Ordinanza cautelare 24 settembre 2020
Ordinanza cautelare 12 gennaio 2022
Sentenza 10 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 10/10/2023, n. 5530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5530 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/10/2023
N. 05530/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02970/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2970 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, inizialmente rappresentato e difeso dall'avvocato Fulvio Fiorillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e successivamente rappresentato e difeso dall'avvocato Teresa Petrarolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Napoli, in persona del Ministro in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo ed il ricorso per motivi aggiunti:
del decreto della Questura di Napoli emesso in data 10 marzo 2020 Categoria A12/2020/IMM 1 sez. dinieghi -OMISSIS-.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 luglio 2023, svoltasi in modalità da remoto, il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo il ricorrente, cittadino extracomunitario, ha impugnato il decreto indicato in epigrafe, con cui il QU di Napoli ha respinto la sua istanza di rilascio di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Il diniego si fonda sul fatto che l’interessato, a corredo dell’istanza, al fine di dimostrare la regolarità della sua posizione anagrafica (che costituisce requisito essenziale per il rilascio del titolo), ha allegato un certificato di residenza che, da accertamenti effettuati, è risultato fittizio.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
1) “ errato accertamento della Questura di Napoli – Ufficio immigrazione in relazione alla residenza e attività lavorativa del ricorrente ”;
2) “ mancata traduzione del provvedimento in lingua comprensibile al destinatario ”;
3) “ omessa valutazione dei requisiti previsti ex lege per l’ottenimento del permesso di soggiorno di breve periodo in alternativa a lungo periodo ”.
1.1. Si è costituito in giudizio il Ministero intimato per resistere al ricorso.
1.2. Alla camera di consiglio del giorno 23.9.2020 il Collegio ha respinto l’istanza cautelare.
1.3. Con ricorso per motivi aggiunti ha impugnato il medesimo provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo, proponendo censure analoghe a quelle già dedotte in precedenza.
1.4. Alla camera di consiglio del giorno 11.1.2022 il Collegio ha respinto l’istanza cautelare, dopo aver rappresentato nell’udienza camerale la possibile irricevibilità dei motivi addotti, in quanto non configurabili come veri e propri motivi aggiunti.
1.5. In vista dell’udienza di discussione il Ministero ha ribadito le proprie difese anche avverso i motivi aggiunti.
1.6. Alla pubblica udienza del giorno 20 luglio 2023 (ruolo smaltimento), svoltasi in modalità da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso introduttivo è infondato, mentre il ricorso per motivi aggiunti è irricevibile per tardività.
Al riguardo, il Collegio osserva quanto segue.
2.1. Principiando dal ricorso introduttivo, ed esaminando unitariamente il primo e il terzo motivo, in quanto intimamente connessi, è sufficiente osservare che:
- il ricorrente, a corredo dell’istanza, ha prodotto documentazione comprovante la titolarità di impresa individuale avente domicilio e luogo di esercizio a Napoli, in via -OMISSIS-, luogo corrispondente anche alla residenza;
- tuttavia, nel corso dell’istruttoria attivata dal QU (con la collaborazione della Polizia Municipale di Napoli) per verificare la sussistenza di tutti i requisiti necessari al rilascio del permesso richiesto, è emerso che il ricorrente ha fornito una falsa indicazione del luogo di residenza, non avendo lo stesso mai risieduto presso il luogo indicato in sede procedimentale, e da ciò è scaturita una notitia criminis nei confronti dell’interessato e di altri 16 cittadini extracomunitari;
- peraltro, le indagini hanno messo in luce anche l’inesistenza del luogo di esercizio dell’impresa;
- con il preavviso di rigetto ex art. 10- bis della l. 241/19 90 è stata offerta al ricorrente la possibilità di replicare, in sede procedimentale, ai motivi ostativi all’accoglimento della propria domanda, ma di tale facoltà il ricorrente non si è avvalso, omettendo di fornire informazioni o produrre la documentazione integrativa necessaria;
- dunque, in esito agli accertamenti svolti dall’Amministrazione, è emersa la falsità del documento allegato all’istanza di permesso di soggiorno;
- sotto diverso profilo, occorre anche considerare che secondo la giurisprudenza la certezza della situazione abitativa costituisce un presupposto indispensabile per ottenere il permesso di soggiorno, che non può essere rilasciato in situazioni di forte precarietà alloggiativa, connesse a sostanziale irreperibilità del soggetto interessato (Cons. di Stato n. 3710/2013; T.A.R. Emilia Romagna – Bologna, n. 125/2017); inoltre, anche la falsa indicazione del luogo di residenza costituisce non una mera irregolarità formale ma una circostanza assolutamente dirimente nell’imporre il rigetto della istanza di rinnovo del permesso di soggiorno (T.A.R. Campania – Napoli, n. 3798 del 15.9.2020; id., n. 5625/2019; T.A.R. Emilia Romagna – Bologna, n. 125/2017, cit.);
- sono, dunque, destituite di fondamento le doglianze relative ad un presunto cambio di residenza o di attività lavorativa da parte del ricorrente, in quanto gli accertamenti istruttori posti a base del provvedimento impugnato hanno acclarato la mancanza di capacità reddituale in capo al ricorrente, la sua irreperibilità e l’inesistenza dell’impresa dichiarata, ossia, in altri termini, l’insussistenza dei requisiti necessari per il rilascio del permesso di soggiorno (e non solo di quello di lungo periodo, ma anche di quello di breve periodo, ex art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1990);
- pertanto, in disparte ogni considerazione circa la possibile sussistenza di un reato di falso e circa le eventuali conseguenze, le circostanze emerse nell’istruttoria procedimentale hanno comprovato la mancanza dei requisiti necessari per il rilascio del richiesto permesso di soggiorno, rendendo dovuto il diniego (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3342 del 4.6.2018; Consiglio di Stato, Sez. III, n. 6992 del 14 ottobre 2019; cfr. anche T.A.R. Campania - Napoli, Sez. IV, nn. 3789 e 3790 del 14 settembre 2020).
Le censure sono dunque infondate.
2.2. Quanto al secondo motivo, osserva il Collegio che la mancata traduzione del provvedimento di diniego in una lingua comprensibile al ricorrente non è causa di illegittimità dell’atto, potendo al più giustificare la rimessione in termini dell’interessato, laddove ne sussistano i relativi presupposti.
Nel caso di specie il ricorrente non ha subito alcun pregiudizio sotto tale profilo, ma, al contrario, ha dimostrato di avere avuto conoscenza del contenuto del provvedimento, avverso il quale ha infatti potuto proporre tempestivamente l’odierno gravame in questa sede.
Il motivo, dunque, non merita accoglimento.
2.3. Insomma, il ricorso introduttivo è infondato e va respinto.
2.4. I motivi aggiunti sono irricevibili per tardività, come già rilevato nella fase cautelare.
Tale impugnativa, infatti, non riguarda sopravvenienze procedimentali, ma presenta identità di oggetto e di censure rispetto a quanto già dedotto nel ricorso introduttivo.
Orbene, la proposizione di motivi aggiunti, come temperamento di carattere eccezionale al principio di determinazione del thema decidendum sulla base esclusiva dei motivi notificati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’atto impugnato, presuppone che una attività ulteriore della Amministrazione, o la conoscenza di nuovi atti della stessa, mettano in luce nuovi vizi di illegittimità dell’atto impugnato.
Nella fattispecie, tuttavia, tali presupposti non sussistono, come emerge dal contenuto del gravame.
Ne consegue che il ricorso per motivi aggiunti, siccome proposto in data 21 dicembre 2021 avverso il provvedimento della Questura di Napoli del 10 marzo 2020, notificato l’11 giugno 2020, è irricevibile ai sensi degli artt. 41, comma 2, e 43 del c.p.a., in quanto proposto oltre il termine di decadenza.
2.5. In definitiva, il ricorso introduttivo va respinto e il ricorso per motivi aggiunti va dichiarato irricevibile.
2.6. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono il criterio della soccombenza, come di norma.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
- respinge il ricorso introduttivo;
- dichiara irricevibile il ricorso per motivi aggiunti.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore del Ministero resistente, liquidandole complessivamente in € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori come per legge, se ed in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2023, svoltasi in modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Roberto Maria Bucchi, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere, Estensore
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Oscar Marongiu | Roberto Maria Bucchi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.