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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/01/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza, in persona del GOP dott.
Maurizio Ricigliano, ha pronunciato, all'udienza del 21\1\25 , la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3257\22 del Ruolo generale Lavoro e Previdenza, vertente
TRA
, rappr.to\a e difeso\a dall'avv.ti D. Albergo e P. De Filippis, presso il cui studio Parte_1
elett.nte domicilia.
E
, in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso dall'avv. M.S. Lizzi. CP_1
Nonché
in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso dall'avv. F. Menna. CP_2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21\6\22 la ricorrente ha impugnato l' intimazione di pagamento n. 07120229009864507000, notificata il 26\5\22, relativa all'avviso di addebito nn.
37120120014463637000, afferente il mancato pagamento di contributi I.V.S. e somme aggiuntive per l'anno 2011.
Premessi cenni sulla natura dell'azione intrapresa e sul proprio interesse ad agire, parte ricorrente ha concluso per la declaratoria d'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria e decadenza dal potere impositivo.
Si è costituito l' , che ha spiegato le proprie difese, obiettando l'inammissibilità e\o CP_3
improponibilità della spiegata opposizione, il difetto dell'interesse ad agire in capo alla ricorrente ,l'insussistenza dell'eccepita prescrizione e decadenza.
Seppur con diverse motivazioni eguali conclusioni ha rassegnato la resistente CP_2 Con rituale comunicazione le parti sono state invitate alla “trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c. per l'odierna udienza.
Va preliminarmente qualificata l'azione intrapresa dalla ricorrente, che, contestando la pretesa creditoria ed eccependone l'intervenuta prescrizione, ha inteso proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 1 comma c.p.c. e la stessa risulta come tale esperibile sino all'inizio dell'esecuzione e comunque risulta pur rispettato il termine per come previsto dall'art. 24 d.lvo
46\99, che fa espresso riferimento alla citata norma processualistica.
Sul punto è pacifico che l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, in tema di prescrizione del diritto ai contributi di previdenza e di assistenza obbligatoria, ha previsto la riduzione del termine prescrizionale da dieci a cinque anni.
Infatti (cfr. tra le tante: Cass. SS. UU. 6173\2008) in materia di prescrizione del diritto ai contributi di previdenza e di assistenza obbligatoria, la disciplina posta dall'art. 3, commi 9 e
10, della legge 335 del 1995 comporta che, per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore di detta legge - salvi i casi in cui il precedente termine decennale di prescrizione venga conservato per effetto di denuncia del lavoratore, o dei suoi superstiti, di atti interruttivi già compiuti o di procedure di recupero iniziate dall nel Controparte_4 rispetto della normativa preesistente - il termine di prescrizione è quinquennale a decorrere dal 1° gennaio 1996, potendo, però, detto termine, in applicazione della regola generale di cui all'art. 252 disp. att. cod. civ., essere inferiore se tale è il residuo del più lungo termine determinato secondo il regime precedente.
Ancora, le stesse SS.UU. con la decisione n. 23397\16, hanno stabilito che la mancata opposizione, pur comportando la cristallizzazione del credito rappresentato dalla cartella esattoriale, non produce gli effetti di cui all'art. 2953 c.c. e non comporta, quindi, la conversione del termine breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale.
Con la riferita statuizione è stato stabilito che : “ La scadenza del termine- pacificamente perentorio- per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24 c. 5 del d.lvo
46\99, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale dell' “irretrattabilità “ del credito contributivo, senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve ( nella specie quinquennale, secondo l'art. 3 commi 9 e 10 della l. 335\95) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art.
2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica solo alle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per CP_ l'avviso di addebito dell' che, a partire dall' 1\1\11, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto ( art. 30 d.l. 78\10 convertito con modifiche dalla l. 122\10) .”
Da ciò consegue che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non opposto, ai sensi dell'art. 24 c. 5 del d.lvo 46\99, è soggetta non al termine decennale di prescrizione proprio dell'actio iudicati previsto dall'art. 2953 c.c., bensì al termine proprio della riscossione dei contributi e, quindi, al termine quinquennale introdotto dalla l. 335\95, non ravvisandosi nemmeno un'ipotesi di novazione del credito in seguito all'emissione della cartella esattoriale. ( cfr. altresì Cass. 11111\17 – 1652\20 - 7409\20).
In merito alla legittimazione passiva va chiarito che (cfr. Cass. 18522\2011) in tema di riscossione dei crediti previdenziali mediante iscrizione a ruolo di cui al d.lgs. 26 febbraio 1999
n. 46, l'opposizione per motivi inerenti al merito va proposta nei confronti del soggetto impositore e il cessionario del credito in quanto titolari del credito e a conoscenza degli atti su cui si fonda la pretesa, mentre ove siano sollevate questioni formali concernenti la cartella o la sua notifica, il contraddittorio va necessariamente instaurato anche con la società esattrice,
a cui compete la riscossione dei ruoli.
Nel caso di specie, per come in premessa illustrato, il credito azionato è riferito al mancato pagamento di contributi IVS per l'anno 2011 ed accessori.
CP_ Dall'esame degli atti (allegato alla produzione s'evince che in data 17\1\13 , con racc.ta n. 650112805146, è stato ritualmente notificato all'odierna ricorrente l'avviso di addebito sotteso all'intimazione di pagamento impugnata.
Successivamente, in data 18\1\18, con raccomandata n. 673599072446 ( allegato produzione
è stata notificata egualmente in mani proprie l'intimazione di pagamento n. CP_2
07120179043450839000 pur riferita allo stesso avviso di addebito ( n.
37120120014463637000).
Risulta pertanto efficacemente interrotta l'eccepita prescrizione.
Infine, in merito alla pur obiettata decadenza dal potere impositivo va richiamata l' ordinanza della S.C. ( n. 27726\19 ) che ha così statuito : “L'art. 25 d.lgs. n. 46 del 1999 prevede una decadenza processuale e non sostanziale e l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che CP_ la legge accorda all' per il recupero dei crediti contributivi, un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito”. Del resto già con Cass. 5963\18 ; 19708\11 e 15211\17, si era stabilito che : “ In ordine alla natura ed alla funzione della decadenza prevista dall'art. 25 d.lgs. n. 46 del 1999, all'interno del complessivo sistema di riscossione dei crediti contributivi previdenziali, con orientamento consolidato hanno affermato che la richiamata disposizione prevede una decadenza processuale e non sostanziale, che l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge
CP_ accorda all' per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando la possibilità che
l'istituto agisca nelle forme ordinarie e, coerentemente, che un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito”.
Depongono in tal senso : il tenore letterale della norma, che parla di decadenza dall'iscrizione a ruolo del credito e non di decadenza dal diritto di credito o dalla possibilità di azionarlo secondo le forme ordinarie;
l'impossibilità di estendere, in via analogica, una decadenza dal piano processuale a quello sostanziale;
la ratio stessa dell'introduzione del meccanismo di riscossione coattiva dei crediti previdenziali a mezzo iscrizione a ruolo, intesa a fornire all'ente un più agile strumento di realizzazione dei crediti (v. Corte cost. ord., n. 111 del 2007), non già
a renderne più difficoltosa l'esazione imponendo brevi termini di decadenza.
Il ricorso va pertanto respinto e le spese di lite, tenuto conto dell'attività processuale svolta e del valore della controversia, vengono poste a carico della ricorrente e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola,Sezione Lavoro e Previdenza, in composizione monocratica nella persona del dott. Maurizio Ricigliano, così definitivamente provvede :
- rigetta il ricorso;
CP_
- condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell' delle spese e competenze di lite, che liquida in complessivi € 750,00 , oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
CP_
-compensa interamente le spese e competenze fra l' e l' Ader.
Così deciso in Nola, 21\1\25 Il GOP
dott. Maurizio Ricigliano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza, in persona del GOP dott.
Maurizio Ricigliano, ha pronunciato, all'udienza del 21\1\25 , la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3257\22 del Ruolo generale Lavoro e Previdenza, vertente
TRA
, rappr.to\a e difeso\a dall'avv.ti D. Albergo e P. De Filippis, presso il cui studio Parte_1
elett.nte domicilia.
E
, in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso dall'avv. M.S. Lizzi. CP_1
Nonché
in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso dall'avv. F. Menna. CP_2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21\6\22 la ricorrente ha impugnato l' intimazione di pagamento n. 07120229009864507000, notificata il 26\5\22, relativa all'avviso di addebito nn.
37120120014463637000, afferente il mancato pagamento di contributi I.V.S. e somme aggiuntive per l'anno 2011.
Premessi cenni sulla natura dell'azione intrapresa e sul proprio interesse ad agire, parte ricorrente ha concluso per la declaratoria d'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria e decadenza dal potere impositivo.
Si è costituito l' , che ha spiegato le proprie difese, obiettando l'inammissibilità e\o CP_3
improponibilità della spiegata opposizione, il difetto dell'interesse ad agire in capo alla ricorrente ,l'insussistenza dell'eccepita prescrizione e decadenza.
Seppur con diverse motivazioni eguali conclusioni ha rassegnato la resistente CP_2 Con rituale comunicazione le parti sono state invitate alla “trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c. per l'odierna udienza.
Va preliminarmente qualificata l'azione intrapresa dalla ricorrente, che, contestando la pretesa creditoria ed eccependone l'intervenuta prescrizione, ha inteso proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 1 comma c.p.c. e la stessa risulta come tale esperibile sino all'inizio dell'esecuzione e comunque risulta pur rispettato il termine per come previsto dall'art. 24 d.lvo
46\99, che fa espresso riferimento alla citata norma processualistica.
Sul punto è pacifico che l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, in tema di prescrizione del diritto ai contributi di previdenza e di assistenza obbligatoria, ha previsto la riduzione del termine prescrizionale da dieci a cinque anni.
Infatti (cfr. tra le tante: Cass. SS. UU. 6173\2008) in materia di prescrizione del diritto ai contributi di previdenza e di assistenza obbligatoria, la disciplina posta dall'art. 3, commi 9 e
10, della legge 335 del 1995 comporta che, per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore di detta legge - salvi i casi in cui il precedente termine decennale di prescrizione venga conservato per effetto di denuncia del lavoratore, o dei suoi superstiti, di atti interruttivi già compiuti o di procedure di recupero iniziate dall nel Controparte_4 rispetto della normativa preesistente - il termine di prescrizione è quinquennale a decorrere dal 1° gennaio 1996, potendo, però, detto termine, in applicazione della regola generale di cui all'art. 252 disp. att. cod. civ., essere inferiore se tale è il residuo del più lungo termine determinato secondo il regime precedente.
Ancora, le stesse SS.UU. con la decisione n. 23397\16, hanno stabilito che la mancata opposizione, pur comportando la cristallizzazione del credito rappresentato dalla cartella esattoriale, non produce gli effetti di cui all'art. 2953 c.c. e non comporta, quindi, la conversione del termine breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale.
Con la riferita statuizione è stato stabilito che : “ La scadenza del termine- pacificamente perentorio- per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24 c. 5 del d.lvo
46\99, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale dell' “irretrattabilità “ del credito contributivo, senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve ( nella specie quinquennale, secondo l'art. 3 commi 9 e 10 della l. 335\95) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art.
2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica solo alle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per CP_ l'avviso di addebito dell' che, a partire dall' 1\1\11, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto ( art. 30 d.l. 78\10 convertito con modifiche dalla l. 122\10) .”
Da ciò consegue che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non opposto, ai sensi dell'art. 24 c. 5 del d.lvo 46\99, è soggetta non al termine decennale di prescrizione proprio dell'actio iudicati previsto dall'art. 2953 c.c., bensì al termine proprio della riscossione dei contributi e, quindi, al termine quinquennale introdotto dalla l. 335\95, non ravvisandosi nemmeno un'ipotesi di novazione del credito in seguito all'emissione della cartella esattoriale. ( cfr. altresì Cass. 11111\17 – 1652\20 - 7409\20).
In merito alla legittimazione passiva va chiarito che (cfr. Cass. 18522\2011) in tema di riscossione dei crediti previdenziali mediante iscrizione a ruolo di cui al d.lgs. 26 febbraio 1999
n. 46, l'opposizione per motivi inerenti al merito va proposta nei confronti del soggetto impositore e il cessionario del credito in quanto titolari del credito e a conoscenza degli atti su cui si fonda la pretesa, mentre ove siano sollevate questioni formali concernenti la cartella o la sua notifica, il contraddittorio va necessariamente instaurato anche con la società esattrice,
a cui compete la riscossione dei ruoli.
Nel caso di specie, per come in premessa illustrato, il credito azionato è riferito al mancato pagamento di contributi IVS per l'anno 2011 ed accessori.
CP_ Dall'esame degli atti (allegato alla produzione s'evince che in data 17\1\13 , con racc.ta n. 650112805146, è stato ritualmente notificato all'odierna ricorrente l'avviso di addebito sotteso all'intimazione di pagamento impugnata.
Successivamente, in data 18\1\18, con raccomandata n. 673599072446 ( allegato produzione
è stata notificata egualmente in mani proprie l'intimazione di pagamento n. CP_2
07120179043450839000 pur riferita allo stesso avviso di addebito ( n.
37120120014463637000).
Risulta pertanto efficacemente interrotta l'eccepita prescrizione.
Infine, in merito alla pur obiettata decadenza dal potere impositivo va richiamata l' ordinanza della S.C. ( n. 27726\19 ) che ha così statuito : “L'art. 25 d.lgs. n. 46 del 1999 prevede una decadenza processuale e non sostanziale e l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che CP_ la legge accorda all' per il recupero dei crediti contributivi, un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito”. Del resto già con Cass. 5963\18 ; 19708\11 e 15211\17, si era stabilito che : “ In ordine alla natura ed alla funzione della decadenza prevista dall'art. 25 d.lgs. n. 46 del 1999, all'interno del complessivo sistema di riscossione dei crediti contributivi previdenziali, con orientamento consolidato hanno affermato che la richiamata disposizione prevede una decadenza processuale e non sostanziale, che l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge
CP_ accorda all' per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando la possibilità che
l'istituto agisca nelle forme ordinarie e, coerentemente, che un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito”.
Depongono in tal senso : il tenore letterale della norma, che parla di decadenza dall'iscrizione a ruolo del credito e non di decadenza dal diritto di credito o dalla possibilità di azionarlo secondo le forme ordinarie;
l'impossibilità di estendere, in via analogica, una decadenza dal piano processuale a quello sostanziale;
la ratio stessa dell'introduzione del meccanismo di riscossione coattiva dei crediti previdenziali a mezzo iscrizione a ruolo, intesa a fornire all'ente un più agile strumento di realizzazione dei crediti (v. Corte cost. ord., n. 111 del 2007), non già
a renderne più difficoltosa l'esazione imponendo brevi termini di decadenza.
Il ricorso va pertanto respinto e le spese di lite, tenuto conto dell'attività processuale svolta e del valore della controversia, vengono poste a carico della ricorrente e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola,Sezione Lavoro e Previdenza, in composizione monocratica nella persona del dott. Maurizio Ricigliano, così definitivamente provvede :
- rigetta il ricorso;
CP_
- condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell' delle spese e competenze di lite, che liquida in complessivi € 750,00 , oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
CP_
-compensa interamente le spese e competenze fra l' e l' Ader.
Così deciso in Nola, 21\1\25 Il GOP
dott. Maurizio Ricigliano