotta). Ciò in ragione del procedimento penale pendente a suo carico per i reati di cui agli artt.
479 c.p. in relazione all'art. 476 e 323 c.p. e dunque per condotte oggettivamente lesive dell'immagine della
Polizia di Stato. In seguito alla definizione del citato procedimento penale in data 5 febbraio 2018 con sentenza definitiva di condanna, nello scrutinio con decorrenza 1° gennaio 2019 il dott. sarebbe Pt_1 stato poi ritenuto – a fortiori – non meritevole dell'avanzamento, sempre in ossequio all'art. 39 del citato
D.P.R. n. 1077/1970”. Inoltre, per completezza e per gli scrutini successivi a quello con decorrenza 1° gennaio 2019, sarebbe potuta intervenire – anche una sanzione disciplinare, con conseguente non ammissione dell'interessato ad una o più procedure di avanzamento, in applicazione dell'art. 60 del citato
D.Lgs. 334/2000 e in base al tipo di provvedimento afflittivo adottato”.
L'ulteriore questione dibattuta fra le parti attiene l'eccezione svolta ex art. 1227 secondo comma c.c. dalla convenuta cattolica Assicurazioni, sollevata fin dalla comparsa di costituzione e risposta, in relazione al fatto che “Il , accettando il trasferimento ad altra amministrazione Pt_1 statale, e senza rilevanti sacrifici, avrebbe evitato (o quantomeno significativamente ridotto) il danno patrimoniale”(vedi pag. 6 comparsa di costituzione) .
La difesa dell'attore, nel contestare detta eccezione , ha dedotto che il non aveva Pt_1
pag. 15 potuto transitare in altra amministrazione dello Stato poiché era in congedo straordinario per malattia. Afferma l'attore che, avendo usufruito di un lungo periodo di malattia a seguito dei due ricoveri e precisamente “dal 06.11.2016 al 04.09.2017 (304 giorni) e dal 05.09.2017 al 13.03.2019 (552 giorni), quand'anche gli avessero consentito di transitare in altra amministrazione egli avrebbe comunque superato il congedo previsto tanto presso il primo datore di lavoro quanto presso la nuova realtà lavorativa avendo accumulato oltre 360 giorni di inabilità e così perdendo lavoro e pensione fino al compimento di 67 anni”.
La tesi attorea risulta smentita dalla relazione della Commissione Medica Ospedaliera-
Interforze, che in data 4/9/2017 ha giudicato il “permanentemente non idoneo al S.I. in modo Pt_1 assoluto a decorrere dal 4.09.2017. No idoneo al transito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della
P.S. Idoneo al transito in altre Amministrazioni dello Stato (d.P.R. 339/82)”, come risulta dalla documentazione prodotta in causa dal . Tale valutazione è poi riportata nel decreto CP_1
13/9/2017 (produzione n. 3 di ) con cui il ha altresì dato atto che CP_2 Controparte_1 il “ha rinunciato a presentare istanza di transito in altre Amministrazioni dello Stato”, e ha Pt_1 disposto pertanto la sua dispensa dal servizio per fisica inabilità.
Come accertato anche dal CTU in base alla normativa di riferimento (art. 1 D.P.R. 24.04.1982
n. 339), il personale della Polizia di Stato, che espleta funzioni di Polizia, giudicato assolutamente inidoneo all'assolvimento dei compiti per motivi di salute, anche dipendenti da cause di servizio, può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altre amministrazioni dello
Stato.
L'art. 10 del succitato D.P.R. precisa ulteriormente che: “il personale trasferito è inquadrato in soprannumero, riassorbibile con la cessazione del servizio per qualsiasi causa, del personale stesso nella qualifica corrispondente a quella rivestita al momento del trasferimento, conservando l'anzianità nella qualifica ricoperta, l'anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita”. Il , Pt_1 come si evince dal decreto del , “ha rinunciato a presentare istanza di transito Controparte_1 in altra amministrazione dello Stato” ed è stato pertanto dispensato dal servizio per fisica inabilità.
Lo stesso CTU nell'elaborato peritale del 23.08.2024 ha evidenziato che la posizione del
, in congedo per malattia, non gli avrebbe precluso il passaggio in altra amministrazione Pt_1 dello Stato, ove avrebbe potuto beneficiare di una aspettativa di 18 mesi (pag. 7 perizia). Le difese svolte tardivamente (vedi note 31.3.2025: in precedenza è stata dedotta la impossibilità di transito per le condizioni di salute) dal in merito all'apparente vuoto normativo3 per il periodo Pt_1 compreso fra la data della dispensa dal servizio per fisica inabilità 13/9/2017 e il 1.1.2018 non si
pag. 16 ritengono pertinenti in quanto non risulta in alcun modo che il abbia avanzato alcuna Pt_1 domanda in forza del riconoscimento della facoltà ad esso spettante, come riportata nella certificazione della Commissione Medica Ospedaliera-Interforze, 4/9/2017 che come già visto ha giudicato il “permanentemente non idoneo al S.I. in modo assoluto a decorrere dal 4.09.2017. No Pt_1 idoneo al transito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della P.S. Idoneo al transito in altre
Amministrazioni dello Stato (d.P.R. 339/82) .
Ciò posto, e accertato che in caso di transito ad altra amministrazione l'attore verosimilmente non avrebbe avuto alcun danno patrimoniale per la voce in esame (risultando dai conteggi eseguiti dal CTU maggiore l'importo complessivo che avrebbe percepito in detta ipotesi rispetto a quanto avrebbe percepito in assenza dell'infortunio4) ci si deve interrogare se nel caso in esame possa trovare applicazione l'art. 1227 secondo comma c.c.
Tale norma, nel porre la condizione dell'inevitabilità del danno da parte del danneggiato con l'uso dell'ordinaria diligenza, non si limita a richiedere a quest'ultimo, di fronte all'altrui comportamento dannoso, la mera inerzia o la semplice astensione dall'aggravare, con fatto proprio, il pregiudizio già verificatosi, ma, secondo i principi generali di correttezza e buona fede, gli impone una condotta attiva diretta a limitare le conseguenze dannose di detto comportamento. La vittima di un fatto illecito ha quindi l'obbligo giuridico di attivarsi, in adempimento del dovere di correttezza di cui all'art. 1175 c.c., per ridurne od eliderne le conseguenze dannose e tale obbligo intendendosi comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza,
a tal fine richiesta, soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici (Cass. 5 agosto 2021, n. 22352; Cass. 8 febbraio
2019, n. 3797; Cass. 15 ottobre 2018, n. 25750; Cass. 5 ottobre 2018, n. 24522, ove anche il richiamo al limite dell'"apprezzabile sacrificio"; fino alla più risalente Cass. 20 novembre 1991, n. 12439)
Come ben evidenziato dalla Suprema Corte nella ordinanza 20589/2024 “l'obbligo di adottare comportamenti di salvaguardia della controparte, secondo parametri di ordinaria diligenza può riguardare solo attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici;
il giudizio rispetto a tali sacrifici esigibili va svolto in ragione del complessivo assetto di interessi che coinvolge il danneggiato”; avuto riguardo al caso in esame la decisione dell'attore (non assunta) di continuare a prestare servizio presso un'altra amministrazione alle medesime condizioni economiche già riconosciute, non può ritenersi esorbitare dai limiti di quanto esigibile, ben potendo il - benchè reduce dall'incidente stradale con esiti non ancora stabilizzati - fruire Pt_1 al momento del passaggio ad altra amministrazione di tutte le tutele anche sanitarie all'uopo pag. 17 apprestate;
nondimeno non può escludersi del tutto – in termini prognostici – che potesse intervenire da parte sua, proprio in considerazione delle compromesse condizioni di salute e del nuovo ambito lavorativo, la decisione di anticipare - rispetto al raggiungimento dell'età pensionabile – il momento della quiescenza. Ciò comporta ad avviso della scrivente che la riduzione della misura del risarcimento del danno ex art. 1227 secondo comma c.c. debba essere contenuta in una percentuale che si individua in via equitativa nel 20%.
2.2.1 liquidazione del danno patrimoniale
E' proprio partendo dalla sussistenza delle tre questioni sopra esaminate che al ctu nominato il dott. sono stati posti diversi quesiti alternativi per poter meglio definire, Persona_8 inquadrare e liquidare il danno de quo .
In particolare a seguito delle note depositate da parte attrice in data 30.09.2024, è stata richiesta una integrazione contabile al fine di una più agevole individuazione dell'eventuale effettivo danno patrimoniale subito dal sig. in seguito alla sua anticipata cessazione Pt_1 dell'attività lavorativa, in assenza di transito ad altre amministrazioni. Tenuto conto degli elementi sopra esposti e dalla soluzione adottata dalla scrivente in merito alle tre questioni di cui sopra (che hanno portato la scrivente ad: - escludere la sussistenza dei presupposti per la destituzione – ritenere insussistenti chances di progressione in carriera;
- ritenere ben possibile per il transitare ad altra amministrazione) la quantificazione del danno patrimoniale Pt_1 effettivamente occorso al si ritiene consista nella differenza tra: Pt_1
- la somma complessiva che il Sig. avrebbe percepito, se avesse continuato a svolgere Pt_1 le mansioni in polizia (in assenza di progressione in carriera) a titolo di stipendio (comprensivo delle voci di straordinario) fino all'età del naturale pensionamento e poi a titolo di trattamento pensionistico, fino alla durata di vita media dell'uomo secondo i rilievi ISTAT e
- la somma complessiva calcolata sulla base di quanto effettivamente percepito e percepiendo dal Sig. a titolo di trattamento pensionistico da pensionamento anticipato per il Pt_1 medesimo arco temporale.
A seguito di complessi calcoli e prospetti ai quali la scrivente fa integrale rinvio il CTU rispondendo al quesito integrativo sub 1) ha concluso che “il danno patrimoniale ipotizzabile al
31.12.2024 sulla base del primo quesito ammonterebbe ad € 266.434,61”
Individuato nei termini di cui sopra il danno patrimoniale , in favore del , con Pt_1 liquidazione equitativa che tiene conto della riduzione del 20% da operare ex art. 1227 secondo comma c.c. , spetta il risarcimento determinato in € 213.147,69 liquidata al 31.12.2024 (data di effettuazione dei conteggi da parte del CTU); su detta somma spettano interessi e rivalutazioni fino alla data odierna e dalla data odierna sulla somma così ottenuta gli interessi in misura legale.
Sempre a titolo di danno patrimoniale meritevole di risarcimento deve altresì essere riconosciuta la somma riconosciuta dalla CTU medico legale in merito agli esborsi sostenuti ,
pag. 18 indicati in complessivi € 817,255 oltre interessi legali dagli esborsi al saldo, nonché la somma di €
1403 per CTP medico legali (vedi doc. E citazione)
Conclusivamente , a fronte della manleva richiesta dal responsabile del sinistro
[...]
, con la presente sentenza deve essere condannata al CP_1 Controparte_2 corrispondere in favore dell'attore le somme come sopra individuate a titolo di danno patrimoniale (213.147,69 + 817,54+1403) e non patrimoniale (saldo da corrispondere a fronte della liquidazione del danno in € 160.000 da cui detrarre gli acconti percepiti, con le modalità sopra indicate) con gli accessori come indicati in parte motiva.
3. Domanda ex art. 96 c.p.c.
La domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'attore non può trovare accoglimento, la complessità delle questioni esaminate nella presente sentenza e e il consistente ridimensionamento della pretesa avanzata a titolo di danno patrimoniale fanno ritenere la insussistenza dei presupposti di legge.
4 spese di lite e per CTU
Le spese di lite sostenute dall'attore per la soccombenza sono poste a carico della convenuta e sono liquidate in favore del difensore antistatario con applicazione CP_2 dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e alti per la fase di trattazione di cui allo scaglione di quanto riconosciuto con la presente sentenza (scaglione fra € 52.001 e €
260.000). Le spese per CTU sono definitivamente poste a carico della Assicurazione convenuta .
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica nel giudizio proposto da (C.F.: ) nei confronti di Parte_1 C.F._1
(C.F.: nella persona del Ministro pro tempore e nei Controparte_1 P.IVA_1 confronti di (C.F. e P.IVA: ) Controparte_2 P.IVA_3 definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- accertato che nel sinistro avvenuto alle ore 13,00 circa del 5.11.2016 al km 0,960 nello svincolo autostradale A15 La Spezia - Santo Stefano, è rimasto vittima riportando danni personali/ materiali/patrimoniali il , quale terzo trasportato dell'auto CO 5 Vedi CTU per il dettaglio
DATA TIPO Prestazione IMPORTO
Varie (17.11,23.11,26.11, 2.12, 6.12, Acquisto farmaci € 129.25
17.12.2016; 31.3.2017)
22.5.2017 Acquisizione CD di esami strumentali € 8.00
31.1.2017 Visita ortopedica intramoenia € 122.00 Per_1 Dal 24.2.2017 al 15.6.17 13 sedute di FKT presso dott.
€ 520.00
Ricci
14.11.2016 Acquisto tutore € 38.00
TOTALE € 817.25
pag. 19 Fiat GranPunto tg. POLIZIA F6799 di proprietà del in servizio effettivo di Controparte_1
Ordine Pubblico;
ritenuta la fondatezza della domanda di risarcimento dei danni :
1) liquida in favore dell'attore, in dipendenza del sinistro di cui sopra la somma di €
(213.147,69 + 817,54+1403) con gli accessori come indicati in parte motiva a titolo di danno patrimoniale e la somma di € 160.000 a titolo di danno non patrimoniale;
2) dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore dell'attore della Controparte_2 somma di cui sopra liquidata a titolo di danno patrimoniale nonché a titolo di saldo del danno non patrimoniale della somma che risulterà a fronte della liquidazione del danno in € 160.000 da cui detrarre gli acconti percepiti, con le modalità indicate in parte motiva oltre interessi dalla data odierna sino al saldo;
3) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. ;
4) dichiara tenuta e condanna la convenuta alla rifusione delle spese Controparte_2 di lite in favore del difensore dell'attore, antistatario, che si liquidano in € 16.938,00 per compenso professionale oltre rimborso spese generali iva e cpa come per legge e rifusione del contributo unificato parametrato al valore della presente sentenza;
5) pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese per CTU. Controparte_2
Così deciso in Genova il giorno 28 maggio 2025
IL GIUDICE
Maria Cristina Scarzella
pag. 20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vedi sentenza sopra indicata che in via incidentale afferma che: “Al riguardo mette conto avvertire che, quanto ai valori da porre a base del calcolo a punto, il giudice di rinvio resta vincolato all'applicazione delle Tabelle di AN nella versione più aggiornata. Per effetto del giudicato interno sul punto formatosi in mancanza di impugnazione incidentale, la Corte territoriale non potrebbe infatti comunque fare applicazione della Tabella approvata con D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 ("Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209"), pubblicato nella Gazz. Uff. n. 40 del 18 febbraio 2025 ed entrato in vigore il 5 marzo 2025, applicazione cui - può incidentalmente notarsi - non sarebbero altrimenti d'ostacolo né il riferimento ai soli danni derivanti da sinistri stradali, né la previsione contenuta nell'articolo 5 del citato D.P.R. circa l'applicabilità delle disposizioni "ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore", valendo entrambi ad escludere solo un'applicazione diretta delle dette tabelle ma non anche un loro utilizzo indiretto quale parametro di 3 Vedi note citate: “Solo dopo il Governo ha garantito il transito ai CE Questori, ma limitatamente al periodo di riforma dal servizio che andava dal 1.01.2018 al 2020 e il è stato riformato nel settembre 2017. Il vuoto Pt_1 legislativo ha pregiudicato il;
la Commissione Medica di La Spezia quando ha valutato il non idoneo al Pt_1 Pt_1 servizio, ha pregiudicato il perché non ha valutato l'impossibilità del transito per i motivi in diritto sopra citati e Pt_1 di cui si allegano stralci di riferimenti normativi” 4 Come rilevato dalla convenuta sulla scorta dei conteggi del CTU nelle note di replica “se il avesse CP_2 Pt_1 continuato il Servizio in Polizia avrebbe percepito a titolo di stipendi e poi di pensione la cifra netta di € 1.024.340,71, di cui € 414.631,20 per stipendi (Allegato 1-A), ed € 609.709,51 per pensione (Allegato 1-D).
Se invece il fosse transitato in altra Amministrazione avrebbe percepito a titolo di stipendi e poi di pensione una Pt_1 cifra netta superiore, e precisamente €1.201.156,63, di cui €630.309,12per stipendi (Allegato 2-A), ed €570.847,51per pensione(Allegato 2-D).Questo perché (come riportato anche nella CTU) in Polizia si raggiunge l'età pensionabile a 60 anni, mentre nelle altre Amministrazioni dello Stato si raggiunge l'età pensionabile a 67 anni.”